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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 3204/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Magistrelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione mobiliare ed agli atti esecutivi depositato in data 14 giugno 2024
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Genovese ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata in data 8.10.2024
CONVENUTO
Oggetto: giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento di cartelle esattoriali.
1 Conclusioni: all'udienza del 24 gennaio 2024 i difensori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa ex art. 281sexies c.p.c. che è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'articolo citato. Si riportano qui di seguito le conclusioni:
- per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
Nel merito
Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 00320249003298369000; per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare la vigenza dei piani di rateizzazione descritti in narrativa ai punti A), B); accertare e dichiarare altresì che i paini di rateazione descritti ai punti C) e D) di cui alla narrativa beneficiavano di un termine di tolleranza di 18 rate e che, considerati i versamenti effettuati, gli stessi alla data 31/06/2022 non dovevano essere considerati decaduti;
accertare e dichiarare che il piano di rateazione descritto al punto E) della narrativa, non poteva essere considerato decaduto alla data del 19/05/2022 per le motivazioni di cui in narrativa;
Per l'effetto condannare L' a provvedere al ripristino di tutti i Controparte_1 piani di rateazione dichiarati decaduti.
Con riserva di richiedere successivamente la sospensione dei titoli esecutivi ove venisse intrapresa
l'esecuzione forzata.
Con vittoria di anticipazione e compenso professionale.”.
- per parte convenuta opposta: “Si insiste per il rigetto della domanda in quanto inammissibile
e infondata, per tutte le ragioni esposte.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il Parte_1 presente giudizio di opposizione all'esecuzione mobiliare e agli atti esecutivi impugnando l'avviso di intimazione dell' n. 00320249003298369000 Controparte_2
(doc. 1 dell'atto di citazione) del 21/05/2024 con il quale l'ente richiedeva l'immediato pagamento dell'importo di euro 442.179,72 relativo alle seguenti cartelle esattoriali:
-Cartella 00320080021732382000, 01/12/2008, importo 2.044,81;
-Cartella 00320100005364449000, 14/05/2010, importo 9.732,73;
2 -Cartella 00320110004734052000, 12/04/2011, importo 14.577,77;
-Cartella 00320110022038019000, 28/12/2011, importo 16.986,34;
-Cartella 00320120018090148000, 30/01/2013, importo 27.591,81;
-Cartella 00320130013500173000, 21/03/2014, importo 45.246,00;
-Cartella 00320140008359377000, 30/01/2015, importo 69.141,39;
-Cartella 00320160001020431000, 15/04/2016, importo 49.034,23;
-Cartella 00320160009397105000, 01/11/2016, importo 89.831,20;
-Cartella 00320170008423921000, 29/11/2017, importo 3.158,66;
-Cartella 00320180010762143000, 10/01/2019, importo 74.744,32;
-Cartella 00320200002283539000, 21/09/2021, importo 87,69;
-Cartella 00320200003204037000, 10/12/2021, importo 4.474,54;
-Cartella 00320210000917735000, 18/03/2022, importo 35.305,74.
L'attore opponente ha dedotto l'illegittimità dell'atto di intimazione sostenendo che tutte le predette cartelle sono state oggetto di puntuali piani di rateizzazione oggi ancora vigenti, in quanto non espressamente revocati e comunque non revocabili secondo la normativa tributaria, in particolare:
A) in relazione alla cartella 00320210000917735000, 18/03/2022, importo 35.305,74,
l' ha concesso un piano di rateizzazione (doc. 2 dell'atto Controparte_2 di citazione) con prima rata in scadenza al 06/07/2024 e, dunque, ancora in essere;
B) in relazione alla cartella 00320200003204037000, 10/12/2021, importo 4.474,54,
l' ha concesso un piano di rateizzazione (doc. 3 dell'atto Controparte_2 di citazione) con prima rata in scadenza al 06/06/2024 e, dunque, ancora in essere;
C) in relazione alle cartelle 00320080021732382000, 01/12/2008, importo € 2.044,81;
00320100005364449000, 14/05/2010, importo € 9.732,73; 00320110004734052000,
12/04/2011, importo € 14.577,77; 00320110022038019000, 28/12/2011, importo €
16.986,34; 00320120018090148000, 30/01/2013, importo € 27.591,81, l'
[...]
