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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 14/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
in persona del Giudice Unico Dr. Massimo Canosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 938/2023 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 9.4.2025, vertente tra
TRA
n. a Lanciano il 21.7.1965, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Michele Lioi C.F._1
OPPONENTE
C/
CF , difeso dall'Avv. E_ P.IVA_1 CP_2
[...]
OPPOSTA
Nonché
n. a Laterza il 6.5.1951, CF Controparte_3
, difeso dall'Avv. Alessio Lumicisi C.F._2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
L'Avv. Michele Lioi per l'opponente conclude: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre: accertata la illiceità di tutte le condotte sopraesposte, anche per la loro rilevanza penale a mente in particolare dei reati di esercizio abusivo della professione forense, appropriazione indebita, patrocinio infedele, estorsione, truffa aggravata, dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di ricognizione di debito siglato in data 6 agosto 2021 dalla odierna attrice a favore dello
revocare e dichiarare la nullità o inefficacia del decreto Controparte_4 so dal Tribunale civile di Lanciano in data 6 settembre 2023, accertando che nulla è dovuto dalla opponente, a qualsiasi titolo, allo studio
e ai componenti del medesimo, ed ai signori Controparte_5 Controparte_3 e in via riconvenzionale: condannare lo e associati, e Parte_2 E_ ci componenti, signori cato Controparte_3 [...]
alla restituzione di tutte le somme versate allo studio, in quanto destinate ad Parte_2 etti, e di cui lo studio si è appropriato, per un importo pari a Euro 348.000,00 illecitamente detenute dallo alla restituzione dell'importo di Controparte_6
Euro 301.424,89 già versati si professionali, ed oggetto della fattura n. 38 del 25 luglio 2022 rilasciata dallo studio legale a cui si deve CP_3 aggiungere la somma di Euro 49.484,25 versata dalla studio legale Parte_1 con bonifici dell'11.05.2020, 03.09.2020, 12.10.2020, 22.12.2020, Controparte_5
2022; con l'aggiunta di interessi e rivalutazione;
al risarcimento dei danni prodotti per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopraesposti, con esclusione dei soli danni morali – di cui ci riserva la richiesta in separata sede giudiziaria - in misura non inferiore, ad oggi, ad Euro 150.000,00 per le condanne alle spese sinora subite nell'ambito dei contenziosi giudiziari;
ad euro 300.000,00 anche sotto il profilo della perdita di chance, per la mancata tutela piena dei propri diritti per negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che per essersi avvalsa della difesa da parte di un soggetto non iscritto all'albo professionale, e per la violazione delle norme deontologiche indicate nel corpo del presente atto di citazione, oltra a interessi e rivalutazione;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero sussistere crediti delle
[...]
o degli avvocati o operare la compens CP_1 CP_3 Parte_2 con i crediti restitutori e risarcitori della odierna convenuta di cui si chiede l'accertamento nel presente giudizio;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”. L'Avv. per lo Studio Legale conclude: CP_2 CP_3 CP_1
“Voglia il Tribunale instestato accertare e dichiarare inammissibile in rito e rigettare per infondatezza la proposta opposizione a decreto ingiuntivo condannando la signora , nata a [...] il [...], quivi Parte_1 resident ero otto, CF , per le causali C.F._1 di cui all'originario ricorso monitorio, ribadite, sotto forma di domanda di merito, in questa sede, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 917.011,71, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalle scadenze stabilite (data del riconoscimento di debito e della emissione e rilascio dell'assegno bancario ovvero, in subordine, dall'emissione di ciascuna parcella) e fino all'effettivo pagamento;
ccertare e dichiarare nulla ed inammissibile in rito ed infondata nel merito la domanda svolta in via riconvenzionale: a) di restituzione delle somme indicate per assenza di motivazione ed assenza di prova;
di risarcimento del danno, così come formulata con l'atto introduttivo del giudizio;
- solo in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero sussistenti crediti restitutori e/o risarcitori della parte opponente nei confronti degli esponenti si proceda mediante compensazione con i crediti azionati nei confronti della parte opponente stessa;
in via ancor più subordinata condannando la signora , nata a [...]_1 il 21 luglio 1965, quivi resident ni, numero otto, CF
, per le causali di cui all'originario ricorso monitorio, ribadite, C.F._1 da di merito, in questa sede, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 917.011,71, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, a titolo di indennizzo, dalle scadenze stabilite (data del riconoscimento di debito e della emissione e rilascio dell'assegno bancario ovvero, in subordine, dall'emissione di ciascuna parcella) e fino all'effettivo pagamento ovvero di quella minore e/o maggiore somma ai sensi dell'art. 2041 c.c.; in tutti i casi con il favore delle spese di lite.” L'Avv. Alessio Lumicisi per conclude: “Voglia l'Ill.mo Controparte_3
Tribunale di Lanciano, contrariis rejectis, accertare e dichiarare inammissibile e rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo poiché infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 247/2023 emesso dal Tribunale di Lanciano in data 6.9.2021; accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità, inammissibilitàed infondatezza della domanda riconvenzionale svolta dall'attrice relativamente alla restituzione delle somme, poiché appare pacificamente non provata né adeguatamente motivata, nonché alla richiesta di risarcimento del danno, per le medesime ragioni dedotte;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ravvisassero i presupposti per l'accoglimento delle domande restitutorie e risarcitorie, compensare tali pretese con i crediti vantati da e dal dott. E_ nei confronti dell signora in ogni Controparte_3 Parte_1 se di lite, competenze ed gge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”
RAGIONI IN FATTO
ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'atto di opposizione a decreto ingiuntivo formulato nell'interesse di
[...]
