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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/10/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 314/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad operadell'Avv. FIORE MELACRINIS ANTONELLA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di e di Controparte_1 CP_2
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 16/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 314 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via T. Carletti, 35, presso lo studio dell'Avv. Antonella Fiore Melacrinis, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Franco Puppola ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo come da procura allegata Email_1 alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE E
, Controparte_3 in persona del presidente p.t. con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale via Cesare Beccaria, CP_2
29, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al n. 37590/7131 del 23.1.2023. Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a preavviso di iscrizione di ipoteca. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.2.2023 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro chiedendo: “1) preliminarmente, sospenda la iscrizione ipotecaria per tutto quanto sopra detto;
2) nel merito, e in accoglimento del presente ricorso, venga dichiarata illegittima e/o nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 12576202200000678000 per i motivi di cui sopra con ogni conseguenza di legge, con condanna dell' e Controparte_4 dell' sede di Viterbo, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, in solido tra CP_2 loro.”. La ricorrente ha dedotto che in data 1.2.2023 aveva ricevuto la notifica da parte dell
[...]
di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. Controparte_1
12576202200000678000) a titolo di sanzioni amministrative insolute;
che, nello specifico, e per quanto di competenza per materia del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, la suddetta comunicazione si riferiva ai seguenti atti notificati dall' di Viterbo: CP_2
1) cartella n. 12520070012286660000, in data 11.2.2008, per un importo di € 8.534,64;
2) avviso di addebito 42520150000912304000, in data 6.12.2015, per un importo di € 15,75;
3) avviso di addebito 42520160000660169000, in data 17.6.2016, per un importo di € 1.221,22; 4) avviso di addebito 42520170000883958000, in data 30.10.2017, per un importo di €
4.740,57;
5) avviso di addebito 42520180000979163000, in data 17.8.2018, per un importo di € 3.484,18; 6) avviso di addebito 42520180002332317000, in data 5.3.2019, per un importo di € 2.290,38; 7) avviso di addebito 42520190000823066000, in data 27.8.2019, per un importo di € 2.267,98; 8) avviso di addebito 42520190002024382000, in data 8.2.2020, per un importo di € 2.215,45; 9) avviso di addebito 42520210000891667000, in data 20.12.2021, per un importo di € 3.495,84. Il tutto per un importo complessivo di € 28.266,01. A fondamento dell'opposizione ha dedotto la nullità/illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria in ragione dell'omessa notifica dei titoli presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti per mancata notifica degli atti interruttivi. Si è costituita in giudizio l' deducendo la parziale Controparte_1 infondatezza dell'opposizione. In particolare, l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_5 del contendere con riferimento alla cartella n. 12520070012286660000 per prescrizione del relativo credito. Con riferimento, invece, agli altri avvisi di addebito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione stante l'avvenuta notifica degli avvisi e dei successivi atti interruttivi della prescrizione. Si è altresì costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “rigettata l'istanza CP_2 di sospensiva sia a fronte della tardività dell'opposizione, sia a fronte della insussistenza e mancata prova dei gravi motivi che - ex art. 24, comma 6, D. Lvo n°46/99, possono giustificare una sospensione dell'esecutività dei ruoli − dichiarare l'inammissibilità del ricorso – stante la tardività dell'opposizione − nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell' con conferma dell'avviso opposto − in via subordinata condannare la parte CP_2 opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio. In ogni caso, condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dell' in ragione del provvedimento impugnato di esclusiva CP_2 emanazione del concessionario, stante la comprovata rituale notificazione degli avvisi di addebito a suo tempo CP_ emessi e notificati dall' . L' ha eccepito la tardività e inammissibilità del ricorso ex art. 617 c.p.c., Controparte_6 nonché l'infondatezza nel merito. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti e termini che seguono. Va premesso che in materia di riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo possono essere proposte (singolarmente o congiuntamente) tre diversi tipi di azione (Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2020, n. 18256): a) l'opposizione al ruolo esattoriale (o all'avviso di addebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, proponibile nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (il cui rispetto è rimesso alla verifica anche d'ufficio del giudice: Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019; Cass., 15 aprile 2021 n. 10031); con tale rimedio è consentito al contribuente contestare, sotto il profilo genetico, l'esistenza dell'obbligo contributivo e del relativo credito. La mancata tempestiva proposizione dell'opposizione dà luogo alla incontestabilità del credito. L'opposizione, da proporre nei confronti dell'ente impositore, introduce un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, sicché l'eventuale annullamento della cartella o dell'avviso di addebito per motivi formali e per decadenza dal potere impositivo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, non esonera il giudice dall'obbligo di accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Resta peraltro fermo che sull'ente previdenziale, che benché convenuto nell'opposizione assume il ruolo di attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta a un termine finale di proposizione - esperibile allorché si contesti il diritto di procedere in esecuzione per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, o l'intervenuto pagamento della somma precettata). La Suprema Corte qualifica l'azione come accertamento negativo del credito. Anche questa azione – attinente al merito della pretesa
– deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore innanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.). Sebbene sia finalizzata a contestare il diritto di procedere in via esecutiva, l'azione è esperibile anche in via recuperatoria dell'opposizione al ruolo sopra menzionata (e, dunque, per la deduzione di fatti impeditivi dell'insorgenza dell'obbligo o del credito, o di fatti modificativi ed estintivi del credito antecedenti alla formazione e alla notifica del titolo) allorché si deduca l'omessa notifica dell'avviso di addebito (o della cartella di pagamento) e dunque si eccepisca di non aver mai avuto conoscenza del titolo esecutivo (presupposto dell'atto di riscossione) e di non aver mai potuto avvalersi del rimedio giurisdizionale predisposto a tutela dall'ordinamento; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto oggetto della opposizione (in virtù del rinvio operato dall'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 46/1999), per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), alla loro notifica o a quella dei successivi atti di riscossione (intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo e di ipoteca) e deve essere anch'essa incardinata innanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) già iniziata. Essa è esperibile nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto oggetto dell'opposizione: dell' se ha ad oggetto l'avviso CP_2 di addebito;
dell'agente della riscossione se concerne gli atti emessi da quest'ultimo ed è volta a denunciare vizi del singolo atto o della sequenza procedimentale di riscossione o della esecuzione (anche conseguente alla omessa notifica dell'atto presupposto). Ciò posto, nel caso di specie la domanda della ricorrente è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto volta a far valere l'omessa notifica dei titoli esecutivi presupposti e, in ogni caso, la prescrizione dei crediti contributivi per omessa notifica di atti interruttivi successivamente alla formazione dei titoli. L'azione è ammissibile in quanto non soggetta a un termine finale di proposizione (così, ex multis, Cass. n. 16425/2019; Cass. n. 22292/2019; Cass. n. 29294/2019; Cass. n. 28583/2018). In merito l' e l' hanno fornito la prova, mediante deposito degli avvisi di CP_5 CP_2 ricevimento sui quali è riportato il numero identificativo di raccomandata presente anche sui corrispondenti titoli (cartella di pagamento ed avvisi di addebito), della notifica a mezzo posta dei seguenti atti:
- cartella di pagamento n. 12520070012286660000 notificata in data 11.2.2008 in mani proprie del destinatario o di altra persona abilitata;
- avviso di addebito n. 42520150000912304000 notificato in data 6.12.2015 per compiuta giacenza essendo il destinatario “relativamente” irreperibile (artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973);
- avviso di addebito n. 42520160000660169000 notificato il 17.6.2016 in mani proprie del destinatario o di altra persona abilitata;
- avviso di addebito n. 42520170000883958000 notificato in data 30.10.2017 per compiuta giacenza essendo il destinatario “relativamente” irreperibile (artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973);
- avviso di addebito n. 42520180000979163000 notificato il 17.8.2018 per compiuta giacenza essendo il destinatario “relativamente” irreperibile (artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973);
- avviso di addebito n. 42520180002332317000 notificato in data 5.3.2019 per compiuta giacenza essendo il destinatario “relativamente” irreperibile (artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973);
- avviso di addebito n. 42520190000823066000 notificato il 27.8.2019 per compiuta giacenza essendo il destinatario “relativamente” irreperibile (artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973);
- avviso di addebito n. 42520190002024382000 notificato in data 8.2.2020 per compiuta giacenza essendo il destinatario “relativamente” irreperibile (artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973);
