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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Rosa D'Apice Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.43/2024 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Gian Ettore Parte_1
Gassani e dall'avv.Francesco Brescia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo avvocato sito in Salerno al Corso Vittorio
Emanuele n. 58- ricorrente in riassunzione
E rappresentato e difeso dall'avv.Maria Maddalena CP_1
Gaeta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Renato De Martino n.34- resistente in riassunzione
AVENTE AD OGGETTO: ricorso in riassunzione ex art.392 cpc dopo l'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione in virtù
dell'ordinanza n.28551/2023 della sentenza della Corte di Appello di
Salerno n.1478/2022 di rigetto dell'appello sia principale che 1 incidentale avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno
n.1913/2015 e la sentenza definitiva del Tribunale di Salerno
n.855/2020.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per la ricorrente in riassunzione: chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti e subendi concernenti il danno alla vita di relazione, danni morali, danni esistenziali e comunque tutti i danni diretti ed indiretti funzionalmente collegati ai suoi illegittimi comportamenti, da accertarsi e quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito delle risultanze probatorie del procedimento, ovvero a mezzo di CTU di cui si chiedeva l'ammissione, il tutto con la vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori ed attribuzione al procuratore antistatario;
articolava, poi, le stesse conclusioni mediante l'accoglimento dell'appello incidentale che aveva proposto;
per il resistente in riassunzione: chiedeva il rigetto della domanda con la vittoria delle spese e delle competenze professionali con attribuzione.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 23 gennaio 2025 e con ordinanza del 6 febbraio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che Parte_1
fosse accertata la paternità naturale di , che fosse CP_1
previsto un assegno di mantenimento in suo favore e che il convenuto fosse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti, il tutto con la vittoria delle spese.
A sostegno della domanda la parte attrice esponeva: che era nata il 17/07/1989 da una relazione adulterina tra sua madre e
[...]
il quale, sin da subito, aveva manifestato l'intenzione di non CP_1
volerla riconoscere, che, nonostante nel 2010 l'esito favorevole del test del DNA il convenuto non aveva mai instaurato con lei un rapporto, né aveva contribuito al suo mantenimento.
si costituiva chiedendo il rigetto delle domande CP_1
avanzate dalla ricorrente.
3 Espletata la CTU, il Tribunale, in data 30/04/2015, con sentenza parziale n. 1913/2015 accoglieva la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria in ordine alle domande di mantenimento e di risarcimento.
In sede di decisione il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
determinava in E 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
Istat, con decorrenza dal mese di aprile 2011 fino al mese di dicembre
2017, l'assegno di mantenimento a carico di in favore CP_1
della figlia ordinando il pagamento della Parte_1
complessiva somma entro trenta giorni dalla pronuncia;
accoglieva la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condannava al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di E 40.000,00 oltre interessi come per legge dal dì della pronunzia sino all'effettivo soddisfo;
applicava in tema di spese, comprensive di quelle di CTU, il principio della soccombenza.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
4 il mantenimento poteva essere riconosciuto solo fino al mese di dicembre 2017, in quanto, dalle indagini patrimoniali era emerso che la ricorrente sino a quell'anno non aveva dichiarato redditi e, quindi,
doveva ritenersi non economicamente autosufficiente;
la ricorrente, trentenne e all'epoca iscritta alla facoltà di giurisprudenza, non aveva assolto all'onere di dimostrare l'eventuale conseguimento del titolo di studio o la difficoltà di ottenere una sistemazione lavorativa a partire dal 2018;
in relazione alla quantificazione del mantenimento era emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza che il resistente, titolare di una ditta di distribuzione di carburante, era legale rappresentante nonché socio all'80% di due società di costruzioni, dall'anno 2006
percepiva una pensione di vecchiaia dei commercianti, aveva dichiarato per l'anno di imposta 2017 un reddito lordo di circa
15.300,00 E e per l'anno di imposta 2016 un reddito lordo di circa
48.300,00 E ed era proprietario esclusivo di tre immobili;
la domanda risarcitoria del danno conseguente al mancato riconoscimento ed alla conseguente violazione dei doveri genitoriali era fondata in quanto l'assenza totale del convenuto dalla vita di sua
5 figlia aveva leso il suo diritto ad avere una relazione con il padre ed aveva inciso negativamente sulla sua sfera intima, affettiva e sociale,
causandole un grave stato di sofferenza psicologica;
non potevano essere riconosciuti danni patrimoniali, poiché non erano state fornite prove specifiche della loro sussistenza.
appellava avverso la predetta sentenza CP_1
sostenendo che:
non erano emersi elementi sufficienti per fondare la presunzione di paternità, poiché i testimoni si erano limitati a confermare i capitoli di prova senza fornire ulteriori dettagli;
vi erano stati anche errori nella CTU in quanto il prelievo era stato effettuato solo con tampone buccale e non con esami ematologici,
che avrebbero potuto ridurre i margini di errore;
era stato violato il contraddittorio, poiché la consulente di parte non era stata informata correttamente delle procedure relative al test del DNA e non le era stata consentito di effettuare un prelievo autonomo per l'esame di paternità;
quanto alle ulteriori statuizioni, il danno non poteva derivare automaticamente dal solo mancato riconoscimento della paternità, ma
6 era necessario supportarlo con idonei elementi probatori, non desumibili dalla sola CTU medico-legale;
l'assegno di mantenimento doveva essere determinato in base alle attuali esigenze della figlia e alle condizioni economiche di entrambi i genitori, come nelle separazioni o nelle cessazioni degli effetti civili del matrimonio.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e in via istruttoria, chiedeva l'ammissione delle richieste istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e il rinnovo della CTU.
si costituiva e chiedeva il rigetto Parte_1
dell'appello proposto dalla controparte con la conferma delle parti delle sentenze non impugnate.
Proponeva, a sua volta, un appello incidentale chiedendo un assegno di mantenimento di 1.000 E al mese o altra somma da stabilire fino al 2023, in quanto il primo giudice non aveva considerato il tenore di vita e il patrimonio dell'appellante.
A sostegno dell'appello precisava che :
non era vero che dal 2018 era stata autosufficiente e capace di inserirsi nel mondo del lavoro;
7 il giudice di prime cure non aveva considerato i danni esistenziali e morali derivanti dalla mancanza del sostegno paterno e dalle privazioni subite;
vi erano i presupposti per una condanna della controparte ex art. 96 I e IIIc cpc.