è fondato sulle seguenti argomentazioni (in parte costituenti il Parte_1
fondamento anche della connessa domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata nei confronti di , dello e Controparte_3 E_
dell'Avv. : Parte_2 Difetto di legittimazione attiva dell'associazione professionale 'Strippoli
e Associati' sia perché insussistente all'epoca dell'attivazione del procedimento monitorio (essendo uno dei due membri di tale associazione, ossia , già radiato dall'albo Controparte_3
professionale), sia perché il credito azionato (ed oggetto di una precedente ricognizione di debito) era stato ceduto a Parte_3
(moglie di ) Controparte_3
Insussistenza della massima parte del credito contemplato nel decreto ingiuntivo opposto (oltre 900.000 euro) a fronte dei plurimi pagamenti eseguiti dalla a vario titolo e con varie modalità allo Parte_1 [...]
si contesta altresì la debenza della somma di euro 100.000 CP_1
non risultante dal riconoscimento di debito azionato e frutto di un abusivo riempimento posteriore alla sua formazione;
si contesta infine la debenza delle somme (oltre 50.000 euro) costituenti mere duplicazioni di parcelle ad opera della studio CP_7
dell'atto di riconoscimento del debito sottoscritto dalla
[...] Parte_1
perché ottenuto attraverso una condotta fraudolenta, consistita nell'indurre l'opponente ad instaurare un numero abnorme di giudizi (in alcuni casi anche oggetto di indebita duplicazione) per i quali venivano pretesi compensi sproporzionati sia rispetto al valore degli stessi che ai risultati conseguiti.
Oltre alle motivazioni sopra esposte, la formula una espressa Parte_1
domanda riconvenzionale nei confronti di e Controparte_3
imputando loro di avere avviato delle azioni giudiziarie infondate (e Pt_2
di conseguenza tutte rigettate dall'organo giudiziario adito) non informando la cliente sulla complessità degli incarichi, sui rischi di soccombenza e sui costi connessi all'attivazione di tali giudizi.
Una particolare azione di risarcimento danni (oltre quella per euro 150.000
rivolta nei confronti dei fratelli viene poi proposta nei confronti di CP_3
per la vicenda relativa alla IL AL, società Controparte_3
costituita dalla per la produzione di mascherine chirurgiche;
per Parte_1
tale società fu ottenuto, con la mediazione di , un Controparte_3
finanziamento di euro 390.000 ad opera della AI;
per tale finanziamento la non solo versò ad una società la somma di euro 19.032, ma Parte_1
soprattutto si rese fideiussore solidale con la IL AL fino a concorrenza della somma di euro 507.000; quando poi l'AI si trasformò in IFIS,
convinse l'opponente a non pagare più le rate di Controparte_3 mutuo, a corrispondergli la somma di euro 158.000 per ottenere un'utile transazione con la banca (mai perfezionatasi) ed a cedere la IL AL alla moglie per il prezzo di euro 10.000 (mai corrisposto) Parte_3
senza peraltro far venir meno l'obbligazione personale della (nella Parte_1
sua qualità di fideiussore), che la rendeva destinataria di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano per la somma di euro 424.191,75; infine,
lo si rifiutava di restituire alla la somma di euro 158.000 CP_3 Parte_1
che gli era stata consegnata per perfezionare la transazione con la banca.
Ulteriore doglianza dell'opponente attiene alla mancata informazione del fatto che fosse stato radiato sin dal 2019 sì che Controparte_3
nessuna attività difensiva poteva essere da questi validamente svolta presso l'autorità giudiziaria.
Le difese di parte opposta e di quelle citata in via riconvenzionale chiedono l'integrale rigetto delle avverse domande, facendo presente che la Parte_1
è stata sempre informata dell'oggetto, dei rischi e dei costi delle azioni intentate (evidenziando oltretutto la particolare puntigliosità con la quale la pretendeva di conoscere gli atti di causa, nonché di leggere ed Parte_1
eventualmente apportare modifiche alle memorie da depositare), è stata informata tempestivamente della sospensione prima e della radiazione poi
(peraltro quest'ultima disposta con sentenza oggetto di gravame) di
[...]
e che comunque tutte le parcelle sono state approvate dalla CP_3
mediante la loro sottoscrizione;
quanto alla cessione del credito Parte_1
dell'associazione professionale in favore di , si deduce la Parte_3
simulazione di tale atto, al pari di tutti gli atti traslativi operati in favore di quest'ultima (intestazione di immobile e trasferimento di quote societarie),
finalizzati esclusivamente ad occultare il patrimonio della Parte_1
dall'aggressione dei suoi creditori.
In ordine alla vicenda della società IL AL, la difesa di
[...]
deduce che il finanziamento della AI fu erogato alla CP_3 [...]
proprio grazie alla mediazione dello e che sin dall'inizio Pt_1 CP_3
l'odierna opponente non provvide alla restituzione delle rate del mutuo erogatole, incaricando successivamento ancora lo studio a CP_3
formulare delle proposte transattive alla AI (nel frattempo trasformatasi in IFIS), versando a tal fine la somma di euro 158.000; collegato a tale tentativo fu anche il trasferimento (simulato) delle quote della IL AL a
, volto a sottrarsi alle pretese dei creditori e ad ottenere Parte_3 un maggior assegno di mantenimento nell'ambito della causa di separazione promossa contro il marito.
In ogni caso si fa presente che nel mese di ottobre 2022 fu la stessa
[...]
a proporre una proposta transattiva in relazione alle cause gestite per Pt_1
suo conto dallo studio per un valore pari ad oltre 800.000 euro CP_3
(transazione poi non andata a buon fine perché verosimilmente non accettata dallo studio anche per le espressioni asseritamente offensive contenute nella missiva della del 25.10.2022). Parte_1
Nel corso del giudizio, che si è svolto con le forme del rito semplificato (previa conversione dello stesso ai sensi dell'art. 183/bis cpc con ordinanza del
10.6.2024) sono stati sentiti alcuni dei testi addotti dalle parti processuali,
alle udienze dell'8 ottobre e del 15 novembre 2024.
Sulla base dei documenti versati in atti e dell'attività istruttoria orale espletata, possono trarsi le conclusioni che seguono. In primo luogo, deve necessariamente esaminarsi il valore dell'avvenuta cessione, in favore di , del credito vantato nei confronti Parte_3
di , il tutto in forza di atto datato 21.10.2022 e Parte_1
documentato dalla difesa di parte opponente;
tale cessione ha ad oggetto un credito di euro 700.000 scadente nel mese di ottobre del 2021 e derivante dlal'attività professionale svolta dallo in favore della E_ [...]
è ovvio che tale cessione viene a coprire la quasi totalità del credito Pt_1
riportato nel decreto ingiuntivo opposto (pari a 736.011,71), credito che aveva formato oggetto di riconoscimento ad opera dell'odierna opponente in data 6 agosto 2021. Tale atto determina una assoluta carenza di legittimazione ad agire ad opera del creditore cedente (se non per la somma eccedente i 700.000 euro), avendo trasferito (contro corrispettivo) la titolarità del credito stesso ad altro soggetto. L'atto di cessione del credito è
firmato digitalmente dalle parti, non è contestato da parte opposta che ne evidenzia solo un carattere puramente fittizio, ossia la presenza di un accordo simulatorio, ma in modo del tutto generico e sulla base di una motivazione intrinsecamente fragile e poco persuasiva (ossia l'intenzione manifestata dalla di voler occultare il proprio patrimonio per non Parte_1
renderlo aggredibile ai creditori): non si vede infatti in che modo il trasferimento di un credito da un soggetto ad un altro (ossia da uno studio professionale ad altro professionista) potesse recare beneficio all'odierna opponente, e ciò neanche quand'anche si voglia riconoscere (ma la circostanza è rimasta del tutto priva di dimostrazione nel presente giudizio)
che la cessione fosse da ricomprendere nell'alveo del trasferimento della proprietà dell'immobile della (immobile sito in Roma, Via della Parte_1
Farnesina 323) in favore della (trasferimento attuato, secondo la Parte_3
prospettazione di parte resistente, in frode ai due creditori principali della
; infatti, se davvero il trasferimento dell'immobile era simulato (ma Parte_1
in realtà lo stesso si perfezionò con apposito atto notarile) non si vede il motivo per il quale far seguire, oltre tre mesi dopo, l'acquisizione, da parte dell'acquirente (simulato, secondo la prospettazione di parte opposta), del credito vantato nei confronti della le due operazioni appaiono Parte_1
temporalmente, logicamente e giuridicamente distinte;
in ogni caso,
quand'anche si voglia ritenere che tali operazioni fossero connesse (posto che la cessione del credito dallo studio alla aveva ad CP_3 Parte_3
oggetto esattamente l'importo – euro 700.000 – pattuito come corrispettivo della vendita dlela immobile dalla alla ciò non porta Parte_1 Parte_3
sicuramente a ritenere che entrambi i contratti fossero simulati o che lo fosse uno di essi, dovendosi al contrario ritenere che l'intera operazione fosse stata congegnata per realizzare un obiettivo ben preciso, ossia il pagamento della massima parte del debito della nei confronti dello Parte_1
studio professionale mediante il trasferimento della proprietà di CP_3
un immobile dell'odierna opponente in favore di (pure Parte_3
operante in tale Studio ed in più moglie di ); Controparte_3
l'effettività e concretezza dell'operazione si deduce altresì dal fatto che, come documentato dalla difesa della in relazione alla compravendita Parte_1
intervenuta tra la e la la prima ne invocava la risoluzione Parte_3 Parte_1
giudiziale (e non la nullità per simulazione).
