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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 549/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4080/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti 5 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 02820259008832667000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI MORA n. 02820259008832667000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230016301019000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230016301019000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
Sospendere l'esecuzione dell'avviso di intimazione di pagamento n. 02820259008832667000 per la parte relativa alla cartella di pagamento n. 028 2023 0016301019 000; - dichiarare non dovuta la somma di euro 5.120,27 in quanto già versata in sede di adesione alla chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dall'art.
1 - commi da 186 a 202 - della Legge 29/12/2022 n. 197; - condannare le parti resistenti alla refusione delle spese di lite, diritti ed onorari nella misura che l'adita Corte di Giustizia riterrà equitativa;
.
Resistenti:
Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta in persona del Direttore pro tempore
Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione totale della materia del contendere;
- compensare le spese di lite tra le parti del giudizio.
(non costituita) Agenzia delle Entrate- Riscossione di Caserta in persona del legale rappresentante pro tempore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.09.2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Caserta è stata notificato alla Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante pro tempore l'avviso di intimazione di pagamento n. 028 2025 9008832667 000.
Detto avviso è - tra l'altro - da riferire alla cartella di pagamento n. 028 2023 0016301019 000 notificata a mezzo PEC in data 28.06.2023 per omesso versamento di ritenute IRPEF ed Addizionali + sanzioni ed interessi - annualità 2017 - per l'importo complessivo di euro 4.928,63 - Ente che ha emesso il ruolo AdE -
Direzione provinciale di Caserta.
Avverso tali atti la società interessata, ha prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo:- la notifica, in data
29.10.2021, della precedente comunicazione n.357007918163 attraverso la quale era stato richiesto il versamento della somma di euro 4.498,79 per omessa corresponsione di imposte dirette;
- la presentazione di ricorso all'allora Commissione Tributaria Provinciale di Caserta in data 18.11.2021, concluso con la sentenza di rigetto n. 1326/2022, poi appellata per la riforma dinanzi all'allora
Commissione Tributaria Regionale per la Campania con udienza fissata per il 26.10.2023; - l'avvenuta notifica, in data 28.06.2023, della cartella di cui sopra, in relazione alla quale è stata a suo tempo poi presentata istanza di chiusura delle liti fiscali il 29.09.2023, ai sensi dell'art.
1 - commi da 186 a 202 - della Legge 29.12.2022 n.197; - per effetto di ciò, l'estinzione del processo per cessata materia del contendere pronunciata dal predetto Organo regionale di Giustizia Tributaria a seguito del regolare pagamento dell'intero importo rateizzato;
- la formulazione di una successiva istanza - rimasta inevasa benché sollecitata in data 13.08.2025 - volta ad ottenere in autotutela lo sgravio della somma portata dalla predetta cartella esattoriale n. 028 2023 0016301019 000; - la necessità di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto opposto per la parte relativa alla sottesa cartella di pagamento n. 028 2023
0016301019 000
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta in persona del
Direttore pro tempore ha fatto presente;
- in via preliminare e pregiudiziale ed assorbente,
l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto non più impugnabile autonomamente, stante la definitività degli effetti della cartella di pagamento prodromica;
- comunque sia, l'estinzione del giudizio per cessazione totale della materia del contendere a seguito di istanza di autotutela, stante la definizione agevolata (appurata con esito di regolarità), effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art.
1 - comma 198 della Legge nr. 197/2022; - la richiesta di operare una compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio
All'udienza del 04.02.2026, ove la trattazione della causa è avvenuta in Camera di Consiglio e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, benché evocata in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In ordine alla fattispecie al vaglio, giova doverosamente rilevare che con l'Ordinanza n. 2593/2023 del
26.10.2023 (depositata in data 03.11.2023) la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania ha a suo tempo dichiarato estinto il giudizio di appello avverso la sentenza di rigetto n. 1326/2022dell'allora per cessazione della materia del contendere a seguito di avvenuta chiusura delle liti fiscali ai sensi dell'art.
1 - commi da 186 a 202 - della Legge 29.12.2022 n.197.
