Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato, in esito all'udienza del 25.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa n. 14522/2021 R.G.lav.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Mirko Capuano, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza degli Artisti n.27
RICORRENTE
E
nato a [...] - Repubblica Popolare Cinese, il 28.11.1968, n.q. di CP_1
unico socio accomandatario della Euro Shopping S.A.S. di NG IJ & C, con sede legale in Napoli alla Via Emanuele Gianturco, 104
RESISTENTE - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 21.09.2021 la ricorrente in epigrafe ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della Shopping S.a.s. di NG IJ & C dal 04.07.2017 con contratto a tempo determinato, prorogato cinque volte, senza ricevere alcun contratto in forma scritta, inquadrata nel livello 5° del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario distribuzione e servizi e con mansione di commessa;
che dal
01.04.2019 il contratto era stato trasformato in contratto a tempo indeterminato;
che aveva prestato la propria attività lavorativa in Melito di Napoli alla Via Roma n. 4 dal
che aveva eseguito, per tutta la durata del rapporto di lavoro, le direttive lavorative impartite dal , n.q. di legale rapp.te p.t. della CP_1
società datrice di lavoro, necessarie per il coordinamento dei tempi e modalità della prestazione lavorativa;
che aveva percepito una retribuzione non corrispondente alle ore effettivamente lavorate, godendo di una settimana di ferie nel mese di agosto, e lavorando durante le festività quali Epifania, Lunedì in Albis, 15 agosto, tutte non pagate;
che era stata collocata in CIG per i mesi di marzo e aprile 2020 a causa dell'epidemia sanitaria;
che, in data 03.06.2020 era stata licenziata oralmente, senza preavviso, dal titolare dell'esercizio commerciale;
che aveva impugnato in CP_1
data 20.11.2020 a mezzo pec il licenziamento, richiedendo le spettanze dovute e non pagate;
che non aveva percepito nulla a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, festività non godute, 13° e 14° mensilità, indennità di mancato preavviso e TFR relativo al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Contestate le buste paga in quanto non corrispondenti all'attività realmente svolta, dedotta nel merito la illegittimità/nullità del contratto a tempo determinato perchè privo della forma scritta e dell'apposizione di un termine finale, affermata la configurabilità del riconoscimento del superiore inquadramento nel livello IV del CCNL di categoria per il periodo di lavoro dal 01/02/2019 al 03/06/2020 e la nullità del licenziamento orale intimato in violazione dell'art 2 L 604/1966, la ricorrente concludeva chiedendo:
“1) accertare il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello 4° del CCNL
Terziario-Confcommercio quale commessa o del CCNL di categoria ritenuto applicabile, a partire dal 01/02/2019 al 03/06/2020; in subordine nel livello 5° del detto
CCNL per tutto il periodo di lavoro de quo, ossia dal 01/07/2017 al 3/06/2020; 2) accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/ illegittimità del contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti per i motivi di cui al presente atto, invocandone la
2 trasformazione ex tunc in un unico contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del resistente, dal 04/07/2017 al 03.06.2020, con inquadramento nel livello V del CCNL Terziario- Conf.commercio o del CCNL di categoria ritenuto applicabile dal 01/07/2017 al 31/01/2019 e livello IV del detto CCNL dal 01/02/2019 al 3/06/2020; 3) accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/ illegittimità del termine pattuito con la quinta proroga del contratto di lavoro stipulato tra le parti in violazione della legge 96/2018, per i motivi di cui al presente atto, invocandone la trasformazione ex tunc in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del resistente, dal 1/10/2018 al 3/06/2020, con inquadramento nel livello V del CCNL Terziario-Confcommercio o del CCNL di categoria ritenuto applicabile dal
01/07/2017 al 31/01/2019 e livello IV del detto CCNL dal 01/02/2019 al 3/06/2020; 4) condannare il Sig. , n.q. di unico socio accomandatario della Euro CP_1
Shopping SAS di NG IJ & C, al pagamento, in favore della ricorrente, ex art. 32, co. 5 L.183/2010, dell'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del TFR, ossia tra un importo di €. 4.721,38 ad un importo di
€. 22.662,60 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
5) per l'effetto, condannare il resistente a corrispondere a favore della ricorrente, ex artt.2099 c.c. e 36 Cost., per
l'intero rapporto di lavoro considerato, giusto inquadramento nel superiore livello del
CCNL di categoria per il periodo sopracitato, la somma complessiva di Euro 97.930,20 di cui €. 89.815,71 a titolo di differenze retributive ed € 8.114,49 a titolo di TFR ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
6) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del licenziamento orale intimato alla ricorrente in data 03.06.2020 per le suesposte ragioni in fatto e diritto ed altresì, il diritto della ricorrente di ottenere dal datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima
3 retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
7) per l'effetto, condannare il Sig.