ha concesso un primo piano di rateizzazione in data 29/05/2014 per Controparte_2
106 rate (doc. 4 dell'atto di citazione), poi riaggiornato a seguito della rottamazione ter in data
02/08/2019 ad un secondo piano di rateizzazione su un residuo di 69 rate (doc. 5 dell'atto di citazione), poi riprotocollato per problemi di registrazione dei pagamenti nel frattempo
3 intervenuti (doc. 6 dell'atto di citazione), e infine traslato d'ufficio per ulteriori problemi di registrazione dei pagamenti nel frattempo intervenuti (docc. 7 e 8 dell'atto di citazione) al nuovo piano di rateizzazione n. 130622 del 19/05/2020 (doc. 9 dell'atto di citazione), sul quale ha pagato altre dieci rate (docc. 10-19). Tale ultimo piano di rateizzazione è Parte_1 ancora in essere, considerato che dapprima ha goduto della sospensione generale dei termini di pagamento connessa all'emergenza covid 19 e, successivamente, ai sensi dell'art. 3 del d.Ll.
n. 146/2021 “decreto fiscale”, trattandosi di ruoli confluiti in un piano di rateazione antecedentemente alla data dell'otto marzo 2020, di un termine di tolleranza di diciotto rate.
L'attore opponente a tal proposito ha precisato che contrariamente a quanto appena affermato, l' in data 30/06/2022, aveva informato Controparte_2 che il sistema informatico indicava che la rateizzazione delle predette cartelle era Parte_1 decaduta: diversi funzionari e responsabili dell' gli avevano spiegato che CP_3 probabilmente si trattava di un problema del sistema, il quale, nonostante il piano in questione fosse in realtà in essere sin dal 2014 - e quindi in data anteriore all'otto marzo 2020
- leggeva solo l'ultimo protocollo assegnato d'ufficio e lo considerava vigente dall'anno 2021, dunque, soggetto ad un termine inferiore di tolleranza e ormai decaduto. allora, Parte_1 non potendo pagare altre rate del piano, aveva avanzato istanza di rottamazione delle cartelle, cui non era riuscito ad adempiere perché l' , per Controparte_2 altri ruoli considerati illegittimamente decaduti (docc. 20, 22, 23 dell'atto di citazione), aveva iscritto ipoteca sulla sua proprietà immobiliare (doc. 21 dell'atto di citazione), impedendogli di ricorrere al credito bancario. A questo punto, aveva avanzato istanza di Parte_1 riassunzione del piano di rateizzazione n. 130622, cui l' aveva risposto con CP_3 provvedimento di diniego, ritenendo che al momento di presentazione delle istanze di rottamazione, avvenuta nel mese di marzo 2023, egli fosse fuori dal periodo di tolleranza
(docc. 24 e 25 dell'atto di citazione). Secondo l'attore, tuttavia, l' non aveva CP_3 considerato: che dal giugno 2022 non aveva potuto pagare le rate del piano per Parte_1 fatto a lui non imputabile;
che egli precedentemente aveva pagato tredici e non dieci rate e perciò non poteva essere dichiarato decaduto prima di aprile 2023; che la disciplina di cui all'art. 1, comma 244, L. 179/2022 sulla rottamazione quater permette al contribuente la
4 riassunzione del piano di rateizzazione in caso di ripensamento;
che, infine, non è mai intervenuto provvedimento formale di revoca del piano di rateizzazione n. 130622;
D) in relazione alle cartelle 00320130013500173000, 21/03/2014, importo € 45.246,00;
00320140008359377000, 30/01/2015, importo € 69.141,39; 00320160001020431000,
15/04/2016, importo € 49.034,23; 00320160009397105000, 01/11/2016, importo €
89.831,20; 00320170008423921000, 29/11/2017, importo € 3.158,66, l CP_2 CP_2
ha concesso un primo piano di rateizzazione in data 22/06/2017 per 116 rate,
[...] il quale poi è stato oggetto di una vicenda del tutto sovrapponibile a quella di cui al punto C)
(docc. 26-43 dell'atto di citazione) e dunque deve considerarsi anch'esso ancora in essere;
E) in relazione alla Cartella n. 00320180010762143, importo di euro 72.042,21, l'
[...]
ha concesso un piano di rateizzazione in data 17/09/2019 (doc. Controparte_2
44 dell'atto di citazione), in relazione al quale ha pagato sino alla data del Parte_1
22/04/2022 e sino alla rata n. 16 (doc. 45 dell'atto di citazione). Anche tale piano di rateizzazione ha beneficiato della sospensione dei pagamenti connessi alla emergenza covid
19 e del termine di tolleranza di diciotto rate in forza delle disposizioni del “decreto fiscale”
e, dunque, anch'esso deve considerarsi ancora in essere. L'attore a tal proposito ha precisato che contrariamente a quanto appena affermato, l' , pur Controparte_2 non avendo mai revocato tale piano di rateizzazione, che anzi, risultava ancora pendente nel sistema informatico, tanto che proseguiva con i pagamenti (doc. 46 dell'atto di Parte_1 citazione), aveva notificato a quest'ultimo l'avviso di intimazione n. 00320229001376139000 del 19/5/2022 (doc. 20 dell'atto di citazione), relativo anche alle predette cartelle esattoriali, poi parzialmente annullato con la già citata sentenza n. 1156/2023 (doc. 22 dell'atto di citazione), oggi al vaglio della Corte di Cassazione per il residuo (doc. 23 dell'atto di citazione).
Per tutti i motivi di cui sopra, parte attrice ha avanzato istanza di accertamento e dichiarazione della vigenza dei relativi piani di rateizzazione, con consequenziale annullamento dell'atto di intimazione n. 00320249003298369000 e ripristino degli stessi.
L' ha chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo Controparte_2
e deducendo:
5 1) la cessata materia del contendere in relazione alle cartelle esattoriali di cui ai punti A) e B), in quanto rateizzate successivamente all'avviso di intimazione (docc.
1-4 della comparsa);
2) l'esigibilità delle cartelle di cui al punto C). Al riguardo il convenuto ha precisato che il piano di rottamazione originario n. 80511 del 29.5.2014 prevedeva una tolleranza di 8 rate inadempiute;
in data 08/02/2018 risultava in regola con i pagamenti delle relative Parte_1 rate e aveva richiesto la rottamazione bis, cui era stato ammesso ma che, tuttavia, non aveva ottemperato;
quindi, il contribuente aveva richiesto il ripristino della rateazione originaria, che gli era stata concessa dall' in data 02/08/2019 con Controparte_2 numero di protocollo 121684 (docc. 5 e 6 della comparsa); successivamente, tuttavia, tale rateizzazione era stata revocata per decadenza;
di seguito, l' Controparte_2
, nell'ambito delle disposizioni di favore assunte nel periodo per agevolare i
[...] contribuenti nei rapporti con il fisco, aveva formulato per le medesime cartelle esattoriali un nuovo piano di rateizzazione n. 130622 del 14/09/2020 con tolleranza di 10 rate inadempiute, secondo il disposto di cui all'art. 154 del d.l. 34/2020, applicabile al caso di specie ratione temporis (piuttosto che il d.l. 146/2021 richiamato dalla controparte, privo di effetti retroattivi e comunque applicabile solo ai piani di rateizzazione già in essere alla data dell'08/03/2020) (doc. 7 della comparsa), anch'esso non adempiuto dal beneficiario e quindi decaduto;
infine, dopo non aver ottemperato neppure alla rottamazione quater, in Parte_1 data 8/5/2024 aveva fatto richiesta di ripristino della rateazione 130622, richiesta che CP_3 aveva negato poiché il ripristino era condizionato al pagamento delle rate scadute (docc. 8 e
9 della comparsa), non effettuato da parte di neanche successivamente a tale Parte_1 provvedimento di diniego, con conseguente piena legittimità dell'avviso di intimazione impugnato;
3) l'esigibilità delle cartelle di cui al punto D) per le medesime motivazioni di cui sopra (docc.
10-14 della comparsa);
4) il ne bis in idem in relazione alla cartella di cui al punto E), già giudicata con la citata sentenza n. 1156/2023 e, dunque, legittimamente inclusa nell'intimazione impugnata.
Il processo non ha necessitato di alcuna attività istruttoria ulteriore, in quanto documentale.
2. L'opposizione è infondata e va integralmente rigettata per le seguenti motivazioni.
6 Innanzitutto, per quanto concerne le domande avanzate da parte attrice opponente in relazione alle cartelle esattoriali di cui ai punti A) e B), in considerazione dell'avvenuta concessione, successivamente all'avviso di intimazione, di un piano di rateizzazione delle medesime da parte dell' a beneficio del sig. Controparte_2 Parte_1
, ritenuto che sia venuto meno il relativo interesse ad agire delle parti, ne va dichiarata
[...] la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti.
3. Passando all'analisi della domanda concernente le cartelle di cui al punto C), va invece osservato quanto segue.
Risulta agli atti che l'attore aveva richiesto per tali cartelle un primo piano di rateizzazione che l' gli aveva concesso in data 29.05.2014; Controparte_4 successivamente, a seguito dell'inottemperanza da parte di alla rottamazione ter, Parte_1
l' gli aveva concesso in data 02.08.2019 un secondo piano Controparte_4 di rateizzazione, su un residuo di 69 rate, con limite di tolleranza di 5 rate inadempiute, anche non consecutive;
di seguito in data 14.09.2020 l' Controparte_2 gli aveva concesso un terzo piano di rateizzazione, su un residuo di 66 rate, con limite di tolleranza di 10 rate inadempiute, anche non consecutive;
infine, aveva richiesto Parte_1
l'ammissione alla rottamazione quater, misura concessa e non ottemperata.
Avuto riguardo agli importi corrisposti da alle date in cui essi sono stati Parte_1 effettuati ed alla normativa fiscale applicabile ratione temporis, si ritiene che il beneficiario sia decaduto dal secondo piano, prima dell'applicazione della sospensione dei pagamenti connessi all'emergenza covid 19 e dell'entrata in vigore del “decreto fiscale”: difatti, dopo aver pagato la prima rata, che doveva essere corrisposta in data 30.8.2019, Parte_1 in data 30.12.2019, ha pagato la seconda rata solo in data 4.2.2020, quando ormai era stato superato il termine di tolleranza, da considerarsi fermo alle 5 rate inadempiute (31.1.2020), non essendo ancora entrata in vigore la richiamata normativa di favore.
Tali considerazioni non sono inficiate dalla mancanza di un formale provvedimento di decadenza, atteso che il provvedimento di rateizzazione recava l'avvertimento al beneficiario della decadenza automatica dal beneficio nel caso di “omesso pagamento di cinque rate, anche non consecutive”, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, comma 3, d.P.R.
602/73.
7 Ne consegue che il successivo piano di rateizzazione n. 130622, seppur riferibile alle medesime cartelle del precedente, non può considerarsi una sua prosecuzione e, dunque, non può considerarsi un piano di rateazione concesso antecedentemente alla data dell'otto marzo
2020, con la conseguenza che esso non poteva beneficiare dell'innalzamento del termine di tolleranza da 10 a 18 rate inadempiute di cui al d.l. 146/21.
Quindi, avuto riguardo agli importi corrisposti da alle date in cui essi sono Parte_1 stati effettuati e alla normativa fiscale applicabile ratione temporis, si ritiene che l'attore opponente alla data del 30.6.2022, quando si è recato allo sportello per il pagamento delle rate del piano, era effettivamente -e non per un errore di sistema- decaduto anche da suddetto piano di rateizzazione: difatti, alla predetta data egli aveva pagato dieci rate su ventuno maturate.
Tale decadenza non ha comunque impedito a di accedere alla definizione Parte_1 agevolata della rottamazione quater, beneficio cui egli però non ha ottemperato.
