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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice rel. Est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1810 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 03.10.2025, promosso DA
(c.f. ) nata il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi giuste procure in atti, dall'avv. Simona Carlo, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Prato n. 2, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- Nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
,-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato l'08.07.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 22/2000 del 15.01.2000 (pubbl. il 28.03.2000) dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. 1371/99 R.G.V.G.; considerato che con decreto del 16.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 03.10.2025 ore 09.00 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 03.10.2025 ore 09.00 per il deposito telematico delle predette note scritte;
constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che il Tribunale aveva pronunciato il divorzio congiunto alle seguenti condizioni:
“1. i figli minori e sono affidati alla madre. Essi potranno incontrare il Per_1 Per_2 padre ogni volta che lo desidereranno. Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli ogni sabato e domenica, a settimane alterne. Durante il periodo estivo i minori saranno affidati al padre per un periodo di venti giorni, che sarà concordato con la madre di volta in volta. Alternativamente rimarranno con uno dei genitori dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, e nelle stesse modalità a Pasqua ed a “pasquetta” e nelle ricorrenze degli onomastici e dei compleanni.
2. La casa coniugale è assegnata alla madre con tutti i beni ivi contenuti ed il padre avrà la facoltà di ritirare i suoi effetti personali che ancora non ha ritirato.
3. Il padre corrisponderà alla moglie ed ai figli, a titolo di assegno di mantenimento, la cifra mensile di lire 2.000.000, annualmente rivalutata applicando gli indici ISTAT relativi al prezzo dei beni e dei servizi per le famiglie di operai ed impiegati. Ove la moglie dovesse modificare il proprio status patrimoniale nel senso che dovesse trovare lavoro, ovvero dovesse per eventuale convivenza modificare la propria situazione economica, detto assegno verrà rivisto alla luce di nuove circostanze automaticamente.
4. I coniugi concederanno reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto e/o di altri documenti amministrativi necessari per l'espatrio.”; rilevato che le parti hanno dichiarato di voler parzialmente modificare le condizioni previste nella sentenza di divorzio congiunto n. 22/2000 del 15.01.2000 (pubbl. il 28.03.2000); preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 17.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, depositato l'08.07.2025 da Pt_1
e , a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza
[...] Pt_2 Parte_2
n. 22/2000 del 15.01.2000 (pubbl. il 28.03.2000) del Tribunale di Reggio Calabria così provvede:
“revoca dell'assegno di mantenimento e divorzile contenuto al punto 3 della sentenza di divorzio, atteso che fin dalla data di emissione della sentenza di divorzio (15/01/2000) il sig. riconosce di non aver mai versato alcuna forma di mantenimento nè per la moglie né Pt_2 per i figli.”;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, il 13.11.25
Il Giudice Estensore Dott.ssa Valeria Marchese
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna