Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'udienza del 6.2.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.8860/2023 R.G.
TRA
avv. DE MARTINO A, LOFRESE F Parte_1
-Ricorrente-
Contro
Ambito territoriale per la Controparte_1 Controparte_2 provincia di Bari Dott. LOTITO G
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 la ricorrente in epigrafe chiedeva di accertare il diritto a percepire le differenze retributive maturate per 1 ora eccedente dal 1.9.105 al 30.6.2016, per 3 ore eccedenti dal 19.11.2020 al 30.6.2021, per 3 ore eccedenti dal 11.10.2021 al 30.6.2022 con conseguente condanna la pagamento delle somme maturate e dei relativi accessori anche di natura contributiva nei termini ivi in dettaglio indicati.
L'Amministrazione intimata, si costituiva, contestando la fondatezza dell'azione spiegata. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va subito rilevato che sulla fattispecie analoga a quella de qua si è pronunciata la Sezione con la sentenza del 19.6.2023 della dott. C. Tanzarella di cui si condividono i rilievi che di seguito si riportano: “I fatti di causa sono pacifici e, in ogni caso, non specificamente contestati. Risulta, difatti, che alla parte ricorrente, con decreti dell'Istituzione scolastica di servizio versati in atti, siano state conferite per la classe di concorso Scienze Economico-Aziendali
A045 3 ore settimanali, definite non istituzionali, eccedenti l'orario d'obbligo, dall'01.10.2018 al 30.06.2019, 4 ore eccedenti dal 05.10.2020 al 30.06.2021 e, infine, 3 ore eccedenti dal 04.10.2021 al 30.06.2022; risulta pure, dai citati decreti, che le ore eccedenti riguardassero l'organico di diritto. Non è stato, poi, oggetto di qualsivoglia specifica contestazione o controdeduzione da parte dell'amministrazione scolastica resistente che le ore eccedenti il numero di 18 siano state prestate in classi collaterali. In proposito, parte ricorrente ha puntualmente allegato: “La docente ha svolto ore eccedenti su c.d. “classi collaterali”, intendendosi CP_ quelle ore che residuano, nella composizione dell'organico di diritto, al termine della fase associativa effettuata dal non abbinate con altri spezzoni orario per la formazione di cattedre orario esterne” (cfr. pag. 3 del ricorso); mentre la parte resistente,
2. Al personale docente che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata, ai sensi dell'art. 88, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina". L'art. 88 comma 4 DPR n. 417 del 31.05.1974 prevede che “Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.” L'art. 70 del CCNL 4.8.1995 prevede che: “Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all'art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato.
2. Il compenso per le ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento effettuata negli istituti professionali viene calcolato a norma del comma precedente ed integrato, a carico dello stanziamento previsto per il fondo d'istituto, di cui all'art. 71, comma 2, lett. c) -, dell'importo necessario a raggiungere il compenso orario lordo di lire 37.000 per i docenti diplomati e di lire 41.000 per i docenti laureati.
3. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o inclassi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico, continuano ad applicarsi, a decorrere dall'inizio del biennio 1994/95 le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed all'art.
3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. 4. I criteri di calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono applicarsi, ove ne ricorrano le condizioni e con i necessari adeguamenti derivanti dal diverso orario obbligatorio di insegnamento, anche agli insegnanti di scuola materna ed elementare”. L'art. 30 del CCNL
Scuola 2006/2009 prevede che “Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto delle stipula del presente CCNL”. Dalle disposizioni sopra riportate, emerge che in favore dei docenti che prestano servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente il predetto limite orario è compensata in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento, e ciò o per l'intera durata dell'anno scolastico o per l'intera durata della nomina. L'art. 6, comma 2, d.p.r. n. 209/1987, in particolare, si riferisce unicamente alle cattedre dell'organico di diritto - e non a “spezzoni” dell'organico di fatto -, le cui ore sono compensate per tutta la durata dell'anno scolastico e dunque fino al 31 agosto.
Considerato che
parte ricorrente allega di avere avuto assegnate le ore aggiuntive di insegnamento su classi in organico di diritto, che nei decreti del dirigente scolastico, in atti, vi è
l'espresso richiamo all'art, 6 dpr 209/87 e che la parte convenuta ha mancato di allegare specifici elementi di segno contrario, consegue il diritto ad essere retribuita, in relazione alle ore eccedenti settimanali indicate nei decreti in atti, per tutta la durata
2 dell'anno scolastico, cioè fino al 31 agosto, data di termine ufficiale dell'anno scolastico, e dunque anche per i mesi di luglio e agosto, oltre che per il rateo di tredicesima mensilità. Del resto, si osserva che “La questione controversa è stata già esaminata da questa sezione;
in particolare, si richiamano qui le condivisibili argomentazioni espresse dalla sent. n. 1627 del 15.6.2020
(allegata da parte attrice alle note conclusive autorizzate), la cui fattispecie è pienamente sovrapponibile a quella in esame. Dalla documentazione versata in atti risulta che i ricorrenti sono docenti a tempo indeterminato, incaricati dal proprio Dirigente
Scolastico di svolgere, nel corso dell'intero anno scolastico, alcune ore di insegnamento eccedenti il normale orario settimanale pari a diciotto ore. Emerge inoltre che le predette ore di insegnamento sono state svolte in classi previste in organico di diritto da parte del al fine di far fronte a esigenze organizzativo didattiche continuative e stabili;
pertanto, tali ore non possono essere CP_1 considerate aggiuntive o integrative, dovendo invece essere valutate, a fini giuridici, economici e contributivi, nell'orario stabile di insegnamento. Ciò posto, si osserva che le ore eccedenti prestate dagli insegnanti in classi collaterali sono citate dal comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 209/1987, ai sensi del quale “al personale docente che presta servizio su cattedra con orario di servizio superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata ai sensi dell'articolo 88, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31/05/1974, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina”. Precisamente, il succitato DPR distingue due ipotesi differenti di orario aggiuntivo e, dalla disamina dei decreti di conferimento di orario eccedente in favore degli odierni ricorrenti, si evince che le ore per cui è causa si riferiscono proprio a prestazioni lavorative rese per l'intera durata dell'anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio. In aggiunta, va detto che anche la contrattazione collettiva di riferimento indica come “orario necessariamente incluso nella struttura della retribuzione” (art. 70) quello in parola. Ne consegue che l'orario assegnato ai ricorrenti deve ritenersi unitario e non frazionabile, sicché gli odierni instanti avrebbero dovuto essere retribuiti, in relazione a tali ore di insegnamento svolte su classi in organico di diritto, per tutta la durata dell'anno scolastico e dunque fino al 31 agosto, data finale ufficiale. Difatti, le ore eccedenti fanno parte delle ore obbligatorie che comprendono luglio e agosto, e non di quelle facoltative, con termine il 30 giugno. D'altra parte, nella nota prot. 32509 del 06.04.2016 emessa dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si legge che “sono da considerare ore eccedenti quelle prestate dal docente oltre l'orario d'obbligo di 18 ore di insegnamento frontale […] quanto alla natura della prestazione fornita con le ore eccedenti, riconoscendo alle medesime indistintamente natura di ore di insegnamento obbligatorio e stabili, correlate alla prestazione prevista dal contratto principale e di conseguenza il pagamento fino alla fine dell'anno scolastico”.>>” (cfr. sentenza n. 2845/2022 del 21/10/2022 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro). Nel caso di specie, rileva la circostanza che, come risulta dalle premesse dei citati decreti, le ore aggiuntive conferite al ricorrente e qualificate “non istituzionali” rinvengono dalla disponibilità residua, per gli anni scolastici in questione, sull'organico di diritto delle ore aggiuntive assegnate per la classe di concorso Scienze Economico Aziendali A045. A ciò si aggiunga che in seno alla nota prot. 32509 del 06.04.2016 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, cit., è dato pure leggersi che
“sono da considerare ore eccedenti quelle prestate dal docente oltre l'orario d'obbligo di 18 ore di insegnamento frontale, ma non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento, di cui all'art. 88 del vigente CCNL scuola 29/11/2007. Come noto, esse si distinguono in: … - Ore prestate per l'intera durata dell'anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali”. Ne consegue che la parte ricorrente ha diritto ad essere retribuita, in relazione alle 3 ore eccedenti settimanali per l'a.s. 2018/2019, alle 4 ore eccedenti settimanali per l'a.s. 2020/2021 e alle 3 ore eccedenti settimanali per l'a.s. 2021/2022, essendo tali ore di insegnamento svolte su classi in organico di diritto, per tutta la durata
3 dell'anno scolastico, cioè fino al 31 agosto, data di termine ufficiale dell'anno scolastico. Infatti, le ore eccedenti fanno parte delle ore obbligatorie, che comprendono i mesi di luglio e agosto, e non di quelle facoltative, con termine il 30 giugno;
sicché il ricorrente ha diritto e al pagamento delle suindicate ore settimanali eccedenti anche per i mesi di luglio e agosto per gli aa.ss. 2018/2019,
2020/2021 e 2021/2022, compresa la somma corrispondente alle differenze conseguentemente maturate sul calcolo della tredicesima mensilità, oltre ad accessori come per legge. Infine, con riferimento alla generica richiesta di versamento della contribuzione obbligatoria, in via preliminare si rammenta che “in tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l
[...]
sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità CP_4 del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio” (Cass. n. 8956 e n. 17320 del 2020). Tuttavia, si osserva che, secondo la migliore dottrina, tale litisconsorzio potrebbe non essere ravvisato (solo) ove il lavoratore chieda la condanna del datore di lavoro a pagare determinati crediti retributivi “con i correlati contributi” o con analoghe espressioni, se esse sono frutto di mere formule di stile o se il lavoratore vuole l'accertamento del debito contributivo - accertamento in realtà automatico nel momento in cui si accertano (e poi si condanna per) i crediti retributivi - senza però chiedere che la sentenza risulti opponibile all'INPS (o a chi per esso); ipotesi che ricorre alla stregua delle conclusioni rassegnate dall'odierna parte ricorrente che ha avanzato domanda di pagamento delle differenze retributive e di “adeguamento della posizione contributiva”. In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni e nei limiti sopra precisati, il ricorso deve essere accolto, restando assorbita ogni ulteriore questione.”
2. Passando al caso di specie sono pacifici, in assenza di contestazione specifica mossa dalla parte intimata, i seguenti fatti: l'istante ha svolto 1 ora eccedente dal 1.9.2015 al 30.6.2016, 3 ore eccedenti dal
19.11.2020 al 30.6.2021, 3 ore eccedenti dal 11.10.2021 al 30.6.2022; trattasi di ore non istituzionali, eccedenti l'orario d'obbligo, riguardanti l'organico di diritto e prestate in classi collaterali.
3. Applicando al caso di che di trattasi le direttive ermeneutiche sopra riferite, deve ritenersi che le pretese attoree sono fondate nei termini suddetti e nei limiti della prescrizione quinquiennale opposta, decorrente dalla notifica del ricorso, in assenza della prova di atti interruttivi anteriori desumibili dagli atti.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez.
III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-
11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
4 Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib.
Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia
Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese di causa rimangono a carico della Pa intimata, per la soccombenza in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra domanda, eccezione ed argomentazione così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente all'integrale valutazione delle ore cd. eccedenti prestate, per ogni anno scolastico di assegnazione, con condanna dell'amministrazione scolastica convenuta alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate in relazione alle ore eccedenti settimanali svolte, oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo, nei limiti della prescrizione rilevata, nei termini di cui in motivazione;
condanna l'amministrazione scolastica convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre a rimborso spese anche forfettario, iva, c.p.a., come per legge.
Bari 6.2.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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