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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/10/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 499/2022 R.G. vertente tra nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
, nato a [...] il [...], c.f.: ,
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_2 nata a [...] il [...], c.f.: e nato a CodiceFiscale_3 Controparte_3
Milazzo il 4 dicembre 1970, c.f.: , in qualità di eredi legittimi di CodiceFiscale_4 Per_1
(deceduto il 25 dicembre 2021), elettivamente domiciliati in Catania, via Umberto n. 297,
[...] presso lo studio dell'avv. Sebastiano De Cristofaro (con PEC indicata), che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Egidio Incorpora (con PEC indicata), per procura su foglio separato, congiunto all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83, comma III, c.p.c.,
APPELLANTI PRINCIPALI contro quale società incorporante n forza dell'atto Controparte_4 Controparte_5 di fusione per incorporazione del 22 marzo 2018 (rep. n. 40855, racc. n. 13004, Notaio
[...]
di Milano), in persona del procuratore speciale dr. , codice fiscale e Per_2 Controparte_6 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino , rappresentata e difesa, per P.IVA_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco
RO (con PEC indicate), elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti, in Milano, corso Europa n. 13,
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE (anche in via condizionata)
1 OGGETTO: Appelli – principale e incidentale (anche in via condizionata) - avverso la sentenza n.
137/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto l'8 febbraio 2022 in materia di intermediazione bancaria – annullamento contratto e risarcimento dei danni.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per gli appellanti principali: “precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente all'atto di appello formulato ed, in particolare, insistono nella preliminare richiesta di ammissione della prova orale ritualmente articolata in primo grado e reiterata in sede di gravame;
in via gradata, insistono in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in atto di appello, col rigetto delle avversarie deduzioni, eccezioni e difese”.
Per l'appellata – appellante incidentale (anche in via condizionata): “in via pregiudiziale: - per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
- per i motivi esposti in atti, rigettare
l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti, e per l'effetto, condannare parte appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. al pagamento di un importo compreso tra Euro 250,00 e
10.000,00, in base al prudente apprezzamento del Collegio, in favore della Controparte_7 nel merito, in via principale: - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza ex adverso impugnata;
in via incidentale: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto a tutte le contestazioni e/o domande avversarie e, Controparte_4 conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della stessa per difetto di uno dei requisiti dell'azione, con conseguente riforma della sentenza limitatamente all'eccezione in questione;
in via incidentale e condizionata: - nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario fosse ritenuto fondato, accertare e dichiarare che la domanda risarcitoria avversaria è stata proposta da parte attrice quale effetto della domanda di annullamento e non in via autonoma, e pertanto, in ipotesi di conferma dell'accertamento di legittimazione passiva di rispetto alla Controparte_4 domanda di annullamento, respingere la domanda risarcitoria senza esame nel merito, in quando proposta in via condizionata alla prima, con conseguente riforma della sentenza limitatamente all'eccezione in questione;
in via istruttoria: - respingere tutte le istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese legali, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi
i gradi di giudizio”.
2 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 giugno 2022 Parte_1 Controparte_1
e in qualità di eredi legittimi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
(originario attore), hanno proposto appello nei confronti di in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t., fusa per incorporazione in avverso la Controparte_8 sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente decidendo sulle domande proposte da (loro dante causa) – volte ad ottenere Persona_1
l'annullamento per errore del contratto di cessione di azioni operato da in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, e, conseguentemente, la condanna dell'Istituto di credito convenuto al risarcimento dei danni nella misura di € 68.252,24, di cui € 48.960,00 quale corrispettivo della vendita delle azioni, e € 19.292,24 a titolo di interessi, oltre rivalutazione monetaria sino al soddisfo -, ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento per difetto di legittimazione passiva della convenuta ed ha rigettato quella risarcitoria per infondatezza, condannando l'attore al rimborso delle spese di primo grado in favore di Controparte_4
(già , liquidate come in dispositivo. Controparte_5
Gli appellanti, eredi di (nelle more deceduto), hanno criticato la pronuncia Persona_1 impugnata per i motivi e nelle parti di cui si dirà più avanti e hanno chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fossero accolte le domande proposte in primo grado dal loro dante causa, esattamente ribadite in questa sede.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 24 novembre 2022 si è costituita
[...] in persona del procuratore speciale dr. , quale incorporante di Controparte_4 Controparte_6 resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità Controparte_5 per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c. o, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto;
ha, altresì, formulato appello incidentale, riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della stessa rispetto a tutte le contestazioni e domande avversarie, nonché appello incidentale in via condizionata, contestando l'esame nel merito, da parte del Tribunale, della domanda risarcitoria che, diversamente da quanto si afferma in sentenza, sarebbe stata, a suo dire, avanzata dal non già in via autonoma, ma Per_1 quale effetto specifico della domanda di annullamento del contratto.
Ha avanzato, perciò, le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3 Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità degli appelli ex art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di inibitoria proposta dagli appellanti principali – come da provvedimento reso dalla Corte all'udienza del 16 dicembre 2022 –, è stata fissata l'udienza del 22 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita, per il carico di ruolo, a quella del 21 ottobre 2024.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
1) APPELLO PRINCIPALE Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi legittimi di (originario attore)]. Controparte_3 Persona_1
Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale formulata da parte appellata/appellante incidentale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante principale risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla pretesa inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con provvedimento reso all'udienza del 16 dicembre 2022, ritenendo che non ne ricorressero le condizioni.
Ciò posto e venendo al merito dell'appello principale, col primo motivo Parte_1
e quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, hanno contestato la statuizione di inammissibilità della domanda di annullamento per errore
[...]
4 del contratto di cessione di azioni pronunciata dal Tribunale per il ritenuto difetto di legittimazione passiva dell'allora deducendone, anzitutto, la contraddittorietà per avere il Controparte_5 decidente, da un lato, riconosciuto la mera natura di intermediaria della predetta e, dall'altro, dichiarato la stessa priva di legittimazione sul presupposto, a loro dire errato, che Persona_1 non avesse acquistato da essa le azioni.
Obiettano che, avuto riguardo alla causa petendi, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la legittimazione della convenuta trattandosi di domanda derivante proprio dall'attività di intermediazione dell'Istituto di credito citato in giudizio, che, nella prospettazione attorea, avrebbe indotto il a diventare socio della NC Popolare di ZA, proponendogli l'acquisto Per_1 di mille azioni della stessa, per una somma complessiva di € 48.960,00.
L'attività di intermediazione sarebbe dimostrata, secondo gli appellanti principali, dai documenti prodotti in giudizio, dai quali si evincerebbe chiaramente, a loro dire, che la domanda di ammissione Cont a socio della NC Popolare di ZA mediante l'acquisto di mille azioni di , avanzata dal
, è stata sottoscritta proprio da on il relativo timbro. Per_1 Controparte_5
Ribadiscono, dunque, che l'azione del non sarebbe stata rivolta ad Per_1 [...] quale cessionaria subentrante nell'attività e passività di NC Popolare di Controparte_4
ZA (d'ora in avanti indicata semplicemente come er brevità), bensì nella sua veste di CP_10 incorporante di società intermediaria direttamente responsabile di avere Controparte_5 fatto acquistare all'attore azioni di successivamente deprezzate;
operazione nella quale CP_10 on avrebbe svolto, perciò, il ruolo di mera mandataria, come ritenuto dal Controparte_5 primo Giudice, bensì di intermediaria.
Col secondo motivo, sempre in tema di legittimazione passiva, gli appellanti evidenziano la contraddittorietà della pronuncia impugnata per avere, da un lato, ritenuto il difetto di legittimazione passiva di ora in relazione alla domanda di Controparte_5 Controparte_8 annullamento contrattuale e, dall'altro, riconosciuto la sua legittimazione passiva relativamente alla domanda risarcitoria (fondata sulla condotta non corretta e non trasparente posta in essere dalla convenuta).
Deducono che le due domande sarebbero tra loro intimamente connesse, scaturendo la domanda risarcitoria dalla pretesa condotta illegittima di nella sua attività di Controparte_5 intermediaria svolta nella fase di stipula del contratto di acquisto delle azioni tale che avrebbe CP_10 errato il Tribunale nel ritenerle autonome e nel reputare che l'attore abbia avuto interesse a coltivare quella risarcitoria indipendentemente da quella di annullamento.
5 I motivi, così come formulati, sono fondati, benché, però, non conducano al riconoscimento della legittimazione passiva di (quale incorporante di Controparte_4 CP_5
in relazione alla domanda di annullamento, e nemmeno in ordine alla domanda risarcitoria, per
[...] le peculiari ragioni di cui si dirà più avanti in sede di disamina dell'appello incidentale proposto da
Controparte_4
Il Tribunale, invero, ha ritenuto che difettasse la legittimazione passiva di n Controparte_5 relazione alla domanda di annullamento per errore del contratto di acquisto delle azioni di CP_10 avanzata dal , affermando che l'attività dell'intermediario finanziario in esecuzione del Per_1 contratto quadro – col quale l'intermediario si obbliga a negoziare, dietro il pagamento di una commissione, strumenti finanziari per conto dei clienti - non deve essere confusa con il contratto concluso per conto dei clienti con altri soggetti: i due contratti – ha osservato il primo Giudice - sono ontologicamente distinti, il primo (contratto-quadro) essendo inquadrabile nel genus dei contratti di cooperazione con effetti meramente obbligatori, mentre il secondo deve essere ricondotto nel genus dei contratti di scambio.
E poiché – ha precisato – non risulta dai documenti prodotti agli atti che il cliente Persona_1 abbia acquistato le azioni da in contropartita diretta”, in quanto, cioè, facenti Controparte_5 parte del portafoglio di quest'ultima (nel qual caso la commissione non sarebbe dovuta essendo priva di causa), ma solamente che ha chiesto, per il tramite di i essere ammesso Controparte_5 come socio della sottoscrivendo l'acquisto di mille azioni della stessa, per un controvalore di CP_10
€ 48.960,00, ne ha concluso che la predetta convenuta ha svolto solo il ruolo di mera mandataria, derivando dalla differenza soggettiva tra intermediario ( e soggetto Controparte_5 negoziatore ( il difetto di legittimazione passiva in capo alla prima. Ed infatti – secondo il CP_10 ragionamento del Tribunale – controparte del contratto di acquisto o di sottoscrizione di azioni non è stata la , bensì la CP_5 CP_10
Siffatto convincimento non può condividersi ad avviso della Corte.
È noto che la legittimazione ad causam dal lato passivo si determina mediante l'individuazione nel convenuto, da parte dell'attore, del soggetto che, secondo le norme regolatrici del rapporto dedotto in giudizio, sulla base della prospettazione fattane dallo stesso attore, è destinato a subire gli effetti per il conseguimento dei quali l'azione è stata proposta;
e ciò indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto in capo al convenuto medesimo.
In questa prospettiva, l'accertamento della legittimazione passiva (come di quella attiva) deve rivolgersi alla verifica della coincidenza, dal lato passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di
6 quel diritto;
il tutto sulla base della fattispecie giuridica come prospettata dall'attore (vd. Cass. civ. nn. 11284/2010; 14468/2008; 5167/2001; 377/1995; 9427/1987).
Nel caso in esame, la domanda attorea di annullamento del negozio di acquisto delle azioni di CP_10
è stata fondata, come ribadito da parte appellante principale, su un preteso vizio del consenso di dovuto alla responsabilità di di cui costui era cliente Persona_1 Controparte_5 all'epoca del fatto – per averlo indotto in errore circa gli effettivi rischi di liquidità scaturenti dal proposto investimento, rischi legati al fatto che, trattandosi di azioni non quotate in borsa e, perciò, scambiabili solo tramite la stessa banca emittente oppure direttamente tra i suoi soci-azionisti, la loro monetizzazione sarebbe stata particolarmente difficoltosa.
Nella prospettazione attorea, quale risulta dalle allegazioni delle ragioni in fatto e diritto della domanda illustrate nell'atto introduttivo del giudizio, l'azione del ha avuto quale causa Per_1 petendi la responsabilità dell'Istituto di credito originariamente convenuto (di cui egli era cliente) per il fatto che, nella veste di intermediario finanziario nell'operazione di investimento attuata attraverso l'acquisto di mille azioni di mediante l'ammissione a socio), avrebbe violato gli obblighi di CP_10 informazione di cui agli artt. 42 e 43 Reg. Consob 16190/07, nonché il principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c..
Il ha sostenuto, in particolare, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado, che Per_1
l'intermediario sarebbe tenuto ad indicare la scomposizione delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente ed il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazioni, nonché ad inserire nel corredo di informazioni da dare al cliente il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata e ad informarlo sulle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazioni connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
Adempimenti – questi - non ottemperati da che nemmeno avrebbe svolto, a Controparte_5 dire dell'attore, alcun accertamento sulle capacità del cliente di comprendere gli specifici profili di rischio connessi con le azioni acquistate, così avendolo indotto in errore viziandone la volontà, posto che – ha concluso sul punto - egli non avrebbe certamente concluso il contratto se fosse stato messo a conoscenza del rischio insito nel prodotto acquistato.
Ha istato, perciò, per l'annullamento dell'acquisto delle azioni per vizio del consenso e per il conseguente risarcimento del danno, da determinare nella somma sborsata quale corrispettivo delle stesse, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
È chiaro, dunque, in questo quadro, che il ha agito per fare valere la responsabilità di Per_1 nella sua attività di intermediaria finanziaria, avendole addebitato Controparte_5
7 comportamenti contrari alle norme del citato regolamento CONSOB, oltre che al principio di correttezza ex art. 1175 c.c., per inosservanza degli obblighi informativi posti in capo all'intermediario, tenuto a fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per ogni singolo investimento, acquisendo a sua volta dall'investitore le informazioni opportune per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni finanziarie prospettabili.
Nei confronti della ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'acquisto delle azioni per vizio CP_5 del consenso sull'assunto che, se avesse ricevuto da essa, quale intermediaria, le necessarie informazioni sul prodotto dell'investimento, non sarebbe caduto in errore procedendo all'operazione oggetto di contesa.
Correttamente è stato individuato, dunque, in l soggetto contro cui proporre Controparte_5 la suddetta azione contrattuale, quale legittimata passiva ed effettiva titolare del rapporto dal lato passivo, in quanto il titolo in virtù del quale il ha azionato le proprie pretese, stando alle Per_1 sue stesse prospettazioni in fatto e diritto, va certamente individuato, come anche evidenziato da parte appellante principale, nel rapporto di intermediazione intercorso con la anzidetta – CP_5 appartenente, com'è noto, al gruppo bancario delle banche “venete”, tra cui la , in virtù del CP_10 quale la stessa ha procurato al cliente l'acquisto delle azioni di avvenuto nella specie attraverso CP_10 il meccanismo dell'ammissione dell'investitore a socio della predetta.
Che si sia trattato di un'attività di intermediazione finanziaria risulta documentato dagli atti acquisiti in primo grado, e particolarmente dal fatto che la “domanda di ammissione a socio per n. 1000 azioni” risulta sottoscritta da in persona del legale rappresentante p.t., oltre che da Controparte_5 tale nella sua veste di “gestore/consulente”, la quale, come si legge nello stampato Persona_3 del deposito dei titoli, era (all'epoca) dipendente della predetta e quale responsabile dei CP_5 portafoglio dei clienti, nonché dalla circostanza, anch'essa documentale, che i titoli sono stati custoditi presso la medesima (trattandosi, quello della custodia dei titoli, un servizio CP_5 accessorio della stessa attività di intermediazione finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998).
Non è condivisibile, perciò, il convincimento del primo Giudice secondo il quale l'azione di annullamento avrebbe dovuto essere proposta contro la e non già Controparte_11 nei confronti di er il fatto che dagli atti non è risultato che l'acquisto delle Controparte_5 azioni sia avvenuto dall'intermediario in “contropartita diretta” (per titoli, cioè, che si trovavano già nel portafoglio dell'intermediario): la domanda attorea, infatti, come si è visto, non ha avuto ad oggetto la responsabilità della banca emittente ( per il mancato rimborso dei titoli azionari ad CP_10 essa appartenenti, quanto invece l'annullamento dell'acquisto per l'errore indotto nell'acquirente dalla BANCA intermediaria a cagione della violazione degli obblighi informativi e del principio codicistico di correttezza sopra richiamati, con il conseguente risarcimento dei danni.
8 Deve rammentarsi, d'altra parte, che l'attività di intermediazione finanziaria prevede lo svolgimento di servizi di varia natura, potendone formare oggetto non solo la negoziazione in “contropartita diretta” - che ne costituisce uno dei servizi d'investimento, al cui esercizio l'intermediario è autorizzato -, ma anche la negoziazione “per conto terzi”, come si ricava agevolmente dalle definizioni contenute nell'art. 1, commi 5 e segg., del T.U.F. (d. lgs. n. 58/1998 e s.m.i.), cui qui si rimanda per brevità.
Nel caso in esame, se è vero che le azioni acquistate dal sono state emesse dalla Per_1 CP_10 che il loro acquisto è avvenuto attraverso la richiesta di partecipazione dell'investitore alla società emittente medesima, sottoscritta ed inoltrata da quale intermediaria, è Controparte_5 innegabile che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio non è stato quello relativo al contratto di società tra il e la ma ha riguardato, invece, il rapporto di intermediazione Per_1 CP_10 finanziaria, in relazione al quale – va ribadito - l'attore (cliente di ha dedotto Controparte_5
l'inosservanza da parte di quest'ultima, nello svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria, degli obblighi informativi sulla stessa gravanti a norma degli artt. 42 e 43 del citato Regolamento
Consob, nonché del dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. - che, suo dire, avrebbe influenzato il processo formativo della volontà negoziale, inducendo in lui una falsa percezione della realtà, così da averlo spinto a concludere il contratto di acquisto di azioni -.
Siffatta inosservanza attiene evidentemente al tema della responsabilità per inadempimento nell'esecuzione dell'attività di intermediazione finanziaria e, come tale, correttamente è stata fatta valere dall'investitore nei confronti della parte attiva del rapporto di intermediazione medesimo (ossia
, senza involgere la responsabilità dell'emittente dei titoli azionari rispetto Controparte_5 al quale nessuna responsabilità è stata dedotta nel caso di specie [si veda in proposito Cass. civ. n.
27875/2013 che in parte motiva ha evidenziato chiaramente la netta differenza che sussiste tra la responsabilità dell'intermediario finanziario nei confronti dell'investitore per violazione delle norme del T.U.F. e quella della società emittente i titoli (in quel caso obbligazionari) per il mancato rimborso degli stessi, sottolineando, per quanto qui di specifico interesse, che, come ripetutamente affermato dallo stesso Giudice di legittimità, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, inducendo così in errore il risparmiatore, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato, essendo un danno da azionare nei confronti dell'intermediario in base al rapporto di intermediazione, il quale dipende direttamente dalla responsabilità per la mancata adeguata informazione. Esso è diverso dal danno derivante (in ipotesi) dal contratto stipulato dall'investitore con l'emittente del titolo, nei cui confronti sarebbe azionabile, semmai, la tutela risarcitoria per
9 mancato rimborso del titolo medesimo, senza che le due responsabilità abbiano fonte nel medesimo rapporto, bensì in due rapporti differenti, che, perciò, non danno luogo ad alcuna solidarietà passiva).
Né può escludersi la legittimazione passiva di (quale intermediaria) per il Controparte_5 fatto – evidenziato dal primo Giudice – che il contratto-quadro e i contratti di acquisto degli strumenti finanziari conclusi “a valle” sono ontologicamente distinti, essendo il primo un contratto di cooperazione con effetti esclusivamente obbligatori e il secondo, invece, un contratto di scambio
(come si è riportato più sopra).
In realtà, seppure trattasi di atti negoziali distinti, essi, nella prospettiva dell'attività di intermediazione e del rapporto tra l'intermediario e il risparmiatore, sono concepiti dallo stesso legislatore come intimamente connessi sul piano giuridico-funzionale, tanto che, secondo quanto affermato da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto-quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endo-contrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore (così Cass. civ. n. 24648/2023; in senso conforme Cass. civ. n. 3261/2018).
Per tutte e ciascuna delle superiori ragioni, sussiste, dunque, in linea di principio, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, la legittimazione passiva di (quale Controparte_5 intermediaria finanziaria) in relazione alla domanda attorea di annullamento per errore del contratto di acquisto delle azioni di così come atteggiatasi nella stessa prospettazione del CP_10 Per_1
(ora i suoi eredi), fermo restando quanto appresso si dirà, però, sempre in tema di legittimazione passiva.
Non è inutile, ad ogni buon conto, accennare, in merito della domanda di annullamento anzidetta, che
è principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, i quali devono essere assolti prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata nell'irrilevante sfera dei motivi (così Cass. civ. nn.
13446/2023; 21600/2013; 18039/2012).
10 Tanto posto, occorre a questo punto rilevare, che riguardo alla questione della legittimazione passiva in relazione a tutte le domande svolte da (ora i suoi eredi) nel presente giudizio, Persona_1 ovverossia quella di annullamento per errore e quella risarcitoria, quale Controparte_4 società che ha incorporato per fusione la iusta atto del 22 marzo 2018, ha Controparte_5 proposto appello in via incidentale (anche per il caso di accoglimento di quello principale) ribadendo l'eccezione di carenza della propria legittimazione passiva già formulata in primo grado (nella comparsa tempestivamente depositata nel presente grado il 24 novembre 2022, per l'udienza di comparizione, indicata nell'atto di appello, del 15 dicembre 2022).
S'impone, perciò, a questo punto, la disamina della questione della legittimazione passiva di
[...]
– da intendersi correttamente come titolarità dal lato passivo del rapporto Controparte_4 sostanziale dedotto in giudizio - con riguardo ad entrambe le domande del (oggi i suoi Per_1 eredi), ovverossia tanto con riferimento alla domanda di annullamento per errore, quanto relativamente alla domanda risarcitoria, tra loro certamente connesse siccome basate, tutte e due, sulla dedotta inosservanza da parte dell'allora intermediaria degli obblighi Controparte_5 informativi di cui si è detto più sopra.
2) APPELLO INCIDENTALE in persona del procuratore speciale, Controparte_4 quale incorporante di . Controparte_5
Col primo e principale motivo di appello incidentale nell'anzidetta Controparte_4 qualità, si duole del rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva (sostanziale) dalla stessa articolata in primo grado ai sensi e per gli effetti del
D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, convertito con legge n. 121 del 31 luglio 2017.
Deduce che il primo Giudice sarebbe incorso in errore laddove, nel riconoscere la sua legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento del danno, avrebbe disapplicato la normativa statale,
e segnatamente il citato D.L. n. 99/2017, convertito con legge 31 luglio 2017, n. 121, oltre a quanto previsto, in attuazione del medesimo decreto, dal contratto di cessione delle attività e passività aziendali dalla in L.C.A. ad e dal Controparte_11 Controparte_12 successivo addendum (documenti prodotti agli atti in primo grado).
Richiama, in particolare, il disposto dell'art. 3, lett. b), del D.L. suddetto che ha stabilito che rimanessero esclusi dalla cessione “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate”, nonché il disposto di cui alla lettera c) del medesimo articolo, che ha escluso dalla cessione, ulteriormente, “le controversie
11 relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Assume che dalla lettura della normativa de qua emergerebbe che una norma di legge di rango primario ha stabilito in modo espresso che i diritti degli azionisti di imanessero in capo alla CP_10 stessa in L.C.A. e che, correlativamente, on dovesse rispondere per “le Controparte_4 controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”, quale sarebbe quella in esame, che il ha instaurato il 5 aprile 2018 Per_1 per fatti avvenuti pacificamente prima della cessione suddetta (datata 26 giugno 2017).
Richiamate alcune disposizioni del contratto di cessione (per le quali si rimanda qui, per brevità, alla pag. 26 della comparsa di costituzione), l'appellante incidentale evidenzia anche che il fatto che tra i rapporti ceduti ad essa non rientrassero i debiti e le responsabilità derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni di aveva costituito, per la Commissione europea, una CP_13 delle condizioni di compatibilità del programma di aiuti di Stato con il disposto di cui all'art. 107(3)(b) T.F.U.E..
Siffatta esclusione – aggiunge - è stata estesa anche a tutti i debiti, le responsabilità e le passività delle banche partecipate, e quindi anche di derivanti da, o comunque connessi Controparte_5 con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili di n L.C.A. (come quelle oggetto di causa). CP_10
Evidenzia che il 10 luglio 2017 anno sottoscritto un primo CP_13 Controparte_5 contratto di “ritrasferimento di crediti”, seguito poi da un successivo addendum sottoscritto in data
19 gennaio 2018 (prodotti in primo grado), nel quale (ultimo) si è dato atto testualmente che “talune attività e passività di costituiscono Attività Escluse e Passività CP_5
Cont Escluse ai sensi del Contratto di Cessione e debbono, quindi, formare oggetto di retrocessione a ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 (rectius 4), commi 4, lett. b), 6 e 7 del Decreto Legge”, retrocedendo, così, a tra le altre cose, ogni e qualsivoglia passività, responsabilità, rischio e/o effetto CP_13 negativo (attuale e potenziale, e anche per contenzioso futuro) non rientrante nella cessione formalizzata con Controparte_4
Al punto 1.6.4, in particolare – continua l'appellante incidentale -, le parti hanno stabilito che “si intendono inoltre ritrasferiti e comunque facenti carico a …] ogni e qualsivoglia passività, CP_10 responsabilità, rischio e/o effetto negativo relativi a o comunque connessi con qualsiasi Contenzioso
Escluso (come definito e identificato nel Contratto di Cessione e nelle successive intese tra le parti dello stesso)”; l'art.
3.1.4. del contratto di cessione ha espressamente previsto, peraltro, che le
“Passività Escluse”, tra cui pacificamente rientrano quelle derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni non solo “restano in ogni caso escluse dall'oggetto del presente CP_10
12 contratto” ma “non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e non sono né potranno essere Co acquisite da (né trasferite a) ”.
Con la conseguenza che, a suo dire, essa non solo non avrebbe potuto acquisire tali passività direttamente dalle banche venete al momento della sottoscrizione del contratto di cessione, ma non avrebbe potuto farlo neppure in seguito, quale effetto – ad esempio – della successiva fusione per incorporazione delle banche partecipate dalle stesse banche venete.
In definitiva – riassume l'appellante incidentale -, in virtù del combinato disposto dell'art. 3, comma
1, lett. c, del D.L. citato e degli artt. 3.1.1, ultimo comma, e 3.1.4, lett. b), del contratto di cessione,
i debiti, le responsabilità e le passività di erivanti da, o comunque connessi Controparte_5 con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili di n L.C.A. (come quelle per cui è causa), in quanto passività escluse dal contratto di cessione, CP_10 dovrebbero intendersi ritrasferiti e comunque facenti carico esclusivamente a n L.C.A., non CP_10 ceduti, perciò, ad essa.
A suo dire, poi, il Tribunale non avrebbe attribuito la giusta rilevanza al fatto che il 17 gennaio 2018
e le banche venete in liquidazione coatta amministrativa hanno Controparte_4 sottoscritto un “secondo atto ricognitivo del contratto di cessione” e, anzi, avrebbe erroneamente affermato che tale documento non sia stato allegato in giudizio dalla convenuta, mentre lo stesso era stato prodotto unitamente alla seconda memoria depositata in primo grado (come da doc. H del fascicolo di primo grado).
In tale documento, all'art. 1.1, si dà atto – rileva ancora l'appellante incidentale - che “la tabella sub
All.
1.1 del presente Secondo Accordo Ricognitivo precisa i criteri di ripartizione del Contenzioso e Co dei relativi effetti tra le Banche in LCA e , anche in relazione alle Banche Partecipate incluse nel perimetro, con riferimento, altresì, ai relativi oneri per le difese”, proseguendo, al successivo art. 2.1, che “ai sensi dell'Articolo 3.1.2(b)(vii) del Contratto di Cessione, è da intendersi <> il contenzioso che alla Data di Esecuzione fosse già pendente ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, cod. proc. civ. ”; la citata tabella “All. 1.1”, Tabella B relativa al “Contenzioso relativo a NC OV
S.p.A./NC Apulia S.p.A.”, al numero 2, infine, categorizza chiaramente come “Contenzioso
Escluso” il “Contenzioso in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex banche Venete
(precedente o meno alla cessione)”, tra cui – osserva – rientrerebbe chiaramente il giudizio promosso da controparte.
Con la conseguenza che quando stata incorporata in Controparte_5 Controparte_4
(in data 8 aprile 2018), la suddetta categoria di debiti non faceva più parte del patrimonio
[...] dell'incorporata; donde il difetto di legittimazione passiva di essa rispetto alle domande attoree anche ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., trattandosi di pretese aventi ad oggetto azioni emesse da le quali, CP_10
13 per espressa previsione del contratto di cessione e, prima ancora, del decreto legge n. 99/2017 sopra citato, avrebbero dovuto essere fatte valere dai soggetti interessati unicamente nei confronti di CP_10 in L.C.A. in sede concorsuale giusta il disposto dell'art. 83, terzo comma, del T.U.B..
Richiama in proposito, a sostegno dei propri assunti, diverse pronunce di merito che avrebbero negato la legittimazione passiva in capo a ei giudizi riguardanti responsabilità Controparte_4 connesse ad operazioni di intermediazione finanziaria aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da per le quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 30-38 della comparsa di costituzione). CP_10
Il motivo merita accoglimento seppure nei termini di cui si dirà, non del tutto coincidenti con le ragioni esposte dall'appellante incidentale.
Il presente giudizio, come si è già evidenziato sopra, ha ad oggetto l'accertamento della (pretesa) violazione da parte dell'allora quale intermediaria finanziaria, delle regole Controparte_5 di condotta e degli obblighi informativi di cui al T.U.F. ed ai Regolamenti Consob relativamente all'acquisto, da parte del , di mille azioni della NC Popolare di ZA s.p.a. (BPVi), Per_1 per un controvalore di € 48,960,00, ai fini del preteso annullamento dell'acquisto medesimo e del conseguente risarcimento dei danni.
L'attore (dante causa degli odierni appellanti) ha citato in giudizio istituto Controparte_5 di credito di cui era stato cliente a partire dal 1980, filiale di Milazzo, e presso il quale aveva accesso un conto deposito titoli in data 23 aprile 2010, avendo, poi, effettuato operazioni di investimento, ivi inclusa quella riguardante le azioni di oggetto di causa) - e si è, quindi, costituita in giudizio CP_10 quale società che, nelle more, aveva incorporato per fusione la Controparte_4 convenuta n forza di atto di fusione del 22 marzo 2018, rep. n. 40855, racc. Controparte_5
n. 13004, in Notaio di Milano. Persona_2
Come si è accennato in alto, ha dedotto in primis l'invalidità (sub specie di annullabilità ex art. 1427
c.c.) della predetta operazione di investimento per aver violato quale Controparte_5 intermediaria finanziaria, gli artt. 42 e 43 Reg. 16190/07, nonché il principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., avendo omesso di fornirgli le dovute informazioni in ragione anche della natura dell'investimento de quo, caratterizzato da un elevato margine di rischio.
Ha sostenuto, nello specifico, che arebbe venuta meno al dovere che grava Controparte_5 sull'intermediario di adottare un comportamento improntato al massimo rispetto dei canoni di correttezza e buona fede in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi (quali le azioni di come anche da direttiva Consob del 2009, e, che, in conseguenza di tale condotta, egli sarebbe CP_10 stato indotto in errore determinandosi così un vizio nella volontà, in quanto non avrebbe concluso il contratto se fosse stato messo a conoscenza del rischio.
14 Ha quindi chiesto, in conseguenza del preteso annullamento del contratto di acquisto delle azioni suddette, anche il risarcimento del relativo danno subito.
Si tratta, dunque – va ribadito –, di azione contrattuale di annullamento e di risarcimento del danno, che, così come prospettata dal , ha senz'altro radicato la legittimazione passiva - intesa Per_1 quale titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio - in capo a per le Controparte_5 ragioni sopra più diffusamente illustrate, e, quindi, di ella sua veste di Controparte_4 soggetto “incorporante” della predetta, e non già quale “cessionaria” di n virtù del contratto di CP_10 cessione di azienda del 26 giugno 2017 ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 1, del citato D.L. n.
99/2017, come invece ha sostenuto l'appellante incidentale.
Questo dato è fondamentale ai fini della disamina della questione della legittimazione passiva di iccome dirimente rispetto alla verifica della titolarità dal lato passivo, Controparte_4 in capo ad essa, del rapporto dedotto in causa, sia in ordine all'azione di annullamento per errore, che in relazione alla domanda risarcitoria consequenziale.
Orbene, stanti le superiori premesse in fatto, rileva la Corte che l'istituto giuridico cui fare riferimento per la soluzione del tema in contesa non è da rintracciare direttamente nella cessione di cui al decreto legge n. 99/2017 ed al contratto del 26 giugno 2017 attuativo dello stesso, oltre che ai successivi atti negoziali ricognitivi – come pure sostenuto dall'appellante incidentale –, non potendo predicarsi, nemmeno, il difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito anzidetto per via della
“distinzione soggettiva tra intermediario ( e soggetto negoziatore ( Controparte_5 [...]
, che è la controparte del contratto di acquisto o sottoscrizione”, come Controparte_11 opinato dal Tribunale, poste tutte le ragioni illustrate sopra.
La normativa di cui al decreto legge n. 99/2017 ed il contratto di cessione del 26 giugno 2017, con i successivi accordi aggiuntivi, assumono rilievo, semmai, solo mediato ed indiretto ai fini che ci occupano (secondo quanto si preciserà più avanti), dovendo piuttosto, ai fini della soluzione della problematica di cui si discute, farsi riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2504 bis c.c., come anche giustamente evidenziato da in un passaggio argomentativo Controparte_4 dell'appello incidentale e come, vieppiù, già ritenuto da questa Corte in una vicenda analoga a quella in oggetto, definita con sentenza n. 763/2024 del 30 agosto 2024 (che qui si richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1, ultima parte, disp. att. c.p.c.).
Segnatamente, l'art. 2504 bis c. c., nel disciplinare gli effetti della fusione delle società di capitali rispetto ai rapporti giuridici in corso, prevede che la società che risulta dalla fusione (ossia,
l'incorporante) acquista i diritti ed assume gli obblighi delle società partecipanti alla fusione
(incorporate), proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione medesima
(testualmente, il primo comma, statuisce: “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante
15 assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”).
Nell'interpretazione invalsa nella giurisprudenza di legittimità, la fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella “mortis causa” e produce un duplice effetto, ossia l'estinzione della società incorporata e la contestuale ed interdipendente sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, la quale rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati (tra le tante in tal senso v. Cass. Civ. nn. 18261/2024; 14414/2024;
7711/2024; 13685/2023; S. U. n. 21970/2021; 29256/2019; 11059/2011).
Il problema che si pone, perciò, nella presente contesa, ai fini della legittimazione sostanziale passiva di non deve essere analizzato, come sostenuto dall'appellante Controparte_4 incidentale, avendo riguardo all'operatività diretta, nella vicenda oggetto di giudizio, del decreto legge n. 99/2017 e dagli accordi negoziali ad esso connessi, con le relative vicende di cessione, bensì verificando se al momento dell'incorporazione di n Controparte_5 Controparte_8
(marzo/aprile 2018) il rapporto cui inerisce la presente contesa facesse o meno parte del
[...] compendio giuridico-patrimoniale dell'incorporata, così da esservi subentrata a pieno titolo l'incorporante ai sensi e per gli effetti del citato art. 2504 bis c. c. (analogamente a quanto avviene per la successione mortis causa della persona fisica, nella quale l'erede subentra nel patrimonio relitto).
Solo in tale ultima evenienza, difatti, risulterebbe sussistente, quanto al caso di specie, la legittimazione sostanziale passiva di di contro, ne difetterebbe la Controparte_4 titolarità dal lato passivo ove i diritti e gli obblighi inerenti alla negoziazione oggetto di causa (avente ad oggetto – si ripete - l'acquisto, da parte del , delle azioni di non facessero (più) Per_1 CP_10 parte del compendio giuridico-patrimoniale di alla data della vicenda Controparte_5 estintiva consequenziale alla fusione per incorporazione di essa società in Controparte_8
[...]
Orbene, sulla scorta degli atti di causa, siffatta verifica – osserva la Corte – ha esito negativo, dovendosi ritenere, invero, che al momento della fusione per incorporazione anzidetta il rapporto giuridico oggetto della presente contesa non apparteneva più al patrimonio di CP_5
essendone fuoriuscito in precedenza per via delle vicende peculiari che ci si accinge ad
[...] illustrare.
Emerge invero che, come dedotto in limine litis da nella propria Controparte_4 comparsa di risposta in primo grado e come documentato con apposito atto prodotto in primo grado, il 19 gennaio 2018 (società facente parte del gruppo bancario “NC Controparte_5
16 Popolare di ZA”, nonché soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_4 ha stipulato con in liquidazione coatta amministrativa una Controparte_11 convenzione aggiuntiva, intitolata testualmente “addendum” al contratto di ritrasferimento di crediti sottoscritto in data 10 luglio 2017, conclusa, tra l'altro, con l'assenso di Controparte_4 con la quale la prima ha ceduto alla seconda ( liquidazione coatta amministrativa) “alcune CP_13 attività, passività e rapporti che sono risultati esclusi dal compendio trasferito a
[...]
in esito all'attività di due diligence svolta dal Collegio di esperti prevista dal Controparte_4 citato D.L. n. 99/2017 ed effettuata in base anche al suddetto contratto di cessione aziendale del 26 giugno 2017.
Nella premessa del cd. “addendum” si legge, in particolare, che in data 10 luglio 2017 tra le due parti anzidette ( n l. c. a.) è stato concluso un contratto di ritrasferimento Controparte_5 CP_10 di crediti ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto legge 99/2017, mediante il quale in CP_10 ossequio a quanto già previsto dal contratto di cessione del 26 giugno 2017, si è resa “trasferitaria a titolo definitivo ed irrevocabile di tutti i crediti deteriorati o che siano classificabili come i crediti di he sono esclusi dall'Insieme Aggregato ai sensi del Contratto di Cessione”. CP_10
Nella stessa premessa si dà ancora atto, peraltro, che con un primo accordo ricognitivo (stipulato il
19 dicembre 2017 e divenuto pienamente efficace il 17 gennaio 2018) le parti del contratto di cessione aziendale (ossia le due banche “venete” da un lato – tra cui la e CP_10 Controparte_4 dall'altro) hanno documentato talune soluzioni interpretative del contratto medesimo (anche come ausilio al Collegio degli Esperti incaricato di svolgere l'attività di due diligence prevista dallo stesso all'art. 4, paragrafo 4.2.3); con un secondo “accordo ricognitivo”, stipulato il 17 gennaio 2018, sono stati disciplinati ulteriori aspetti del contratto di cessione relativi, in particolare, al “contenzioso” ed agli interessi sullo sbilancio dell'“insieme aggregato”.
Nell'addendum in parola è stabilito espressamente che il richiamo in esso contenuto al contratto di cessione deve intendersi riferito a quest'ultimo così come interpretato e integrato da entrambi i suddetti accordi ricognitivi.
Si rileva quindi, sempre nella premessa dell'addendum, che il Collegio degli Esperti, all'esito della predetta attività di due diligence con la quale ha verificato e inventariato l'“insieme aggregato” di cui all'art. 3 del contratto di cessione, ha evidenziato che alcune attività e passività di CP_15 costituiscono “attività escluse e passività escluse ai sensi del contratto di cessione” e devono
[...] perciò essere retrocesse a i sensi e per gli effetti dell'art. 3 (rectius 4), commi 4, lett. b), 6 e 7 CP_10 del d. l. 99/2017.
Donde la pattuizione del 19 gennaio 2018 con la quale, appunto, sono stati ritrasferiti alla CP_10 attività e passività di scluse dall'“insieme aggregato” summenzionato, oltre Controparte_5
17 ai crediti deteriorati come descritti nell'Allegato 1.1 all'addendum stesso, dovendosi rammentare che i commi 4, lett. b), 6 e 7 dell'art. 4 del citato D.L. recitano testualmente (per quanto qui di specifico interesse) che “entro il termine previsto dal contratto di cessione un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile (…). Ad esito della due diligence: (…) b) il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica la lettera a) (…).
6. Alle restituzioni e retrocessioni di cui ai commi 4 e 5 si applica l'articolo 3, comma 2. 7. Nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al comma 4, così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”.
Della convenzione in oggetto (definita “addendum”) – va detto - è stata data regolare notizia attraverso apposita comunicazione presso il sito Bankitalia ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma
2, e dell'art. 4, comma 4, lett. b), e comma 6, del citato d. l. (come risulta documentato in atti); di talché essa, in virtù della pubblicazione sul sito apposito, è pienamente efficace verso i terzi.
In forza di tale convenzione – che ha visto quali parti contraenti, si ribadisce, Controparte_5
(di specifico rilievo in questa sede) e in l. c. a. – sono stati Controparte_16
(ri)trasferiti a quest'ultima quelle attività e quelle passività e quei rapporti che sono risultati esclusi dal compendio trasferito a in virtù del contratto di cessione aziendale Controparte_4 del 26 giugno 2017 (più volte richiamato).
Appare utile rammentare, quindi, giusta il richiamo espresso contenuto nell'addendum del 19 gennaio
2018, che ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3.1.4 del contratto di cessione anzidetto restano esclusi dallo stesso – e dunque non fanno parte dell'“insieme aggregato” oggetto dell'operazione contrattuale de qua – le “attività escluse” di id est, “ogni bene, cespite e rapporto attivo che non sia ricompreso CP_10 tra le attività incluse o che non sia funzionale all'esercizio della impresa bancaria”) e “le passività escluse” della stessa tra cui rientrano – per quanto qui di specifico interesse – “i debiti, le CP_10 responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili” della CP_5 medesima (in LCA), nonché i relativi fondi.
Tale che – visto che con la convenzione (“addendum”) di che trattasi sono state propriamente cedute alla in L.C.A., tra gli altri elementi, anche le passività risultate Controparte_16
18 escluse dal compendio trasferito a in virtù del predetto contratto di Controparte_4 cessione (così come verificato dal Collegio di Esperti di cui sopra) e poiché tra “le passività escluse” vi sono, tra gli altri, anche i debiti, le passività e le responsabilità connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni della (quali formano propriamente oggetto della CP_13 presente controversia) – non è chi non veda come, alla data dell'incorporazione di
[...]
(aprile 2018), le predette situazioni giuridiche (debiti, passività, Controparte_17 responsabilità connessi con operazioni di vendita di azioni di Controparte_11 oggetto precipuo della presente causa) non facevano più parte del compendio patrimoniale della essendone fuoriuscite per effetto del trasferimento anzidetto (pattuito con Controparte_5
l'“addendum al ritrasferimento del 10 luglio 2017” il 19 gennaio 2018, dunque in data anteriore alla fusione per incorporazione), regolarmente pubblicizzato ai fini dell'efficacia verso i terzi, e transitate, per espressa volontà delle parti, nella titolarità della in L. C. A.. Controparte_11
Ne deriva, quale logico ed indefettibile corollario, che nella sua veste Controparte_4 di incorporante di difetta della titolarità sostanziale del rapporto giuridico Controparte_5 dedotto in giudizio in quanto non più appartenente al compendio patrimoniale e giuridico dell'incorporata al momento dell'avvenuta fusione (arg. a contrario dal disposto del primo comma dell'art. 2504 bis c. c. sopra citato).
Si vuol dire, in altri termini, che la pretesa annullabilità del contratto di acquisto di azioni di CP_10 stipulato dal per il tramite di già così come la domanda Per_1 Controparte_5 risarcitoria da lui avanzata – e ora dai suoi eredi - per l'asserita responsabilità di quest'ultima per cd.
“misselling” in relazione a dette operazioni non possono farsi valere nei confronti di
[...] quale incorporante di ciò in quanto trattasi di situazioni Controparte_4 Controparte_5 giuridiche rientranti nelle cd. “passività̀ escluse” ai sensi del contratto di cessione del 26 giugno 2017, le quali, per effetto del richiamo per assimilazione al contratto medesimo contenuto nell'“addendum” del 19 gennaio 2018 (direttamente concluso tra , sono state Controparte_5 CP_13 cedute dalla prima (BN) alla seconda ( in epoca anteriore all'incorporazione di CP_10 [...]
n CP_5 Controparte_4
Tale che la prima non ne era più titolare alla data della vicenda estintiva della fusione di cui si è detto.
A ciò va aggiunto, con effetto parimenti dirimente, che nel secondo “accordo ricognitivo” del 17 gennaio 2018 su richiamato (tenuto in piena considerazione nell'addendum in questione in virtù di apposito rimando ad esso nella sua premessa, come sopra testualmente riportato), all'art. 3, paragrafo
3.3, è previsto che, in conformità agli artt. 3.1.1 (secondo paragrafo) e 3.1.4(b)(vi) del contratto di cessione, sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i “contenziosi esclusi” anche “quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso NC OV (…) per la
19 sottoscrizione e l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due Banche in LCA”.
Giova notare, peraltro, che in detto documento, alla Sezione I Contenziosi, art. 1, paragrafo 1.1, si dà atto che “la tabella sub All.
1.1 del presente Secondo Accordo Ricognitivo precisa i criteri di Co ripartizione del Contenzioso e dei relativi effetti tra le Banche in LCA e , anche in relazione alle
Banche Partecipate incluse nel perimetro, con riferimento, altresì, ai relativi oneri per le difese”.
La citata tabella sub All.1.1, alla lett. B riguardante proprio il “Contenzioso relativo a NC OV
S.p.A./NC Apulia S.p.A. – Contenzioso Pregresso e Contenzioso Escluso”, al numero 2 individua e classifica espressamente come “contenzioso escluso” quello “giudiziale in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete”, sia esso pendente o meno alla data della cessione, puntualizzando in maniera univoca anche che “ai sensi del combinato disposto dell'art. 3.
1. 1, ultimo comma, e dell'art. 3.1.4, lettera b (iv) del Contratto, questo contenzioso deve ritenersi Cont escluso dalla cessione a e resta quindi di competenza della ”. Controparte_4
Anche per questa via, dunque, oltre che sotto il profilo sostanziale della titolarità del rapporto dal lato passivo, difetta la legittimazione passiva di quale società incorporante Controparte_4 di sia in relazione alla domanda di annullamento per errore dell'acquisto Controparte_5 delle azioni, che riguardo a quella di risarcimento del danno, trattandosi, la presente, di vicenda processuale (oltre che sostanziale) il cui onere gestionale ed economico grava espressamente sulla in L.C.A., come si legge nella citata tabella sub All.
1.1 del secondo Controparte_16 accordo ricognitivo, lett. B), fermo restando che solo quest'ultima è da ritenere titolare dal lato passivo del rapporto de quo, stante il contratto di cessione intervenuto tra essa e CP_5 in data 19 gennaio 2018 (denominato “addendum al contratto di ritrasferimento di crediti
[...] sottoscritto in data 10 luglio 2017”) di cui si è detto più diffusamente sopra.
A maggior riprova di quanto testé detto, appare utile menzionare il Controparte_18 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con legge n. 145/2018, come
[...] novellata dalla legge n. 58/2019 ed integrata dalla legge n. 160/20 e dal D.L. n. 18/2020, per indennizzare coloro che abbiano subito un pregiudizio ingiusto “da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
L'istituzione di tale Fondo anzidetto è significativa ancora una volta, ove fosse necessario, del fatto che gli oneri economici conseguenti alle passività connesse alla commercializzazione delle azioni seppure operazioni non direttamente poste in essere da una delle banche “venete” in L.C.A., CP_10
20 ma da una delle società da esse controllate (qual era , sono pur sempre a loro Controparte_5 riconducibili in un'ottica più generale in cui s'impone la necessità di uguale trattamento degli azionisti (oppure obbligazionisti convertibili e/o subordinati) di siano essi acquirenti diretti di CP_10 quest'ultima oppure di una delle banche da essa controllate, come desumibile pure dal contesto euro- unitario in cui si inserisce “l'intervento legislativo statale” ex decreto legge 99/2017.
Come affermato autorevolmente dalla Corte Costituzionale (nella nota sentenza n. 225/2022), questo intervento si è, invero, realizzato “nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza, mediante
«aiuti alla liquidazione» approvati dalla Commissione europea e subordinati alle condizioni da questa indicate nella comunicazione 2013/C – 216/01, che impegnano, tra l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l'onere dell'operazione e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d'azienda. In particolare, il punto 6.2.3. (Condivisione degli oneri), paragrafo 77, della comunicazione della Commissione europea 2013/C – 216/01, elabora la regola del «burden sharing», secondo cui «[n]el contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati». Il d. l. n. 99 del 2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti
e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commercializzazione di azioni
o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia” (così testualmente a pag. 14 della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 225/2022).
Ne deriva che, in ragione di quanto sin qui esposto in fatto e in diritto, in accoglimento in parte qua dell'appello incidentale proposto da e in riforma dell'impugnata Controparte_4 sentenza, vanno rigettate entrambe le domande proposte da (oggi i suoi eredi Persona_1 generalizzati in epigrafe) di annullamento per errore dell'acquisto delle azioni di e di CP_13
21 risarcimento dei conseguenti danni per difetto di titolarità sostanziale passiva del rapporto giuridico dedotto in lite in capo ad discendente in particolare, in punto di diritto, Controparte_4 dal disposto dell'art. 2504 bis, comma 1, c.c. e, in punto di fatto, dalla suddetta convenzione tra del 19 gennaio 2018 denominata “addendum al contratto Controparte_5 CP_13 di ritrasferimento di crediti sottoscritto il 10 luglio 2017” (che richiama in premessa - e vi si aggancia per taluni aspetti traslativi, come riportato sopra - il contratto di cessione del 26 giugno 2017 e i due
“accordi ricognitivi” del 19 dicembre 2017 e del 17 gennaio 2018 di cui si è detto).
Il rigetto delle domande attoree si fonda su ragioni rispettivamente diverse da quelle poste dal primo
Giudice a fondamento della sua decisione, quali spiegate sin qui, sebbene il risultato finale sia praticamente analogo a quello della statuizione di primo grado (ossia la piena soccombenza di parte attrice, odierna appellante principale), giovando puntualizzare, quanto alla presente decisione ed alle sue ragioni, che, in tema di giudizio di appello, non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, né quello del “tantum devolutum quantum appellatum”, il giudice che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti (come nella specie) ma non considerati specificamente o non espressamente menzionati dal primo giudice (ex multis Cass. Civ. nn. 513/2019;
20652/2009).
Rimangono assorbiti nella presente decisione, e superati dalla sua efficacia dirimente, tutti i motivi di appello principale – non solo il primo ed il secondo sopra indicati, per ovvi motivi, ma anche i restanti, con i quali sono stati ribadite le domande di merito già proposte dal dante causa degli appellanti principali in primo –, nonché il secondo motivo dell'appello incidentale (proposto in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale) - col quale ha Controparte_4 sostenuto che la domanda risarcitoria avversaria sia stata proposta condizionatamente all'accoglimento della domanda di annullamento, tale che il primo Giudice, una volta deciso il difetto di legittimazione passiva della stessa in ordine all'azione contrattuale di annullamento per errore, non avrebbe dovuto procedere alla disamina nel merito di quella risarcitoria –: ed infatti, preliminare e dirimente rispetto alle censure che ne hanno costituito, rispettivamente, gli oggetti, è l'accertato difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in causa in capo a quale Controparte_4 incorporante dell'originaria convenuta in veste di intermediaria). Controparte_5
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va detto il capo relativo a quelle del primo grado va rivisitato per il fatto che, pur essendo stata, nella sostanza, confermata la soccombenza dell'allora
22 parte attrice, tuttavia ciò è avvenuto sulla base di ragioni logico-giuridiche e fattuali alquanto difformi da quelle addotte dal primo Giudice a fondamento del proprio iter motivazionale, che hanno condotto, comunque, ad una riforma in parte qua delle statuizioni della pronuncia impugnata.
Ciò che impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della sentenza qui emessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 336, comma 1, c.p.c. -, ad un nuovo regolamento delle spese processuali tra le parti, da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, reputa la Corte che sussistano nella specie ragioni peculiari, da ritenere eccezionali e gravi, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi, in quanto, per un verso, la prima doglianza di cui all'atto di appello principale (che ha invocato l'affermazione della legittimazione passiva di rispetto alla domanda di Controparte_5 annullamento per errore dell'atto di acquisto delle azioni non si è rivelata infondata CP_13 nel suo assetto di fondo, come si è spiegato più diffusamente sopra, anche se, poi, è stato ribadito il difetto di legittimazione passiva di (quale incorporante di Controparte_4 [...]
sulla base di un'argomentazione diversa da quella del primo Giudice, basatasi in CP_5 buona parte su elementi allegati e forniti già in primo grado dall'appellata/appellante incidentale
(allora convenuta); per altro verso, può dirsi che le oscillazioni interpretative in questa complessa materia continuano tutt'ora a permanere, stanti la particolarità della normativa di cui al D.L. 99/2017
e soprattutto la non del tutto lineare strutturazione delle vicende negoziali traslative ad essa correlate, non essendosi, peraltro, ancora radicato sul punto un insegnamento ex professo della Corte nomofilattica nel suo massimo consesso.
A ciò aggiungasi che la questione del difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
è stata risolta da questa Corte in virtù di argomenti non del tutto coincidenti con quelli dedotti dalla stessa società (appellante incidentale), che ha fatto leva, piuttosto, come detto, sulle vicende di cessione di cui al D.L. 99/2017 ed ai relativi accordi attuativi, e non già sulla fattispecie successoria nascente dalla fusione per incorporazione di n Controparte_5 Controparte_4
(ex art. 2504 bis c.c.), ritenuta, invece, nodale sul piano giuridico da parte di questo Collegio.
Tale che, anche per questa via, si giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 Controparte_1 [...]
[...]
[...] e in qualità di eredi legittimi di nei Parte_2 Controparte_3 Persona_1 confronti di in persona del procuratore speciale dr. , Controparte_4 Controparte_6 quale incorporante di avverso la sentenza n. 137/2022 emessa dal Tribunale Controparte_5 di Barcellona Pozzo di Gotto l'8 febbraio 2022, nonché sull'appello incidentale proposto da
[...] in persona del procuratore speciale dr. , quale incorporante di Controparte_4 Controparte_6 con comparsa depositata il 24 novembre 2022, così provvede: Controparte_5
• in accoglimento in parte qua dell'appello incidentale ed in riforma in parte qua della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande formulate dal fu (ora i suoi eredi, odierni Persona_1 appellanti principali) per le ragioni di cui in parte motiva (diverse da quelle poste dal Tribunale a fondamento delle sue statuizioni), nella presente decisione rimanendo assorbiti tutti i motivi dell'appello principale ed i restanti motivi dell'appello incidentale (proposto anche in via condizionata);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
24
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 499/2022 R.G. vertente tra nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
, nato a [...] il [...], c.f.: ,
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_2 nata a [...] il [...], c.f.: e nato a CodiceFiscale_3 Controparte_3
Milazzo il 4 dicembre 1970, c.f.: , in qualità di eredi legittimi di CodiceFiscale_4 Per_1
(deceduto il 25 dicembre 2021), elettivamente domiciliati in Catania, via Umberto n. 297,
[...] presso lo studio dell'avv. Sebastiano De Cristofaro (con PEC indicata), che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Egidio Incorpora (con PEC indicata), per procura su foglio separato, congiunto all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83, comma III, c.p.c.,
APPELLANTI PRINCIPALI contro quale società incorporante n forza dell'atto Controparte_4 Controparte_5 di fusione per incorporazione del 22 marzo 2018 (rep. n. 40855, racc. n. 13004, Notaio
[...]
di Milano), in persona del procuratore speciale dr. , codice fiscale e Per_2 Controparte_6 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino , rappresentata e difesa, per P.IVA_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco
RO (con PEC indicate), elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti, in Milano, corso Europa n. 13,
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE (anche in via condizionata)
1 OGGETTO: Appelli – principale e incidentale (anche in via condizionata) - avverso la sentenza n.
137/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto l'8 febbraio 2022 in materia di intermediazione bancaria – annullamento contratto e risarcimento dei danni.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per gli appellanti principali: “precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente all'atto di appello formulato ed, in particolare, insistono nella preliminare richiesta di ammissione della prova orale ritualmente articolata in primo grado e reiterata in sede di gravame;
in via gradata, insistono in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in atto di appello, col rigetto delle avversarie deduzioni, eccezioni e difese”.
Per l'appellata – appellante incidentale (anche in via condizionata): “in via pregiudiziale: - per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
- per i motivi esposti in atti, rigettare
l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti, e per l'effetto, condannare parte appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. al pagamento di un importo compreso tra Euro 250,00 e
10.000,00, in base al prudente apprezzamento del Collegio, in favore della Controparte_7 nel merito, in via principale: - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza ex adverso impugnata;
in via incidentale: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto a tutte le contestazioni e/o domande avversarie e, Controparte_4 conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della stessa per difetto di uno dei requisiti dell'azione, con conseguente riforma della sentenza limitatamente all'eccezione in questione;
in via incidentale e condizionata: - nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario fosse ritenuto fondato, accertare e dichiarare che la domanda risarcitoria avversaria è stata proposta da parte attrice quale effetto della domanda di annullamento e non in via autonoma, e pertanto, in ipotesi di conferma dell'accertamento di legittimazione passiva di rispetto alla Controparte_4 domanda di annullamento, respingere la domanda risarcitoria senza esame nel merito, in quando proposta in via condizionata alla prima, con conseguente riforma della sentenza limitatamente all'eccezione in questione;
in via istruttoria: - respingere tutte le istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese legali, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi
i gradi di giudizio”.
2 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 giugno 2022 Parte_1 Controparte_1
e in qualità di eredi legittimi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
(originario attore), hanno proposto appello nei confronti di in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t., fusa per incorporazione in avverso la Controparte_8 sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente decidendo sulle domande proposte da (loro dante causa) – volte ad ottenere Persona_1
l'annullamento per errore del contratto di cessione di azioni operato da in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, e, conseguentemente, la condanna dell'Istituto di credito convenuto al risarcimento dei danni nella misura di € 68.252,24, di cui € 48.960,00 quale corrispettivo della vendita delle azioni, e € 19.292,24 a titolo di interessi, oltre rivalutazione monetaria sino al soddisfo -, ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento per difetto di legittimazione passiva della convenuta ed ha rigettato quella risarcitoria per infondatezza, condannando l'attore al rimborso delle spese di primo grado in favore di Controparte_4
(già , liquidate come in dispositivo. Controparte_5
Gli appellanti, eredi di (nelle more deceduto), hanno criticato la pronuncia Persona_1 impugnata per i motivi e nelle parti di cui si dirà più avanti e hanno chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fossero accolte le domande proposte in primo grado dal loro dante causa, esattamente ribadite in questa sede.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 24 novembre 2022 si è costituita
[...] in persona del procuratore speciale dr. , quale incorporante di Controparte_4 Controparte_6 resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità Controparte_5 per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c. o, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto;
ha, altresì, formulato appello incidentale, riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della stessa rispetto a tutte le contestazioni e domande avversarie, nonché appello incidentale in via condizionata, contestando l'esame nel merito, da parte del Tribunale, della domanda risarcitoria che, diversamente da quanto si afferma in sentenza, sarebbe stata, a suo dire, avanzata dal non già in via autonoma, ma Per_1 quale effetto specifico della domanda di annullamento del contratto.
Ha avanzato, perciò, le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3 Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità degli appelli ex art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di inibitoria proposta dagli appellanti principali – come da provvedimento reso dalla Corte all'udienza del 16 dicembre 2022 –, è stata fissata l'udienza del 22 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita, per il carico di ruolo, a quella del 21 ottobre 2024.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
1) APPELLO PRINCIPALE Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi legittimi di (originario attore)]. Controparte_3 Persona_1
Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale formulata da parte appellata/appellante incidentale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante principale risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla pretesa inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con provvedimento reso all'udienza del 16 dicembre 2022, ritenendo che non ne ricorressero le condizioni.
Ciò posto e venendo al merito dell'appello principale, col primo motivo Parte_1
e quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, hanno contestato la statuizione di inammissibilità della domanda di annullamento per errore
[...]
4 del contratto di cessione di azioni pronunciata dal Tribunale per il ritenuto difetto di legittimazione passiva dell'allora deducendone, anzitutto, la contraddittorietà per avere il Controparte_5 decidente, da un lato, riconosciuto la mera natura di intermediaria della predetta e, dall'altro, dichiarato la stessa priva di legittimazione sul presupposto, a loro dire errato, che Persona_1 non avesse acquistato da essa le azioni.
Obiettano che, avuto riguardo alla causa petendi, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la legittimazione della convenuta trattandosi di domanda derivante proprio dall'attività di intermediazione dell'Istituto di credito citato in giudizio, che, nella prospettazione attorea, avrebbe indotto il a diventare socio della NC Popolare di ZA, proponendogli l'acquisto Per_1 di mille azioni della stessa, per una somma complessiva di € 48.960,00.
L'attività di intermediazione sarebbe dimostrata, secondo gli appellanti principali, dai documenti prodotti in giudizio, dai quali si evincerebbe chiaramente, a loro dire, che la domanda di ammissione Cont a socio della NC Popolare di ZA mediante l'acquisto di mille azioni di , avanzata dal
, è stata sottoscritta proprio da on il relativo timbro. Per_1 Controparte_5
Ribadiscono, dunque, che l'azione del non sarebbe stata rivolta ad Per_1 [...] quale cessionaria subentrante nell'attività e passività di NC Popolare di Controparte_4
ZA (d'ora in avanti indicata semplicemente come er brevità), bensì nella sua veste di CP_10 incorporante di società intermediaria direttamente responsabile di avere Controparte_5 fatto acquistare all'attore azioni di successivamente deprezzate;
operazione nella quale CP_10 on avrebbe svolto, perciò, il ruolo di mera mandataria, come ritenuto dal Controparte_5 primo Giudice, bensì di intermediaria.
Col secondo motivo, sempre in tema di legittimazione passiva, gli appellanti evidenziano la contraddittorietà della pronuncia impugnata per avere, da un lato, ritenuto il difetto di legittimazione passiva di ora in relazione alla domanda di Controparte_5 Controparte_8 annullamento contrattuale e, dall'altro, riconosciuto la sua legittimazione passiva relativamente alla domanda risarcitoria (fondata sulla condotta non corretta e non trasparente posta in essere dalla convenuta).
Deducono che le due domande sarebbero tra loro intimamente connesse, scaturendo la domanda risarcitoria dalla pretesa condotta illegittima di nella sua attività di Controparte_5 intermediaria svolta nella fase di stipula del contratto di acquisto delle azioni tale che avrebbe CP_10 errato il Tribunale nel ritenerle autonome e nel reputare che l'attore abbia avuto interesse a coltivare quella risarcitoria indipendentemente da quella di annullamento.
5 I motivi, così come formulati, sono fondati, benché, però, non conducano al riconoscimento della legittimazione passiva di (quale incorporante di Controparte_4 CP_5
in relazione alla domanda di annullamento, e nemmeno in ordine alla domanda risarcitoria, per
[...] le peculiari ragioni di cui si dirà più avanti in sede di disamina dell'appello incidentale proposto da
Controparte_4
Il Tribunale, invero, ha ritenuto che difettasse la legittimazione passiva di n Controparte_5 relazione alla domanda di annullamento per errore del contratto di acquisto delle azioni di CP_10 avanzata dal , affermando che l'attività dell'intermediario finanziario in esecuzione del Per_1 contratto quadro – col quale l'intermediario si obbliga a negoziare, dietro il pagamento di una commissione, strumenti finanziari per conto dei clienti - non deve essere confusa con il contratto concluso per conto dei clienti con altri soggetti: i due contratti – ha osservato il primo Giudice - sono ontologicamente distinti, il primo (contratto-quadro) essendo inquadrabile nel genus dei contratti di cooperazione con effetti meramente obbligatori, mentre il secondo deve essere ricondotto nel genus dei contratti di scambio.
E poiché – ha precisato – non risulta dai documenti prodotti agli atti che il cliente Persona_1 abbia acquistato le azioni da in contropartita diretta”, in quanto, cioè, facenti Controparte_5 parte del portafoglio di quest'ultima (nel qual caso la commissione non sarebbe dovuta essendo priva di causa), ma solamente che ha chiesto, per il tramite di i essere ammesso Controparte_5 come socio della sottoscrivendo l'acquisto di mille azioni della stessa, per un controvalore di CP_10
€ 48.960,00, ne ha concluso che la predetta convenuta ha svolto solo il ruolo di mera mandataria, derivando dalla differenza soggettiva tra intermediario ( e soggetto Controparte_5 negoziatore ( il difetto di legittimazione passiva in capo alla prima. Ed infatti – secondo il CP_10 ragionamento del Tribunale – controparte del contratto di acquisto o di sottoscrizione di azioni non è stata la , bensì la CP_5 CP_10
Siffatto convincimento non può condividersi ad avviso della Corte.
È noto che la legittimazione ad causam dal lato passivo si determina mediante l'individuazione nel convenuto, da parte dell'attore, del soggetto che, secondo le norme regolatrici del rapporto dedotto in giudizio, sulla base della prospettazione fattane dallo stesso attore, è destinato a subire gli effetti per il conseguimento dei quali l'azione è stata proposta;
e ciò indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto in capo al convenuto medesimo.
In questa prospettiva, l'accertamento della legittimazione passiva (come di quella attiva) deve rivolgersi alla verifica della coincidenza, dal lato passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di
6 quel diritto;
il tutto sulla base della fattispecie giuridica come prospettata dall'attore (vd. Cass. civ. nn. 11284/2010; 14468/2008; 5167/2001; 377/1995; 9427/1987).
Nel caso in esame, la domanda attorea di annullamento del negozio di acquisto delle azioni di CP_10
è stata fondata, come ribadito da parte appellante principale, su un preteso vizio del consenso di dovuto alla responsabilità di di cui costui era cliente Persona_1 Controparte_5 all'epoca del fatto – per averlo indotto in errore circa gli effettivi rischi di liquidità scaturenti dal proposto investimento, rischi legati al fatto che, trattandosi di azioni non quotate in borsa e, perciò, scambiabili solo tramite la stessa banca emittente oppure direttamente tra i suoi soci-azionisti, la loro monetizzazione sarebbe stata particolarmente difficoltosa.
Nella prospettazione attorea, quale risulta dalle allegazioni delle ragioni in fatto e diritto della domanda illustrate nell'atto introduttivo del giudizio, l'azione del ha avuto quale causa Per_1 petendi la responsabilità dell'Istituto di credito originariamente convenuto (di cui egli era cliente) per il fatto che, nella veste di intermediario finanziario nell'operazione di investimento attuata attraverso l'acquisto di mille azioni di mediante l'ammissione a socio), avrebbe violato gli obblighi di CP_10 informazione di cui agli artt. 42 e 43 Reg. Consob 16190/07, nonché il principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c..
Il ha sostenuto, in particolare, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado, che Per_1
l'intermediario sarebbe tenuto ad indicare la scomposizione delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente ed il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazioni, nonché ad inserire nel corredo di informazioni da dare al cliente il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata e ad informarlo sulle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazioni connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
Adempimenti – questi - non ottemperati da che nemmeno avrebbe svolto, a Controparte_5 dire dell'attore, alcun accertamento sulle capacità del cliente di comprendere gli specifici profili di rischio connessi con le azioni acquistate, così avendolo indotto in errore viziandone la volontà, posto che – ha concluso sul punto - egli non avrebbe certamente concluso il contratto se fosse stato messo a conoscenza del rischio insito nel prodotto acquistato.
Ha istato, perciò, per l'annullamento dell'acquisto delle azioni per vizio del consenso e per il conseguente risarcimento del danno, da determinare nella somma sborsata quale corrispettivo delle stesse, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
È chiaro, dunque, in questo quadro, che il ha agito per fare valere la responsabilità di Per_1 nella sua attività di intermediaria finanziaria, avendole addebitato Controparte_5
7 comportamenti contrari alle norme del citato regolamento CONSOB, oltre che al principio di correttezza ex art. 1175 c.c., per inosservanza degli obblighi informativi posti in capo all'intermediario, tenuto a fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per ogni singolo investimento, acquisendo a sua volta dall'investitore le informazioni opportune per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni finanziarie prospettabili.
Nei confronti della ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'acquisto delle azioni per vizio CP_5 del consenso sull'assunto che, se avesse ricevuto da essa, quale intermediaria, le necessarie informazioni sul prodotto dell'investimento, non sarebbe caduto in errore procedendo all'operazione oggetto di contesa.
Correttamente è stato individuato, dunque, in l soggetto contro cui proporre Controparte_5 la suddetta azione contrattuale, quale legittimata passiva ed effettiva titolare del rapporto dal lato passivo, in quanto il titolo in virtù del quale il ha azionato le proprie pretese, stando alle Per_1 sue stesse prospettazioni in fatto e diritto, va certamente individuato, come anche evidenziato da parte appellante principale, nel rapporto di intermediazione intercorso con la anzidetta – CP_5 appartenente, com'è noto, al gruppo bancario delle banche “venete”, tra cui la , in virtù del CP_10 quale la stessa ha procurato al cliente l'acquisto delle azioni di avvenuto nella specie attraverso CP_10 il meccanismo dell'ammissione dell'investitore a socio della predetta.
Che si sia trattato di un'attività di intermediazione finanziaria risulta documentato dagli atti acquisiti in primo grado, e particolarmente dal fatto che la “domanda di ammissione a socio per n. 1000 azioni” risulta sottoscritta da in persona del legale rappresentante p.t., oltre che da Controparte_5 tale nella sua veste di “gestore/consulente”, la quale, come si legge nello stampato Persona_3 del deposito dei titoli, era (all'epoca) dipendente della predetta e quale responsabile dei CP_5 portafoglio dei clienti, nonché dalla circostanza, anch'essa documentale, che i titoli sono stati custoditi presso la medesima (trattandosi, quello della custodia dei titoli, un servizio CP_5 accessorio della stessa attività di intermediazione finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998).
Non è condivisibile, perciò, il convincimento del primo Giudice secondo il quale l'azione di annullamento avrebbe dovuto essere proposta contro la e non già Controparte_11 nei confronti di er il fatto che dagli atti non è risultato che l'acquisto delle Controparte_5 azioni sia avvenuto dall'intermediario in “contropartita diretta” (per titoli, cioè, che si trovavano già nel portafoglio dell'intermediario): la domanda attorea, infatti, come si è visto, non ha avuto ad oggetto la responsabilità della banca emittente ( per il mancato rimborso dei titoli azionari ad CP_10 essa appartenenti, quanto invece l'annullamento dell'acquisto per l'errore indotto nell'acquirente dalla BANCA intermediaria a cagione della violazione degli obblighi informativi e del principio codicistico di correttezza sopra richiamati, con il conseguente risarcimento dei danni.
8 Deve rammentarsi, d'altra parte, che l'attività di intermediazione finanziaria prevede lo svolgimento di servizi di varia natura, potendone formare oggetto non solo la negoziazione in “contropartita diretta” - che ne costituisce uno dei servizi d'investimento, al cui esercizio l'intermediario è autorizzato -, ma anche la negoziazione “per conto terzi”, come si ricava agevolmente dalle definizioni contenute nell'art. 1, commi 5 e segg., del T.U.F. (d. lgs. n. 58/1998 e s.m.i.), cui qui si rimanda per brevità.
Nel caso in esame, se è vero che le azioni acquistate dal sono state emesse dalla Per_1 CP_10 che il loro acquisto è avvenuto attraverso la richiesta di partecipazione dell'investitore alla società emittente medesima, sottoscritta ed inoltrata da quale intermediaria, è Controparte_5 innegabile che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio non è stato quello relativo al contratto di società tra il e la ma ha riguardato, invece, il rapporto di intermediazione Per_1 CP_10 finanziaria, in relazione al quale – va ribadito - l'attore (cliente di ha dedotto Controparte_5
l'inosservanza da parte di quest'ultima, nello svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria, degli obblighi informativi sulla stessa gravanti a norma degli artt. 42 e 43 del citato Regolamento
Consob, nonché del dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. - che, suo dire, avrebbe influenzato il processo formativo della volontà negoziale, inducendo in lui una falsa percezione della realtà, così da averlo spinto a concludere il contratto di acquisto di azioni -.
Siffatta inosservanza attiene evidentemente al tema della responsabilità per inadempimento nell'esecuzione dell'attività di intermediazione finanziaria e, come tale, correttamente è stata fatta valere dall'investitore nei confronti della parte attiva del rapporto di intermediazione medesimo (ossia
, senza involgere la responsabilità dell'emittente dei titoli azionari rispetto Controparte_5 al quale nessuna responsabilità è stata dedotta nel caso di specie [si veda in proposito Cass. civ. n.
27875/2013 che in parte motiva ha evidenziato chiaramente la netta differenza che sussiste tra la responsabilità dell'intermediario finanziario nei confronti dell'investitore per violazione delle norme del T.U.F. e quella della società emittente i titoli (in quel caso obbligazionari) per il mancato rimborso degli stessi, sottolineando, per quanto qui di specifico interesse, che, come ripetutamente affermato dallo stesso Giudice di legittimità, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, inducendo così in errore il risparmiatore, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato, essendo un danno da azionare nei confronti dell'intermediario in base al rapporto di intermediazione, il quale dipende direttamente dalla responsabilità per la mancata adeguata informazione. Esso è diverso dal danno derivante (in ipotesi) dal contratto stipulato dall'investitore con l'emittente del titolo, nei cui confronti sarebbe azionabile, semmai, la tutela risarcitoria per
9 mancato rimborso del titolo medesimo, senza che le due responsabilità abbiano fonte nel medesimo rapporto, bensì in due rapporti differenti, che, perciò, non danno luogo ad alcuna solidarietà passiva).
Né può escludersi la legittimazione passiva di (quale intermediaria) per il Controparte_5 fatto – evidenziato dal primo Giudice – che il contratto-quadro e i contratti di acquisto degli strumenti finanziari conclusi “a valle” sono ontologicamente distinti, essendo il primo un contratto di cooperazione con effetti esclusivamente obbligatori e il secondo, invece, un contratto di scambio
(come si è riportato più sopra).
In realtà, seppure trattasi di atti negoziali distinti, essi, nella prospettiva dell'attività di intermediazione e del rapporto tra l'intermediario e il risparmiatore, sono concepiti dallo stesso legislatore come intimamente connessi sul piano giuridico-funzionale, tanto che, secondo quanto affermato da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto-quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endo-contrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore (così Cass. civ. n. 24648/2023; in senso conforme Cass. civ. n. 3261/2018).
Per tutte e ciascuna delle superiori ragioni, sussiste, dunque, in linea di principio, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, la legittimazione passiva di (quale Controparte_5 intermediaria finanziaria) in relazione alla domanda attorea di annullamento per errore del contratto di acquisto delle azioni di così come atteggiatasi nella stessa prospettazione del CP_10 Per_1
(ora i suoi eredi), fermo restando quanto appresso si dirà, però, sempre in tema di legittimazione passiva.
Non è inutile, ad ogni buon conto, accennare, in merito della domanda di annullamento anzidetta, che
è principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, i quali devono essere assolti prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata nell'irrilevante sfera dei motivi (così Cass. civ. nn.
13446/2023; 21600/2013; 18039/2012).
10 Tanto posto, occorre a questo punto rilevare, che riguardo alla questione della legittimazione passiva in relazione a tutte le domande svolte da (ora i suoi eredi) nel presente giudizio, Persona_1 ovverossia quella di annullamento per errore e quella risarcitoria, quale Controparte_4 società che ha incorporato per fusione la iusta atto del 22 marzo 2018, ha Controparte_5 proposto appello in via incidentale (anche per il caso di accoglimento di quello principale) ribadendo l'eccezione di carenza della propria legittimazione passiva già formulata in primo grado (nella comparsa tempestivamente depositata nel presente grado il 24 novembre 2022, per l'udienza di comparizione, indicata nell'atto di appello, del 15 dicembre 2022).
S'impone, perciò, a questo punto, la disamina della questione della legittimazione passiva di
[...]
– da intendersi correttamente come titolarità dal lato passivo del rapporto Controparte_4 sostanziale dedotto in giudizio - con riguardo ad entrambe le domande del (oggi i suoi Per_1 eredi), ovverossia tanto con riferimento alla domanda di annullamento per errore, quanto relativamente alla domanda risarcitoria, tra loro certamente connesse siccome basate, tutte e due, sulla dedotta inosservanza da parte dell'allora intermediaria degli obblighi Controparte_5 informativi di cui si è detto più sopra.
2) APPELLO INCIDENTALE in persona del procuratore speciale, Controparte_4 quale incorporante di . Controparte_5
Col primo e principale motivo di appello incidentale nell'anzidetta Controparte_4 qualità, si duole del rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva (sostanziale) dalla stessa articolata in primo grado ai sensi e per gli effetti del
D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, convertito con legge n. 121 del 31 luglio 2017.
Deduce che il primo Giudice sarebbe incorso in errore laddove, nel riconoscere la sua legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento del danno, avrebbe disapplicato la normativa statale,
e segnatamente il citato D.L. n. 99/2017, convertito con legge 31 luglio 2017, n. 121, oltre a quanto previsto, in attuazione del medesimo decreto, dal contratto di cessione delle attività e passività aziendali dalla in L.C.A. ad e dal Controparte_11 Controparte_12 successivo addendum (documenti prodotti agli atti in primo grado).
Richiama, in particolare, il disposto dell'art. 3, lett. b), del D.L. suddetto che ha stabilito che rimanessero esclusi dalla cessione “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate”, nonché il disposto di cui alla lettera c) del medesimo articolo, che ha escluso dalla cessione, ulteriormente, “le controversie
11 relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Assume che dalla lettura della normativa de qua emergerebbe che una norma di legge di rango primario ha stabilito in modo espresso che i diritti degli azionisti di imanessero in capo alla CP_10 stessa in L.C.A. e che, correlativamente, on dovesse rispondere per “le Controparte_4 controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”, quale sarebbe quella in esame, che il ha instaurato il 5 aprile 2018 Per_1 per fatti avvenuti pacificamente prima della cessione suddetta (datata 26 giugno 2017).
Richiamate alcune disposizioni del contratto di cessione (per le quali si rimanda qui, per brevità, alla pag. 26 della comparsa di costituzione), l'appellante incidentale evidenzia anche che il fatto che tra i rapporti ceduti ad essa non rientrassero i debiti e le responsabilità derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni di aveva costituito, per la Commissione europea, una CP_13 delle condizioni di compatibilità del programma di aiuti di Stato con il disposto di cui all'art. 107(3)(b) T.F.U.E..
Siffatta esclusione – aggiunge - è stata estesa anche a tutti i debiti, le responsabilità e le passività delle banche partecipate, e quindi anche di derivanti da, o comunque connessi Controparte_5 con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili di n L.C.A. (come quelle oggetto di causa). CP_10
Evidenzia che il 10 luglio 2017 anno sottoscritto un primo CP_13 Controparte_5 contratto di “ritrasferimento di crediti”, seguito poi da un successivo addendum sottoscritto in data
19 gennaio 2018 (prodotti in primo grado), nel quale (ultimo) si è dato atto testualmente che “talune attività e passività di costituiscono Attività Escluse e Passività CP_5
Cont Escluse ai sensi del Contratto di Cessione e debbono, quindi, formare oggetto di retrocessione a ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 (rectius 4), commi 4, lett. b), 6 e 7 del Decreto Legge”, retrocedendo, così, a tra le altre cose, ogni e qualsivoglia passività, responsabilità, rischio e/o effetto CP_13 negativo (attuale e potenziale, e anche per contenzioso futuro) non rientrante nella cessione formalizzata con Controparte_4
Al punto 1.6.4, in particolare – continua l'appellante incidentale -, le parti hanno stabilito che “si intendono inoltre ritrasferiti e comunque facenti carico a …] ogni e qualsivoglia passività, CP_10 responsabilità, rischio e/o effetto negativo relativi a o comunque connessi con qualsiasi Contenzioso
Escluso (come definito e identificato nel Contratto di Cessione e nelle successive intese tra le parti dello stesso)”; l'art.
3.1.4. del contratto di cessione ha espressamente previsto, peraltro, che le
“Passività Escluse”, tra cui pacificamente rientrano quelle derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni non solo “restano in ogni caso escluse dall'oggetto del presente CP_10
12 contratto” ma “non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e non sono né potranno essere Co acquisite da (né trasferite a) ”.
Con la conseguenza che, a suo dire, essa non solo non avrebbe potuto acquisire tali passività direttamente dalle banche venete al momento della sottoscrizione del contratto di cessione, ma non avrebbe potuto farlo neppure in seguito, quale effetto – ad esempio – della successiva fusione per incorporazione delle banche partecipate dalle stesse banche venete.
In definitiva – riassume l'appellante incidentale -, in virtù del combinato disposto dell'art. 3, comma
1, lett. c, del D.L. citato e degli artt. 3.1.1, ultimo comma, e 3.1.4, lett. b), del contratto di cessione,
i debiti, le responsabilità e le passività di erivanti da, o comunque connessi Controparte_5 con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili di n L.C.A. (come quelle per cui è causa), in quanto passività escluse dal contratto di cessione, CP_10 dovrebbero intendersi ritrasferiti e comunque facenti carico esclusivamente a n L.C.A., non CP_10 ceduti, perciò, ad essa.
A suo dire, poi, il Tribunale non avrebbe attribuito la giusta rilevanza al fatto che il 17 gennaio 2018
e le banche venete in liquidazione coatta amministrativa hanno Controparte_4 sottoscritto un “secondo atto ricognitivo del contratto di cessione” e, anzi, avrebbe erroneamente affermato che tale documento non sia stato allegato in giudizio dalla convenuta, mentre lo stesso era stato prodotto unitamente alla seconda memoria depositata in primo grado (come da doc. H del fascicolo di primo grado).
In tale documento, all'art. 1.1, si dà atto – rileva ancora l'appellante incidentale - che “la tabella sub
All.
1.1 del presente Secondo Accordo Ricognitivo precisa i criteri di ripartizione del Contenzioso e Co dei relativi effetti tra le Banche in LCA e , anche in relazione alle Banche Partecipate incluse nel perimetro, con riferimento, altresì, ai relativi oneri per le difese”, proseguendo, al successivo art. 2.1, che “ai sensi dell'Articolo 3.1.2(b)(vii) del Contratto di Cessione, è da intendersi <
S.p.A./NC Apulia S.p.A.”, al numero 2, infine, categorizza chiaramente come “Contenzioso
Escluso” il “Contenzioso in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex banche Venete
(precedente o meno alla cessione)”, tra cui – osserva – rientrerebbe chiaramente il giudizio promosso da controparte.
Con la conseguenza che quando stata incorporata in Controparte_5 Controparte_4
(in data 8 aprile 2018), la suddetta categoria di debiti non faceva più parte del patrimonio
[...] dell'incorporata; donde il difetto di legittimazione passiva di essa rispetto alle domande attoree anche ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., trattandosi di pretese aventi ad oggetto azioni emesse da le quali, CP_10
13 per espressa previsione del contratto di cessione e, prima ancora, del decreto legge n. 99/2017 sopra citato, avrebbero dovuto essere fatte valere dai soggetti interessati unicamente nei confronti di CP_10 in L.C.A. in sede concorsuale giusta il disposto dell'art. 83, terzo comma, del T.U.B..
Richiama in proposito, a sostegno dei propri assunti, diverse pronunce di merito che avrebbero negato la legittimazione passiva in capo a ei giudizi riguardanti responsabilità Controparte_4 connesse ad operazioni di intermediazione finanziaria aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da per le quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 30-38 della comparsa di costituzione). CP_10
Il motivo merita accoglimento seppure nei termini di cui si dirà, non del tutto coincidenti con le ragioni esposte dall'appellante incidentale.
Il presente giudizio, come si è già evidenziato sopra, ha ad oggetto l'accertamento della (pretesa) violazione da parte dell'allora quale intermediaria finanziaria, delle regole Controparte_5 di condotta e degli obblighi informativi di cui al T.U.F. ed ai Regolamenti Consob relativamente all'acquisto, da parte del , di mille azioni della NC Popolare di ZA s.p.a. (BPVi), Per_1 per un controvalore di € 48,960,00, ai fini del preteso annullamento dell'acquisto medesimo e del conseguente risarcimento dei danni.
L'attore (dante causa degli odierni appellanti) ha citato in giudizio istituto Controparte_5 di credito di cui era stato cliente a partire dal 1980, filiale di Milazzo, e presso il quale aveva accesso un conto deposito titoli in data 23 aprile 2010, avendo, poi, effettuato operazioni di investimento, ivi inclusa quella riguardante le azioni di oggetto di causa) - e si è, quindi, costituita in giudizio CP_10 quale società che, nelle more, aveva incorporato per fusione la Controparte_4 convenuta n forza di atto di fusione del 22 marzo 2018, rep. n. 40855, racc. Controparte_5
n. 13004, in Notaio di Milano. Persona_2
Come si è accennato in alto, ha dedotto in primis l'invalidità (sub specie di annullabilità ex art. 1427
c.c.) della predetta operazione di investimento per aver violato quale Controparte_5 intermediaria finanziaria, gli artt. 42 e 43 Reg. 16190/07, nonché il principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., avendo omesso di fornirgli le dovute informazioni in ragione anche della natura dell'investimento de quo, caratterizzato da un elevato margine di rischio.
Ha sostenuto, nello specifico, che arebbe venuta meno al dovere che grava Controparte_5 sull'intermediario di adottare un comportamento improntato al massimo rispetto dei canoni di correttezza e buona fede in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi (quali le azioni di come anche da direttiva Consob del 2009, e, che, in conseguenza di tale condotta, egli sarebbe CP_10 stato indotto in errore determinandosi così un vizio nella volontà, in quanto non avrebbe concluso il contratto se fosse stato messo a conoscenza del rischio.
14 Ha quindi chiesto, in conseguenza del preteso annullamento del contratto di acquisto delle azioni suddette, anche il risarcimento del relativo danno subito.
Si tratta, dunque – va ribadito –, di azione contrattuale di annullamento e di risarcimento del danno, che, così come prospettata dal , ha senz'altro radicato la legittimazione passiva - intesa Per_1 quale titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio - in capo a per le Controparte_5 ragioni sopra più diffusamente illustrate, e, quindi, di ella sua veste di Controparte_4 soggetto “incorporante” della predetta, e non già quale “cessionaria” di n virtù del contratto di CP_10 cessione di azienda del 26 giugno 2017 ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 1, del citato D.L. n.
99/2017, come invece ha sostenuto l'appellante incidentale.
Questo dato è fondamentale ai fini della disamina della questione della legittimazione passiva di iccome dirimente rispetto alla verifica della titolarità dal lato passivo, Controparte_4 in capo ad essa, del rapporto dedotto in causa, sia in ordine all'azione di annullamento per errore, che in relazione alla domanda risarcitoria consequenziale.
Orbene, stanti le superiori premesse in fatto, rileva la Corte che l'istituto giuridico cui fare riferimento per la soluzione del tema in contesa non è da rintracciare direttamente nella cessione di cui al decreto legge n. 99/2017 ed al contratto del 26 giugno 2017 attuativo dello stesso, oltre che ai successivi atti negoziali ricognitivi – come pure sostenuto dall'appellante incidentale –, non potendo predicarsi, nemmeno, il difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito anzidetto per via della
“distinzione soggettiva tra intermediario ( e soggetto negoziatore ( Controparte_5 [...]
, che è la controparte del contratto di acquisto o sottoscrizione”, come Controparte_11 opinato dal Tribunale, poste tutte le ragioni illustrate sopra.
La normativa di cui al decreto legge n. 99/2017 ed il contratto di cessione del 26 giugno 2017, con i successivi accordi aggiuntivi, assumono rilievo, semmai, solo mediato ed indiretto ai fini che ci occupano (secondo quanto si preciserà più avanti), dovendo piuttosto, ai fini della soluzione della problematica di cui si discute, farsi riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2504 bis c.c., come anche giustamente evidenziato da in un passaggio argomentativo Controparte_4 dell'appello incidentale e come, vieppiù, già ritenuto da questa Corte in una vicenda analoga a quella in oggetto, definita con sentenza n. 763/2024 del 30 agosto 2024 (che qui si richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1, ultima parte, disp. att. c.p.c.).
Segnatamente, l'art. 2504 bis c. c., nel disciplinare gli effetti della fusione delle società di capitali rispetto ai rapporti giuridici in corso, prevede che la società che risulta dalla fusione (ossia,
l'incorporante) acquista i diritti ed assume gli obblighi delle società partecipanti alla fusione
(incorporate), proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione medesima
(testualmente, il primo comma, statuisce: “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante
15 assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”).
Nell'interpretazione invalsa nella giurisprudenza di legittimità, la fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella “mortis causa” e produce un duplice effetto, ossia l'estinzione della società incorporata e la contestuale ed interdipendente sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, la quale rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati (tra le tante in tal senso v. Cass. Civ. nn. 18261/2024; 14414/2024;
7711/2024; 13685/2023; S. U. n. 21970/2021; 29256/2019; 11059/2011).
Il problema che si pone, perciò, nella presente contesa, ai fini della legittimazione sostanziale passiva di non deve essere analizzato, come sostenuto dall'appellante Controparte_4 incidentale, avendo riguardo all'operatività diretta, nella vicenda oggetto di giudizio, del decreto legge n. 99/2017 e dagli accordi negoziali ad esso connessi, con le relative vicende di cessione, bensì verificando se al momento dell'incorporazione di n Controparte_5 Controparte_8
(marzo/aprile 2018) il rapporto cui inerisce la presente contesa facesse o meno parte del
[...] compendio giuridico-patrimoniale dell'incorporata, così da esservi subentrata a pieno titolo l'incorporante ai sensi e per gli effetti del citato art. 2504 bis c. c. (analogamente a quanto avviene per la successione mortis causa della persona fisica, nella quale l'erede subentra nel patrimonio relitto).
Solo in tale ultima evenienza, difatti, risulterebbe sussistente, quanto al caso di specie, la legittimazione sostanziale passiva di di contro, ne difetterebbe la Controparte_4 titolarità dal lato passivo ove i diritti e gli obblighi inerenti alla negoziazione oggetto di causa (avente ad oggetto – si ripete - l'acquisto, da parte del , delle azioni di non facessero (più) Per_1 CP_10 parte del compendio giuridico-patrimoniale di alla data della vicenda Controparte_5 estintiva consequenziale alla fusione per incorporazione di essa società in Controparte_8
[...]
Orbene, sulla scorta degli atti di causa, siffatta verifica – osserva la Corte – ha esito negativo, dovendosi ritenere, invero, che al momento della fusione per incorporazione anzidetta il rapporto giuridico oggetto della presente contesa non apparteneva più al patrimonio di CP_5
essendone fuoriuscito in precedenza per via delle vicende peculiari che ci si accinge ad
[...] illustrare.
Emerge invero che, come dedotto in limine litis da nella propria Controparte_4 comparsa di risposta in primo grado e come documentato con apposito atto prodotto in primo grado, il 19 gennaio 2018 (società facente parte del gruppo bancario “NC Controparte_5
16 Popolare di ZA”, nonché soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_4 ha stipulato con in liquidazione coatta amministrativa una Controparte_11 convenzione aggiuntiva, intitolata testualmente “addendum” al contratto di ritrasferimento di crediti sottoscritto in data 10 luglio 2017, conclusa, tra l'altro, con l'assenso di Controparte_4 con la quale la prima ha ceduto alla seconda ( liquidazione coatta amministrativa) “alcune CP_13 attività, passività e rapporti che sono risultati esclusi dal compendio trasferito a
[...]
in esito all'attività di due diligence svolta dal Collegio di esperti prevista dal Controparte_4 citato D.L. n. 99/2017 ed effettuata in base anche al suddetto contratto di cessione aziendale del 26 giugno 2017.
Nella premessa del cd. “addendum” si legge, in particolare, che in data 10 luglio 2017 tra le due parti anzidette ( n l. c. a.) è stato concluso un contratto di ritrasferimento Controparte_5 CP_10 di crediti ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto legge 99/2017, mediante il quale in CP_10 ossequio a quanto già previsto dal contratto di cessione del 26 giugno 2017, si è resa “trasferitaria a titolo definitivo ed irrevocabile di tutti i crediti deteriorati o che siano classificabili come i crediti di he sono esclusi dall'Insieme Aggregato ai sensi del Contratto di Cessione”. CP_10
Nella stessa premessa si dà ancora atto, peraltro, che con un primo accordo ricognitivo (stipulato il
19 dicembre 2017 e divenuto pienamente efficace il 17 gennaio 2018) le parti del contratto di cessione aziendale (ossia le due banche “venete” da un lato – tra cui la e CP_10 Controparte_4 dall'altro) hanno documentato talune soluzioni interpretative del contratto medesimo (anche come ausilio al Collegio degli Esperti incaricato di svolgere l'attività di due diligence prevista dallo stesso all'art. 4, paragrafo 4.2.3); con un secondo “accordo ricognitivo”, stipulato il 17 gennaio 2018, sono stati disciplinati ulteriori aspetti del contratto di cessione relativi, in particolare, al “contenzioso” ed agli interessi sullo sbilancio dell'“insieme aggregato”.
Nell'addendum in parola è stabilito espressamente che il richiamo in esso contenuto al contratto di cessione deve intendersi riferito a quest'ultimo così come interpretato e integrato da entrambi i suddetti accordi ricognitivi.
Si rileva quindi, sempre nella premessa dell'addendum, che il Collegio degli Esperti, all'esito della predetta attività di due diligence con la quale ha verificato e inventariato l'“insieme aggregato” di cui all'art. 3 del contratto di cessione, ha evidenziato che alcune attività e passività di CP_15 costituiscono “attività escluse e passività escluse ai sensi del contratto di cessione” e devono
[...] perciò essere retrocesse a i sensi e per gli effetti dell'art. 3 (rectius 4), commi 4, lett. b), 6 e 7 CP_10 del d. l. 99/2017.
Donde la pattuizione del 19 gennaio 2018 con la quale, appunto, sono stati ritrasferiti alla CP_10 attività e passività di scluse dall'“insieme aggregato” summenzionato, oltre Controparte_5
17 ai crediti deteriorati come descritti nell'Allegato 1.1 all'addendum stesso, dovendosi rammentare che i commi 4, lett. b), 6 e 7 dell'art. 4 del citato D.L. recitano testualmente (per quanto qui di specifico interesse) che “entro il termine previsto dal contratto di cessione un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile (…). Ad esito della due diligence: (…) b) il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica la lettera a) (…).
6. Alle restituzioni e retrocessioni di cui ai commi 4 e 5 si applica l'articolo 3, comma 2. 7. Nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al comma 4, così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”.
Della convenzione in oggetto (definita “addendum”) – va detto - è stata data regolare notizia attraverso apposita comunicazione presso il sito Bankitalia ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma
2, e dell'art. 4, comma 4, lett. b), e comma 6, del citato d. l. (come risulta documentato in atti); di talché essa, in virtù della pubblicazione sul sito apposito, è pienamente efficace verso i terzi.
In forza di tale convenzione – che ha visto quali parti contraenti, si ribadisce, Controparte_5
(di specifico rilievo in questa sede) e in l. c. a. – sono stati Controparte_16
(ri)trasferiti a quest'ultima quelle attività e quelle passività e quei rapporti che sono risultati esclusi dal compendio trasferito a in virtù del contratto di cessione aziendale Controparte_4 del 26 giugno 2017 (più volte richiamato).
Appare utile rammentare, quindi, giusta il richiamo espresso contenuto nell'addendum del 19 gennaio
2018, che ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3.1.4 del contratto di cessione anzidetto restano esclusi dallo stesso – e dunque non fanno parte dell'“insieme aggregato” oggetto dell'operazione contrattuale de qua – le “attività escluse” di id est, “ogni bene, cespite e rapporto attivo che non sia ricompreso CP_10 tra le attività incluse o che non sia funzionale all'esercizio della impresa bancaria”) e “le passività escluse” della stessa tra cui rientrano – per quanto qui di specifico interesse – “i debiti, le CP_10 responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili” della CP_5 medesima (in LCA), nonché i relativi fondi.
Tale che – visto che con la convenzione (“addendum”) di che trattasi sono state propriamente cedute alla in L.C.A., tra gli altri elementi, anche le passività risultate Controparte_16
18 escluse dal compendio trasferito a in virtù del predetto contratto di Controparte_4 cessione (così come verificato dal Collegio di Esperti di cui sopra) e poiché tra “le passività escluse” vi sono, tra gli altri, anche i debiti, le passività e le responsabilità connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni della (quali formano propriamente oggetto della CP_13 presente controversia) – non è chi non veda come, alla data dell'incorporazione di
[...]
(aprile 2018), le predette situazioni giuridiche (debiti, passività, Controparte_17 responsabilità connessi con operazioni di vendita di azioni di Controparte_11 oggetto precipuo della presente causa) non facevano più parte del compendio patrimoniale della essendone fuoriuscite per effetto del trasferimento anzidetto (pattuito con Controparte_5
l'“addendum al ritrasferimento del 10 luglio 2017” il 19 gennaio 2018, dunque in data anteriore alla fusione per incorporazione), regolarmente pubblicizzato ai fini dell'efficacia verso i terzi, e transitate, per espressa volontà delle parti, nella titolarità della in L. C. A.. Controparte_11
Ne deriva, quale logico ed indefettibile corollario, che nella sua veste Controparte_4 di incorporante di difetta della titolarità sostanziale del rapporto giuridico Controparte_5 dedotto in giudizio in quanto non più appartenente al compendio patrimoniale e giuridico dell'incorporata al momento dell'avvenuta fusione (arg. a contrario dal disposto del primo comma dell'art. 2504 bis c. c. sopra citato).
Si vuol dire, in altri termini, che la pretesa annullabilità del contratto di acquisto di azioni di CP_10 stipulato dal per il tramite di già così come la domanda Per_1 Controparte_5 risarcitoria da lui avanzata – e ora dai suoi eredi - per l'asserita responsabilità di quest'ultima per cd.
“misselling” in relazione a dette operazioni non possono farsi valere nei confronti di
[...] quale incorporante di ciò in quanto trattasi di situazioni Controparte_4 Controparte_5 giuridiche rientranti nelle cd. “passività̀ escluse” ai sensi del contratto di cessione del 26 giugno 2017, le quali, per effetto del richiamo per assimilazione al contratto medesimo contenuto nell'“addendum” del 19 gennaio 2018 (direttamente concluso tra , sono state Controparte_5 CP_13 cedute dalla prima (BN) alla seconda ( in epoca anteriore all'incorporazione di CP_10 [...]
n CP_5 Controparte_4
Tale che la prima non ne era più titolare alla data della vicenda estintiva della fusione di cui si è detto.
A ciò va aggiunto, con effetto parimenti dirimente, che nel secondo “accordo ricognitivo” del 17 gennaio 2018 su richiamato (tenuto in piena considerazione nell'addendum in questione in virtù di apposito rimando ad esso nella sua premessa, come sopra testualmente riportato), all'art. 3, paragrafo
3.3, è previsto che, in conformità agli artt. 3.1.1 (secondo paragrafo) e 3.1.4(b)(vi) del contratto di cessione, sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i “contenziosi esclusi” anche “quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso NC OV (…) per la
19 sottoscrizione e l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due Banche in LCA”.
Giova notare, peraltro, che in detto documento, alla Sezione I Contenziosi, art. 1, paragrafo 1.1, si dà atto che “la tabella sub All.
1.1 del presente Secondo Accordo Ricognitivo precisa i criteri di Co ripartizione del Contenzioso e dei relativi effetti tra le Banche in LCA e , anche in relazione alle
Banche Partecipate incluse nel perimetro, con riferimento, altresì, ai relativi oneri per le difese”.
La citata tabella sub All.1.1, alla lett. B riguardante proprio il “Contenzioso relativo a NC OV
S.p.A./NC Apulia S.p.A. – Contenzioso Pregresso e Contenzioso Escluso”, al numero 2 individua e classifica espressamente come “contenzioso escluso” quello “giudiziale in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete”, sia esso pendente o meno alla data della cessione, puntualizzando in maniera univoca anche che “ai sensi del combinato disposto dell'art. 3.
1. 1, ultimo comma, e dell'art. 3.1.4, lettera b (iv) del Contratto, questo contenzioso deve ritenersi Cont escluso dalla cessione a e resta quindi di competenza della ”. Controparte_4
Anche per questa via, dunque, oltre che sotto il profilo sostanziale della titolarità del rapporto dal lato passivo, difetta la legittimazione passiva di quale società incorporante Controparte_4 di sia in relazione alla domanda di annullamento per errore dell'acquisto Controparte_5 delle azioni, che riguardo a quella di risarcimento del danno, trattandosi, la presente, di vicenda processuale (oltre che sostanziale) il cui onere gestionale ed economico grava espressamente sulla in L.C.A., come si legge nella citata tabella sub All.
1.1 del secondo Controparte_16 accordo ricognitivo, lett. B), fermo restando che solo quest'ultima è da ritenere titolare dal lato passivo del rapporto de quo, stante il contratto di cessione intervenuto tra essa e CP_5 in data 19 gennaio 2018 (denominato “addendum al contratto di ritrasferimento di crediti
[...] sottoscritto in data 10 luglio 2017”) di cui si è detto più diffusamente sopra.
A maggior riprova di quanto testé detto, appare utile menzionare il Controparte_18 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con legge n. 145/2018, come
[...] novellata dalla legge n. 58/2019 ed integrata dalla legge n. 160/20 e dal D.L. n. 18/2020, per indennizzare coloro che abbiano subito un pregiudizio ingiusto “da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
L'istituzione di tale Fondo anzidetto è significativa ancora una volta, ove fosse necessario, del fatto che gli oneri economici conseguenti alle passività connesse alla commercializzazione delle azioni seppure operazioni non direttamente poste in essere da una delle banche “venete” in L.C.A., CP_10
20 ma da una delle società da esse controllate (qual era , sono pur sempre a loro Controparte_5 riconducibili in un'ottica più generale in cui s'impone la necessità di uguale trattamento degli azionisti (oppure obbligazionisti convertibili e/o subordinati) di siano essi acquirenti diretti di CP_10 quest'ultima oppure di una delle banche da essa controllate, come desumibile pure dal contesto euro- unitario in cui si inserisce “l'intervento legislativo statale” ex decreto legge 99/2017.
Come affermato autorevolmente dalla Corte Costituzionale (nella nota sentenza n. 225/2022), questo intervento si è, invero, realizzato “nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza, mediante
«aiuti alla liquidazione» approvati dalla Commissione europea e subordinati alle condizioni da questa indicate nella comunicazione 2013/C – 216/01, che impegnano, tra l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l'onere dell'operazione e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d'azienda. In particolare, il punto 6.2.3. (Condivisione degli oneri), paragrafo 77, della comunicazione della Commissione europea 2013/C – 216/01, elabora la regola del «burden sharing», secondo cui «[n]el contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati». Il d. l. n. 99 del 2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti
e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commercializzazione di azioni
o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia” (così testualmente a pag. 14 della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 225/2022).
Ne deriva che, in ragione di quanto sin qui esposto in fatto e in diritto, in accoglimento in parte qua dell'appello incidentale proposto da e in riforma dell'impugnata Controparte_4 sentenza, vanno rigettate entrambe le domande proposte da (oggi i suoi eredi Persona_1 generalizzati in epigrafe) di annullamento per errore dell'acquisto delle azioni di e di CP_13
21 risarcimento dei conseguenti danni per difetto di titolarità sostanziale passiva del rapporto giuridico dedotto in lite in capo ad discendente in particolare, in punto di diritto, Controparte_4 dal disposto dell'art. 2504 bis, comma 1, c.c. e, in punto di fatto, dalla suddetta convenzione tra del 19 gennaio 2018 denominata “addendum al contratto Controparte_5 CP_13 di ritrasferimento di crediti sottoscritto il 10 luglio 2017” (che richiama in premessa - e vi si aggancia per taluni aspetti traslativi, come riportato sopra - il contratto di cessione del 26 giugno 2017 e i due
“accordi ricognitivi” del 19 dicembre 2017 e del 17 gennaio 2018 di cui si è detto).
Il rigetto delle domande attoree si fonda su ragioni rispettivamente diverse da quelle poste dal primo
Giudice a fondamento della sua decisione, quali spiegate sin qui, sebbene il risultato finale sia praticamente analogo a quello della statuizione di primo grado (ossia la piena soccombenza di parte attrice, odierna appellante principale), giovando puntualizzare, quanto alla presente decisione ed alle sue ragioni, che, in tema di giudizio di appello, non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, né quello del “tantum devolutum quantum appellatum”, il giudice che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti (come nella specie) ma non considerati specificamente o non espressamente menzionati dal primo giudice (ex multis Cass. Civ. nn. 513/2019;
20652/2009).
Rimangono assorbiti nella presente decisione, e superati dalla sua efficacia dirimente, tutti i motivi di appello principale – non solo il primo ed il secondo sopra indicati, per ovvi motivi, ma anche i restanti, con i quali sono stati ribadite le domande di merito già proposte dal dante causa degli appellanti principali in primo –, nonché il secondo motivo dell'appello incidentale (proposto in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale) - col quale ha Controparte_4 sostenuto che la domanda risarcitoria avversaria sia stata proposta condizionatamente all'accoglimento della domanda di annullamento, tale che il primo Giudice, una volta deciso il difetto di legittimazione passiva della stessa in ordine all'azione contrattuale di annullamento per errore, non avrebbe dovuto procedere alla disamina nel merito di quella risarcitoria –: ed infatti, preliminare e dirimente rispetto alle censure che ne hanno costituito, rispettivamente, gli oggetti, è l'accertato difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in causa in capo a quale Controparte_4 incorporante dell'originaria convenuta in veste di intermediaria). Controparte_5
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va detto il capo relativo a quelle del primo grado va rivisitato per il fatto che, pur essendo stata, nella sostanza, confermata la soccombenza dell'allora
22 parte attrice, tuttavia ciò è avvenuto sulla base di ragioni logico-giuridiche e fattuali alquanto difformi da quelle addotte dal primo Giudice a fondamento del proprio iter motivazionale, che hanno condotto, comunque, ad una riforma in parte qua delle statuizioni della pronuncia impugnata.
Ciò che impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della sentenza qui emessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 336, comma 1, c.p.c. -, ad un nuovo regolamento delle spese processuali tra le parti, da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, reputa la Corte che sussistano nella specie ragioni peculiari, da ritenere eccezionali e gravi, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi, in quanto, per un verso, la prima doglianza di cui all'atto di appello principale (che ha invocato l'affermazione della legittimazione passiva di rispetto alla domanda di Controparte_5 annullamento per errore dell'atto di acquisto delle azioni non si è rivelata infondata CP_13 nel suo assetto di fondo, come si è spiegato più diffusamente sopra, anche se, poi, è stato ribadito il difetto di legittimazione passiva di (quale incorporante di Controparte_4 [...]
sulla base di un'argomentazione diversa da quella del primo Giudice, basatasi in CP_5 buona parte su elementi allegati e forniti già in primo grado dall'appellata/appellante incidentale
(allora convenuta); per altro verso, può dirsi che le oscillazioni interpretative in questa complessa materia continuano tutt'ora a permanere, stanti la particolarità della normativa di cui al D.L. 99/2017
e soprattutto la non del tutto lineare strutturazione delle vicende negoziali traslative ad essa correlate, non essendosi, peraltro, ancora radicato sul punto un insegnamento ex professo della Corte nomofilattica nel suo massimo consesso.
A ciò aggiungasi che la questione del difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
è stata risolta da questa Corte in virtù di argomenti non del tutto coincidenti con quelli dedotti dalla stessa società (appellante incidentale), che ha fatto leva, piuttosto, come detto, sulle vicende di cessione di cui al D.L. 99/2017 ed ai relativi accordi attuativi, e non già sulla fattispecie successoria nascente dalla fusione per incorporazione di n Controparte_5 Controparte_4
(ex art. 2504 bis c.c.), ritenuta, invece, nodale sul piano giuridico da parte di questo Collegio.
Tale che, anche per questa via, si giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 Controparte_1 [...]
[...]
[...] e in qualità di eredi legittimi di nei Parte_2 Controparte_3 Persona_1 confronti di in persona del procuratore speciale dr. , Controparte_4 Controparte_6 quale incorporante di avverso la sentenza n. 137/2022 emessa dal Tribunale Controparte_5 di Barcellona Pozzo di Gotto l'8 febbraio 2022, nonché sull'appello incidentale proposto da
[...] in persona del procuratore speciale dr. , quale incorporante di Controparte_4 Controparte_6 con comparsa depositata il 24 novembre 2022, così provvede: Controparte_5
• in accoglimento in parte qua dell'appello incidentale ed in riforma in parte qua della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande formulate dal fu (ora i suoi eredi, odierni Persona_1 appellanti principali) per le ragioni di cui in parte motiva (diverse da quelle poste dal Tribunale a fondamento delle sue statuizioni), nella presente decisione rimanendo assorbiti tutti i motivi dell'appello principale ed i restanti motivi dell'appello incidentale (proposto anche in via condizionata);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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