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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7154/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7154/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAZZARI PIERINA Parte_1 C.F._1
MARIE FRANCE e l'avv. ANGELIKA JUSTYNA NIEWADZI, con domicilio eletto presso lo studio della prima, sito in via G. Leopardi n. 2, 37138 Verona ATTORE contro
(C.F. ), deceduta in corso di causa, Controparte_1 C.F._2 già con il patrocinio dell'avv. MALESANI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA IPPOLITO NIEVO, 15 37128 VERONA, CONVENUTA Contro
Controparte_2 in persona dell'avv. LAURA LORENZI, quale curatrice dell'eredità giacente, con il patrocinio dell'avv. MALESANI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA IPPOLITO
NIEVO, 15 37128 VERONA,
CONVENUTA A SEGUITO DI RIASSUNZIONE pagina 1 di 34 contro
Avv. ALESSANDRA VIANELLO (C.F. , con estinzione del rapporto C.F._3 processuale in corso di causa, come da ordinanza 17.06.2020, già con il patrocinio dell'avv. ZANCA GLORIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA RENATO
SIMONI N. 31 37122 VERONA presso il difensore avv. ZANCA GLORIA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
PARTE ATTRICE: come da foglio di p.c. depositato il 15.01.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona, rigettate le domande e le eccezioni ex adverso formulate, accoglie le seguenti conclusioni:
1) IN VIA ISTRUTTORIA: … omissis…
NEL MERITO:
A) QUANTO ALL'ASSE EREDITARIO DI : Parte_2 ricostruirsi l'asse ereditario e determinarsi la quota di eredità spettante al figlio per legge Pt_1 nella misura di 1/3 a e come segue: Controparte_3 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
Ricostruire relictum in valore di €154.779,19 composto da quota di ½ dell'appartamento in AZ, via
A. della Scala n.12 (individuato al Catasto Fabbricati del Comune di AZ f.5 mapp.66 sub.11) del valore di €146,125,00; somme depositate sul libretto postale n. 31949113 per €5.279,19; somme depositate sul conto corrente n.0000003827755 cointestato con il marito acceso Controparte_3 presso RE Banca Spa filiale di AZ €6.750,00 di cui €3.375,00 quale quota della sig.ra
Parte_2
Accertarsi e dichiararsi che le seguenti atti costituivano donazioni, anche indirette, in favore di CP_1
[...]
• i trasferimenti delle somme di denaro del 15.07.2014 di €75.000,00 e del 24.07.2014 di €30.000,00 dal conto corrente n.0000102286435 acceso presso la RE di e, per la quota di Parte_2
del 15.07.2014 di €42.500,00, del 10.03.2015 di €5.000,00 e del 02.02.2016 di €6.440,53, Parte_2 per intero, dal conto corrente cointestato di 1/e n.0000003827755 Parte_2 Controparte_3 acceso presso la RE nonché del 15.10.2012 di €194.516,00 e del 18.10.2012 di €388.000,00 dal conto corrente di SP n. 176800-5 per complessivi €291.258,00;
pagina 2 di 34 • i prelevamenti e/o trasferimenti delle somme di denaro del 18.09.13, del 25.09.13, del 20.11.13, del
17.12.13, del 08.01.14, del 11.02.14, del 02.04.14 per €9.000,00 dal suddetto conto corrente della acceso presso la RE e del 02.10.2009, del 16.10.2009, del 17.03.2010, del Parte_2
30.09.2010, del 12.11.2010, 14.08.2012, del 28.08.2012, del 24.09.2012, del 05.10.2012, del
16.10.2012 e del 07.10.2015, del 04.01.2016 per €40.700,00 dal suddetto conto corrente cointestato acceso presso la RE, per la quota di €20.350,00;
• il 95% dei bonifici eseguiti dal conto corrente n.102286435 presso RE rispettivamente del
30.10.2013 di €15.000,00, del 30.12.2013 di €3.000,00 e del 30.12.2013 di €5.000,00 in favore di costituivano donazioni indirette in favore di per complessivi Controparte_4 Controparte_1
€21.850,00;
• la donazione indiretta effettuata in data 23.12.2004, attraverso il negozio misto di vendita con donazione, della somma di €389.666,00 quale quota sul minor valore/corrispettivo della vendita dell'immobile individuato al Catasto Fabbricati del Comune di AZ f.5, part.66, sub. 1 e 12, al quale la sig.ra ha rinunciato in favore della IA per spirito di liberalità; Parte_2
• la donazione del 03.05.2010 dall'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di AZ f.5 part.1227 sub.1 e sub.14 del valore di €371.600,00, per la quota di ½ del valore di €185.800,00;
• la donazione del 28.09.2012 dell'immobile censito al catasto di fabbricati del Comune di AZ al
f.5, mapp.,1622 sub.25 e mapp. 1622, sub.43 o dalla somma di denaro versata a titolo di prezzo d' acquisto dello stesso di €500.000,00, per la quota di ½ del valore di €250.000,00;
• la somma di €3.770,00 ricevuta in data 18.10.2012 per acquisto quote società;
• il 99% di ½ del bonifico dal conto RE cointestato in data 23.09.2014 corrispondente a
€990,00;
• ½ del bonifico dal conto RE cointestato in data 11.11.2015 corrispondente a €3.750,00;
E conseguentemente, previo esperimento di azione di riduzione e successiva collazione,
RICOSTRUIRE LA (il relictum – valore di €154.779,19 e Controparte_5 il donatum – valore di €1.335.374,53) nel valore complessivo di €1.490.153,73, o quello diverso ritenuto di giustizia, e per l'effetto dichiarare che la quota spettante a e Controparte_3 Pt_1
ammonta per ciascuno ad €496.717,90 o al valore diverso ritenuto di giustizia, e quindi
[...]
CONDANNARE l'Eredità giacente di in persona del curatore alla restituzione di Controparte_1 quanto ricevuto a seguito delle donazioni sopra indicate, e assegnare al sig. , anche Parte_1 quale erede di , beni in natura e/o le somme di denaro del valore complessivo delle Controparte_3 rispettive quote ad entrambi spettante in quanto eredi ai sensi dell'art.581 cc per la quota di 1/3 per
l'ammontare di €496.717,90, o quella somma diversa che dovesse essere accertata in corso di pagina 3 di 34 istruttoria, oltre agli interessi e rivalutazione ovvero condannare l'Eredità giacente di Controparte_1 in persona del curatore a pagare al signor la suddetta somma. Controparte_6
IN SUBORDINE:
Ricostruire relictum in valore di €154.779,19 composto da quota di ½ dell'appartamento in AZ, via
A. della Scala n.12 (individuato al Catasto Fabbricati del Comune di AZ f.5 mapp.66 sub.11) del valore di €146,125,00; somme depositate sul libretto postale n. 31949113 per €5.279,19; somme depositate sul conto corrente n.0000003827755 cointestato con il marito acceso Controparte_3 presso RE Banca Spa filiale di AZ €6.750,00 di cui €3.375,00 quale quota della sig.ra
Parte_2
Accertarsi che i trasferimenti delle somme di denaro del 15.07.2014 e del 24.07.2014 dal conto corrente n.0000102286435 acceso presso la per €105.000,00 e del CP_7 Parte_2
15.07.2014 e del 10.03.2015 per la quota di ½ corrispondente a €47.500,00 e del 02.02.2016 di
€6.440,53, per intero, dal conto corrente cointestato di e Parte_2 Controparte_3
n.0000003827755 acceso presso la RE nonché del 15.10.2012 e del 18.10.2012 dal conto corrente di SP n. 176800-5 per €582.516,00, per la quota di ½ corrispondente a €291.258,00, il
99% di ½ del bonifico dal conto RE cointestato eseguito in data 23.09.2014 corrispondente a
€990,00 e ½ del bonifico dal conto RE cointestato in data 11.11.2015 corrispondente a
€3.750,00; costituivano delle donazioni in favore di accertarsi che il 95% dei bonifici Controparte_1 eseguiti dal conto corrente n.102286435 presso RE rispettivamente del 30.10.2013 di
€15.000,00, del 30.12.2013 di €3.000,00 e del 30.12.2013 di €5.000,00 in favore di Controparte_4 costituivano donazioni indirette in favore di;
accertarsi che gli ulteriori prelevamenti Controparte_1
e/o trasferimenti delle somme di denaro del 18.09.13, del 25.09.13, del 20.11.13, del 17.12.13, del
08.01.14, del 11.02.14, del 02.04.14 per €9.000,00 dal suddetto conto corrente della acceso Parte_2 presso la RE e del 02.10.2009, del 16.10.2009, del 17.03.2010, del 30.09.2010, del 12.11.2010,
14.08.2012, del 28.08.2012, del 24.09.2012, del 05.10.2012, del 16.10.2012 e del 07.10.2015, del
04.01.2016 per €40.700,00 dal suddetto conto corrente cointestato acceso presso la RE costituivano delle donazioni in favore di e, conseguentemente, dichiararle nulle per Controparte_1 assenza della forma pubblica e per effetto CONDANNARE l'Eredità giacente di in Controparte_1 persona del curatore alla restituzione delle somme ricevute indebitamente alla massa ereditaria
; accertarsi le ulteriori donazioni effettuate da in favore di Parte_2 Parte_2 CP_1
, costitute da
[...]