All'udienza del 07/07/2022 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
La Corte di Appello di Salerno rigettava tutti e due agli appelli e compensava le spese di lite.
La Corte perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la dichiarazione giudiziale di paternità non era fondata solo su un test del DNA effettuato con tampone buccale, il cui metodo non era censurabile, ma si fondava anche su ulteriori circostanze, ovvero sulla frequentazione della madre di con l'appellante nel Parte_1
periodo del concepimento e sulla richiesta di accertamento giudiziale della paternità già nel 1991;
l'appellante si era sottoposto volontariamente al test del DNA nel
2010, prima dell'inizio del giudizio;
8 le censure mosse al test del DNA erano prive di fondamento in quanto la consulente di parte era stata informata delle procedure svolte durante l'espletamento del test e non avrebbe potuto chiedere un prelievo autonomo di saliva, dato che la procedura doveva avvenire nel contraddittorio tra le parti;
la decisione del giudice di prime cure in tema di quantificazione dell'assegno era corretta, poiché la ricorrente non aveva dichiarato redditi successivi al 2017 e, all'età di trent'anni, risultava ancora iscritta alla facoltà di giurisprudenza, ma non aveva provato le sue difficoltà nel completare gli studi o nel trovare una sistemazione lavorativa, né le sue presunte attività professionali, inoltre, era risultata proprietaria di un terreno e intestataria di un'utilitaria;
il Tribunale aveva correttamente accertato il danno per il mancato riconoscimento della figlia e per la conseguente violazione dei doveri genitoriali, poiché il comportamento dell'appellante aveva leso il diritto della giovane ad avere una relazione filiale;
ai fini della liquidazione del danno, il giudice di primo grado aveva correttamente utilizzato come parametro di valutazione le tabelle di Milano, invero, partendo dall'importo minimo di E
9 165.960,00 bisognava considerare non solo la sofferenza morale e psichica della per aver vissuto senza il sostegno economico Pt_1
e morale paterno, ma anche la situazione economica del padre che percepiva una pensione di vecchiaia dal 2006 e possedeva tre immobili;
poiché la perdita del rapporto parentale non era stata definitiva, si poteva applicare una detrazione del 75% sull'importo iniziale, fissandolo a 40.000,00 E;
non poteva essere riconosciuto un risarcimento per danni non patrimoniali, poiché non erano stati allegati documenti o elementi che dimostrassero la perdita di opportunità economiche della figlia;
non poteva essere accolta la richiesta di condanna ex art. 96 cpc non sussistendone i presupposti.
ha proposto ricorso per cassazione avverso la CP_1
predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1) in relazione all'art. 360 primo comma n. 3) cpc per violazione e falsa applicazione degli artt. 269, 2729 cc e 116, 253 cpc:
2) in relazione all'art 360 1c n. 3) cpc violazione e falsa applicazione degli art. 147, 277, 2697 cc e artt. 116 e 253 cpc per avere la Corte di Appello confermato il ragionamento del Tribunale di
10 Salerno sia in ordine all'an che al quantum dell'assegno di mantenimento;
3) in relazione all'art. 360 I c n.3) cpc violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cc e 116 e 253 cpc;
4) in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5) cpc omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti.
resisteva con formale controricorso chiedendo Parte_1
in via incidentale la riforma della predetta sentenza della Corte di
Appello di Salerno deducendo i seguenti motivi:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 2 e 3 Cost., 115 e
116 cpc, degli artt. 2043 e 1226 cc, in relazione all'art. 360 cpc Ic n. 3 -
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 cpc n.
5, per carenza ed errata enunciazione e/o adozione di validi criteri, ai fini del quantum riconosciuto a titolo di risarcimento danni, per errata decurtazione dell'importo stabilito dalle tabelle di Milano da liquidarsi sempre in via equitativa;
la Corte aveva ritenuto che la perdita del rapporto parentale non fosse definitiva, nonostante il continuasse CP_1
a rifiutare di avere contatti con la figlia naturale, aveva ridotto in modo
11 eccessivo e ingiustificato l'importo previsto dalle tabelle di Milano per il danno da lesione del rapporto parentale, non aveva preso in considerazione l'impatto maggiore dell'assenza della figura paterna durante gli anni cruciali di sviluppo e di crescita della figlia e non aveva considerato che il rifiuto di un padre di riconoscere la propria figlia comportasse un danno ben più grave rispetto alla morte di un genitore;
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, degli artt.
2043 e 1226 cc, in relazione all'art. 360 cpc Ic n. 3 ed omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 cpc – errata interpretazione nozione di danno “non patrimoniale” - omesso esame risultanze istruttorie e documentali relative ai pregiudizi subiti dalla la Corte di merito aveva errato nell'escludere il Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali, motivando che non era stata fornita alcuna prova specifica della loro esistenza in quanto aveva frainteso la nozione di danno “non patrimoniale”, che, invece,
riguardava il danno subito da un soggetto a causa della violazione di un valore fondamentale della sua personalità; la Corte non aveva adeguatamente esaminato le prove documentali e istruttorie relative ai
12 danni da lei subiti tra cui: il danno per aver vissuto senza il sostegno ordinario della figura paterna;
i danni esistenziali, derivanti dalle difficoltà nella realizzazione della sua personalità, causati dalla scarsità
di risorse economiche e dall'abbandono morale e materiale del padre;
i danni derivanti dalla violazione del suo diritto all'educazione e all'istruzione; i danni morali per la mancanza del contributo economico paterno, tra cui anche la violazione dell'art. 570 cp, in quanto la madre si era trovata in gravi difficoltà economiche;
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 337 ter e 316 bis cc, in relazione all'art. 360 cpc Ic n. 3 ed omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 1c n. 5 cpc: la Corte di merito aveva ingiustificatamente riconosciuto congruo il contributo di mantenimento, ignorando i criteri fissati in materia dalla legge e, in particolare, il principio secondo cui i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro.
