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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 524/2024 promossa da:
già (C.F./P.IVA , con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAPOLUONGO LUCA
APPELLANTE contro
(già Controparte_1 [...]
) (C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
VIGANO' MARTA
APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1641/2023 pubblicata il
12/07/2023; materia: Appalto di servizi.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 12 “I. rigettare le domande avversarie tutte e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento, a favore dell'appellante, di € 104.077,37, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in causa o ritenuta di giustizia o secondo equità, in ogni caso oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 ss.mm., dal dovuto al saldo;
II. con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio – nonché di quelli relativi alla fase ingiuntiva, come liquidati, ma in ciascun caso applicandosi, a mente del D.M. 55/2014, sia la maggiorazione del 30 % di cui all'art. 4 c. 8 (manifesta fondatezza) che quella di un terzo di cui all'art.
4 c. 1 bis (file indicizzati); III. in via istruttoria, pur in presenza di soddisfacente documentazione scritta, si insiste per
l'ammissione di prova – per interrogatorio formale e testi – sui seguenti capi, premesso "Vero che":
1) "Nel marzo 2015, (oggi, svolgeva il sopralluogo previsto dal bando di gara, con Pt_2 Pt_1 accesso alle sole zone di cucina, preparazione pasti e lavaggio e senza poter visionare gli ambienti adiacenti e, in particolare, sottostanti";
2) "in base al sopralluogo, (oggi, formulava l'offerta tecnica, prevedendo, per il P.O. di Pt_2 Pt_1
Desio, la preparazione dei pasti in loco e piani di pulizia e disinfestazione ordinari, come da documenti che si rammostrano (all. 9, 10, 12 e 13 al doc. 13 ctp.)";
3) "all'interno dell'offerta, il servizio di trasporto pasti (c.d. veicolato) era previsto solo in direzione di altre strutture territoriali, nei confronti delle quali la cucina del P.O. di Desio fungeva da centro di cottura";
4) " (oggi, , con la propria lettera del 17 giugno 2016 – che si rammostra (doc. 34) – Pt_2 Pt_1 trasmessa a mezzo PEC ad sollecitava all'Ente la consegna Email_1 della documentazione tecnica ed amministrativa, incluse le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti, le planimetrie e le sezioni di tutti i locali soggetti al contratto, senza però riceverne alcuna, neppure in seguito";
5) "l'Ente differiva la data di avvio del servizio dal 1.7.2016 al 1.9.2016, per consentire alla ditta uscente di effettuare i lavori e gli interventi sugli impianti e le attrezzature, come da verbale predisposto dalla ditta che si rammostra (doc. 8)"; CP_3
6) "a fronte del differimento, (oggi, aveva dato la propria disponibilità all'avvio del Pt_2 Pt_1 servizio anche già dal 1.8.2016, come da documento che si rammostra (doc. 35)";
7) "in data 31.8.2016 avveniva il passaggio di gestione dell'appalto tra la ditta uscente (Serist s.r.l.) e
(oggi, , come da documento che si rammostra (doc. 9)"; Pt_2 Pt_1
8) "in tale sede i lavori e gli interventi a carico di Serist risultavano da completare e le condizioni igienico-sanitarie in cui si trovava la cucina apparivano non idonee per la produzione pasti";
9) "nei giorni seguenti, (oggi, rilevava e portava all'attenzione dell'Ente dette Pt_2 Pt_1 condizioni, i lavori non effettuati da Serist ed ulteriori problematiche e mancanze, come da documenti che si rammostrano (docc. 10, 12, 13, 14, 17 e 19)"
10) "in particolare, in data 8.9.2016 si effettuava un primo intervento ordinario di deblattizzazione e derattizzazione su tutti i locali della cucina, mentre nei giorni 9, 10 e 12 settembre la società Elior Servizi effettuava, su chiamata di (oggi, , interventi di sanificazione profonda in tutti i Pt_2 Pt_1 locali di cucina e su tutte le attrezzature presenti, come da documento che si rammostra (doc. 30)";
11) "in data 22.9.2016 veniva disposta una prima chiusura della cucina ed intensificati i controlli, senza miglioramenti della situazione, come da documento che si rammostra (doc. 30)";
12) "in data 3.10.2016, avveniva un incontro tra (oggi, , la Direzione Sanitaria e la Pt_2 Pt_1
Direzione Medica – alla presenza, altresì delle dietiste, dell'ufficio infermieristico e di quello tecnico – ed in tale sede la Direzione Medica, preso atto delle condizioni di cui sopra, dei lavori non effettuati da
Serist e delle ulteriori problematiche e mancanze, disponeva per l'indomani la chiusura della cucina,
pagina 2 di 12 per l'avvio di operazioni di disinfestazione da effettuarsi congiuntamente sia all'interno dei locali che nei sotterranei (cunicoli), come da documento che si rammostra (doc. 30)";
13) "nei giorni seguenti venivano effettuati una serie di interventi mirati, ossia: 7.10.2016, disinfestazione generalizzata mediante irrorazione (cunicoli sotterranei e locali interni) e nebulizzazione per saturazione delle attrezzature e ambienti;
8, 10 e 12.10.2016, monitoraggio degli insetti striscianti mediante controllo degli ambienti e successivo ricambio delle piastre collanti posizionate all'interno delle postazioni;
14.10.2016, interventi di pest proofing e risanamento mediante sigillatura dei punti di annidamento blatte, il tutto come da documento che si rammostra (doc. 30)";
14) "alla data del 24.10.2016, nonostante tutti gli interventi effettuati, le condizioni non risultavano migliorate in quanto determinate da problematiche strutturali dei luoghi stessi"; 5) "preso atto di ciò, la Direzione Medica disponeva la chiusura della cucina e delle altre aree, adiacenti, in cui era prevista la preparazione dei pasti";
16) "in data 27.10.2016 (doc. 20) e, dopo apposito incontro, in data 4.11.2016 (doc. 22), Pt_2
(oggi, faceva pervenire all'Ente una dettagliata relazione sui lavori e gli interventi da effettuarsi, Pt_1 rendendosi disponibile ad anticipare quelli, a proprio carico (tinteggiatura), previsti per l'estate successiva (doc. 21)";
17) "ancora nell'aprile 2017 i lavori e gli interventi risultavano effettuati solo in parte, come da documento che si rammostra (doc. 25), sicché solo in data 6.7.2017, previa apposita disinfestazione finale (doc. 26), la cucina poteva riaprire";
18) "al fine di poter erogare il servizio appaltato nel periodo di chiusura della cucina (24.10.2016- 6.7.2017), (oggi, ha sopportato un maggior costo di € 84.416,10 per il trasporto dei Pt_2 Pt_1 pasti e di € 1.880,00 per attività, non previste, di disinfestazione straordinaria – il tutto come da doc. 3 che si rammostra e come dettagliato ai docc. 27-29". Si indicano a testi, anche a prova contraria sui capitoli avversari ove ammessi:
• , tutti presso via Venezia Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
Giulia 5/a, 20157 – Milano;
• Arch. , presso Studio SM, via Lecco 1, 20900 – Monza (MB).” Testimone_3
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, premessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione richiamate tutte le difese, le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., così giudicare:
- in via preliminare e/o pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi degli articoli 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta d'appello con pieno favore delle spese di lite;
- nel merito, in via principale, respingere l'impugnazione avversaria in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, per tutte le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione e risposta d'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata;
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per testi sui capitoli da 1 a 12 dell'Atto di Citazione in Opposizione a Decreto Ingiuntivo del primo grado di giudizio, preceduti da “Vero che” nonché, continuando la numerazione rispetto a quelli ivi indicati, sui capitoli di prova dal 13 al 26, formulati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del 1° grado di giudizio dell'allora di CP_4
da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti da: “Vero che”. CP_1
Si indicano a testi: pagina 3 di 12 - su tutti i capitoli di prova dott. Arch. domiciliati presso la Testimone_4 Testimone_5
, in via Pergolesi n. 33; dott. , domiciliato Controparte_1 Testimone_6 presso l' ; dott.ssa domiciliata presso il Presidio Ospedaliero di Desio;
CP_5 Tes_7
- sui capitoli da 14 a 23: , , domiciliate presso il Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10
Presidio Ospedaliero di Desio;
- sui capitoli 24 e 25: e domiciliati presso l'ATS Brianza Testimone_11 Testimone_12 sita a in via De Amicis. CP_1
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre a prova contraria. Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi di prova ex adverso dedotti, si chiede l'ammissione a prova contraria sui medesimi capitoli dei testi dott. e Arch. Testimone_4 Testimone_5
In ogni caso, si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove o diverse domande formulate in questa sede dall'appellante, né su nuove produzioni documentali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i entrambi i gradi del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1641/2023 pubblicata il 12.7.2023, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla (ora Parte_3
per brevità, di seguito, ) contro Controparte_1 CP_6
(ora di seguito, per brevità, ), ha accolto Parte_2 Parte_1 Pt_1
l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con cui il medesimo Tribunale di Monza aveva ingiunto all'Ospedale di versare, in favore di la somma di 104.077,37 oltre interessi e spese, a Pt_1
titolo di corrispettivo per servizi extra capitolato svolti nel 2016 e nel 2017 (in particolare, servizi di trasporto pasti e servizi di disinfestazione).
2. La vicenda e il giudizio di primo grado
Le parti, a seguito di gara, hanno stipulato, in data 4.10.2016, un contratto d'appalto di servizi con cui si è impegnata a svolgere, in favore del presidio ospedaliero di Desio (Lotto 2), a decorrere dal Pt_1
1.9.2016, il servizio di ristorazione per i degenti, i dipendenti dell'ospedale e le persone autorizzate all'utilizzo della mensa dell'ospedale. ha emesso nei confronti dell' oltre alle fatture relative al servizio di ristorazione Pt_1 CP_6
secondo i compensi pattuiti in contratto (tutte pacificamente pagate), anche le fatture per cui è causa, che riguardano interventi di disinfestazione straordinaria (per € 1880,00 in linea capitale) e il servizio di trasporto pasti dalla cucina esterna -utilizzata da per la preparazione dei pasti dal mese di Pt_1 ottobre 2016 fino al mese di luglio 2017, quando le cucine interne dell' tornarono ad essere CP_6
reputate idonee allo scopo- al presidio ospedaliero dove i pasti dovevano essere erogati (per € pagina 4 di 12 84.416,10 in linea capitale), nonché gli interessi maturati sulle predette fatture non pagate (per €
17.781,27).
Infatti, appena dopo la “consegna” dell'appalto a il 31.8.2016 (il servizio era stato fino ad allora Pt_1
affidato alla società Serist s.r.l.), aveva evidenziato gravi problemi igienico-sanitari, con locali Pt_1
infestati da insetti e ratti, attrezzature non funzionanti e criticità strutturali che avrebbero impedito il regolare svolgimento del servizio di ristorazione. Queste condizioni avrebbero costretto ad Pt_1
effettuare interventi straordinari di pulizia, disinfestazione e manutenzione, nonché a modificare il servizio da preparazione dei pasti in loco a trasporto dei pasti stessi da un centro cottura esterno.
Sulla scorta di tali fatture è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1261/2020, che è stato tempestivamente opposto dall'Ospedale.
L'Ospedale, con l'opposizione, ha eccepito che i servizi indicati nelle fatture azionate, di cui ha Pt_1
chiesto il pagamento aggiuntivo, non erano da considerarsi extra capitolato, ma ricompresi in contratto, posto che il contratto e il capitolato speciale prevedevano chiaramente che tutti gli interventi necessari per l'espletamento del servizio di ristorazione, inclusa la disinfestazione, fossero a carico dell'aggiudicatario: in particolare, l'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto prevede che sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le spese, non specificamente indicati, necessari per l'esecuzione del servizio. L'Ospedale ha altresì evidenziato che era consapevole delle condizioni dei locali Pt_1
cucina, avendo effettuato un sopralluogo prima della stipula del contratto, e dichiarato che gli spazi fossero in condizioni idonee. L'Ospedale ha inoltre eccepito che le fatture azionate da per i costi Pt_1
extra contrattuali erano generiche, prive di documentazione giustificativa e quindi non idonee a dimostrare l'esistenza del credito.
L'opponente ha dunque concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto delle domande proposte da Pt_1
si è costituita, evidenziando che le condizioni critiche dei locali cucina non erano prevedibili e Pt_1
non erano state dichiarate nella fase di gara;
pertanto, gli interventi straordinari effettuati (tra cui disinfestazione e sanificazione profonda) non rientravano negli obblighi contrattuali ordinari. La stessa modifica del servizio (da preparazione in loco a trasporto dei pasti) si era resa necessaria a causa delle condizioni inadeguate dei locali, imputabili al committente. Peraltro, l'Ospedale aveva implicitamente accettato tali interventi straordinari, consentendo la chiusura della cucina e ricevendo il servizio veicolato. In ogni caso, la mancata retribuzione per i costi extra sostenuti configurava un indebito arricchimento a favore della committente.
pagina 5 di 12 ha dunque concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per la condanna Pt_1 dell' al pagamento della somma portata dalle fatture azionate, eventualmente anche a titolo di CP_6
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. o di responsabilità extracontrattuale.
Il Tribunale di Monza, con la sentenza oggi impugnata, ha respinto le domande proposte da Pt_1
ritenendo che le prestazioni di cui la stessa aveva preteso il pagamento aggiuntivo erano contemplate nel contratto d'appalto per cui è causa, letto alla luce di tutta la documentazione contrattuale, ivi compresi il capitolato speciale di appalto e la documentazione tecnica;
ciò che rendeva infondate altresì le domande ex artt. 2041 e 2043 c.c.
