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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – PRIMA SEZIONE CIVILE- in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art.132 cpc come novellato dalla legge n.69/2009 nella causa civile iscritta al n.
10362/2013 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2013 avente ad oggetto:
opposizione ordinanza ingiunzione N. 7983/16854 emessa dalla Controparte_1
di in data 16.07.2013 e notificata in data 8.11.2013 CP_2
TRA
titolare della ditta ATTIANESE IMPIANTI DI ATTIANESE Parte_1
NE rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Coluccio (C.F. ) e C.F._1
dall'avv. Gianpaolo Durante (C.F. ), come da mandato già agli atti, C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in , Via Gelso n. 51.- CP_2
(ATTORE)
E
di rappresentato e difesa dall' Controparte_3 CP_2
Ufficio Legale della giusta procura in atti Controparte_3
( CONVENUTO)
Conclusioni : come da note conclusive depositate in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in proprio e nella qualità, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7983/16854 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 62.390,00 per violazione di alcune norme sulla tutela del lavoro. Espone che in data 25 .11.2011 su richiesta e segnalazione della lavoratrice Parte_2
veniva effettuato un accesso ispettivo presso la sede legale della ditta Attianese Impianti in CP_2
alla via A. Baronen.22 ove veniva trovata intenta al lavoro la sig.ra la quale ha Parte_3
dichiarato di lavorare alle dipendenze della ditta ricorrente in qualità di impiegata d'ordine dal
3.10.2011 di effettuare 4 ore di lavoro al giorno e di percepire una paga di 100 euro alla settimana senza ricevere il prospetto paga , ha dichiarato altresi di essere in prova e di non aver ricevuto il contratto di assunzione. Il sig. confermava i due rapporti di lavoro sia per Parte_1 Parte_2
sia per .- così veniva dichiarato in atti.-
[...] Parte_3
In data 23.01.2012 sono stati conclusi gli accertamenti con il verbale unico di accertamento n.131
e in data 22.10.2012 veniva redatto rapporto n. 16854 ex art 17l.689/1981 e in data 16.07.2013
veniva emessa l'ordinanza ingiunzione n.7983/16854 ritualmente notificata.-
L'opponente eccepisce la nullità del verbale di accertamento per essere fondato su meri assunti degli
Ispettori non corroborati da documentazione o altro supporto probatorio e nel merito chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta
Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta la quale chiedeva il rigetto del Controparte_1
ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiuntiva opposta con vittoria di spese e competenze professionali.-
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.-
Dopo numerosi rinvii e cambi di giudicante la causa veniva decisa all'udienza del 14.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in rito va rilevata la procedibilità ed ammissibilità della domanda, sussistendo nella fattispecie i presupposti processuali, le condizioni dell' azione e la legittimazione delle parti in causa.
La domanda inoltre risulta correttamente formulata e ritualmente proposta .
L'opposizione va rigettata.-
Il fondamento storico della pretesa sanzionatoria dell' scaturisce dal fatto che Controparte_4 tutti i lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento hanno reso dichiarazioni confermate tra l'altro dal loro datore di lavoro.- Preliminarmente nel procedere alla disamina del materiale probatorio acquisito, occorre ricordare che le più recenti pronunce giurisprudenziali, in materia di valore probatorio dei verbali ispettivi, affermano che la verbalizzazione immediatamente successiva alla assunzione delle informazioni dai lavoratori e l'esame dei documenti aziendali, appare non solo opportuna, ma addirittura necessaria nella prospettiva di una ragionevole e convincente difesa in giudizio degli atti di accertamento degli illeciti amministrativi e delle omissioni contributive e assicurative.
La Suprema Corte, nella sentenza del 9 marzo 2001 n. 3527, ha stabilito che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza degli accertamenti, nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, aventi ad oggetto la durata delle loro prestazioni, è legata oggettivamente alla effettiva sussistenza delle medesime nel contesto del verbale di ispezione redatto in costanza di accesso ispettivo. Pertanto, il giudice di merito, valutando l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, può indicare liberamente gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la statuizione adottata.
Sempre il Supremo Collegio ha affermato che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che il funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori" (Cfr. Cass. 26 luglio 2000, n. 9827; Cass. 1 aprile 1995).