La Suprema Corte di cassazione, con ordinanza pubblicata in data
13/10/2023 n. 28551/2023 accoglieva il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione, dichiarava
13 inammissibili il ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione accoglieva il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale aventi ad oggetto le modalità con cui la Corte di merito aveva individuato e quantificato il danno non patrimoniale subito da sulla base delle seguenti motivazioni: Parte_1
secondo la giurisprudenza di legittimità la violazione dei doveri derivanti dallo status di genitore poteva essere configurata come illecito civile in caso di lesione di diritti costituzionalmente protetti,
giustificando una risarcibilità per danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cc , come più volte ribadito (sent.Cass. 26301/2021,
sent.Cass. 28989/2019, sent.Cass. 7513/2018, sent.Cass. 2788/2019,
sent.Cass. 901/2018);
invero, la natura unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale imponeva al giudice di merito di prendere in considerazione, ai fini risarcitori, tutte le conseguenze derivanti
14 dall'evento dannoso, separando gli effetti sulla sfera interiore (danno morale) e gli effetti sulle relazioni dinamiche e sociali, il tutto svolgendo un'accurata istruttoria per valutare concretamente il danno subito e utilizzando tutti i mezzi di prova disponibili (sent.Cass.
n.23469/2018; sent.Cass.n. 901/2018);
nel caso di specie, la Corte di merito, pur avendo riconosciuto l'illecito endofamiliare del aveva descritto le conseguenze subite CP_1
dalla parte danneggiata in modo generico e sommario, senza approfondire la specificità e l'entità del danno subito;
per la liquidazione del danno, i giudici di merito avevano utilizzato le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, senza però individuare adeguatamente i fattori che avrebbero potuto incidere sull'entità e applicando erroneamente una decurtazione del 75% sull'importo minimo previsto.
riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte Parte_1
chiedendo che la sentenza impugnata fosse essere revocata e riformata per le seguenti motivazioni:
era giuridicamente ingiusto e illegittimo qualificare i pregiudizi che aveva subito come una privazione parziale e non come una perdita
15 definitiva ed era stato altrettanto ingiusto applicare le tabelle milanesi con una riduzione del 75% ;
tale riduzione era priva di una motivazione adeguata e per questo inaccettabile, poiché lesiva dei diritti di ogni figlio naturale che, senza colpa, avesse subito l'abbandono e l'indifferenza da parte del genitore che lo aveva messo al mondo;
evidenziava che, suddividendo la somma di E 40.000 per gli anni in cui era stata privata del rapporto con il padre naturale (quasi 30),
quella che le sarebbe spettata era di circa E 1.333 all'anno, quindi, E
111 E al mese, addirittura meno onerosa delle spese che si sarebbero dovute affrontare in caso di riconoscimento;
pertanto, la quantificazione dei danni doveva essere oggetto di una valutazione concreta, considerando le peculiarità del caso in esame e la distinzione tra la perdita per morte e l'assenza o il rifiuto di un genitore naturale;
la lesione e l'assenza del rapporto genitoriale, con gli effetti devastanti che il disinteresse paterno aveva avuto sullo sviluppo della sua personalità, sulla sua identità e sulla sua collocazione sociale non potevano essere considerati meno gravi della morte di un genitore;
16 i pregiudizi da lei subiti erano comunque ormai irrimediabili,
considerando la sua età e la continua indifferenza del padre, che,
invece, di porre rimedio, aveva impugnato le sentenze mantenendo un atteggiamento di rifiuto e di abbandono;
invero, dopo la sentenza di primo grado, avrebbe potuto iniziare un rapporto con CP_1
lei , ma aveva senza dubbio intensificato il rifiuto nei suoi confronti,
dando luogo ad un comportamento perseguibile ai sensi dell'art. 96, c
1 e 3c cpc, con l'applicazione delle sanzioni previste;
sarebbe stato più opportuno applicare criteri di liquidazione alternativi rispetto alle tabelle giurisprudenziali citate, o, in subordine,
sarebbe stato corretto non ridurre i valori indicati, ma aumentarli;
a tale riguardo, richiamava una parte della giurisprudenza secondo la quale il figlio naturale, non riconosciuto dal padre, ha diritto al risarcimento del danno subito per la mancanza del sostegno da parte della figura paterna e tale danno deve essere quantificato attraverso il criterio equitativo puro, considerando le circostanze specifiche del caso concreto;
la Corte di Cassazione, pur avendo confermato la liquidazione operata, aveva riconosciuto la difformità tra la perdita di un genitore
17 per morte causata dal fatto illecito altrui e l'assenza del genitore per disinteresse come era avvenuto nel suo caso sin dalla nascita;
la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle evidenze emerse durante l'istruttoria e, in particolare, del fatto che l'assenza del padre era stata particolarmente dolorosa per lei tanto da influire sulle sue esperienze sociali e scolastiche e da crearle un vuoto emotivo profondo confermato anche da testimonianze e documenti, del fatto di aver subito danni psicologici significativi, compreso un disturbo da ansia che l'aveva costretta a ricorrere a trattamenti specialistici e del fatto che era stata costretta a vivere in condizioni disagiate con danno psicologici e sociali subiti non compensabili con una riparazione economica, poiché permanenti.
si costituiva e insisteva in primis nelle sue CP_1
deduzioni in merito alla stessa dichiarazione giudiziale di paternità.
Per il resto affermava che la domanda di risarcimento del danno parentale era infondata, soprattutto in relazione all' inconsapevolezza della procreazione da parte sua e che la ricorrente non poteva chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali, in quanto la mancata possibilità
di vivere una vita più agiata rispetto a quella offertale dalla madre, non
18 era stata corredata da prove di concrete occasioni economiche perse,
anche perché la aveva intrapreso un percorso di studi Pt_1
universitari.
Concludeva affermando che l'applicazione delle tabelle di
Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale con una detrazione del 75%, era stata correttamente eseguita proprio per le carenze probatorie della ricorrente.
Va premesso che nel caso di specie il rinvio della Cassazione è
proprio e prosecutorio per cui, cassata la sentenza di appello, la sentenza di primo grado è diventata inefficace.
Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia
di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non
costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale
alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua
inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed
eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce
emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase
di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di
19 primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che,
pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il
corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura
rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è
funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad
alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce
direttamente sulle domande proposte dalle parti( cfr.sent. Cass. n.
15143/2021 e sent.Cass.n.24372/2022).