, n.q. di unico socio accomandatario della Euro Shopping SAS di NG CP_1
IJ & C, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma totale di € 39.030,03, di cui €. 1.259,03 a titolo di indennità sostitutiva preavviso, € 9.442,75 a titolo di indennità risarcitoria (n. 5 mensilità) ed € 28.328,25 a titolo di indennità sostitutiva reintegra (n. 15 mensilità), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ciascun credito al soddisfo, come quantificato da conteggi allegati che sono parte integrante del presente ricorso, o di quella somma, maggiore o minore che dovesse, comunque, emergere dal giudizio. 8) Il tutto con condanna del resistente, a pagare le spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito, rimanendo contumace.
Sentita la ricorrente, escussi i testi, disposta c.t.u. tecnico contabile, in esito all'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui veniva data pubblica lettura della motivazione e del dispositivo.
La domanda è in parte fondata e in tali limiti merita accoglimento.
Essa si articola in più domande, vale a dire quella avente oggetto la declaratoria di illegittimità del termine apposto al primo contratto tenuto conto delle proroghe effettuate, quella avente ad oggetto le differenze retributive dovute dall'inizio del rapporto di lavoro, quella inerente lo svolgimento di mansioni superiori a decorrere da una certa data, e infine quella riguardante l'impugnativa del licenziamento orale.
La ricorrente, liberamente interrogata, ha riferito:
“Confermo il ricorso. Non ho mai ricevuta lettera di licenziamento;
mi fu detto dal convenuto a voce che non dovevo rientrare a lavorare;
dopo la chiusura per la CP_1
quarantena del 2020 l'attività era riaperta intorno ai primi di giugno 2020.
4 Ritornai sul posto di lavoro anche il giorno dopo, credendo di avere capito male e che appena riaperto forse i gestori del negozio volessero rimettere in ordine ma mi fu ribadito sempre dal convenuto che non dovevo più rientrare a lavorare;
non chiesi il motivo”.
Orbene, venendo alla domanda avente oggetto declaratoria di illegittimità del contratto a termine, devesi rilevare che manca in atti qualunque contratto prodotto dalla ricorrente, con la conseguenza che non è possibile verificare le motivazioni delle proroghe né se dette proroghe siano state effettivamente disposte per iscritto e, in tal caso, quando. E' certo, in quanto documentato, che la ricorrente sia stata assunta dalla convenuta con veste contrattuale in data 4.7.17, per come emerge dai tre modelli CU in atti, i quali recano sempre questa come data di inizio del rapporto.
Nel CU 2018 è specificato che l'assunzione è avvenuta tramite contratto a termine perdurato fino al 31.12.17, mentre nei successivi CU 2019 e 2020 non vi è traccia della indicazione di termini ovvero di proroghe.
Altro dato certo è quello dell'avvenuta trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato dal 1.4.2019.
In particolare, quanto al quadro normativo di riferimento, va rammentato che l'art. 19
D.lvo 81/15 nella vecchia formulazione (applicabile all'atto della stipulazione del contratto del luglio 2017) prevedeva:
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro
a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale
5 periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
A sua volta, il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto
2018, n. 96, ha disposto, all'art. 1, comma 2 che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ( pertanto, non al contratto a termine stipulato dalla ricorrente nel 2017), nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018".
6 Tale essendo il quadro normativo e mancando contezza, nella specie, della esistenza e delle date delle proroghe, non è possibile stabilire se si applichi la normativa successiva appena citata con riferimento alle proroghe.