Ciò stante, in data 25.11.2025, l'Ufficio finanziario ha emesso provvedimento di sgravio delle somme portate dalla cartella esattoriale n. 028 2023 0016301019 000 ed annullato tutti gli esiti di recupero per carenza del presupposto impositivo
Come è noto, ai sensi dell'art.46 – comma 1 - del Decreto Legislativo n. 546/1992 “ Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
Per effetto di ciò, necessita dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4080/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti 5 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 02820259008832667000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI MORA n. 02820259008832667000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230016301019000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230016301019000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
Sospendere l'esecuzione dell'avviso di intimazione di pagamento n. 02820259008832667000 per la parte relativa alla cartella di pagamento n. 028 2023 0016301019 000; - dichiarare non dovuta la somma di euro 5.120,27 in quanto già versata in sede di adesione alla chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dall'art.
1 - commi da 186 a 202 - della Legge 29/12/2022 n. 197; - condannare le parti resistenti alla refusione delle spese di lite, diritti ed onorari nella misura che l'adita Corte di Giustizia riterrà equitativa;
.
Resistenti:
Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta in persona del Direttore pro tempore
Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione totale della materia del contendere;
- compensare le spese di lite tra le parti del giudizio.
(non costituita) Agenzia delle Entrate- Riscossione di Caserta in persona del legale rappresentante pro tempore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.09.2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Caserta è stata notificato alla Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante pro tempore l'avviso di intimazione di pagamento n. 028 2025 9008832667 000.
Detto avviso è - tra l'altro - da riferire alla cartella di pagamento n. 028 2023 0016301019 000 notificata a mezzo PEC in data 28.06.2023 per omesso versamento di ritenute IRPEF ed Addizionali + sanzioni ed interessi - annualità 2017 - per l'importo complessivo di euro 4.928,63 - Ente che ha emesso il ruolo AdE -
Direzione provinciale di Caserta.
Avverso tali atti la società interessata, ha prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo:- la notifica, in data
29.10.2021, della precedente comunicazione n.357007918163 attraverso la quale era stato richiesto il versamento della somma di euro 4.498,79 per omessa corresponsione di imposte dirette;
- la presentazione di ricorso all'allora Commissione Tributaria Provinciale di Caserta in data 18.11.2021, concluso con la sentenza di rigetto n. 1326/2022, poi appellata per la riforma dinanzi all'allora
Commissione Tributaria Regionale per la Campania con udienza fissata per il 26.10.2023; - l'avvenuta notifica, in data 28.06.2023, della cartella di cui sopra, in relazione alla quale è stata a suo tempo poi presentata istanza di chiusura delle liti fiscali il 29.09.2023, ai sensi dell'art.
1 - commi da 186 a 202 - della Legge 29.12.2022 n.197; - per effetto di ciò, l'estinzione del processo per cessata materia del contendere pronunciata dal predetto Organo regionale di Giustizia Tributaria a seguito del regolare pagamento dell'intero importo rateizzato;
- la formulazione di una successiva istanza - rimasta inevasa benché sollecitata in data 13.08.2025 - volta ad ottenere in autotutela lo sgravio della somma portata dalla predetta cartella esattoriale n. 028 2023 0016301019 000; - la necessità di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto opposto per la parte relativa alla sottesa cartella di pagamento n. 028 2023
0016301019 000
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Caserta in persona del
Direttore pro tempore ha fatto presente;
- in via preliminare e pregiudiziale ed assorbente,
l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto non più impugnabile autonomamente, stante la definitività degli effetti della cartella di pagamento prodromica;
- comunque sia, l'estinzione del giudizio per cessazione totale della materia del contendere a seguito di istanza di autotutela, stante la definizione agevolata (appurata con esito di regolarità), effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art.
1 - comma 198 della Legge nr. 197/2022; - la richiesta di operare una compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio
All'udienza del 04.02.2026, ove la trattazione della causa è avvenuta in Camera di Consiglio e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, benché evocata in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In ordine alla fattispecie al vaglio, giova doverosamente rilevare che con l'Ordinanza n. 2593/2023 del
26.10.2023 (depositata in data 03.11.2023) la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania ha a suo tempo dichiarato estinto il giudizio di appello avverso la sentenza di rigetto n. 1326/2022dell'allora per cessazione della materia del contendere a seguito di avvenuta chiusura delle liti fiscali ai sensi dell'art.
1 - commi da 186 a 202 - della Legge 29.12.2022 n.197.
Ciò stante, in data 25.11.2025, l'Ufficio finanziario ha emesso provvedimento di sgravio delle somme portate dalla cartella esattoriale n. 028 2023 0016301019 000 ed annullato tutti gli esiti di recupero per carenza del presupposto impositivo
Come è noto, ai sensi dell'art.46 – comma 1 - del Decreto Legislativo n. 546/1992 “ Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
Per effetto di ciò, necessita dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.