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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa
PA ER ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11233 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: locazione di beni mobili e vertente
TRA
(c.f.. ) in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata in RU VA (Na), alla Via
Chiacchio n. 5, presso lo studio dell'avv. AM OP (c.f. ) e CodiceFiscale_2
LF IE (c.f. ), dai quali è rappresento e difeso in virtù della CodiceFiscale_3 procura in atti;
Opponente
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna presso lo studio NextLegal alla via Della Beverara n. 19 e rappresenta e difesa dall'avv. Stefano Padovani (c.f.
[...]
) e dall'avv. Gianluca Massimei (c.f. ) in virtù della C.F._4 CodiceFiscale_5 procura in atti;
Opposta
In fatto e in diritto
L'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Roma, in quanto foro esclusivo in deroga alla competenza ordinaria individuato all'art. 23 delle condizioni generali del contratto di noleggio a lungo termine.
In via pregiudiziale di rito, l'eccezione di incompetenza per territorio va accolta.
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Invero, l'art. 23 delle condizioni generali del contratto di noleggio a lungo termine,
versate in atti, espressamente prevede il foro di Roma come esclusivo. E tale pattuizione
è stata oggetto di doppia sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c.
Ne consegue che deve essere revocato il d.i. n. 2994/2023, quale conseguenza dell'incompetenza del Tribunale di Napoli Nord, in favore del Tribunale di Roma
presso cui il giudizio potrà essere riassunto.
Va poi chiarito, infine, come la suddetta incompetenza debba essere dichiarata con sentenza, posto che “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la
dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una
decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito
dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si
applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza” (tra le tante: Cass. nn.
14594/2012, 15579/2019).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei valori minimi stante la semplicità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale di Napoli Nord in favore Tribunale di
Roma e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 2994/2023;
concede termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione dinnanzi al Tribunale di Roma;
condanna l'opposta al pagamento, in favore Controparte_1
dell'opponente , delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per Parte_1
compenso ed in euro 145,50 per esborsi, con distrazione in favore degli avv.ti LF
IE e AM OP, anticipatari.
Aversa, 02.12.2025
. Il Giudice
dott.ssa PA ER
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