Nella sentenza n. 405 del 2004 si segnala che la Suprema Corte, sotto il profilo della valenza probatoria dei verbali ispettivi, richiamandosi alla precedente pronuncia, a Sezioni Unite, sentenza 3 febbraio 1996 n. 916, nonché, implicitamente, ad un consolidato orientamento (cfr. ex multis Cass. 5 settembre 2003 n. 13003; Cass. 7 aprile 2001 n. 5227; Cass. 26 maggio 1999 n. 5141; Cass. 7 aprile
1999 n. 3374; Cass. 21 luglio 1998 n. 7168, richiamata da Cass. 12 agosto 2004 n. 15702, cit.), si spinge sino a riconoscere agli atti di accertamento e ai verbali dei funzionari ispettivi una valenza probatoria generale, fino a prova contraria, con riguardo alle circostanze di fatto in essi contenute e riferite. Ciò premesso, va rilevato che il principio per il quale le dichiarazioni rese agli ispettori devono essere sottoposte al vaglio del contraddittorio nel processo non implica semplicisticamente che, ove esse non siano confermate, il giudice non possa assumerle a fondamento della decisione. Se, infatti, nel processo, il teste non sia ragionevolmente in grado di spiegare le ragioni delle difformi dichiarazioni che - sino a querela di falso il verbale accerta essere state effettuate, se la diversa ricostruzione dei fatti sia implausibile o, al limite, spiegabile con un attenuarsi del ricorso per effetto del trascorrere del tempo, il giudice non può, in difetto di una norma processuale preclusiva, ignorare il significato che, ai fini dell'accertamento dei fatti, assumono le dichiarazioni rese. Il principio del contraddittorio, infatti, mira a verificare il significato e la portata di queste ultime, raccolte al di fuori della necessaria garanzia difensiva, ma non può condurre a ritenerle tamquam non esset. Del resto, se così non fosse, non si spiegherebbe il particolare disvalore attribuito dall'ordinamento alla reticenza nei confronti degli ispettori o alle false dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 4,
7° comma l. 628/1961.
Tuttavia, ad avviso di questo giudice alcuna prova di altri elementi che presuntivamente condurrebbero alla infondatezza della pretesa fatta valere dall' il contenuto dei verbali CP_4
redatti in sede di accesso ispettivo appare più attendibile non solo perché le dichiarazioni, le quali sono state rese dai lavoratori in modo del tutto spontaneo, sono state raccolte dagli agenti dell' nell'immediatezza dei fatti per cui è causa ma anche perché maggiormente analitiche CP_4
e circostanziate.- Pertanto, alla stregua del materiale probatorio acquisito, valutato nella sua globalità, risulta chiara ed inequivocabile la sussistenza del fatto storico alla base delle violazioni contestate.
L'opposizione va pertanto rigettata e confermata l'ordinanza ingiunzione emessa in data 16.07.2013
Le spese di lite considerata la vetustà del procedimento vanno compensate tra le parti.-
PQM
IL Tribunale di Salerno in composizione monocratica visto l'art. 429 cpc definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
-rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione N. 7983/16854
del 16.07.2013 emessa dalla e notificata in data Parte_4
8.11.2013;
- compensa le spese di lite tra le parti.-
Cosi deciso in Salerno 14.01.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – PRIMA SEZIONE CIVILE- in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art.132 cpc come novellato dalla legge n.69/2009 nella causa civile iscritta al n.
10362/2013 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2013 avente ad oggetto:
opposizione ordinanza ingiunzione N. 7983/16854 emessa dalla Controparte_1
di in data 16.07.2013 e notificata in data 8.11.2013 CP_2
TRA
titolare della ditta ATTIANESE IMPIANTI DI ATTIANESE Parte_1
NE rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Coluccio (C.F. ) e C.F._1
dall'avv. Gianpaolo Durante (C.F. ), come da mandato già agli atti, C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in , Via Gelso n. 51.- CP_2
(ATTORE)
E
di rappresentato e difesa dall' Controparte_3 CP_2
Ufficio Legale della giusta procura in atti Controparte_3
( CONVENUTO)
Conclusioni : come da note conclusive depositate in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in proprio e nella qualità, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7983/16854 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 62.390,00 per violazione di alcune norme sulla tutela del lavoro. Espone che in data 25 .11.2011 su richiesta e segnalazione della lavoratrice Parte_2
veniva effettuato un accesso ispettivo presso la sede legale della ditta Attianese Impianti in CP_2
alla via A. Baronen.22 ove veniva trovata intenta al lavoro la sig.ra la quale ha Parte_3
dichiarato di lavorare alle dipendenze della ditta ricorrente in qualità di impiegata d'ordine dal
3.10.2011 di effettuare 4 ore di lavoro al giorno e di percepire una paga di 100 euro alla settimana senza ricevere il prospetto paga , ha dichiarato altresi di essere in prova e di non aver ricevuto il contratto di assunzione. Il sig. confermava i due rapporti di lavoro sia per Parte_1 Parte_2
sia per .- così veniva dichiarato in atti.-
[...] Parte_3
In data 23.01.2012 sono stati conclusi gli accertamenti con il verbale unico di accertamento n.131
e in data 22.10.2012 veniva redatto rapporto n. 16854 ex art 17l.689/1981 e in data 16.07.2013
veniva emessa l'ordinanza ingiunzione n.7983/16854 ritualmente notificata.-
L'opponente eccepisce la nullità del verbale di accertamento per essere fondato su meri assunti degli
Ispettori non corroborati da documentazione o altro supporto probatorio e nel merito chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta
Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta la quale chiedeva il rigetto del Controparte_1
ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiuntiva opposta con vittoria di spese e competenze professionali.-
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.-
Dopo numerosi rinvii e cambi di giudicante la causa veniva decisa all'udienza del 14.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in rito va rilevata la procedibilità ed ammissibilità della domanda, sussistendo nella fattispecie i presupposti processuali, le condizioni dell' azione e la legittimazione delle parti in causa.
La domanda inoltre risulta correttamente formulata e ritualmente proposta .
L'opposizione va rigettata.-
Il fondamento storico della pretesa sanzionatoria dell' scaturisce dal fatto che Controparte_4 tutti i lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento hanno reso dichiarazioni confermate tra l'altro dal loro datore di lavoro.- Preliminarmente nel procedere alla disamina del materiale probatorio acquisito, occorre ricordare che le più recenti pronunce giurisprudenziali, in materia di valore probatorio dei verbali ispettivi, affermano che la verbalizzazione immediatamente successiva alla assunzione delle informazioni dai lavoratori e l'esame dei documenti aziendali, appare non solo opportuna, ma addirittura necessaria nella prospettiva di una ragionevole e convincente difesa in giudizio degli atti di accertamento degli illeciti amministrativi e delle omissioni contributive e assicurative.
La Suprema Corte, nella sentenza del 9 marzo 2001 n. 3527, ha stabilito che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza degli accertamenti, nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, aventi ad oggetto la durata delle loro prestazioni, è legata oggettivamente alla effettiva sussistenza delle medesime nel contesto del verbale di ispezione redatto in costanza di accesso ispettivo. Pertanto, il giudice di merito, valutando l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, può indicare liberamente gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la statuizione adottata.
Sempre il Supremo Collegio ha affermato che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che il funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori" (Cfr. Cass. 26 luglio 2000, n. 9827; Cass. 1 aprile 1995).
Nella sentenza n. 405 del 2004 si segnala che la Suprema Corte, sotto il profilo della valenza probatoria dei verbali ispettivi, richiamandosi alla precedente pronuncia, a Sezioni Unite, sentenza 3 febbraio 1996 n. 916, nonché, implicitamente, ad un consolidato orientamento (cfr. ex multis Cass. 5 settembre 2003 n. 13003; Cass. 7 aprile 2001 n. 5227; Cass. 26 maggio 1999 n. 5141; Cass. 7 aprile
1999 n. 3374; Cass. 21 luglio 1998 n. 7168, richiamata da Cass. 12 agosto 2004 n. 15702, cit.), si spinge sino a riconoscere agli atti di accertamento e ai verbali dei funzionari ispettivi una valenza probatoria generale, fino a prova contraria, con riguardo alle circostanze di fatto in essi contenute e riferite. Ciò premesso, va rilevato che il principio per il quale le dichiarazioni rese agli ispettori devono essere sottoposte al vaglio del contraddittorio nel processo non implica semplicisticamente che, ove esse non siano confermate, il giudice non possa assumerle a fondamento della decisione. Se, infatti, nel processo, il teste non sia ragionevolmente in grado di spiegare le ragioni delle difformi dichiarazioni che - sino a querela di falso il verbale accerta essere state effettuate, se la diversa ricostruzione dei fatti sia implausibile o, al limite, spiegabile con un attenuarsi del ricorso per effetto del trascorrere del tempo, il giudice non può, in difetto di una norma processuale preclusiva, ignorare il significato che, ai fini dell'accertamento dei fatti, assumono le dichiarazioni rese. Il principio del contraddittorio, infatti, mira a verificare il significato e la portata di queste ultime, raccolte al di fuori della necessaria garanzia difensiva, ma non può condurre a ritenerle tamquam non esset. Del resto, se così non fosse, non si spiegherebbe il particolare disvalore attribuito dall'ordinamento alla reticenza nei confronti degli ispettori o alle false dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 4,
7° comma l. 628/1961.
Tuttavia, ad avviso di questo giudice alcuna prova di altri elementi che presuntivamente condurrebbero alla infondatezza della pretesa fatta valere dall' il contenuto dei verbali CP_4
redatti in sede di accesso ispettivo appare più attendibile non solo perché le dichiarazioni, le quali sono state rese dai lavoratori in modo del tutto spontaneo, sono state raccolte dagli agenti dell' nell'immediatezza dei fatti per cui è causa ma anche perché maggiormente analitiche CP_4
e circostanziate.- Pertanto, alla stregua del materiale probatorio acquisito, valutato nella sua globalità, risulta chiara ed inequivocabile la sussistenza del fatto storico alla base delle violazioni contestate.
L'opposizione va pertanto rigettata e confermata l'ordinanza ingiunzione emessa in data 16.07.2013
Le spese di lite considerata la vetustà del procedimento vanno compensate tra le parti.-
PQM
IL Tribunale di Salerno in composizione monocratica visto l'art. 429 cpc definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
-rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione N. 7983/16854
del 16.07.2013 emessa dalla e notificata in data Parte_4
8.11.2013;
- compensa le spese di lite tra le parti.-
Cosi deciso in Salerno 14.01.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio