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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 839/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf rappresentato e difeso dall'avv. Simona Parte_1 C.F._1
BADIA del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Adriano LEONE del foro di Palermo ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
➢ (cf ) (cf. Controparte_2 CodiceFiscale_3 CP_3
) rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Mario VAVALA' del C.F._4
foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 77/23 del Tribunale di Chieti Sezione
Distaccata di Ortona del 27 giugno 2023 in tema di contratto preliminare di acquisto di immobile.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.1.Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, ha definito un'articolata vicenda processuale i cui punti essenziali (da evidenziarsi sin da subito ai fini di una sua migliore e più agevole comprensione) possono di seguito essere così indicati:
- , assumendo di essere titolare del diritto di nuda proprietà, ha dato incarico al geom. Controparte_2
di curare la vendita di un immobile (sul quale il padre NE ha conservato l'usufrutto) Parte_1
sito nel Comune di Ari ed identificato (comprensivo anche di una porzione di terreno circostante) in catasto al fg 4 p.lla 948 sub 3 e sub 4 nonché p.lle 139, 140 e 753 (queste riferite al citato appezzamento);
- è stato sottoscritto, nel mese di aprile 2018, un contratto preliminare per la vendita del compendio immobiliare in favore di;
Controparte_1
- le principali condizioni dell'accordo (quanto meno per ciò che rileva in questa sede) hanno riguardato: a) il corrispettivo pari ad € 75.000,00 (anche se sul punto poi nel corso del giudizio sono emerse contestazioni sulle quali però si omette volutamente di addentarsi non avendo costituito oggetto di gravame); b) la consegna, a mani del geom. (nella sua veste di soggetto Pt_1 intermediario), della somma di € 1.000,00 a titolo di caparra;
c) la previsione del termine ultimo del
31 dicembre 2018 per la firma del rogito;
- il ha evocato in giudizio la ed il geom. per sentire dichiarare CP_2 CP_1 Pt_1
rispettivamente nei confronti della prima la risoluzione o comunque l'inefficacia del contratto preliminare, l'occupazione sine titulo (con pagamento di una somma corrispondente al valore locatizio di € 350,00), e l'esonero da ogni responsabilità derivante dai consumi delle varie utenze;
nei confronti del secondo, unicamente la restituzione della somma di € 800,00 corrisposta al professionista per l'espletamento della pratica di cancellazione dell'usufrutto intestato a CP_3
[...]
1.2. Se il geom. nel costituirsi in giudizio, si è limitato a dedurre l'infondatezza della Pt_1
domanda proposta nei suoi confronti, molto più articolata si è invece rivelata la posizione assunta dalla CP_1
In primo luogo, sono state dalla stessa sollevate eccezioni in punto di rito sul proprio difetto di legittimazione passiva riguardo alle domande afferenti gli immobili promessi in vendita non avendone il possesso e sull'analogo difetto di legittimazione attiva dell'attore il quale riveste in effetti la posizione di nudo proprietario.
Ha successivamente chiesto (ed è stata autorizzata) alla chiamata in causa dell'altro convenuto (da qui la conclusione che trattasi più che di una chiamata in garanzia di una riconvenzionale c.d. trasversale) per essere dallo stesso tenuta indenne nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
2 Infine, la ha spiegato una triplice riconvenzionale con cui ha chiesto (in ordine): la condanna CP_1 del alla restituzione del doppio della caparra stimata nella misura di € 16.000,00; la condanna CP_2
dello stesso al pagamento, per le migliorie apportate all'immobile, di € 4.000,00; in ultimo, alla restituzione, secondo la disciplina dell'indebito o dell'arricchimento senza causa, dell'importo di €
8.000,00 (corrispondente all'ammontare complessivo delle somme corrisposte in forza del preliminare).