Non appare invece fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dello ai fini dell'ottenimento del provvedimento monitorio E_
opposto in base alla circostanza che dell'associazione professionale facesse parte un soggetto ( ) radiato dall'albo; sul punto, è Controparte_3
bene ricordare che in forza dell'art. 4 comma 4 della L. 247/2012, è
possibile l'esercizio e la comunicazione dello svolgimento di attività
professionale forense se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo; orbene, nel caso di specie, è del tutto evidente che nell'ambito dello vi fosse almeno un soggetto (ossia l'Avv. E_ [...]
che aveva piena legittimazione a svolgere l'attività forense e Parte_2
comunque tutti i mandati defensionali nell'ambito dei numerosi giudizi civili promossi o intentati da o contro la erano stati rilasciati in favore Parte_1
di tale professionista (salvo quanto si dirà in seguito in ordine ad alcuni di essi, oggetto di consulenza tecnica di parte); d'altro canto, proprio dalla documentazione prodotta da parte ricorrente si evince la presenza di numerosi avvocati nell'ambito dello studio professionale alcuni CP_3
dei quali (come per es. l'Avv. Loretta Ricchiuti, sentita nel corso del presente giudizio) fu investita del mandato defensionale dalla per il proprio Parte_1
contenzioso in materia lavoristica.
Sulla base di quanto fin qui esposto, si può quindi concludere che alla data della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo avanzato dallo
[...]
(in persona dell'Avv. potesse residuare, in favore CP_1 Parte_2
di quest'ultimo, in forza del riconoscimento di debito della in data Parte_1
6.8.2021, il solo residuale importo di euro 36.011,71, cui occorre aggiungere l'ulteriore importo di euro 181.000 recato da un assegno datato
9.5.2022 che l'opponente afferma essere stato consegnato solo per ragioni contabili addotte dallo il tutto per un totale di euro (181.000 + CP_3
36.011,71 =) 217.011,71. Occorre pertanto verificare se ed in quale misura debba riconoscersi la sussistenza di siffatto credito in favore di parte opposta, tenendo conto, più
che delle considerazioni formali espresse da parte opponente (circa l'invalidità del riconoscimento del debito del 6.8.2021 e della insussistenza del credito recato nell'assegno del 9.5.2022), delle ragioni sostanziali dedotte dalla difesa di , poste anche alla base della Parte_1
domanda risarcitoria avanzata nei confronti di , Controparte_3
ossia il fatto che tutte le prestazioni professionali espletate dallo studio sebbene apparentemente riconducibili all'Avv. CP_3 Parte_2
(nei cui confronti erano state formalizzate le nomine e le procure speciali nell'ambito dei vari procedimenti civili che coinvolgevano la , siano Parte_1
state in realtà seguite da , nonostante la sua Controparte_3
sospensione cautelare (e successiva radiazione) dall'ordine degli Avvocati.
Sul punto vengono in considerazione le prove orali assunte nel presente giudizio, ed in specie quelle dei testi (teste di parte Testimone_1
opponente) e (teste della difesa di ), Testimone_2 Controparte_3
entrambi sentiti all'udienza dell'8.10.2024: dal complesso di tali deposizioni emerge chiaramente come sia la che l'Avv. (che in Parte_1 Testimone_2
passato aveva fatto parte dello Studio ed aveva redatto CP_3 materialmente gli atti processuali nell'interesse della si Parte_1
relazionavano con (e mai con l'Avv. Controparte_3 Parte_2
), nel senso che era proprio il a decidere le strategie
[...] CP_3
processuali, a ricevere la ad informarsi sul contenuto degli atti Parte_1
redatti dall'Avv. e quindi a svolgere un'attività continuativa di Tes_2
consulenza legale in favore della cliente. Tale condotta rappresenta, in quanto posta in essere da un soggetto dapprima sospeso e poi radiato dall'albo (e che come tale non aveva neanche il diritto di qualificarsi
'Avvocato') una forma di esercizio abusivo della professione forense, che la giurisprudenza di legittimità ritiene configurabile ogniqualvolta il soggetto radiato dall'albo non si limiti ad una singola consulenza legale, ma ponga in essere un'attività sostematica, continuativa ed organizzata di consulenza legale (Cass. 42967 del 22.11.2011).
Già da queste prime considerazioni emerge chiaramente come la condotta posta in essere dallo debba qualificarsi come vero e proprio delitto, CP_3
sanzionato dall'art. 348 cp, dal quale nessun credito azionabile può essergli riconosciuto, né per lui né per l'associazione professionale impropriamente rappresentata (come si evince in particolare dal riconoscimento del debito del 6.8.2021, operato in favore dello in persona di E_
, in base al chiaro disposto dell'art. 2231 c.c. Controparte_3
Tale difetto di causa nelle prestazioni invocate dallo (per E_
prestazioni eseguite da un soggetto che non poteva eseguirle) è tale da travolgere in toto il decreto ingiuntivo opposto, rendendo inesigibili delle prestazioni eseguite contra legem, posto che l'attività dell'Avv.
[...]
nell'ambito delle varie cause gestite nell'interesse della Parte_2 Parte_1
si riduce esclusivamente all'apposizione delle firme su atti processuali in realtà predisposti e concordati tra il proprio fratello e la cliente;
si tratta di attività di consulenza per la quale non è configurabile né un compenso secondo le tariffe professionali, né tantomeno un riconoscimento di debito,
ai sensi dell'art. 1988 c.c.: sul punto occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di incarico conferito congiuntamente a più professionisti, la nullità afferente il vincolo del professionista non iscritto si estende all'intero rapporto, se si dimostra che il cliente non avrebbe concluso il contratto senza la parte afferente la nullità (Cass.
3214/1988); nel caso di specie, tale prova è inequivoca se si considera che il rapporto fiduciario è stato intrattenuto pressochè esclusivamente tra la e , in quanto è solo con quest'ultimo che Parte_1 Controparte_3 l'odierna opponente si rapportava, si incontrava ed evidenziava i propri problemi (come riferito sia dal teste sia dalla stessa teste addotta Tes_1
dalla difesa dello ); anzi, la stessa professionista CP_3 Testimone_2
che gestiva in prima persona alcune delle cause affidate allo studio CP_3
dalla si rapportava con , la cui presenza Parte_1 Controparte_3
in studio era costante e pertanto realizzava in forma organizzata,
continuativa ed organica con lo studio un'attività di consulenza legale preordinata alla formazione di atti processuali poi materialmente formati dall'Avv. e sottoscritti dall'Avv. . Tes_2 Parte_2
In definitiva, il riconoscimento del debito del 6.8.2021, al di là degli aspetti puramente formali (pure evidenziati da parte opponente, ma che non paiono decisivi per sostenerne l'inefficacia, posto che le aggiunte a penna non riguardano solo l'importo ma anche la scadenza della pretesa obbligazione della la cui firma oltretutto risulta essere stata debitamente Parte_1
autenticata da un notaio), deve ritenersi nullo per illiceità della causa, ai sensi dell'art. 1418 c.c. In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, non sussistendo alcuna valida ragione di credito dello nei E_
confronti di , in quanto: Parte_1
L'atto di riconoscimento del debito del 6.8.2021 è nullo per illiceità
della causa
Il credito sancito nel predetto atto di riconoscimento è stato comunque quasi interamente ceduto ad un terzo soggetto (che lo ha realizzato ponendolo in compensazione con il corrispettivo dovuto per l'acquisto di un immobile della Parte_1
Restano da esaminare le domande riconvenzionali avanzate dall'opponente nei confronti dello e di . E_ Controparte_3
Al fine di dare una risposta a tali domande occorre considerare quanto segue:
In punto di fatto, tutti i bonifici per i quali viene richiesta la restituzione sono anteriori all'atto di cessione del credito dallo
[...]
a , per cui non è invocabile la loro CP_1 Parte_3 illegittimità per essere gli stessi stati eseguiti in favore di soggetto non legittimato
La tesi di parte opponente circa la propria inconsapevolezza del fatto che fosse stato sospeso e poi radiato Controparte_3
dall'ordine degli avvocati non può dirsi provata: a fronte delle dichiarazioni del teste (convivente all'epoca e nell'attualità Tes_1
della e quindi tendente comprensibilmente ad avallarne le Parte_1
affermazioni) si pongono infatti quelle della teste (teste Tes_3
particolarmente attendibile in quanto, sebbene all'epoca operasse all'interno dello Studio non vi presta attualmente servizio, CP_3
dal 2024, sì da non avere alcun particolare interesse a rendere dichiarazioni compiacenti con la posizione dello studio opposto); tale ultima teste ha infatti riferito che dal momento in cui fu resa nota la sospensione di , lo studio provvide a Controparte_3
comunicare la circostanza a tutti i clienti, che difatti furono invitati a conferire il mandato defensionale all'Avv. sotto Parte_2
questo profilo, le argomentazioni di parte opponente (ossia l'intenzione di di non figurare quale Controparte_3
difensore della presso questo Tribunale per non meglio Parte_1
precisati problemi con i giudici) appaiono intrinsecamente fragili e poco verosimili, specie in rapporto ad una duplice circostanza di fatto:
da un lato, la notorietà della vicenda che aveva determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare allo (quale CP_3
documentata dalla difesa della stessa parte opponente), vicenda che vedeva quale parte lesa un personaggio di grande popolarità e notorietà a livello nazionale, dall'altro la particolare attenzione della nel seguire tutte le vicende processuali nelle quali la stessa Parte_1
era coinvolta (quale documentate dalla difesa dello E_
ma anche di , attraverso la produzione dello Controparte_3
scambio di e-mail tra lo studio e la cliente, scambio dal quale emerge la continua attenzione della per le memorie di volta in volta Parte_1
depositate, che approvava o correggeva a seconda dei casi e che pertanto denotano una piena e costante conoscenza di tutte le vicende processuali che la riguardavano).
Conseguentemente, deve rigettarsi la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte ricorrente, in quanto deve ritenersi che la stessa fosse pienamente consapevole del fatto che Controparte_3
fosse stato radiato dall'albo e, per quel che concerne il merito delle cause, che le stesse fossero state introdotte esclusivamente per iniziativa autonoma dello senza una previa discussione e CP_3
condivisione con la cliente delle azioni giudiziarie intraprese
Deve invece essere riconosciuto il diritto della alla integrale Parte_1
restituzione delle somme versate (mediante assegni o bonifici) allo
[...]
dopo la sospensione di , in quanto attività CP_1 Controparte_3
che, sebbene formalmente ricondotte all'Avv. erano invece Parte_2
sostanzialmente e concretamente concordate ed oggetto di condivisione e decisione della con a tal fine a nulla Parte_1 Controparte_3
rileva che le singole comparse fossero predisposte dall'Avv. poiché Tes_2
tale professionista non faceva altro che eseguire le disposizioni impartite da
, il quale era l'unico ad avere contatti con la Controparte_3 [...]
(come del resto confermato anche dal teste e Pt_1 Testimone_1
a decidere il contenuto delle argomentazioni, delle richieste e delle strategie difensive da attuare nell'interesse dell'odierna opponente.
Sotto quest'ultimo profilo, giova rilevare che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 52888/2016, ha affermato il principio per cui sussiste il reato di esercizio abusivo della professione anche quando il soggetto non abilitato adotti lo stratagemma di far firmare gli atti processuali da un legale abilitato, e ciò al fine di evitare che la professione forense sia esercitata
(attraverso un banale escamotage) a soggetti che si siano rivelati indegni di esercitarla (quale è appunto un avvocato radiato dall'albo); in tal senso, ed in modo ancor più ampio e preciso, la sentenza n. 646/2013 della Suprema
Corte afferma che l'esercizio abusivo della professione legale si realizza non solo con la spendita della falsa qualità al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale, ma già con attività di cura di pratiche legali di clienti,
predisposizione di atti poi presentati a nome di altri soggetti abilitati e contatti con i clienti stessi.
Orbene, la difesa di parte opponente ha documentato ampiamente che lo
(nel proprio sito internet) risulterebbe (tuttora) composto E_
dall'Avv. e dall'Avv. già tale Parte_2 Controparte_3
ultima indicazione appare contraria a quanto disposto dall'art. 2 comma 8
della L. 247/2012, che vieta l'uso del titolo da parte di chi è stato radiato.
In definitiva, dal complesso delle prove raccolte emerge chiaramente ed indubitabilmente un'attività sistematicamente organizzata, nell'ambito dello Studio per l'esercizio, da parte di un soggetto prima sospeso CP_3
e poi radiato ( ) di attività proprie della professione Controparte_3 legale, con spendita di un titolo non più posseduto (quello di Avvocato), con l'esercizio di consulenza legale, predeterminazione del contenuto degli atti
(poi materialmente formati e sottoscritti da altri) e tenuta dei rapporti con i clienti (in particolare con ) in spregio al divieto Parte_1
conseguente all'avvenuta radiazione dall'albo dello CP_3
Come si è già avuto modo di rilevare, da tale condotta (di sicuro rilievo penale ai sensi dell'art. 348 cp) deriva senza alcun dubbio la conseguenza sancita dall'art. 2231 comma 1 c.c., ossia il divieto per il soggetto radiato dall'albo di percepire qualsivoglia compenso, e quindi anche l'obbligo di restituzione delle somme percepite dalla 'cliente', quali documentate
(attraverso i bonifici e le fatture prodotte da parte opponente), versate dopo la prima sospensione triennale dello (disposta in data 12.4.2021) CP_3
ivi compreso l'importo di euro 158.000, inerente la vicenda 'IL AL', la cui corresponsione ad opera della in favore dello pur Parte_1 CP_3
non avendo nulla a che fare con l'espletamento di un'attività professionale
(sibbene esclusivamente finalizzata a trovare un accordo con un creditore della , e quindi in sé legittima, risulta priva di causa per gli Parte_1
sviluppi successivi della vicenda (ossia il mancato raggiungimento dell'accordo e quindi la mancata accettazione della somma ad opera della Banca IFIS, che promuoveva un procedimento monitorio in danno della
[...]
sì da costituire una forma di indebito arricchimento da parte dello Pt_1
legittimamente, quindi, la difesa di parte opponente invoca la CP_3
restituzione di tale somma ai sensi degli artt. 2033 ss. c.c.
In definitiva, le domande restitutorie avanzate da parte opponente devono trovare accoglimento, limitatamente ai versamenti che risultano essere stati eseguiti dopo il 12 aprile 2021 (in quanto prive di causa o comunque aventi una causa illecita, posto che le somme precedentemente erogate dalla
[...]
allo potevano trovare una propria giustificazione Pt_1 E_
quantomeno ai sensi dell'art. 2231 comma 2 c.c.) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna di parte opposta e di quella chiamata in causa, in solido ed alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Tali somme, in quanto già liquide e precise del loro ammontare,
dovranno altresì essere aumentate degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale a quella dell'effettivo sosddisfo;
per le ragioni sopra esposte (in ordine alla mancanza di prova certa della ignoranza della radiazione dell'albo dello ad opera della ma anche in CP_3 Parte_1
considerazione della mancanza di prova di un danno effettivo, concreto ed ulteriore rispetto a quello patrimoniale sofferto dalla richiedente, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni avanzata dalla
[...]
(non potendosi ritenere tali le somme versate dalla odierna opponente Pt_1
in seguito alla propria soccombenza nella gran parte delle cause attivate o subite, proprio perché si tratta di procedimenti civili in relazione ai quali non è dato ravvisare un passivo soggiacere dell'opponente alle richieste ed alle proposte dello quanto un ruolo attivo e propulsivo nel CP_3
chiedere l'attivazione di procedimenti civili di dubbia fondatezza).
Né, ai fini dell'affermazione di una eventuale responsabilità risarcitoria delle parti convenute, possono rilevare:
L'asserito mancato assolvimento degli obblighi informativi sanciti dall'art. 27 del codice deontologico forense: sebbene i convenuti non abbiano dato prova scritta dell'assolvimento formale degli obblighi sanciti nella predetta norma (caratteristiche ed importanza dell'importanza, iniziative da realizzare, possibili soluzioni alternative, prevedibile durata del processo, oneri ipotizzabili ecc.) vi
è prova evidente del fatto che la fosse costantemente Parte_1
informata delle iniziative intraprese (su impulso della stessa cliente),
del contenuto degli atti formati e depositati e dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria e comunque l'odierna opponente dava precise disposizioni confermative o correttive del contenuto delle comparse o delle memorie predisposte dallo studio Srippoli;
in ogni caso, la violazione degli obblighi informativi sanciti dalla norma in discorso assume un rilievo esclusivamente disciplinare (oltretutto particolarmente lieve, in quanto sanzionata con il semplice avvertimento: art. 27 comma 9 Codice Forense) ed in tanto può
determinare una responsabilità professionale dell'avvocato in quanto il cliente provi di aver subito un danno dalla condotta negligente del professionista;
nel caso di specie, l'ipotizzabile applicazione di una sanzione nei confronti di un soggetto radiato dall'albo (
[...]
è del tutto irrilevante (essendo già stato l'interessato CP_3
colpito, sia pure per fatti diversi, dalla più grave delle sanzioni disciplinari), ed anche per quel che attiene il risarcimento del danno,
la restituzione delle somme erogate dalla allo Parte_1 CP_3
comporta il venire meno del danno patrimoniale in capo all'opponente; né può ritenersi apoditticamente sussistente un danno per la conseguente alla propria soccombenza nella gran Parte_1
parte dei giudizi civili promossi da o contro l'odierna opponente,
poiché, connotandosi l'obbligazione del professionista come obbligazione di mezzi (e non di risultato), al fine di far valere una possibile responsabilità professionale dello sarebbe E_
necessario dimostrare che lo stesso abbia seguito con trascuratezza e negligenza le cause intraprese per conto della (in Parte_1
violazione del fondamentale obbligo di diligenza sancito dall'art. 1176
c.c.), omettendo di porre in essere atti processuali nei tempi e nei modi previsti dalla legge (es. mancato deposito di memorie, mancata impugnazione nei termini di sentenze sfavorevoli) o dando luogo a cause palesemente infondate (sì da determinare la condanna della
[...]
per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc); nulla di tutto ciò Pt_1
emerge dalla documentazione in atti, dovendosi invece rilevare come,
nell'ambito della principale (e forse più importante) delle cause intraprese dalla (quella per la separazione giudiziale dal Parte_1
marito) vi sia stata l'emissione di provvedimenti giudiziali che hanno comportato un notevole vantaggio patrimoniale per la ricorrente.
Le asserite patologie dalle quali la era affetta (sindrome Parte_1
depressiva ansiosa con attacchi di panico plurigiornalieri): tale condizione, pur se certificata a livello sanitario, appare non adeguatamente dimostrativa di uno stato di incapacità assoluta e permanente di di assumere decisioni nel Parte_1 proprio interesse;
ancora una volta, lo scambio epistolare (sia pure per e-mail) tra la e lo appare dimostrativo Parte_1 E_
del fatto che, se patologia vi era, era comunque tale da non limitare la capacità della ricorrente di comprendere il contenuto degli atti che le erano sottoposti, di decidere in ordine alla loro presentazione,
addirittura di apportarvi delle correzioni o integrazioni,
comportamenti del tutto incompatibili con una situazione di totale incapacità di provvedere ai propri interessi
La perizia grafologica depositata nell'interesse di parte attrice su alcuni dei mandati defensionali conferiti all'Avv. Parte_2
tale perizia dimostrerebbe la ricondubilità delle relative sigle a
: anzitutto, la perizia, per stessa ammissione Controparte_3
di parte opponente, è riferita solo ad alcuni degli atti processuali a firma (apparente) dell'Avv. in ogni caso, tale perizia Parte_2
(indubbiamente ben argomentata e convincente nella individuazione del vero autore delle sottoscrizioni apposte su alcuni atti processuali formati nell'interesse della , se vale a dimostrare una volta Parte_1
di più l'esercizio abusivo della professione ad opera di
[...]
non evidenzia particolari ed ulteriori profili di danno CP_3
a carico della potendosi ritenere che gli atti formati Parte_1 (efalsamente sottoscritti) dallo fossero stati comunque CP_3
concordati con la cliente.
