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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1561/2020
Oggi 09/05/2025 dalle ore 9.00 innanzi al Giudice Fausta Pezzati sono comparsi:
Per l'avv.to REBAUDO ROBERTA nonché il Sig. Parte_1 Parte_1 personalmente
Per l'avv.to GRIECO SABRINA e l'avv. Vito Anobile Parte_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Rebaudo precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate.
L'avv. Grieco precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti, alle verbalizzazioni e ai documenti depositati.
Il Giudice dichiara che i difensori hanno partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Alle ore 9.14 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal ricollegarsi per l'incombente.
Alle ore 21.45 uscita dalla camera di consiglio decide la causa dando lettura della sentenza in assenza delle parti e provvedendo al successivo deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
Il Giudice
Fausta Pezzati
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 1561 /2020 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. REBAUDO Parte_1 P.IVA_1
ROBERTA elettivamente domiciliata presso il suo studio in P.ZZA EROI SANREMESI 26 18038
SANREMO
- Attore/opponente –
Nei confronti di
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 P.IVA_2
ANOBILE VITO GRIECO SABRINA ( ) VIA MARCONI 16/2 17047 C.F._1
VADO LIGURE;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA MARCONI 16/2 VADO
LIGURE
- Convenuto/opposto –
§§§
Conclusioni per l'attore:
“Voglia il Tribunale ill.mo di Imperia reietta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
1. In via principale previa sospensione, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 283/2020 emesso dal
Tribunale di Imperia nei confronti della perché inammissibile e/o improponibile e/o Parte_1 comunque infondato in fatto e/o diritto per tutti i motivi indicati, con ogni conseguenza di legge;
2. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
Con espressa riserva di ogni altro diritto e azione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge..
Quanto sopra con riserva di replicare e contro dedurre alle domande nuove, come precisate e/o modificate dalle parti convenute nel già concesso termine ex art. 183 c.6, n.2) c.p.c.
Conclusioni per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Imperia, previo integrale rigetto di ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, così giudicare:
2 - previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.° 283/20 - RG 742/2002 emesso dal
Tribunale di Imperia in data 12.06.2020
A) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o di-ritto e, comunque, non provata e, conseguentemente
- confermare in toto il provvedimento monitorio n.° 283/2020 - Rg. 742/20 emesso dal Tribunale Civile di Imperia in data 12.06.20 su ricorso della nei Parte_2 confronti dell'opponente, pari ad € 38.382,90, al quale andrà dedotto l'importo pari ad € Parte_1
5.312,90 a fronte dell'avvenuto pagamento da parte di quest'ultima su concessione della provvisoria esecuzione in corso di causa limitatamente a tale somma, con ogni conseguenziale più opportuna pronuncia utile al fine;
B) IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare l'opponente, al pagamento alla Parte_1 concludente in ragione delle opere eseguite e meglio indicate nelle fatture prodotte e nella documenta- Parte_2 zione allegata, della somma pari ad € 38.382,90, al quale andrà dedotto l'importo pari ad € 5.312,90 a fronte dell'avvenuto pagamento da parte della su concessione della provvisoria esecuzione in corso di causa Parte_1 limitatamente a tale somma oltre interessi moratori ex art. D.lgs n.° 231/2012 dalle scadenze delle fat-ture sino alla data del pagamento,
C) IN ULTERIORE SUBORDINE,
- accertare e dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare l'opponente a corrispondere alla la Pt_2 Pt_2 somma meglio vista e/o emergente in corso di giudizio, oltre interessi moratori dalle scadenze delle singole fatture alla data del pagamento.
D) IN OGNI CASO, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio di opposizione, con accessori tariffari (ex art. 15 T.P.F.) ed oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge.
La società opposta dichiara di non accettare il contraddittorio processuale su eventuali nuove, tardive, inammissibili istanze, eccezioni deduzioni e/o domande delle controparte”
Fatto e svolgimento del giudizio
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo presentato da l'intestato Tribunale Parte_2 in data 12.06.2020 emetteva il decreto n.° 283/20 con il quale ingiungeva a “ in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. di pagare nel termine di giorni quaranta (40) dalla notifica del presente decreto a per i titoli di cui al ricorso:
1. la somma di € 38.382,90; 2. gli interessi come Parte_2 da domanda;
3. le spese di procedura, che liquida in € 286,00 per esborsi e in € 1.305,00 per onorari, oltre 15% spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile;
oltre successive occorrende;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha
3 diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel predetto termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto di opposizione si procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti”.
Con atto di citazione notificato in data 26.08.20, la proponeva opposizione. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata 17.11.2020 si costituiva in giudizio la , Pt_2 Pt_2 chiedendo il rigetto della opposizione, la conferma del decreto opposto comunque la condanna della ricorrente al pagamento della somma pari ad € 38.382,90 ed, in subordine, quella meglio vista nonché instava per la concessione della provvisoria esecutività del decreto.