Tali domande sono state invero anche estese al Pt_1
1.3.La sentenza ha così statuito:
- tutte le domande riconducibili all'accordo preliminare, fatta eccezione di quella relativa alla restituzione del denaro, sono state rigettate (e su tali aspetti della lite può ritenersi essersi formato il giudicato non essendo interposta alcuna impugnazione);
- invero, tale domanda restitutoria ha riguardato la riconvenzionale spiegata dalla (che però CP_1
aveva chiesto un importo maggiore) nei confronti del solo Pt_1
- sempre il solo professionista è stato condannato alla restituzione, in favore di di € Controparte_2
100,00 a saldo del maggior importo di € 800,00 una cui (peraltro cospicua) parte, pari ad € 700,00 è stata offerta dal Santone banco iudicis in corso di causa;
- le spese di lite sono state integralmente compensate;
1.4. Le ragioni (per profili di economia espositiva si soffermerà l'attenzione unicamente su quegli aspetti riproposti in appello) sulle quali è stato ancorato il convincimento del giudice di prime cure possono di seguito essere così sintetizzate:
- quanto alla restituzione della somma di € 100,00, è stata valorizzata la deposizione del teste Tes_1
il quale ha confermato in estrema sintesi che per la pratica di cancellazione dell'usufrutto
[...] intestato al padre NE, il germano aveva corrisposto al la somma complessiva di € CP_2 Pt_1
800,00;
- con riguardo invece all'obbligazione restitutoria in favore della è stato evidenziato che la CP_1
prova della dazione di denaro è stata raggiunta unicamente per € 6.000,00 di cui € 1.000 corrisposti a titolo caparra confirmatoria al mentre per la restante parte vi è stata una sostanziale Pt_1
ammissione da parte dello stesso;
1.5. La decisione del tribunale ortonese è stata impugnata dal mediante l'articolazione di due Pt_1
motivi.
3 La prima doglianza ha riguardato la restituzione di € 100,00 erroneamente disposta in forza della deposizione, inammissibile ai sensi dell'art. 346 cpc, del teste . Testimone_1
Con il secondo motivo, e sostanzialmente per le identiche ragioni giuridiche (ravvisabili nella errata applicazione dei principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova e quindi dell'art. 2697 cod civ), l'appellante ha rappresentato l'avvenuta restituzione facendo riferimento alla consegna all'interno del proprio studio.
I ( e NE) hanno resistito all'interposto gravame insistendo per il suo rigetto e CP_2 CP_2
chiedendo anche la condanna del al risarcimento dei danni da lite temeraria. Pt_1
1.6.La ha preliminarmente svolto (riproponendole anche in comparsa conclusionale) una CP_1
serie di questioni ovvero:
- Ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la falsità ideologica commessa dal per aver indicato un indirizzo dello studio professionale del proprio Pt_1
procuratore costituito diverso rispetto a quello reale;
- Ha lamentato la nullità dell'atto di citazione in appello non essendo stato indicato il numero di fax dello studio del procuratore;
- Ha chiesto l'emissione di un'ordinanza ex art 186 bis cpc per le somma non contestate;
- Ha insistito (assumendo che analoga richiesta pur avanzata in prime cure non è stata delibata)
per la cancellazione delle espressioni offensive ai sensi dell'art. 89 cpc e per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc;
Nel merito, poi, ha, al pari dei chiesto il rigetto dell'impugnazione principale spiegando, allo CP_2
stesso tempo ritualmente appello incidentale con cui ha chiesto la condanna del alla Pt_1 restituzione di € 8.000 oppure del minor importo di € 7.500,00.
Alla base di tale ultimo assunto, è stata posta la duplice circostanza che agli atti risulta dimostrata la corresponsione di un importo superiore a quello riconosciuto dal primo giudice e che un'ulteriore conferma in tal senso deriva dall'emissione da parte del stesso di un assegno in favore della Pt_1
a titolo di garanzia per il rimborso del doppio della caparra, di € 15.000,00. CP_1
Il secondo motivo ha invece riguardato il regime delle spese di lite ed in particolare la pronunziata
(in difetto dei presupposti) integrale compensazione.
1.7.Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
4 All'esito dell'udienza del 17 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.1.Prima di esaminare il merito della lite, vanno svolte alcune rapide considerazioni su alcune questioni sollevate dall'appellante incidentale.
