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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1252/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA Civile e Minori
IL Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1252/2024 CC
DA
(P.IVA ), di seguito solo , con il Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 patrocinio dell'avv. Federico Maccone (C.F. ) del Foro di Milano, giusta C.F._1 procura in atti;
CONTRO Contr
(P.IVA , di seguito solo con il patrocinio dell'avv. Giovanni Tisato CP_1 P.IVA_2
(C.F. ) e dall'avv. Marco Faccin (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
Vicenza, giusta procura in atti;
e CONTRO
(P. IVA ), di seguito solo , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3 CP_2
DR De Marchi (C.F. ) del Foro di Vicenza, giusta procura in atti;
C.F._4
a cui è stata riunito il procedimento di II Grado iscritto al n. r.g. 1359/2024 CC
DA
1 Contr
(P.IVA , di seguito solo con il patrocinio dell'avv. Giovanni Tisato CP_1 P.IVA_2
(C.F. ) e dall'avv. Marco Faccin (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
Vicenza, giusta procura in atti;
CONTRO
(P.IVA ), di seguito solo , con il Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 patrocinio dell'avv. Federico Maccone (C.F. ) del Foro di Milano, giusta C.F._1 procura in atti;
e CONTRO
(P. IVA ), di seguito solo , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3 CP_2
DR De Marchi (C.F. ) del Foro di Vicenza, giusta procura in atti. C.F._4
Oggetto: Compravendita di bene strumentale - Appello avverso la Sentenza N° 1211/2024 del
Tribunale di Vicenza pronunciata l'8.06.2024, pubblicata il 13.06.2024, notificata in data 28.06.02024, resa nella causa n. r.g. 6575/2019.
CONCLUSIONI
Per appellante (proc n. r.g. 1252/2024): Pt_1
“In via preliminare
Sospendere l'esecutività della sentenza appellata
Nel merito:
In riforma della sentenza appellata respingere le domande tutte promosse nei confronti della terza chiamata ed odierna appellante per le ragioni esposte in atti o per ogni altra ragione Parte_2 che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio”.
Contr Per l'appellata
“1 – Sia rigettato l'appello svolto da con conferma del capo VII) della sentenza Controparte_3 impugnata ovvero sia comunque condannata a tenere manlevata da ogni Controparte_3 CP_4
e qualsiasi statuizione sfavorevole pronunciata a suo carico.
2 – Spese e compensi rifusi per il doppio grado di giudizio.
In via istruttoria;
i) nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse che le contestazioni di in ordine alla Pt_1 email prodotta quale doc. 4 (in formato analogico) costituiscano un valido ed efficace
2 disconoscimento e qualora lo ritenga opportuno voglia disporre CT tecnico informatica al fine di accertare la genuinità della mail, nonché la provenienza e l'effettiva ricezione nella casella di posta . Email_1
Per l'appellata : CP_2
“A) In via preliminare di rito
1) Dichiararsi, ai sensi dell'art. 345 – III° co. – c.p.c., l'inammissibilità della produzione documentale dell'appellante n. 6 a n. 14 perché tardiva, disponendone lo stralcio. Parte_3
Nel merito
2) Rigettarsi l'appello e le domande tutte formulate dall'appellante Parte_1 perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta in data 28.10.2024, e, per l'effetto, confermarsi integralmente, in ordine ad ogni capo del dispositivo, la sentenza appellata n. 1211/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza il
08.06.2024 e pubblicata in data 13.06.2024, confermandosi, in ogni caso, la declaratoria di revoca e di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 2130/2019 Ing. emesso dal Tribunale di
Vicenza, nonché la declaratoria di risoluzione, per nullità da violazione di norme imperative, del contratto di vendita con riserva di proprietà intercorso tra e Controparte_2 Controparte_5 in data 11.04.2019 avente ad oggetto il tornio parallelo modello “TP 400x2000” oggetto dell'ordinativo n. 1465.
B) Nel merito
Rigettarsi l'appello e le domande tutte formulate dall'appellante perché Controparte_5 infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta in data 7.11.2024, e, per l'effetto, confermarsi integralmente, in ordine ad ogni capo del dispositivo, la sentenza appellata n. 1211/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza il 08.06.2024
e pubblicata in data 13.06.2024, confermandosi, in ogni caso, la declaratoria di revoca e di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 2130/2019 Ing. emesso dal Tribunale di Vicenza, nonché la declaratoria di risoluzione, per nullità da violazione di norme imperative, del contratto di vendita con riserva di proprietà intercorso tra e in data 11.04.2019 Controparte_2 Controparte_5 avente ad oggetto il tornio parallelo modello “TP 400x2000” oggetto dell'ordinativo n. 1465.
C) Spese e competenze di I° e II° grado interamente rifuse. L'Avv. De Marchi dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove formulate dalle appellanti”.
Contr Per l'appellante (procedimento n. r.g. 1359/2024):
3 “In via preliminare
1) Sia sospesa l'esecutività della sentenza appellata. In parziale riforma della sentenza impugnata:
2) Siano respinte le domande tutte svolte dall'opponente anche in via riconvenzionale, Controparte_2 con conferma del decreto in giuntivo opposto e comunque con condanna di al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 14.640,00 per le casuali di cui al ricorso CP_5 monitorio, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo e accessori di legge.
3) Sia condannata a rifondere integralmente le spe se di lite in favore di per Controparte_2 CP_5 entrambi i gradi di giudizio.
4) In ogni caso di accoglimento totale o parziale delle domande svolte da nei confronti Controparte_2 di sia confermato il capo VII dell'impugnata sentenza ovvero sia condannata CP_5 Controparte_6
Contr a tenere manlevata da ogni e qualsiasi statuizione sfavorevole nei suoi confronti e - in riforma del capo VIII della sentenza appellata - sia condannata la terza chiamata a rifondere Pt_1 integralmente in favore di le spese di lite del primo grado di giudizio, nonché spese di lite CP_5 del presente grado.
In via istruttoria;
i) nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse che le contestazioni di in ordine Pt_1 alla email prodotta quale doc. 4 (in formato ana logico) e documento 5 (in formato digitale) costituiscano un valido ed efficace disconoscimento e qualora lo ritenga opportuno voglia disporre CT tecnico informatica al fine di accertare la genuinità della mail, nonché la provenienza e l'effettiva ricezione nella casella di posta Email_2
ii) Nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse legittima la rilevazione ex officio della questione di conformità del macchinario per cui è causa alla normativa sulla sicurezza, disporsi CT (con nomina di nuovo perito) al fine di accertare il suddetto profilo di conformità”.
Per appellata : CP_2
“In via preliminare di rito
- Disporsi, ai sensi dell'art. 350 – II° co. – c.p.c., la riunione del presente giudizio a quello rubricato al n. 1252/2024 R.G., trattandosi di appelli proposti contro la stessa sentenza.
In via preliminare
- Rigettarsi l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata articolata dall'appellante nell'atto di citazione di appello per insussistenza del presupposto del CP_5
“fumus” e comunque perché infondata.
4 Nel merito
- Rigettarsi l'appello e le domande tutte formulate dall'appellante perché Controparte_5 infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa della presente comparsa, e, per l'effetto, confermarsi integralmente, in ordine ad ogni capo del dispositivo, la sentenza appellata n. 1211/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza il 08.06.2024 e pubblicata in data
13.06.2024, confermandosi, in ogni caso, la declaratoria di revoca e di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 2130/2019 Ing. emesso dal Tribunale di Vicenza, nonché la declaratoria di risoluzione, per nullità da violazione di norme imperative, del contratto di vendita con riserva di proprietà intercorso tra e in data 11.04.2019 avente ad Controparte_2 Controparte_5 oggetto il tornio parallelo modello “TP 400x2000” oggetto dell'ordinativo n. 1465;
- Spese e competenze di I° e II° grado interamente rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (v. 10-14.10.2019), proponeva opposizione CP_2 avverso il decreto monitorio n. 2130/2019 emesso dal Tribunale di Vicenza, con il quale le era stato Contr ingiunto il pagamento di € 14.460,00 in favore di a titolo di saldo del prezzo relativo ad un tornio parallelo modello “TP 400x2000” oggetto dell'ordine n. 1465 dell'11.04.2019.