3. L'appello di Pt_1
La sentenza è stata impugnata che ne ha chiesto la riforma sulla base dei seguenti motivi. Pt_1
1) Il Tribunale erra ad affermare che le prestazioni indicate nelle fatture azionate fossero ricomprese negli obblighi assunti dall'appaltatrice con il contratto d'appalto e, in particolare, negli obblighi di cui all'art. 13 del CSA, perché l'art. 13 in parola prevede che siano a carico dell'appaltatore gli oneri necessari i servizi previsti nella documentazione di gara, e nella documentazione di gara i servizi previsti consistono della preparazione dei pasti in loco, non già nel servizio di veicolazione dei pasti preparati altrove. Del resto, anche l'intervento di disinfestazione di cui si chiede il pagamento della somma capitale di € 1880,00 riguarda un intervento eccezionale sui locali cucina e mensa al fine di renderli idonei dal punto di vista igienico – sanitario alla produzione dei pasti, come tale non previsto dal contratto d'appalto.
2) Il Tribunale erra altresì nella parte in cui afferma che non vi è prova di un accordo delle parti in ordine alle spese extra capitolato per cui è causa: prima di incominciare il diverso servizio di erogazione dei pasti mediante trasporto degli stessi da una cucina esterna all'ospedale di destinazione, aveva infatti espressamente avvisato l'Ospedale, con la missiva prodotta sub doc. 21, che i costi Pt_1 sarebbero stati a suo carico;
poiché l' non aveva espressamente rifiutato la condizione, CP_6 limitandosi a ricevere il nuovo servizio, il consenso si era formato con le modalità di cui all'art. 1327
c.c.
3) Il Tribunale ha errato, ancora, a respingere la domanda, svolta in via subordinata, fondata sulla responsabilità extracontrattuale dell'Ospedale: il canone della buona fede sancito dal codice civile e ribadito dall'art. 16 CSA del contratto per cui è causa imponeva, infatti, all'Ospedale committente, nel pagina 6 di 12 caso in cui non avesse avuto intenzione di remunerare il servizio proposto con la missiva di cui al doc.
21 cit., di comunicarlo espressamente. Non avendolo fatto, l' aveva tenuto una condotta CP_6
connotata da mala fede e foriera di danni per l'appaltatore, consistiti nelle somme di cui ai corrispettivi richiesti con le fatture azionate ovvero con le somme equitativamente stabilite dal giudice in forza dell'art. 1226 c.c.
4) Il Tribunale ha, infine, errato nel respingere la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.:
l'impoverimento di era consistito nei costi sostenuti per l'esecuzione dell'intervento straordinario Pt_1 di disinfestazione e per il non previsto trasporto dei pasti, mentre la locupletazione dell' era CP_6
consistita nel disporre di una struttura idonea a consentire la continuità del servizio di erogazione dei pasti, evitando di sostenerne i costi.
4. Le difese dell' CP_6
L'appellato si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c., nonché l'infondatezza di tutti i motivi in esso svolti e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.
*
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
*
5. Decisione
Va premesso che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis cpc, reiterata dall'appellata con la precisazione delle conclusioni, è da ritenersi superata sin dal momento in cui questa Corte, all'esito della prima udienza, ha ritenuto di dare corso ordinario al giudizio.
Ciò detto, nel merito l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1) E' infondato il primo motivo di appello.
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto, sulla scorta del tenore della documentazione versata in atti, che le prestazioni indicate nelle fatture azionate non costituiscono prestazioni extra capitolato, essendo per contro ricomprese nel novero degli obblighi assunti da con il contratto Pt_1
d'appalto in questione.
pagina 7 di 12 Avuto riguardo alle specifiche argomentazioni svolte dall'appellante nel motivo di appello in esame, la
Corte osserva anzi tutto che l'art. 13 del CSA prevede, per quanto qui interessa, che “è fatto obbligo all'aggiudicatario di […] – considerare inclusi nel prezzo complessivo offerto anche gli oneri e le spese, non specificamente indicati, ma risultanti necessari, per l'esecuzione dei servizi previsti dalla documentazione di gara;
[…] - far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato
Speciale, necessaria all'espletamento del servizio;
[…] - obbligarsi allo svolgimento di attività inerenti il servizio in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare erogazione del servizio richiesto” (cfr. doc. 10 . CP_6
Ora, diversamente da quanto asserito dall'appellante, i “servizi previsti dalla documentazione di gara” che l'appaltatore doveva assicurare non si identificavano con “il servizio di pasti preparati nei locali cucina del Presidio ospedaliero di Desio” (così l'atto di citazione in appello, pag. 6), ma consistevano in tutte le attività propedeutiche, necessarie e consequenziali a garantire l'esatta esecuzione del servizio oggetto del contratto di appalto, ovvero il servizio di ristorazione – gestito in modo efficacemente uniforme e tale da garantire varietà e qualità del cibo- rivolto ai degenti e ai dipendenti dei presidi ospedalieri del lotto 2, nonché ai terzi estranei autorizzati ad avvalersi della mensa di detti presidi ospedalieri (cfr. artt. 01 e 02 del CSA).
Ciò detto, l'appaltatore era tenuto, ai sensi dell'art. 13 CSA cit., a considerare incluso nel prezzo anche il trasporto dei pasti dalla cucina esterna al presidio ospedaliero, in quanto servizio ritenuto dall'appaltatore necessario, sino al mese di luglio 2017, per l'esecuzione dei servizi previsti dal contratto.
Né è possibile legittimamente affermare, come fa invece che le condizioni dei locali e delle Pt_1
attrezzature si rivelarono, a seguito della consegna degli stessi il 31.8.2016, molto peggiori rispetto a quanto emerso nel sopralluogo pre-gara, tanto da impedire la prospettata preparazione dei pasti in loco.
Infatti, come emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. verbale sub doc. 9 , l'appaltatrice Pt_1
ebbe modo di effettuare un altro sopralluogo in contraddittorio il 31.8.2016, quando prese in consegna i locali, gli impianti e le attrezzature relative all'appalto, e in quell'occasione non rilevò alcun particolare impedimento al regolare inizio dell'esecuzione del contratto.
In particolare, nel verbale di consegna del 31.8.2016 si legge: “Per detto servizio [il servizio di ristorazione per il p.o. di Desio e tutte le strutture connesse, ndr] si consegnano tutti i locali, gli impianti e le attrezzature relative senza alcuna delimitazione ed esclusione…. Il responsabile del servizio per la società e i referenti del servizio per la società prendono Parte_2 Parte_4
pagina 8 di 12 atto e dichiarano in contraddittorio, dopo averne presa visione, che gli impianti e i beni summenzionati sono conformi sotto il profilo della funzionalità e dello stato di conservazione, sono in buono stato ed idonei ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'appalto, fatte salve le seguenti precisazioni e rilievi condivisi: Si prende atto, delle note e le relazioni tecniche presentate dalle due società ed acquisite agli atti, e dell'elenco di attrezzature relative al P.O. Desio di cui alla procedura aperta, aggiudicata con deliberazione n. 116 del 16.03.2016 del l'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano,
e dei rilievi riportati nella nota del 20.06.2016 della società trasmessa alla direzione Parte_2 medica di Desio e a Responsabile dell'U.T. P.O. di Desio…. Alle ore. 17.30 la riunione termine e ha inizio la verifica puntuale dei luoghi ed attrezzature, le predette società interessate si impegnano ad inviare all' relazione, riportante i rilievi emersi al termine di tale verifica congiunta, a Parte_3
seguito del puntuale sopralluogo presso i luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio. L'appaltatore, reso edotto di tutte le particolarità relative al servizio da eseguire, di tutte le circostanze di luogo e di fatto e degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme previste o richiamate negli atti di gara, prende in carico e in consegna tutti i beni summenzionati senza riserve ed eccezioni, impegnandosi a non danneggiarli e a riconsegnarli all' nello stesso stato in cui sono stati consegnati, salvo il Parte_3 normale deperimento d'uso.” (cfr. doc. 9 cit.)
