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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2812/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1883/2020 promossa da:
, , difesa e rappresentata dall'avv. Viola Antonella;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
nei confronti di:
, , difeso e rappresentato dall'avv. Pieracci Alberto Giuseppe Nello;
C.F._2 C.F._3
- resistente –
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c.;
Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da note scritte depositate in data 10.12.2024 e 11.12.2024.
Il P.M. ha concluso in data 18.12.2024 per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 10.11.2024 ha chiesto al Tribunale di assumere i Parte_1 provvedimenti relativi alla regolamentazione d nata il [...] dalla relazione Persona_1 sentimentale con l'ex compagno . In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo della figlia, CP_1 la regolamentazione delle visite ante incarico ai Servizi sociali, il riconoscimento di un contributo al mantenimento indiretto a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha rappresentato di essere stata vittima, insieme alla figlia, CP_ di maltrattamenti da parte del sig. ; che con decreto dell'11.03.2021 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha CP_ affido all'ente la figlia;
che il sig. ha sempre manifestato disinteresse per la figlia che non incontra da quando aveva 4 anni.
1.2. All'udienza del 02.04.2024 è comparsa la sola ricorrente la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “Io non sento mai il mio ex compagno, in passato lui mi ha contattata su Instagram ma io non gli ho mai risposto, ha detto a degli amici comuni che vorrebbe vedere la bambina ma io non lo consento perché vorrebbe vederla liberamente anziché in Spazio Neutro.
Io non lavoro dal 2022, lavoravo come operaia. Nel 2023 ho partorito un'altra bambina nata dalla relazione con un altro uomo con cui sto ancora insieme ma per scelta non viviamo insieme, lui comunque contribuisce al mantenimento di nostra figlia. Non appena sarà un po' più grande ho intenzione di iscriverla al nido e di cercare un lavoro.
Prima percepivo il reddito di cittadinanza, ora percepisco il reddito di inclusione che ammonta a € 540,00 mensili. Vivo in un appartamento aler e pago € 20,00 mensili di affitto CP Il sig. lavorava come operaio, non so quanto guadagnava e non so che lavoro svolge ora e con chi vive”.
1.3. Con ordinanza del 15.02.2024, ritenuta non perfezionata la notifica del ricorso, è stato assegnato termine alla CP_ ricorrente per rinnovare la notifica nei confronti del sig. . CP_ 1.4. Con memoria depositata il 08.04.2024 il sig. si è costituito in giudizio rappresentando di non aver avuto Part la possibilità di vedere la figlia per problemi org tivi dei Servizi sociali e di versare alla sig.ra dal marzo 2023, € 150,00 per il mantenimento della figlia. Ciò premesso, il resistente ha chiesto che la figlia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata presso la madre, inoltre, ha manifestato la disponibilità a versare € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_ 1.5. All'udienza del 10.05.2024 il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Io lavoro come operaio, guadagno circa € 1.500,00 lordi al mese, vivo da solo in un appartamento e pago circa € 300 mensili di affitto.
Non vedo mia figlia da quando io e la mia compagna ci siamo lasciato, però chiamo per avere informazioni sulla bambina. Ho svolto alcuni incontri con i Servizi sociali per la ripresa delle visite ma tutto si è bloccato quando un'assistente sociale è andata via.
Io non ho mai avuto problemi di abuso di alcol o droghe, sono stato sottoposto a delle analisi al Serd a seguito delle denunce sporte Part contro di me dalla sig.ra
Al momento verso € 150,00 mensili per il mantenimento di mia figlia, sono però disponibile a pagare € 200,00 mensili considerato che sta crescendo”. Part La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Io e il mio attuale compagno ancora non siamo conviventi, lui ha messo la residenza da me ma in attesa di trovare un'abitazione più grande. Lui lavora come operaio e percepisce uno stipendio fisso.
Al momento non lavoro, ma sto cercando un'occupazione come operaia, ho fatto diversi colloqui e sto attendendo le risposte.
Percepisco mensilmente l'assegno di inclusione pari a € 850 e l'assegno unico pari a € 400,00 complessivi per entrambe le bambine.
Non mi oppongo alla ripresa delle visite paterne, chiedo solo che il padre non possa portare la bambina in Costa D'avorio perché temo che possa lasciarla là. La bambina ha solo la cittadinanza ivoriana e ha passaporto ivoriano. CP Non è mai capitato che il sig. si sia rifiutato di fornire i consensi o sottoscrivere i documenti necessari nell'interesse di nostra figlia”.
I difensori delle parti che hanno confermato che è tuttora pendente il procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni. Part Il difensore della sig.ra ha poi precisato che le denunce per maltrattamenti sporte contro l'ex compagno erano state immediatamente te e ha dichiarato di non opporsi all'affido condiviso, considerato il comportamento CP_ collaborante del sig. .
