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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4225/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE- UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 4225/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. MARLETTA GIUSEPPE giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BARBARINO CP_1 C.F._1
DOMENICO giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Parte_2 P.IVA_2
e difeso dall'avv. GAETANA MARIA MUSUMECI, giusta procura in atti
APPELLATI
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 22 Legge n. 689 del 1981
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1278/2020 Parte_1 Pt_2
con cui era stata disapplicata la Determina dirigenziale A04/487, annullata l'ingiunzione di pagamento n. 20180382879930000153464 e rigettata la domanda di annullamento dei verbali ad essa sottostanti, accertata la regolare notifica degli stessi;
con un primo motivo di appello eccepiva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di dichiarare inammissibile la opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da per decadenza dei termini di impugnazione, riferendo, in CP_1
particolare, che i verbali di violazione del C.d.S. e l'ingiunzione di pagamento erano stati regolarmente notificati, sì che ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 150/2011 il ricorso in opposizione avrebbe dovuto essere proposto entro trenta giorni dalla notifica dei verbali a pena di inammissibilità; con un secondo motivo di appello, chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato la illegittimità della Determina dirigenziale A04/487 del 19.10.2016 con conseguente disapplicazione della stessa, rilevando che il giudice ordinario non avesse il potere di pronunciarsi sulla legittimità di provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione, aggiungendo che l'appellata avrebbe dovuto impugnare il provvedimento dinanzi al Giudice Amministrativo;
infine, con riguardo ai motivi di opposizione avanzati da avverso l'ingiunzione di pagamento, reiterava le difese svolte in sede di CP_1
primo grado, chiedendo l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del difensore antistatario. si costituiva in giudizio e, dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di primo grado, CP_1
eccepiva l'infondatezza del primo motivo di appello, affermando che l'atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento era stato notificato il 19 Agosto 2019 e pertanto, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento avvenuta in data 04.08.2019 (in pendenza del periodo di sospensione dei termini processuali di cui alla legge 742/1969), aggiungendo che l'opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910, ai sensi del coordinato disposto dell'Art. 3 della L. n. 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini e degli artt. 91 e 92 Ordinamento giudiziario, non rientrava tra i procedimenti per i quali era esclusa la sospensione dei termini dal 1° al 31 Agosto e che tale termine non era previsto a pena di decadenza.
Nel merito, deduceva che con Delibera di Consiglio Comunale num.37 del 29/11/2011 era stato autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento della gestione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del e che, con successiva Determina a contrarre num. A04/48 del Parte_2
23/03/2012 del Direttore della , era stato approvato il capitolato d'oneri per Parte_3
l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e dei servizi;
riferiva che con Determina num. B16/192 del 03/04/2012 del Direttore del Patrimonio era CP_2
stato approvato il relativo Bando di Gara e, infine, a seguito delle procedure di gara, con successiva pagina 2 di 8 determina n. B16/645 del 03/10/2012 del Direttore del Patrimonio-Economato era stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della (mandataria) oggi Controparte_3
mentre con Determina Dirigenziale n. A04/433 del 23/09/2015 si era proceduto Parte_1
all'unica proroga del servizio per i successivi dodici mesi, decorrenti dal termine del 22.10.2015 e perciò fino al 21.10.2016, in applicazione dell'art. 2, comma 4, del medesimo capitolato d'oneri.
Rilevando che aveva continuato a svolgere il servizio di accertamento e riscossione Parte_1
coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie per conto del nonostante fosse Parte_2
decorso il termine di proroga e che con Determina Dirigenziale num. A04/487 del 19/10/2016 la Giunta aveva concesso un'ulteriore proroga (illegittima) in favore di eccepiva che la Parte_1
deliberazione dirigenziale n. A04/487 del 19/10/2016 era viziata da eccesso di potere, non esistendo ragioni a fondamento della proroga, nonché per omesso avvio di una nuova procedura di appalto.
Allegava dunque la correttezza dell'operato del Giudice di primo grado che aveva disapplicato la delibera dirigenziale A04/487, avvalendosi dei poteri derivanti dall'art. 63 comma 1 del D.lgs.
165/2001.
In merito alla specifica questione del potere di disapplicazione ribadiva che nel caso di specie ricorrevano le condizioni richiamate dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza
04.07.2018, n. 17485; Cass. Civ. Sez. I 13.09.2006, n. 19659; Cass. Civ. Sez. Unite 06.02.2015, n.
2244), poiché la domanda era rivolta nei confronti di mentre quella avanzata nei Parte_1 confronti dell'ente territoriale era inerente il riconoscimento della estinzione del credito sottostante i verbali per omessa notifica;
eccepiva, inoltre l'eccesso di potere in ordine alla Determinazione
Dirigenziale num. A04/72 emessa in data 05/04/2019, con cui la Giunta Municipale aveva nominato dieci messi notificatori straordinari ai sensi dell'art. 1 della Legge num. 293/2006 commi 158, 159, 160
e 161 per la notifica di atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, in quanto fondata su contratto di appalto scaduto.
Infine eccepiva l'omessa notifica dei verbali n. 7043208/16 del 23.01.2016 e n. 7046016/16 del
27.01.2016, sostenendo che il avrebbe dovuto allegare i plichi contenenti le copie Parte_2
dei Verbali di violazione al C.d.s. al fine di dare una completa prova della notifica effettuata, in quanto in calce ai suddetti plichi sarebbe stato riportato il nome del destinatario, il giorno dell'avvenuto deposito e l'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni”, aggiungendo che dalle relazioni di notifica depositate, non era presente alcuna indicazione di compiuta giacenza (trascorsi 180 giorni); sosteneva, inoltre che i verbali erano stati consegnati presso l'ufficio postale di giacenza dei plichi, ma che l'avviso di ricevimento era illeggibile di talché per il Comune era stato impossibile provare l'avvenuta giacenza. Aggiungeva che i verbali num. 7043208/16 e num. 7046016/16 in realtà
pagina 3 di 8 erano stati ritirati ( in particolare, accanto alla voce “DATA DA APPORRE ALL'ATTO DELLA
CONSEGNA” era stato apposto il timbro postale con la data del 13/04/2016), ma che la firma apposta da colui che aveva ritirato il verbale era illeggibile e che non era stata indicata neanche la qualità della persona che aveva il permesso di ritirare il verbale.
Con riguardo ai verbali n. 7065435/16 del 29/04/2016, n. 7072948/16 del 30/04/2016, n. 7074181/16 del 2/05/2016 e n. 8881733/16 del 07/06/2016, deduceva che le relate di notifica erano prive delle informazioni minime necessarie ai fini dell'esercizio del diritto di difesa e che le firme apposte sulle
CAD non erano riferibili ad essa appellata, che non aveva mai ritirato tali verbali, né aveva delegato alcuno, di conseguenza disconosceva la paternità di tali sottoscrizioni ai sensi dell'art. 214 c.p.c. Per tali ragioni, le notifiche dei verbali di cui sopra erano da ritenersi nulle e, di conseguenza, chiedeva rigettarsi le domande di appello e confermarsi la sent n. 1278/2020 con vittoria di spese e compensi a favore dell'avvocato antistatario.
Il costituendosi, eccepiva l'erroneità della sentenza impugnata laddove aveva Parte_2
ritenuto la nullità dell'ingiunzione opposta sul presupposto dell'assenza di potere in capo a Parte_1
rilevando che il Giudice Ordinario non aveva il potere di disapplicare la determina dirigenziale
[...]
n. A04/487, questione di competenza del giudice amministrativo;
ribadiva inoltre le difese svolte in sede di primo grado in ordine all'inammissibilità dell'opposizione, da ritenersi tardivamente proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dei verbali di violazione del C.d.S., di cui il Giudice di primo grado aveva riconosciuto la regolarità della notifica e chiedeva, pertanto, accogliersi il gravame avanzato da , con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
È fondato anzitutto il motivo di appello inerente l'erroneità della sentenza gravata, laddove è stato esercitato il potere di disapplicazione della determinazione dirigenziale n. A04/487 ai sensi dell'art. 63
D.Lgs 165/2001.
In linea generale è noto che l'art. 113 Cost. attribuisce al legislatore il potere di indicare quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione, determinandone oltre i casi gli effetti;
come affermato dalla Corte di Legittimità “ .. il riferimento all'annullamento, concretandosi l'annullamento nella negazione dell'efficacia provvedimentale dell'atto, va inteso non solo nel senso che occorre che la legge debba attribuire un potere di annullamento espressamente, ma anche correlativamente che, in mancanza di tale attribuzione, l'a.g.o., quando le sia attribuita la giurisdizione pagina 4 di 8 su un rapporto con una p.a. non può neppure negare quella efficacia sebbene non tramite un formale annullamento, ma disconoscendola: tale disconoscimento si risolverebbe in una sorta di annullamento in senso sostanziale” ( cfr Cass. Civ. SSUU sent. n. 28053/2018).
La Corte, pronunziando in tema di indennità, canoni e pagamenti dovuti in forza di rapporto di accreditamento con il SSN, con la detta pronunzia ha così affermato : “ Ci si deve interrogare, poi, su quali siano i poteri del giudice ordinario, qualora egli venga investito di una domanda intesa ad ottenere la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi e sia la p.a. concedente a dedurre, come è accaduto nella specie, in via di eccezione, che essa non sia dovuta in tutto od in parte in ragione dell'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, che ne ha escluso la debenza totale o parziale. Giusta la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul provvedimento, consegue che il giudice ordinario, se il provvedimento risulti impugnato e sub iudice davanti al giudice amministrativo, si trova nella condizione indicata dall'art. 295 c.p.c.. Se il provvedimento è ancora impugnabile oppure sono decorsi i termini per impugnarlo e, dunque, esso si è consolidato, oppure è stato impugnato ed il giudicato l'ha parimenti consolidato, il giudice ordinario si trova, invece, nella condizione di dover decidere la controversia dando rilievo al provvedimento ed all'efficacia sua propria e ciò in quanto non ha il potere che di fronte agli atti amministrativi la legge gli riconosce con la L. n. 2248 del 1865, art. 5, allegato E, abolitiva del contenzioso amministrativo: è noto, infatti, che "il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati" (Cass., Sez. Un., n. 2244 del 2015). Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia. In altri termini il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza della deliberazione e non può sindacare la sua validità ed efficacia, stante l'indicata esclusione del potere di disapplicazione, che si risolve nell'impossibilità di dar corso ad un accertamento incidenter tantum, altrimenti consentito dall'art. 34 cod. proc. civ. La ragione del restringimento della cognizione incidentale derivante dalla riferita interpretazione restrittiva dell'art. 5 della legga abolitiva del contenzioso amministrativo è che l'accertamento sulla materia oggetto dell'eccezione fondata sulla deliberazione è riservato alla giurisdizione ammnistrativa e dunque: a) se la parte privata non l'ha ancora impugnato le compete di eventualmente impugnarlo, mentre frattanto deve soggiacere alla sua efficacia;
b) se l'impugnazione non è avvenuta ed il provvedimento si è consolidato, la soggezione è giustificata a maggior ragione;
c)
pagina 5 di 8 se l'impugnazione è avvenuta e sia stata rigettata con sentenza dell'a.g.a. passata in cosa giudicata, vi è solo da dare rilievo a quest'ultima”.
Nel caso che occupa, non risulta che la Determina Dirigenziale n. A04/487 del 19.10.2016 e la Delibera
Dirigenziale n. A04/72 del 5.4.2019 siano state impugnate e/o annullate, sì che va ritenuta la legittimazione di e dei messi notificatori a notificare le ordinanze di ingiunzione. Parte_1
I provvedimenti amministrativi che la odierna appellata ritiene poter essere oggetto di disapplicazione da parte di questo Tribunale, inoltre, sono inerenti la materia della concessione di pubblici servizi, il cui sindacato è devoluto al GA , ex art 133 lett c del CpA, trattandosi di ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Non è rilevante, pertanto, esaminare l'eccezione di illegittimità delle delibere sollevata dall'appellata, neanche incidenter tantum, poiché preso atto della esistenza dei due provvedimenti, non sarebbe comunque possibile disapplicarli sì come dalla stessa invocato;
né può trovare applicazione la diversa fattispecie per la quale la Corte di Legittimità ha affermato il potere del GO di disapplicare l'atto amministrativo ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 12572/2023“ … consolidato orientamento di questa
Corte, secondo cui, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria (Cass. n. 22793 del 2014; Cass. S.U. n. 116 del 2007; Cass. 6627 del 2003). Nella specie l'atto amministrativo che istituisce, nel luogo della contestata infrazione, limiti alla circolazione degli autoveicoli, ai sensi dell'art. 7 C.d.S., costituisce atto presupposto della violazione del divieto che integra la fattispecie normativa in forza della quale la condotta del privato è sanzionata”); ed infatti, nel caso che occupa, la sanzione è stata già irrogata all'odierna appellata con verbali di infrazione che risultano regolarmente notificati, mentre ciò che viene in discussione è il diverso rapporto fra l'Ente locale territoriale e regolato in forza di provvedimento non scrutinabile nella presente Parte_1
sede per i motivi sopra evidenziati.
Procedendo al merito si osserva che la sentenza impugnata ha espressamente rigettato l'opposizione, invece, in ordine al motivo fondato sulla nullità della notifica dei verbali di accertamento di violazione al CdS;
si legge infatti nel provvedimento: “ Non appare accoglibile l'ulteriore richiesta di parte attrice di annullamento dei verbali prodromici avendo il provato la loro regolare Parte_2 notifica ai sensi dell'art. 140 cpc. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso”.
Orbene, si ritiene che in ordine a tale motivo di opposizione, il Giudice di primo grado abbia espressamente respinto la doglianza, ritenendo regolarmente notificati i verbali da parte del Parte_2
pagina 6 di 8 ; non avendo parte appellata espressamente impugnato il relativo capo di sentenza con appello Pt_2
incidentale, deve ritenersi che sul punto si sia formato il giudicato.
In ordine al concetto di capo di sentenza, appare utile richiamare quanto di recente affermato dalla
Corte di Legittimità: “ "Costituisce capo autonomo della sentenza -come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno- solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
2379 del 31/01/2018, Rv. 647932; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22863 del 30/10/2007, Rv. 599955).
Infatti "La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione" (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018, Rv. 649361; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12202 del
16/05/2017, Rv. 644289 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016, Rv. 638957).” ( cfr Cass.
Civ. sent. n. 18241/2024; nello stesso senso cfr Cass. Civ. sent. n. 27246/2024).
Concludendo l'appello va accolto e l'opposizione promossa da va respinta. CP_1
Le spese seguono la soccombenza di entrambi i gradi del processo e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto per il presente grado di quanto previsto dal I scaglione della tabella n. 2 allegata dal DM
n. 55/2014 senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta;
le spese del processo di I° vengono liquidate tenendo conto di quanto già statuito dal Giudice di Pace per carenza di autonoma impugnazione in ordine al quantum.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello, revoca la sentenza del Giudice di Pace di n. 1278/2020 e rigetta Pt_2
l'opposizione promossa da;
CP_1
- condanna al pagamento delle spese del processo di I° in favore di (da CP_1 Parte_1 distrarsi nei confronti del procuratore antistatario) e del liquidate in complessivi € Parte_2
330,00 per compensi ciascuno oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_1
( da distrarsi in favore del procuratore antistatario) e del Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 8 quantificate in complessivi € 662,00 ciascuno per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 21.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE- UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 4225/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. MARLETTA GIUSEPPE giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BARBARINO CP_1 C.F._1
DOMENICO giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Parte_2 P.IVA_2
e difeso dall'avv. GAETANA MARIA MUSUMECI, giusta procura in atti
APPELLATI
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 22 Legge n. 689 del 1981
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1278/2020 Parte_1 Pt_2
con cui era stata disapplicata la Determina dirigenziale A04/487, annullata l'ingiunzione di pagamento n. 20180382879930000153464 e rigettata la domanda di annullamento dei verbali ad essa sottostanti, accertata la regolare notifica degli stessi;
con un primo motivo di appello eccepiva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di dichiarare inammissibile la opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da per decadenza dei termini di impugnazione, riferendo, in CP_1
particolare, che i verbali di violazione del C.d.S. e l'ingiunzione di pagamento erano stati regolarmente notificati, sì che ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 150/2011 il ricorso in opposizione avrebbe dovuto essere proposto entro trenta giorni dalla notifica dei verbali a pena di inammissibilità; con un secondo motivo di appello, chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato la illegittimità della Determina dirigenziale A04/487 del 19.10.2016 con conseguente disapplicazione della stessa, rilevando che il giudice ordinario non avesse il potere di pronunciarsi sulla legittimità di provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione, aggiungendo che l'appellata avrebbe dovuto impugnare il provvedimento dinanzi al Giudice Amministrativo;
infine, con riguardo ai motivi di opposizione avanzati da avverso l'ingiunzione di pagamento, reiterava le difese svolte in sede di CP_1
primo grado, chiedendo l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del difensore antistatario. si costituiva in giudizio e, dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di primo grado, CP_1
eccepiva l'infondatezza del primo motivo di appello, affermando che l'atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento era stato notificato il 19 Agosto 2019 e pertanto, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento avvenuta in data 04.08.2019 (in pendenza del periodo di sospensione dei termini processuali di cui alla legge 742/1969), aggiungendo che l'opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910, ai sensi del coordinato disposto dell'Art. 3 della L. n. 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini e degli artt. 91 e 92 Ordinamento giudiziario, non rientrava tra i procedimenti per i quali era esclusa la sospensione dei termini dal 1° al 31 Agosto e che tale termine non era previsto a pena di decadenza.
Nel merito, deduceva che con Delibera di Consiglio Comunale num.37 del 29/11/2011 era stato autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento della gestione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del e che, con successiva Determina a contrarre num. A04/48 del Parte_2
23/03/2012 del Direttore della , era stato approvato il capitolato d'oneri per Parte_3
l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e dei servizi;
riferiva che con Determina num. B16/192 del 03/04/2012 del Direttore del Patrimonio era CP_2
stato approvato il relativo Bando di Gara e, infine, a seguito delle procedure di gara, con successiva pagina 2 di 8 determina n. B16/645 del 03/10/2012 del Direttore del Patrimonio-Economato era stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della (mandataria) oggi Controparte_3
mentre con Determina Dirigenziale n. A04/433 del 23/09/2015 si era proceduto Parte_1
all'unica proroga del servizio per i successivi dodici mesi, decorrenti dal termine del 22.10.2015 e perciò fino al 21.10.2016, in applicazione dell'art. 2, comma 4, del medesimo capitolato d'oneri.
Rilevando che aveva continuato a svolgere il servizio di accertamento e riscossione Parte_1
coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie per conto del nonostante fosse Parte_2
decorso il termine di proroga e che con Determina Dirigenziale num. A04/487 del 19/10/2016 la Giunta aveva concesso un'ulteriore proroga (illegittima) in favore di eccepiva che la Parte_1
deliberazione dirigenziale n. A04/487 del 19/10/2016 era viziata da eccesso di potere, non esistendo ragioni a fondamento della proroga, nonché per omesso avvio di una nuova procedura di appalto.
Allegava dunque la correttezza dell'operato del Giudice di primo grado che aveva disapplicato la delibera dirigenziale A04/487, avvalendosi dei poteri derivanti dall'art. 63 comma 1 del D.lgs.
165/2001.
In merito alla specifica questione del potere di disapplicazione ribadiva che nel caso di specie ricorrevano le condizioni richiamate dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza
04.07.2018, n. 17485; Cass. Civ. Sez. I 13.09.2006, n. 19659; Cass. Civ. Sez. Unite 06.02.2015, n.
2244), poiché la domanda era rivolta nei confronti di mentre quella avanzata nei Parte_1 confronti dell'ente territoriale era inerente il riconoscimento della estinzione del credito sottostante i verbali per omessa notifica;
eccepiva, inoltre l'eccesso di potere in ordine alla Determinazione
Dirigenziale num. A04/72 emessa in data 05/04/2019, con cui la Giunta Municipale aveva nominato dieci messi notificatori straordinari ai sensi dell'art. 1 della Legge num. 293/2006 commi 158, 159, 160
e 161 per la notifica di atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, in quanto fondata su contratto di appalto scaduto.
Infine eccepiva l'omessa notifica dei verbali n. 7043208/16 del 23.01.2016 e n. 7046016/16 del
27.01.2016, sostenendo che il avrebbe dovuto allegare i plichi contenenti le copie Parte_2
dei Verbali di violazione al C.d.s. al fine di dare una completa prova della notifica effettuata, in quanto in calce ai suddetti plichi sarebbe stato riportato il nome del destinatario, il giorno dell'avvenuto deposito e l'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni”, aggiungendo che dalle relazioni di notifica depositate, non era presente alcuna indicazione di compiuta giacenza (trascorsi 180 giorni); sosteneva, inoltre che i verbali erano stati consegnati presso l'ufficio postale di giacenza dei plichi, ma che l'avviso di ricevimento era illeggibile di talché per il Comune era stato impossibile provare l'avvenuta giacenza. Aggiungeva che i verbali num. 7043208/16 e num. 7046016/16 in realtà
pagina 3 di 8 erano stati ritirati ( in particolare, accanto alla voce “DATA DA APPORRE ALL'ATTO DELLA
CONSEGNA” era stato apposto il timbro postale con la data del 13/04/2016), ma che la firma apposta da colui che aveva ritirato il verbale era illeggibile e che non era stata indicata neanche la qualità della persona che aveva il permesso di ritirare il verbale.
Con riguardo ai verbali n. 7065435/16 del 29/04/2016, n. 7072948/16 del 30/04/2016, n. 7074181/16 del 2/05/2016 e n. 8881733/16 del 07/06/2016, deduceva che le relate di notifica erano prive delle informazioni minime necessarie ai fini dell'esercizio del diritto di difesa e che le firme apposte sulle
CAD non erano riferibili ad essa appellata, che non aveva mai ritirato tali verbali, né aveva delegato alcuno, di conseguenza disconosceva la paternità di tali sottoscrizioni ai sensi dell'art. 214 c.p.c. Per tali ragioni, le notifiche dei verbali di cui sopra erano da ritenersi nulle e, di conseguenza, chiedeva rigettarsi le domande di appello e confermarsi la sent n. 1278/2020 con vittoria di spese e compensi a favore dell'avvocato antistatario.
Il costituendosi, eccepiva l'erroneità della sentenza impugnata laddove aveva Parte_2
ritenuto la nullità dell'ingiunzione opposta sul presupposto dell'assenza di potere in capo a Parte_1
rilevando che il Giudice Ordinario non aveva il potere di disapplicare la determina dirigenziale
[...]
n. A04/487, questione di competenza del giudice amministrativo;
ribadiva inoltre le difese svolte in sede di primo grado in ordine all'inammissibilità dell'opposizione, da ritenersi tardivamente proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dei verbali di violazione del C.d.S., di cui il Giudice di primo grado aveva riconosciuto la regolarità della notifica e chiedeva, pertanto, accogliersi il gravame avanzato da , con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
È fondato anzitutto il motivo di appello inerente l'erroneità della sentenza gravata, laddove è stato esercitato il potere di disapplicazione della determinazione dirigenziale n. A04/487 ai sensi dell'art. 63
D.Lgs 165/2001.
In linea generale è noto che l'art. 113 Cost. attribuisce al legislatore il potere di indicare quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione, determinandone oltre i casi gli effetti;
come affermato dalla Corte di Legittimità “ .. il riferimento all'annullamento, concretandosi l'annullamento nella negazione dell'efficacia provvedimentale dell'atto, va inteso non solo nel senso che occorre che la legge debba attribuire un potere di annullamento espressamente, ma anche correlativamente che, in mancanza di tale attribuzione, l'a.g.o., quando le sia attribuita la giurisdizione pagina 4 di 8 su un rapporto con una p.a. non può neppure negare quella efficacia sebbene non tramite un formale annullamento, ma disconoscendola: tale disconoscimento si risolverebbe in una sorta di annullamento in senso sostanziale” ( cfr Cass. Civ. SSUU sent. n. 28053/2018).
La Corte, pronunziando in tema di indennità, canoni e pagamenti dovuti in forza di rapporto di accreditamento con il SSN, con la detta pronunzia ha così affermato : “ Ci si deve interrogare, poi, su quali siano i poteri del giudice ordinario, qualora egli venga investito di una domanda intesa ad ottenere la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi e sia la p.a. concedente a dedurre, come è accaduto nella specie, in via di eccezione, che essa non sia dovuta in tutto od in parte in ragione dell'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, che ne ha escluso la debenza totale o parziale. Giusta la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul provvedimento, consegue che il giudice ordinario, se il provvedimento risulti impugnato e sub iudice davanti al giudice amministrativo, si trova nella condizione indicata dall'art. 295 c.p.c.. Se il provvedimento è ancora impugnabile oppure sono decorsi i termini per impugnarlo e, dunque, esso si è consolidato, oppure è stato impugnato ed il giudicato l'ha parimenti consolidato, il giudice ordinario si trova, invece, nella condizione di dover decidere la controversia dando rilievo al provvedimento ed all'efficacia sua propria e ciò in quanto non ha il potere che di fronte agli atti amministrativi la legge gli riconosce con la L. n. 2248 del 1865, art. 5, allegato E, abolitiva del contenzioso amministrativo: è noto, infatti, che "il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati" (Cass., Sez. Un., n. 2244 del 2015). Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia. In altri termini il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza della deliberazione e non può sindacare la sua validità ed efficacia, stante l'indicata esclusione del potere di disapplicazione, che si risolve nell'impossibilità di dar corso ad un accertamento incidenter tantum, altrimenti consentito dall'art. 34 cod. proc. civ. La ragione del restringimento della cognizione incidentale derivante dalla riferita interpretazione restrittiva dell'art. 5 della legga abolitiva del contenzioso amministrativo è che l'accertamento sulla materia oggetto dell'eccezione fondata sulla deliberazione è riservato alla giurisdizione ammnistrativa e dunque: a) se la parte privata non l'ha ancora impugnato le compete di eventualmente impugnarlo, mentre frattanto deve soggiacere alla sua efficacia;
b) se l'impugnazione non è avvenuta ed il provvedimento si è consolidato, la soggezione è giustificata a maggior ragione;
c)
pagina 5 di 8 se l'impugnazione è avvenuta e sia stata rigettata con sentenza dell'a.g.a. passata in cosa giudicata, vi è solo da dare rilievo a quest'ultima”.
