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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 08/04/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
Proc. n. 590/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2024 e della concessione dei termini di cui all'art. 190, con termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali, a definizione del giudizio di appello n. 590/2021 R.G..
TRA
, nato a [...] nei Marsi (AQ) il 28.7.1946, c.f.: C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Walter Cipolloni, presso il quale è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
c.f. e P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Pescara, Piazza Duca degli Abruzzi 30, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Talamonti , presso il quale è elettivamente domiciliata
APPELLATO
NONCHÉ
, c.f.. , in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
APPELLATO ha pronunciato e pubblicato la presente
ORDINANZA
A. con atto di citazione regolarmente ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza n. 33/2020 emessa dal Giudice di Pace di Pescina, pubblicata i 16.11.2020, pubblicata nel giudizio di primo grado tra le medesime parti;
giudizio nel quale la era Controparte_2 stata chiamata in causa quale unico obbligato ad istanza del convenuto, odierno appellante.
B. La si è costituita nel presente grado domandando il rigetto dell'avvera Controparte_1 impugnazione e proponendo appello incidentale.
C. La si è costituita in giudizio eccependo il difetto di competenza di questo Controparte_2
Ufficio in ragione del foro erariale e, nel merito, domandando il rigetto delle domande dell'appellante.
1 1. Si osserva come la con la L.R. 9/2000 abbia inteso avvalersi del patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura dello Stato in via generale ed ordinaria, come consentito dall'art. 10 L. 103/1979, con conseguente applicabilità delle disposizioni del R.D. 1611/1933.
2. Sebbene il foro erariale non operi con riferimento ai giudizi dinnanzi al Giudice di Pace, con riferimento al giudizio di appello, quale è il presente, vale la regola generale di cui all'art. 6 R.D.
1611/1933 – senza necessità di dover applicare estensivamente l'art. 7, co. 2 R.D. 1611/1933 - per cui l'appello avverso le sentenze del Giudice di Pace è proposto innanzi al Tribunale del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate, con conseguente inapplicabilità del criterio di individuazione stabilito dall'art. 341 c.p.c. (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 17701 del 2010).
Tale principio resta fermo anche se l'amministrazione sia chiamata in garanzia (a prescindere dal tipo di chiamata visto anche il definitivo superamento delle consuete categorie ad opera della Cass.
SS.UU. 24707/2015).
3. Nel caso di specie l'intervento provocato della in giudizio, indicata quale vero Controparte_2 ed esclusivo obbligato dal convenuto ha procurato l'effetto di estensione automatica della domanda attorea, ragion per cui le cause sono pure inscindibili.
4. Per quanto sopra è evidente come la cognizione del presente giudizio di impugnazione spetti al
Tribunale di L'Aquila.
5. É stato chiarito come l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello legalmente determinato non comporta inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii", secondo i meccanismi propri del difetto di competenza (Cass. SS.UU., 14.9.2016, n. 18121).
6. La questione di competenza è stata tempestivamente eccepita, secondo la previsione di cui all'art. 38 c.p.c., applicabile anche in appello (Cass. SS.UU. 18.6.2020, n. 11866).
7. Nel caso di specie, applicati i principi sopra esposti, il giudice dell'appello deve essere individuato nel Tribunale di L'Aquila posto che ivi ha sede l'ufficio distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, cui è affidato in via generale il patrocinio dell'autorità convenuta, nel cui distretto è ricompreso il Giudice di Pace di Pescina e questo Tribunale. Deve, quindi, essere ordinata la riassunzione dinnanzi a tale giudice, come da dispositivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento in base ai valori minimi, vista la decisività della questione di competenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- dichiara il proprio difetto di competenza per esserne munito il Tribunale di L'Aquila;
- assegna termine perentorio di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del presente giudizio dinnanzi al Tribunale di L'Aquila;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
e della , liquidando le stesse in € 1.278,00 per compensi per ciascuna
[...] Controparte_2 parte oltre spese generali (15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).