Ne consegue che questa Corte deve ora pronunciarsi solo sulla domanda di primo grado avente ad oggetto la quantificazione del risarcimento del danno endofamiliare;
va precisato ulteriormente che a favore della è stato riconosciuto un assegno di Pt_1
mantenimento di 300,00 E e su tale parte della decisione non vi è stato l'annullamento da parte della Corte di Cassazione.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale valgono i seguenti principi(cfr.sent.Cass.n.23469/2018):
il risarcimento deve essere unitario rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica ed omnicomprensivo nel senso che il giudice
20 di merito, deve tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze
(modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato)
derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno,
all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
ai fini dell'accertamento ed della quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte
costituzionale (sentenza 235/2014) e della formulazione degli artt. 138
e 139 Codice delle assicurazioni deve valutare la lesione sotto il profilo del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore,
della vergogna, della disistima di sè, della paura, della disperazione)
quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);
deve essere valutata la sussistenza di un danno alla salute ai fini di un'autonoma valutazione.
21 La liquidazione deve avvenire in via equitativa in quanto sussiste l'impossibilità di accertare l'entità del danno subito
(cfr.sent.Cass.n.24874/2024).
Il criterio equitativo puro non è del tutto soddisfacente perché se può servire a valorizzare la specifica fattispecie, può dar luogo a decisioni troppo difformi tra loro.
Così è nata l'esigenza di utilizzare le tabelle elaborate per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali hanno assunto una portata para-normativa, in quanto ritenute utili al fine di concretizzare il disposto dell'art. 1226 cc.
In realtà, a differenza della perdita del rapporto parentale, non viene in questione una condotta illecita tenuta da terzi, ma da parte del genitore e le conseguenze di un lutto sono diverse da quelle cagionate dall'illecito endofamiliare;
invero nel secondo caso è sempre possibile creare o ricostituire il rapporto tra genitore e figlio.
Ne consegue che il riferimento alle tabelle milanesi può essere utile per una maggiore uniformità, ma vanno disposti degli adeguati
22 correttivi in relazione alla specificità del caso concreto e al riscontro probatorio esistente pure se presuntivo.
Va premesso che la liquidazione del danno endofamiliare richiede una congrua motivazione nel fatto.
La ha chiesto il risarcimento del danno patito per Pt_1
essere vissuta senza il sostegno ordinariamente prestato dalla figura paterna, del danno subito nella realizzazione della sua personalità a causa dei ridotti mezzi di sussistenza e dell'abbandono morale e materiale da parte del padre, del danno subito per la violazione in relazione al proprio diritto all'educazione e all'istruzione e dei danni morali per mancanza del contributo economico da parte del padre attese le gravi difficoltà economiche della madre.
Sulla base dei principi prima enunciati e, in particolare, sulla base dell'unitarietà e dell'omnicomprensività del danno non patrimoniale va detto che la ricorrente che sin dalla nascita aveva il cognome della madre ha provato di aver patito particolarmente l'assenza di un padre in quanto per via testimoniale è risultato che quando era piccola cercava in qualsiasi figura maschile un riferimento
23 paterno e che nonostante la rivelazione dell'identità del padre ha sofferto per il rifiuto persistente del medesimo sia in termini affettivi che in termini di sostegno economico.
Dalle certificazioni mediche esibite è emerso che la Pt_1
avesse disturbi di ansia per i quali era stato necessario un trattamento farmacologico e sempre in via testimoniale è emerso che la ricorrente avesse difficoltà relazionali tendendo a vivere in maniera isolata.
Da tali riscontri probatori è possibile desumere che Parte_1
ha patito un danno non patrimoniale sia per la sofferta
[...]
condizione di persona priva di una figura paterna di riferimento sia per la compromissione delle relazioni umane a causa di tale privazione originaria.
Questi due profili costituiscono l'in sé del risarcimento che può
essere riconosciuto.
Non vi è prova di un danno alla salute risarcibile in via autonoma come danno biologico.
24 Agli atti abbiamo una relazione psicologica e una relazione psichiatrica dell' che sono state allegate in primo grado e Pt_2
risalgono al 2011.
In tali documenti si attestano i problemi di ansia conseguenti allo stato di figlia non riconosciuta, ma tali problemi non sono stati riscontrati da ulteriore documentazione utile a dimostrare una successiva persistenza e , quindi, una conseguente attualizzazione: ne consegue che tali problematiche non possono sostanziare un danno biologico e, pertanto. non possono dar luogo ad un'ulteriore voce di danno.
In sede testimoniale è emerso che lo stato ansioso della Pt_1
aveva determinato un ritardo nel conseguimento della laurea, ma sul punto la Corte rileva che la prova del nesso causale avrebbe dovuto essere più rigorosa, in quanto i ritardi nei percorsi universitari dipendono il più delle volte dalle difficoltà di apprendimento, dalle difficoltà di studio e dalle personali difficoltà organizzative.
Alla luce di quanto argomentato, la Corte rileva che il danno non patrimoniale sia sotto il profilo della sofferenza che delle implicazioni
25 relazionali si è accresciuto per il persistente rifiuto del padre di instaurare un rapporto con la figlia.
Ciò posto, la Corte ritiene di poter utilizzare le tabelle milanesi in tema di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, ma utilizzando un correttivo in parte simile a quello riconosciuto valido dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2014.
Invero, invece, di applicare sic et simpliciter il quarto dei minimi previsti dalle tabelle milanesi 2022 per la perdita del rapporto parentale- figlio- la Corte ritiene equo applicare il quarto sulla media del minimo e del massimo di cui alle predette tabelle ( 168.250,00+
336.500,00 E= 504.750,00 E: 2= 252.375,00 :4= 63.093,75 E) così da pervenire ad un risarcimento del danno non patrimoniale attualizzato al presente in 63.093,75 E.
Le spese seguono la soccombenza per tutti i gradi ( scaglione:
52.000,00- 260.000,00 E- valori minimi- vanno liquidate tutte le fasi per il primo grado e per il giudizio di cassazione;
per il grado di appello e per il presente giudizio vanno riconosciute tutte le fasi salvo
26 la fase della trattazione per la quale va riconosciuto il 50 % per la sua scarsa significatività)
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio , così provvede:
1)accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e condanna a pagare a favore di CP_1 Parte_1
63.093,75 E somma attualizzata al presente, con gli interessi dalla pronuncia al soddisfo;
2)condanna al pagamento delle spese a favore di CP_1
spese che liquida per il primo grado in 7052,00 E Parte_1
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali, per il secondo grado in 6078,5 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali, per il giudizio di cassazione in 3828,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il presente giudizio in 6078,5 E oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
in tutti i casi con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
27 Salerno, 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr.Vito Colucci
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Rosa D'Apice Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.43/2024 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Gian Ettore Parte_1
Gassani e dall'avv.Francesco Brescia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo avvocato sito in Salerno al Corso Vittorio
Emanuele n. 58- ricorrente in riassunzione
E rappresentato e difeso dall'avv.Maria Maddalena CP_1
Gaeta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Renato De Martino n.34- resistente in riassunzione
AVENTE AD OGGETTO: ricorso in riassunzione ex art.392 cpc dopo l'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione in virtù
dell'ordinanza n.28551/2023 della sentenza della Corte di Appello di
Salerno n.1478/2022 di rigetto dell'appello sia principale che 1 incidentale avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno
n.1913/2015 e la sentenza definitiva del Tribunale di Salerno
n.855/2020.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per la ricorrente in riassunzione: chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti e subendi concernenti il danno alla vita di relazione, danni morali, danni esistenziali e comunque tutti i danni diretti ed indiretti funzionalmente collegati ai suoi illegittimi comportamenti, da accertarsi e quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito delle risultanze probatorie del procedimento, ovvero a mezzo di CTU di cui si chiedeva l'ammissione, il tutto con la vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori ed attribuzione al procuratore antistatario;
articolava, poi, le stesse conclusioni mediante l'accoglimento dell'appello incidentale che aveva proposto;
per il resistente in riassunzione: chiedeva il rigetto della domanda con la vittoria delle spese e delle competenze professionali con attribuzione.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 23 gennaio 2025 e con ordinanza del 6 febbraio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che Parte_1
fosse accertata la paternità naturale di , che fosse CP_1
previsto un assegno di mantenimento in suo favore e che il convenuto fosse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti, il tutto con la vittoria delle spese.
A sostegno della domanda la parte attrice esponeva: che era nata il 17/07/1989 da una relazione adulterina tra sua madre e
[...]
il quale, sin da subito, aveva manifestato l'intenzione di non CP_1
volerla riconoscere, che, nonostante nel 2010 l'esito favorevole del test del DNA il convenuto non aveva mai instaurato con lei un rapporto, né aveva contribuito al suo mantenimento.
si costituiva chiedendo il rigetto delle domande CP_1
avanzate dalla ricorrente.
3 Espletata la CTU, il Tribunale, in data 30/04/2015, con sentenza parziale n. 1913/2015 accoglieva la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria in ordine alle domande di mantenimento e di risarcimento.
In sede di decisione il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
determinava in E 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
Istat, con decorrenza dal mese di aprile 2011 fino al mese di dicembre
2017, l'assegno di mantenimento a carico di in favore CP_1
della figlia ordinando il pagamento della Parte_1
complessiva somma entro trenta giorni dalla pronuncia;
accoglieva la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condannava al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di E 40.000,00 oltre interessi come per legge dal dì della pronunzia sino all'effettivo soddisfo;
applicava in tema di spese, comprensive di quelle di CTU, il principio della soccombenza.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
4 il mantenimento poteva essere riconosciuto solo fino al mese di dicembre 2017, in quanto, dalle indagini patrimoniali era emerso che la ricorrente sino a quell'anno non aveva dichiarato redditi e, quindi,
doveva ritenersi non economicamente autosufficiente;
la ricorrente, trentenne e all'epoca iscritta alla facoltà di giurisprudenza, non aveva assolto all'onere di dimostrare l'eventuale conseguimento del titolo di studio o la difficoltà di ottenere una sistemazione lavorativa a partire dal 2018;
in relazione alla quantificazione del mantenimento era emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza che il resistente, titolare di una ditta di distribuzione di carburante, era legale rappresentante nonché socio all'80% di due società di costruzioni, dall'anno 2006
percepiva una pensione di vecchiaia dei commercianti, aveva dichiarato per l'anno di imposta 2017 un reddito lordo di circa
15.300,00 E e per l'anno di imposta 2016 un reddito lordo di circa
48.300,00 E ed era proprietario esclusivo di tre immobili;
la domanda risarcitoria del danno conseguente al mancato riconoscimento ed alla conseguente violazione dei doveri genitoriali era fondata in quanto l'assenza totale del convenuto dalla vita di sua
5 figlia aveva leso il suo diritto ad avere una relazione con il padre ed aveva inciso negativamente sulla sua sfera intima, affettiva e sociale,
causandole un grave stato di sofferenza psicologica;
non potevano essere riconosciuti danni patrimoniali, poiché non erano state fornite prove specifiche della loro sussistenza.
appellava avverso la predetta sentenza CP_1
sostenendo che:
non erano emersi elementi sufficienti per fondare la presunzione di paternità, poiché i testimoni si erano limitati a confermare i capitoli di prova senza fornire ulteriori dettagli;
vi erano stati anche errori nella CTU in quanto il prelievo era stato effettuato solo con tampone buccale e non con esami ematologici,
che avrebbero potuto ridurre i margini di errore;
era stato violato il contraddittorio, poiché la consulente di parte non era stata informata correttamente delle procedure relative al test del DNA e non le era stata consentito di effettuare un prelievo autonomo per l'esame di paternità;
quanto alle ulteriori statuizioni, il danno non poteva derivare automaticamente dal solo mancato riconoscimento della paternità, ma
6 era necessario supportarlo con idonei elementi probatori, non desumibili dalla sola CTU medico-legale;
l'assegno di mantenimento doveva essere determinato in base alle attuali esigenze della figlia e alle condizioni economiche di entrambi i genitori, come nelle separazioni o nelle cessazioni degli effetti civili del matrimonio.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e in via istruttoria, chiedeva l'ammissione delle richieste istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e il rinnovo della CTU.
si costituiva e chiedeva il rigetto Parte_1
dell'appello proposto dalla controparte con la conferma delle parti delle sentenze non impugnate.
Proponeva, a sua volta, un appello incidentale chiedendo un assegno di mantenimento di 1.000 E al mese o altra somma da stabilire fino al 2023, in quanto il primo giudice non aveva considerato il tenore di vita e il patrimonio dell'appellante.
A sostegno dell'appello precisava che :
non era vero che dal 2018 era stata autosufficiente e capace di inserirsi nel mondo del lavoro;
7 il giudice di prime cure non aveva considerato i danni esistenziali e morali derivanti dalla mancanza del sostegno paterno e dalle privazioni subite;
vi erano i presupposti per una condanna della controparte ex art. 96 I e IIIc cpc.
