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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3110/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3110/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Marina Parte_1 C.F._1
1 di Gioiosa Ionica, Corso Carlo Maria n. 141, presso e nello studio dell'avv. Francesco
Macrì che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t.
Resistente contumace
Oggetto: revoca reddito di cittadinanza - ripetizione di indebito
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.09.2022, deduceva: - di aver Parte_1
ricevuto, in data 28.07.2022, missiva da parte dell di Locri con la quale le veniva CP_2
comunicata la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza (prot. nr. C.F._2
1801420), in precedenza riconosciuto;
- che tale comunicazione faceva riferimento ad un
“accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”; - che con successiva comunicazione l' , in conseguenza della revoca, richiedeva la restituzione CP_2 dell'importo di € 11.698,92, percepito da agosto 2019 a gennaio 2021; - che il proprio stato di famiglia, riferito alla residenza sita in Gioiosa Ionica via Diaz, n. 54, piano 3, risultava composto, alla data del 3.02.2021, da (intestataria scheda Parte_1
famiglia), dal figlio, , da sua moglie, , e dal loro figlio minore, Persona_1 Persona_2
- che già dall'anno 2016 era di fatto l'unica residente nella abitazione di cui Per_3
sopra, poiché gli altri tre componenti si erano trasferiti;
- che i soggetti indicati come componenti del nucleo non erano comunque percettori di alcun reddito.
Alla luce di quanto dedotto, formulava le seguenti conclusioni: «…1. In via preliminare, dichiarare, anche inaudita altera parte, la sospensione del provvedimento di revoca del Reddito di Cittadinanza, in quanto lo stesso determina grave pregiudizio per il ricorrente;
2. nel merito, accogliere la domanda e, pertanto, annullare il provvedimento di revoca del Reddito di Cittadinanza impugnato. Con vittoria di spese, compensi del giudizio, oltre IVA e CPA e distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.».
2 Nonostante la rituale notifica degli atti l' non si costituiva in Controparte_3
giudizio e dello stesso veniva dichiarava la contumacia con provvedimento del
12.04.2023.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con note del 10.03.2023 e del 20.10.2023, parte ricorrente allegava documentazione di formazione successiva al deposito del ricorso di cui chiedeva l'acquisizione.
Con provvedimento del 13.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
La ricorrente ha agito in giudizio chiedendo, in via cautelare, la sospensione del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza comunicatole dall' nel mese di CP_2
agosto 2022 e nel merito per l'annullamento dello stesso.
In particolare, ha dedotto di aver correttamente dichiarato nella domanda di richiesta del beneficio economico (D.L. 4/19), di vivere da sola presso l'abitazione di residenza mentre la presenza nello stato di famiglia altresì del figlio, della nuora e del nipote era il frutto di un mancato adeguamento del dato formale a quello reale in quanto gli stessi si erano trasferiti altrove già nel 2016.
Dall'esame di quanto in atti, si evince che per i fatti di cui al presente giudizio ha preso avvio altresì un procedimento penale nei confronti dell'odierna ricorrente, così come documentato nel corso del giudizio, procedimento poi archiviato essendo emersa, all'esito dell'attività d'indagine, la veridicità di quanto sostenuto dalla circa l'assenza dei Pt_1
predetti familiari dalla residenza sin dall'anno 2016 e quindi anche all'epoca di presentazione della domanda per l'ottenimento del reddito di cittadinanza (v. documenti allegati alle note depositate in data 10.03.2023 e 20.10.2023).
Considerata la rilevanza ai fini del decidere dei suddetti documenti e la formazione degli stessi in epoca successiva al deposito del ricorso, questa produzione deve ritenersi ammissibile con conseguente acquisizione al fascicolo del giudizio.
Nel mese di agosto 2022, inoltre, la ricorrente risulta altresì aver provveduto a chiedere
3 l'effettuazione di verifiche anagrafiche con conseguente cancellazione dei soggetti sopra citati dallo stato di famiglia.
Fermo quanto sopra deve anche evidenziarsi che le comunicazioni allegate in atti, CP_2
non consentivano di comprendere con chiarezza i motivi per i quali l ha CP_1
provveduto alla revoca del beneficio e alla richiesta di ripetizione degli importi corrisposti, in entrambi genericamente si legge: “accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” (v. allegati ricorso).
Tutto ciò premesso devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso avendo parte ricorrente dimostrato di aver effettuato una dichiarazione veritiera laddove ha indicato di vivere da sola presso l'abitazione di residenza sin dal 2016 e quindi difettando le ragioni di revoca del beneficio, così per come emerse in atti.
Con riferimento alle spese di lite, sulle quali occorre pronunciarsi nonostante la contumacia dell' , deve precisarsi che sussistono i presupposti per addivenire ad CP_1
una integrale compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in quanto prima della cancellazione dell'agosto 2022 risultavo residenti presso l'abitazione della ricorrente altresì i familiari e la stessa ben avrebbe potuto e dovuto attivarsi per la regolarizzazione di detto dato sin dal 2016, quando gli stessi si erano allontanati. Al contempo deve evidenziarsi che la domanda cautelare proposta è stata rigettata ritenuta l'assenza di riscontro in ordine al requisito del periculum in mora.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 3110/2022, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso con ogni conseguenza di legge;
- compensa le spese di lite.