Avezzano, 28 marzo 2024. Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2024 e della concessione dei termini di cui all'art. 190, con termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali, a definizione del giudizio di appello n. 590/2021 R.G..
TRA
, nato a [...] nei Marsi (AQ) il 28.7.1946, c.f.: C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Walter Cipolloni, presso il quale è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
c.f. e P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Pescara, Piazza Duca degli Abruzzi 30, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Talamonti , presso il quale è elettivamente domiciliata
APPELLATO
NONCHÉ
, c.f.. , in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
APPELLATO ha pronunciato e pubblicato la presente
ORDINANZA
A. con atto di citazione regolarmente ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza n. 33/2020 emessa dal Giudice di Pace di Pescina, pubblicata i 16.11.2020, pubblicata nel giudizio di primo grado tra le medesime parti;
giudizio nel quale la era Controparte_2 stata chiamata in causa quale unico obbligato ad istanza del convenuto, odierno appellante.
B. La si è costituita nel presente grado domandando il rigetto dell'avvera Controparte_1 impugnazione e proponendo appello incidentale.
C. La si è costituita in giudizio eccependo il difetto di competenza di questo Controparte_2
Ufficio in ragione del foro erariale e, nel merito, domandando il rigetto delle domande dell'appellante.
1 1. Si osserva come la con la L.R. 9/2000 abbia inteso avvalersi del patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura dello Stato in via generale ed ordinaria, come consentito dall'art. 10 L. 103/1979, con conseguente applicabilità delle disposizioni del R.D. 1611/1933.
2. Sebbene il foro erariale non operi con riferimento ai giudizi dinnanzi al Giudice di Pace, con riferimento al giudizio di appello, quale è il presente, vale la regola generale di cui all'art. 6 R.D.
1611/1933 – senza necessità di dover applicare estensivamente l'art. 7, co. 2 R.D. 1611/1933 - per cui l'appello avverso le sentenze del Giudice di Pace è proposto innanzi al Tribunale del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate, con conseguente inapplicabilità del criterio di individuazione stabilito dall'art. 341 c.p.c. (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 17701 del 2010).
Tale principio resta fermo anche se l'amministrazione sia chiamata in garanzia (a prescindere dal tipo di chiamata visto anche il definitivo superamento delle consuete categorie ad opera della Cass.
SS.UU. 24707/2015).
3. Nel caso di specie l'intervento provocato della in giudizio, indicata quale vero Controparte_2 ed esclusivo obbligato dal convenuto ha procurato l'effetto di estensione automatica della domanda attorea, ragion per cui le cause sono pure inscindibili.
4. Per quanto sopra è evidente come la cognizione del presente giudizio di impugnazione spetti al
Tribunale di L'Aquila.
5. É stato chiarito come l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello legalmente determinato non comporta inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii", secondo i meccanismi propri del difetto di competenza (Cass. SS.UU., 14.9.2016, n. 18121).
6. La questione di competenza è stata tempestivamente eccepita, secondo la previsione di cui all'art. 38 c.p.c., applicabile anche in appello (Cass. SS.UU. 18.6.2020, n. 11866).
7. Nel caso di specie, applicati i principi sopra esposti, il giudice dell'appello deve essere individuato nel Tribunale di L'Aquila posto che ivi ha sede l'ufficio distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, cui è affidato in via generale il patrocinio dell'autorità convenuta, nel cui distretto è ricompreso il Giudice di Pace di Pescina e questo Tribunale. Deve, quindi, essere ordinata la riassunzione dinnanzi a tale giudice, come da dispositivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento in base ai valori minimi, vista la decisività della questione di competenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- dichiara il proprio difetto di competenza per esserne munito il Tribunale di L'Aquila;
- assegna termine perentorio di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del presente giudizio dinnanzi al Tribunale di L'Aquila;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
e della , liquidando le stesse in € 1.278,00 per compensi per ciascuna
[...] Controparte_2 parte oltre spese generali (15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).
Avezzano, 28 marzo 2024. Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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