D'altra parte, la ricorrente ha affermato l'assenza della forma scritta e in ogni caso della sua sottoscrizione al detto contratto, con la conseguenza che, per quanto previsto dal c .
4 sopra riportato, il termine risulta inefficace .
Sul punto, la Cassazione si è pronunciata con l'ordinanza n. 2774 del 05.02.2018, affermando l'invalidità del contratto a tempo determinato sottoscritto esclusivamente dal datore, a nulla rilevando il fatto che il lavoratore abbia poi prestato regolarmente servizio. Non è, infatti, possibile concludere un contratto a termine per comportamenti concludenti, stante la previsione dell'obbligo della forma scritta richiesta ad substantiam.
La clausola appositiva del termine presuppone la sottoscrizione del contratto stesso da parte del prestatore, senza che ciò possa essere provato con mezzi diversi dall'esibizione del documento scritto.
La Suprema Corte ha, poi, concluso affermando che la consegna del contratto firmato dal solo datore al dipendente interessato, seppur seguita dall'espletamento dell'attività lavorativa da parte dello stesso, non è suscettibile di esprimere un'accettazione della durata limitata del rapporto, essendo, invece, sintomatica della semplice volontà del medesimo di esser parte di un rapporto di lavoro.
Tanto premesso, la violazione di tali obblighi comporta l'inesistenza del termine, con la conseguenza che deve ritenersi che le parti, mancando la forma scritta, hanno acconsentito alla stipula di un contratto a tempo indeterminato.
Ritiene questo giudice, pertanto, fondata la domanda volta a ottenere l'accertamento dell'avvenuta trasformazione del contratto iniziale in contratto a tempo indeterminato, non a cagione della invalidità delle proroghe, posto che, secondo il regime della legge del 2015 ( non potendosi affermare, come visto, che una o più proroghe siano
7 intervenute dopo il 21.10.2018) era possibile effettuare una proroga, anche acausale, nei limiti dei 24 mesi che nella specie non risulterebbero superati, bensì a cagione della inefficacia del termine determinata dalla mancata prova della forma scritta, non smentita da elementi di segno opposto, stante la contumacia della convenuta.
A quanto esposto consegue che vanno accolte le domande di cui ai punti 2), 3) e 4) delle conclusioni del ricorso.
Deve pertanto dichiararsi la inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti in data 4.7.2017, che pertanto deve ritenersi trasformato ex tunc in un unico contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 04.07.2017 al
03.06.2020, con conseguente condanna della Euro Shopping SAS di NG IJ & C, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della ricorrente, per quanto previsto dall'art. 32, co. 5 L.183/2010 di una indennità omnicomprensiva, che, alla luce di tutte le circostanze del caso e valutata la complessiva durata del rapporto, si stima equo indicare in misura compresa pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del TFR.
Venendo alla domanda avente a oggetto il pagamento delle differenze retributive, appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina
8 pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie di cui è causa, va osservato che il rapporto di lavoro subordinato è documentato, a decorrere dall'assunzione della ricorrente, risalente, per come si è detto, al 4.7.2017, sia pure con il contratto a termine sopra menzionato, che è stato di certo prorogato di fatto, per come emerso dai modelli
CU sopra citati, oltre che dalla istruttoria svolta .
Invero, le allegazioni attoree hanno trovato parziale riscontro nelle deposizioni testimoniali rese in udienza, dalle quali è emerso quanto segue.
La teste ha riferito: Testimone_1
“Dal 2016 fino al gennaio 2019 ho lavorato come badante di una signora anziana;
attualmente non lavoro;
abito a Napoli, v. Gobetti 165 nello stesso stabile ove abita la ricorrente, lei al III piano e io al IV.
Conosco la ricorrente da circa sei sette anni, vale a dire da quando abito in quel palazzo, essendo entrata nel palazzo nel novembre 2016.
Man mano ho fatto una certa amicizia con la ricorrente.
Quando lavoravo lo facevo dalle 8,30 alle 20,30 dal lunedì al venerdì.
La ricorrente a un certo punto avendo trovato un lavoro a Melito mi chiese se la mattina poteva venire con me.