Il giudice precedentemente incaricato della trattazione disponeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di Euro 5.312,90.
La causa veniva quindi istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore opponente, delle prove testimoniali nonché con il licenziamento di CTU.
Il Giudice precedentemente incaricato della trattazione assegnava il fascicolo alla scrivente che esperito negativamente un tentativo di conciliazione tra le parti, rinviava la causa all'udienza odierna per discussione orale.
Motivi della decisione
L'opposizione proposta non è fondata e deve essere rigettata sulla base delle seguenti considerazioni.
Varrà in via preliminare rilevare come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (ex multis Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006).
Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione svolta da (attore Parte_2 in senso sostanziale) è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte
(negoziale o legale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001
n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n.
18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). 4 Ancora, è bene notare che il Giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
Nel decreto ingiuntivo che deve essere vagliato quale atto introduttivo la allegava di aver ricevuto Pt_2
l'incarico dalla di eseguire dei lavori la realizzazione di pareti e controparti e Parte_1 controsoffitto in cartongesso presso il cantiere sito a Sanremo, Via D'Olivi n.° 167 e in relazione al cantiere sito a Sanremo Via Mentana, 19.
Con riferimento al primo cantiere allegava la ricorrente che per i lavori commissionati che in data
25.06.2018 aveva emesso la fattura n.°57 pari a € 5.000,00 (doc.1), interamente saldata in data
27.06.2019 con bonifico bancario (doc.2); che, successivamente, l'impresa , aveva Parte_2 emesso in data 12.07.2018 la fattura n.° 62 pari ad € 5.000,00 (doc.3); che la società debitrice, relativamente a tale fattura, in data 07.05.19 corrispondeva la sola somma pari ad € 4.000,00 (doc.4).
Allegava altresì che, una volta terminati i lavori, la società ricorrente in data 30.08.2018 emetteva alla la fattura n.° 76 pari a € 15.312,90 (doc.5); che la sulla Parte_1 Parte_1 fattura n.° 76 del 30.08.2018 come sopra indicato, aveva versato i seguenti acconti: € 5.000,00 in data
25.06.2018 (fattura n.° 57 del 25.06.2018) ed € 4.000,00 in data 07.05.2019 (acconto sulla fattura n.° 62 del 12.07.2018) e che pertanto, la somma dovuta dalla sulle fatture emesse Parte_1 dalla ammontava all'importo residuo di € 6.312,90 (€ 15.312,90 - € 5.000,00 - € 4.000,00). Pt_2
Con riferimento a dette fatture l'attore in opposizione nel proprio atto introduttivo si limitava ad affermare: “ricorrente allega ed elenca quindi due fatture che sostiene essere solo parzialmente pagate (la Pt_2 fattura n. 62/2018 d'importo pari a Euro 5000,00 per la quale la società ha versato la somma di euro Pt_1
4000,00 e la fattura n. 76/2018 d'importo pari a euro 15.319,00 che la società ha già pagato per euro Pt_1
9000,00 – Allegati 3-4-5 ricorso introduttivo), Tali due ultime fatture si riferiscono al saldo dei lavori eseguiti presso il cantiere di Via D'Olivi 167 e sono del tutto generiche, senza precise indicazioni sui lavori eseguiti, sulla quantità e il costo dei materiali e della manodopera impiegata.”
L'attore opponente non ha pertanto contestato di aver commissionato l'esecuzione delle opere presso il cantiere sito a Sanremo, Via D'Olivi n.° 167 né del pari ha contestato l'esecuzione e conformità delle opere eseguite.
Nella comparsa di costituzione depositata a seguito della proposta opposizione, la integrava Pt_2 quanto allegato e documentato con il ricorso per decreto ingiuntivo rilevando, in particolare, come con mail datata 30.08.18 (doc. 7 di parte convenuta) la inviava alla “il libretto Parte_1 Pt_2
5 misure cartongessi” (doc. 8 di parte convenuta) nel quale erano indicate tutte le opere eseguite da quest'ultima, le misure, il costo unitario di ciascuna di esse ed, infine, l'importo complessivo dovuto alla pari ad € 15.312,90. Pt_2
Detto documento di provenienza attorea nell'oggetto riporta: “libretto misure per le opere di cartongesso (solo posa)”.
Il doc. 8 riporta in calce “preparato da 30/8/2018” lo stesso è stato trasmesso da Parte_1
a in data 30/8/2018. Parte_1 Parte_2
La fattura 76/2018 emessa da riporta esattamente la stessa descrizione, le stesse misure e gli Pt_2 stessi importi indicati nel libretto misure.
Nella medesima fattura vengono detratti gli importi di cui alle fatture 57 del 25/6/2018 e del
12/7/2018 e riporta un importo dovuto di Euro 5.312,90.