L'opponente esponeva:
- di avere acquistato il bene per il prezzo complessivo di € 24.000,00 + IVA, versando un acconto di €
14.640,00 (v. € 12.000,00 + IVA);
- che il macchinario era stato consegnato il 03.06.2019 ed era stato accettato con riserva di controllo;
- che, nel corso delle verifiche iniziali, il tornio presentava plurimi difetti e sembrava usato o comunque
“retrofittato”;
- di avere contestato la fornitura con pec del 07.06.2019 dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento della venditrice e domandando la restituzione della somma versata;
- che il pagamento di un ulteriore acconto da € 4.880,00 era avvenuto per mero errore amministrativo. Contr 2. si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie, affermando che il tornio era nuovo ed idoneo all'utilizzo, eccependo la tardiva denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c. e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta domandava altresì di chiamare in garanzia la propria fornitrice . Pt_1
3. si costituiva in giudizio eccependo - a sua volta - la decadenza per tardiva denuncia dei Pt_1 presunti vizi e negando ogni responsabilità.
5 4. Il Tribunale, compiuta l'istruttoria orale a mezzo di interrogatorio formale del legale rappresentante Contr dell'opposta e mediante esame di testimoni, disponeva CT nominando l'ing. Per_1 di Vicenza, il quale in data 11.11.2022 depositava l'elaborato peritale in cui accertava che il
[...] macchinario era nuovo di fabbrica, ma non completamente conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essendo privo di specifici dispositivi obbligatori (v. microinterruttore di sicurezza sul riparo mobile e pulsante di emergenza sul carro longitudinale), ciò in violazione della
Direttiva Macchine 2006/42/CE e dell'art. 23 D.Lgs. n. 81/2008.
5. Fissata l'udienza del 17.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6. Con Sentenza N° 1211/2024, pubblicata il 13.06.2024, il Tribunale di Vicenza ha statuito:
“I) in accoglimento dell'opposizione, nei sensi di cui in motivazione, revoca e dichiara nullo, inefficace e privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 2130/2019 Ing.;
II) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara, nei sensi di cui in motivazione, il GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE dell'opposta Controparte_5
e, per l'effetto, dichiara la RISOLUZIONE, in particolare per NULLITÀ DA VIOLAZIONE DI
NORME IMPERATIVE, del contratto di vendita con riserva di proprietà intercorso tra Controparte_2
e in data 11.04.2019 avente ad oggetto il tornio parallelo modello “TP Controparte_5
400x2000” oggetto dell'ordinativo n. 1465;
III) conseguentemente condanna a ripetere all'opponente la Controparte_5 Controparte_2 somma di € 30.889,23= complessivamente da questa corrisposta a titolo di prezzo del macchinario in forza di decreto ingiuntivo ed atto di precetto, maggiorata da interessi moratori di legge dal versamento al saldo;
IV) rigetta l'ulteriore domanda dell'attrice opponente di risarcimento danni;
Contro
V) condanna la convenuta opposta [ a rifondere all'attrice opponente [ ]le spese CP_2 processuali, liquidate in € 568,53 per anticipazioni esenti, € 7.616,00 per compensi professionali, oltre
a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge sull'imponibile;
Contro
VI) pone in via definitiva le spese di CT a carico per l'intero della convenuta opposta [ ;
VII) in accoglimento della domanda di manleva, dichiara tenuta e condanna la terza chiamata Contro
a tenere indenne la convenuta [ opposta da quanto questa è Parte_1 obbligata a versare per effetto dei capi IIII) [€ 30.889,23 + accessori], V) [spese legali] e VI) [spese
CT] che precedono, con distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese processuali a favore dei legali
; Controparte_5
6
Contro
VIII) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra convenuta opposta [ e terza chiamata [ ]”. Pt_1
7. Avverso tale decisione hanno proposto Appello (con atto di citazione del 12.07.2024) e Pt_1
Contr (con atto di citazione del 24.07.2024) instaurando due procedimenti iscritti ai nn. r.g. 1252/2024
e 1359/2024.
8. , nel giudizio n. r.g. 1252/2024, ha formulato le seguenti doglianze, domandando Pt_1 preliminarmente la c.d. inibitoria ai sensi dell'art. 283 c.p.c., stante la fondatezza del gravame ed il Contr rischio d'insolvenza di
- Primo motivo di Appello: Nullità della Sentenza per violazione dell'art. 101, secondo comma,
c.p.c.. Contr Il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di vendita fra ed per asserita violazione CP_2 di norme imperative in materia di sicurezza sul lavoro, ciò in assenza di un effettivo contraddittorio sul punto.
La presunta carenza di dispositivi di sicurezza è emersa per la prima volta nella relazione del CT, il quale - omettendo di indicare la precisa disposizione normativa violata - si è limitato a constatare che altri Torni paralleli presenti sul mercato erano dotati di determinati dispositivi (microinterruttore sul riparo mobile della torretta portautensili e doppio arresto di emergenza;
v. pag. 20 della perizia).
Né l'atto introduttivo dell'opposizione, né la perizia di parte di hanno denunciato la CP_2 mancanza di dispositivi di sicurezza e la violazione di norme legislative o regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Giudice di I Grado, pronunciando d'ufficio la nullità del contratto per violazione di norme imperative
(art. 1418 c.c.), ha impedito di contestare l'esistenza stessa di disposizioni violate, di chiedere la loro puntuale indicazione e di replicare nel merito alle conclusioni del CT.
- Secondo motivo di Appello: Vizi della CT e ruolo del CT.
Il CT ha fondato le sue conclusioni su mere valutazioni soggettive e comparative, senza individuare alcuna specifica norma tecnica o disposizione della Direttiva Macchine 2006/42/CE che sarebbe stata violata.
La normativa tecnica EN ISO 23135 classifica come “torni piccoli” i macchinari con distanza tra le punte fino a 2.000 mm, ma non impone l'obbligo di installare un doppio arresto a fungo oppure ulteriori dispositivi indicati dal CT.
L'ing. opera nel settore della vendita di macchine utensili tramite la ditta “Andreotti Per_1
Macchine Utensili”, commercializzando torni di marchi concorrenti di , alcuni dei quali privi Pt_1 proprio dei dispositivi di sicurezza che egli ritiene necessari per quello periziato.
7 Sussiste in capo al CT un potenziale conflitto di interessi o comunque una condizione di non piena terzietà; egli ha ravvisato difetti non rilevati neppure dal CTP di . CP_2
- Terzo motivo di Appello: Insussistenza della nullità del contratto per violazione di norme Contr imperative o di un grave inadempimento della venditrice Parte_ La declaratoria di nullità del contratto di compravendita del è ancorata alla mera violazione dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, senza previa individuazione delle specifiche disposizioni legislative o regolamentari violate.
Il “MOC” è munito di dichiarazione CE di conformità, prodotta in giudizio (doc. n. 3) ed attestante il rispetto delle direttive europee applicabili (v. Direttiva Macchine 2006/42/CE; Direttiva 2014/35/UE; norme armonizzate EN 12100-1/2003, EN 12100-2/2003, EN 60204-1/2006, EN 953/97).
Il macchinario è dotato dei dispositivi di protezione richiesti dalle norme tecniche applicabili: protezione del mandrino con microinterruttore, arresto di emergenza a ritenuta (senza obbligo di doppio comando), protezione mobile della torretta portautensili e riparo trucioli anteriore e posteriore.
La normativa EN ISO 23135 non prescrive l'obbligo del microinterruttore sui ripari mobili della torretta portautensili per i torni manuali;
tali ripari sono comunemente commercializzati, con o senza microinterruttore, con regolare certificazione CE.
- Quarto motivo di Appello: reiterazione delle eccezioni sollevate in I Grado. Contr La chiamata in causa di terzo è nulla perché quale attore sostanziale nell'opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione ex art. 269, comma 3, c.p.c. nella prima udienza. Contr La nullità della vendita fra ed non incide sul contratto con;
la rivendita del CP_2 Pt_1 macchinario privo di presidi antinfortunistici interrompe ogni nesso causale rispetto alla garanzia. Contr è decaduta ai sensi dell'art. 1495 c.c., non avendo denunciato vizi né al momento della ricezione del macchinario (v. 31.05.2019), né all'epoca della sua consegna ad , né a seguito della pec CP_2 del 07.06.2019 inviata da . CP_2
I difetti emersi dalla CT non esistono. Contr 9. Con comparsa del 29.10.2024, si è costituita in II Grado, precisando di avere proposto autonomo gravame, contestando integralmente l'impugnazione di in ordine al capo VII e Pt_1 deducendone l'infondatezza sotto ogni profilo. Contr ha tempestivamente chiesto al G.I. - già nella comparsa costitutiva - l'autorizzazione ex art. 269, comma 3, c.p.c. che è stata concessa con decreto del 11.02.2020 di fissazione di una nuova udienza;
l'eccezione avversaria è stata - comunque - sanata ed è - in ogni caso - inammissibile, vertendo su valutazione del Giudice discrezionale e non impugnabile.
8 Contr Non esiste la prova di un collaudo, posto che non è mai entrata nel possesso materiale del tornio consegnato direttamente da ad . Pt_1 CP_2
Contr non può essere responsabile per la mancanza di dispositivi di sicurezza, poiché ha Pt_1 rilasciato apposita certificazione di conformità del macchinario.
Ad ogni modo, vi è stata tempestiva trasmissione a della denuncia ricevuta da con e- Pt_1 CP_2 mail del 10.06.2019.
10. Con comparsa del 28.10.2024, si è costituita affermando che: CP_2
- la questione relativa alla conformità del macchinario alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata da subito oggetto di dibattito processuale in I Grado, essendo stata adeguatamente sollevata nella citazione e nella perizia di parte (doc. 11);
- la CT ha solo confermato i difetti di sicurezza e le necessarie misure correttive;
- i rilievi sulla CT sollevati soltanto in II Grado da sono tardivi ed inammissibili, essendo Pt_1 anche supportati da documenti (da n. 6 a n. 13) nuovi non prodotti in I Grado, in violazione dell'art. 345 c.p.c.; Contr
- il contratto di vendita con riserva di proprietà dell'11.04.2019 fra e è stato CP_2 correttamente dichiarato risolto per grave inadempimento della venditrice che ha violato norme imperative in materia di sicurezza sul lavoro (art. 23 D.Lgs. n. 81/2008);
- dalla CT è emersa la mancanza di dispositivi di sicurezza obbligatori, nonostante la presenza della marcatura CE, ritenuta non corrispondente alla reale conformità del macchinario;
- la stessa ha ammesso che il tornio era privo dei presidi antinfortunistici già al momento della Pt_1
Contr vendita a Contr 11. Nel procedimento n. r.g. 1359/2024, ha impugnato la Sentenza N° 1211/2024 per le ragioni che seguono, invocando preliminarmente la sospensione di cui all'art. 283 c.p.c.
- Primo motivo di Appello: Illegittimità del rilievo d'ufficio della nullità del contratto.
Il presupposto della dichiarata violazione di norme imperative, ossia la pretesa non conformità del macchinario alla normativa antinfortunistica, non è stato tempestivamente allegato dall'opponente
né è stato introdotto nel rispetto delle preclusioni assertive. CP_2
E' stato il CT ad evidenziare tale aspetto superando i limiti del quesito ricevuto ed occupandosi di una contestazione ma dedotta nelle memorie ex art. 183 c.p.c..
- Secondo motivo di Appello: Infondatezza della presunta nullità del contratto.
Il CT, pur avendo accertato che il macchinario venduto era “nuovo di fabbrica”, non ha indicato alcuna specifica disposizione normativa violata, limitandosi a suggerire l'aggiunta di un
9 microinterruttore sul riparo mobile della torretta e di un ulteriore arresto di emergenza “a fungo”, ciò sulla base di mere fotografie di macchine concorrenti.
Né il CT né il Giudice hanno individuato quali “disposizioni legislative e regolamentari vigenti” ex art. 23 D.Lgs. n. 81/2008 sarebbero state violate, a conferma dell'inesistenza di una reale difformità normativa.
In realtà, il tornio è già dotato di tutte le protezioni richieste (protezione mandrino con microinterruttore, arresto di emergenza, riparo mobile conforme, riparo trucioli posteriore, protezione viti) e la normativa EN ISO 23125 non prescrive né un secondo arresto a fungo né il microinterruttore sul riparo mobile della torretta. Contr
- Terzo motivo di Appello: Erronea compensazione delle spese di lite tra e . Pt_1
Non esiste alcun “allineamento” delle posizioni di dette società, poiché ha eccepito la Pt_1
Contr decadenza di dalla garanzia ed ha preteso il rigetto della domanda.
La compensazione - inoltre - non è giustificata da alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c.; non vi è soccombenza reciproca, né mutamenti giurisprudenziali, né ragioni eccezionali. è Pt_1
Contr risultata integralmente soccombente nei confronti di che ha ottenuto la sua condanna a manlevarla;
quindi, le spese avrebbero dovuto essere poste interamente a carico della terza chiamata.
12. Con comparsa del 07.11.2024, si è costituita reiterando le argomentazioni già presenti CP_2 nella costituzione del 28.10.2024 nel giudizio di II Grado n. r.g. 1252/2024.
12. bis All'esito di apposita udienza, con separata ordinanza di data 14.10.2024 è stata respinta la c.d. inibitoria della Sentenza appellata.
12. ter Una volta riuniti i procedimenti nonché concessi i termini per note finali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 08.09.2025. Contr
13. L'Appello proposto da è infondato e va respinto, mentre quello proposto da è Pt_1
Contr fondato solo per la censurata compensazione delle spese legali fra e . Pt_1
A. Nella CT a firma dell'ing. di Vicenza - si legge testualmente: Persona_1 pag. 12
“Per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza di cui devono essere dotati i torni paralleli in base alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da segnalare che nel caso del
MOC:
1. il riparo mobile della torretta portautensili è privo di microinterruttore di sicurezza e quindi
l'“apertura” del riparo mobile non provoca un arresto di emergenza del MOC (fig. 7);
2. sul carro longitudinale manca un arresto di emergenza a fungo con ritenuta (fig. 8), che è presente sulla testa motrice ma, visto che il MOC ha una distanza punte non trascurabile (2.000 mm), sarebbe
10 opportuno venisse installato anche sul carro longitudinale, per consentire all'operatore addetto all'utilizzo del MOC in caso di emergenza di poter arrestare il MOC rapidamente e in sicurezza anche quando il carro longitudinale è lontano dalla testa motrice”.
Pag. 16
“il MOC è stato costruito in Cina dove gli standard costruttivi sono molto inferiori rispetto agli standard costruttivi europei/italiani”.
Pag. 19 e pag. 20 Contr
“Dopo aver letto le osservazioni del CTP della alla bozza del presente elaborato, il CT ritiene necessario evidenziare che: Contr non concorda con il CTP della quando sostiene che non è necessario [essendo – invece – necessario] istallare sul carro longitudinale del MOC un arresto di emergenza a fungo (cfr. allegato F Contr pag. 1). Infatti se si guardano le foto allegate alle osservazioni del CTP della (cfr. allegato F pagg. 2, 3 e 4) si può notare come tutti i torni della “concorrenza” ritratti nelle foto siano dotati di doppio arresto di emergenza a fungo, uno posizionato sulla testa ed uno posizionato sul carro longitudinale”.
Pag. 20 Contr
“non concorda con il CTP della quando sostiene che sul MOC non è necessario [essendo – invece – necessario] dotare il riparo mobile della torretta di un microinterruttore di sicurezza. (cfr. Contr allegato F pag. 1). Infatti se si guardano le foto allegate alle osservazioni del CTP della (cfr. allegato F pagg. 2, 3 e 4) si può notare come le prime due macchine della “concorrenza” ritratte nelle foto (tornio COMEV e tornio MCM) siano prive di microinterruttore di sicurezza sul riparo della torretta perché in entrambi i casi il riparo è fisso, mentre l'ultima macchina della “concorrenza” ritratta nelle foto (tornio MOMOMAC) sia dotata di microinterruttore di sicurezza sul riparo della torretta perché il riparo è mobile (come quello installato sul MOC…..)”.
Pag. 21
“per rendere il MOC pienamente conforme alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, bisognerebbe DOTARE IL RIPARO MOBILE DELLA TORRETTA DI UN
MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA ED ISTALLARE SUL CARRO LONGITUDINALE UN
ARRESTO DI EMERGENZA A FUNGO”.
B. A proposito del “contraddittorio” in ordine a siffatti rilievi del perito d'ufficio che il Tribunale di
Vicenza ha fatto propri, occorre rimarcare che:
11 - l'ing. ha prestato giuramento il 01.07.2022; la perizia è stata depositata Persona_1
Contr l'11.11.2022; nella stessa viene dato atto delle osservazioni del CTP di e del CTP di a CP_2 cui viene anche data risposta;
- dal verbale della successiva udienza del 20.12.2022 si evince soltanto:
“L'Avv. De Marchi [AUTOBREN] chiede di essere autorizzato a depositare copia cartacea di breve note d'udienza a cui si riporta, il giudice autorizza il deposito e ne sollecita un pronto deposito telematico.
L'avv. ZERBARO [KMT] contesta le deduzioni dell'attore e rileva come la mancata pulizia del macchinario non sia imputabile ai convenuti bensì all'attrice; inoltre rileva come il ctu sia fuoriuscito dal quesito peritale in riferimento all'asserita necessità di dotare il macchinario di alcuni accorgimenti in materia di sicurezza, deduzione quest'ultima mai sollevata da parte attrice.
Contro
L'avv. Faggion [ ] si associa a quanto dedotto dall'avv. Zerbaro [ , si oppone alla Pt_1 chiamata a chiarimenti del ctu e chiede fissarsi udienza di pc.
Il Giudice
Rinvia per precisazione conclusioni all'udienza del 17.10.2023 ore 10.15”.
- nei fogli di precisazione conclusioni: Contr ha domandato solamente
“1) Sia respinta l'opposizione avversarie e siano respinte, in quanto infondate, le domande dell'opponente nei confronti dell'opposta;
2) Sia pertanto confermato il decreto ingiuntivo opposto e comunque sia condannata controparte a pagare a favore dell'opposta, per le causali indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo in questa sede opposto, la somma di euro 14.640 oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo;
3) Nelle denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, sia condannata la terza chiamata a tenere manlevata l'opposta da ogni e qualsivoglia statuizione sfavorevole contenuta nell'emananda sentenza;
4) Spese e compensi di causa rifusi con distrazione a favore del sottoscritto avvocato ai sensi dell'art.
93 c.p.c.”.
si è limitata a concludere Pt_1
“Respingere le domande tutte svolte da nei confronti della terza chiamata per i motivi CP_1 esposti in atti”.
Dunque, non vi è stata alcuna contestazione tempestiva delle odierne appellanti a proposito del difetto di terzietà del tecnico designato e circa il contenuto delle risposte fornite ai quesiti a lui
12 sottoposti, nonostante alle parti sia stata garantita la possibilità di formulare prontamente controdeduzioni puntali e complete ben prima della decisione definitiva.
C. Ebbene, la normativa UNI EN ISO 23125/2015 specifica i requisiti e/o le misure per eliminare i pericoli o ridurre i rischi delle diverse famiglie di torni e centri di tornitura, progettati per formare il metallo mediante taglio.
Sulla base di tale disciplina, per la “messa in sicurezza”, sono necessari i seguenti accorgimenti tecnici:
• riparo estremità mandrino posteriore (passaggio barra);
• riparo del mandrino autocentrante;
• riparo trucioli anteriore;
• riparo trucioli posteriore;
• copertura della Barra di trascinamento e della vite infinita;
• sistema antiavviamento accidentale (sulle leve di azionamento per la rotazione del mandrino);
• revisione periodica del circuito elettrico ed implementazione di microinterruttori di sicurezza;
• impiego di utensileria di regolazione.
Invero, nel caso di specie, è stata riscontrata pacificamente la significativa (ossia non trascurabile) carenza di ripari e di microinterruttori di sicurezza, quale “anomalia” tale da rendere obiettivamente rischioso per la sicurezza dei lavoratori l'utilizzo del “MOC” oggetto di causa per come Contr Contr fornito da ad (ed a da ). CP_2 Pt_1
Da ciò è dipeso il fatto che il Tribunale di Vicenza abbia richiamato in modo pertinente l'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 (v. attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro), secondo cui “Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
L'inosservanza di questa “combinata” [v. normativa UNI EN ISO 23125/2015 + D.Lgs. n. 81/2008] disciplina senz'altro imperativa - stante l'esigenza di proteggere la sicurezza dei lavoratori quale valore anche costituzionalmente garantito (v. artt. 32-35-41 Cost.) - ha riverberato i suoi effetti su entrambi i contratti di scambio di cui si discute e ne ha inficiato irrimediabilmente la validità.
D. La dichiarazione Vibitech di conformità CE del 10.05.2019 presente in atti (doc. n. 3) recita:
… dichiara sotto la sua responsabilità, che la macchina: Tipo della Macchina: Tornio Parte_1
Parallelo; … … … il cui uso previsto è la lavorazione di metalli e la esecuzione di operazioni di
13 asportazione trucioli su alberi o particolari meccanici in genere, è nuova di fabbrica ed E'
CONFORME ALLE DIRETTIVE
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16 CE;
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
Dichiara inoltre che sulla macchina è stata apposta la targhetta “CE” ed inoltre che sono state applicate nella sua costruzione anche le seguenti NORME ARMONIZZATE:
EN 12100-1/2003, EN 12100-2/2003,
EN 60204-1/2006, EN 953/97,
e che è conforme alle norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e di inquinamento”.
Pertanto, NON si evince minimamente un'attestazione espressa di osservanza del macchinario rispetto alla più recente normativa UNI EN ISO 23125/2015.
E. La Corte di Cassazione (v. Ord. 10 ottobre 2024, n. 26487) ha chiarito che “In tema di invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative, le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all'oggetto del contratto determinate caratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento dei contraenti, e la loro violazione determina la nullità del negozio per impossibilità (o illiceità) dell'oggetto e non la mera responsabilità da inadempimento”.
Il “cardine” è costituito dalla distinzione fra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto.
La violazione delle prime, tanto nella fase pre-negoziale quanto in quella attuativa del rapporto, se non
è altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, laddove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma NON incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che NON è idonea a provocarne la nullità, a differenza della violazione delle seconde, che attengono - invece - all'intrinseca struttura dell'assetto negoziale.
Pertanto, la "contrarietà" a norme imperative considerata dall'art. 1418, primo comma, c.c., quale "causa di nullità" del contratto, postula che essa attenga ad elementi "intrinseci" della fattispecie negoziale, che riguardino - cioè - la struttura o il contenuto o l'oggetto del contratto.
14 F. Nella situazione che ci interessa, è indubbio che i contratti per cui è causa hanno riguardato un bene obiettivamente privo di tutti i requisiti di legge previsti a tutela della sicurezza sul lavoro e sono - per ciò solo - radicalmente nulli.
G. Per venire alle “conseguenze” del vizio in parola, si deve considerare i seguenti elementi documentali. Parte_ Contr
- ordine da a dell'11.04.2019 (v. consegna entro il 02.05.2019, in realtà CP_2 avvenuta il 31.05.2019); Parte_ Contr
- vendita da a con fattura del 30.05.2019 (v. ordine del 23.04.2019 e conferma Pt_1 del 29.04.2019) per il prezzo di € 17.000,00 + IVA;
Contr
- prezzo pattuito da con di € 24.000,00 + IVA;
CP_2
Contr
- pagamenti effettuati da a CP_2
€ 14.640,00 (€ 12.000,00 + IVA) come acconto del 24.04.2019
€ 4.880,00 dopo del decreto ingiuntivo (per errore il 05.07.2019)
€ 11.369,23 dopo la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto.
ha chiesto la restituzione di € 14.640,00 + € 4.880,00 + € 11.369,23 = € 30.889,23, oltre al CP_2 risarcimento di tutti i danni subiti, dei quali - però - non è stata fornita la benché minima prova in punto an e nel quantum.
H. In altri termini, dalla nullità di cui si è detto “discende” l'obbligo di restituire il “MOC” da CP_2
Contr Contr a il diritto di al rimborso ad opera di € 30.889,23; la manleva di nei CP_2 Pt_1
Contr confronti di di qui, la correttezza della decisione sottoposta a gravame. Contr I. Tuttavia, la soccombenza “a cascata” di (che ha svolto il ruolo di “intermediaria” fra CP_2
Contr e ) rispetto a che ha realizzato il “MOC” non a norma comporta che sia Pt_1 Pt_1 soccombente verso , ma vittoriosa nei confronti di;
di qui la condanna di CP_2 Pt_1 Pt_1
Contr alla rifusione delle spese di lite di
14. Non resta che riformare nei termini in parola la statuizione impugnata. Contr
15. Le spese dell'Appello seguono la soccombenza integrale di e di verso e la Pt_1 CP_2
Contr soccombenza di verso Pt_1
La liquidazione avviene in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazione, per lo scaglione € 26.001,00-€ 52.000,00, rispetto alle fasi espletate.
P.Q.M.
15 Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Contr 1. RIGETTA l'Appello di e di nei confronti di e CONFERMA la Sentenza di I Pt_1 CP_2
Grado rispetto ai capi I-II (quanto alla nullità contrattuale per violazione di norme imperative), III-IV-
V-VI-VII. Contr 2. NN e - in solido - a rifondere ad le spese di II Grado liquidate in Pt_1 CP_2
€ 6.946,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge. Contr
3. ACCOGLIE parzialmente l'Appello di riguardante (v. capo VIII) e la NN a Pt_1 rifonderle le spese di I Grado liquidate in € 7.616,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge. Contr
4. NN a rifondere a le spese dell'Appello liquidate in € 6.946,00, oltre iva- Pt_1 cpa-spese generali come per legge.
5. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore Pt_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 17.11.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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