1.6. Con ordinanza del 08.06.2024 la Giudice delegata per la trattazione della causa ha assunto i seguenti provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
“Conferma l'affido all'ente della minore (nata a [...] il [...]); Persona_2
Dispone che l'ente affidatario mantenga la minore collocata presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
Dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti si attivino con urgenza per la ripresa degli incontri tra la minore e il padre, inizialmente in Spazio Neutro, con progressiva possibilità di liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i genitori e della situazione psicofisica del minore;
Incarica i Servizi Sociali di avviare interventi di supporto alla genitorialità, ove i genitori vi aderiscano;
Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'indagine sulle capacità genitoriali, assegnando termine fino al 18.10.2024 per depositare una relazione di aggiornamento con invito a esprimersi sul miglior regime di affido, collocamento e visite nell'interesse della minore;
CP Part Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra con decorrenza dalla domanda, la somma di € 200,00 a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della figlia, con decorrenza dal mese di giugno compreso, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano, secondo il seguente schema: […]”.
1.7. In data 28.10.2024 è pervenuta la relazione dei Servizi sociali e all'udienza del 19.11.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
2. Con decreto provvisorio dell'11.03.2021 il Tribunale per i Minorenni di Milano - premesso che “emerge una situazione di estremo pregiudizio per la minore e per la madre che vivono in un contesto socio ambientale di degrado e subiscono reazioni paterne del tutto incongrue e foriere di un evidente malessere non solo fisico, sicché va senz'altro convalidato l'allontanamento effettuato in via d'urgenza dall'Autorità pubblica, sussistendo i presupposti di cui all'art. 403 c.c.” - aveva limitato la responsabilità Part CP_ genitoriale della sig.ra e del sig. , disponendo l'affido della minore all'Ente, “stante l'impossibilità al momento del rientro della diade pre casa famili il rifiuto della famiglia materna di prendersi cura della giovane figlia e della nipote per sottrarle al rischio di ulteriori maltrattamenti e violenze”.
Ad oggi, il procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni è ancora pendente e non risultano essere stati assunti provvedimenti successivi a quello dell'11.03.2021.
All'esito dell'istruttoria svolta, è tuttavia possibile recepire l'accordo delle parti alla luce della relazione dei Servizi sociali del 25.10.2024 sull'andamento positivo del monitoraggio degli incontri padre- figlia. In particolare, i Servizi hanno rappresentato che “Il monitoraggio degli incontri padre-figlia ha dato atto della presenza di una buona relazione affettiva, Per_ adeguata e caratterizzata da abitudini e routine nelle quali la figura educativa appare superflua e ridondante: si relaziona CP serenamente con il padre al quale si rivolge spontaneamente per affrontare le piccole difficoltà che incontra. Il sig. si è dimostrato competente nel supportare la bambina attraverso la propria presenza e nel rivolgersi alla figlia sempre in mo eguata alle sue Per_ caratteristiche ed età. ha raccontato molte delle esperienze già vissute con il padre con gioia e naturalezza senza mostrare alcun segnale di fatica nella relazione con il genitore”. Ciò premesso, i Servizi sociali concludono a favore dell'affido condiviso della minore e della regolamentazione spontanea degli incontri da parte dei genitori, escludendo la necessità di un supporto educativo e del monitoraggio.
Ritenuto, pertanto, che siano venute meno le ragioni che avevano giustificato l'affido della minore all'Ente e Part disponendo la sig.ra di una stabile situazione abitativa, il Tribunale ritiene di poter recepire le condizioni concordate dalle part ali regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici inerenti alla figlia.
3. Le spese di lite vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, così provvedere
1. Affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_1 la madre nella ca ta in Orio Litta, viale Ada Negri 11, anche ai fini della residenza anagrafica;
la potestà genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e in ottemperanza al principio di bigenitorialità, ogni decisione concernente la minore sarà presa di comune accordo da entrambi i genitori. Sarà onere di entrambi i genitori di tenersi costantemente e reciprocamente informati in merito a tutte le questioni afferenti alla minore;
2. Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia a weekend alternati, dal venerdì alle ore 16 fino alla domenica alle ore 18; tutti i martedì dalle ore 16 alle ore 21; nonché ogni volta che la minore lo desideri e ne faccia richiesta. E' fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, tenuto conto anche della volontà della minore di vedere il padre ogni volta che lo desidera;
3. Dispone che le festività, come Natale e Pasqua, vengano equamente divise tra i genitori, secondo il principio dell'alternanza;
4. Dispone che durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorra due settimane, anche non consecutive, con la figlia. Le parti si impegneranno a comunicarsi i rispettivi periodi di permanenza entro il 30 maggio di ogni anno, indicando anche il luogo di vacanza. 5. Prende atto che qualsiasi cambiamento temporaneo o contingente nella turnazione indicata dovrà essere comunicato con almeno un giorno di preavviso, per consentire all'altro genitore di organizzarsi adeguatamente;
Ogni modifica sarà comunque subordinata a un accordo tra le parti;
6. Prende atto che entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il proprio indirizzo di residenza e ogni eventuale variazione futura dello stesso;
7. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto della figlia mediante versamento alla madre, entro il giorno 20 di ciascun mese, della somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat;
8. Dispone che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, o Email, o altro mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del genitore anticipatario;
Part 9. Prende atto che la sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, percepirà l'assegno unico per la figlia nella misura del 100%;
10. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024
La Giudice rel. est. La Presidente dott. Grazia Concetta Roca dott.ssa Ada Cappello