a) donazione indiretta del 23.12.2004, attraverso il negozio misto di vendita con donazione, della somma di €389.666,00 quale quota sul minor valore/corrispettivo della vendita dell'immobile pagina 4 di 34 individuato al Catasto Fabbricati del Comune di AZ f.5, part.66, sub. 1 e 12, al quale la sig.ra
ha rinunciato in favore della IA per spirito di liberalità, Parte_2
b) donazione del 03.05.2010 dall'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di AZ f.5 part.1227 sub.1 e sub.14 del valore di €371.600,00,
c) donazione del 28.09.2012 dell'immobile censito al catasto di fabbricati del Comune di AZ al f.5, mapp.,1622 sub.25 e mapp. 1622, sub.43 o dalla somma di denaro versata a titolo di prezzo d' acquisto dello stesso di €500.000,00,
d) donazione dalla somma di €3.770,00 ricevuta in data 18.10.2012 per acquisto quote e conseguentemente, DICHIARARSI che tali donazioni effettuate da in favore di Parte_2
hanno ecceduto la quota disponibile, con conseguente lesione della quota di 1/3 Controparte_1 spettante per legge a e di nella misura di €496.717,90 o nella misura Parte_1 Controparte_3 diversa che dovesse emergere in corso di istruttoria, disporsi la riduzione delle donazioni ricevute da
al fine di integrare la suddette quote di entrambi gli eredi e condannare l'Eredità Controparte_1 giacente di in persona del curatore alla restituzione di quanto ricevuto a seguito delle Controparte_1 donazioni ridotte e, previa azione di collazione, assegnare al sig. , anche quale erede Parte_1 di , dei beni in natura e/o le somme di denaro del valore complessivi delle quote Controparte_3 ereditarie di €496.717,90, o della somma diversa che dovesse essere accertata in corso di istruttoria, oltre agli interessi e alla rivalutazione;
IN ULTERIORE SUBORDINE: ricostruire la massa ereditaria come esposta nella domanda spiegata in via principale e disporsi la divisione dell'eredità di previa collazione delle donazioni, anche indirette, ricevute Parte_2 da eredi , e e condanna della Eredità giacente di Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
in persona del curatore alla restituzione delle somme ricevute in prestito da Controparte_1 Parte_2
, procedersi alla formazione delle quote ereditarie e assegnare a , anche in
[...] Parte_1 qualità di erede di , i beni in natura e le somme di denaro con eventuali conguagli per Controparte_3 il valore corrispondente alle quote stesse di €496.717,90, o della somma diversa che dovesse essere accertata in corso di istruttoria, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
B) QUANTO ALL'ASSE EREDITARIO DI SARTORI ANNIBALE ricostruirsi l'asse ereditario, tenendo conto di quanto pervenuto a in successione Controparte_3 ereditaria di come sopra esposto, e determinarsi la disponibile e la quota di Parte_2 legittima spettante a come segue: Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
pagina 5 di 34 Ricostruire relictum in valore di €361.021,72 composto da polizza Eurovita n.10920000006 per
€73.438,45, quale somma residua a seguito dell'incasso parziale effettuato in data 08.03.2017; somme depositate al momento della morte sul conto corrente n.00000000001286 Banca Popolare di
Verona per €92.704,94; quota di 4/6 dell'appartamento in AZ, via A. della Scala n.12 del valore di
€194.833,33;
Accertarsi e dichiararsi che costituivano donazioni, anche indirette, in favore di i Controparte_1 seguenti atti/operazioni:
• i trasferimenti delle somme di denaro del 15.07.2014, del 10.03.2015 e del 02.02.2016 per
€101.400,00 dal conto corrente cointestato di e n.0000003827755 Parte_2 Controparte_3 acceso presso la RE, per la quota ½ di €50.700,00;
• i trasferimenti di denaro del 15.10.2012 e del 18.10.2012 dal conto corrente n. 176800-5 acceso presso la SP per €582.516,00, per la quota di €291.258,00;
• i trasferimenti delle ulteriori somme di denaro dal suddetto conto corrente cointestato tra e Parte_2 acceso presso la RE del 02.10.2009, del 16.10.2009, del 17.03.2010, del 30.09.2010, del CP_3
12.11.2010, 14.08.2012, del 28.08.2012, del 24.09.2012, del 05.10.2012, del 16.10.2012 e del
07.10.2015, del 04.01.2016 per complessivi €40.700,00, per la quota ½ di €20.350,00;
• il valore del 99% di ½ del bonifico dal conto n.3827755 del 23.09.204 alla Immobiliari OR pari a
€2.000,00 costituiva donazione indiretta in favore di , corrispondente a €990,00; Controparte_1
• ½ del bonifico dal conto RE cointestato in data 11.11.2015 corrispondente a €3.750,00;
• donazione indiretta effettuata in data 23.12.2004, attraverso il negozio misto di vendita con donazione, della somma di €389.666,00 quale quota sul maggior valore/corrispettivo della vendita dell'immobile individuato al Catasto Fabbricati del Comune di AZ f.5, part.66, sub. 1 e 12, o della somma diversa ritenuta di giustizia;
• donazione del 03.05.2010 dall'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di AZ f.5 part.1227 sub.1 e sub.14 del valore di €371.600,00, quota di ½ del valore di €185.800,00,
• donazione del 28.09.2012 dell'immobile censito al catasto di fabbricati del Comune di AZ al f.5, mapp.,1622 sub.25 e mapp. 1622, sub.43 o dalla somma di denaro versata a titolo di prezzo d'acquisto dello stesso di €500.000,00, quota di ½ del valore di €250.000,00;
• donazione indiretta per complessivi €217.175,00 effettuata da mediante pagamento Controparte_3 della prima maxi rata e delle spese accessori del contratto di vendita e di leasing dell'immobile individuato al catasto fabbricati del Comune di AZ f.5, part.66, sub. 1 e 12 dell'23.12.2004;
DICHIARARSI inefficace il pagamento effettuato in data 09.05.2017 dall'amministratore di sostegno di , LO Alessandra, alla sig.ra in quanto effettuata in assenza Controparte_3 Controparte_1
pagina 6 di 34 della legittimazione e, per effetto, CONDANNARSI l'Eredità giacente di in persona del Controparte_1 curatore alla restituzione alla massa ereditaria di della somma di €34.405,95, Controparte_3
e conseguentemente RICOSTRUIRE la massa ereditaria (la quota eredità Controparte_3 Parte_2
– valore di €496.717,19, il relictum – valore di €361.600,00 e il donatum – per €1.583.194,00 – comprensivo del valore della donazione in favore di e per i complessivi Parte_1 CP_8
€139.100,00) per il valore complessivo di €2.441,511,18 o diversa ritenuta di giustizia, e per effetto dichiarare il valore della quota di legittima spettante a in €813.837,06 e previa Parte_1
l'imputazione alla quota di legittima di quanto ricevuto in donazione e in legato per il Parte_1 valore complessivo di €215.675,00 e, conseguentemente, ACCERTARSI che le donazioni effettuate da in favore di hanno ecceduto la quota disponibile, con la lesione della Controparte_3 Controparte_1 quota di legittima di nella misura di €598.162,06 o per la quota diversa che dovesse Parte_1 emergere in corso di istruttoria, e, per effetto, DISPORSI LA RIDUZIONE del testamento e delle donazioni ricevute da , nell'ordine cronologico di cui all'art.559 cc al fine di integrare Controparte_1 la suddetta quota di legittima di e CONDANNARSI l'eredità giacente di Parte_1 CP_1
in persona del curatore alla restituzione di quanto ricevuto a seguito delle donazioni ridotte e
[...] assegnare i beni in natura e/o condannare al pagamento in favore del sig. delle somme Parte_1 di denaro per il valore complessivo di €598.162,06, o di quella somma diversa ritenuta di giustizia, al fine di integrare la quota di legittima di , oltre agli interessi e alla rivalutazione;
Parte_1
IN SUBORDINE: Ricostruire il relictum in valore di €361.021,72 composto da polizza Eurovita
n.10920000006 per €73.438,45, quale somma residua a seguito dell'incasso parziale effettuato in data
08.03.2017; somme depositate al momento della morte sul conto corrente n.00000000001286 Banca
Popolare di Verona per €92.704,94; quota di 4/6 dell'appartamento in AZ, via A. della Scala n.12 del valore di €194.833,33; accertarsi che i trasferimenti delle somme di denaro del 15.07.2014, del 10.03.2015 e del 02.02.2016 dal conto corrente cointestato di e n.0000003827755 acceso presso Parte_2 Controparte_3 la RE per €101.400,00 nonché del 15.10.2012 e del 18.10.2012 dal conto corrente di SP
n. 176800-5 per €558.946,53 costituivano delle donazioni in favore di accertarsi che Controparte_1 gli ulteriori prelevamenti e/o trasferimenti delle somme di denaro acceso presso la RE e del
02.10.2009, del 16.10.2009, del 17.03.2010, del 30.09.2010, del 12.11.2010, 14.08.2012, del
28.08.2012, del 24.09.2012, del 05.10.2012, del 16.10.2012 e del 07.10.2015, del 04.01.2016 dal suddetto conto corrente cointestato acceso presso la RE costituivano delle donazioni in favore di
e, conseguentemente, dichiararle nulle per assenza della forma pubblica e per l' effetto Controparte_1 condannare l'Eredità giacente della sig.ra in persona del curatore alla restituzione Controparte_1
pagina 7 di 34 delle somme ricevute indebitamente alla massa ereditaria;
accertarsi le ulteriori Controparte_3 donazioni in favore di , costituite da: Controparte_1
a) donazione indiretta effettuata in data 23.12.2004, attraverso il negozio misto di vendita con donazione, della somma di €389.666,00 quale quota sul maggior valore/corrispettivo della vendita dell'immobile individuato al Catasto Fabbricati del Comune di AZ f.5, part.66, sub. 1 e 12, ;
b) donazione del 03.05.2010 dall'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di AZ f.5 part.1227 sub.1 e sub.14 del valore di €371.600,00,
c) donazione del 28.09.2012 dell'immobile censito al catasto di fabbricati del Comune di AZ al f.5, mapp.,1622 sub.25 e mapp. 1622, sub.43 o dalla somma di denaro versata a titolo di prezzo d' acquisto di €500.000,00,
d) donazione indiretta per complessivi €217.175,00 effettuata da mediante pagamento Controparte_3 della prima maxi rata e delle spese accessori del contratto di vendita e di leasing dell'immobile individuato al catasto fabbricati del comune di AZ f.5, part.66, sub. 1 e 12 del 23.12.2004, dichiararsi inefficace il pagamento effettuato in data 09.05.2017 dalla amministratore di sostegno di
, LO Alessandra, alla sig.ra in quanto effettuata in assenza della Controparte_3 Controparte_1 legittimazione e, per effetto, CONDANNARSI l'Eredità giacente di in persona del Controparte_1 curatore alla restituzione alla massa ereditaria di della somma di €34.405,95; Controparte_3 imputarsi alla quota di legittima di quanto ricevuto in donazione e in legato, e, Parte_1 conseguentemente, accertarsi che le donazioni effettuate da in favore di Controparte_3 CP_1
hanno ecceduto la quota disponibile, con la lesione della quota di legittima di
[...] Parte_1 nella misura di €598.162,06, o per la quota diversa che dovesse emergere in corso di istruttoria, e, per effetto, disporsi la riduzione del testamento e delle donazioni ricevute da , nell'ordine Controparte_1 cronologico di cui all'articolo 559 cc, al fine di integrare la suddetta quota di legittima di Pt_1
e condannarsi l'eredità giacente di in persona del curatore alla restituzione di
[...] Controparte_1 quanto ricevuto a seguito delle donazioni ridotte e assegnare e/o ordinare il pagamento in favore del sig. i beni in natura e/o le somme di denaro del valore complessivi delle quote di Parte_1 legittima di €598.162,06 o della somma diversa che dovesse essere accertata in corso di istruttoria, oltre agli interessi e alla rivalutazione;
IN ULTERIORE SUBORDINE: ricostruire la massa ereditaria come esposta nella domanda spiegata in via principale disporsi la divisione dell'eredità di , previa collazione delle donazioni ricevute da eredi Controparte_3 CP_1
e e condannare l'eredità giacente di in persona del curatore
[...] Parte_1 Controparte_1 alla restituzione alla massa ereditaria delle somme ricevute in prestito da e delle Controparte_3
pagina 8 di 34 somme ricevute indebitamente, procedersi alla formazione delle quote ereditarie e assegnare a Pt_1
i beni in natura e le somme di denaro con eventuali conguagli per il valore corrispondente
[...] alle quote stesse di €598.162,06 o della somma diversa che dovesse essere accertata in corso di istruttoria, oltre agli interessi e alla rivalutazione;
In ogni caso: con vittoria di compenso e spese generali, oltre accessori, come per legge”.
PARTE CONVENUTA: come da foglio di p.c. depositato il 14.01.2025
“Nel merito: rigettarsi le domande tutte avanzate dall'attore, in quanto del tutto infondate in fatto e diritto.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale dell'attore sulle circostanze tutte esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta 28/11/2019 e compiutamente capitolate in sede di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., premessa la locuzione “vero che”, indicandosi sin d'ora
a testimone la signora di AZ (VR), con riserva d'altri nominarne in prefiggendo Testimone_1 termine e con riserva di articolare gli ulteriori mezzi istruttori, che si rendessero necessari alla luce delle avverse difese.
In via istruttoria subordinata: in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta istruttoria sopra esposta, previa emenda dell'ordinanza istruttoria datata 12/07/2023, disporsi l'acquisizione al fascicolo di causa dei documenti accessori esibiti e prodotti dal C.T.P. di parte convenuta in corso di consulenza tecnica
d'ufficio e, in ogni caso, disporsi la convocazione a chiarimenti del nominato C.T.U., ing. Persona_1
In ogni caso: con vittoria integrale di spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfetario al 15%, C.P.A. ed
I.V.A. sulle voci soggette.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa riguarda le successioni mortis causa dei genitori delle parti, deceduta il Parte_2
2.2.2016 ab intestato, e che ha disposto per testamento, deceduto il 25.03.2017. Controparte_3
Agisce nei confronti della sorella , a sua volta deceduta in corso di Parte_1 Controparte_1 causa. La causa è stata poi riassunta nei confronti dell'eredità giacente di Controparte_1
Si premette che la vicenda appare estremamente complessa, non solo per il fatto di riguardare due distinte masse ereditarie, ma anche per la difficoltà di individuare i beni rientranti nelle due masse, considerate le plurime domande attoree, tese a qualificare una serie importante di transazioni in denaro, direttamente alla convenuta, ovvero a società di persone a lei riconducibili (in toto o in misura quasi integrale in ragione delle partecipazioni sociali) quali donazioni indirette, ovvero quali donazioni pagina 9 di 34 dirette prive di forma solenne, in quanto tali nulle, o, ancora, di “prestiti” effettuati in favore della convenuta dai genitori e non restituiti. Seguono, poi, le numerose domande, articolate anche in plurime subordinate, riportate in epigrafe.
Per brevità si richiamano per relationem le allegazioni assertive e le ricostruzioni dei compendi ereditari di cui alla citazione introduttiva ed alle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La convenuta si è opposta, contestando tutte le domande attoree, negando la ricostruzioni dei fatti operata dall'attore, in particolare negando di avere ricevuto donazioni indirette o dirette (se non espressamente così qualificate per atto pubblico notarile), e, di contro, affermando come le dazioni di denaro effettuate in suo favore dai genitori fossero ascrivibili, da un lato ai compensi per la sua attività svolta nell'ambito delle aziende/società di famiglia (fino ad allora non specificamente retribuita), e, ancora, per il fatto di essersi occupata da sola dei genitori anziani, sostenendo anche spese per la loro assistenza.
Si richiamano comunque per relationem le allegazioni di fatti modificativi/estintivi/impeditivi di cui alla comparsa di costituzione ed alle successive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. della convenuta.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che vada anzitutto fatta chiarezza in ordine alle transazioni di denaro e/o operazioni qualificate da parte attrice quali donazioni indirette, donazioni dirette prive di forma solenne, prestiti dei genitori in favore della convenuta, non restituiti.
Tali determinazioni vanno assunte sia in relazione alla successione ab intestato di Parte_2 premorta rispetto al coniuge, sia di Controparte_3
L'eccezione di tardività del deposito da parte attrice delle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 o. 6 c.p.c. va respinta. Il deposito appare tempestivo, tenuto conto che l'ordinanza fuori udienza di assegnazione dei termini è stata comunicata alla cancelleria (come da doc. 52 di parte attrice) il 18 giugno 2020, fatta altresì applicazione del principio dies a quo non computatur ed alla proroga dei termini in scadenza di sabato o di domenica.
A fronte della reiterazione delle istanze istruttorie di prova orale formulate dalle parti per dimostrare i rispettivi assunti se ne ribadisce il rigetto, come già da ordinanza istruttoria del 19.03.2021, da intendersi qui richiamata, trattandosi di capitoli relativi a circostanze da provarsi documentalmente, generici, valutativi e, comunque, non essenziali ai fini del decidere. La non ammissione dei capitoli di prova comporta di per sé che non siano ammissibili nemmeno le istanze a prova contraria articolate dalle parti.
Va anticipata sin d'ora l'inammissibilità dell'acquisizione della documentazione, asseritamente reperita nel corso del proprio trasloco, tesa a dimostrare le spese sostenute da per i genitori, la Controparte_1 cui acquisizione è chiesta dalla convenuta in corso di CTU, ben oltre i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. pagina 10 di 34 (allegato I alla CTU). E' condivisibile quanto obiettato da parte attrice (allegato L): non sono integrati i rigorosi presupposti per la remissione in termini, visto che si tratta di documentazione che era comunque nella materiale disponibilità della convenuta.
Si precisa altresì che le parti hanno trovato un accordo extraprocessuale – prodotto in giudizio – per la divisione degli arredi, corredi dell'appartamento di via della Scala n. 12 a AZ e dei preziosi contenuti in cassaforte e dei beni in soffitta, in data 18.11.2022.
1) Asserita proposizione di domande nuove.
Parte convenuta eccepisce che l'attore nelle note di precisazione delle conclusioni formula una domanda del tutto nuova in ordine alla successione di apertasi ab intestato, Parte_2 chiedendo di “determinarsi la quota di eredità spettante al figlio per legge nella misura di Pt_1
1/3” (pag. 2 in fondo), allegando la novità di tale richiesta, che andrebbe a sostituire l'originaria domanda relativa alla “quota di legittima”. In sostanza la convenuta lamenta che vi sia stata la surrettizia sostituzione nelle conclusioni dell'espressione “quota di legittima” con quella, diversa, di
“quote ereditarie”, con la conseguenza, in concreto, di sostituire all'originaria pretesa, da ritenersi limitata alla quota di 1/4, la maggiore quota di 1/3.
L'attore replica in modo convincente, pur dando atto di un possibile uso impreciso in atti del termine
“legittima” in relazione all'eredità della madre : ha sottolineato come dall'intera Parte_2 formulazione delle originarie conclusioni (ove pure, in altro punto, è richiamata la quota di 1/3), oltre che nel complesso delle difese e dei conteggi contenuti sin dall'atto di citazione, appaia chiaro che le pretese attoree in relazione alla successione materna ab intestato siano riferite proprio alla quota di 1/3.
Per brevità e comodità si richiamano qui per relationem le argomentazioni svolte sul punto da pag. 2 e seguenti della memoria di replica attorea.
In sintesi, il Collegio ritiene che la volontà attorea di far valere i propri diritti successori in relazione alla de cuius per la quota di 1/3, quale applicazione dei criteri propri della Parte_2 successione ab intestato (i coeredi sono, rispettivamente, coniuge e due figli), appare sufficientemente chiara sin dall'atto introduttivo. Deve quindi ritenersi che l'inserimento esplicito alla quota di 1/3 e l'uso dell'espressione “quota ereditaria” nelle conclusioni non vada ad alterare la domanda originariamente proposta, né, quindi, a costituire nuova domanda.
Si rigetta, altresì, alla luce delle argomentazioni difensive attoree (il richiamo è alla memoria di replica), anche l'eccezione relativa ai limiti dimensionali dell'atto, sollevata dalla difesa della convenuta.
2) Successione di Parte_2
pagina 11 di 34 L'attore descrive, in relazione a ciascuna delle masse ereditarie, una serie di atti dispostivi, compiuti, stando alla sua versione, dalla madre e/o dal padre in favore della sorella/convenuti, costituenti altrettante donazioni, dirette o indirette, oltre a bonifici con causale “prestito”, relativi ad importi che non sono mai stati resi dalla sorella. Chiede quindi che dette somme vadano da lei restituite alle masse ereditarie;
in alternativa anche le transazioni con causale “prestiti” nasconderebbero altrettanti atti di donazione genitore-IA, nulli per carenza di forma solenne.
Venendo in particolare alla successione di l'attore nell'atto introduttivo indica il Parte_2 valore complessivo delle donazioni/disposizioni suddette in euro 482.300,00.
A seguire la disamina dei negozi e delle transazioni contestati.
a) Permuta del 3 maggio 2010 (doc. 11 di parte attrice)
Si premette che una prima donazione per atto solenne (notaio è quella del 30 maggio 2001 Per_2 doc. 12 attoreo: il padre dona a ciascuno dei figli un compendio immobiliare. Per Controparte_3 quanto riguarda la convenuta ella ha accettato la donazione della piena proprietà Controparte_1 dell'immobile ivi meglio descritto (appartamento a AZ, di cui al Fg. 5, Part. 66, Sub.11).
Successivamente, il 3.05.2010, viene stipulata una permuta tra i genitori delle parti ( e Controparte_3
con la IA la quale, in cambio della proprietà di altro compendio Parte_2 Controparte_1 immobiliare (due appartamenti), ha ceduto ai genitori proprio l'appartamento ricevuto in donazione dal padre con l'atto solenne del 30 maggio 2001, senza che fosse previsto alcun Controparte_3 conguaglio (l'operazione di permuta è descritta nel documento 11 attoreo – Notaio dr. ). Per_3
Giova rilevare che all'atto pubblico del 3.05.2010 erano presenti, significativamente, anche due testimoni, requisito formale richiesto per le donazioni solenni, ma non anche per i contratti di permuta immobiliare.
Come confermato dalla CTU a firma dell'ing. (e già da stima in atti del dr. , cui le Persona_1 Per_4 parti hanno aderito, come da doc. 13 attoreo), l'unità ceduta dalla convenuta ai genitori Controparte_1 aveva un valore di complessivi euro 292.250,00, mentre le due unità cedute dai genitori alla Sig.ra valevano complessivamente euro 347.500,00) con una differenza di € 55.250,00. La Controparte_1 metà di tale valore è imputabile alla de cuius in quanto comproprietaria con il marito Parte_2
del compendio scambiato, ed equivale ad € 27.625,00. L'altra metà (sempre pari ad Controparte_3 euro € 27.625,00) va invece attribuita, quale donante, al padre.
Ebbene, poiché non consta altra giustificazione per una permuta da un lato “in perdita” per i genitori e, dall'altro, significativamente vantaggiosa per la IA, considerato anche l'accorgimento formale di far presenziare alla stesura dell'atto notarile due testimoni, effettivamente con tale operazione negoziale le pagina 12 di 34 parti hanno posto in essere, ricorrendo ad un negotium mixtum cum donatione, la donazione della differenza di valore dei compendi, rispettando i requisiti solenni di forma.
Si ritiene, quindi, che l'atto del 3 maggio 2010 contempli anche la donazione complessiva dell'importo di euro 55.250,00 da parte dei genitori in favore della IA.
L'importo donato direttamente dalla madre, è quindi pari ad euro 27.625,00. Quanto Parte_2 appena esposto quanto alla permuta vale anche per il padre, donante per l'importo di Controparte_3 euro 27.625,00.
b) Operazione “NG” (doc. 14-15 attore).
L'attore sostiene che il bonifico effettuato dai genitori in data 16.12.2009 – tratto sul conto SP
(Cassa di risparmio di Bolzano) 176800-5, cointestato anche con la IA, a favore di Parte_3 costituisca una donazione indiretta (o, in subordine, nulla per difetto di forma) in favore di CP_1
in quanto bonifico effettuato per consentirle l'acquisto di un immobile. Giova chiarire che dai
[...] documenti depositati appare chiaro che avesse avuto in passato a che fare con i genitori Parte_3 delle parti, sul piano negoziale ed anche sul piano giudiziale.
L'operazione va così ricostruita. Con atto pubblico del 28 settembre 2012 (notaio dr. doc. 14 Per_5 attoreo), ha venduto a l'appartamento inserito nel residence “Corte Parte_3 Controparte_1
Sant'Andrea” nel Comune di AZ, località Paiari, via Sagramose n. 15, Fg. 5, mapp. 1622, sub 25 e sub 43, al prezzo complessivo di euro 450.000,00, prezzo di cui si dà atto della già avvenuta ricezione.
In dettaglio nel contratto si precisa che l'importo di euro 400.000,00 è stato corrisposto mediante bonifico del 16.12.2009 (Cassa di risparmio di Bolzano/SP).
Dal documento 15 di parte attrice (estratto conto SP, cointestato ai genitori ed alla convenuta si evince che il conto, aperto nel dicembre 2009 e fino ad allora privo di movimenti, Controparte_1 presenta proprio il giorno 16.12.2009 (giorno indicato nel rogito del 28 settembre 2012 quale giorno di pagamento di 400.000,00 a titolo di prezzo) una serie di addebiti ed accrediti sicuramente legati alla successiva compravendita – . Parte_3 Controparte_1
Infatti il giorno 16.12.2009 si riscontrano “in entrata” tre sostanziosi bonifici da per i Parte_3 seguenti importi: euro 350.000,00 (transazione per rinuncia causa); euro 350.000 (transazione per rinuncia causa); euro 450.000,00 (saldo prezzo acquisto terreno).
Sempre il giorno 16.12.2009 si registra l'uscita in favore di NG (parte venditrice) del bonifico di euro 400.000,00 per “caparra acquisto appartamento”.
Va altresì rilevato (come indicato da parte attrice al punto c), pag. 3 dell'atto di citazione, che in data
27.09.2012 risulta dal conto corrente n. 00000003827755 RE, cointestato tra i soli genitori delle pagina 13 di 34 parti, un bonifico di euro 100.000,00 con questa causale: “bonifico a per saldo acquisto Controparte_1 appartamento Corte S. Andrea – AZ – loc. Paiari, rogito 28.09.2012” (doc. 6, pag. 13, attore).
Si tratta, ora, di verificare se l'importo di euro 400.000,00, tratto per il pagamento del prezzo dal conto
SP cointestato a genitori e IA, possa attribuirsi alla titolarità dei soli genitori, come asserito da parte attrice, ovvero anche della convenuta, come da lei sostenuto. Invero dal doc. 15 attoreo, risulta effettivamente, come anticipato, che il giorno 16.12.2009 vi è stato, tra gli altri, l'accredito da parte di in quel conto dell'importo di euro 450.000,00 con causale “saldo prezzo acquisto Parte_3 terreno”. In data 16.12.2009, come da doc. 16 attoreo, risulta stipulato il contratto di compravendita immobiliare per atto pubblico (notaio , che vede quali venditori e Per_5 Parte_2 CP_3
quale acquirente con oggetto i terreni ivi meglio descritti (al prezzo di euro
[...] Parte_3
950.000,00 e di ulteriori euro 700.000,00 a titolo transattivo per la chiusura di una causa ivi richiamata). Tra le modalità dell'avvenuto pagamento è proprio indicato il bonifico bancario in data
16/12/2009 cro n.28429515400 della Cassa di Risparmio di Bolzano Spa sede di Trento per l'importo di euro 450.000,00. È quindi dimostrato che il prezzo complessivo dell'acquisto immobiliare stipulato da quale acquirente, e nella veste di venditore, è stato versato con Controparte_1 Parte_3 denaro proprio dei soli genitori (non consta, infatti, che il conto SP fosse anche in parte alimentato da rimesse della convenuta, né è dimostrato che le rimesse dei genitori costituissero includessero emolumenti e/o restituzioni alla IA).
In relazione allo spirito di liberalità in capo ai genitori delle parti, si aggiunga che l'allegazione secondo cui il preliminare relativo all'acquisto di detto immobile era stato originariamente concluso quali promissari acquirenti dai genitori della convenuta (mentre il definitivo è stato stipulato dalla IA), non è stata contestata (sebbene l'attore indichi quale doc. 17 il contratto preliminare di compravendita, lo stesso non risulta materialmente depositato).
Vi è poi, come detto, l'ulteriore bonifico del 27.09.2012 – tratto dal conto corrente RE cointestato ai soli genitori delle parti di euro 100.000,00 – destinato a proprio per il Controparte_1 saldo prezzo dell'immobile da lei acquistato da NG.
Invero la parziale incongruenza contenuta nel rogito di compravendita, laddove il prezzo è indicato in complessivi euro 450.000 (e non, invece, nella somma complessivamente di fatto versata in due tranches dai genitori delle parti, pari ad euro 500.000) è superabile da quanto indicato e precisato nello stesso rogito, laddove, poco dopo, si dà atto non solo del bonifico di euro 400.000,00, ma anche di altre due dazioni: euro 62.000,00 “con a.c. n.t. all'ordine del venditore di RE fil. AZ in data
28/09/2012” ed euro 33.000,00 con bonifico bancario all'ordine del venditore di RE fil. AZ di data 28.09.2012. Ebbene, considerate anche le spese connesse alla redazione del contratto di pagina 14 di 34 compravendita e agli adempimenti conseguenti, può concludersi nel senso che l'intero prezzo e gli oneri per l'acquisto dell'immobile di AZ, località Paiari, via Sagramose n. 15, Fg. 5, mapp. 1622, sub 25 e sub 43, pari in realtà ad euro 500.000,00, siano stati corrisposti dai genitori delle parti.
Si tratta, ora, di verificare come vada giuridicamente qualificato tale atto che si presta ad essere inteso quale donazione. Rispetto alle prospettazioni attoree, l'atto di liberalità sotteso all'acquisto dell'appartamento Corte S. Andrea – AZ – loc. Paiari, rogito 28.09.2012, va qualificato come donazione indiretta della proprietà del compendio, non, invece, quale donazione indiretta o diretta del denaro per l'acquisito.
Stando così le cose, deve ritenersi che abbia donato indirettamente alla IA il 50% Parte_2 della proprietà dell'immobile in questione, e che, contestualmente, abbia parimenti a Controparte_3 sua volta donato il 50% della proprietà dell'immobile alla IA.
c) Dazione di euro 194.516,00.
Consta un bonifico in favore di tratto dal conto 176800-5 SP, quello cointestato Controparte_1 ai genitori e a per complessivi euro 194.516,00, di data 15.10.2012, come da doc. 15 Controparte_1 attoreo, ultima pagina, ove è riportata la causale “restituzione somme”. L'importo trova riscontro nel doc. 6 di parte convenuta, ossia l'estratto conto RE intestato alla sola con Controparte_1 accredito effettivo dell'importo in data 17.10.2012.
L'attore contesta che vi fossero stati pregressi “prestiti” della convenuta che dovessero essere restituiti dai genitori. Per parte sua, al di là di allegazioni generiche, la convenuta non ha dimostrato puntualmente a quali precedenti prestiti o anticipi si riferisca tale dazione, proveniente da un conto formalmente anche a lei intestato, qualificata come “restituzione somme”.
Su situazioni analoghe alla presente, la Corte di Cassazione (per tutte Cass. n. 14788 del 27/05/2024)
ha espresso il seguente principio: “Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva accolto le domande spiegate dall'attore in ripetizione, erede del solvens, il quale, a fronte di trasferimenti di denaro compiuti dal proprio dante causa in favore dei convenuti, aveva allegato l'esistenza di una donazione nulla per difetto di forma solenne e non ascrivibile, data la rilevanza dell'importo, a quella di "modico valore", esentata dalla necessità dell'osservanza di tale requisito formale.” N.d.r. sottolineatura dell'estensore).
Deve quindi ritenersi che il bonifico di euro 194.516,00 di data 15.10.2012 costituisca donazione pagina 15 di 34 diretta di denaro, nulla per difetto di forma solenne, con conseguente obbligo restitutorio alle masse ereditarie dei de quorum gravante su per l'intero. Controparte_1
Al riguardo deve ribadirsi che le somme di cui al conto SP cointestato tra la convenuta e i genitori sono di spettanza unicamente dei genitori, visto che dall'analisi dello stesso (doc. 15 attore) non risulta alcun accredito da parte di Anzi, gli unici e significativi accrediti si Controparte_1 riferiscono ad importi dei genitori, come già indicato in relazione al negozio di acquisto immobiliare da parte di (dante causa . Controparte_1 Parte_3
Peraltro sul conto SP risultano effettuati importanti investimenti finanziari con i proventi degli accrediti di sì che, di fatto, il conto può considerarsi da un certo punto in poi quale mero Parte_3 strumento appoggio per gli investimenti e di versamento delle cedole e degli incrementi prodotti sino a pochi giorni dall'estinzione del conto, allorché si registrano: il 15.10.2012 il disinvestimento di euro
558.000,00 circa, accreditati nel conto, e, sempre il 15.10.2012, il bonifico in esame (euro 194.516,00) in favore di ancora, pochi giorni dopo, in occasione dell'estinzione del conto, in data Controparte_1
18.10.2012, due analoghe operazioni su estero, ciascuna dell'importo di euro 194.000,00, l'una in favore di l'altra in favore di (anch'esse operazioni contestate Controparte_3 Parte_2 dall'attore, come meglio si dirà infra).
Tornando, quindi, alla donazione nulla ed ai conseguenti obblighi restitutori, va chiarito che, poiché la donazione è stata fatta da ambo i genitori, con denaro loro spettante, la convenuta deve restituire la somma di euro 97.258,00 a ciascuna delle masse ereditarie dei de quorum. Su tali importi sono dovuti gli interessi legali dalla domanda, ex art. 2033 c.c., non risultando dimostrata la mala fede in capo all'accipiens.
d) Altri trasferimenti diretti di denaro in favore della convenuta.
Deve riconoscersi, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, che le disposizioni in denaro a mezzo bonifico effettuate dai de quorum costituiscano altrettante donazioni dirette di somme di denaro (non indirette, che, invece, non hanno ad oggetto il denaro, bensì il bene acquistato con il denaro da altri corrisposto). In sostanza appaiono fondate le domande svolte dall'attore in via subordinata di riconoscere quali atti di donazione diretta, nulli per difetto della forma solenne, i seguenti ulteriori atti dispositivi:
- Bonifico RE dal conto 8327755, cointestato e del Controparte_3 Parte_2
15.07.2014 per complessivi euro 85.000,00 (doc. 6, pag. 22, attore) laddove si legge la causale
“prestito per acquisto immobile”, che trova piena corrispondenza nell'estratto dei movimenti del conto corrente della convenuta (doc. 6 pag. 7 della convenuta).
pagina 16 di 34 Sul punto deve anzitutto evidenziarsi come la convenuta non abbia dato prova di avere restituito ai genitori il suddetto importo. Peraltro non si rinviene un ulteriore atto di acquisto immobiliare da parte della convenuta. Non è quindi possibile eventualmente qualificare il “prestito” quale donazione indiretta di un immobile o della sua corrispondente porzione. Appare quindi corretto qualificare l'operazione, al di là della causale inserita, quale donazione diretta del denaro, nulla per difetto di forma, che impone l'obbligo per la convenuta della restituzione alle masse ereditarie dei genitori del relativo importo, al 50% per ciascuna massa, pari ad euro 42.500,00.
- Bonifico dal conto n. 102286435 presso RE eseguito in data 15/07/2014 a favore di e di controvalore pari a € 75.000,00 (doc. 18, pag. 4, di parte attrice). Controparte_1
Dall'estratto conto suddetto, intestato alla sola , con causale “PRESTITO PER Parte_2
ACQUISTO IMMOBILE”, valgono le medesime considerazioni sopra svolte. L'importo di euro
75.000,00 va pertanto restituito dalla convenuta alla massa ereditaria di Parte_2
- Bonifico dal conto n. 102286435 presso RE, intestato alla sola , eseguito Parte_2 in data 24/07/2014 a favore di e di controvalore pari a € 30.000,00 (doc. 18, pag. Controparte_1
5, di parte attrice), con la causale “PRESTITO PER ACQUISTO IMMOBILE” valgono le medesime considerazioni sopra svolte. L'importo di euro 30.000,00 va pertanto restituito dalla convenuta alla massa ereditaria di Parte_2
Tali bonifici trovano tutti riscontro in accredito nell'estratto conto RE intestato a Controparte_1
(doc. 6 convenuta).
Vanno analizzati ulteriori accrediti di denaro.
