Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/1976, n. 735
CASS
Sentenza 5 marzo 1976

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Il vincolo dotale si comunica automaticamente alle accessioni naturali dei beni costituiti in dote, e cioe agli incrementi naturali, come le alluvioni e le migliorie che non alterino la consistenza obbiettiva del bene, mentre non si comunica alle costruzioni e alle sopraelevazioni eseguite sui beni dotali, che, sotto il profilo economico e funzionale, costituiscono entita autonome del tutto nuove. Pertanto, qualora il tribunale autorizzi la vendita di beni dotali con Obbligo di reimpiego del prezzo nella costruzione di uno o piu edifici su un'area da costituire in dote, non e sufficiente costituire l'area in dote ed eseguire la relativa trascrizione, ma occorre anche trascrivere la Costituzione del vincolo dotale sull'edificio o sugli edifici costruiti, a misura che ne venga terminata la costruzione. In Mancanza di trascrizione, o se questa manchi degli elementi essenziali di individuazione dell'edificio o degli edifici sui quali viene costituito il vincolo dotale, questo non e opponibile ai terzi. ( V 431/65; ( V 2773/64; ( V 1985/64).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/1976, n. 735
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 735
    Data del deposito : 5 marzo 1976

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