Né all'udienza successiva alla costituzione né con memoria 183 n. 1 c.p.c. parte convenuta ha contestato le allegazioni esposte in comparsa (né la veridicità del documento 8) né con riferimento alle misure (che sulla base dello stesso documento sono state fornite dallo stesso , né con Parte_1 riferimento all'ammontare, peraltro indicato dallo stesso Pt_1
Dette circostanze devono tutte considerarsi non contestante ex art. 115 c.p.c.
Il principio di "non contestazione" di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c. integra un fatto processuale che opera ai fini della delimitazione del thema probandum, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti in quanto diretta ad escludere i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova (c.d. relevatio ab onere probandi).
Occorre osservare che nel documento di provenienza attorea era espressamente indicato “solo posa”.
Per la prima volta nella memoria 183 c.p.c. n. 2 l'attrice opponente contesta che invero l'importo di
Euro 15.312,90 era da intendersi comprensivo della fornitura di materiale e che il costo del materiale, in quanto anticipato, da doveva essere dedotto dal richiamato importo. Pt_1
Detta allegazione oltre ad essere tardiva contrasta con quanto indicato nella stessa documentazione di formazione attorea non tempestivamente contestata nella sua autenticità.
Dagli atti risulta, come si è detto, che l'importo della fattura a saldo è stato pedissequamente ripreso dal subappaltatore correttamente detraendo gli importi fatturati a titolo di acconto.
Il costo unitario come riferito alla sola posa è altresì confermato dal preventivo datato 23/5/2018 prodotto e sottoscritto da entrambe le parti che riporta:
6 I prezzi unitari per le opere in origine commissionate (nel corso del giudizio è emerso che l'appalto iniziale è stato integrato con la richiesta di esecuzione di ulteriori opere) sono gli stessi riportati nel libretto e nella fattura.
Peraltro il legale rappresentante della in sede di interpello rispondendo al capitolo 2 di cui alla Pt_1 memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta (“Vero che, al momento del conferimento dell'incarico, la e la Pt_2
stabilivano per la realizzazione con manodopera propria di tramezze in cartongesso da un solo lato la somma Pt_1 pari ad € 18,00 al mq, per le tramezze in cartongesso complete la somma pari ad € 35,00 al mq, per i controsoffitti la somma pari ad € 25,00 al mq, per le contropareti la somma pari ad € 25,00 al mq.?”) confermava espressamente sia di aver commissionato i lavori sia l'esecuzione degli stessi limitandosi ad indicare quanto al prezzo “i prezzi li confermo e per quanto ho inteso erano inclusivi della fornitura di materiali”. Detta affermazione risulta, tuttavia, contrastante rispetto alla documentazione di formazione attorea in forza della quale è stata emessa la fattura della convenuta, nonché sulla base del sopra allegato preventivo sottoscritto da entrambe le parti.
Le circostanze di cui al capo 2 sono state confermate dal teste il quale sul capitolo 2 ha Tes_1 dichiarato: “Si è vero.
ADR GOT Io ero presente, erano presenti oltre a me il Sig. un collaboratore di di cui non so il Pt_2 Pt_1 nome ci è venuto a presete (recte prendere, ndr) usciti dall'autostrada il Sig. di cui non so il nome di battesimo, Pt_1 so che era l'impresario. Io sicuramente ero presente.
ADR GOT Io mi occupavo di montare il cartongesso.
ADR GOT Questo incontro è avvenuto nel cantiere.
Mi sembra che l'incontro sia avvenuto quando abbiamo fatto il sopralluogo
ADR Gli importi sono gli importi base per la posa che venivano normalmente praticati allora”.
Il teste sul medesimo capitolo ha dichiarato: “Io mi ricordo che per quel cantiere avevamo Testimone_2 redatto un preventivo di sola posa, infatti i prezzi che sento erano quelli che applicava mio papà solo per la posa dei
7 materiali di solito quelli sono i prezzi applicati, sicuramente sono riportati nel preventivo che avevo redatto io. Poi mio papà e li avevano pattuiti al telefono insieme perché si sentivano prima dei cantieri. Parte_1
Viene rammostrato alla teste il doc. 30 e la teste conferma di averlo redatto lei in quanto era solo lei che faceva i preventivi scritti.
ADR giudice I preventivi li redigevo sulla base delle indicazioni di mio papà e mio papà normalmente tiene vivavoce accesso ed io ascoltavano le chiamate e prendevo appunti.
ADR giudice Tutte le volte con si sentivano alla sera ed io ero presente. Io ho sentito più volte e Pt_1 Parte_1 la sorella per i pagamenti.
ADR Avv. Grieco i prezzi li hanno pattuiti al telefono insieme. Se non ricordo male c'è un libretto delle misure che ci avevano mandato loro per la fatturazione, misure prezzi e totali che avevano fatto loro e ricordo che i prezzi riportati erano gli stessi del preventivo. Non ho ricevuto segnalazioni da parte loro che i prezzi non fossero conformi alle pattuizioni.”