Io lavoravo presso una signora anziana che abitava in Melito nella stessa strada del ristorante Stefano a Melito, in questo momento non ricordo il nome della strada.
Io andavo sul posto con l'auto, o accompagnata da mio marito o da mia figlia.
9 Mio marito mi accompagnava con la sua auto che in un primo momento aveva una marca che non ricordo da 2/3 anni abbiamo una Fiat 16; mia figlia mi accompagnava sempre con tale precedente auto.
Io non ho la patente anche se le auto mi vengono intestate.
Mio marito o mia figlia mi venivano pure a prendere.
La ricorrente mi disse che andava a lavorare a Melito “ dai cinesi” si tratta di un grande negozio di articoli vari molto grande;
non ricordo la strada ma è dopo il ponte di Melito;
a piedi dalla strada dove lavoravo io erano 5/6 minuti a piedi.
Ci muovevamo anche con la ricorrente, a decorrere da circa 8/9 mesi da quando io cominciai a stare nel palazzo anche se non posso essere precisa, intorno alle 8,30 ( io dovevo trovarmi in orario compreso tra le 8,30 e le 9,00) ; la ricorrente doveva stare sul posto per le 9,00 .
Quando mi venivano a prendere capitava che mi trattenessi un pò di più sul posto di lavoro per attendere che la ricorrente venisse con noi, in quanto lei terminava di lavorare alle ore 21,00.
Anche mio marito o mia figlia in tali casi attendevano con me, in quanto la ricorrente
“è una brava ragazza” .
Dal martedì al venerdì la ricorrente in genere veniva in auto con me;
qualche volta in cui si è rotta la mia auto sono andata io con lei e con il padre, che ci accompagnava a bordo di auto di cui non ricordo il nome.
Il padre della ricorrente si chiama e so che è disoccupato. Per_1
Il padre della ricorrente ha avuto l'auto solo per circa sei sette mesi, per il resto non
l'aveva.
Tutte le volte in cui la ricorrente veniva con me io l'attendevo per poterla riaccompagnare a casa, pensavo che “poteva essere mia figlia”.
Questi accompagnamenti sono andati avanti fino al gennaio 2019, quando la signora è caduta e io ho smesso di lavorare.
10 Per quanto so la ricorrente non andava al lavoro il lunedì.
Mi diceva che lavorava anche il sabato e la domenica di tutte le settimane, non so come si recasse a Melito;
qualche volta ho prestato la mia auto al padre che l'accompagnava; non so per il rientro come facessero.
Non ho mai conosciuto il titolare del negozio ove lavorava la ricorrente.
Sono andata spesso nel detto negozio, perché ha molte merci, per fare degli acquisti;
è capitato anche di sabato e di domenica e ho visto la ricorrente anche in tali giorni lavorare;
mi rivolgevo sempre a lei per sapere dove trovare le merci, perché il negozio è molto grande;
la vedevo rispondere a richieste tipo la mia, accompagnare sul posto le persone, l'ho vista sistemare le merci sugli scaffali;
non era alla cassa.
Io quando lavoravo prendevo le ferie per tre settimane di agosto.
Vedevo lavorare la ricorrente ancora a luglio e la prima settimana di agosto;
poi non so se e quanti eventuale giorno di ferie prendesse.
Non ho mai chiesto alla ricorrente il motivo per cui non ha più lavorato per il negozio in parola, neppure so da quando.
La ricorrente divideva con me le spese della benzina per l'accompagnamento; si lamentava dicendo che non ce la faceva in quanto per come diceva non arrivava nemmeno a 400 euro mensili, forse 350,00/360,00.
Mettevamo ad es 10 euro di benzina ciascuna, circa ogni due giorni;
alla fine veniva a costare a lei tra i 10 e i 15 euro alla settimana.
La zona è trafficata particolarmente.
So che la ricorrente aveva tutti i giorni una pausa di 1 ora per consumare il pranzo, per averne parlato con lei”.
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Conosco la ricorrente in quanto fin da piccole abbiamo frequentato le scuole elementari insieme.
11 Io non lavoro e ho lavorato solo tre /quattro anni fa per circa un anno;
lavoravo a Cesa in una fabbrica di pantaloni, dalle ore 8,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì.