La prima riguarda la presunta falsità ideologica commessa dall'appellante nella parte in cui, nel libello introduttivo del giudizio, è stato erroneamente l'indirizzo dello studio legale del procuratore.
Con il provvedimento di correzione il Tribunale ha emendato l'errore contenuto nella sentenza specificando l'indirizzo dello studio dell'avv. NE.
Non sono emersi inoltre elementi per ritenere che la primigenia indicazione sia stata frutto di una scelta consapevole e comunque anche se fosse per mera ipotesi astrattamente percorribile la tesi della resta che una siffatta situazione lungi dal poter configurare l'ipotesi del falso ideologico. CP_1
Analogamente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di emissione di ordinanza ex art 186 bis cpc per la somma di € 6.000,00 trattandosi all'evidenza di richiesta proponibile esclusivamente nell'ambito del primo grado di giudizio.
2.2. Maggiori questioni si pongono invece con riguardo alla omessa indicazione nell'atto di appello del numero di fax del procuratore costituito.
L'art. 125 cpc (nella formulazione vigente all'epoca, atteso con l'entrata del d.lvo 164/24 tale obbligo
è stato eliminato) prevedeva in effetti la specificazione del numero di fax del procuratore.
Devono tuttavia essere svolte almeno due considerazioni.
La prima, riguarda il fatto che per l'assenza di tale indicazione non è stata espressamente prevista alcuna sanzione in termini di validità dell'atto.
Inoltre, l'art. 6 comma 6 lettera c) del correttivo alla c.d. Riforma Cartabia ha abrogato l'art. 13 comma 3 bis tusg che invece stabiliva una sanzione consistente nel pagamento di una somma corrispondente alla metà del contributo unificato.
Poiché tale modifica deve ritenersi operante per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 (e quindi anche a quello che ci occupa) deve escludersi che possa procedersi anche all'applicazione della suddetta sanzione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della doglianza.
2.3. A non diverse conclusioni, deve pervenirsi anche per quanto concerne la richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive ai sensi dell'art. 89 cpc.
5 La censura, da intendersi come motivo di impugnazione, deve tuttavia ritenersi inammissibile per almeno due ordini di ragioni.
Innanzitutto, deve essere condivisa l'opzione interpretativa, seguita dalla giurisprudenza, secondo cui
“Così come, a titolo esemplificativo, l'istanza di cancellazione non costituisce domanda giudiziale, qualsiasi altro atto volto a sollecitare il potere ufficioso del giudice o svolgente analoga funzione processuale, non costituisce domanda giudiziale e pertanto non può essere oggetto di impugnazione”(cfr Corte Appello Milano, Sez IV.
2.1.2023 n. 261).
Volendo scendere ancor più nel dettaglio, la (mentre avrebbe certamente dovuto) non ha CP_1 provveduto a chiarire in che termini si è concretizzata la violazione dell'art. 89 cpc non riportando nel dettaglio le frasi o comunque le espressioni dal contenuto sconveniente ed offensivo.
La genericità della doglianza ne comporta pertanto, l'inammissibilità.
2.4. In sede di memoria di replica, l'appellante ha, a sua volta, chiesto la trasmissione degli Pt_1
atti alla Procura della Repubblica per alcune espressioni, a suo dire calunniose, contenute negli scritti difensivi della CP_1
Volendo scendere nel dettaglio, tali frasi (“Abuso ed uso distorto dello strumento giudiziario ai fini dilatori nella pendenza del processo penale davanti al Tribunale di Chieti per appropriazione indebita aggravata, falso ed altro, oltre al fine di sottrarsi ai pagamenti legittimamente dovuti” oppure “Ha falsamente certificato, redigendo e confezionando grossolanamente una ricevuta recante il logo del e con l'apposizione della firma, dallo stesso falsificata, CP_4 Pt_1
imputata al funzionario del addetto a detta incombenza”) non possono ritenersi CP_4
idonee a soddisfare la richiesta in quanto, allo stato riconducibili ad una serie di circostanze (che potranno anche risultare non provate all'esito del dibattimento penale) che comunque hanno costituito oggetto dell'esercizio dell'azione penale (per i reati di cui agli articoli 640 e 482-476 cod pen) da parte del Procura della Repubblica teatina.