Locri, 29.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3110/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3110/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Marina Parte_1 C.F._1
1 di Gioiosa Ionica, Corso Carlo Maria n. 141, presso e nello studio dell'avv. Francesco
Macrì che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t.
Resistente contumace
Oggetto: revoca reddito di cittadinanza - ripetizione di indebito
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.09.2022, deduceva: - di aver Parte_1
ricevuto, in data 28.07.2022, missiva da parte dell di Locri con la quale le veniva CP_2
comunicata la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza (prot. nr. C.F._2
1801420), in precedenza riconosciuto;
- che tale comunicazione faceva riferimento ad un
“accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”; - che con successiva comunicazione l' , in conseguenza della revoca, richiedeva la restituzione CP_2 dell'importo di € 11.698,92, percepito da agosto 2019 a gennaio 2021; - che il proprio stato di famiglia, riferito alla residenza sita in Gioiosa Ionica via Diaz, n. 54, piano 3, risultava composto, alla data del 3.02.2021, da (intestataria scheda Parte_1
famiglia), dal figlio, , da sua moglie, , e dal loro figlio minore, Persona_1 Persona_2
- che già dall'anno 2016 era di fatto l'unica residente nella abitazione di cui Per_3
sopra, poiché gli altri tre componenti si erano trasferiti;
- che i soggetti indicati come componenti del nucleo non erano comunque percettori di alcun reddito.
Alla luce di quanto dedotto, formulava le seguenti conclusioni: «…1. In via preliminare, dichiarare, anche inaudita altera parte, la sospensione del provvedimento di revoca del Reddito di Cittadinanza, in quanto lo stesso determina grave pregiudizio per il ricorrente;
2. nel merito, accogliere la domanda e, pertanto, annullare il provvedimento di revoca del Reddito di Cittadinanza impugnato. Con vittoria di spese, compensi del giudizio, oltre IVA e CPA e distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.».
2 Nonostante la rituale notifica degli atti l' non si costituiva in Controparte_3
giudizio e dello stesso veniva dichiarava la contumacia con provvedimento del
12.04.2023.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con note del 10.03.2023 e del 20.10.2023, parte ricorrente allegava documentazione di formazione successiva al deposito del ricorso di cui chiedeva l'acquisizione.
Con provvedimento del 13.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
La ricorrente ha agito in giudizio chiedendo, in via cautelare, la sospensione del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza comunicatole dall' nel mese di CP_2
agosto 2022 e nel merito per l'annullamento dello stesso.
In particolare, ha dedotto di aver correttamente dichiarato nella domanda di richiesta del beneficio economico (D.L. 4/19), di vivere da sola presso l'abitazione di residenza mentre la presenza nello stato di famiglia altresì del figlio, della nuora e del nipote era il frutto di un mancato adeguamento del dato formale a quello reale in quanto gli stessi si erano trasferiti altrove già nel 2016.
Dall'esame di quanto in atti, si evince che per i fatti di cui al presente giudizio ha preso avvio altresì un procedimento penale nei confronti dell'odierna ricorrente, così come documentato nel corso del giudizio, procedimento poi archiviato essendo emersa, all'esito dell'attività d'indagine, la veridicità di quanto sostenuto dalla circa l'assenza dei Pt_1
predetti familiari dalla residenza sin dall'anno 2016 e quindi anche all'epoca di presentazione della domanda per l'ottenimento del reddito di cittadinanza (v. documenti allegati alle note depositate in data 10.03.2023 e 20.10.2023).
Considerata la rilevanza ai fini del decidere dei suddetti documenti e la formazione degli stessi in epoca successiva al deposito del ricorso, questa produzione deve ritenersi ammissibile con conseguente acquisizione al fascicolo del giudizio.
Nel mese di agosto 2022, inoltre, la ricorrente risulta altresì aver provveduto a chiedere
3 l'effettuazione di verifiche anagrafiche con conseguente cancellazione dei soggetti sopra citati dallo stato di famiglia.
Fermo quanto sopra deve anche evidenziarsi che le comunicazioni allegate in atti, CP_2
non consentivano di comprendere con chiarezza i motivi per i quali l ha CP_1
provveduto alla revoca del beneficio e alla richiesta di ripetizione degli importi corrisposti, in entrambi genericamente si legge: “accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” (v. allegati ricorso).
Tutto ciò premesso devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso avendo parte ricorrente dimostrato di aver effettuato una dichiarazione veritiera laddove ha indicato di vivere da sola presso l'abitazione di residenza sin dal 2016 e quindi difettando le ragioni di revoca del beneficio, così per come emerse in atti.
Con riferimento alle spese di lite, sulle quali occorre pronunciarsi nonostante la contumacia dell' , deve precisarsi che sussistono i presupposti per addivenire ad CP_1
una integrale compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in quanto prima della cancellazione dell'agosto 2022 risultavo residenti presso l'abitazione della ricorrente altresì i familiari e la stessa ben avrebbe potuto e dovuto attivarsi per la regolarizzazione di detto dato sin dal 2016, quando gli stessi si erano allontanati. Al contempo deve evidenziarsi che la domanda cautelare proposta è stata rigettata ritenuta l'assenza di riscontro in ordine al requisito del periculum in mora.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 3110/2022, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso con ogni conseguenza di legge;
- compensa le spese di lite.
Locri, 29.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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