Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 631 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. BOVA ARTURO, Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 104/2023 , pubblicata in data 03/02/2023; impugnativa licenziamento orale.
FATTO.
1. dipendente della società “ Parte_1 Controparte_1
dal 25.11.2020 a tempo pieno e indeterminato e con mansioni di cassiera, ha impugnato, davanti al
Giudice del Lavoro di Catanzaro, il licenziamento orale intimatole dalla parte datoriale e ne ha chiesto l'annullamento, con applicazione della tutela reale.
In via subordinata, “nel caso di prognosi di validità formale del licenziamento”, ha chiesto la declaratoria di estinzione del rapporto e tutela indennitaria nonché condanna al pagamento di
1
In ogni caso ha chiesto la condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso nella misura indicata dal CCNL e quantificata nell'importo pari a € 1.264,33 (Euro milleduecentosessantaquattro/33), o nella diversa misura che dovesse risultare in corso di giudizio.
2.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale ha annullato il licenziamento perché intimato in forma orale e ha applicato la tutela reale.
3.Con l'odierno gravame, la ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento Pt_1 delle differenze retributive e dell'indennità di mancato preavviso e insiste nella previa ammissione della prova testimoniale.
4. L'appellata non si è costituita sebbene ritualmente evocata in giudizio.
5.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito di note scritte dell'appellante, decisa come segue.
DIRITTO.
6.L'appello va respinto.
6.1-Emerge dal chiaro tenore del ricorso introduttivo che la domanda di pagamento delle differenze retributive sia stata svolta in via subordinata a quella di annullamento del licenziamento e applicazione della tutela reale.
Ciò detto, il motivo di gravame con cui si addebita al Tribunale l'omessa pronuncia al riguardo, risulta infondato alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui:< Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, impedisce al giudice, che accolga la domanda principale di una parte, di esaminare e decidere la domanda che quest'ultima abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento della prima, a nulla rilevando che le due domande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità.> ( Cass. 19304/2014).
6.2-Parimenti infondato l'ulteriore addebito che l'appellante muove al Tribunale in merito al mancato riconoscimento della richiesta indennità di mancato preavviso, giacchè è principio pacifico in giurisprudenza che in ipotesi come quella in esame di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato detta indennità non compete ( Cass.12366/1997:Ove sia stata accertata l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato in regime di stabilità reale, non
2 compete al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso,..> ; conf.Cass. 13732/2006 in motivaz.
: <… la garanzia prevista dall'art. 2118od. civ., non può invece trovare applicazione quando la sanzione di invalidità del licenziamento escluda il suddetto effetto estintivo, assicurando la continuità giuridica del rapporto di lavoro (come, oltre che nell'ambito della tutela c.d. reale L. n.
300 del 1970, ex art. 18, nelle ipotesi di licenziamento nullo o inefficace>).
7. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione di parte appellata.
8. Stante l'esito dell'impugnazione, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 20/06/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 104/2023 , pubblicata in data 03/02/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-nulla sulle spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
3