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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 142/2025 R.G. promossa da nato a [...]-CIZZAGO (BS) il 15/12/1960 (CF: Parte_1
) con l'avv. SPAZZINI CARLO C.F._1
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
con l'avv. SALVONI VERONICA C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo come da verbale d'udienza dell'01.07.2025 che qui si intende integralmente richiamato a far parte integrante della presente sentenza.
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'08.01.2025 premesso che in data 05.09.1987 in Calcio (BG) Parte_1 aveva contratto matrimonio concordatario con e dalla loro unione erano nati Controparte_2
i figli , e , quest'ultimo studente non ancora indipendente economicamente Per_1 Per_2 Per_3
e residente presso la madre nella casa familiare, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie per risiedervi insieme al figlio fino all'indipendenza economica dello stesso, nonché a proprio carico il Per_3 contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso. Infine, chiedeva accertarsi l'autosufficienza economica della moglie onde dichiarare non dovuto alcun assegno divorzile in suo favore.
Si costituiva il 30.05.2025 e aderiva alla pronuncia della cessazione degli Controparte_2 effetti civili del matrimonio, chiedendo la conferma dell'assegnazione a sé della casa coniugale nonché che l'assegno per il contributo al mantenimento del figlio fosse fissato nella misura Per_3 di € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e, inoltre, che si prevedesse in proprio favore un assegno divorzile di € 300,00 al mese.
Con memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. il ricorrente, contestate le deduzioni e produzioni di parte avversaria si riportava alle conclusioni già formulate con il proprio ricorso introduttivo opponendosi alle istanze avversarie, chiedendo altresì che la resistente fosse obbligata ad esibire la documentazione attestante la titolarità della stessa di rapporti creditizi e proprietà immobiliari oltre alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio.
La resistente, per contro, con le pmemorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. richiamava le proprie conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito ed opponendosi alle istanze istruttorie di controparte.
Successivamente all'udienza dell'01.07.2025, dopo ampia discussione, le parti trovavano un accordo che prevede un assegno divorzile in favore della resistente di € 200,00 al mese e il contributo al mantenimento del figlio di € 400,00 al mese a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La coppia, infatti, si è separata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2026/2020 pubblicata in data 10.10.2020 (rg 15340/2018).
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e le condizioni proposte sono adeguate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calcio (BG), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.15, parte II, serie A, anno 1987), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come dal verbale d'udienza dell'01.07.2025; Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14.10.2025.
Il Presidente Estensore
OS ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 142/2025 R.G. promossa da nato a [...]-CIZZAGO (BS) il 15/12/1960 (CF: Parte_1
) con l'avv. SPAZZINI CARLO C.F._1
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
con l'avv. SALVONI VERONICA C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo come da verbale d'udienza dell'01.07.2025 che qui si intende integralmente richiamato a far parte integrante della presente sentenza.
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'08.01.2025 premesso che in data 05.09.1987 in Calcio (BG) Parte_1 aveva contratto matrimonio concordatario con e dalla loro unione erano nati Controparte_2
i figli , e , quest'ultimo studente non ancora indipendente economicamente Per_1 Per_2 Per_3
e residente presso la madre nella casa familiare, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie per risiedervi insieme al figlio fino all'indipendenza economica dello stesso, nonché a proprio carico il Per_3 contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso. Infine, chiedeva accertarsi l'autosufficienza economica della moglie onde dichiarare non dovuto alcun assegno divorzile in suo favore.
Si costituiva il 30.05.2025 e aderiva alla pronuncia della cessazione degli Controparte_2 effetti civili del matrimonio, chiedendo la conferma dell'assegnazione a sé della casa coniugale nonché che l'assegno per il contributo al mantenimento del figlio fosse fissato nella misura Per_3 di € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e, inoltre, che si prevedesse in proprio favore un assegno divorzile di € 300,00 al mese.
Con memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. il ricorrente, contestate le deduzioni e produzioni di parte avversaria si riportava alle conclusioni già formulate con il proprio ricorso introduttivo opponendosi alle istanze avversarie, chiedendo altresì che la resistente fosse obbligata ad esibire la documentazione attestante la titolarità della stessa di rapporti creditizi e proprietà immobiliari oltre alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio.
La resistente, per contro, con le pmemorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. richiamava le proprie conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito ed opponendosi alle istanze istruttorie di controparte.
Successivamente all'udienza dell'01.07.2025, dopo ampia discussione, le parti trovavano un accordo che prevede un assegno divorzile in favore della resistente di € 200,00 al mese e il contributo al mantenimento del figlio di € 400,00 al mese a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La coppia, infatti, si è separata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2026/2020 pubblicata in data 10.10.2020 (rg 15340/2018).
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e le condizioni proposte sono adeguate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calcio (BG), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.15, parte II, serie A, anno 1987), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come dal verbale d'udienza dell'01.07.2025; Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14.10.2025.
Il Presidente Estensore
OS ET