3.Tanto premesso è possibile procedere al vaglio delle impugnazioni che deve avvenire partitamente iniziando, per evidenti ragioni di ordine logico e sistematico, da quella proposta dal Pt_1
L'appello principale è infondato, in diritto oltre che in fatto (ed anzi, per certi aspetti sui quali meglio si dirà nel prosieguo, rasenta anche l'inammissibilità) sicchè deve essere rigettato.
Come anticipato, il perimetro del thema decidendum è in definitiva delimitato dalle censure relative alle condanne al pagamento, in favore di e della delle somme di € 100,00 e Controparte_2 CP_1 di € 6.000,00.
6 Il filo rosso delle doglianze articolate dal è certamente rappresentato dall'errata (a suo Pt_1
giudizio) applicazione da parte del primo giudice dei principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova.
Tale prospettazione, però, non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condivisa.
3.1. Riguardo alla somma di € 100,00, merita in estrema sintesi osservare quanto segue.
Si tratta, come già anticipato, del saldo del maggior importo di € 800,00 che l'attore della prima ora ha corrisposto al geom. per il disbrigo della pratica di cancellazione dell'usufrutto a nome Pt_1
del padre NE sugli immobili oggetto del contratto preliminare.
In questa sede, tuttavia, non rileva l'aspetto che alcuna cancellazione si sarebbe potuta eseguire in quanto l'estinzione del diritto, riconosciuto vita natural durante, si determina con la morte dell'usufruttuario.
Risulta incontestato che una parte (peraltro cospicua essendo pari ad € 700,00) di tale somma è stata riconsegnata al con offerta banco iudicis quindi effettuata in corso di lite. CP_2
Per quanto attiene al residuo modico importo di € 100,00, la decisione del giudice di prime cure, è stata fondata essenzialmente sul contenuto della deposizione del teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 27 settembre 2022) il quale ha così riferito “ho dato io €100 ad era Parte_1 agosto 2018 ma non ricordo la data precisa”.
In sede di gravame, è stata eccepita l'incapacità del testimone ai sensi dell'art. 246 cpc;
la doglianza, però, deve ritenersi inammissibile in quanto, per giurisprudenza oramai pacifica, “Ai sensi dell'art. 246 c.p.c. l'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio, pertanto, nel caso in cui la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi l'eccezione di nullità, nel caso in cui lo strumento istruttorio sia ammesso ed assunto. Infatti, ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (cfr Cass Civ, S.U., 6.4.2023 n. 9456).
Orbene, dalla disamina degli atti di causa è risultato che:
7 -in sede di terza memoria ex art 183 comma VI cpc (cfr pag 6) è stata sollevata l'incapacità a testimoniare di;
Testimone_1
- tale eccezione, però, non è stata reiterata dopo l'escussione del teste né in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado;
Volendo affrontare l'altro profilo dell'attendibilità del teste, è sufficiente considerare che la sola circostanza del legame di stretta parentela tra questi e l'appellato non è un elemento Controparte_2
idoneo e sufficiente per ritenere la versione dei fatti fornita non supportata dall'indispensabile riscontro intrinseco ed estrinseco.
Risulta piuttosto verosimile che la consegna di una somma di denaro, peraltro non eccessiva, essendo pari ad € 100,00, sia stata effettuata dal prossimo congiunto.
L'appellante, infine, sul quale gravava l'onere della prova, non ha in effetti offerto elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti.
Di certo, non può soddisfare tale requisito la sola deduzione relativa all'esistenza di un possibile interesse all'esito del giudizio.
In primo grado, nella terza memoria ex art 183 comma VI n. 3) cpc, è stata contestata genericamente l'ammissibilità delle prove ed all'esito del provvedimento di ammissione ed all'espletamento della prova, non è stata sollevata tempestivamente alcuna contestazione (perlomeno riferita al capitolo di prova a cui il testimone ha dato risposta.
