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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 14^ CIVILE composto dai sig.ri magistrati:
ST LI Presidente
Daniela Cavaliere Giudice
FR TT Giudice Relatore nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero 1691-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 proposto
NEI CONFRONTI DI
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Resistente ha pronunciato la seguente
Sentenza Con ricorso depositato in data 13 novembre 2024, la Controparte_2 chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale della vantandosi Controparte_1 creditrice dell'importo di €900.453,91 portata dagli estratti di ruolo in atti.
A supporto della sussistenza dello stato di insolvenza allegava:
a) che la società era stata ammessa al beneficio della rateizzazione non aveva ottemperato al pagamento delle rate;
b) di aver vanamente tentato di recuperare il credito mediante pignoramento mobiliare e presso terzi;
c) che il debito erariale per cui si procedeva non era oggetto di contestazione.
Nel corso dell'istruttoria venivano acquisite le informative da parte dell' che CP_3 evidenziavano un credito di €196.338,79 già trasmesso all'agente della riscossione e di
€6.945,87 da accertamenti da vigilanza documentale.
Con memoria depositata in data 14 marzo 2025 si costituiva in giudizio la resistente contestando la sussistenza dello stato di insolvenza per essere stato deliberato l'aumento di capitale sociale per complessivi 1,5 milioni di euro e per l'assenza di protesti, ovvero di altre azioni esecutive o procedure concorsuali.
Evidenziava, altresì che, “il bilancio, seppur in perdita, per sé stesso considerato non costituisce documento sufficiente alla prova dello stato di insolvenza, per l'ovvia ragione secondo cui la mera perdita d'esercizio non implica necessariamente incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni, come nel caso di specie.”
Contestava, inoltre, la legittimazione attiva della sotto il Controparte_2 duplice profilo a) dell'inesigibilità del credito vantato a seguito dell'accesso al beneficio della rottamazione quater ex D.L: 202/2024 (istanza, peraltro, ancora non proposta al momento del deposito della memoria di costituzione);
b) della insussistenza di parte del credito (contestato nell'ambito del procedimento di impugnazione avverso la Sentenza n.51/2025 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio pendente innanzi alla Corte di cassazione)
Con note autorizzate dell'11 luglio 2025, la precisava Controparte_2
- che, successivamente alla decadenza dal beneficio della rateizzazione di cui al ricorso introduttivo, la società aveva presentato (in data 13 giugno 2023) una ulteriore istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art.6 del d.l. 193/2016 da cui era stata nuovamente dichiarata decaduta in data 20 marzo 2024 per mancato pagamento della rate previste.
- che, in effetti, in data 21 marzo 2025 la aveva presentato istanza di riammissione CP_1 alla c.d. rottamazione quater ma che solo parte delle cartelle di pagamento erano state sospese
- che il credito residuo certamente esigibile era pari ad € 382.207,62 in virtù delle seguenti cartelle non interessate da alcun provvedimento di sospensione.
a) 09720220192493371000 deb. al 28/03/2025 euro 350,63
b) 09720230011335018000 deb. al 28/03/2025 euro 194,44
c) 09720230107222967000 deb. al 28/03/2025 euro 84.817,23
d) 09720230142646162000 deb. al 28/03/2025 euro 140.405,48
e) 09720230202984259000 deb. al 28/03/2025 euro 47.189,77
f) 09720230231025880000 deb. al 28/03/2025 euro 59.194,41
g) 09720240097343219000 deb. al 28/03/2025 euro 15.631,74
h) 09720240122840781000 deb. al 28/03/2025 euro 34.423,92
Con memoria del 15 luglio 2025 la società resistente riproponeva le questioni già proposte con la prima memoria difensiva.
All'udienza del 23 luglio 2025, la depositava istanza di accesso alla rottamazione per le CP_1 residue cartelle di cui sopra.
pag. 2/6 *****
Preliminarmente occorre rilevare che, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, non v'è pregiudizialità tra l'accertamento giudiziale del credito vantato dal creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il procedimento regolato dagli artt.40 e ss. del c.c.i.i. essendo onere del Tribunale della crisi di impresa verificare in caso di contestazione e fermo restando il procedimento di verifica dello stato passivo, la verosimile sussistenza del credito e la non manifesta fondatezza delle eccezioni proposte dalla controparte.
Orbene, nel caso di specie, non solo la società resistente ha omesso di proporre nel presente giudizio le eccezioni poste a fondamento delle contestazioni operate in sede tributaria, ma si è limitata ad allegare la pendenza del giudizio di Cassazione relativo all'esistenza di tale debito come di per sé condizione sufficiente ad escludere la legittimazione attiva dell'ente ricorrente.
Quand'anche, tuttavia, si volesse ammettere un mero richiamo de relato alle contestazioni operate in sede tributaria, la società ricorrente non ha prodotto alcun documento a supporto ad eccezione del ricorso in cassazione. Non solo, quindi, non sono state prodotte le sentenze di primo e secondo grado, ma neppure i ricorsi introduttivi ivi proposti.
Fermo restando, in ogni caso, la circostanza che il credito portato dall' Controparte_4 ha trovato puntuale conferma in due gradi di giudizio di merito in guisa che non si ritiene che le contestazioni proposte sia verosimilmente fondate.
Quanto alla impossibilità di aprire la liquidazione giudiziale in pendenza di istanze di dilazione dei crediti tributari, si osserva che la più recente giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 4201 del 18/02/2025) ha precisato che in tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell Controparte_5 non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l il diritto di agire in via CP_2 esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo.
Orbene, la società resistente, cui il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stato notificato il 29 novembre 2025, ha prodotto solo all'udienza del 23 luglio 2025 i documenti attestanti la richiesta di (ulteriore) rateizzazione dei debiti tributari non compresi nell'ambito della rottamazione quater.
Non è stato prodotto alcun provvedimento di ammissione al beneficio della dilazione il quale, peraltro, appare precluso dall'applicazione di quanto prescritto da comma 3-ter dell'art.19 del D.P.R: 602/1973 il quale stabilisce che “la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.”
Il comma 1 quater del medesimo articolo precisa, inoltre, che sussiste unicamente il divieto per l'agenza della riscossione di avviare nuove procedure e non di perseguire procedure pendenti, pag. 3/6 con la conseguenza che deve ritenersi certamente procedibile l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale proposta ben prima dell'istanza di rateizzazione in parola.
Non solo, l'art.19 in parola stabilisce che al beneficio della rateizzazione può accedere il contribuente che versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria comprovata dalla sussistenza di indici di liquidità sufficienti ed un rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. Orbene, i dati esposti nelle relative istanze fanno riferimento ad un bilancio (2024) che non risulta né prodotto nel presente giudizio né, in effetti, depositato al registro delle imprese (ultimo bilancio disponibile 2022). Fermo restando che risulta essere stata inserita nella valutazione dell'indice di liquidità anche la presumibile ricapitalizzazione in ordine alla cui effettività ai fini della valutazione dello stato di insolvenza non si può omettere di constatare che sebbene deliberato l'aumento di capitale sociale (per l'importo di 1,5 milioni) esso non è stato pacificamente sottoscritto,
Come si legge nella relativa delibera il socio si è, infatti impegnato a versare tale importo Pt_1 con le seguenti modalità:
- Euro 500.000 (cinquecentomila/00) entro sei mesi dalla data della presente delibera assembleare;
- Il restante importo di Euro 1.000.000 (unmilione/00) verrà versato a seguito della cessione della partecipazione detenuta nella società controllata Reale Acque Minerali S.r.l.; in ragione di tale operazione il socio informa l'assemblea che sono Pt_1 attualmente in corso negoziazioni per la cessione;
- Qualora la cessione della partecipazione non dovesse perfezionarsi entro 18 mesi dalla data della presente delibera assembleare, il Socio Unico si impegna a versare comunque il suddetto importo di Euro 1.000.000 (unmilione/00)”
Non può, quindi, certamente dirsi che allo stato la società sia stata ricapitalizzata né che tale ricapitalizzazione sia imminente, prossima e certa.
Pienamente comprovato dalle circostanze predette lo stato di insolvenza della società, e rilevato che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci;
e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
considerato che la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d) Cci (per altro ictu oculi insussistenti) e che, quindi, ricorrono i presupposti previsti dall'art.121 Cci;
preso atto, infine, che l'importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a trentamila euro;
visto l'art.49 Cci
P.q.m.
pag. 4/6 dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
a) nomina giudice delegato per la procedura il dott. FR TT;
b) nomina curatore Dott. ; Persona_1
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
d) tenuto conto della particolare complessità della procedura fissa il giorno 5/11/2025, presso l'ufficio del giudice delegato sito nei locali della 14^ Sezione del Tribunale di Roma, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla precedente lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'articolo 45;
Così deciso nella camera di consiglio del 24/07/2025.
pag. 5/6 Il giudice relatore
FR TT
Il Presidente
ST LI
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 14^ CIVILE composto dai sig.ri magistrati:
ST LI Presidente
Daniela Cavaliere Giudice
FR TT Giudice Relatore nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero 1691-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 proposto
NEI CONFRONTI DI
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Resistente ha pronunciato la seguente
Sentenza Con ricorso depositato in data 13 novembre 2024, la Controparte_2 chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale della vantandosi Controparte_1 creditrice dell'importo di €900.453,91 portata dagli estratti di ruolo in atti.
A supporto della sussistenza dello stato di insolvenza allegava:
a) che la società era stata ammessa al beneficio della rateizzazione non aveva ottemperato al pagamento delle rate;
b) di aver vanamente tentato di recuperare il credito mediante pignoramento mobiliare e presso terzi;
c) che il debito erariale per cui si procedeva non era oggetto di contestazione.
Nel corso dell'istruttoria venivano acquisite le informative da parte dell' che CP_3 evidenziavano un credito di €196.338,79 già trasmesso all'agente della riscossione e di
€6.945,87 da accertamenti da vigilanza documentale.
Con memoria depositata in data 14 marzo 2025 si costituiva in giudizio la resistente contestando la sussistenza dello stato di insolvenza per essere stato deliberato l'aumento di capitale sociale per complessivi 1,5 milioni di euro e per l'assenza di protesti, ovvero di altre azioni esecutive o procedure concorsuali.
Evidenziava, altresì che, “il bilancio, seppur in perdita, per sé stesso considerato non costituisce documento sufficiente alla prova dello stato di insolvenza, per l'ovvia ragione secondo cui la mera perdita d'esercizio non implica necessariamente incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni, come nel caso di specie.”
Contestava, inoltre, la legittimazione attiva della sotto il Controparte_2 duplice profilo a) dell'inesigibilità del credito vantato a seguito dell'accesso al beneficio della rottamazione quater ex D.L: 202/2024 (istanza, peraltro, ancora non proposta al momento del deposito della memoria di costituzione);
b) della insussistenza di parte del credito (contestato nell'ambito del procedimento di impugnazione avverso la Sentenza n.51/2025 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio pendente innanzi alla Corte di cassazione)
Con note autorizzate dell'11 luglio 2025, la precisava Controparte_2
- che, successivamente alla decadenza dal beneficio della rateizzazione di cui al ricorso introduttivo, la società aveva presentato (in data 13 giugno 2023) una ulteriore istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art.6 del d.l. 193/2016 da cui era stata nuovamente dichiarata decaduta in data 20 marzo 2024 per mancato pagamento della rate previste.
- che, in effetti, in data 21 marzo 2025 la aveva presentato istanza di riammissione CP_1 alla c.d. rottamazione quater ma che solo parte delle cartelle di pagamento erano state sospese
- che il credito residuo certamente esigibile era pari ad € 382.207,62 in virtù delle seguenti cartelle non interessate da alcun provvedimento di sospensione.
a) 09720220192493371000 deb. al 28/03/2025 euro 350,63
b) 09720230011335018000 deb. al 28/03/2025 euro 194,44
c) 09720230107222967000 deb. al 28/03/2025 euro 84.817,23
d) 09720230142646162000 deb. al 28/03/2025 euro 140.405,48
e) 09720230202984259000 deb. al 28/03/2025 euro 47.189,77
f) 09720230231025880000 deb. al 28/03/2025 euro 59.194,41
g) 09720240097343219000 deb. al 28/03/2025 euro 15.631,74
h) 09720240122840781000 deb. al 28/03/2025 euro 34.423,92
Con memoria del 15 luglio 2025 la società resistente riproponeva le questioni già proposte con la prima memoria difensiva.
All'udienza del 23 luglio 2025, la depositava istanza di accesso alla rottamazione per le CP_1 residue cartelle di cui sopra.
pag. 2/6 *****
Preliminarmente occorre rilevare che, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, non v'è pregiudizialità tra l'accertamento giudiziale del credito vantato dal creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il procedimento regolato dagli artt.40 e ss. del c.c.i.i. essendo onere del Tribunale della crisi di impresa verificare in caso di contestazione e fermo restando il procedimento di verifica dello stato passivo, la verosimile sussistenza del credito e la non manifesta fondatezza delle eccezioni proposte dalla controparte.
Orbene, nel caso di specie, non solo la società resistente ha omesso di proporre nel presente giudizio le eccezioni poste a fondamento delle contestazioni operate in sede tributaria, ma si è limitata ad allegare la pendenza del giudizio di Cassazione relativo all'esistenza di tale debito come di per sé condizione sufficiente ad escludere la legittimazione attiva dell'ente ricorrente.
Quand'anche, tuttavia, si volesse ammettere un mero richiamo de relato alle contestazioni operate in sede tributaria, la società ricorrente non ha prodotto alcun documento a supporto ad eccezione del ricorso in cassazione. Non solo, quindi, non sono state prodotte le sentenze di primo e secondo grado, ma neppure i ricorsi introduttivi ivi proposti.
Fermo restando, in ogni caso, la circostanza che il credito portato dall' Controparte_4 ha trovato puntuale conferma in due gradi di giudizio di merito in guisa che non si ritiene che le contestazioni proposte sia verosimilmente fondate.
Quanto alla impossibilità di aprire la liquidazione giudiziale in pendenza di istanze di dilazione dei crediti tributari, si osserva che la più recente giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 4201 del 18/02/2025) ha precisato che in tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell Controparte_5 non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l il diritto di agire in via CP_2 esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo.
Orbene, la società resistente, cui il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stato notificato il 29 novembre 2025, ha prodotto solo all'udienza del 23 luglio 2025 i documenti attestanti la richiesta di (ulteriore) rateizzazione dei debiti tributari non compresi nell'ambito della rottamazione quater.
Non è stato prodotto alcun provvedimento di ammissione al beneficio della dilazione il quale, peraltro, appare precluso dall'applicazione di quanto prescritto da comma 3-ter dell'art.19 del D.P.R: 602/1973 il quale stabilisce che “la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.”
Il comma 1 quater del medesimo articolo precisa, inoltre, che sussiste unicamente il divieto per l'agenza della riscossione di avviare nuove procedure e non di perseguire procedure pendenti, pag. 3/6 con la conseguenza che deve ritenersi certamente procedibile l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale proposta ben prima dell'istanza di rateizzazione in parola.
Non solo, l'art.19 in parola stabilisce che al beneficio della rateizzazione può accedere il contribuente che versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria comprovata dalla sussistenza di indici di liquidità sufficienti ed un rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. Orbene, i dati esposti nelle relative istanze fanno riferimento ad un bilancio (2024) che non risulta né prodotto nel presente giudizio né, in effetti, depositato al registro delle imprese (ultimo bilancio disponibile 2022). Fermo restando che risulta essere stata inserita nella valutazione dell'indice di liquidità anche la presumibile ricapitalizzazione in ordine alla cui effettività ai fini della valutazione dello stato di insolvenza non si può omettere di constatare che sebbene deliberato l'aumento di capitale sociale (per l'importo di 1,5 milioni) esso non è stato pacificamente sottoscritto,
Come si legge nella relativa delibera il socio si è, infatti impegnato a versare tale importo Pt_1 con le seguenti modalità:
- Euro 500.000 (cinquecentomila/00) entro sei mesi dalla data della presente delibera assembleare;
- Il restante importo di Euro 1.000.000 (unmilione/00) verrà versato a seguito della cessione della partecipazione detenuta nella società controllata Reale Acque Minerali S.r.l.; in ragione di tale operazione il socio informa l'assemblea che sono Pt_1 attualmente in corso negoziazioni per la cessione;
- Qualora la cessione della partecipazione non dovesse perfezionarsi entro 18 mesi dalla data della presente delibera assembleare, il Socio Unico si impegna a versare comunque il suddetto importo di Euro 1.000.000 (unmilione/00)”
Non può, quindi, certamente dirsi che allo stato la società sia stata ricapitalizzata né che tale ricapitalizzazione sia imminente, prossima e certa.
Pienamente comprovato dalle circostanze predette lo stato di insolvenza della società, e rilevato che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci;
e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
considerato che la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d) Cci (per altro ictu oculi insussistenti) e che, quindi, ricorrono i presupposti previsti dall'art.121 Cci;
preso atto, infine, che l'importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a trentamila euro;
visto l'art.49 Cci
P.q.m.
pag. 4/6 dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
a) nomina giudice delegato per la procedura il dott. FR TT;
b) nomina curatore Dott. ; Persona_1
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
d) tenuto conto della particolare complessità della procedura fissa il giorno 5/11/2025, presso l'ufficio del giudice delegato sito nei locali della 14^ Sezione del Tribunale di Roma, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla precedente lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'articolo 45;
Così deciso nella camera di consiglio del 24/07/2025.
pag. 5/6 Il giudice relatore
FR TT
Il Presidente
ST LI
pag. 6/6