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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 5575 dell'anno 2022 trattenuto in decisione all'udienza del 26 maggio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nato a [...] il [...], ( ) e ivi Parte_1 C.F._1 iciliato in via delle Celidonie n.25, presso , avv. Marco COSTANTINI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nata a [...] il [...] ( ), non Controparte_1 C.F._2 rappresentata né difesa
APPELLATA NON COSTITUITA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12282/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 2 agosto 2022, in tema di separazione personale dei coniugi
1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale tra i coniugi, con addebito a entrambe le parti;
disponeva che il Pt_1
corrispondesse alla , per il suo mantenimento, la somma mensile di euro CP_1
600,00; affidava la figlia minore (nata il [...]) a entrambi i genitori in Per_1
modo condiviso, con residenza presso la madre;
disciplinava il regime di frequentazione padre-figlia; disponeva che il corrispondesse alla , a titolo di Pt_1 CP_1
mantenimento per , la somma mensile di euro 1.000,00; poneva a carico del padre Per_1
nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% le spese straordinarie afferenti
; dato atto che il se ne era allontanato, assegnava la casa familiare sita in Per_1 Pt_1
Roma via Alessandro Fleming n. 104/106 a . Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato il 20 Parte_1
ottobre 2022, con cui chiedeva di riformare la sentenza del Tribunale di Roma n°
12282/2022, pubblicata in data 2 agosto 2022, addebitando la separazione alla moglie, con la revoca dell'assegno di mantenimento alla stessa riconosciuto con decorrenza dalla data dal medesimo indicato nel reclamo;
con la riduzione dell'assegno stabilito a suo carico quale partecipazione al mantenimento della minore - in ragione delle minore spese sostenute per la baby sitter - e la divisione al 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie.
, seppur ritualmente citata a mezzo PEC inviata in data 14 aprile 2023 Controparte_1
presso il suo procuratore, non si è costituita in giudizio.
Con atto depositato il 7 ottobre 2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
2 Con successivo decreto presidenziale del 17 settembre 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 17 ottobre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino a cinque giorni prima;
non essendo state depositate dall'appellante note scritte per la predetta udienza cartolare del 17 ottobre 2024, con ordinanza depositata il 5 maggio 2025 è stato fissato - a norma degli artt. 127 ter, ult. comma, e 348 c.p.c. - il termine di cinque giorni antecedenti la data di udienza del 26 giugno 2025 per il deposito di note, contenenti le sole istanze e conclusioni. Anche a tale udienza l'appellante, nonostante gli sia stato ritualmente comunicato il rinvio della prima udienza del 17 ottobre 2024 nonché il decreto con cui l'udienza del 26 giugno 2025 si sarebbe svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., non ha depositato nel termine di cinque giorni antecedenti la data di udienza le note scritte sostitutive dell'udienza; tantomeno vi ha provveduto l'appellata, che non si è costituita.
Va dunque dichiarata, ai sensi del 2° comma dell'art. 348 c.p.c., l'improcedibilità del presente appello.
Nulla va disposto sulle spese di giudizio, non essendosi costituita la controparte.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, comma 18 della legge n° 228/12, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: visto l'art. 348, 2° comma c.p.c., dichiara improcedibile l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Procuratore Generale,
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n° 12282/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 2 agosto 2022; nulla sulle spese;
3 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma dovuta per l'impugnazione;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Chiara GIAMMUSSO Anna Maria PAGLIARI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 5575 dell'anno 2022 trattenuto in decisione all'udienza del 26 maggio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nato a [...] il [...], ( ) e ivi Parte_1 C.F._1 iciliato in via delle Celidonie n.25, presso , avv. Marco COSTANTINI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nata a [...] il [...] ( ), non Controparte_1 C.F._2 rappresentata né difesa
APPELLATA NON COSTITUITA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12282/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 2 agosto 2022, in tema di separazione personale dei coniugi
1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale tra i coniugi, con addebito a entrambe le parti;
disponeva che il Pt_1
corrispondesse alla , per il suo mantenimento, la somma mensile di euro CP_1
600,00; affidava la figlia minore (nata il [...]) a entrambi i genitori in Per_1
modo condiviso, con residenza presso la madre;
disciplinava il regime di frequentazione padre-figlia; disponeva che il corrispondesse alla , a titolo di Pt_1 CP_1
mantenimento per , la somma mensile di euro 1.000,00; poneva a carico del padre Per_1
nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% le spese straordinarie afferenti
; dato atto che il se ne era allontanato, assegnava la casa familiare sita in Per_1 Pt_1
Roma via Alessandro Fleming n. 104/106 a . Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato il 20 Parte_1
ottobre 2022, con cui chiedeva di riformare la sentenza del Tribunale di Roma n°
12282/2022, pubblicata in data 2 agosto 2022, addebitando la separazione alla moglie, con la revoca dell'assegno di mantenimento alla stessa riconosciuto con decorrenza dalla data dal medesimo indicato nel reclamo;
con la riduzione dell'assegno stabilito a suo carico quale partecipazione al mantenimento della minore - in ragione delle minore spese sostenute per la baby sitter - e la divisione al 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie.
, seppur ritualmente citata a mezzo PEC inviata in data 14 aprile 2023 Controparte_1
presso il suo procuratore, non si è costituita in giudizio.
Con atto depositato il 7 ottobre 2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
2 Con successivo decreto presidenziale del 17 settembre 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 17 ottobre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino a cinque giorni prima;
non essendo state depositate dall'appellante note scritte per la predetta udienza cartolare del 17 ottobre 2024, con ordinanza depositata il 5 maggio 2025 è stato fissato - a norma degli artt. 127 ter, ult. comma, e 348 c.p.c. - il termine di cinque giorni antecedenti la data di udienza del 26 giugno 2025 per il deposito di note, contenenti le sole istanze e conclusioni. Anche a tale udienza l'appellante, nonostante gli sia stato ritualmente comunicato il rinvio della prima udienza del 17 ottobre 2024 nonché il decreto con cui l'udienza del 26 giugno 2025 si sarebbe svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., non ha depositato nel termine di cinque giorni antecedenti la data di udienza le note scritte sostitutive dell'udienza; tantomeno vi ha provveduto l'appellata, che non si è costituita.
Va dunque dichiarata, ai sensi del 2° comma dell'art. 348 c.p.c., l'improcedibilità del presente appello.
Nulla va disposto sulle spese di giudizio, non essendosi costituita la controparte.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, comma 18 della legge n° 228/12, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: visto l'art. 348, 2° comma c.p.c., dichiara improcedibile l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Procuratore Generale,
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n° 12282/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 2 agosto 2022; nulla sulle spese;
3 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma dovuta per l'impugnazione;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Chiara GIAMMUSSO Anna Maria PAGLIARI
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