Ricorrono, pertanto, le condizioni, per l'applicazione del principio codificato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “I limiti di cui agli artt. 2721 c.c e seguenti, sono dettati a tutela dell'interesse esclusivo delle parti, conseguentemente la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova sia stata assunta nonostante
l'eccezione di inammissibilità, la stessa parte ha l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso (art. 157 c.p.c., comma 2). Comunque l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado l'eccezione di nullità della testimonianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti, non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza” (cfr Cass Civ,
Sez II, 9.11.2023 n. 31206).
Ne deriva il rigetto del motivo.
3.2. Anche il secondo profilo di censura, sulla restituzione della somma di € 6.000,00 non può trovare accoglimento.
Sono, in effetti, plurimi gli elementi probatori che consentono di ritenere che il percorso argomentativo seguito dal primo giudice sia stato rispettoso dei principi in tema di riparto dell'onere
8 della prova (così escludendo profili di violazione della regola generale contenuta all'art. 2697 cod civ).
In primo luogo, corrisponde al vero che sin dalla comparsa di costituzione in primo grado
(segnatamente alla pag 13) il ha ammesso in definitiva la circostanza avendo così dedotto Pt_1
“Quanto alla ulteriore somma di € 5.000,00 versata dalla brevi manu, al a CP_1 Parte_1
titolo di caparra, si fa presente che in un primo momento il convenuto accettò il pagamento, e, con il benestare del (per stessa ammissione dell'attore pag. 3, punto 8 dell'atto di citazione), la CP_2
detta somma sarebbe dovuta essere utilizzata per il pagamento ed estinzione delle pendenze tributarie
(per IMU, TASI e TARI) nei confronti del che gravavano sugli immobili oggetto di CP_4
proposta di acquisto, anche se ciò era di spettanza della proponente, in qualità di acquirente”.
L'appellante si è limitato a dedurre di aver restituito tale importo, senza però fornire alcuna prova in tal senso.
Per quanto concerne invece l'importo di € 1.000 risulta documentata per tabulas (si rimanda al contenuto dell'accordo preliminare) l'avvenuta consegna a mani del Pt_1
4.1. Passando all'appello incidentale deve osservarsi quanto segue.
Il primo motivo di doglianza è riferito all'ammontare dell'obbligazione restitutoria gravante sul che secondo la prospettazione della deve ritenersi pari ad € 8.000,00 o comunque Pt_1 CP_1 ad € 7.500,00.
A supporto delle proprie ragioni, l'appellante incidentale ha fatto riferimento ad una quietanza rilasciata dal all'emissione di un assegno di € 15.000 (da intendersi pari al doppio della Pt_1
caparra) ed infine agli sviluppi delle indagini svolte a carico del professionista (trattasi nello specifico della registrazione di alcune conversazioni prodotte solo in sede di gravame ma parimenti utilizzabili non essendo stato possibile procedere prima al loro deposito).
L'assunto, invero non persuade e, di conseguenza, non può essere condiviso in quanto:
-l'azione proposta dalla va inquadrata all'interno dello schema tipico della ripetizione di CP_1
indebito oggettivo;
- essa, infatti, consegue, alla declaratoria di inesistenza (non impugnata e quindi passata in giudicato) del contratto preliminare;
- di conseguenza, in simili casi, il contenuto dell'onere probatorio posto a carico della parte riguarda essenzialmente la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto poi rivelatosi non dovuto;
- tale prova, però, non può desumersi dagli elementi sopra menzionati ed infatti la quietanza del 31 maggio 2018 (di poco successiva alla firma del preliminare) rilasciata dal ha riguardato il Pt_1 minor importo di € 3.000,00 (corrisposto in tre tranches di € 1.700, di € 1.000 e di € 300);
9 - l'assegno dell'importo di € 15.000,00 può in effetti ritenersi riconducibile al contratto preliminare e quindi a garanzia della restituzione del doppio della caparra, ma nulla prova circa l'effettiva consegna di € 8.000 oppure di € 7.500,00;
- la registrazione della conversazione (cfr doc 37 delle produzioni della del 18/22 ottobre CP_1
2028 è successiva alla quietanza e comunque da essa è possibile evincere che l'assegno è stato emesso senza che vi sia stato certamente il pagamento dell'importo rivendicato;
- nella nota del legale del del 19 luglio 2023 (citata dalla stessa si fa riferimento Pt_1 CP_1 unicamente al pagamento da parte di quest'ultima della somma di € 5.000,00:
Ne discende il rigetto del motivo.
4.2. La seconda censura ha investito il regime delle spese di lite del primo grado integralmente compensate sull'assunto della soccombenza parziale di tutte le parti e “della particolarità della vicenda”.
Sul punto, le argomentazioni dell'appellante incidentale possono essere in parte condivise in quanto:
-la è comunque risultata vincitrice in ordine alla domanda di restituzione nella misura di € CP_1
6.000,00;
- il per il medesimo importo è risultato soccombente;
Pt_1
- la sentenza di primo grado ha motivato sulla compensazione non differendo i vari rapporti processuali intercorsi tra le parti limitandosi ad un generico richiamo alla particolarità della vicenda senza tuttavia chiarire le ragioni di tale asserzione;
-certamente non può ignorarsi che la si è vista rigettare sia la domanda di restituzione del CP_1
doppio della caparra che quella per le migliorie apportate;
- dovendosi quindi operare una valutazione sull'esito complessivo della lite è possibile procedere limitatamente al rapporto tra il e la ( i non hanno impugnato il capo sulle Pt_1 CP_1 CP_2
spese) ad una parziale compensazione nella misura di 2/3 ponendo il residuo terzo a carico del
Pt_1
- le spese vanno quindi liquidate come di seguito indicato, attenendosi al valore della lite compreso tra € 5.2001 ed € 26.000: € 79,00 per spese (con compensazione di 2/3 su € 237,00); € 1.692,34 (con compensazione di 2/3 di € 5.077,00) oltre al 15% per rimborso spese forfetarie;
5. La richiesta di condanna del per lite temeraria o comunque per responsabilità aggravata Pt_1
proposta tanto dalla che anche dai deve essere rigettata. CP_1 CP_2
Quanto alla prima, entrambe le parti non hanno dimostrato il danno sofferto ed invero non lo hanno neppure allegato.
10 Per quanto concerne invece la responsabilità aggravata, l'aver sostenuto anche in appello deve argomentazioni non fondate (anche in maniera manifesta) non può valere ad integrare gli estremi per l'applicazione della norma in difetto della prova della sussistenza del richiesto requisito soggettivo.
6.1. In ultimo, le spese del presente grado nel rapporto tra il ed i devono seguire la Pt_1 CP_2
soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario di e la somma di € Controparte_2 CP_3
3.966,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 5.201 ad € 26.000 fase istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.2. Nel rapporto tra il e la le spese, da liquidarsi come da dispositivo, secondo il Pt_1 CP_1
medesimo valore, fase di trattazione ed istruttoria esclusa e con l'applicazione dei valori medi, sono regolate secondo il criterio della soccombenza previa compensazione nella misura di 2/3.
7. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza si provvede alla revoca dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio (cfr Cass Civ, Sez III, 28.6.2018 n. 17037).
8.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un Pt_1
ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 77/23 del Tribunale di Chieti Sezione Distaccata di Ortona così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello principale;
b) in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna alla rifusione in Parte_1 favore di delle spese del primo grado che liquida in € 79,00 per spese ed Controparte_1 in € 1.692,34 oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
d) rigetta le domande di condanna del per lite temeraria e responsabilità aggravata;
Pt_1
e) condanna alla rifusione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario di Parte_1
e delle spese del presente grado che liquida in € 3.966,00 per Controparte_2 CP_3
compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
f) condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado che liquida in € 118,50 ( compensazione di 2/3 di € 355,50) e di € 1.322,00 (con compensazione di 2/3 di € 3.966,00) per compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
g) revoca l'ammissione al gratuito patrocinio di;
Parte_1
h) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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