Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 204/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 204/2025 promosso da:
, nata l'[...] ad [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
BARCAGLIONI ENRICO e ANTONIA ASCOLESE;
e nato il [...] a [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. ROCCHETTI SIMONE.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati secondo la loro volontà, libero ciascuno di fissare la propria residenza, dandosene in ogni caso tempestiva comunicazione.
2. Il figlio maggiorenne , nato in [...] il [...] (C.F. Per_1 C.F._1
) e residente a[...] che svolge ancora gli
[...]
studi universitari e, dunque, non ha ancora raggiunto la autonomia economica, continuerà
a vivere con la madre nella casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, che viene quindi assegnata alla SI.ra con tutti i mobili e suppellettili che in Parte_1
essa si trovano. Il sig. lascerà la casa coniugale entro la data del 30.09.2025, salvo Parte_2
diverso accordo tra le parti, prelevando i suoi beni ed effetti personali, prendendo in affitto un appartamento e rinunciando a richiedere alla SI.ra qualsiasi canone per la sua Pt_1 quota di proprietà immobiliare. La stessa avrà l'obbligo di occuparsi integralmente della manutenzione ordinaria e delle spese condominiali, mentre saranno a carico di entrambi i
- 1 -
La figlia maggiorenne è già autosufficiente ed autonoma e già vive al di fuori della casa coniugale.
3. Entrambi i genitori collaboreranno, in maniera paritetica, al sostegno economico del figlio ed il SI. in tal senso, verserà alla SI.ra , entro il Per_1 Parte_2 Parte_1
giorno 5 di ogni mese ed a partire dal momento in cui lascerà effettivamente la casa coniugale, un assegno di mantenimento di € 300,00, per le spese ordinarie, rivalutabile secondo gli indici ISTAT - mese di riferimento dicembre di ogni anno.
4. Le spese straordinarie, riferite sempre al figlio , sono da qualificarsi come da Per_1
protocollo in materia del Tribunale di CO (di cui entrambe le parti dichiarano di aver preso visione) e saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno. Al fine di evitare discussioni in ordine alla natura ed alla tipologia delle spese straordinarie, i coniugi dichiarano di aver visionato il protocollo adottato dal Tribunale di CO che di seguito si trascrive, dando atto che per spese straordinarie si intendono:
“A) spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari.
B) spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
C) spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
D) spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- 2 - 2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria.
E) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
F) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby sitter);
3) viaggi e vacanze.
Per il rimborso di dette spese sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro obbligato gli scontrini fiscali, le ricevute, le fatture o comunque i documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre venti giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano;
5. Gli assegni familiari (anf) eventualmente spettanti per il figlio convivente saranno interamente percepiti dalla sig.ra ; a tale fine le parti si obbligano a Parte_1
sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per la percezione di detti assegni familiari.
Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori proporzionalmente alla quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per i figli a carico saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Sia per quanto previsto, sia per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, i coniugi si danno atto di aver definito consensualmente tra loro tutti i rapporti patrimoniali, concordando che ciascuno di essi rimanga esclusivo proprietario delle somme depositate nei conti correnti e depositi bancari, di cui ognuno è attualmente esclusivo intestatario.
6. le somme giacenti sul conto corrente bancoposta cointestato n. 000008400161 acceso presso ufficio di Agugliano verranno suddivise al 50% ed il conto sarà Controparte_1
definitivamente chiuso.
L'autovettura Fiat Panda targata FD181CD intestata alla sig.ra rimarrà in Parte_1 proprietà e ad uso elusivo della stessa;
l'autovettura HONDA Civic targata GD041JD intestata al SI. rimarrà in proprietà e ad uso esclusivo dello stesso. Parte_2
- 3 - 7. Le parti dichiarano di aver così provveduto alla regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e di non aver quindi più nulla a pretendere l'uno dall'altro né a titolo di crediti, rimborsi, regresso, restituzioni o di rivendicazione di proprietà ecc ecc,
o per qualsivoglia altro titolo o ragione, ritenendosi con l'adempimento del presente accordo soddisfatti di ogni reciproca pretesa proposta o proponenda.
8. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d' identità valida anche per l'espatrio.
9. Le spese per l'assistenza professionale prestata sono integralmente compensate tra le parti, nel senso che ogni coniuge provvederà alle spettanze del legale/i rispettivamente incaricato, con espressa rinuncia al vincolo di solidarietà”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2
sposati ad CO il 27/08/1995, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio , maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente.
Nulla con riferimento all'altra figlia della coppia, maggiorenne ed indipendente sotto l'aspetto economico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di CO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio ad CO il 27/08/1995, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di CO al n. 222, parte 2, serie A dell'anno 1995; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in CO, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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