- avviso di addebito n. 42520210000891667000 notificato il 20.12.2021 in mani proprie del destinatario o di altra persona abilitata. Le parti resistenti hanno pertanto fornito la prova dell'avvenuta notifica dei titoli richiamati. Quanto all'eccezione di prescrizione, essa risulta fondata solo relativamente alla cartella n. 12520070012286660000. Il concessionario ha infatti fornito la prova della notifica dei seguenti atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 125201690030752430000, relativa ai crediti portati dalla cartella n. 12520070012286660000 e dall'avviso di addebito n. 42520150000912304000, notificata in data 16.2.2017 per compiuta giacenza secondo le modalità di cui all'art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c.;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 125762201800002984000, relativa ai crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 42520150000912304000, 42520160000660169000 e 42520170000883958000, notificata il 2.7.2019 per compiuta giacenza secondo le modalità di cui all'art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c.;
- intimazione di pagamento n. 12520199001834850000, relativa ai crediti portati dalla cartella n. 12520070012286660000 e dagli avvisi di addebito nn. 42520160000660169000 e 42520170000883958000, notificata in data 2.7.2019 per compiuta giacenza secondo le modalità di cui all'art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c.. Ciò posto, per giurisprudenza ormai pacifica, il credito riportato in una cartella di pagamento non opposta (o in un avviso di addebito non opposto) si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data della notifica della cartella o dell'avviso (cfr. Cass., SS.UU., n. 23397 del 25.10.2016 e Cass. n. 11335/2019). Ne deriva che nel caso di specie il termine di prescrizione non è maturato per gli avvisi di addebito sopra menzionati, mentre risulta prescritto il credito contributivo oggetto della cartella di pagamento n. 12520070012286660000, notificata in data 11.2.2008. Tra la data di notifica della predetta cartella (11.2.2008) e la data di notifica del successivo atto interruttivo della prescrizione (intimazione di pagamento n. 125201690030752430000, notificata in data 16.2.2017) è infatti intercorso un lasso di tempo superiore ai 5 anni. In conclusione, va dichiarata l'inefficacia parziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576202200000678000 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 12520070012286660000 in quanto avente ad oggetto un credito prescritto. Per il resto l'opposizione è infondata e va pertanto respinta. Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e l' stante il parziale accoglimento CP_5 dell'opposizione, le stesse vanno compensate per 2/3 e poste a carico dell' per la CP_1 restante parte, liquidata in dispositivo. Relativamente ai rapporti con l' le spese CP_2 possono essere integralmente compensate considerato che la prescrizione dei crediti di titolarità dell'ente impositore è imputabile al concessionario della riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
e in opposizione alla Controparte_1 CP_2 comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 12576202200000678000, notificatale l'1.2.2023, accerta e dichiara estinto per prescrizione il credito portato dalla cartella di pagamento n. 12520070012286660000 e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 12576202200000678000 nella parte relativa al predetto titolo;
- respinge nel resto l'opposizione; - compensa per 2/3 le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e l'
[...]
e condanna quest'ultima al pagamento in favore della Controparte_1 prima della restante parte, liquidata per compensi professionali in € 1.546,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
Viterbo lì, 16 ottobre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 314/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad operadell'Avv. FIORE MELACRINIS ANTONELLA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di e di Controparte_1 CP_2
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 16/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 314 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via T. Carletti, 35, presso lo studio dell'Avv. Antonella Fiore Melacrinis, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Franco Puppola ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo come da procura allegata Email_1 alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE E
, Controparte_3 in persona del presidente p.t. con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale via Cesare Beccaria, CP_2
29, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al n. 37590/7131 del 23.1.2023. Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a preavviso di iscrizione di ipoteca. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.2.2023 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro chiedendo: “1) preliminarmente, sospenda la iscrizione ipotecaria per tutto quanto sopra detto;
2) nel merito, e in accoglimento del presente ricorso, venga dichiarata illegittima e/o nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 12576202200000678000 per i motivi di cui sopra con ogni conseguenza di legge, con condanna dell' e Controparte_4 dell' sede di Viterbo, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, in solido tra CP_2 loro.”. La ricorrente ha dedotto che in data 1.2.2023 aveva ricevuto la notifica da parte dell
[...]
di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. Controparte_1
12576202200000678000) a titolo di sanzioni amministrative insolute;
che, nello specifico, e per quanto di competenza per materia del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, la suddetta comunicazione si riferiva ai seguenti atti notificati dall' di Viterbo: CP_2
1) cartella n. 12520070012286660000, in data 11.2.2008, per un importo di € 8.534,64;
2) avviso di addebito 42520150000912304000, in data 6.12.2015, per un importo di € 15,75;
3) avviso di addebito 42520160000660169000, in data 17.6.2016, per un importo di € 1.221,22; 4) avviso di addebito 42520170000883958000, in data 30.10.2017, per un importo di €
4.740,57;
5) avviso di addebito 42520180000979163000, in data 17.8.2018, per un importo di € 3.484,18; 6) avviso di addebito 42520180002332317000, in data 5.3.2019, per un importo di € 2.290,38; 7) avviso di addebito 42520190000823066000, in data 27.8.2019, per un importo di € 2.267,98; 8) avviso di addebito 42520190002024382000, in data 8.2.2020, per un importo di € 2.215,45; 9) avviso di addebito 42520210000891667000, in data 20.12.2021, per un importo di € 3.495,84. Il tutto per un importo complessivo di € 28.266,01. A fondamento dell'opposizione ha dedotto la nullità/illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria in ragione dell'omessa notifica dei titoli presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti per mancata notifica degli atti interruttivi. Si è costituita in giudizio l' deducendo la parziale Controparte_1 infondatezza dell'opposizione. In particolare, l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_5 del contendere con riferimento alla cartella n. 12520070012286660000 per prescrizione del relativo credito. Con riferimento, invece, agli altri avvisi di addebito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione stante l'avvenuta notifica degli avvisi e dei successivi atti interruttivi della prescrizione. Si è altresì costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “rigettata l'istanza CP_2 di sospensiva sia a fronte della tardività dell'opposizione, sia a fronte della insussistenza e mancata prova dei gravi motivi che - ex art. 24, comma 6, D. Lvo n°46/99, possono giustificare una sospensione dell'esecutività dei ruoli − dichiarare l'inammissibilità del ricorso – stante la tardività dell'opposizione − nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell' con conferma dell'avviso opposto − in via subordinata condannare la parte CP_2 opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio. In ogni caso, condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dell' in ragione del provvedimento impugnato di esclusiva CP_2 emanazione del concessionario, stante la comprovata rituale notificazione degli avvisi di addebito a suo tempo CP_ emessi e notificati dall' . L' ha eccepito la tardività e inammissibilità del ricorso ex art. 617 c.p.c., Controparte_6 nonché l'infondatezza nel merito. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti e termini che seguono. Va premesso che in materia di riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo possono essere proposte (singolarmente o congiuntamente) tre diversi tipi di azione (Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2020, n. 18256): a) l'opposizione al ruolo esattoriale (o all'avviso di addebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, proponibile nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (il cui rispetto è rimesso alla verifica anche d'ufficio del giudice: Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019; Cass., 15 aprile 2021 n. 10031); con tale rimedio è consentito al contribuente contestare, sotto il profilo genetico, l'esistenza dell'obbligo contributivo e del relativo credito. La mancata tempestiva proposizione dell'opposizione dà luogo alla incontestabilità del credito. L'opposizione, da proporre nei confronti dell'ente impositore, introduce un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, sicché l'eventuale annullamento della cartella o dell'avviso di addebito per motivi formali e per decadenza dal potere impositivo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, non esonera il giudice dall'obbligo di accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Resta peraltro fermo che sull'ente previdenziale, che benché convenuto nell'opposizione assume il ruolo di attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta a un termine finale di proposizione - esperibile allorché si contesti il diritto di procedere in esecuzione per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, o l'intervenuto pagamento della somma precettata). La Suprema Corte qualifica l'azione come accertamento negativo del credito. Anche questa azione – attinente al merito della pretesa
– deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore innanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.). Sebbene sia finalizzata a contestare il diritto di procedere in via esecutiva, l'azione è esperibile anche in via recuperatoria dell'opposizione al ruolo sopra menzionata (e, dunque, per la deduzione di fatti impeditivi dell'insorgenza dell'obbligo o del credito, o di fatti modificativi ed estintivi del credito antecedenti alla formazione e alla notifica del titolo) allorché si deduca l'omessa notifica dell'avviso di addebito (o della cartella di pagamento) e dunque si eccepisca di non aver mai avuto conoscenza del titolo esecutivo (presupposto dell'atto di riscossione) e di non aver mai potuto avvalersi del rimedio giurisdizionale predisposto a tutela dall'ordinamento; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto oggetto della opposizione (in virtù del rinvio operato dall'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 46/1999), per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), alla loro notifica o a quella dei successivi atti di riscossione (intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo e di ipoteca) e deve essere anch'essa incardinata innanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) già iniziata. Essa è esperibile nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto oggetto dell'opposizione: dell' se ha ad oggetto l'avviso CP_2 di addebito;
dell'agente della riscossione se concerne gli atti emessi da quest'ultimo ed è volta a denunciare vizi del singolo atto o della sequenza procedimentale di riscossione o della esecuzione (anche conseguente alla omessa notifica dell'atto presupposto). Ciò posto, nel caso di specie la domanda della ricorrente è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto volta a far valere l'omessa notifica dei titoli esecutivi presupposti e, in ogni caso, la prescrizione dei crediti contributivi per omessa notifica di atti interruttivi successivamente alla formazione dei titoli. L'azione è ammissibile in quanto non soggetta a un termine finale di proposizione (così, ex multis, Cass. n. 16425/2019; Cass. n. 22292/2019; Cass. n. 29294/2019; Cass. n. 28583/2018). In merito l' e l' hanno fornito la prova, mediante deposito degli avvisi di CP_5 CP_2 ricevimento sui quali è riportato il numero identificativo di raccomandata presente anche sui corrispondenti titoli (cartella di pagamento ed avvisi di addebito), della notifica a mezzo posta dei seguenti atti:
- cartella di pagamento n. 12520070012286660000 notificata in data 11.2.2008 in mani proprie del destinatario o di altra persona abilitata;
- avviso di addebito n. 42520150000912304000 notificato in data 6.12.2015 per compiuta giacenza essendo il destinatario “relativamente” irreperibile (artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973);
- avviso di addebito n. 42520160000660169000 notificato il 17.6.2016 in mani proprie del destinatario o di altra persona abilitata;
- avviso di addebito n. 42520170000883958000 notificato in data 30.10.2017 per compiuta giacenza essendo il destinatario “relativamente” irreperibile (artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973);
- avviso di addebito n. 42520180000979163000 notificato il 17.8.2018 per compiuta giacenza essendo il destinatario “relativamente” irreperibile (artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973);
- avviso di addebito n. 42520180002332317000 notificato in data 5.3.2019 per compiuta giacenza essendo il destinatario “relativamente” irreperibile (artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973);
- avviso di addebito n. 42520190000823066000 notificato il 27.8.2019 per compiuta giacenza essendo il destinatario “relativamente” irreperibile (artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973);
- avviso di addebito n. 42520190002024382000 notificato in data 8.2.2020 per compiuta giacenza essendo il destinatario “relativamente” irreperibile (artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973);
- avviso di addebito n. 42520210000891667000 notificato il 20.12.2021 in mani proprie del destinatario o di altra persona abilitata. Le parti resistenti hanno pertanto fornito la prova dell'avvenuta notifica dei titoli richiamati. Quanto all'eccezione di prescrizione, essa risulta fondata solo relativamente alla cartella n. 12520070012286660000. Il concessionario ha infatti fornito la prova della notifica dei seguenti atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 125201690030752430000, relativa ai crediti portati dalla cartella n. 12520070012286660000 e dall'avviso di addebito n. 42520150000912304000, notificata in data 16.2.2017 per compiuta giacenza secondo le modalità di cui all'art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c.;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 125762201800002984000, relativa ai crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 42520150000912304000, 42520160000660169000 e 42520170000883958000, notificata il 2.7.2019 per compiuta giacenza secondo le modalità di cui all'art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c.;
- intimazione di pagamento n. 12520199001834850000, relativa ai crediti portati dalla cartella n. 12520070012286660000 e dagli avvisi di addebito nn. 42520160000660169000 e 42520170000883958000, notificata in data 2.7.2019 per compiuta giacenza secondo le modalità di cui all'art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c.. Ciò posto, per giurisprudenza ormai pacifica, il credito riportato in una cartella di pagamento non opposta (o in un avviso di addebito non opposto) si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data della notifica della cartella o dell'avviso (cfr. Cass., SS.UU., n. 23397 del 25.10.2016 e Cass. n. 11335/2019). Ne deriva che nel caso di specie il termine di prescrizione non è maturato per gli avvisi di addebito sopra menzionati, mentre risulta prescritto il credito contributivo oggetto della cartella di pagamento n. 12520070012286660000, notificata in data 11.2.2008. Tra la data di notifica della predetta cartella (11.2.2008) e la data di notifica del successivo atto interruttivo della prescrizione (intimazione di pagamento n. 125201690030752430000, notificata in data 16.2.2017) è infatti intercorso un lasso di tempo superiore ai 5 anni. In conclusione, va dichiarata l'inefficacia parziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576202200000678000 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 12520070012286660000 in quanto avente ad oggetto un credito prescritto. Per il resto l'opposizione è infondata e va pertanto respinta. Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e l' stante il parziale accoglimento CP_5 dell'opposizione, le stesse vanno compensate per 2/3 e poste a carico dell' per la CP_1 restante parte, liquidata in dispositivo. Relativamente ai rapporti con l' le spese CP_2 possono essere integralmente compensate considerato che la prescrizione dei crediti di titolarità dell'ente impositore è imputabile al concessionario della riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
e in opposizione alla Controparte_1 CP_2 comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 12576202200000678000, notificatale l'1.2.2023, accerta e dichiara estinto per prescrizione il credito portato dalla cartella di pagamento n. 12520070012286660000 e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 12576202200000678000 nella parte relativa al predetto titolo;
- respinge nel resto l'opposizione; - compensa per 2/3 le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e l'
[...]
e condanna quest'ultima al pagamento in favore della Controparte_1 prima della restante parte, liquidata per compensi professionali in € 1.546,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
Viterbo lì, 16 ottobre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci