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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/02/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 2650/2020 di R.G. avente ad oggetto:
azione di rivalsa ex art. 144 d.lgs. 07.09.2005, n. 209.
TRA
Parte 1 (P. IVA P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta,
in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliata come in atti;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.11.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Tribunale di Nola, la sig.ra Controparte_1 per sentirla condannare, a titolo di rivalsa, al pagamento della complessiva somma di euro
662.525,60, corrisposta a titolo di risarcimento danni in favore dei danneggiati dal sinistro occorso in data 26.08.2016.
L'attrice deduceva che, in data 16.12.2015, la sig.ra Controparte 1 aveva
stipulato con la Parte 1 la polizza n. A675711/0111, con cui aveva assicurato per la RCA obbligatoria il proprio veicolo Ford Fiesta
tg. EC987HP.
In data 26.08.2016, la sig.ra Parte 2
,alla guida dell'autovettura,
percorreva via Nola nel Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) e, a causa dell'alta velocità, perdeva il controllo dell'autovettura e andava a collidere contro il muro dell'abitazione posta al civico n. 191.
In conseguenza del sinistro, il sig. Parte 3 trasportato a bordo del veicolo Ford Fiesta, perdeva la vita, mentre il sig. Controparte_2 e il
sig. CP 3 anche essi trasportati a bordo del veicolo, subivano lesioni personali.
La sig.ra Parte 2 veniva successivamente sottoposta a esame tossicologico delle urine, dal quale emergeva che la stessa si era posta alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in quanto veniva riscontrata la positività ai cannabinoidi.
A seguito delle richieste risarcitorie degli eredi del sig. Parte 3 la corrispondeva: Parte 1
al sig. Persona 1 quale padre del defunto, la somma complessiva di
,
euro 225.000,00;
-alla sig.ra Controparte_4 quale madre del defunto, la somma complessiva di euro 225.000,00; Persona 2 quale nonna paterna del defunto, la
- alla sig.ra somma complessiva di euro 70.000,00.
La compagnia di assicurazione deduceva di aver corrisposto, inoltre, al sig. CP 3 la complessiva somma di euro 120.000,00, per il
risarcimento delle lesioni subite, in quanto trasportato a bordo del veicolo Ford Fiesta, oltre a euro 15.225,60 in favore del difensore, a titolo di spese legali.
,Il sig. Controparte 2 quale trasportato a bordo del veicolo Ford
Fiesta, instaurava un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nola, per ottenere il risarcimento delle lesioni subite, che si concludeva con un accordo transattivo, in forza del quale l'attrice corrispondeva in favore del danneggiato una somma pari a euro 4.700,00 a titolo di sorte, nonché
euro 2.600,00, in favore del difensore a titolo di compensi.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dall'attrice è fondata e merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Con il contratto di assicurazione depositato in atti (doc. 2 – prod. attrice)-
la compagnia di assicurazione si è obbligata a tenere indenne la
convenuta, fino alla concorrenza del massimale indicato in contratto,
delle somme che la stessa sarebbe stata tenuta a pagare “quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate" (nota informativa condizioni generali di contratto). 66sono previste rivalse Nella stessa nota informativa, viene evidenziato che ossia azioni per il recupero delle somme che la Compagnia ha dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento".
La rivalsa è definita come "Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del Contraente e dell'Assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la
Compagnia stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione". Ai sensi dell'art. 1.3., lett. C, delle condizioni generali è previsto che la assicurazione non è operante per i sinistri “avvenuti quando il conducente è
alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186
e art 187 del Codice della Strada)" e inoltre, per tutte le ipotesi di esclusione indicate "(...) Pt_1 si riserva la facoltà di agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi. Infine, all'art. 5 delle norme comuni è stabilito che
"Relativamente alla garanzia RCA, qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice
delle Assicurazioni, la Compagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma".
Le condizioni generali di contratto riproducono, in sostanza, il dato normativo.
Ai sensi dell'art. 144, comma 2, del Codice delle assicurazioni, invero, è
stabilito che: "L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 186 e 187 del Codice della strada, viene espressamente punita la guida in stato di ebrezza o in stato di alterazione psico-fisica per l'utilizzo di sostanze stupefacenti.
Dall'analisi del quadro normativo delineato, si evince che la compagnia assicurativa ha diritto di rivalsa per le somme versate a favore dei danneggiati, in ipotesi di sinistro cagionato dal conducente, il quale abbia condotto il veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Sul punto, la Corte di cassazione ha stabilito che il diritto di rivalsa della compagnia può essere esercitato sia nei confronti dell'assicurato che del conducente (Cass. civ., sez. III, 23.08.2018, n. 21027).
Nel caso di specie, risulta provato, sulla base degli atti di causa, che la Parte 2 fosse alla guida del veicolo sottoconducente, la sig.ra l'effetto di sostanze stupefacenti.
In atti è depositato, invero, il referto del 27.08.2016, ove si attesta che la sig.ra Parte 2 era positiva ai cannabinoidi (doc.
5 - prod. attrice).
Con sentenza del 21.04.2017, depositata in atti (doc. 21 - prod. attrice) la sig.ra conducente del veicolo, veniva infine condannataParte 2
, alla pena di anni 3 e 8 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 589
bis, comma 2 e 590 bis c.p., poiché, ponendosi alla guida dell'autovettura in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope (cannabis) e con velocità superiore a quella consentita, cagionava la morte del sig. Parte 3 e lesioni gravi al sig. CP 3
In atti è inoltre presente il verbale del 26.08.2016, redatto alle ore 23.00 dal Brigadiere Capo dei Carabinieri, Persona 3 il quale dava atto
,
dell'avvenuto incidente, accertava che il veicolo aveva impattato contro il muro di un'abitazione sita in via Nola, al n.191 e indicava le generalità
della conducente e dei trasportati, i quali al momento erano ricoverati in ospedale.
Quanto all'onere probatorio gravante in capo alla parte attrice, la Corte
di cassazione ha stabilito che l'assicuratore deve provare l'esistenza del contratto e la clausola che legittima la rivalsa, mentre spetta al convenuto dimostrare che l'adempimento non era dovuto, che non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, non è dipeso da colpa (Cass. civ., sez. III,
14.03.2014, n. 5952).
Sulla base delle risultanze dell'esame tossicologico condotto sulla conducente del veicolo, va ritenuta realizzata la condizione che rende inoperante l'assicurazione, ai sensi dell'art. 1.3., lett. C, delle condizioni generali del contratto e l'assicuratore ha correttamente adempiuto l'onere di dimostrare la sussistenza delle circostanze legittimanti l'azione di rivalsa, come stabilito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. III,
22.02.2024, n.4756).
Sulla base della documentazione indicata, risulta evidente il diritto della compagnia di assicurazione di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurata, considerata la responsabilità della conducente nella causazione del sinistro.
Quanto alle cifre corrisposte dalla compagnia di assicurazione, va precisato che, oltre ai congiunti del defunto, hanno diritto al risarcimento del danno anche i terzi trasportati, come risulta, tra l'altro, nelle condizioni generali di contratto, all'art. 9.2, in applicazione dell'art. 141 66del Codice delle assicurazioni: Ai sensi dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato a bordo del veicolo assicurato è risarcito da Pt 1 a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nell'incidente. Il
risarcimento avviene entro il limite del massimale minimo di legge. Per l'eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al massimale minimo di legge".
Va inoltre in questa sede evidenziato che, con riguardo al danno non patrimoniale riconosciuto in virtù del rapporto di parentela con la vittima primaria, la giurisprudenza di Cassazione ha stabilito che: "a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita" (Cass. civ., sez. III, 30.08.2022, n. 25541; Cass. civ., sez. III,
01.11.2019, n. 28989).
Quanto alla prova del danno, la Cassazione ha stabilito che: "non v'è
dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello),
è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plertunque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma,
connaturale all'essere umano" (Cass. civ., 30.08.2022, n. 25541).
Il pagamento della somma dovuta ai danneggiati da parte della compagnia di assicurazione risulta provato per la cifra complessiva di euro 647.300,00, sulla base della documentazione prodotta in atti.
In base agli atti depositati, in effetti, non risulta alcuna prova del per la cifra pagamento effettuato in favore del legale di CP 3
di euro 15.225,60, indicata in citazione da parte attrice.
Risulta regolarmente corrisposto il pagamento da parte della compagnia di assicurazione, dunque, delle seguenti somme:
euro 4.700,00 assegno del 27.12.2018 versato a favore di CP_2
[...] trasportato sul veicolo Ford Fiesta tg. EC987HP (doc. 18
,
prod. attrice), lettera di richiesta di risarcimento del danno inoltrata alla Parte 1 in data 16.02.2017, proposta CP 2transattiva e quietanza di pagamento rilasciata dal sig.
[...] per la cifra di euro 4.700,00 e dallo studio legale Giugliano
per la cifra di euro 2.600,00 in data 14.12.2018 (doc. 11
-
prod.attrice);
euro 84.000,00, assegno del 14.04.2017 a favore di CP_3
trasportato sul veicolo Ford Fiesta tg. EC987HP (doc. 17 – prod.
-
prod. attrice), lettera di richiesta diattrice) con girata (all. 1
-
risarcimento del 25.01.2017 inviata alla Parte 1 e offerta formulata dalla Pt 1 del 05.04.2017 (doc. 10 prod. attrice);
euro 36.000,00, assegno del 25.05.2017 a favore di CP_3 (doc. 16 prod. attrice) e quietanza di pagamento relativa a euro
36.000,00 del 16.05.2017 (doc. 10 prod. attrice);
euro 70.000,00, assegno del 25.04.2018 a favore di
[...]
Per 4 nonna del defunto Parte 3 (doc. 15 - prod.
,
attrice) e atto di citazione del 16.07.2020 con cui la sig.ra Per_4
citava in giudizio la compagnia di assicurazione per la richiesta di risarcimento danni derivante da perdita del danno parentale e in cui veniva riconosciuta la corresponsione spontanea da parte della
della cifra di euro 70.000,00 e si chiedeva ilParte 1
pagamento della somma ulteriore di euro 74.130,00 sulla base della quantificazione operata con le Tabelle milanesi;
richiesta di risarcimento inoltrata dalla sig.ra Persona 4 in data
20.06.2017 alla Parte 1 e offerta formulata dalla Parte 1
[...] del 17.04.2018 (doc. 9 – prod. attrice);
euro 225.000,00 assegno del 09.05.2018 a favore di CP 4
―(doc. 14 prod. attrice)
[...] , madre del defunto Parte 3
,per mezzo del suo racc. del 24.05. 2018 in cui la sig.ra CP_4
difensore dichiarava di accettare la suddetta somma a titolo di acconto;
richiesta di risarcimento dei danni alla Parte 1 del
10.03.2017 e offerta formulata dalla Parte 1 in data 17.04.2018;
euro 225.000,00 assegno del 09.05.2018 a favore di CP 5
(doc. 13 prod. attrice) in cui la
-padre del defunto Parte 3
sig.ra CP_4, per mezzo del suo difensore, dichiarava di accettare la suddetta somma a titolo di acconto;
richiesta di risarcimento dei danni alla Parte 1 del 10.03.2017 e offerta formulata dalla
Parte 1 in data 17.04.2018.
In atti, è inoltre depositata una lettera di diffida e messa in mora della
Parte 1 del 29.04.2019 con cui veniva comunicato l'avvenuto pagamento delle cifre suddette e l'intenzione di agire in rivalsa da parte della compagnia di assicurazione.
Conclusivamente, sulla base delle plurime motivazioni esposte, la domanda di parte attrice deve essere accolta limitatamente alla cifra di euro 647.300,00, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 2650/2020, così provvede:
accoglie la domanda formulata dall'attrice, la Parte 1 nella
persona del legale rappresentante p.t. e per l'effetto condanna la
Controparte_1 al pagamento della cifra di € convenuta, la sig.
647.300,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo;
condanna la convenuta, la sig. Controparte_1 al pagamento in favore
,
dell'attrice, la Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida, come da motivazione, in €
1.713,00 per esborsi ed € 9.005,65 per compensi professionali oltre
I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 07.02.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura