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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2139/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2139/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
[...]
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2139/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VACCARI LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI, 53 41121 MODENApresso il difensore avv. VACCARI LUIGI
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALO' LUCA e CP_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE 16 20122 MILANOpresso il difensore avv. CALO' LUCA GIOVANNA GIANNASI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALO' LUCA C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE 16 20122 MILANOpresso il difensore avv. CALO' LUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 I. E per essa quale procuratrice Controparte_3 [...]
Ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e e c. per sentire CP_2 Controparte_2 dichiarare inefficace l'atto di trasferimento compiuto per atto notar in data 27 settembre 2022, con cui e si sono Per_1 CP_2 CP_1 spogliati degli immobili di proprietà.
I soli e si costituiva in Controparte_1 CP_2 giudizio contestando la domanda.
II. La domanda attorea è fondata e va accolta.
Eccepiscono i convenuti la pregiudizialità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo inter partes, ancora pendente avanti l'Ufficio (r.g. 2101/24), essendo ancora sub judice il credito vantato da . CP_3
La preliminare eccezione è infondata e va reietta, a fronte dell'orientamento interpretativo formatosi con riguardo alla nozione estesa di credito tutelabile con l'azione revocatoria ordinaria:
“l'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale. Al riguardo, inoltre, deve escludersi che
l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo.
In particolare, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del Cc, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del Cpc per il caso di pendenza
pagina 3 di 6 di controversia avente a oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace
l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (da ultimo, Cass. 28 agosto 2023, n. 25.331, Nella giurisprudenza di merito, ex multis, Trib. Roma 8 luglio 2024, in dejure).
La preliminare eccezione va reietta.
III. Si assume ancora che la garanzia prestata dai
[...]
sarebbe affetta da nullità, violando la disposizione di cui CP_1 al D.M. attività produttiva 23 settembre 2005, con riguardo alla disposizione che recita: “sulla quota di finanziamento garantita dal fondo non può essere acquisita alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Anche tale eccezione non trova fondamento e va reietta.
Emerge già dal testo normativo che che sono inammissibili le garanzie “reali, assicurative e bancarie”.
Invece, la garanzia dedotta in giudizio a supporto della revocatoria, è garanzia personale, in quanto fideiussoria che, come tale, non rientra nel novero delle garanzie vietate, non avendo natura “reale”, né essendo stata stata rilasciata da istituto di credito o da assicurazione.
L'eccezione è reietta.
IV. Si assume ancora l'estinzione della garanzia con riguardo alla violazione del termine semestrale ex art. 1957 c.c.
Nella specie, trattandosi di garanzia specifica, non omnibus, resta esclusa la dedotta violazione, come accertata in forza del noto pagina 4 di 6 orientamento delle Sezioni Unite, che lo riferisce unicamente e pertanto lo limita alle garanzie omnibus (orientamento, da ultimo, ribadito da Cass., 2 agosto 2024, n. 21.841).
Anche quest'eccezione non ha pregio e va reietta.
V. Ancora, i convenuti anno eccepito l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca.
Ammesso che la deduzione fosse in grado di incidere sulla consistenza del credito della banca nella sua globalità, l'eccezione
è priva di concretezza, non essendo in alcun modo supportata probatoriamente.
Consegue quindi il rigetto dell'eccezione.
VI. Una volta accertato il credito, seppur litigioso della banca, vanno scrutinati gli ulteriori requisiti richiesti per revocare i trasferimenti immobiliari.
L'eventus damni non è contestato, stante il trasferimento a terzi dell'intero patrimonio dei debitori per effetto dell'atto pubblico qui impugnato.
Anche la scientia damni in capo all'acquirente non pare seriamente contestato e contestabile, ovvero, da parte di
[...]
Controparte_4
Si consideri che, come è pacifico, la società acquirente degli immobili aveva due soci, e Parte_2 Controparte_1 amministratori e legali rappresentanti della società, i quali assumendo questa qualità hanno acquistato per la medesima i beni da essi venduti.
Consegue quindi l'accoglimento della domanda avanzata da CP_3
.
[...]
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in data 15 aprile Controparte_3
2024,
1. dichiara inefficace rispetto all'attore il trasferimento dell'intera proprietà dei beni immobili, come indicati e descritti nell'atto pubblico notar in data 27 settembre 2022, Persona_2 da parte di e a favore di Controparte_1 CP_2 [...]
; Controparte_4
2. dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 CP_2
a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi €
21.124 (di cui € 1214 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2139/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
[...]
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2139/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VACCARI LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI, 53 41121 MODENApresso il difensore avv. VACCARI LUIGI
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALO' LUCA e CP_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE 16 20122 MILANOpresso il difensore avv. CALO' LUCA GIOVANNA GIANNASI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALO' LUCA C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE 16 20122 MILANOpresso il difensore avv. CALO' LUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 I. E per essa quale procuratrice Controparte_3 [...]
Ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e e c. per sentire CP_2 Controparte_2 dichiarare inefficace l'atto di trasferimento compiuto per atto notar in data 27 settembre 2022, con cui e si sono Per_1 CP_2 CP_1 spogliati degli immobili di proprietà.
I soli e si costituiva in Controparte_1 CP_2 giudizio contestando la domanda.
II. La domanda attorea è fondata e va accolta.
Eccepiscono i convenuti la pregiudizialità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo inter partes, ancora pendente avanti l'Ufficio (r.g. 2101/24), essendo ancora sub judice il credito vantato da . CP_3
La preliminare eccezione è infondata e va reietta, a fronte dell'orientamento interpretativo formatosi con riguardo alla nozione estesa di credito tutelabile con l'azione revocatoria ordinaria:
“l'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale. Al riguardo, inoltre, deve escludersi che
l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo.
In particolare, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del Cc, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del Cpc per il caso di pendenza
pagina 3 di 6 di controversia avente a oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace
l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (da ultimo, Cass. 28 agosto 2023, n. 25.331, Nella giurisprudenza di merito, ex multis, Trib. Roma 8 luglio 2024, in dejure).
La preliminare eccezione va reietta.
III. Si assume ancora che la garanzia prestata dai
[...]
sarebbe affetta da nullità, violando la disposizione di cui CP_1 al D.M. attività produttiva 23 settembre 2005, con riguardo alla disposizione che recita: “sulla quota di finanziamento garantita dal fondo non può essere acquisita alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Anche tale eccezione non trova fondamento e va reietta.
Emerge già dal testo normativo che che sono inammissibili le garanzie “reali, assicurative e bancarie”.
Invece, la garanzia dedotta in giudizio a supporto della revocatoria, è garanzia personale, in quanto fideiussoria che, come tale, non rientra nel novero delle garanzie vietate, non avendo natura “reale”, né essendo stata stata rilasciata da istituto di credito o da assicurazione.
L'eccezione è reietta.
IV. Si assume ancora l'estinzione della garanzia con riguardo alla violazione del termine semestrale ex art. 1957 c.c.
Nella specie, trattandosi di garanzia specifica, non omnibus, resta esclusa la dedotta violazione, come accertata in forza del noto pagina 4 di 6 orientamento delle Sezioni Unite, che lo riferisce unicamente e pertanto lo limita alle garanzie omnibus (orientamento, da ultimo, ribadito da Cass., 2 agosto 2024, n. 21.841).
Anche quest'eccezione non ha pregio e va reietta.
V. Ancora, i convenuti anno eccepito l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca.
Ammesso che la deduzione fosse in grado di incidere sulla consistenza del credito della banca nella sua globalità, l'eccezione
è priva di concretezza, non essendo in alcun modo supportata probatoriamente.
Consegue quindi il rigetto dell'eccezione.
VI. Una volta accertato il credito, seppur litigioso della banca, vanno scrutinati gli ulteriori requisiti richiesti per revocare i trasferimenti immobiliari.
L'eventus damni non è contestato, stante il trasferimento a terzi dell'intero patrimonio dei debitori per effetto dell'atto pubblico qui impugnato.
Anche la scientia damni in capo all'acquirente non pare seriamente contestato e contestabile, ovvero, da parte di
[...]
Controparte_4
Si consideri che, come è pacifico, la società acquirente degli immobili aveva due soci, e Parte_2 Controparte_1 amministratori e legali rappresentanti della società, i quali assumendo questa qualità hanno acquistato per la medesima i beni da essi venduti.
Consegue quindi l'accoglimento della domanda avanzata da CP_3
.
[...]
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in data 15 aprile Controparte_3
2024,
1. dichiara inefficace rispetto all'attore il trasferimento dell'intera proprietà dei beni immobili, come indicati e descritti nell'atto pubblico notar in data 27 settembre 2022, Persona_2 da parte di e a favore di Controparte_1 CP_2 [...]
; Controparte_4
2. dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 CP_2
a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi €
21.124 (di cui € 1214 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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