Ciò detto, il contratto d'appalto e il relativo capitolato speciale – contenenti gli impegni sopra menzionati e senza riserva alcuna da parte dell'appaltatrice- furono sottoscritti il successivo 4 ottobre
2016, quando non solo aveva potuto esaminare lo stato dei luoghi e delle attrezzature come da Pt_1
verbale di consegna del 31.8.2016 sopra richiamato, ma era già entrata nella disponibilità dei locali e delle attrezzature da oltre un mese.
Con riferimento alla somma aggiuntiva richiesta per gli interventi di disinfestazione, la stessa non risulta dovuta sia alla luce del contenuto del verbale di consegna sopra riportato (doc. 9 Elior cit.) e degli obblighi assunti con l'art. 13 CSA sopra trascritti (doc. 10 Ospedale cit.), sia alla luce di quanto prescritto all'art.
5.21 del CSA, che obbligava l'appaltatrice a provvedere, a suo carico, a tutti gli interventi di sanificazione e disinfestazione necessari: “La ditta provvede ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature…; deve pure provvedere alla pulizia – CP_ sanificazione giornaliera e periodica…dei locali….Sono a carico della gli interventi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione di tutti i locali affidati in gestione alla stessa per
l'espletamento del servizio.” La stessa documentazione tecnica redatta da ed allegata al contratto Pt_1
inter partes (cfr. doc. 11 prevede espressamente che dovesse provvedere alla CP_6 Pt_1
pagina 9 di 12 disinfestazione giornaliera e mensile dei locali interessati al servizio (zone preparazione e cottura pasti, dispensa e mensa) e delle zone circostanti (cfr. in particolare il calendario degli interventi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione sub art.
2.D.2.5.).
In definitiva, il contratto e i suoi allegati – sottoscritti, lo si ribadisce, a oltre un mese dalla presa in consegna dei locali senza che l'appaltatrice avesse espresso riserva alcuna - non lasciavano alcuno spazio a compensi ulteriori per attività che, in ogni caso, come previsto espressamente dal capitolato speciale d'appalto e dalla documentazione tecnica, erano già ricomprese nel corrispettivo pattuito, in quanto funzionali alla regolare e puntuale esecuzione del servizio.
Del resto, qualsiasi modifica del servizio – tanto più se comportante un sensibile aumento degli oneri a carico della P.A.- doveva essere approvata per iscritto, come espressamente previsto dall'art. 01., penultimo paragrafo, del CSA: “…eventuali variazioni in corso di esecuzione potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto”
(enfasi della redattrice).
2) E' altresì infondato il secondo motivo di appello.
Anzi tutto la Corte osserva che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la missiva del
18.11.2016 di cui al doc. 21 prodotto da non contiene affatto il preavviso che il servizio di Pt_1 trasporto pasti sarebbe stato a carico dell' con la missiva in esame fa presente che, in CP_6 Pt_1
base alla relazione tecnica allegata, i locali cucina avrebbero necessitato di lavori edili ed impiantistici
(“sostituzione serramenti esterni, rifacimento tamponatura interna celle frigo, impianto di aspirazione, etc.”.) da realizzarsi “nel mese di agosto 2017” e si dichiara disponibile a provvedere direttamente all'esecuzione di tali lavori, a condizione che i costi degli stessi rimanessero a carico dell'Ospedale
(“Nell'ipotesi in cui riterrete opportuna l'esecuzione di tali interventi da parte di , Parte_2
potremmo in parte compensarli e/o sostituirli con le migliorie proposte in fase di gara (come da Voi proposto), fermo restando però che i maggiori oneri necessari resteranno comunque a carico di Pt_3
).
[...]
La missiva in questione - da cui l'appellante vorrebbe ricavare il preteso tacito accordo delle parti circa il fatto che il servizio di trasporto pasti dalla cucina esterna al presidio ospedaliero di Desio sarebbe stato a carico dell' – non tratta affatto il tema dei costi di tale servizio (e neppure dei suoi CP_6
tempi, pur dando atto in tale missiva che la riapertura della cucina sarebbe avvenuta nel Pt_1
successivo mese di dicembre 2016), ma il diverso tema dei costi degli interventi edili ed impiantistici da eseguirsi nei locali cucina. pagina 10 di 12 Escluso, dunque, che un accordo circa il pagamento aggiuntivo, da parte dell' del servizio CP_6
trasporto pasti possa ricavarsi dal doc. 21 invocato da la Corte osserva che detto preteso accordo Pt_1 non è rinvenibile in alcuno dei documenti versati in atti, tenuto conto che, come si è detto, l'art. 01 del
CSA (pag. 7) richiedeva l'atto scritto per qualsiasi variazione contrattuale.
3) E' infondato il terzo motivo di appello.
Anzi tutto deve osservarsi che, poiché la missiva del 18.11.2016 di cui al doc. 21 richiamato dall'appellante non conteneva – come si è visto- alcuna proposta di porre a carico dell' i costi CP_6 del servizio di trasporto pasti, il mancato pagamento di tale servizio da parte dell' non può CP_6
essere qualificato come condotta di mala fede foriera di danno.
In ogni caso, quand'anche si potesse ravvisare una condotta contraria a buona fede in capo all' il danno lamentato da non potrebbe coincidere – come vorrebbe l'appellante- con il CP_6 Pt_1
corrispettivo del servizio indicato nella fattura azionata, ma con altra (inferiore) somma – mai domandata e mai documentata- corrispondente alla spesa sostenuta da per l'esecuzione di detto Pt_1 servizio. Anche la domanda subordinata di condanna dell' al risarcimento del danno ex art. CP_6
2043 c.c. è stata, dunque, correttamente respinta.
4) E' infine fondato anche il quarto motivo di appello.
Infatti se -come si è detto con riferimento al primo motivo di appello- in forza del contratto inter partes (e, in particolare, secondo il capitolato speciale d'appalto e la documentazione tecnica) sia l'intervento di disinfestazione, sia il servizio di veicolazione dei pasti (nella misura e per il tempo in cui l'appaltatore lo ritenne necessario per la regolare e corretta esecuzione del servizio di erogazione dei pasti) dovevano ritenersi ricompresi nel prezzo concordato, in mancanza di specifico atto scritto che prevedesse un corrispettivo aggiuntivo in favore di ne consegue che non risulta essersi Pt_1 concretizzato nel caso di specie alcun ingiustificato arricchimento dell' con conseguente CP_6
infondatezza della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. pure formulata da Pt_1
*
In conclusione, l'appello dev'essere integralmente respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. Parte_1
1641/2023, pubblicata il 12/07/2023 e, per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del Parte_1
DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 27 novembre 2024.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 524/2024 promossa da:
già (C.F./P.IVA , con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAPOLUONGO LUCA
APPELLANTE contro
(già Controparte_1 [...]