Con specifico riferimento, infine, alla vicenda 'IL AL', non vi è alcun elemento in base al quale ipotizzare una responsabilità risarcitoria ulteriore di , oltre al suo obbligo restitutorio della somma di Controparte_3
euro 158.000 consegnatagli dalla odierna opponente;
sul punto occorre rilevare che, fermo restando che la consegna della somma e le finalità ad essa sottese non sono controverse, la ricostruzione dei fatti operata dalla difesa di parte ricorrente (e in particolare il fatto che fu lo a CP_3
convincere la a non restituire le rate del finanziamento erogatole Parte_1
dalla banca AI su mediazione dello stesso appare ben poco CP_3
credibile, essendo invece molto più lineare e meno artificiosa la tesi della difesa dello (ossia che fu la IL AL – e quindi la anche CP_3 Parte_1
quale fideiussore – a non provvedere ai regolari pagamenti delle rate di mutuo); d'altronde, la tesi secondo cui la debitrice si sarebbe resa inadempiente alla restituzione delle rate di finanziamento su istigazione proprio della persona che tale finanziamento le aveva consentito di ottenere
(per un proprio rapporto di amicizia con il parente di un funzionario della banca erogante) è di per sé inverosimile, poiché una tale condotta dello oltre che intrinsecamente illogica, avrebbe comportato un CP_3
notevole discredito della sua persona nell'ambito di un ambiente nel quale l'odierno convenuto mostrava di essere inserito (quantomeno a livello di amicizia), posto che, oltretutto, la titolarità del credito era trasferito ad altro soggetto (la banca IFIS) in via puramente nominale (in conseguenza cioè di una mera trasformazione societaria, e non di una cessione di credito da un soggetto giuridico ad altro ente).
D'altro canto, è indubbio che il trasferimento della somma sia stata operata dalla odierna opponente, e ciò non solo quale legale rappresentante della
IL AL, ma anche perché coobbligata quale fideiussore nei confronti della banca creditrice, di modo che non vi è dubbio che la legittimazione alla restituzione della somma vada riconosciuta alla Parte_1
Nell'ambito delle ulteriori somme richieste dalla può consentirsi Parte_1
la sola restituzione delle somme quietanzate come pagate nella fattura n.
38/2022; a tal proposito, la quietanza dell'avvenuo pagamento attesta effettivamente che tale pagamento vi è stato, in contanti, ed ovviamente non in un'unica rimessa, ma in più occasioni (come dedotto dalla difesa della ricorrente) e le difese dello nella propria comparsa di costituzione CP_3 appaiono francamente deboli ed inconferenti: si sostiene infatti che tale fattura sarebbe stata emessa al fine di giustificare il mancato incasso dell'assegno menzionato nell'atto di compravendita dell'abitazione della
[...]
a : si tratta di una costruzione invero alquanto Pt_1 Parte_3
contorta e che richiederebbe una prova certa ed incontrovertibile della sussistenza di un accordo simulatorio, che nel caso di specie cozzerebbe con il contenuto di un atto pubblico (l'atto di vendita) e di un documento fiscale (la fattura) che determinava indubbiamente l'assoggettamento del percettore (lo ) ad una imposizione fiscale di Controparte_3
notevole entità. Si ritiene pertanto che le somme consegnate dalla Parte_1
a tra il 2021 ed il 2022 (come indicate nella fattura Controparte_3
in commento) debbano essere restituite alla in quanto non aventi Parte_1
alcuna causa;
d'altro canto, quand'anche si voglia aderire alla tesi della difesa di (circa il carattere simulato della vendita Controparte_3
dell'abitazione della alla tesi che si è già visto essere del Parte_1 Parte_3
tutto inconsistente) ciò non dimostrerebbe affatto il carattere fittizio della fattura in argomento, poichè se effettivamente le parti non volevano concludere l'atto di compravendita sarebbe stato sufficiente non dar corso al pagamento dell'assegno menzionato nell'atto di trasferimento immobiliare, senza predisporre artatamente un documento fiscale che comportava l'assoggettamento di un soggetto terzo (sia pure marito della asserita simulata acquirente) ad un esborso economico (per imposte dirette ed indirette) di notevole entità.
Si ritiene pertanto che la somma di euro 301.424,89 debba essere restituita a al pari dell'ulteriore importo di euro 158.000, e Parte_1
così complessivamente per euro 459.424,89, somma da maggiorare con gli interessi legali dalla data odierna a quella dell'effettivo pagamento.
Il parziale accoglimento delle richieste di parte ricorrente legittima una pronuncia di integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 938/2023,
ogni altra istanza disattesa, così decide:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto
Condanna lo l'Avv. e E_ Parte_2
in solido tra loro, alla restituzione, in favore Controparte_3
di , dell'importo di euro 459.424,89, oltre Parte_1
interessi legali dall'11 dicembre 2023 alla data dell'effettivo pagamento
Dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
Lanciano, 14.4.2025
Il Giudice
Massimo Canosa