Articolo 20 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 19Articolo 21
Versione
11 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 20.
Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria, nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del ((Presidente della Regione)) o di almeno un terzo dei consiglieri.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001