) (C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
VIGANO' MARTA
APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1641/2023 pubblicata il
12/07/2023; materia: Appalto di servizi.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 12 “I. rigettare le domande avversarie tutte e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento, a favore dell'appellante, di € 104.077,37, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in causa o ritenuta di giustizia o secondo equità, in ogni caso oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 ss.mm., dal dovuto al saldo;
II. con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio – nonché di quelli relativi alla fase ingiuntiva, come liquidati, ma in ciascun caso applicandosi, a mente del D.M. 55/2014, sia la maggiorazione del 30 % di cui all'art. 4 c. 8 (manifesta fondatezza) che quella di un terzo di cui all'art.
4 c. 1 bis (file indicizzati); III. in via istruttoria, pur in presenza di soddisfacente documentazione scritta, si insiste per
l'ammissione di prova – per interrogatorio formale e testi – sui seguenti capi, premesso "Vero che":
1) "Nel marzo 2015, (oggi, svolgeva il sopralluogo previsto dal bando di gara, con Pt_2 Pt_1 accesso alle sole zone di cucina, preparazione pasti e lavaggio e senza poter visionare gli ambienti adiacenti e, in particolare, sottostanti";
2) "in base al sopralluogo, (oggi, formulava l'offerta tecnica, prevedendo, per il P.O. di Pt_2 Pt_1
Desio, la preparazione dei pasti in loco e piani di pulizia e disinfestazione ordinari, come da documenti che si rammostrano (all. 9, 10, 12 e 13 al doc. 13 ctp.)";
3) "all'interno dell'offerta, il servizio di trasporto pasti (c.d. veicolato) era previsto solo in direzione di altre strutture territoriali, nei confronti delle quali la cucina del P.O. di Desio fungeva da centro di cottura";
4) " (oggi, , con la propria lettera del 17 giugno 2016 – che si rammostra (doc. 34) – Pt_2 Pt_1 trasmessa a mezzo PEC ad sollecitava all'Ente la consegna Email_1 della documentazione tecnica ed amministrativa, incluse le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti, le planimetrie e le sezioni di tutti i locali soggetti al contratto, senza però riceverne alcuna, neppure in seguito";
5) "l'Ente differiva la data di avvio del servizio dal 1.7.2016 al 1.9.2016, per consentire alla ditta uscente di effettuare i lavori e gli interventi sugli impianti e le attrezzature, come da verbale predisposto dalla ditta che si rammostra (doc. 8)"; CP_3
6) "a fronte del differimento, (oggi, aveva dato la propria disponibilità all'avvio del Pt_2 Pt_1 servizio anche già dal 1.8.2016, come da documento che si rammostra (doc. 35)";
7) "in data 31.8.2016 avveniva il passaggio di gestione dell'appalto tra la ditta uscente (Serist s.r.l.) e
(oggi, , come da documento che si rammostra (doc. 9)"; Pt_2 Pt_1
8) "in tale sede i lavori e gli interventi a carico di Serist risultavano da completare e le condizioni igienico-sanitarie in cui si trovava la cucina apparivano non idonee per la produzione pasti";
9) "nei giorni seguenti, (oggi, rilevava e portava all'attenzione dell'Ente dette Pt_2 Pt_1 condizioni, i lavori non effettuati da Serist ed ulteriori problematiche e mancanze, come da documenti che si rammostrano (docc. 10, 12, 13, 14, 17 e 19)"
10) "in particolare, in data 8.9.2016 si effettuava un primo intervento ordinario di deblattizzazione e derattizzazione su tutti i locali della cucina, mentre nei giorni 9, 10 e 12 settembre la società Elior Servizi effettuava, su chiamata di (oggi, , interventi di sanificazione profonda in tutti i Pt_2 Pt_1 locali di cucina e su tutte le attrezzature presenti, come da documento che si rammostra (doc. 30)";
11) "in data 22.9.2016 veniva disposta una prima chiusura della cucina ed intensificati i controlli, senza miglioramenti della situazione, come da documento che si rammostra (doc. 30)";
12) "in data 3.10.2016, avveniva un incontro tra (oggi, , la Direzione Sanitaria e la Pt_2 Pt_1
Direzione Medica – alla presenza, altresì delle dietiste, dell'ufficio infermieristico e di quello tecnico – ed in tale sede la Direzione Medica, preso atto delle condizioni di cui sopra, dei lavori non effettuati da
Serist e delle ulteriori problematiche e mancanze, disponeva per l'indomani la chiusura della cucina,
pagina 2 di 12 per l'avvio di operazioni di disinfestazione da effettuarsi congiuntamente sia all'interno dei locali che nei sotterranei (cunicoli), come da documento che si rammostra (doc. 30)";
13) "nei giorni seguenti venivano effettuati una serie di interventi mirati, ossia: 7.10.2016, disinfestazione generalizzata mediante irrorazione (cunicoli sotterranei e locali interni) e nebulizzazione per saturazione delle attrezzature e ambienti;
8, 10 e 12.10.2016, monitoraggio degli insetti striscianti mediante controllo degli ambienti e successivo ricambio delle piastre collanti posizionate all'interno delle postazioni;
14.10.2016, interventi di pest proofing e risanamento mediante sigillatura dei punti di annidamento blatte, il tutto come da documento che si rammostra (doc. 30)";
14) "alla data del 24.10.2016, nonostante tutti gli interventi effettuati, le condizioni non risultavano migliorate in quanto determinate da problematiche strutturali dei luoghi stessi"; 5) "preso atto di ciò, la Direzione Medica disponeva la chiusura della cucina e delle altre aree, adiacenti, in cui era prevista la preparazione dei pasti";
16) "in data 27.10.2016 (doc. 20) e, dopo apposito incontro, in data 4.11.2016 (doc. 22), Pt_2
(oggi, faceva pervenire all'Ente una dettagliata relazione sui lavori e gli interventi da effettuarsi, Pt_1 rendendosi disponibile ad anticipare quelli, a proprio carico (tinteggiatura), previsti per l'estate successiva (doc. 21)";
17) "ancora nell'aprile 2017 i lavori e gli interventi risultavano effettuati solo in parte, come da documento che si rammostra (doc. 25), sicché solo in data 6.7.2017, previa apposita disinfestazione finale (doc. 26), la cucina poteva riaprire";
18) "al fine di poter erogare il servizio appaltato nel periodo di chiusura della cucina (24.10.2016- 6.7.2017), (oggi, ha sopportato un maggior costo di € 84.416,10 per il trasporto dei Pt_2 Pt_1 pasti e di € 1.880,00 per attività, non previste, di disinfestazione straordinaria – il tutto come da doc. 3 che si rammostra e come dettagliato ai docc. 27-29". Si indicano a testi, anche a prova contraria sui capitoli avversari ove ammessi:
• , tutti presso via Venezia Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
Giulia 5/a, 20157 – Milano;
• Arch. , presso Studio SM, via Lecco 1, 20900 – Monza (MB).” Testimone_3
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, premessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione richiamate tutte le difese, le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., così giudicare:
- in via preliminare e/o pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi degli articoli 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta d'appello con pieno favore delle spese di lite;
- nel merito, in via principale, respingere l'impugnazione avversaria in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, per tutte le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione e risposta d'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata;
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per testi sui capitoli da 1 a 12 dell'Atto di Citazione in Opposizione a Decreto Ingiuntivo del primo grado di giudizio, preceduti da “Vero che” nonché, continuando la numerazione rispetto a quelli ivi indicati, sui capitoli di prova dal 13 al 26, formulati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del 1° grado di giudizio dell'allora di CP_4
da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti da: “Vero che”. CP_1
Si indicano a testi: pagina 3 di 12 - su tutti i capitoli di prova dott. Arch. domiciliati presso la Testimone_4 Testimone_5
, in via Pergolesi n. 33; dott. , domiciliato Controparte_1 Testimone_6 presso l' ; dott.ssa domiciliata presso il Presidio Ospedaliero di Desio;
CP_5 Tes_7
- sui capitoli da 14 a 23: , , domiciliate presso il Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10
Presidio Ospedaliero di Desio;
- sui capitoli 24 e 25: e domiciliati presso l'ATS Brianza Testimone_11 Testimone_12 sita a in via De Amicis. CP_1
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre a prova contraria. Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi di prova ex adverso dedotti, si chiede l'ammissione a prova contraria sui medesimi capitoli dei testi dott. e Arch. Testimone_4 Testimone_5
In ogni caso, si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove o diverse domande formulate in questa sede dall'appellante, né su nuove produzioni documentali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i entrambi i gradi del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1641/2023 pubblicata il 12.7.2023, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla (ora Parte_3
per brevità, di seguito, ) contro Controparte_1 CP_6
(ora di seguito, per brevità, ), ha accolto Parte_2 Parte_1 Pt_1
l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con cui il medesimo Tribunale di Monza aveva ingiunto all'Ospedale di versare, in favore di la somma di 104.077,37 oltre interessi e spese, a Pt_1
titolo di corrispettivo per servizi extra capitolato svolti nel 2016 e nel 2017 (in particolare, servizi di trasporto pasti e servizi di disinfestazione).
2. La vicenda e il giudizio di primo grado
Le parti, a seguito di gara, hanno stipulato, in data 4.10.2016, un contratto d'appalto di servizi con cui si è impegnata a svolgere, in favore del presidio ospedaliero di Desio (Lotto 2), a decorrere dal Pt_1
1.9.2016, il servizio di ristorazione per i degenti, i dipendenti dell'ospedale e le persone autorizzate all'utilizzo della mensa dell'ospedale. ha emesso nei confronti dell' oltre alle fatture relative al servizio di ristorazione Pt_1 CP_6
secondo i compensi pattuiti in contratto (tutte pacificamente pagate), anche le fatture per cui è causa, che riguardano interventi di disinfestazione straordinaria (per € 1880,00 in linea capitale) e il servizio di trasporto pasti dalla cucina esterna -utilizzata da per la preparazione dei pasti dal mese di Pt_1 ottobre 2016 fino al mese di luglio 2017, quando le cucine interne dell' tornarono ad essere CP_6
reputate idonee allo scopo- al presidio ospedaliero dove i pasti dovevano essere erogati (per € pagina 4 di 12 84.416,10 in linea capitale), nonché gli interessi maturati sulle predette fatture non pagate (per €
17.781,27).
Infatti, appena dopo la “consegna” dell'appalto a il 31.8.2016 (il servizio era stato fino ad allora Pt_1
affidato alla società Serist s.r.l.), aveva evidenziato gravi problemi igienico-sanitari, con locali Pt_1
infestati da insetti e ratti, attrezzature non funzionanti e criticità strutturali che avrebbero impedito il regolare svolgimento del servizio di ristorazione. Queste condizioni avrebbero costretto ad Pt_1
effettuare interventi straordinari di pulizia, disinfestazione e manutenzione, nonché a modificare il servizio da preparazione dei pasti in loco a trasporto dei pasti stessi da un centro cottura esterno.
Sulla scorta di tali fatture è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1261/2020, che è stato tempestivamente opposto dall'Ospedale.
L'Ospedale, con l'opposizione, ha eccepito che i servizi indicati nelle fatture azionate, di cui ha Pt_1
chiesto il pagamento aggiuntivo, non erano da considerarsi extra capitolato, ma ricompresi in contratto, posto che il contratto e il capitolato speciale prevedevano chiaramente che tutti gli interventi necessari per l'espletamento del servizio di ristorazione, inclusa la disinfestazione, fossero a carico dell'aggiudicatario: in particolare, l'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto prevede che sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le spese, non specificamente indicati, necessari per l'esecuzione del servizio. L'Ospedale ha altresì evidenziato che era consapevole delle condizioni dei locali Pt_1
cucina, avendo effettuato un sopralluogo prima della stipula del contratto, e dichiarato che gli spazi fossero in condizioni idonee. L'Ospedale ha inoltre eccepito che le fatture azionate da per i costi Pt_1
extra contrattuali erano generiche, prive di documentazione giustificativa e quindi non idonee a dimostrare l'esistenza del credito.
L'opponente ha dunque concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto delle domande proposte da Pt_1
si è costituita, evidenziando che le condizioni critiche dei locali cucina non erano prevedibili e Pt_1
non erano state dichiarate nella fase di gara;
pertanto, gli interventi straordinari effettuati (tra cui disinfestazione e sanificazione profonda) non rientravano negli obblighi contrattuali ordinari. La stessa modifica del servizio (da preparazione in loco a trasporto dei pasti) si era resa necessaria a causa delle condizioni inadeguate dei locali, imputabili al committente. Peraltro, l'Ospedale aveva implicitamente accettato tali interventi straordinari, consentendo la chiusura della cucina e ricevendo il servizio veicolato. In ogni caso, la mancata retribuzione per i costi extra sostenuti configurava un indebito arricchimento a favore della committente.
pagina 5 di 12 ha dunque concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per la condanna Pt_1 dell' al pagamento della somma portata dalle fatture azionate, eventualmente anche a titolo di CP_6
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. o di responsabilità extracontrattuale.
Il Tribunale di Monza, con la sentenza oggi impugnata, ha respinto le domande proposte da Pt_1
ritenendo che le prestazioni di cui la stessa aveva preteso il pagamento aggiuntivo erano contemplate nel contratto d'appalto per cui è causa, letto alla luce di tutta la documentazione contrattuale, ivi compresi il capitolato speciale di appalto e la documentazione tecnica;
ciò che rendeva infondate altresì le domande ex artt. 2041 e 2043 c.c.
3. L'appello di Pt_1
La sentenza è stata impugnata che ne ha chiesto la riforma sulla base dei seguenti motivi. Pt_1
1) Il Tribunale erra ad affermare che le prestazioni indicate nelle fatture azionate fossero ricomprese negli obblighi assunti dall'appaltatrice con il contratto d'appalto e, in particolare, negli obblighi di cui all'art. 13 del CSA, perché l'art. 13 in parola prevede che siano a carico dell'appaltatore gli oneri necessari i servizi previsti nella documentazione di gara, e nella documentazione di gara i servizi previsti consistono della preparazione dei pasti in loco, non già nel servizio di veicolazione dei pasti preparati altrove. Del resto, anche l'intervento di disinfestazione di cui si chiede il pagamento della somma capitale di € 1880,00 riguarda un intervento eccezionale sui locali cucina e mensa al fine di renderli idonei dal punto di vista igienico – sanitario alla produzione dei pasti, come tale non previsto dal contratto d'appalto.
2) Il Tribunale erra altresì nella parte in cui afferma che non vi è prova di un accordo delle parti in ordine alle spese extra capitolato per cui è causa: prima di incominciare il diverso servizio di erogazione dei pasti mediante trasporto degli stessi da una cucina esterna all'ospedale di destinazione, aveva infatti espressamente avvisato l'Ospedale, con la missiva prodotta sub doc. 21, che i costi Pt_1 sarebbero stati a suo carico;
poiché l' non aveva espressamente rifiutato la condizione, CP_6 limitandosi a ricevere il nuovo servizio, il consenso si era formato con le modalità di cui all'art. 1327
c.c.
3) Il Tribunale ha errato, ancora, a respingere la domanda, svolta in via subordinata, fondata sulla responsabilità extracontrattuale dell'Ospedale: il canone della buona fede sancito dal codice civile e ribadito dall'art. 16 CSA del contratto per cui è causa imponeva, infatti, all'Ospedale committente, nel pagina 6 di 12 caso in cui non avesse avuto intenzione di remunerare il servizio proposto con la missiva di cui al doc.
21 cit., di comunicarlo espressamente. Non avendolo fatto, l' aveva tenuto una condotta CP_6
connotata da mala fede e foriera di danni per l'appaltatore, consistiti nelle somme di cui ai corrispettivi richiesti con le fatture azionate ovvero con le somme equitativamente stabilite dal giudice in forza dell'art. 1226 c.c.
4) Il Tribunale ha, infine, errato nel respingere la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.:
l'impoverimento di era consistito nei costi sostenuti per l'esecuzione dell'intervento straordinario Pt_1 di disinfestazione e per il non previsto trasporto dei pasti, mentre la locupletazione dell' era CP_6
consistita nel disporre di una struttura idonea a consentire la continuità del servizio di erogazione dei pasti, evitando di sostenerne i costi.
4. Le difese dell' CP_6
L'appellato si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c., nonché l'infondatezza di tutti i motivi in esso svolti e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.
*
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
*
5. Decisione
Va premesso che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis cpc, reiterata dall'appellata con la precisazione delle conclusioni, è da ritenersi superata sin dal momento in cui questa Corte, all'esito della prima udienza, ha ritenuto di dare corso ordinario al giudizio.
Ciò detto, nel merito l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1) E' infondato il primo motivo di appello.
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto, sulla scorta del tenore della documentazione versata in atti, che le prestazioni indicate nelle fatture azionate non costituiscono prestazioni extra capitolato, essendo per contro ricomprese nel novero degli obblighi assunti da con il contratto Pt_1
d'appalto in questione.
pagina 7 di 12 Avuto riguardo alle specifiche argomentazioni svolte dall'appellante nel motivo di appello in esame, la
Corte osserva anzi tutto che l'art. 13 del CSA prevede, per quanto qui interessa, che “è fatto obbligo all'aggiudicatario di […] – considerare inclusi nel prezzo complessivo offerto anche gli oneri e le spese, non specificamente indicati, ma risultanti necessari, per l'esecuzione dei servizi previsti dalla documentazione di gara;
[…] - far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato
Speciale, necessaria all'espletamento del servizio;
[…] - obbligarsi allo svolgimento di attività inerenti il servizio in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare erogazione del servizio richiesto” (cfr. doc. 10 . CP_6
Ora, diversamente da quanto asserito dall'appellante, i “servizi previsti dalla documentazione di gara” che l'appaltatore doveva assicurare non si identificavano con “il servizio di pasti preparati nei locali cucina del Presidio ospedaliero di Desio” (così l'atto di citazione in appello, pag. 6), ma consistevano in tutte le attività propedeutiche, necessarie e consequenziali a garantire l'esatta esecuzione del servizio oggetto del contratto di appalto, ovvero il servizio di ristorazione – gestito in modo efficacemente uniforme e tale da garantire varietà e qualità del cibo- rivolto ai degenti e ai dipendenti dei presidi ospedalieri del lotto 2, nonché ai terzi estranei autorizzati ad avvalersi della mensa di detti presidi ospedalieri (cfr. artt. 01 e 02 del CSA).
Ciò detto, l'appaltatore era tenuto, ai sensi dell'art. 13 CSA cit., a considerare incluso nel prezzo anche il trasporto dei pasti dalla cucina esterna al presidio ospedaliero, in quanto servizio ritenuto dall'appaltatore necessario, sino al mese di luglio 2017, per l'esecuzione dei servizi previsti dal contratto.
Né è possibile legittimamente affermare, come fa invece che le condizioni dei locali e delle Pt_1
attrezzature si rivelarono, a seguito della consegna degli stessi il 31.8.2016, molto peggiori rispetto a quanto emerso nel sopralluogo pre-gara, tanto da impedire la prospettata preparazione dei pasti in loco.
Infatti, come emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. verbale sub doc. 9 , l'appaltatrice Pt_1
ebbe modo di effettuare un altro sopralluogo in contraddittorio il 31.8.2016, quando prese in consegna i locali, gli impianti e le attrezzature relative all'appalto, e in quell'occasione non rilevò alcun particolare impedimento al regolare inizio dell'esecuzione del contratto.
In particolare, nel verbale di consegna del 31.8.2016 si legge: “Per detto servizio [il servizio di ristorazione per il p.o. di Desio e tutte le strutture connesse, ndr] si consegnano tutti i locali, gli impianti e le attrezzature relative senza alcuna delimitazione ed esclusione…. Il responsabile del servizio per la società e i referenti del servizio per la società prendono Parte_2 Parte_4
pagina 8 di 12 atto e dichiarano in contraddittorio, dopo averne presa visione, che gli impianti e i beni summenzionati sono conformi sotto il profilo della funzionalità e dello stato di conservazione, sono in buono stato ed idonei ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'appalto, fatte salve le seguenti precisazioni e rilievi condivisi: Si prende atto, delle note e le relazioni tecniche presentate dalle due società ed acquisite agli atti, e dell'elenco di attrezzature relative al P.O. Desio di cui alla procedura aperta, aggiudicata con deliberazione n. 116 del 16.03.2016 del l'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano,
e dei rilievi riportati nella nota del 20.06.2016 della società trasmessa alla direzione Parte_2 medica di Desio e a Responsabile dell'U.T. P.O. di Desio…. Alle ore. 17.30 la riunione termine e ha inizio la verifica puntuale dei luoghi ed attrezzature, le predette società interessate si impegnano ad inviare all' relazione, riportante i rilievi emersi al termine di tale verifica congiunta, a Parte_3
seguito del puntuale sopralluogo presso i luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio. L'appaltatore, reso edotto di tutte le particolarità relative al servizio da eseguire, di tutte le circostanze di luogo e di fatto e degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme previste o richiamate negli atti di gara, prende in carico e in consegna tutti i beni summenzionati senza riserve ed eccezioni, impegnandosi a non danneggiarli e a riconsegnarli all' nello stesso stato in cui sono stati consegnati, salvo il Parte_3 normale deperimento d'uso.” (cfr. doc. 9 cit.)