All'udienza del 07/07/2022 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
La Corte di Appello di Salerno rigettava tutti e due agli appelli e compensava le spese di lite.
La Corte perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la dichiarazione giudiziale di paternità non era fondata solo su un test del DNA effettuato con tampone buccale, il cui metodo non era censurabile, ma si fondava anche su ulteriori circostanze, ovvero sulla frequentazione della madre di con l'appellante nel Parte_1
periodo del concepimento e sulla richiesta di accertamento giudiziale della paternità già nel 1991;
l'appellante si era sottoposto volontariamente al test del DNA nel
2010, prima dell'inizio del giudizio;
8 le censure mosse al test del DNA erano prive di fondamento in quanto la consulente di parte era stata informata delle procedure svolte durante l'espletamento del test e non avrebbe potuto chiedere un prelievo autonomo di saliva, dato che la procedura doveva avvenire nel contraddittorio tra le parti;
la decisione del giudice di prime cure in tema di quantificazione dell'assegno era corretta, poiché la ricorrente non aveva dichiarato redditi successivi al 2017 e, all'età di trent'anni, risultava ancora iscritta alla facoltà di giurisprudenza, ma non aveva provato le sue difficoltà nel completare gli studi o nel trovare una sistemazione lavorativa, né le sue presunte attività professionali, inoltre, era risultata proprietaria di un terreno e intestataria di un'utilitaria;
il Tribunale aveva correttamente accertato il danno per il mancato riconoscimento della figlia e per la conseguente violazione dei doveri genitoriali, poiché il comportamento dell'appellante aveva leso il diritto della giovane ad avere una relazione filiale;
ai fini della liquidazione del danno, il giudice di primo grado aveva correttamente utilizzato come parametro di valutazione le tabelle di Milano, invero, partendo dall'importo minimo di E
9 165.960,00 bisognava considerare non solo la sofferenza morale e psichica della per aver vissuto senza il sostegno economico Pt_1
e morale paterno, ma anche la situazione economica del padre che percepiva una pensione di vecchiaia dal 2006 e possedeva tre immobili;
poiché la perdita del rapporto parentale non era stata definitiva, si poteva applicare una detrazione del 75% sull'importo iniziale, fissandolo a 40.000,00 E;
non poteva essere riconosciuto un risarcimento per danni non patrimoniali, poiché non erano stati allegati documenti o elementi che dimostrassero la perdita di opportunità economiche della figlia;
non poteva essere accolta la richiesta di condanna ex art. 96 cpc non sussistendone i presupposti.
ha proposto ricorso per cassazione avverso la CP_1
predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1) in relazione all'art. 360 primo comma n. 3) cpc per violazione e falsa applicazione degli artt. 269, 2729 cc e 116, 253 cpc:
2) in relazione all'art 360 1c n. 3) cpc violazione e falsa applicazione degli art. 147, 277, 2697 cc e artt. 116 e 253 cpc per avere la Corte di Appello confermato il ragionamento del Tribunale di
10 Salerno sia in ordine all'an che al quantum dell'assegno di mantenimento;
3) in relazione all'art. 360 I c n.3) cpc violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cc e 116 e 253 cpc;
4) in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5) cpc omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti.
resisteva con formale controricorso chiedendo Parte_1
in via incidentale la riforma della predetta sentenza della Corte di
Appello di Salerno deducendo i seguenti motivi:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 2 e 3 Cost., 115 e
116 cpc, degli artt. 2043 e 1226 cc, in relazione all'art. 360 cpc Ic n. 3 -
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 cpc n.
5, per carenza ed errata enunciazione e/o adozione di validi criteri, ai fini del quantum riconosciuto a titolo di risarcimento danni, per errata decurtazione dell'importo stabilito dalle tabelle di Milano da liquidarsi sempre in via equitativa;
la Corte aveva ritenuto che la perdita del rapporto parentale non fosse definitiva, nonostante il continuasse CP_1
a rifiutare di avere contatti con la figlia naturale, aveva ridotto in modo
11 eccessivo e ingiustificato l'importo previsto dalle tabelle di Milano per il danno da lesione del rapporto parentale, non aveva preso in considerazione l'impatto maggiore dell'assenza della figura paterna durante gli anni cruciali di sviluppo e di crescita della figlia e non aveva considerato che il rifiuto di un padre di riconoscere la propria figlia comportasse un danno ben più grave rispetto alla morte di un genitore;
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, degli artt.
2043 e 1226 cc, in relazione all'art. 360 cpc Ic n. 3 ed omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 cpc – errata interpretazione nozione di danno “non patrimoniale” - omesso esame risultanze istruttorie e documentali relative ai pregiudizi subiti dalla la Corte di merito aveva errato nell'escludere il Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali, motivando che non era stata fornita alcuna prova specifica della loro esistenza in quanto aveva frainteso la nozione di danno “non patrimoniale”, che, invece,
riguardava il danno subito da un soggetto a causa della violazione di un valore fondamentale della sua personalità; la Corte non aveva adeguatamente esaminato le prove documentali e istruttorie relative ai
12 danni da lei subiti tra cui: il danno per aver vissuto senza il sostegno ordinario della figura paterna;
i danni esistenziali, derivanti dalle difficoltà nella realizzazione della sua personalità, causati dalla scarsità
di risorse economiche e dall'abbandono morale e materiale del padre;
i danni derivanti dalla violazione del suo diritto all'educazione e all'istruzione; i danni morali per la mancanza del contributo economico paterno, tra cui anche la violazione dell'art. 570 cp, in quanto la madre si era trovata in gravi difficoltà economiche;
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 337 ter e 316 bis cc, in relazione all'art. 360 cpc Ic n. 3 ed omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 1c n. 5 cpc: la Corte di merito aveva ingiustificatamente riconosciuto congruo il contributo di mantenimento, ignorando i criteri fissati in materia dalla legge e, in particolare, il principio secondo cui i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro.
La Suprema Corte di cassazione, con ordinanza pubblicata in data
13/10/2023 n. 28551/2023 accoglieva il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione, dichiarava
13 inammissibili il ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione accoglieva il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale aventi ad oggetto le modalità con cui la Corte di merito aveva individuato e quantificato il danno non patrimoniale subito da sulla base delle seguenti motivazioni: Parte_1
secondo la giurisprudenza di legittimità la violazione dei doveri derivanti dallo status di genitore poteva essere configurata come illecito civile in caso di lesione di diritti costituzionalmente protetti,
giustificando una risarcibilità per danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cc , come più volte ribadito (sent.Cass. 26301/2021,
sent.Cass. 28989/2019, sent.Cass. 7513/2018, sent.Cass. 2788/2019,
sent.Cass. 901/2018);
invero, la natura unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale imponeva al giudice di merito di prendere in considerazione, ai fini risarcitori, tutte le conseguenze derivanti
14 dall'evento dannoso, separando gli effetti sulla sfera interiore (danno morale) e gli effetti sulle relazioni dinamiche e sociali, il tutto svolgendo un'accurata istruttoria per valutare concretamente il danno subito e utilizzando tutti i mezzi di prova disponibili (sent.Cass.
n.23469/2018; sent.Cass.n. 901/2018);
nel caso di specie, la Corte di merito, pur avendo riconosciuto l'illecito endofamiliare del aveva descritto le conseguenze subite CP_1
dalla parte danneggiata in modo generico e sommario, senza approfondire la specificità e l'entità del danno subito;
per la liquidazione del danno, i giudici di merito avevano utilizzato le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, senza però individuare adeguatamente i fattori che avrebbero potuto incidere sull'entità e applicando erroneamente una decurtazione del 75% sull'importo minimo previsto.
riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte Parte_1
chiedendo che la sentenza impugnata fosse essere revocata e riformata per le seguenti motivazioni:
era giuridicamente ingiusto e illegittimo qualificare i pregiudizi che aveva subito come una privazione parziale e non come una perdita
15 definitiva ed era stato altrettanto ingiusto applicare le tabelle milanesi con una riduzione del 75% ;
tale riduzione era priva di una motivazione adeguata e per questo inaccettabile, poiché lesiva dei diritti di ogni figlio naturale che, senza colpa, avesse subito l'abbandono e l'indifferenza da parte del genitore che lo aveva messo al mondo;
evidenziava che, suddividendo la somma di E 40.000 per gli anni in cui era stata privata del rapporto con il padre naturale (quasi 30),
quella che le sarebbe spettata era di circa E 1.333 all'anno, quindi, E
111 E al mese, addirittura meno onerosa delle spese che si sarebbero dovute affrontare in caso di riconoscimento;
pertanto, la quantificazione dei danni doveva essere oggetto di una valutazione concreta, considerando le peculiarità del caso in esame e la distinzione tra la perdita per morte e l'assenza o il rifiuto di un genitore naturale;
la lesione e l'assenza del rapporto genitoriale, con gli effetti devastanti che il disinteresse paterno aveva avuto sullo sviluppo della sua personalità, sulla sua identità e sulla sua collocazione sociale non potevano essere considerati meno gravi della morte di un genitore;
16 i pregiudizi da lei subiti erano comunque ormai irrimediabili,
considerando la sua età e la continua indifferenza del padre, che,
invece, di porre rimedio, aveva impugnato le sentenze mantenendo un atteggiamento di rifiuto e di abbandono;
invero, dopo la sentenza di primo grado, avrebbe potuto iniziare un rapporto con CP_1
lei , ma aveva senza dubbio intensificato il rifiuto nei suoi confronti,
dando luogo ad un comportamento perseguibile ai sensi dell'art. 96, c
1 e 3c cpc, con l'applicazione delle sanzioni previste;
sarebbe stato più opportuno applicare criteri di liquidazione alternativi rispetto alle tabelle giurisprudenziali citate, o, in subordine,
sarebbe stato corretto non ridurre i valori indicati, ma aumentarli;
a tale riguardo, richiamava una parte della giurisprudenza secondo la quale il figlio naturale, non riconosciuto dal padre, ha diritto al risarcimento del danno subito per la mancanza del sostegno da parte della figura paterna e tale danno deve essere quantificato attraverso il criterio equitativo puro, considerando le circostanze specifiche del caso concreto;
la Corte di Cassazione, pur avendo confermato la liquidazione operata, aveva riconosciuto la difformità tra la perdita di un genitore
17 per morte causata dal fatto illecito altrui e l'assenza del genitore per disinteresse come era avvenuto nel suo caso sin dalla nascita;
la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle evidenze emerse durante l'istruttoria e, in particolare, del fatto che l'assenza del padre era stata particolarmente dolorosa per lei tanto da influire sulle sue esperienze sociali e scolastiche e da crearle un vuoto emotivo profondo confermato anche da testimonianze e documenti, del fatto di aver subito danni psicologici significativi, compreso un disturbo da ansia che l'aveva costretta a ricorrere a trattamenti specialistici e del fatto che era stata costretta a vivere in condizioni disagiate con danno psicologici e sociali subiti non compensabili con una riparazione economica, poiché permanenti.
si costituiva e insisteva in primis nelle sue CP_1
deduzioni in merito alla stessa dichiarazione giudiziale di paternità.
Per il resto affermava che la domanda di risarcimento del danno parentale era infondata, soprattutto in relazione all' inconsapevolezza della procreazione da parte sua e che la ricorrente non poteva chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali, in quanto la mancata possibilità
di vivere una vita più agiata rispetto a quella offertale dalla madre, non
18 era stata corredata da prove di concrete occasioni economiche perse,
anche perché la aveva intrapreso un percorso di studi Pt_1
universitari.
Concludeva affermando che l'applicazione delle tabelle di
Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale con una detrazione del 75%, era stata correttamente eseguita proprio per le carenze probatorie della ricorrente.
Va premesso che nel caso di specie il rinvio della Cassazione è
proprio e prosecutorio per cui, cassata la sentenza di appello, la sentenza di primo grado è diventata inefficace.
Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia
di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non
costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale
alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua
inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed
eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce
emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase
di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di
19 primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che,
pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il
corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura
rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è
funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad
alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce
direttamente sulle domande proposte dalle parti( cfr.sent. Cass. n.
15143/2021 e sent.Cass.n.24372/2022).
