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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1914/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3243/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 39 e pubblicata il 06/03/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503AF02907 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7939/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La presente controversia ha per oggetto l'avviso di accertamento per l'anno Ricorrente_1di imposta 2013 a carico della s.r.l. – cui è poi subentrata la curatela a seguito del suo fallimento – alla quale sono stati disconosciuti costi per operazioni in realtà inesistenti, ovvero non inerenti: in particolare, venivano ritenute inesistenti due operazioni relative all'acquisto di beni immobili, nonché non inerenti costi relativi a fatture di acquisto . Sia in primo grado che nel giudizio di appello, proposti dalla curatela fallimentare, i giudici aditi hanno rigettato le obiezioni mosse all'operato della Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato l'avviso in relazione alle operazioni oggettivamente inesistenti, mentre non si sono pronunziati sulle obiezioni relative alla non inerenza di alcune fatture di acquisto, in quanto questione diversa e nuova rispetto a quella riferita alle operazioni oggettivamente inesistenti e, come tale, non proponibile per la prima volta in appello . Investita della questione la Suprema Corte, i giudici aditi, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, hanno ritenuto che la eccezione sulla non inerenza dei costi, di cui alle fatture di acquisto, poteva essere esaminata, in quanto le questioni sollevate non costituivano domande, eccezioni o prove nuove, così da non costituire un ampliamento del thema decidendum, né una inammissibile mutatio libelli della originaria domanda . Da qui l'annullamento della sentenza di appello, ove era stato erroneamente ritenuto che le eccezioni nuove proposte dalla curatela del fallimento della società Ricorrente_1 non potessero essere esaminate, in quanto in contrasto con il divieto di introdurre in sede di gravame aspetti nuovi della vicenda in precedenza non trattati, attesa anche la loro rilevanza, in quanto, se provati, in grado di sovvertire l'esito del giudizio di prime cure . Ne consegue che le eccezioni nuove proposte possono essere esaminate, non escluso, peraltro, che esse non possano portare comunque ad un rigetto della opposizione proposta dalla Ricorrente_1, ove ritenute non soddisfacenti . Invero, a parere della Corte di appello, la domanda oggi proposta dalla curatela fallimentare deve essere rigettata, anche all'esito dello scrutinio della nuova eccezione sollevata dal contribuente circa la inerenza dei costi sostenuti per la formazione del reddito sottoposto a tassazione, da cui la loro deducibilità . Invero, secondo quanto sostenuto dalla Agenzia delle Entrate talune spese non sono state documentate e, dunque, mancherebbe la prova certa della loro inerenza, ovvero della loro riferibilità anche mediata al corrispettivo imponibile . società_1Ciò varrebbe, in particolare, per le fatture emesse dalla ma, in qualche modo anche per gli immobili acquistati nella provincia di Parma, per i quali risulterebbero soltanto dei preliminari di vendita, donde la non sicura acquisizione al patrimonio della società e, ancor meno, la loro non deducibilità in mancanza di dati certi sugli esborsi occorsi per il loro acquisto
. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, poi, giova premettere che, in tema di prova presuntiva, compete a chi deduce la inerenza l'onere di provarla, fermo restando l'onere per la controparte di fornire un quadro presuntivo convincente attraverso elementi gravi, precisi e concordanti, secondo il principio fissato dall'art. 2729 c.c. . Orbene non può negarsi – per quanto interessi nel presente giudizio di rinvio, limitato alla inerenza dei costi – che l'ente impositore abbia fornito un quadro presuntivo decisamente rassicurante, specie per quel che riguarda l'acquisto degli immobili in Parma, avendo evidenziato come, tra l'altro, la società non risulti proprietaria degli immobili, non risultino esborsi in denaro, la identità dell'amministratore unico delle società acquirente e nominativo_1venditrice, nella medesima persona di origine rumena, tale I , ed altro ancora . Al contrario, molto più fragili appaiono gli elementi forniti dalla Ricorrente_1 a sostegno della tesi della inerenza dei costi per l'acquisto, da cui la loro astratta detraibilità . Ante omnia, non può dubitarsi che competa al contribuente la prova circa la inerenza dei costi alla formazione del reddito imponibile, in quanto è esso stesso che la prospetta al fine di evitarsi, o limitare, gli oneri fiscali a suo carico . Invero, se ciò non fosse, il contribuente sarebbe tenuto a corrispondere al fisco l'intero carico tributario, con la conseguenza che sarebbe suo onere dimostrare il contrario . Inoltre, sul punto, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è pressochè unanime nel ritenere il contribuente tenuto a fornire la prova sulla inerenza ( cfr. Cass. nn. 13056/2004, 13819/2007 e 31621/2019 ) . Tanto premesso, non ritiene il Collegio che una tale prova sia stata fornita in maniera convincente dal contribuente . Invero, rileva la società fallita che nell'avviso di accertamento si riconosce la detrazione dei costi giustificati da fatture ritenute inerenti, documentate e per le quali è stata data prova del pagamento e della effettività della prestazione, senza tuttavia specificare puntualmente il motivo del mancato riconoscimento della detrazione IVA e delle altre fatture . Orbene, è evidente – come si desume chiaramente dal tenore del provvedimento – che, se sono state riconosciute solo parte delle detrazioni, è perché per le altre l'ufficio non ha ritenuto raggiunta la prova del pagamento o della effettività della prestazione, donde competeva alla parte fornire la relativa prova, e non sembra che ciò sia stato fatto con il dovuto rigore . Dunque, una motivazione, ancorchè succinta, può ritenersi fornita, mentre lo stesso non può dirsi per il contribuente, il quale si è limitato ad evidenziare le presunte altrui carenze probatorie, senza dimostrare, in positivo, la inerenza dei costi sostenuti con il reddito che ne è conseguito . In definitiva, la decisione assunta dai primi giudici di appello può essere confermata, anche alla luce dei rilievi formulati dai giudici della Suprema Corte, sulla base del seguente iter logico-giuridico . La Cassazione ha annullato la sentenza emessa dalla C.T.R. di Napoli, in quanto non era stata esaminata la eccezione di inerenza dei costi con il reddito imponibile, eccezione che, se esaminata, avrebbe potuto portare ad una diversa decisione, più favorevole per il contribuente . Tuttavia, l'esame operato in questa sede della eccezione sulla inerenza si è concluso in maniera sfavorevole per il contribuente per cui, di fatto, nulla è cambiato nella sostanza, con l'unica differenza che, nel primo caso, la eccezione era stata dichiarata inammissibile, nel secondo caso, ammissibile ma con esito sfavorevole per la Ricorrente_1. L'appello va pertanto rigettato con condanna alle spese del solo giudizio di Cassazione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo che segue, ma non del presente, ove la Agenzia delle Entrate risulta costituita con un proprio dirigente .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti;
DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese di lite di cui al presente giudizio . Napoli L'Estensore Il Presidente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1914/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3243/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 39 e pubblicata il 06/03/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503AF02907 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7939/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La presente controversia ha per oggetto l'avviso di accertamento per l'anno Ricorrente_1di imposta 2013 a carico della s.r.l. – cui è poi subentrata la curatela a seguito del suo fallimento – alla quale sono stati disconosciuti costi per operazioni in realtà inesistenti, ovvero non inerenti: in particolare, venivano ritenute inesistenti due operazioni relative all'acquisto di beni immobili, nonché non inerenti costi relativi a fatture di acquisto . Sia in primo grado che nel giudizio di appello, proposti dalla curatela fallimentare, i giudici aditi hanno rigettato le obiezioni mosse all'operato della Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato l'avviso in relazione alle operazioni oggettivamente inesistenti, mentre non si sono pronunziati sulle obiezioni relative alla non inerenza di alcune fatture di acquisto, in quanto questione diversa e nuova rispetto a quella riferita alle operazioni oggettivamente inesistenti e, come tale, non proponibile per la prima volta in appello . Investita della questione la Suprema Corte, i giudici aditi, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, hanno ritenuto che la eccezione sulla non inerenza dei costi, di cui alle fatture di acquisto, poteva essere esaminata, in quanto le questioni sollevate non costituivano domande, eccezioni o prove nuove, così da non costituire un ampliamento del thema decidendum, né una inammissibile mutatio libelli della originaria domanda . Da qui l'annullamento della sentenza di appello, ove era stato erroneamente ritenuto che le eccezioni nuove proposte dalla curatela del fallimento della società Ricorrente_1 non potessero essere esaminate, in quanto in contrasto con il divieto di introdurre in sede di gravame aspetti nuovi della vicenda in precedenza non trattati, attesa anche la loro rilevanza, in quanto, se provati, in grado di sovvertire l'esito del giudizio di prime cure . Ne consegue che le eccezioni nuove proposte possono essere esaminate, non escluso, peraltro, che esse non possano portare comunque ad un rigetto della opposizione proposta dalla Ricorrente_1, ove ritenute non soddisfacenti . Invero, a parere della Corte di appello, la domanda oggi proposta dalla curatela fallimentare deve essere rigettata, anche all'esito dello scrutinio della nuova eccezione sollevata dal contribuente circa la inerenza dei costi sostenuti per la formazione del reddito sottoposto a tassazione, da cui la loro deducibilità . Invero, secondo quanto sostenuto dalla Agenzia delle Entrate talune spese non sono state documentate e, dunque, mancherebbe la prova certa della loro inerenza, ovvero della loro riferibilità anche mediata al corrispettivo imponibile . società_1Ciò varrebbe, in particolare, per le fatture emesse dalla ma, in qualche modo anche per gli immobili acquistati nella provincia di Parma, per i quali risulterebbero soltanto dei preliminari di vendita, donde la non sicura acquisizione al patrimonio della società e, ancor meno, la loro non deducibilità in mancanza di dati certi sugli esborsi occorsi per il loro acquisto
. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, poi, giova premettere che, in tema di prova presuntiva, compete a chi deduce la inerenza l'onere di provarla, fermo restando l'onere per la controparte di fornire un quadro presuntivo convincente attraverso elementi gravi, precisi e concordanti, secondo il principio fissato dall'art. 2729 c.c. . Orbene non può negarsi – per quanto interessi nel presente giudizio di rinvio, limitato alla inerenza dei costi – che l'ente impositore abbia fornito un quadro presuntivo decisamente rassicurante, specie per quel che riguarda l'acquisto degli immobili in Parma, avendo evidenziato come, tra l'altro, la società non risulti proprietaria degli immobili, non risultino esborsi in denaro, la identità dell'amministratore unico delle società acquirente e nominativo_1venditrice, nella medesima persona di origine rumena, tale I , ed altro ancora . Al contrario, molto più fragili appaiono gli elementi forniti dalla Ricorrente_1 a sostegno della tesi della inerenza dei costi per l'acquisto, da cui la loro astratta detraibilità . Ante omnia, non può dubitarsi che competa al contribuente la prova circa la inerenza dei costi alla formazione del reddito imponibile, in quanto è esso stesso che la prospetta al fine di evitarsi, o limitare, gli oneri fiscali a suo carico . Invero, se ciò non fosse, il contribuente sarebbe tenuto a corrispondere al fisco l'intero carico tributario, con la conseguenza che sarebbe suo onere dimostrare il contrario . Inoltre, sul punto, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è pressochè unanime nel ritenere il contribuente tenuto a fornire la prova sulla inerenza ( cfr. Cass. nn. 13056/2004, 13819/2007 e 31621/2019 ) . Tanto premesso, non ritiene il Collegio che una tale prova sia stata fornita in maniera convincente dal contribuente . Invero, rileva la società fallita che nell'avviso di accertamento si riconosce la detrazione dei costi giustificati da fatture ritenute inerenti, documentate e per le quali è stata data prova del pagamento e della effettività della prestazione, senza tuttavia specificare puntualmente il motivo del mancato riconoscimento della detrazione IVA e delle altre fatture . Orbene, è evidente – come si desume chiaramente dal tenore del provvedimento – che, se sono state riconosciute solo parte delle detrazioni, è perché per le altre l'ufficio non ha ritenuto raggiunta la prova del pagamento o della effettività della prestazione, donde competeva alla parte fornire la relativa prova, e non sembra che ciò sia stato fatto con il dovuto rigore . Dunque, una motivazione, ancorchè succinta, può ritenersi fornita, mentre lo stesso non può dirsi per il contribuente, il quale si è limitato ad evidenziare le presunte altrui carenze probatorie, senza dimostrare, in positivo, la inerenza dei costi sostenuti con il reddito che ne è conseguito . In definitiva, la decisione assunta dai primi giudici di appello può essere confermata, anche alla luce dei rilievi formulati dai giudici della Suprema Corte, sulla base del seguente iter logico-giuridico . La Cassazione ha annullato la sentenza emessa dalla C.T.R. di Napoli, in quanto non era stata esaminata la eccezione di inerenza dei costi con il reddito imponibile, eccezione che, se esaminata, avrebbe potuto portare ad una diversa decisione, più favorevole per il contribuente . Tuttavia, l'esame operato in questa sede della eccezione sulla inerenza si è concluso in maniera sfavorevole per il contribuente per cui, di fatto, nulla è cambiato nella sostanza, con l'unica differenza che, nel primo caso, la eccezione era stata dichiarata inammissibile, nel secondo caso, ammissibile ma con esito sfavorevole per la Ricorrente_1. L'appello va pertanto rigettato con condanna alle spese del solo giudizio di Cassazione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo che segue, ma non del presente, ove la Agenzia delle Entrate risulta costituita con un proprio dirigente .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti;
DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese di lite di cui al presente giudizio . Napoli L'Estensore Il Presidente