Ciò detto, il contratto d'appalto e il relativo capitolato speciale – contenenti gli impegni sopra menzionati e senza riserva alcuna da parte dell'appaltatrice- furono sottoscritti il successivo 4 ottobre
2016, quando non solo aveva potuto esaminare lo stato dei luoghi e delle attrezzature come da Pt_1
verbale di consegna del 31.8.2016 sopra richiamato, ma era già entrata nella disponibilità dei locali e delle attrezzature da oltre un mese.
Con riferimento alla somma aggiuntiva richiesta per gli interventi di disinfestazione, la stessa non risulta dovuta sia alla luce del contenuto del verbale di consegna sopra riportato (doc. 9 Elior cit.) e degli obblighi assunti con l'art. 13 CSA sopra trascritti (doc. 10 Ospedale cit.), sia alla luce di quanto prescritto all'art.
5.21 del CSA, che obbligava l'appaltatrice a provvedere, a suo carico, a tutti gli interventi di sanificazione e disinfestazione necessari: “La ditta provvede ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature…; deve pure provvedere alla pulizia – CP_ sanificazione giornaliera e periodica…dei locali….Sono a carico della gli interventi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione di tutti i locali affidati in gestione alla stessa per
l'espletamento del servizio.” La stessa documentazione tecnica redatta da ed allegata al contratto Pt_1
inter partes (cfr. doc. 11 prevede espressamente che dovesse provvedere alla CP_6 Pt_1
pagina 9 di 12 disinfestazione giornaliera e mensile dei locali interessati al servizio (zone preparazione e cottura pasti, dispensa e mensa) e delle zone circostanti (cfr. in particolare il calendario degli interventi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione sub art.
2.D.2.5.).
In definitiva, il contratto e i suoi allegati – sottoscritti, lo si ribadisce, a oltre un mese dalla presa in consegna dei locali senza che l'appaltatrice avesse espresso riserva alcuna - non lasciavano alcuno spazio a compensi ulteriori per attività che, in ogni caso, come previsto espressamente dal capitolato speciale d'appalto e dalla documentazione tecnica, erano già ricomprese nel corrispettivo pattuito, in quanto funzionali alla regolare e puntuale esecuzione del servizio.
Del resto, qualsiasi modifica del servizio – tanto più se comportante un sensibile aumento degli oneri a carico della P.A.- doveva essere approvata per iscritto, come espressamente previsto dall'art. 01., penultimo paragrafo, del CSA: “…eventuali variazioni in corso di esecuzione potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto”
(enfasi della redattrice).
2) E' altresì infondato il secondo motivo di appello.
Anzi tutto la Corte osserva che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la missiva del
18.11.2016 di cui al doc. 21 prodotto da non contiene affatto il preavviso che il servizio di Pt_1 trasporto pasti sarebbe stato a carico dell' con la missiva in esame fa presente che, in CP_6 Pt_1
base alla relazione tecnica allegata, i locali cucina avrebbero necessitato di lavori edili ed impiantistici
(“sostituzione serramenti esterni, rifacimento tamponatura interna celle frigo, impianto di aspirazione, etc.”.) da realizzarsi “nel mese di agosto 2017” e si dichiara disponibile a provvedere direttamente all'esecuzione di tali lavori, a condizione che i costi degli stessi rimanessero a carico dell'Ospedale
(“Nell'ipotesi in cui riterrete opportuna l'esecuzione di tali interventi da parte di , Parte_2
potremmo in parte compensarli e/o sostituirli con le migliorie proposte in fase di gara (come da Voi proposto), fermo restando però che i maggiori oneri necessari resteranno comunque a carico di Pt_3
).
[...]
La missiva in questione - da cui l'appellante vorrebbe ricavare il preteso tacito accordo delle parti circa il fatto che il servizio di trasporto pasti dalla cucina esterna al presidio ospedaliero di Desio sarebbe stato a carico dell' – non tratta affatto il tema dei costi di tale servizio (e neppure dei suoi CP_6
tempi, pur dando atto in tale missiva che la riapertura della cucina sarebbe avvenuta nel Pt_1
successivo mese di dicembre 2016), ma il diverso tema dei costi degli interventi edili ed impiantistici da eseguirsi nei locali cucina. pagina 10 di 12 Escluso, dunque, che un accordo circa il pagamento aggiuntivo, da parte dell' del servizio CP_6
trasporto pasti possa ricavarsi dal doc. 21 invocato da la Corte osserva che detto preteso accordo Pt_1 non è rinvenibile in alcuno dei documenti versati in atti, tenuto conto che, come si è detto, l'art. 01 del
CSA (pag. 7) richiedeva l'atto scritto per qualsiasi variazione contrattuale.
3) E' infondato il terzo motivo di appello.
Anzi tutto deve osservarsi che, poiché la missiva del 18.11.2016 di cui al doc. 21 richiamato dall'appellante non conteneva – come si è visto- alcuna proposta di porre a carico dell' i costi CP_6 del servizio di trasporto pasti, il mancato pagamento di tale servizio da parte dell' non può CP_6
essere qualificato come condotta di mala fede foriera di danno.
In ogni caso, quand'anche si potesse ravvisare una condotta contraria a buona fede in capo all' il danno lamentato da non potrebbe coincidere – come vorrebbe l'appellante- con il CP_6 Pt_1
corrispettivo del servizio indicato nella fattura azionata, ma con altra (inferiore) somma – mai domandata e mai documentata- corrispondente alla spesa sostenuta da per l'esecuzione di detto Pt_1 servizio. Anche la domanda subordinata di condanna dell' al risarcimento del danno ex art. CP_6
2043 c.c. è stata, dunque, correttamente respinta.
4) E' infine fondato anche il quarto motivo di appello.
Infatti se -come si è detto con riferimento al primo motivo di appello- in forza del contratto inter partes (e, in particolare, secondo il capitolato speciale d'appalto e la documentazione tecnica) sia l'intervento di disinfestazione, sia il servizio di veicolazione dei pasti (nella misura e per il tempo in cui l'appaltatore lo ritenne necessario per la regolare e corretta esecuzione del servizio di erogazione dei pasti) dovevano ritenersi ricompresi nel prezzo concordato, in mancanza di specifico atto scritto che prevedesse un corrispettivo aggiuntivo in favore di ne consegue che non risulta essersi Pt_1 concretizzato nel caso di specie alcun ingiustificato arricchimento dell' con conseguente CP_6
infondatezza della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. pure formulata da Pt_1
*
In conclusione, l'appello dev'essere integralmente respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. Parte_1
1641/2023, pubblicata il 12/07/2023 e, per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del Parte_1
DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 27 novembre 2024.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Vinicia Licia Serena Calendino
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