Ne consegue che questa Corte deve ora pronunciarsi solo sulla domanda di primo grado avente ad oggetto la quantificazione del risarcimento del danno endofamiliare;
va precisato ulteriormente che a favore della è stato riconosciuto un assegno di Pt_1
mantenimento di 300,00 E e su tale parte della decisione non vi è stato l'annullamento da parte della Corte di Cassazione.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale valgono i seguenti principi(cfr.sent.Cass.n.23469/2018):
il risarcimento deve essere unitario rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica ed omnicomprensivo nel senso che il giudice
20 di merito, deve tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze
(modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato)
derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno,
all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
ai fini dell'accertamento ed della quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte
costituzionale (sentenza 235/2014) e della formulazione degli artt. 138
e 139 Codice delle assicurazioni deve valutare la lesione sotto il profilo del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore,
della vergogna, della disistima di sè, della paura, della disperazione)
quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);
deve essere valutata la sussistenza di un danno alla salute ai fini di un'autonoma valutazione.
21 La liquidazione deve avvenire in via equitativa in quanto sussiste l'impossibilità di accertare l'entità del danno subito
(cfr.sent.Cass.n.24874/2024).
Il criterio equitativo puro non è del tutto soddisfacente perché se può servire a valorizzare la specifica fattispecie, può dar luogo a decisioni troppo difformi tra loro.
Così è nata l'esigenza di utilizzare le tabelle elaborate per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali hanno assunto una portata para-normativa, in quanto ritenute utili al fine di concretizzare il disposto dell'art. 1226 cc.
In realtà, a differenza della perdita del rapporto parentale, non viene in questione una condotta illecita tenuta da terzi, ma da parte del genitore e le conseguenze di un lutto sono diverse da quelle cagionate dall'illecito endofamiliare;
invero nel secondo caso è sempre possibile creare o ricostituire il rapporto tra genitore e figlio.
Ne consegue che il riferimento alle tabelle milanesi può essere utile per una maggiore uniformità, ma vanno disposti degli adeguati
22 correttivi in relazione alla specificità del caso concreto e al riscontro probatorio esistente pure se presuntivo.
Va premesso che la liquidazione del danno endofamiliare richiede una congrua motivazione nel fatto.
La ha chiesto il risarcimento del danno patito per Pt_1
essere vissuta senza il sostegno ordinariamente prestato dalla figura paterna, del danno subito nella realizzazione della sua personalità a causa dei ridotti mezzi di sussistenza e dell'abbandono morale e materiale da parte del padre, del danno subito per la violazione in relazione al proprio diritto all'educazione e all'istruzione e dei danni morali per mancanza del contributo economico da parte del padre attese le gravi difficoltà economiche della madre.
Sulla base dei principi prima enunciati e, in particolare, sulla base dell'unitarietà e dell'omnicomprensività del danno non patrimoniale va detto che la ricorrente che sin dalla nascita aveva il cognome della madre ha provato di aver patito particolarmente l'assenza di un padre in quanto per via testimoniale è risultato che quando era piccola cercava in qualsiasi figura maschile un riferimento
23 paterno e che nonostante la rivelazione dell'identità del padre ha sofferto per il rifiuto persistente del medesimo sia in termini affettivi che in termini di sostegno economico.
Dalle certificazioni mediche esibite è emerso che la Pt_1
avesse disturbi di ansia per i quali era stato necessario un trattamento farmacologico e sempre in via testimoniale è emerso che la ricorrente avesse difficoltà relazionali tendendo a vivere in maniera isolata.
Da tali riscontri probatori è possibile desumere che Parte_1
ha patito un danno non patrimoniale sia per la sofferta
[...]
condizione di persona priva di una figura paterna di riferimento sia per la compromissione delle relazioni umane a causa di tale privazione originaria.
Questi due profili costituiscono l'in sé del risarcimento che può
essere riconosciuto.
Non vi è prova di un danno alla salute risarcibile in via autonoma come danno biologico.
24 Agli atti abbiamo una relazione psicologica e una relazione psichiatrica dell' che sono state allegate in primo grado e Pt_2
risalgono al 2011.
In tali documenti si attestano i problemi di ansia conseguenti allo stato di figlia non riconosciuta, ma tali problemi non sono stati riscontrati da ulteriore documentazione utile a dimostrare una successiva persistenza e , quindi, una conseguente attualizzazione: ne consegue che tali problematiche non possono sostanziare un danno biologico e, pertanto. non possono dar luogo ad un'ulteriore voce di danno.
In sede testimoniale è emerso che lo stato ansioso della Pt_1
aveva determinato un ritardo nel conseguimento della laurea, ma sul punto la Corte rileva che la prova del nesso causale avrebbe dovuto essere più rigorosa, in quanto i ritardi nei percorsi universitari dipendono il più delle volte dalle difficoltà di apprendimento, dalle difficoltà di studio e dalle personali difficoltà organizzative.
Alla luce di quanto argomentato, la Corte rileva che il danno non patrimoniale sia sotto il profilo della sofferenza che delle implicazioni
25 relazionali si è accresciuto per il persistente rifiuto del padre di instaurare un rapporto con la figlia.
Ciò posto, la Corte ritiene di poter utilizzare le tabelle milanesi in tema di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, ma utilizzando un correttivo in parte simile a quello riconosciuto valido dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2014.
Invero, invece, di applicare sic et simpliciter il quarto dei minimi previsti dalle tabelle milanesi 2022 per la perdita del rapporto parentale- figlio- la Corte ritiene equo applicare il quarto sulla media del minimo e del massimo di cui alle predette tabelle ( 168.250,00+
336.500,00 E= 504.750,00 E: 2= 252.375,00 :4= 63.093,75 E) così da pervenire ad un risarcimento del danno non patrimoniale attualizzato al presente in 63.093,75 E.
Le spese seguono la soccombenza per tutti i gradi ( scaglione:
52.000,00- 260.000,00 E- valori minimi- vanno liquidate tutte le fasi per il primo grado e per il giudizio di cassazione;
per il grado di appello e per il presente giudizio vanno riconosciute tutte le fasi salvo
26 la fase della trattazione per la quale va riconosciuto il 50 % per la sua scarsa significatività)
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio , così provvede:
1)accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e condanna a pagare a favore di CP_1 Parte_1
63.093,75 E somma attualizzata al presente, con gli interessi dalla pronuncia al soddisfo;
2)condanna al pagamento delle spese a favore di CP_1
spese che liquida per il primo grado in 7052,00 E Parte_1
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali, per il secondo grado in 6078,5 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali, per il giudizio di cassazione in 3828,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il presente giudizio in 6078,5 E oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
in tutti i casi con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
27 Salerno, 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr.Vito Colucci
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