Art. 8. Schema di convenzione a base dell'affidamento 1. Per ciascuna concessione autostradale e' posto a base dell'affidamento uno schema di convenzione, che definisce:
a) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura, i livelli adeguati di servizio, a tutela dei diritti degli utenti, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell' articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , modificato, da ultimo, dall'articolo 16, comma 3, della presente legge;
b) con riferimento all'installazione di punti di ricarica elettrica, le prestazioni a carico del concessionario in coerenza con le misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) ed e), del citato decreto-legge n. 201 del 2011 .
2. Lo schema di convenzione definisce, altresi':
a) i criteri per lo svolgimento delle attivita' di controllo e di monitoraggio dell'ente concedente nei confronti del concessionario al fine di potenziarne l'efficacia e di promuoverne la capillarita', anche avvalendosi del supporto operativo dell'ANSFISA;
b) il metodo di calcolo dell'eventuale valore di subentro, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera v), tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario e dell'applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie parametrate alla vita utile degli asset reversibili ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli asset reversibili;
c) il metodo di calcolo degli oneri integrativi che il concessionario e' tenuto a corrispondere all'ente concedente al fine di rafforzare i controlli sull'esecuzione degli interventi infrastrutturali nonche' sui relativi costi di realizzazione;
d) le penali applicabili al concessionario in caso di inadempimenti relativi alle attivita' di manutenzione e gestione, nonche' alla realizzazione degli investimenti e all'attuazione degli obblighi di manutenzione straordinaria, accertati nell'ambito delle attivita' di controllo e monitoraggio di cui alla lettera a), tenuto conto, altresi', dei meccanismi di penalita' previsti dalle delibere dell'ART.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , si veda nelle note all'art. 16.
a) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura, i livelli adeguati di servizio, a tutela dei diritti degli utenti, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell' articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , modificato, da ultimo, dall'articolo 16, comma 3, della presente legge;
b) con riferimento all'installazione di punti di ricarica elettrica, le prestazioni a carico del concessionario in coerenza con le misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) ed e), del citato decreto-legge n. 201 del 2011 .
2. Lo schema di convenzione definisce, altresi':
a) i criteri per lo svolgimento delle attivita' di controllo e di monitoraggio dell'ente concedente nei confronti del concessionario al fine di potenziarne l'efficacia e di promuoverne la capillarita', anche avvalendosi del supporto operativo dell'ANSFISA;
b) il metodo di calcolo dell'eventuale valore di subentro, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera v), tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario e dell'applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie parametrate alla vita utile degli asset reversibili ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli asset reversibili;
c) il metodo di calcolo degli oneri integrativi che il concessionario e' tenuto a corrispondere all'ente concedente al fine di rafforzare i controlli sull'esecuzione degli interventi infrastrutturali nonche' sui relativi costi di realizzazione;
d) le penali applicabili al concessionario in caso di inadempimenti relativi alle attivita' di manutenzione e gestione, nonche' alla realizzazione degli investimenti e all'attuazione degli obblighi di manutenzione straordinaria, accertati nell'ambito delle attivita' di controllo e monitoraggio di cui alla lettera a), tenuto conto, altresi', dei meccanismi di penalita' previsti dalle delibere dell'ART.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , si veda nelle note all'art. 16.