Abitavamo io e la ricorrente vicine anche se da un anno io abito ad Aversa;
vado tutti i giorni dai miei.
Ci siamo sempre viste tutti i giorni, in quanto la ricorrente la sera dopo il lavoro veniva
a cenare a casa mia.
Questo da sempre.
La ricorrente veniva da me intorno alle 21,30 e andava via verso le 23.30.
So che ella ha lavorato “dai cinesi”, a Melito, presso un grande negozio che vende un po' tutte le merci.
Cominciò a lavorare più o meno intorno al luglio/ agosto 2017; lo ricordo in quanto siamo molto amiche e anche se non ci vediamo ci sentiamo sempre quanto meno una volta al giorno ma anche di più.
Ella svolgeva compiti nell'ambito del reparto trucchi;
si tratta di un grande negozio, diviso in reparti a ciascuno dei quali è addetta una persona che deve controllare che nulla venga rubato e consigliare le persone che non trovino una merce.
Io mi recai in questo negozio anche perché sapevo che vi lavorava la ricorrente, per acquistare qualche oggetto per feste di compleanno e vedere la ricorrente;
è il negozio più vicino casa, per cui mi ci sono recata anche tre o quattro volte la settimana, intorno alle ore 15.30/16,00 o a volte anche verso le 20,00/20,30; ricordo che il negozio chiudeva sempre intorno alle 21.,30 massimo 22.00.
Tutte le volte in cui andavo, vedevo la ricorrente che in ogni caso vi lavorava con un orario dalle 9,00 alle 13.,00 e dalle 15,00 alle 21,00/21.15 circa e veniva direttamente da me a cenare.
Ho visto una donna cinese alla cassa che sapevo dalla mia amica essere la titolare del negozio ma non mi venne presentata né ne conosco il nome,
12 La ricorrente ha lavorato continuativamente nel negozio da quando ho detto, ma dopo la pandemia, da marzo 2020 non è stata più chiamata in quanto il negozio chiuse e non vi è mai più tornata a lavorare, per quanto so.
Ricordo che ella si aspettava una chiamata per tornare quando i negozi riaprirono, non so se sia mai andata a chiedere;
entrando nel negozio ho visto altre ragazze che vi lavoravano ancora, ed erano persone che pure lavoravano prima della pandemia.
Non so se la ricorrente abbia mai parlato con la titolare di ciò.
La ricorrente lavorava tutti i giorni, su sei giorni alla settimana, tranne il solo lunedì.
Lavorava anche la domenica, sempre con lo stesso orario, ciò da quando iniziò a lavorare e fino al marzo 2020.
La ricorrente andava in ferie una settimana all'anno in coincidenza con il Ferragosto oppure un'altra settimana di agosto, a rotazione.
Ella non lavorava, per il resto, solo il primo gennaio in quanto il negozio era sempre aperto, anche a Natale e Santo Stefano, oltre che a Pasqua, tranne i lunedi.
Non so se la ricorrente abbia avuto una liquidazione.
Io e la ricorrente ci siamo sempre sentite molto anche con videochiamate che arrivavano anche a due o tre al giorno.
La vedevo quando mi chiamava che era dentro al negozio, in fasce orarie corrispondenti a quelle che ho indicato.
Il negozio si trova dove sta la circumvallazione di Melito in coincidenza con il ponte, si chiama, mi pare, Euroshop.
La ricorrente percepiva circa 300/350 euro al mese, per quanto mi disse”.
Dalle indicate testimonianze, credibili in quanto dettagliate e coerenti, risulta quindi confermato in parte il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, dal 4.7.2017 fino
“alla pandemia”, vale a dire, in assenza di dichiarazioni più precise della seconda teste ( la prima teste ha potuto riferire solo fino al gennaio 2019) fino al 29.2.2020, e solo in
13 parte l'orario indicato nel ricorso stesso, posto che dalle deposizioni testimoniali è emerso un orario di lavoro dal martedì alla domenica comprensivo di due ore di spacco per il pranzo, vale a dire dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 21,00, per un totale di 10 ore di lavoro giornaliero e 60 ore di lavoro settimanale.
Non è emersa la dimostrazione dell'avvenuta recesso orale, non essendo stata in grado nessuna delle testi di riferire circa il motivo della interruzione del rapporto di lavoro;
da tanto consegue che non può essere accolta la domanda volta a ottenere il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso .
In conclusione, una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Tanto non è stato fatto, stante anche l'opzione nel senso della contumacia.
Ciò premesso, quanto all'ammontare del credito, resta nella specie da considerare se siano o meno dovute le voci specificamente indicate nel conteggio allegato al ricorso.
La ricorrente ha invocato l'applicazione del contratto collettivo per i dipendenti delle aziende del terziario distribuzione e servizi, in riferimento al V livello, riconosciuto, dall'inizio del rapporto e al IV a partire dal 01/02/2019 fino al termine, contratto versato in giudizio.
In argomento si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro ( v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n.
2665).
14 In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n.
9231). Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412).
Sono state poi ritenute sintomatiche di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari;
la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico-normativo previsto dai vigenti contratti collettivi;
l'inclusione, nel “disciplinare” relativo alla concessione di un autoservizio di trasporto extraurbano, della clausola di obbligo di osservanza dei contratti collettivi del settore;
la corresponsione dei minimi retributivi previsti dal CCNL
Tenuto conto che grava sulla parte che invoca l'efficacia di un certo contratto collettivo provarne i presupposti di fatto come sopra descritti, deve ritenersi nel caso di specie che il contratto collettivo di cui l'istante chiede l'applicazione, può essere assunto quale fonte di disciplina giuridico economica del rapporto dedotto in giudizio.
Infatti, è pur vero che la ricorrente non ha provato l'estremo della iscrizione del datore di lavoro alla relativa associazione sindacale contraente ma è altrettanto vero che è emersa da parte dello stesso un'adesione esplicita o quanto meno implicita alla disciplina ivi stabilita (v. buste paga e modelli CU) .
Deve ritenersi, tenuto conto del contenuto descrittivo del detto CCNL con riferimento ai vari livelli di classificazione del personale e delle mansioni sopra descritte svolte dalla ricorrente, che ella non possa essere inquadrata nell'invocato IV livello.
15 In particolare, al IV livello «appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite».
Al V livello, invece appartengono «i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite».
Ne consegue che, nella specie, mancando qualunque dimostrazione in ordine alla tipologia di mansioni concretamente svolte dalla ricorrente, in relazione alle quali le deposizioni testimoniali nulla hanno precisato, non sussiste il presupposto fattuale per il riconoscimento del livello superiore, neppure dopo i 18 mesi di inquadramento nel livello V, non potendo ritenersi provato che la ricorrente abbia operato facendo uso di specifiche conoscenze tecniche e di particolari capacità tecnico-pratiche.
Infine, per quanto visto, non risulta provato il licenziamento orale così come affermato in ricorso, posto che alcuno dei testi ne ha riferito, con la conseguenza che non è dimostrato che l'interruzione del rapporto di lavoro sia stata dovuta a iniziativa della convenuta piuttosto che della ricorrente.
E' stata ritenuta, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, la necessità di affidare incarico ad ausiliare, in relazione al periodo del rapporto di lavoro e all'orario così come ridotti oltre che al livello V per l'intero periodo.
E' stato pertanto posto al c.t.u. il seguente quesito: dica il c.t.u. sulla base degli atti e del contratto collettivo Terziario Commercio in atti quali siano le differenze retributive spettanti alla ricorrente considerando i seguenti parametri: periodo: dal 4.7.2017 al
29.2.2020 , orario dal martedì alla domenica dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle
21,00 per un totale di 10 ore di lavoro giornaliere e di 60 ore di lavoro settimanale, livello V del ccnl sopra citato, con considerazione nel calcolo di tutti gli importi
16 percepiti dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, da sottrarre secondo i loro valori lordi .
Orbene, il c.t.u. ha dato conto nella propria relazione, esaustivamente motivata, scevra da errori contabili e imprecisioni, delle proprie argomentazioni, concludendo come segue:
“Alla luce delle precise disposizioni peritali impartite da codesto spettabile Giudice, fermo restando quanto relazionato nei capitoli precedenti a cui si fa espresso rinvio, il
C.T.U. è addivenuto alle seguenti conclusioni:
Il Sig. risulta debitore nei confronti della Signora di € CP_1 Parte_1
81.955,45 così composti:
€ 72.879,62 per differenze retributive
€ 1.356,00 a titolo di indennità di mancato preavviso
€ 1.452,90 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie
€ 6.266,93 a titolo di trattamento di fine rapporto”.
Non vi è motivo per discostarsi nell'attuale sede dalle indicate conclusioni, che appaiono, per come sopra rilevato, correttamente espresse.
Né del resto la relazione è stata oggetto di specifica contestazione della resistente, non costituitasi.
Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma di euro 80.599,45 ( essendo stato sottratto l'importo di euro
1.356,00 al totale) di cui euro 6.266,93 a titolo di t.f.r.,.
Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nel conteggio allegato al ricorso, al saldo.
Le Sezioni Unite Civili (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) hanno risolto, nell'ambito della
Sezione Lavoro della Suprema Corte, un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ..
17 Nella motivazione della decisione le Sezioni Unite hanno ricordato che in materia si sono determinati tre orientamenti giurisprudenziali. In base al primo (espresso in particolare nella sentenza della Sezione Lavoro 12.2.1993 n. 1771) gli interessi legali vanno calcolati sull'importo dell'intero capitale rivalutato al giorno del pagamento, con il criterio seguito cioè per le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale. In base al secondo orientamento (risultante dalle sentenze della Sezione Lavoro 16.7.1998 n. 6993, 17.3.1999 n. 2434 ed altre) gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione. Il terzo orientamento (espresso nelle sentenze della Sezione Lavoro 15.11.98 n. 12673,
24.7.1999 n. 8063 ed altre) è il più restrittivo in quanto ritiene che gli interessi legali devono computarsi sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione.
Le Sezioni Unite hanno affermato che l'orientamento da seguire è il secondo, in quanto gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente, onde il credito accessorio per interessi sorge con riferimento al capitale, che nel tempo si incrementa nominalmente per effetto degli indici di svalutazione;
questo criterio di calcolo realizza un rapporto effettivo di accessorietà fra capitale ed interessi, attenuando l'eccesso, non necessitato da alcuna norma, consistente nel calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che il meccanismo stabilito dal legislatore con l'art. 429 cod. proc. civ., che pone a carico del debitore gli interessi sulle somme via via rivalutate, ha anche lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal rendersi moroso nella speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi.
18 Va infine rilevato che la presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire;
per le seconde che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive ( Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842).
Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, con gli oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento degli onorari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al giudice;
l'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.
Le spese della c.t.u., resasi necessaria anche per le difficoltà riscontrate nella rielaborazione dei conteggi, sono state poste a carico di entrambe le parti, in solido.
Alla dichiarazione di resa anticipazione segue, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede:
19 in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti in data 4.7.2017, e per l'effetto dichiara il detto contratto di lavoro subordinato come a tempo indeterminato dal 04.07.2017 al
03.06.2020; condanna di unico socio accomandatario della Euro Shopping Controparte_2
S.A.S. di NG IJ & C. al pagamento in favore della ricorrente, per quanto previsto dall'art. 32, co. 5 L.183/2010 di una indennità omnicomprensiva in misura compresa pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del TFR, come individuata nella relazione di c.t.u. espletata nel presente procedimento;
dichiara l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra e Euro Parte_1
Shopping SAS di NG IJ & C, dal 4.7.2017 al 29.2.2020 e per l'effetto condanna
, n.q. di unico socio accomandatario della Euro Shopping S.A.S. di CP_1
NG IJ & C, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
80.599,45 di cui euro 6.266,93 per t.f.r., oltre rivalutazione monetaria secondo indici
Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna altresì di unico socio accomandatario della Euro Controparte_2
Shopping S.A.S. di NG IJ & C al pagamento della metà delle spese di giudizio, liquidando detta metà in euro 4.850,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario e dichiarando compensata tra le parti la restante metà, oltre al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, in solido con la ricorrente.
Napoli, 25.3.25 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
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