Detti importi corrispondono, come detto, altresì a quanto indicato nel preventivo 28/5/2018 prodotto da entrambe le parti e dalle stesse sottoscritto dove si legge preventivo per “posa”.
Il sig. confermava altresì la circostanza di cui al capo 5 della memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte Pt_1 convenuta (“Vero che nel corso dei lavori la di veniva altresì incaricata dalla Pt_2 Pt_2 Parte_1 di eseguire con manodopera propria, all'interno della palazzina sita a San Remo, Via Val di Olivi n.° 167
[...] composta da casa piano terreno e casa piano seminterrato, lavori in cartongesso aventi ad oggetto anche la realizzazione di cassonetti, travi incollate, velette, interventi in economia?”) rispondendo: “Si è vero. Una parte è stata decisa in corso d'opera non era stata concordata in precedenza.”
Mentre confermava rispondendo: “e' vero” a quanto indicato nel capitolo 6 di cui alla memoria 183 n. 2
c.p.c. “Vero che per l'esecuzione dei lavori meglio indicati al precedente capitolo 5) la e la NN stabilivano per Pt_2 la realizzazione con manodopera propria di cassonetti la somma pari ad € 30,00 al mq, per i travi incollati la somma pari ad € 20,00 al mq, per le velette € 25,00 al mq e per gli interventi eseguiti in economia la somma pari ad € 25,00 all'ora?”.
Con ciò confermando la pattuizione sulle lavorazioni non rientranti nel preventivo originario.
Rispondeva “si è vero lo confermo” al capitolo 9 della memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta (“Vero che all'interno del piano seminterrato del cantiere sito a San Remo, Via Val di Olivi 167, meglio rappresentato nella piantina che allegata sub 33) alla presente memoria viene rammostrata al teste, la ha realizzato con manodopera Pt_2 propria all'interno del perimetro in cemento armato le contro pareti in tutto il perimetro dell'appartamento, le tramezze divisorie complete che delimitano tutte le camere ed i bagni, le tramezze solo da un lato per fasciare i muri portanti centrali in cemento armato, i controsoffitti dell'intero piano seminterrato, i cassonetti a copertura degli impianti, il fasciamento dei travi in cemento armato, le velette per abbassamento dei soffitti per differenza di quota?”).
8 Confermava altresì la veridicità del capitolo 10 (“Vero che all'interno della casa piano seminterrato, meglio rappresentata nella piantina che allegata sub 33) alla presente memoria viene rammostrata al teste, la ha altresì Pt_2 eseguito con manodopera propria su incarico della lavori in economia per un totale di 18 ore che Parte_3 sono consistiti in fori per scatole elettriche, fori per bocchette dell'aria, spostamento pareti in cartongesso costruite e rifatte”)
Sebbene precisava: “E' vero che ha fatto dei lavori in economia ma non me li ha documentati e mi sono stati direttamente fatturati, non mi è stata presentata documentazione da sottoscrivere con l'indicazione delle ore eseguite e da verificare nel contradittorio.”
Sul capitolo 10 il teste rispondeva: “Sul capitolo 10) Mi ricordo di questi lavori che ho fatto io con Tes_1 il mio collega. . Mi pare poi anche ci fosse il sig. anzi no c'era il Sig. . ADR GOT Controparte_1 Parte_4 Pt_5
Non ricordo esattamente il numero delle ore eseguite.”
Sul capitolo 11 (“Vero che i lavori eseguiti con manodopera propria dalla all'interno della casa piano Pt_2 seminterrato sono in parte rappresentati dalle foto che allegate sub 34) alla presente memoria vengono rammostrate al teste”) il legale rappresentante della dichiara: “Si è vero ma il materiale era mio e ho delle fatture e delle Pt_1 bolle relative al materiale. Tutte queste opere sono state eseguite dalla con materiale da noi fornito è stata Pt_2 un'eccezione.”
Il sig. confermava altresì il capo 13 “Vero che all'interno del piano terra della palazzina sita a San Pt_1
Remo, Via Val diOlivi 167, meglio rappresentato nella piantina che allegata sub 35) alla presente memoria viene rammostrata al teste, la ha realizzato con manodopera propria all'interno del perimetro in cemento armato le
contro
Pt_2 pareti in tutto il perimetro dell'appartamento, le tramezze divisorie complete che delimitano tutte le camere ed i bagni, le tramezze solo da un lato per fasciare i muri portanti centrali in cemento armato, i controsoffitti dell'intero piano seminterrato, i cassonetti a copertura degli impianti, il fasciamento dei travi in cemento armato, le velette per abbassamento dei soffitti per differenza di quota?”.
Confermava altresì il capitolo 14. (“Vero che all'interno dell'appartamento sito al piano terra, meglio rappresentato nella piantina che allegata sub 35) alla presente memoria viene rammostrata al teste, la ha eseguito con Pt_2 manodopera propria su incarico della lavori in economia per un totale di 22 ore ad un costo pari Parte_3 ad € 25,00 all'ora che sono consistiti in fori per scatole elettriche, fori per bocchette dell'aria, spostamento pareti in cartongesso costruite e rifatte?”) con le seguenti precisazioni: “Si è vero, ma non ho la documentazione comprovate le ore eseguite, a fine giornata avrebbero dovuto fornirmi un dettaglio delle ore. Sono state addebbiate solo in fattura. E' vero che i lavori sono stati eseguiti.”
Il teste sul punto dichiarava: “si è vero.” Tes_1
L'esecuzione dei lavori di cui ai capi 10 e 14 è stata confermata anche dal teste Tes_3
Sul capitolo 16 (“Vero che le opere complessivamente eseguite dalla con manodopera propria all'interno dello Pt_2 stabile composto da casa piano terra e casa piano seminterrato sito a San Remo, Via Val Di Olivi n.° 167 sono consistite in “A) mq 236,20 tramezze in cartongesso solo da un lato ad un prezzo pari ad € 18,00 al mq – B) mq. 9 36,80 tramezze in cartongesso complete ad un prezzo pari ad € 35,00 al mq. – C) mq. 157,65 controsoffitti ad un prezzo pari ad € 25,00 al mq. – D) mq. 97,75 contropareti ad un prezzo pari ad € 25,00 al mq. – E) mq. 58,06 di cassonetti ad un prezzo pari ad € 30,00 al mq. – F) mq. 2,70 di travi incollati ad un prezzo pari ad € 20,00 al mq. –
G) mq. 23,70 di velette ad un prezzo pari ad € 25,00 al mq. – H) 40 ore di lavori eseguiti in economia ad un prezzo pari ad € 25,00”, come da documentazione che già allegata sub 8) alla comparsa di costituzione e risposta datata
17.11.2020 viene rammostrata al teste?”) il legale rappresentante di parte attrice rispondeva: “Abbiamo avuto un po' di discussione con la ditta. Le misure sono conformi al progetto. Per quanto riguarda le ore dei lavori in economia come ho già detto non ho avuto documentazione a riscontro delle ore utilizzate.”
Il teste rispondeva: “Si è vero. Tes_1
ADR GOT ho le misure sul telefono ai tempi avevo fatto i conti ora non ricordo il totale preciso dei metri quadri.
ADR Avv. Rebaudo per quanto riguarda le ore al piano sopraelevato abbiamo impiegato almeno due giorni, le ore complessive più o meno saranno quelle.
Viene rammostrato il documento 8 ed il teste risponde: “le misure le abbiamo prese io con in cantiere e io le ho Pt_2 trascritte sul telefono. I lavori sono quelli indicati nel documento 8, non so chi abbia redatto il documento, più o meno le misure saranno quelle ma non posso riferire di preciso.
Sul capitolo 21 (“Vero che, essendosi i lavori nel cantiere Via Val Di Olivi n.° 167 conclusi a fine luglio 2018, nell'agosto 2018 la il suo capocantiere, ed il Sig. si incontravano sul Parte_1 CP_2 Parte_2 cantiere sito a Sanremo, Via Val di Olivi n.° 167 ed, accertate e verificate in contraddittorio tutte le opere eseguite dalla procedevano insieme alla loro misurazione confermando il costo unitario per ciascuna di esse?”.) il legale Pt_2 rappresentante di ha risposto: “Io non ero presente. non è un capo cantiere ma è un direttore Pt_1 CP_2 esterno che verifica che le opere siano conformi ai progetti, non può trattare sui prezzi. E' possibile che si siano incontrati per fare le misure che io poi ho confrontato con la pianta e coincidevano. Non credo che lui abbia certificato in nessun documento che il numero delle ore in economia fossero corretto, avrà al limite fatto una presa d'atto.
Deve, quindi, ritenersi provato sia ex art. 115 c.p.c. ed anche sulla base dell'istruttoria orale che i lavori commissionati sono stati eseguiti, che gli stessi, come dichiarato anche da riguardavano la sola Pt_1 posa e non anche ai materiali e che sulla base della documentazione prodotta il costo unitario pattuito riguardava la sola posa.
Ad ulteriore conferma, il CTU sulla base del raffronto dei prezzi di mercato ha rilevato: “gli esiti delle ricerche di mercato confermano che il documento citato (preventivo maggio 2018 ndr) e mostrato sotto, riportava il preventivo dei prezzi unitari della sola posa senza fornitura di materiale.”
D'altra parte non ha mai contestato nel corso del giudizio l'inadempimento di della Pt_1 Pt_2 mancata fornitura del materiale. L'obbligo di di fornire il materiale non risulta, infatti, allegato ed Pt_2 anzi parte attrice afferma che la fornitura era di propria spettanza. La detrazione dell'importo per
10 materiali (peraltro richiesta ed affermata per la prima volta nella memoria 183 n. 2 c.p.c. e, pertanto, tardivamente) sarebbe infatti, in ipotesi giustificata solo nel caso di inadempimento da parte di Pt_2
L'indicazione “fornitura e posa” riportata nelle fatture 57/2018 e 63/2018 sulla base delle prove raccolte e come rilevato anche dal CTU deve considerarsi come un errore materiale.
Si condividono, infatti, le conclusioni del CTU laddove ha evidenziato: “E' chiarificatore osservare che sulla fattura 76/2018, viene riportata la stessa tabellazione già vista sul libretto delle misure della La Parte_1 combinazione dei due documenti attesta quindi che la al termine dei lavori, ha riconosciuto sia le misure Parte_1 che i prezzi unitari che sono alla base della fatturazione della Questo conferma che la dicitura “Fornitura e posa” Pt_2 riportata nell'oggetto delle fatture 57/2018 e 62/2018 era un errore materiale in quanto, in fase di consuntivo finale,
l'applicazione alle misure lavorate dei prezzi unitari di sola posa da esattamente la cifra fatturata da per l'intero Pt_2 lavoro.
Per quanto riguarda la correttezza delle misure contabilizzate, basterebbe la combinazione dei due documenti, libretto delle misure compilato dalla e fattura 76/2018 emessa da per misure identiche, per togliere ogni Parte_1 Pt_2 dubbio alla constatazione congiunta dell'estensione di lavoro eseguito. Nonostante la chiarezza documentale, lo scrivente
CTU ha effettuato una stima delle misure basata sui disegni depositati al fascicolo di causa, riscontrandone la correttezza.”
Il CTU ha poi rilevato con considerazioni che del pari si condividono: “Le corrette procedure di appalto prevederebbero la redazione di un verbale in contraddittorio che, tuttavia, in appalti privati di piccole dimensioni, viene spesso omesso e sostituito da una semplice verifica delle opere e degli appunti di cantiere, senza destinare ulteriori energie e tempo alla redazione di un documento specifico che, come detto, non è obbligatorio in un appalto privato, salvo che non sia specificatamente previsto dal contratto di appalto. Non risulta, nel caso in esame, che sia mai stato redatto un vero e proprio contratto di appalto e, se lo è stato, non risulta agli atti di causa. La mancanza di un verbale di accettazione delle opere e loro contabilizzazione è compiutamente superata dall'esistenza di un libretto delle misure redatto dalla Pt_1
e accettato dalla che emise fattura 76/2018 ricalcandone esattamente i contenuti. Anche per i lavori in
[...] Pt_2 economia, si rileva, dai due documenti delle due diverse parti, una perfetta concordanza nella contabilizzazione, per essi, del compenso di €1000,00. Quali siano effettivamente stati, è un elemento tecnico la cui mancata conoscenza esatta non invalida la traccia documentale del loro riconoscimento congiunto e che potrebbe essere accertato solo esaminando dettagliatamente l'interno degli appartamenti, oggi non più accessibili allo scrivente CTU. Sul piano tecnico si può affermare con buona sicurezza, che, nell'ambito di un lavoro di rifinitura interna con cartongesso, ci si deve attendere una serie di necessità di realizzazione di dettagli e raccordi non preventivabili prima dell'intervento e non contabilizzabili a misura in quanto molto limitati negli spazi e di natura specifica. Nell'ambito dell'accertamento documentale, quindi, anche la voce “lavori in economia” risulta correttamente inserita in fattura in modo coerente alla contabilizzazione concordata tra la e la Vero è che non esiste un rendiconto dettagliato delle lavorazioni in economia Pt_2 Parte_6 per 40 ore contabilizzate dalla ma il fatto che la loro effettiva esecuzione non risulti contestata, la trascrizione Pt_2
11 “tout-court” del loro ammontare in ore sul libretto delle misure redatto dalla e da questa inviato alla Parte_1 Pt_2 costituisce, in sede di consegna delle opere, un riconoscimento di quanto richiesto dal subappaltatore (sottolineatura aggiunta, ndr). E' in tale sede che eventuali riserve dovrebbero essere iscritte e risolte prima della chiusura della contabilità lavori.”. come più sopra indicato ha espressamente riconosciuto in sede di interrogatorio formale Pt_1
l'esecuzione delle opere anche quelle riferite in economia, sebbene abbia contestato il numero di ore.
Del pari i prezzi unitari risultano indicati nel preventivo di maggio 2018 depositati da entrambe le parti. non ha provato di aver corrisposto l'ammontare portato nella fattura n. 76/2018 né il saldo Pt_1
1.000,00 residuo su fattura n.° 62 del 12.07.18 come era suo onere , conseguentemente risulta dovuto l'importo complessivo pari ad Euro € 6.312,90 per i lavori di Via Sanremo, Via D'Olivi n.° 167.
Parte convenuta ha dato atto dell'avvenuto pagamento di Euro 5.312,90 corrisposto all'esito della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto.
Passando ad esaminare gli importi richiesti per il cantiere di Sanremo, Via Mentana n.° 19, la convenuta con comparsa di costituzione e risposta allegava: “la ha eseguito tutte le opere indicate Pt_2 nella fattura n.° 103 del 31.12.2019 (doc. 17) ed analiticamente meglio indicate e descritte nel messaggio
WhatsApp inviato a da per conto della datato 02.01.2020 (doc. Pt_2 CP_2 Parte_1
15) e, cioè, “controsoffitti mq 302,59 x 40,00 mq = 12.103,60 – pareti 232,91 mq x 65€/mq = 15.139,00 € - contropareti 73,06 mq x 38 €/mq= 2.776,28 Economie ed extra 6.000,00”. Ciò per un totale complessivo pari ad €
36.000,00.”
Anche in questo caso né in sede di prima udienza né in sede di prima memoria 183 c.p.c. ed invero neppure con la seconda memoria 183 c.p.c. parte attrice contestava che di aver commissionato i lavori in Sanremo via Mentana 19 nè che il messaggio whatsapp, la cui trasmissione era stata riferita ad
[...] per conto della non fosse attinente alle lavorazioni svolte in Sanremo, Via CP_2 Parte_1
Mentana n° 19 né contestava le misurazioni ed i prezzi ivi indicati.
Con l'ordinanza n. 1254/2025 la Suprema Corte ha riconosciuto che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati. La
Cassazione ha sottolineato che tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà.
Nel caso che ci occupa come si è detto il messaggio pur ritualmente prodotto con comparsa di costituzione non è stato tempestivamente contestato da parte attrice.
Ne come si è detto parte attrice ha contestato i fatti sul punto dedotti da parte convenuta in merito ai quali deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
12 Anche a seguito dell'ordinanza del 18/12/2020, in cui il giudice precedentemente incaricato della trattazione, indicava che si attendeva l'eventuale “presa di posizione” dell'attrice sul doc. 15, nulla l'attrice deduceva né in punto genuinità né con riferimento al contenuto dello stesso posto che nella memoria 183 n. 1 c.p.c. parte attrice si limitava a rassegnare le conclusioni.
Dette circostanze come allegate in comparsa da parte della convenuta devono, quindi, anche in questo caso ritenersi non contestate ex art. 115 c.p.c.
Ad ogni buon conto nuovamente in sede di interpello il legale rappresentante delle ha Parte_1 confermato l'incarico dei lavori alla convenuta opposta presso il cantiere di via Mentana, 19.
In particolare, ha confermato il capitolo 28 (“Vero che nel gennaio 2019 la veniva incaricata dalla Pt_2 di eseguire – previa determinazione del prezzo – le lavorazioni in cartongesso complete di manodopera Parte_1 propria e materiali aventi ad oggetto tutti i controsoffitti, le pareti e contro pareti in cartongesso, oltre ad eventuali lavori in economia, all'interno della palazzina composta da tre appartamenti sita a Sanremo, Via Mentana n.° 19?”).
Confermando altresì l'esecuzione dei lavori confermando i capi 33, 34, 36, 37, 39, 40. Il legale rappresentante non confermava per contro prezzi e metri quadri.
Deve, tuttavia, evidenziarsi come rispondendo alla domanda di cui al capo 29: (“Vero che al momento del conferimento dell'incarico la e la stabilivano per la fornitura di materiali e manodopera propria relativi ai Pt_2 Pt_1 controsoffitti sarebbe stato applicato un prezzo pari ad € 40,00 al mq, relativi alle pareti sarebbe stato applicato un prezzo pari ad € 65,00, relativi alle contro pareti sarebbe stato applicato un prezzo pari ad € 38 al mq ed, infine, relativamente agli eventuali lavori in economia sarebbe stato applicato un prezzo pari ad € 25,00 all'ora?”) il Sig. ha dichiarato: “Sul capitolo 29) Io non ho un preventivo redatto dalla non ho concordato dei prezzi. Pt_1 Pt_2
Ho preso per buoni i prezzi del primo preventivo del cantiere Via Val D'Olivi.”
Come sopra indicato il preventivo di Via Val d'Olivi atteneva alla sola “posa”, come allegato dal con riferimento al capitolo 11, la fornitura di materiale per il cantiere di Via Val d'Olivi da Pt_1 parte della era stata “un'eccezione”, conseguentemente appare inverosimile che lo stesso potesse Pt_1 presumere che il costo per la posa e i materiali fosse lo stesso del precedente cantiere, ma ben poteva presumere che il costo per la sola posa fosse lo stesso.
Il CTU con riferimento al cantiere di Via Mentana, 19 con conclusioni che si ritengono di condividere facendo riferimento alle misure comunicate da con mail del 21/10/2019 (doc. 11 di parte Pt_1 convenuta) integrate con il messaggio whatsapp del 2/1/2020 ha rilevato: “Riordinando i dati del messaggio in una tabella organica si ottiene la seguente contabilizzazione:
Le quantità degli alloggi 2 e 3 erano già state constatate del capocantiere di Pt_1
13 s.a.s., mentre quelle dell'alloggio 3 (rectius 1, ndr) derivano, per differenza, dalla contabilità finale comunicata dallo stesso capocantiere il 31 dicembre 2019. Sulle quantità delle lavorazioni specifiche, per quanto comunicate con metodi non troppo formali, non risultano contestazioni agli atti. Lo scrivente CTU ha effettuato una verifica dell'ordine di grandezza delle misure contabilizzate, riferendosi ai disegni degli alloggi, depositati agli atti e riscontrando la congruità delle misure contabilizzate. (sottolineatura aggiunta).
La in questo caso, ha applicato prezzi unitari comprensivi di fornitura, mentre nel cantiere di Via Val D'Olivi Pt_2
167, la aveva incarico della sola posa e i materiali dovevano essere forniti dalla (sottolineatura Pt_2 Parte_1 aggiunta). Trattandosi della stessa ditta subappaltatrice, nello stesso periodo di tempo, è verosimile che nel calcolo del prezzo unitario di fornitura e posa, la quota dovuta alla sola posa sia stata corrispondente agli stessi prezzi unitari di sola posa del primo cantiere. Con questo assunto, si può calcolare, per differenza, la quota dei prezzi unitari che la Pt_2 ha attribuito alla fornitura, che, aggiunta a quella della posa, forma i prezzi unitari applicati nell'appalto di Via
Mentana 19.
(omissis)
Conclusioni sul cantiere di Via Mentana 19
Il riepilogo della contabilità del cantiere di Via Mentana 19 è la seguente:
Le voci contabilizzate risultano corrette come quantità e congrue come prezzi applicati.
Le ore contabilizzate in economia risultano non dettagliate rispetto alle voci di lavorazione elencate, ma nel loro complesso, stante il fatto che le lavorazioni di riferimento risultano effettivamente eseguite, sono coerenti con il numero di ore inserite in
14 contabilità. Il prezzo delle ore in economia di € 25/ora è congruo al mercato e risulta che fosse stato accettato dalla al momento dell'assegnazione dei due subappalti.” Pt_1
Con riferimento agli extra lavori varrà rilevare come parte attrice non ha contesto il doc. 10 prodotto da parte attrice che riporta l'elenco delle lavorazioni e il prezzo come a corpo non a tariffazione oraria, peraltro lo stesso importo si rinviene anche nel messaggio whatsapp del 2/1/2020.
Alla luce di quanto precede deve ritenersi provato e non contestato anche in questo caso che Pt_1 abbia commissionato le opere presso il cantiere di Via Mentana, 19 e che le stesse sono state eseguite dalla senza contestazioni in merito alle opere eseguite. Pt_2
Anche tralasciando la comunicazione del 2/1/2020 con le indicazioni degli importi ed applicando l'art. 1657 c.c. che dispone: “Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice.”, rilevando come il CTU ha confermato che i prezzi esposti per il cantiere di Via Mentana risultano congrui e conformi ai prezzi di mercato deve riconoscersi alla convenuta opposta l'importo richiesto complessivo di Euro 32.000,00.
Alla luce di quanto precede il decreto ingiuntivo deve essere confermato risultando dovuti gli importi quantificati per i due cantieri e quindi dovuti euro 6.312,90 residui oltre a euro 32.000 residui.
Parte convenuta ha dato atto che parte attrice opponente ha corrisposto a seguito della provvisoria esecutorietà Euro 5.312,90 che, pertanto, dovranno essere detratti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022 ai medi, potendo le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice opponente.
PQM
Il Tribunale di Imperia ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
- Rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 283/2020, Rg.
742/20 emesso dal Tribunale Civile di Imperia in data 12.06.20 dando atto che parte attrice opponente ha già provveduto a corrispondere Euro 5.312,90;
- Condanna a rimborsare a le spese legali che Parte_1 Parte_2 Parte_2 si liquidano in complessivi Euro 7.616,00 di cui Euro 1.701,00 per la fase di studio, Euro 1.204 per la fase introduttiva, Euro 1.806,00 per la fase istruttoria, euro 2.905,00 per la fase decisoria,
Euro 124,05 per spese oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
- Ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice opponente.
Addì, 9/5/2025
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
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