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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 272/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230024597915000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2025 depositato il
14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparso.
Resistente: insiste per la declaratoria di estinzione del processo per rinuncia con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Spa ha presentato contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 04720230024597, avente ad oggetto il recupero di un credito di imposta erroneamente inserito dalla parte in una dichiarazione integrativa 2019, per un complessivo importo di € 2943,94.
La ricorrente, ripercorrendo le vicende del credito, nel particolare quello maturato nel 2014, sostanzialmente ne chiede il riconoscimento al di là dell'erronea compilazione formale della dichiarazione integrativa.
Si è costituta l'Agenzia delle Entrate la quale ha affermato la legittimità del suo operato avendo la parte erroneamente compilato la dichiarazione integrativa.
Successivamente la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettato dall'Agenzia.
Il processo è stato discusso all'udienza del 14.04.2025 in presenza della sola parte resistente che ha insistito per la pronuncia di estinzione del processo con compensazione delle spese, come da accordi raggiunti con la ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, verificato che a seguito di interlocuzione fra le parti, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto allo sgravio totale delle somme richieste con l'atto impugnato;
che sono venute dunque meno le ragioni del ricorso. Che la Ricorrente_1 spa, per quanto sopra, ha rinunciato allo stesso e che la stessa Agenzia delle entrate ha accettato la rinuncia della controparte con accordo raggiunto sulla compensazione delle spese, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art.44 D.lgs 546/1992.
P.Q.M.
il giudice dichiara estinto il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 272/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230024597915000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2025 depositato il
14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparso.
Resistente: insiste per la declaratoria di estinzione del processo per rinuncia con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Spa ha presentato contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 04720230024597, avente ad oggetto il recupero di un credito di imposta erroneamente inserito dalla parte in una dichiarazione integrativa 2019, per un complessivo importo di € 2943,94.
La ricorrente, ripercorrendo le vicende del credito, nel particolare quello maturato nel 2014, sostanzialmente ne chiede il riconoscimento al di là dell'erronea compilazione formale della dichiarazione integrativa.
Si è costituta l'Agenzia delle Entrate la quale ha affermato la legittimità del suo operato avendo la parte erroneamente compilato la dichiarazione integrativa.
Successivamente la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettato dall'Agenzia.
Il processo è stato discusso all'udienza del 14.04.2025 in presenza della sola parte resistente che ha insistito per la pronuncia di estinzione del processo con compensazione delle spese, come da accordi raggiunti con la ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, verificato che a seguito di interlocuzione fra le parti, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto allo sgravio totale delle somme richieste con l'atto impugnato;
che sono venute dunque meno le ragioni del ricorso. Che la Ricorrente_1 spa, per quanto sopra, ha rinunciato allo stesso e che la stessa Agenzia delle entrate ha accettato la rinuncia della controparte con accordo raggiunto sulla compensazione delle spese, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art.44 D.lgs 546/1992.
P.Q.M.
il giudice dichiara estinto il ricorso. Spese compensate.