Nel caso che occupa, non risulta che la Determina Dirigenziale n. A04/487 del 19.10.2016 e la Delibera
Dirigenziale n. A04/72 del 5.4.2019 siano state impugnate e/o annullate, sì che va ritenuta la legittimazione di e dei messi notificatori a notificare le ordinanze di ingiunzione. Parte_1
I provvedimenti amministrativi che la odierna appellata ritiene poter essere oggetto di disapplicazione da parte di questo Tribunale, inoltre, sono inerenti la materia della concessione di pubblici servizi, il cui sindacato è devoluto al GA , ex art 133 lett c del CpA, trattandosi di ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Non è rilevante, pertanto, esaminare l'eccezione di illegittimità delle delibere sollevata dall'appellata, neanche incidenter tantum, poiché preso atto della esistenza dei due provvedimenti, non sarebbe comunque possibile disapplicarli sì come dalla stessa invocato;
né può trovare applicazione la diversa fattispecie per la quale la Corte di Legittimità ha affermato il potere del GO di disapplicare l'atto amministrativo ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 12572/2023“ … consolidato orientamento di questa
Corte, secondo cui, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria (Cass. n. 22793 del 2014; Cass. S.U. n. 116 del 2007; Cass. 6627 del 2003). Nella specie l'atto amministrativo che istituisce, nel luogo della contestata infrazione, limiti alla circolazione degli autoveicoli, ai sensi dell'art. 7 C.d.S., costituisce atto presupposto della violazione del divieto che integra la fattispecie normativa in forza della quale la condotta del privato è sanzionata”); ed infatti, nel caso che occupa, la sanzione è stata già irrogata all'odierna appellata con verbali di infrazione che risultano regolarmente notificati, mentre ciò che viene in discussione è il diverso rapporto fra l'Ente locale territoriale e regolato in forza di provvedimento non scrutinabile nella presente Parte_1
sede per i motivi sopra evidenziati.
Procedendo al merito si osserva che la sentenza impugnata ha espressamente rigettato l'opposizione, invece, in ordine al motivo fondato sulla nullità della notifica dei verbali di accertamento di violazione al CdS;
si legge infatti nel provvedimento: “ Non appare accoglibile l'ulteriore richiesta di parte attrice di annullamento dei verbali prodromici avendo il provato la loro regolare Parte_2 notifica ai sensi dell'art. 140 cpc. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso”.
Orbene, si ritiene che in ordine a tale motivo di opposizione, il Giudice di primo grado abbia espressamente respinto la doglianza, ritenendo regolarmente notificati i verbali da parte del Parte_2
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incidentale, deve ritenersi che sul punto si sia formato il giudicato.
In ordine al concetto di capo di sentenza, appare utile richiamare quanto di recente affermato dalla
Corte di Legittimità: “ "Costituisce capo autonomo della sentenza -come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno- solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
2379 del 31/01/2018, Rv. 647932; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22863 del 30/10/2007, Rv. 599955).
Infatti "La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione" (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018, Rv. 649361; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12202 del
16/05/2017, Rv. 644289 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016, Rv. 638957).” ( cfr Cass.
Civ. sent. n. 18241/2024; nello stesso senso cfr Cass. Civ. sent. n. 27246/2024).
Concludendo l'appello va accolto e l'opposizione promossa da va respinta. CP_1
Le spese seguono la soccombenza di entrambi i gradi del processo e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto per il presente grado di quanto previsto dal I scaglione della tabella n. 2 allegata dal DM
n. 55/2014 senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta;
le spese del processo di I° vengono liquidate tenendo conto di quanto già statuito dal Giudice di Pace per carenza di autonoma impugnazione in ordine al quantum.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello, revoca la sentenza del Giudice di Pace di n. 1278/2020 e rigetta Pt_2
l'opposizione promossa da;
CP_1
- condanna al pagamento delle spese del processo di I° in favore di (da CP_1 Parte_1 distrarsi nei confronti del procuratore antistatario) e del liquidate in complessivi € Parte_2
330,00 per compensi ciascuno oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_1
( da distrarsi in favore del procuratore antistatario) e del Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 8 quantificate in complessivi € 662,00 ciascuno per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 21.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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