- Bonifico dal conto n. 3827755 presso RE, cointestato ad e a Controparte_3 [...]
eseguito in data 10/03/2015 a favore di e di controvalore pari a € 10.000,00 Per_6 Controparte_1
(doc. 6, pag. 24, di parte attrice). La causale è semplicemente “bonifico”, il che, considerata l'assenza di idonea dimostrazione di diverso titolo, fa ritenere che si tratti anche in questo caso di donazione diretta di denaro, nulla per carenza di forma, sì che la convenuta è tenuta a restituire a ciascuna delle masse ereditarie la somma di euro 5.000,00.
- Bonifico dal conto n. 3827755 presso RE, cointestato ad e a Controparte_3 [...]
eseguito in data 11/11/2015 a favore di e di controvalore pari a € 7.500,00 Parte_2 Controparte_1
(doc. 6, pag. 26, di parte attrice), con causale “rimborso spese mediche e badante”. Ora, considerata l'età raggiunta all'epoca dai de quorum (in atti è anche documentato, specie quanto al padre, lo stato di progressivo aggravamento delle sue condizioni fisiche), e rilevato che dall'analisi dell'estratto conto della convenuta risultano in effetti pagamenti periodici effettuati nel 2015 (e anche successivamente) da per prestazioni lavorative che paiono riconducibili all'assistenza domestica, la Controparte_1 pagina 17 di 34 causale riportata nei pagamenti appare attendibile. Del resto non è adeguatamente contestata dall'attore l'allegazione della convenuta di essersi sempre occupata lei – non il fratello – degli anziani genitori, malgrado egli vivesse loro vicino. Si rigetta, quindi, l'istanza di considerare l'importo del bonifico quale somma che da restituirsi dalla convenuta alla massa ereditaria di ciascuno dei genitori (per il 50% ciascuno).
e) Bonifici alle società Ferramenta OR Sas e Immobiliare OR s.a.s.
Si ritiene opportuno trattare unitariamente le seguenti transazioni che parte attrice configura come altrettante donazioni indirette o donazioni nulle per carenza di forma da parte dei genitori in favore della sorella/convenuta:
- il 99% del bonifico dal conto n. 3827755, cointestato ai de quorum, presso RE eseguito in data 23/09/2014 a favore di Immobiliare OR Sas e di controvalore pari a € 2.000,00 (doc. 6, pag. 22, di parte attrice). Il riferimento al 99%, come spiegato in CTU, è dovuto alla corrispondente partecipazione sociale della convenuta , mentre la restante parte Controparte_1 della società Immobiliare OR Sas era di terza persona (visura camerale di cui al doc.20 di parte attrice);
- il 95% del bonifico dal conto n. 102286435 presso RE, intestato alla sola
[...] eseguito in data 30/10/2013 a favore di Ferramenta OR Sas e di controvalore pari Parte_2
a € 15.000,00 (doc. 18, pag. 2, di parte attrice), con causale BONIFICO A FERRAMENTA
SARTORI SAS SARTORI ANNIBALE PER GIROCONTO. Il riferimento è alla sola percentuale del 95% in ragione della partecipazione sociale di in quanto la restante parte Controparte_1 della società Ferramenta OR Sas era di proprietà della (vedere visura Parte_2 camerale di cui al doc.19a di parte attrice);
- il 95% del bonifico dal conto n. 102286435 presso RE, intestato alla sola Parte_2 eseguito in data 30/12/2013 a favore di Ferramenta OR Sas e di controvalore pari a €
[...]
3.000,00 con causale “Ferramenta sartori sas per: giroconto” (doc. 18, pag. 3, di parte attrice).
Ci si riferisce alla sola percentuale del 95%, per quanto già spiegato sopra.
- il 95% del bonifico dal conto n. 102286435 presso RE, intestato alla sola Parte_2
eseguito in data 30/12/2013 a favore di Ferramenta OR Sas e di controvalore pari a €
[...]
5.000,00 con causale “ferramenta sartori sas per: giroconto” (doc. 18, pag. 3, di parte attrice).
Ci si riferisce alla sola percentuale del 95% per quanto già spiegato sopra.
Ebbene, ritiene il Collegio che in relazione a tali importi, destinati a società che presentano una propria autonomia giuridica, per quanto si tratti di società di persone e per quanto la partecipazione maggioritaria fosse in capo a considerato che consta dall'esame dei movimenti dei Parte_2 pagina 18 di 34 conti correnti una commistione nei conti tra versamenti personali e rimesse sociali, le domande attoree vadano rigettate. Non sono infatti convenute le società interessate, né lo è la convenuta quale loro
“successore”. Si potrebbe obiettare che, come ricavabile dalla sentenza n. 128/2019 (n. 5520/2013 r.g.) emessa dal Tribunale di Verona in ordine al recesso per giusta causa del socio dalla Parte_1
Ferramenta e correlata liquidazione della quota (doc. 23), oramai, le società sono state cancellate, sì che dei relativi debiti rispondono i soci. Si precisa che della Immobiliare OR s.a.s. non è documentato se e quando sia stata cancellata. La cessazione della Ferramenta OR s.a.s. consta dalla menzionata sentenza, ma resta il fatto che in questa sede è stata chiamata a rispondere di tali dazioni Controparte_1 quale beneficiaria/donataria ab origine quale persona fisica, non quale rappresentante della società in accomandita semplice. I bonifici e le dazioni di denaro sono sempre configurati come donazioni dirette alla persona fisica di senza che al riguardo sia stata dimostrata la mera interposizione Controparte_1 soggettiva delle due società.
e) Compravendita del 23.12.2004 (doc. 21 attoreo).
L'operazione contestata dall'attore è la seguente.
Nell'atto di compravendita del 23.12.2004, a rogito notaio (doc. 21 attoreo), la società Per_3
Ferramenta OR S.a.s. di AN OR & C. vende un compendio immobiliare ad Austria Finanza
s.p.a.
Partecipa all'atto anche Immobiliare OR s.a.s. di e C., quale “parte utilizzatrice”. Controparte_1
In sostanza la Ferramenta OR s.a.s. di cede ad Austria Finanza s.p.a. il compendio Controparte_3 immobiliare di AZ, via Casara di Sopra, ivi meglio descritto, costituito da locali per negozio, ufficio, esposizione e servizio al piano terra e locale ad uso magazzino al piano seminterrato, nonché altro locale ad uso magazzino con piccolo servizio al piano seminterrato.
La vendita ha luogo per l'importo dichiarato di 501.000,00 euro. Come detto Immobiliare OR s.r.l. di partecipa al contratto in qualità di utilizzatrice, dando atto di avere stipulato in pari Controparte_1 data contratto di locazione finanziaria con la società acquirente.
L'attore rileva che nel procedimento avanti al Tribunale di Verona n. 5520/2013, di cui alla sentenza n.
128/2019 r. sent., è stato accertato, tramite CTU affidata alla dott.ssa (documento Persona_7 prodotto), che il reale valore del compendio era maggiore, ossia pari ad euro 1.670.000,00, con una differenza stimabile complessivamente in euro 1.169.000,00. In particolare, il CTU designato nel presente procedimento, ing. nell'analizzare l'operazione ha evidenziato che di Ferramenta Persona_1
OR s.a.s. erano allora soci gli stessi de quorum, in percentuali diverse, e suggerisce, qualora l'operazione fosse considerata celare donazioni o dazioni non giustificate alla convenuta, i relativi valori vadano attribuiti in proporzione alle masse ereditarie di ciascuno dei genitori delle parti. pagina 19 di 34 Ritiene il Tribunale, analogamente a quanto già osservato in relazione alle transazioni di denaro alle società, che la vicenda descritta riguardi in questo caso direttamente le società Ferramenta OR sas di AN OR e C. e Immobiliare OR s.a.s. di dovendosi al più ipotizzare Controparte_1 una donazione all'Immobiliare s.a.s., non a come persona fisica. Si ribadisce che Controparte_1 quest'ultima è convenuta in giudizio in proprio quale persona fisica, considerata quale destinataria diretta della donazione (testualmente: “tale operazione deve essere qualificata come una donazione indiretta in favore di celata dietro i suddetti atti collegati”), ma non nel suo ruolo di Controparte_1 legale rappresentante di Immobiliare OR s.a.s.
Analogamente si ritiene che i pagamenti dei costi correlati a tale operazione intervenuta tra società (ad esempio il pagamento delle maxi rate, polizza leasing e i costi del Notaio) non vadano riconosciuti come altrettante donazioni in favore della persona fisica di Del resto l'attore stesso Controparte_1 nella causa societaria a suo tempo intentata (si veda l'atto di citazione) lamenta che il compendio immobiliare sia in realtà sempre rimasto nella disponibilità materiale di anche dopo Controparte_4
l'acquisto da parte della società di leasing. Non appare quindi insensato che costi dell'operazione, sia pure significativi, siano stati sostenuti per conto della società Immobiliare proprio dalla venditrice che ha continuato a fruire dei beni.
Vi è poi un'altra considerazione. La sentenza del Tribunale di Verona n. 128/2019 ha riconosciuto il maggior valore del cespite immobiliare di cui si tratta (oggetto di vendita e leasing) rispetto a quanto dichiarato nel contratto, allorché ha liquidato la quota sociale all'odierno attore a seguito del recesso da socio (per euro 612.616,36). Egli stesso, quindi, sia pure in via giudiziaria, è stato ripagato in termini economici rispetto all'operazione contestata anche in questa sede, con il rischio di una locupletazione.
In altri termini, se qui l'attore configura l'operazione come una donazione effettuata in favore della sorella tramite le società coinvolte, degli effetti di questa stessa asserita donazione (operazione risalente, lo si ricorda, al 23.12.2004) si sia giovato lui stesso sul piano economico nella liquidazione della propria quota, che ha tenuto conto del maggior valore stimato dalla CTU dr.ssa Persona_7
(doc. 24 attoreo). Nell'atto di citazione introduttivo di quel giudizio (doc. 22 attoreo) vi è un chiaro e specifico riferimento alla vicenda de qua, che, anzi, ha costituito il “centro” di quel contenzioso, quanto meno in relazione alla stima effettiva del compendio, tanto che una delle domande era la dichiarazione di inefficacia dell'atto del 23.12.2004 in questione.
Questa specifica istanza attorea va pertanto rigettata in relazione tanto all'eredità di , Parte_2 quanto in relazione all'eredità di Controparte_3
f) Ulteriori operazioni indicate dall'attore nel foglio di precisazione delle conclusioni.
pagina 20 di 34 Nel foglio di precisazione delle conclusioni parte attrice allega ulteriori operazioni che, a suo dire, costituiscono altrettante donazioni a e le inserisce nelle proprie domande. La convenuta Controparte_1 replica di non accettare il contraddittorio. Deve in effetti rilevarsi che, pur avendo l'attore a disposizione la documentazione bancaria dei genitori, tanto da avere descritto sin dall'introduzione del procedimento in modo puntuale le varie transazioni, non ha però inserito tali istanze entro le preclusioni di legge (memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c.), sì che, sotto questo profilo la clausola “… e delle ulteriori donazioni che dovessero emergere in corso di istruttoria…”, inserita a pag. 22 dell'atto di citazione, appare rispetto ad esse non invocabile. In ogni caso deve darsi atto che si tratta di bonifici che dai conti del padre e/o della madre delle parti sono stati effettuati, in più tranches, alla società
Ferramenta OR s.a.s., sì che, per quanto già dedotto ed argomentato, le istanze attoree sul punto vanno comunque rigettate.
Si tratta, in dettaglio, delle seguenti operazioni:
- € 21.850,00 bonificate in più tranches nell'anno 2013 a dal c/c RE n. Controparte_4
102286435 (relative all'eredità di;
Parte_2
- € 990,00 bonificate alla Immobiliare OR s.a.s. nel settembre 2014 dal c/c RE cointestato ai genitori delle parti n. 3827755 (relativa ad entrambe le successioni);
- € 3.750,00 bonificate dal medesimo c/c RE cointestato ai genitori con riguardo ad entrambe le successioni.
g) Altre contestazioni: Bonifici esteri.
Rispetto a questo tema l'attore si duole che sul piano istruttorio non siano stati condotti specifici approfondimenti, indicando, in principalità, che la convenuta non abbia contestato Controparte_1 specificamente l'allegazione attorea secondo cui i bonifici esteri tratti dal conto SP siano confluiti nella sua disponibilità, e, anzi, che nella sua comparsa di costituzione nel procedimento di reclamo proposto dall'attore in corso di causa (reclamo dichiarato inammissibile), la parte avrebbe ammesso la circostanza.
Si tratta dei due bonifici destinati ad altrettanti conti esteri disposti, per quanto leggibile dal doc. 29, a nome di ciascuno degli intestatari ( e in relazione a due CP_3 CP_3 Pt_2 Parte_2 differenti IBAN) di fatto in corrispondenza con la chiusura del conto SP, per l'importo di euro
194.000,00 ciascuno, preceduti qualche giorno prima dal bonifico erogato in favore della IA sul suo conto in Italia – di cui già si è parlato – di circa 194.500,00.
Come detto, l'attore sostiene che la convenuta non abbia contestato, ma anzi abbia ammesso, la circostanza che tali somme (quelle indirizzate all'estero) siano in realtà a lei pervenute, indicando pagina 21 di 34 anche le pagine della comparsa di costituzione e della comparsa in sede di reclamo, in cui tale ammissione sarebbe riportata.
Invero nella comparsa di costituzione e risposta non vi è una chiara non contestazione del fatto che i denari di cui ai bonifici su estero siano invero stati destinati alla sua fruizione. La convenuta, invece, afferma invece della necessità di tenere conto di propri pregressi prestiti ai genitori e del fatto che, non avendo prima del 2012 un conto personale, né una retribuzione per l'attività lavorativa prestata nelle imprese di famiglia, parte del denaro del conto SP dovesse intendersi di sua spettanza a titolo di corrispettivo: “… lì debbono presumersi presenti anche i compensi che la signora a vario titolo aveva potuto percepire dalla sua attività, svolta quale titolare dell'Immobiliare OR s.a.s. ed anche a vantaggio della ferramenta di famiglia, circostanza questa che ci si riserva di compiutamente provare in fase istruttoria”. Invero, come anticipato, tale prova non è stata fornita, né sono state formulate istanze istruttorie ammissibili sul punto. È peraltro contraddittorio affermare che le somme confluite nel conto SP fossero anche di spettanza della convenuta, anche a titolo di restituzione prestiti, con l'affermazione che ella, prima del 2012, non aveva mai fruito di un conto personale, né della percezione di un o stipendio.
Nel reclamo depositato il 21.07.2023 l'odierno attore allega che i bonifici sono stati effettuati da CP_1
, indicando a comprova di ciò le relative distinte (doc. 29).
[...]
Non è questione decisiva accertare chi, dei tre cointestatari, abbia effettuato materialmente la disposizione dei bonifici di cui si tratta. La relativa documentazione (doc. 29 di parte attrice) non indica l'autore materiale della disposizione ed è verosimile che tutti e tre i cointestatari potessero operare sul rapporto SP, anche per conto e su indicazione degli altri.
In corso di causa vi è stata però l'ammissione della parte convenuta (comparsa di costituzione del procedimento di reclamo – n. 5382/2023 r.g.) che il denaro diretto all'estero dal conto SP sia di fatto entrato nella sua disponibilità.
Nel reclamo proposto dall'attore, a pagina 9, dopo avere ricordato che la convenuta qualificava in citazione il bonifico di SP di euro 194.000,00 sul suo conto italiano come una “restituzione di un prestito”, ritenuto indimostrato, è testualmente riportato: “Parimenti, per quanto riguarda il rimanente importo di euro 388.000,00 (trasferito all'estero) la signora non aveva contestato il CP_1 trasferimento in suo favore ma si è limitata a sostenere che tali somme dovevano presumersi di sua proprietà in quanto sul conto sarebbero confluiti i proventi della sua attività, riservendosi di fornire la prova di tale tesi, ma nelle memorie istruttorie non viene fornita né alcuna prova né istanza istruttoria
a conferma di tale asserzione. Ne consegue che in assenza di contestazione e/o prova contraria, la
pagina 22 di 34 somma di euro 388.000,00 trasferita all'estero e la somma di euro 194.516,00 versata su un conto italiano della sig.ra , dovrebbe essere sommata ai valori in collazione a carico della stessa”. CP_1
Nella comparsa di costituzione vi è l'ammissione che i denari confluiti all'estero fossero di fatto destinati alla convenuta: “Certamente molto interessanti le argomentazioni addotte dal patrocinio attoreo a questo proposito. Va tuttavia precisato che, in realtà, parte convenuta ha da tempo fornito una precisa posizione in merito ai detti trasferimenti di denaro all'estero, come peraltro riportato dallo stesso attore ai primi due paragrafi di pag. 9 del suo reclamo, specificando trattarsi appunto di restituzioni di prestiti e proventi di attività mai prima remunerate: nessuno spazio, quindi, per
l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e della giurisprudenza ex adverso citata. D'altronde, emerge chiaro il tentativo di controparte di bypassare il proprio onere probatorio, imposto dall'art. 2697 c.c., annettendo significanza a circostanze del tutto prive di rilievo processuale.
Ciò sia detto senza trascurare il fatto che il decennio di perdurante obbligo di conservazione delle singole operazioni bancarie è ampiamente trascorso, dando quindi ulteriore motivo agli istituti di credito austriaci di “rimbalzare” le relative istanze di esibizione (n.d.e. sottolineature dell'estensore)”.
Ebbene, dallo stralcio inserito in grassetto si trae la chiara ammissione da parte convenuta di essere la beneficiaria finale degli importi bonificati all'esterno del conto SP (due bonifici per la somma complessiva di euro 388.000,00). Ciò che è invece contestato dalla convenuta è la natura di donazione del denaro, asserendo invece, che si tratti di denaro dovutole in restituzione di prestiti o quale emolumento per l'attività lavorativa prestata in precedenza.
Ebbene, se è pur vero che l'ammissione di essere stata nei fatti la destinataria delle somme
“girate” all'estero dal conto SP, di per sé non ha valenza confessoria (Cas. 23809/2023; Cass.
7702/2019; Cass. 24539/2016), tuttavia la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato
(ad es. Cass. 7675/1987; Cass. 4974/2000; Cass. 6192/2014; Cass. 23634/2018) evidenzia che queste dichiarazioni “possono valere come mero indizio e quindi possono concorrere a fornire elementi di giudizio ad integrazione delle altre risultanze probatorie”.
Ebbene l'inequivocità dell'affermazione ed il fatto stesso che il CTU non abbia rinvenuto traccia di movimenti “in entrata” nei conti italiani di e di dai conti esteri, al Pt_2 Controparte_3 punto, anzi, che la IA ha sopportato spese rilevanti per il padre, anticipandole lei stessa, CP_1 come meglio si dirà infra, spinge a ritenere – considerata anche l'ammissione – che fruitrice in fatto delle somme indirizzate all'estero sia stata proprio la convenuta. D'altro canto, per sua stessa ammissione, la convenuta si occupava dei genitori nelle loro varie necessità, anche nel periodo in cui è documentato un progressivo decadimento dell'autonomia, quanto meno di movimento, dei genitori, il che rende plausibile che la stessa movimentazione delle somme all'estero sia stata effettuata da CP_3
pagina 23 di 34 . Se già tali considerazioni paiono sufficienti a far ritenere dimostrato che le somme confluite CP_1 all'estero siano entrate nella disponibilità di vi è un ulteriore elemento che depone in Controparte_1 tal senso. Si tratta della “relazione”, che, invero, è una dichiarazione scritta, resa da Parte_4
in data 30 maggio 2016 (doc. 49 attoreo), allegato alla memoria n. 3 ex art. 183 co. 6, in cui,
[...] dopo avere ripercorso la relazione professionale con la convenuta per la quale redasse una perizia per verificare l'usura bancaria, ha riferito di avere da lei appreso che il denaro del padre era stato trasferito all'estero e ivi fatto confluire in un libretto di risparmio al portatore in una banca di Lienz. Il dichiarante si sarebbe recato poi in Austria nel corso del 2013 con la convenuta e la sua socia Tes_1
a prelevare il libretto da una cassetta di sicurezza per farlo poi liquidare. Il denaro sarebbe
[...] stato speso per farne perdere le tracce.
Non è stata ammessa la prova testimoniale del dichiarante, in quanto formulata espressamente a prova contraria su capitoli non ammessi di parte convenuta. Si tratta, però, di valutare se la dichiarazione resa dal terzo, anche se la sottoscrizione non è autenticata, e, ancora, anche se il dichiarante non è stato sentito quale teste, possa assumere valenza sul piano probatorio. All'udienza successiva al deposito delle memorie istruttorie non constino eccezioni e/o contestazioni da parte della convenuta circa il contenuto e gli allegati alla terza istruttoria memoria dell'attore: non è quindi contestata, ad esempio, la mancata autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione, né ancora, è eccepita l'eventuale tardività del deposito documentale. Ebbene in tema di efficacia probante della dichiarazione scritta del terzo, la giurisprudenza di legittimità, pur riconoscendo che la piena efficacia probatoria può derivare solo dall'esame quale testimone del dichiarante, ammette però la possibilità che la dichiarazione scritta possa costituire indizio valutabile liberamente dal giudice di merito.
Cass. n. 9507/2023: “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio”.
Ancora Cass. n. 24976/2017: “Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore
d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una pagina 24 di 34 facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia.”
Ebbene, per quanto si tratti di dichiarazione che di per sé non costituisce piena prova, letta unitamente agli altri elementi indiziari, può ritenersi dimostrato che le somme confluite all'estero dal conto
SP per complessivi euro 388.000,00, al di là di quali siano stati gli strumenti utilizzati sul piano bancario (ovvero se i conti su cui l'importo è stato versato fossero intestati ai genitori e/o alla convenuta e al di là di eventuali ulteriori operazioni sugli stessi) sono state destinate a Controparte_1
La convenuta di fatto ascrive la destinazione a sé delle somme a restituzione di prestiti e a propri emolumenti. Ma tale affermazione non persuade ed è indimostrata. Indimostrati sono i pregressi prestiti da parte sua ai genitori, come anche indimostrato è che gli importi (a questo punto l'intero saldo di cui conto SP, cointestato a lei ed ai genitori) fossero tutti di sua spettanza, o per prestiti restituiti o per compensi.
Qualificando tali operazioni bancarie quali atti di donazione diretta di denaro in favore della IA, in forza dell'orientamento interpretativo già ricordato (Cass. 14788/2024), ne va rilevata la nullità per difetto di forma e, quindi, va dichiarato l'obbligo restitutorio degli importi di spettanza di ciascuna delle due masse: euro 194.000,00 rispetto alla massa di . Parte_2
g) Ulteriori contestazioni:
a. L'attore riconduce a donazione il bonifico per euro 3.770,00, effettuato da Parte_2 in favore della IA, come da doc. 18, pag. 1, causale “bonifico a
[...] CP_1
per acquisto quo3750te società Ferramenta OR” s.a.s.”. La ricostruzione
[...] dell'attore va rigettata. Dalla visura camerale della (doc. 19a dello Controparte_4 stesso attore) risulta: “Data iscrizione: 16/10/2012: Codice Parte_2 fiscale: - NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: C.F._4
ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO ACCOMANDANTE CON ATTO
DEL 26/09/2012
QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA: 3.770,13 EURO
b. L'attore riconduce donazione anche il bonifico pari ad euro 3.750,00 di data 11.11.2015 dal conto cointestato ai genitori RE (per metà nella successione materna e per metà in quella paterna), importo, che, invero, ben può spiegarsi nell'ambito di rapporti dare-avere per l'assistenza della madre e del padre;
c. Analogamente è a dirsi quanto al pagamento della bolletta, sia pure dell'immobile occupato dalla convenuta;
pagina 25 di 34 d. In linea generale e “riepilogativo” di possibili singole operazioni che si rischia sfuggano dall'esame, l'attore – chiede di includere a metà tra le masse ereditarie l'importo complessivo di euro 49.700,00, che costituirebbero l'insieme di prelievi effettuati dalla convenuta nell'arco di circa 7 anni: si condivide la posizione assunta dal CTU di non accogliere l'istanza e, di contro, di considerare non dimostrata la natura di donazione o di indebito di tali operazioni.
5) Passività ereditarie . Parte_2
Si condividono le conclusioni del CTU secondo cui non vi sono passività ereditarie relative alla successione di Già si è detto dell'inammissibilità dei documenti offerti al CTU dalla Parte_2 convenuta in corso di causa e a preclusioni processuali spirate.
3) Massa ereditaria di Controparte_3
Quanto alle asserite donazioni e/o prelievi in favore di , che parte attrice fa rientrare Controparte_1 nell'ambio del patrimonio ereditario di ciascun genitore, in relazione alle operazioni effettuate sui conti cointestati ai genitori o sul conto SP, cointestato a genitori e IA, valgono le considerazioni già svolte a proposito della posizione di premorta al marito. Parte_2
Tanto premesso, richiamate le donazioni dirette per atto pubblico notarile del 30 maggio 2001 (doc. 12 attoreo) effettuate dal de cuius in favore dei figli, che non sono in contestazione, si Controparte_3 tratta di acclarare – rispetto alle contestazioni di parte attrice – quali altre transazioni od operazioni negoziali siano qualificabili in termini di donazioni indirette o dirette, nulle in quanto prive di forma solenne, operate da in favore della IA . Parte_1 CP_1
Per brevità va qui richiamato quanto già argomentato in ordine alle operazioni effettuate tramite i conti cointestati tra i de cuius, ed al conto SP cointestato anche con la IA . CP_1
a) Permuta del 3 maggio 2010 (doc. 11 di parte attrice), già analizzata in relazione alla successione di cui si rinvia. Parte_2
Come anticipato, si ritiene che l'atto del 3 maggio 2010 contempli anche la donazione (negotium mixtum cum donatione) dell'importo di euro 55.250,00 da parte dei genitori in favore della IA.
L'importo donato direttamente dal padre, è pari ad euro 27.625,00. Controparte_3
b) Operazione “NG” (doc. 14-15 attore), già analizzata in relazione alla successione di
[...]
cui si rinvia. Parte_2
Come anticipato, l'operazione va giuridicamente qualificata come donazione indiretta della proprietà del compendio, non, invece, quale donazione indiretta o diretta del denaro per l'acquisito.
pagina 26 di 34 Stando così le cose, deve ritenersi che abbia donato (analogamente a Controparte_3 [...]
il 50% della proprietà dell'immobile oggetto dell'operazione alla IA . Parte_2 CP_1
Si ribadisce quindi l'esigenza, viste le doglianze di parte attrice in ordine alla ricostruzione della complessiva massa ereditaria di ciascuno dei de quorum di stimare il compendio.
c) Dazione di euro 194.516,00, già analizzata in relazione alla successione di cui si Parte_2 rinvia, relativo al bonifico in favore di tratto dal conto 176800-5 SP, quello Controparte_1 cointestato ai genitori e a per complessivi euro 194.516,00, di data 15.10.2012, come Controparte_1 da doc. 15 attoreo, ultima pagina, ove è riportata la causale “restituzione somme”. L'importo trova riscontro nel doc. 6 di parte convenuta, ossia l'estratto conto RE intestato alla sola CP_1 con accredito effettivo dell'importo in data 17.10.2012.
[...]
L'operazione, come detto, va qualificata come donazione diretta di denaro, nulla per difetto di forma solenne, con conseguenti obblighi restitutori in capo a Poiché donanti sono ambo i Controparte_1 genitori al 50%, la convenuta deve restituire alla massa ereditaria di la somma di euro Controparte_3
97.258,00.
h) Altri trasferimenti diretti di denaro in favore della convenuta, effettuati anche da CP_3
oltre che da già analizzati.
[...] Parte_2
- Bonifico RE dal conto 8327755, cointestato e del Controparte_3 Parte_2
15.07.2014 per complessivi euro 85.000,00 (doc. 6, pag. 22, attore) laddove si legge la causale
“prestito per acquisto immobile”, che trova piena corrispondenza nell'estratto dei movimenti del conto corrente della convenuta (doc. 6 pag. 7 della convenuta).
Va ribadita la qualificazione dell'operazione, al di là della causale inserita, quale donazione diretta del denaro, nulla per difetto di forma, che impone l'obbligo per la convenuta della restituzione alle masse ereditarie dei genitori del relativo importo, al 50% per ciascuna massa, pari ad euro 42.500,00 (anche, quindi, quanto alla massa ereditaria di . Controparte_3
Il bonifico trova riscontro in accredito nell'estratto conto RE intestato a (doc. 6 Controparte_1 convenuta).
Vanno analizzati ulteriori accrediti di denaro.
- Bonifico dal conto n. 3827755 presso RE, cointestato ad e a Controparte_3 [...]
eseguito in data 10/03/2015 a favore di e di controvalore pari a € 10.000,00 Per_6 Controparte_1
(doc. 6, pag. 24, di parte attrice). La causale è semplicemente “bonifico”, il che, considerata l'assenza di idonea dimostrazione di diverso titolo, fa ritenere che si tratti anche in questo caso di donazione diretta di denaro, nulla per carenza di forma, sì che la convenuta è tenuta a restituire a ciascuna delle masse ereditarie la somma di euro 5.000,00. pagina 27 di 34 - Bonifico dal conto n. 3827755 presso RE, cointestato ad e a Controparte_3 [...]
eseguito in data 11/11/2015 a favore di e di controvalore pari a € 7.500,00 Parte_2 Controparte_1
(doc. 6, pag. 26, di parte attrice), con causale “rimborso spese mediche e badante”. Per le argomentazioni già svolte in precedenza si rigetta l'istanza di considerare l'importo del bonifico quale somma che da restituirsi dalla convenuta alla massa ereditaria di ciascuno dei genitori (per il 50% ciascuno).
e) Bonifici alle società Ferramenta OR Sas e Immobiliare OR s.a.s.
Si ritiene opportuno trattare unitariamente le seguenti transazioni che parte attrice configura come altrettante donazioni indirette o donazioni nulle per carenza di forma da parte del padre in favore della IA/convenuta:
- il 99% del bonifico dal conto n. 3827755, cointestato ai de quorum, presso RE eseguito in data 23/09/2014 a favore di Immobiliare OR Sas e di controvalore pari a € 2.000,00 (doc. 6, pag. 22, di parte attrice). Il riferimento al 99%, come spiegato in CTU, è dovuto alla corrispondente partecipazione sociale della convenuta , mentre la restante parte Controparte_1 della società Immobiliare OR Sas era di terza persona (visura camerale di cui al doc.20 di parte attrice);
Si ribadiscono le argomentazioni già svolte in ordine all'estraneità dei passaggi di denaro alle società, già svolte in precedenza a proposito della successione di La pretesa relativa Parte_2 all'operazione va quindi rigettata anche in relazione alla successione di . Controparte_3
f) Compravendita del 23.12.2004 (doc. 21 attoreo).
L'operazione contestata dall'attore è legata all'atto di compravendita del 23.12.2004, a rogito notaio
(doc. 21 attoreo), con cui la società Ferramenta OR S.a.s. di AN OR & C. vende Per_3 un compendio immobiliare ad Austria Finanza s.p.a.
Partecipa all'atto anche Immobiliare OR s.a.s. di OR NA e C., quale “parte utilizzatrice”.
Per quanto già argomentato in relazione alla successione di l'istanza attorea relativa a Parte_2 questa operazione va rigettata in relazione tanto all'eredità di quanto in relazione Parte_2 all'eredità di Controparte_3
g) Altre contestazioni: Bonifici diretti all'estero.
Si richiamano le argomentazioni già svolte in ordine alla successione di Parte_2
Acclarata la nullità della donazione del denaro per carenza di forma solenne, va accertato l'obbligo della convenuta di restituire alle masse ereditarie la somma complessiva di euro 388.000,00, ripartita al
50% tra la massa di e la massa di (euro 194.000,00 ciascuno). Parte_2 Controparte_3 pagina 28 di 34 h) Ulteriori operazioni indicate dall'attore nel foglio di precisazione delle conclusioni.
Sull'inammissibilità, per tardività, delle relative istanze attoree, si è già detto. Le operazioni riguardanti anche la massa ereditaria di sono comunque le seguenti: Controparte_3
- € 990,00 bonificate alla Immobiliare OR s.a.s. nel settembre 2014 dal c/c RE cointestato ai genitori delle parti n. 3827755 (relativa ad entrambe le successioni);
- € 3.750,00 bonificate dal medesimo c/c RE cointestato ai genitori con riguardo ad entrambe le successioni.
Come già detto, le istanze attoree paiono, oltre che inammissibili, comunque infondate.
i) Ulteriori contestazioni coinvolgenti la massa ereditaria di Controparte_3
a. L'attore riconduce donazione anche il bonifico pari ad euro 3.750,00 di data 11.11.2015 dal conto cointestato ai genitori RE (per metà nella successione materna e per metà in quella paterna), importo, che, invero, ben può spiegarsi nell'ambito di rapporti dare-avere per l'assistenza della madre e del padre;
b. Analogamente è a dirsi quanto al pagamento della bolletta, sia pure dell'immobile occupato dalla convenuta;
c. In linea generale e “riepilogativo” di possibili singole operazioni che si rischia sfuggano dall'esame,
l'attore – chiede di includere a metà tra le masse ereditarie l'importo complessivo di euro 49.700,00, distribuito in un ampio arco temporale, che costituirebbero l'insieme di prelievi effettuati dalla convenuta nell'arco di circa 7 anni: come già detto si condivide la posizione assunta dal CTU di non accogliere l'istanza e, di contro, di considerare non dimostrata la natura di donazione o di indebito di tali operazioni.
l) Polizza vita n. 10920000006 Eurovita stipulata il 18.12.2009 – beneficiaria (doc. 7 Controparte_1 attoreo).
Il premio versato da era pari ad euro 150.000,00 (doc. 7 e doc. 8, pag. 1, attore). In Controparte_3 data 8.03.2017 consta la liquidazione sul conto CO Bpm n. 1286, intestato al solo Controparte_3 di parte della polizza, per euro 73.438,45, che, in sostanza, è stato riscattato dallo stesso CP_3
Il CTU ha inserito nel donatum a il residuo pari ad euro 76.561,55 (pag. 20
[...] Controparte_1
CTU).
Ora deve darsi atto che le polizze vita restano escluse dalle vicende ereditarie, in cui, invece, va considerato quale donazione indiretta il premio pagato dal contraente. Nel caso in esame, posto che già quando era in vita il contraente, vi è stato il riscatto di poco meno del 50% di quanto investito ed ulteriormente maturato, appare congruo considerare quale premio “donato” a , circa la Controparte_1 metà di euro 150.000,00, cioè proprio l'importo di euro 76.561,55. pagina 29 di 34 Va considerata l'affermazione del CTU di avere considerato nella massa di anche Controparte_3
l'importo riscattato anticipatamente, visto che è confluito nel suo conto corrente.
Va quindi accertata la donazione indiretta della somma di euro 76.561,55 da parte di Controparte_3 in favore della IA . CP_1
5) Pagamenti da parte dell' – Passività ereditarie Controparte_9 Controparte_3
Tra le domande proposte dall'attore vi è quella di accertamento della lesione della propria quota di legittima riguardo all'eredità paterna anche in relazione alle disposizioni a titolo di donazione operate in vita dal padre in favore della convenuta Nella propria disposizione testamentaria Controparte_1
(testamento per atto pubblico del 10 maggio 2010), per quello che qui rileva, istituisce Controparte_3 eredi i due figli, attribuendo a la quota legittima più la quota disponibile ed al figlio la CP_1 Pt_1 quota legittima.
Va quindi individuato, ai fini della riunione fittizia e della determinazione della quota di cui il de cuius poteva disporre liberamente, anche l'ammontare delle passività ereditarie.
Si ritiene corretto il conteggio operato dal CTU nel proprio elaborato, in cui, sulla scorta dei documenti ritualmente e tempestivamente depositati in giudizio (si ricorda che parte convenuta ha fornito documenti di spese sostenute per conto del padre in corso di CTU, a preclusioni processuali già maturate), determina i debiti dell'eredità di in complessivi euro 50.709,55. Controparte_3
Va ora affrontata la domanda di parte attrice, tesa a conseguire la condanna della convenuta alla restituzione alla massa ereditaria di dell'importo di euro 34.405,95, somma che le era Controparte_3 stata versata dall'ADS del padre, avv. Alessandra LO, a decesso di già avvenuto. Controparte_3
In particolare – allega l'attore – con provvedimento del 4.12.2017 il Tribunale di Verona in sede di reclamo ha revocato l'autorizzazione del G.T. al pagamento “per rimborso somme”, come da doc. 32 attoreo, in quanto il beneficiario era già deceduto. Si chiarisce che la documentazione relativa alla procedura di ADS in atti sia scarsissima;
anzi, l'ADS, originariamente chiamata in causa per una resa del conto da parte di è stata estromessa già nella fase iniziale della causa (l'atto di Controparte_1 rinuncia alla chiamata nei suoi confronti, presentato dalla convenuta, non era stato accolto, sì che solo dopo la costituzione dell'avv. LO, ne è stata disposta l'estromissione).
La revoca dell'autorizzazione al pagamento effettuato dall'avv. LO “per rimborso spese” alla signora non è motivata da censure nel merito, bensì, in via preliminare, dal fatto che il Controparte_1 pagamento (e l'istanza stessa di pagamento) risalga a quando il de cuius era già deceduto, e, quindi, i poteri dell'ADS già cessati, dovendo il medesimo limitarsi alla rendicontazione. Dall'esame del conto Contr CO PM (acceso dall' ed intestato al de cuius) consta il pagamento del suddetto importo, senza, che, di contro, ne risulti la restituzione da parte della convenuta. Anzi, la stessa Controparte_1 pagina 30 di 34 non ha mai né documentato, né nemmeno allegato di avere restituito l'importo. In astratto, quindi, tenuto conto della pronuncia del Tribunale in sede di reclamo, la somma ricevuta da va Controparte_1 restituita per intero, in quanto l'autorizzazione al pagamento è stata revocata.
Deve però darsi atto che l'importo di euro 34.405,95, comprende la somma di euro 29.756,21, che il
CTU individua quale rimborso spese dovuto a per gli stipendi alle badanti del padre Controparte_1 pagate dalla convenuta (si richiamano pag. 17-18 dell'elaborato tecnico, in punto passività ereditarie della successione di . Controparte_3
Nell'attesa delle operazioni necessarie alla verifica della lesione di legittima, va quindi accertato che la massa ereditaria di include: Controparte_3
- il credito restitutorio dell'importo di euro 34.405,95 nei riguardi di Controparte_1
- il debito di euro 29.756,21 nei confronti di (rectius, ora della procedura Controparte_1 dell'eredità giacente).
4) Necessità di rimessione in ruolo.
Le determinazioni assunte impongono la necessità di rimettere la causa in ruolo, per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite e di CTU va rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta che la permuta per atto pubblico notarile del 3 maggio 2010 (Notaio Persona_8
) costituisce negotium mixtum cum donatione, con la donazione da parte dei de quorum
[...] dell'importo complessivo di euro 55.250,00 da parte dei genitori in favore della IA, e, che, quindi, ed hanno donato a ciascuno, la Parte_2 Controparte_3 Controparte_1 somma di euro 27.625,00. Quanto appena esposto quanto alla permuta vale anche per il padre,
donante per l'importo di euro 27.625,00. Controparte_3
- Accerta la donazione indiretta, effettuata per il 50% ciascuno da e da Controparte_3 [...] in favore di dell'immobile oggetto della compravendita tra Parte_2 Controparte_1 CP_1
quale acquirente, e quale venditore, di cui all'atto pubblico notarile del
[...] Parte_3
28.09.2012 (Notaio - doc. 14 attore), immobile facente parte del residence “Corte Per_5
Sant'Andrea, sito in Comune di AZ (Vr), località Paiari, via Sagramose n. 15, identificato al
C.F. del Comune di AZ (Vr), al foglio 5, mappale 1622 sub 25; mappale 1622 sub 43;
- Accerta che la dazione a del denaro di cui al bonifico tratto dal conto 176800-5 Controparte_1
SP (cointestato a , per l'importo di Controparte_3 Parte_2 Controparte_1 euro 194.516,00, di data 15.10.2012, costituisce per l'intera somma donazione diretta del pagina 31 di 34 denaro a da parte di e di (ciascuno per il 50% di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1 detto importo), nulla per difetto di forma solenne;
per l'effetto accerta che:
o La massa ereditaria di include il credito restitutorio a carico di Parte_2 CP_1
(eredità giacente) per l'importo di euro 97.258,00;
[...]
o La massa ereditaria di include il credito restitutorio a carico di Controparte_3 CP_1
(eredità giacente) per l'importo di euro 97.258,00;
[...]
- Accerta che la dazione a del denaro di cui al bonifico tratto dal conto RE Controparte_1
8327755, cointestato e del 15.07.2014, per complessivi euro Controparte_3 Parte_2
85.000,00, costituisce per l'intera somma donazione diretta del denaro a da parte Controparte_1 di e di (ciascuno per il 50% di detto importo), nulla per difetto Controparte_3 Controparte_1 di forma solenne;
per l'effetto accerta che:
o La massa ereditaria di include il credito restitutorio a carico di Parte_2 CP_1
(eredità giacente) per l'importo di euro 42.500,00;
[...]
o La massa ereditaria di include il credito restitutorio a carico di Controparte_3 CP_1
(eredità giacente) per l'importo di euro 42.500,00;
[...]
- Accerta che la dazione a del denaro di cui al bonifico tratto conto corrente Controparte_1
RE n. 102286435, intestato alla sola eseguito in data 15/07/2014, per Parte_2
l'importo di euro 75.000,00, costituisce per l'intera somma donazione diretta del denaro a da parte di nulla per difetto di forma solenne;
per l'effetto Controparte_1 Controparte_1 accerta che:
o La massa ereditaria di include il credito restitutorio a carico di Parte_2 CP_1
(eredità giacente) per l'importo di euro 75.000,00;
[...]
- Accerta che la dazione a del denaro di cui al bonifico tratto conto corrente Controparte_1
RE n. 102286435, intestato alla sola eseguito in data 24/07/2014 del Parte_2 valore di euro 30.000,00, costituisce per l'intera somma donazione diretta del denaro a CP_1 da parte di , nulla per difetto di forma solenne;
per l'effetto accerta che:
[...] Parte_2
o La massa ereditaria di include il credito restitutorio a carico di Parte_2 CP_1
(eredità giacente) per l'importo di euro 30.000,00;
[...]
- Accerta che la dazione a del denaro di cui al bonifico tratto dal conto RE Controparte_1 dal conto 8327755, cointestato e del 10/03/2015, per Controparte_3 Parte_2 complessivi euro 10.000,00, costituisce per l'intera somma donazione diretta del denaro a da parte di e di (ciascuno per il 50% di detto Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1 importo), nulla per difetto di forma solenne;
per l'effetto accerta che: pagina 32 di 34 o La massa ereditaria di include il credito restitutorio a carico di Parte_2 CP_1
(eredità giacente) per l'importo di euro 5.000,00;
[...]
o La massa ereditaria di include il credito restitutorio a carico di Controparte_3 CP_1
(eredità giacente) per l'importo di euro 5.000,00;
[...]
- Accerta che la somma complessiva di euro 388.000,00, proveniente da due bonifici su estero del 18.10.2012 (ciascuno dell'importo di 194.000,00 euro), tratti dal conto corrente 176800-5
SP (cointestato a , , , è stata destinata a Controparte_3 Parte_2 Controparte_1
e costituisce oggetto di donazione diretta per l'intero importo (euro 388.000,00) Controparte_1 da parte di ed in favore di donazione nulla Parte_2 Controparte_3 Controparte_1 per difetto di forma solenne;
per l'effetto accerta che:
o La massa ereditaria di include il credito restitutorio a carico di Parte_2 CP_1
(eredità giacente) per l'importo di euro 194.000,00;
[...]
o La massa ereditaria di include il credito restitutorio a carico di Controparte_3 CP_1
(eredità giacente) per l'importo di euro 194.000,00;
[...]
- Accerta che il pagamento del premio della Polizza vita n. 10920000006 Eurovita, stipulata da il 18.12.2009, costituisce donazione indiretta in favore di della Controparte_3 Controparte_1 somma di euro 76.561,55;
- Rigetta le istanze attoree relative alle seguenti operazioni:
o Dazione in favore di tramite bonifico dal conto n. 3827755 RE, Controparte_1 cointestato ad e a eseguito in data 11/11/2015, Controparte_3 Parte_2 dell'importo di euro 7.500,00
o Bonifici tratti sui conti intestati a e/o a in favore di Controparte_3 Parte_2
OR s.a.s. e Immobiliare OR s.a.s.;
o Compravendita del 23.12.2004 (doc. 21 attoreo);
- Rigetta le ulteriori istanze attoree, di cui alle conclusioni precisate, relative alle seguenti operazioni:
o Per l'importo di euro 21.850,00 bonificato in più tranches nell'anno 2013 a CP_4 dal c/c RE n. 102286435 (successione di;
[...] Parte_2
o Per l'importo di euro € 990,00 bonificato alla Immobiliare OR s.a.s. nel settembre
2014 dal c/c RE cointestato ai de quorum delle parti n. 3827755 (relativa ad entrambe le successioni);
o Per l'importo di euro 3.750,00 bonificato dal medesimo c/c RE cointestato ai de quorum con riguardo ad entrambe le successioni;
pagina 33 di 34 o Per l'importo di euro 3.770,00 bonificato da in favore di Parte_2 CP_1
[...]
o Per l'importo omnicomprensivo (riepilogativo di singole operazioni) di euro 49.700,00, oltre che le istanze relative al pagamento di bollette per utenze;
- Accerta che l'eredità di è priva di passività; Parte_2
- Accerta che l'eredità di presenta passività per complessivi euro 50.709,55; Controparte_3
- Accerta che (eredità giacente) è creditrice verso la massa ereditaria di Controparte_1 CP_3 per complessivi euro 29.756,21 (importo già incluso nelle passività ereditarie
[...] quantificate al punto che precede);
- Accerta che la massa ereditaria di include il credito restitutorio a carico di Controparte_3
(eredità giacente) per l'importo di euro 34.405,95 (somma versatale dall'Ads di Controparte_1
; Controparte_3
- Spese di lite e di CTU al definitivo.
- Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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