Dunque, dal momento che ai sensi dell'art. 19, comma 3 lett. c), d.P.R. 602/73 (nella versione antecedente a quella riformata dal d.l. 50/2022) la riammissione al piano di rateizzazione, conseguentemente alla decadenza dalla rottamazione quater, è subordinata al previo pagamento delle rate scadute, considerato che non ha inteso saldare gli Parte_1 importi del piano già maturati, va dichiarata la legittimità dell'avviso di intimazione n.
00320249003298369000 in relazione alle cartelle 00320080021732382000, 01/12/2008, importo € 2.044,81; 00320100005364449000, 14/05/2010, importo € 9.732,73;
00320110004734052000, 12/04/2011, importo € 14.577,77; 00320110022038019000,
28/12/2011, importo € 16.986,34; 00320120018090148000, 30/01/2013, importo €
27.591,81.
3.1. Oltretutto, ad abundantiam, si rileva che anche a voler ritenere che il piano di rateizzazione n. 130622 doveva beneficiare del termine di tolleranza di 18 rate inadempiute, e che il sistema dell' ne aveva erroneamente segnalato la decadenza a Controparte_2 partire dal 30.4.2022, le conclusioni cui si è giunti non muterebbero: difatti, le 18 rate di tolleranza erano già scadute al momento della presentazione delle domande di rottamazione quater (n. W-2023022702602429 in data 27/02/2023 (a tale data il risultava aver Parte_1 saldato dieci rate su ventotto), le domande n. W-2023030302869631, n. W-
8 2023030302869733, n. W-2023030302869855 in data 3/3/2023 e le domande n. W-
2023040104376671 e n. W-2023040104376706 il 1/4/2023), la cui proposta tardiva, evidentemente, non può essere altrettanto ascritta al dedotto impedimento al pagamento opposto dal sistema informatico.
4. Per quanto riguarda le cartelle esattoriali di cui al punto D), invece, vanno svolte differenti considerazioni.
Risulta agli atti che l'attore opponente ha richiesto per tali cartelle un primo piano di rateizzazione che l' gli ha concesso in data 22.06.2017; Controparte_4 successivamente, a seguito dell'inottemperanza di alla rottamazione ter, l' Parte_1 [...]
gli ha concesso in data 02.08.2019 un secondo piano di Controparte_4 rateizzazione, su un residuo di 114 rate, con limite di tolleranza di 5 rate inadempiute, anche non consecutive;
di seguito in data 23.09.2020 l' gli ha Controparte_2 concesso un terzo piano di rateizzazione, su un residuo di 111 rate, con limite di tolleranza di
10 rate inadempiute, anche non consecutive;
infine, ha richiesto l'ammissione alla Parte_1 rottamazione quater, misura concessa e non ottemperata.
Avuto riguardo agli importi corrisposti da alle date in cui essi sono stati Parte_1 effettuati e alla normativa fiscale applicabile ratione temporis, si ritiene che il beneficiario non era decaduto dal secondo piano prima dell'applicazione della sospensione dei pagamenti connessi alla emergenza covid 19 e dell'entrata in vigore del “decreto fiscale”: difatti, il lla data dell'8 marzo 2020 aveva saldato tre rate su sette. Parte_1
Ne consegue che il successivo piano di rateizzazione n. 130623 deve considerarsi una prosecuzione del precedente e, dunque, deve considerarsi un piano di rateazione concesso antecedentemente alla data dell'otto marzo 2020, con la conseguenza che esso doveva beneficiare dell'innalzamento del termine di tolleranza da 10 a 18 rate inadempiute di cui al
DL 146/21.
Quindi, avuto riguardo agli importi corrisposti da alle date in cui essi sono Parte_1 stati effettuati e alla normativa fiscale applicabile ratione temporis, si ritiene che l'attore opponente alla data del 30.6.2022, quando si è recato allo sportello per il pagamento delle rate del piano, non era decaduto anche da suddetto piano di rateizzazione: difatti, alla predetta data egli aveva pagato dieci rate su ventuno maturate.
9 Ad ogni modo, la decadenza erroneamente segnalata dal sistema non ha impedito a di accedere alla definizione agevolata della rottamazione quater, beneficio cui egli Parte_1 però ha richiesto di accedere solo successivamente alla scadenza delle 18 rate di tolleranza
(domanda di “Rottamazione quater” n. W-2023022102280121 in data 21/2/2023 (a tale data risultava aver saldato dieci rate su ventotto) e le domande n. W- Parte_1
2023030302870188, W-2023030302870317, W-2023030302870453 e n. W-
2023030302870603 in data 03/03/2023), senza poi adempiervi.
Dunque, anche in questo caso, dal momento che ai sensi dell'art. 19, comma 3 lett. c),
d.P.R. 602/73 (nella versione antecedente a quella riformata dal DL 50/2022) la riammissione al piano di rateizzazione conseguentemente alla decadenza dalla rottamazione quater è subordinata al previo pagamento delle rate scadute, considerato che non Parte_1 ha inteso saldare gli importi del piano già maturati, va dichiarata la legittimità dell'avviso di intimazione n. 00320249003298369000 in relazione alle cartelle 00320130013500173000,
21/03/2014, importo € 45.246,00; 00320140008359377000, 30/01/2015, importo €
69.141,39; 00320160001020431000, 15/04/2016, importo € 49.034,23;
00320160009397105000, 01/11/2016, importo € 89.831,20; 00320170008423921000,
29/11/2017, importo € 3.158,66.
5. Per quanto concerne, infine, la cartella esattoriale di cui al punto E), si rileva che la domanda proposta è identica per petitum e causa petendi alla domanda proposta da Parte_1 sempre nei confronti dell' nel giudizio n.R.G. Controparte_2
2795/2022 di opposizione all'avviso di intimazione n. 00320229001376139000 del
19/5/2022 con cui è stato chiesto il pagamento, tra le altre, anche della cartella n.
0032180010762143 per € 72.042,21, incardinato innanzi al tribunale di Ancona e definito con sentenza n. 1156/2023.
Tale pronuncia non esplica gli effetti del giudicato ex art. 324 c.p.c., in quanto ad oggi risulta impugnata in Cassazione, proprio in relazione alla ritenuta validità dell'intimazione per la cartella esattoriale n. 00320180010762143.
Il coordinamento tra i due processi non può attuarsi mediante dichiarazione di litispendenza ex art. 39 c.p.c., perché le due domande sono state incardinate davanti al medesimo ufficio giudiziario (cfr., solo ad esempio, Cass., 21.04.2010, n. 9510, Cass.,
10 23.09.2013, n. 21761), nè di riunione ex art. 273 c.p.c., perché pendenti in gradi diversi (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., n. 3690 del 09.03.2012).
Tuttavia, la sentenza che ha già rigettato l'opposizione avverso il medesimo avviso di pagamento in relazione alla medesima cartella esplica effetti tra le parti anche in questo giudizio, seppur precari, nel senso di seguito precisato.
La pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull'opposizione non giustifica l'applicazione della sospensione automatica del processo ex art. 295 c.p.c., che può essere disposta soltanto nei casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato. Al di fuori di questa ipotesi, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma secondo, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma secondo, c.p.c.
Per sospendere il processo pregiudicato ex art. 337, secondo comma, cp.c. occorre una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata ed esso può essere sospeso se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione (cfr. e multis fin da Cass. S.U. 10027 del
2012; cfr. successivamente e multis Cass. n. 14738 del 2019; Cass. n. 8885 del 2023).
Nel caso di specie, avuto riguardo alle motivazioni espresse dall'organo giudicante nella sentenza n. 1156/2023 in relazione alla cartella esattoriale qui in esame, non sussistono i presupposti della sospensione del processo, in quanto si ritiene condivisibile la decisione già intervenuta tra le parti in merito alla cartella n. 0032180010762143, di cui al punto E) .
Difatti, come evidenziato nella sentenza n. 1156 del 2023, avuto riguardo agli importi corrisposti da alle date in cui essi sono stati effettuati e alla normativa fiscale Parte_1 applicabile ratione temporis al piano di rateizzazione n. 123399 concesso dall'
[...]
[...]
[...] all'odierno attore opponente in data 17.09.2019, si ritiene che il Controparte_5 beneficiario sia decaduto dal piano prima dell'applicazione della sospensione dei pagamenti connessi alla emergenza covid 19 e dell'entrata in vigore del “decreto fiscale”: difatti, ha pagato la prima rata, che doveva essere corrisposta in data 30.9.2019, in data Parte_1
21.2.2020, quando ormai era stato superato il termine di tolleranza, da considerarsi fermo alle
5 rate inadempiute (31.1.2020), non essendo ancora entrata in vigore la richiamata normativa di favore.
Ne consegue, conformemente a quanto già deciso con la sentenza n. 1156 del 2023, la legittimità dell'avviso di intimazione n. 00320249003298369000 anche in relazione alla cartella n. 00320180010762143, importo di euro 72.042,21.
6. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte attrice opponente deve essere condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali da quest'ultime anticipate, liquidate, in mancanza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri previsti per le cause di valore pari al decisum, nella misura minima, tenuto conto della non complessità delle questioni e della decisione ex art. 281sexies c.p.c., per le fasi di studio, introduttiva e parametro inferiore a quello minimo per la fase decisoria, atteso che parte convenuta non ha depositato le conte conclusive nel termine concesso (non si liquida alcun compenso per la parte istruttoria, atteso che parte convenuta non ha depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c.).
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle esattoriali di cui alle lettere A) e B) della parte motiva;
2) in merito alle restanti cartelle esattoriali, di cui ai punti C), D) ed E), rigetta l'opposizione all'avviso di intimazione n. 00320249003298369000 e dichiara la legittimità di agire dell' nei confronti di Controparte_2 Parte_1
3) condanna a rimborsare le spese processuali anticipate dalla parte Parte_1 opposta come in epigrafe rappresentata, che liquida Controparte_2 nella somma pari a € 4.500, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 3 marzo 2025
12 La giudice
Willelma Monterotti
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 3204/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Magistrelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione mobiliare ed agli atti esecutivi depositato in data 14 giugno 2024
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Genovese ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata in data 8.10.2024
CONVENUTO
Oggetto: giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento di cartelle esattoriali.
1 Conclusioni: all'udienza del 24 gennaio 2024 i difensori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa ex art. 281sexies c.p.c. che è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'articolo citato. Si riportano qui di seguito le conclusioni:
- per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
Nel merito
Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 00320249003298369000; per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare la vigenza dei piani di rateizzazione descritti in narrativa ai punti A), B); accertare e dichiarare altresì che i paini di rateazione descritti ai punti C) e D) di cui alla narrativa beneficiavano di un termine di tolleranza di 18 rate e che, considerati i versamenti effettuati, gli stessi alla data 31/06/2022 non dovevano essere considerati decaduti;
accertare e dichiarare che il piano di rateazione descritto al punto E) della narrativa, non poteva essere considerato decaduto alla data del 19/05/2022 per le motivazioni di cui in narrativa;
Per l'effetto condannare L' a provvedere al ripristino di tutti i Controparte_1 piani di rateazione dichiarati decaduti.
Con riserva di richiedere successivamente la sospensione dei titoli esecutivi ove venisse intrapresa
l'esecuzione forzata.
Con vittoria di anticipazione e compenso professionale.”.
- per parte convenuta opposta: “Si insiste per il rigetto della domanda in quanto inammissibile
e infondata, per tutte le ragioni esposte.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il Parte_1 presente giudizio di opposizione all'esecuzione mobiliare e agli atti esecutivi impugnando l'avviso di intimazione dell' n. 00320249003298369000 Controparte_2
(doc. 1 dell'atto di citazione) del 21/05/2024 con il quale l'ente richiedeva l'immediato pagamento dell'importo di euro 442.179,72 relativo alle seguenti cartelle esattoriali:
-Cartella 00320080021732382000, 01/12/2008, importo 2.044,81;
-Cartella 00320100005364449000, 14/05/2010, importo 9.732,73;
2 -Cartella 00320110004734052000, 12/04/2011, importo 14.577,77;
-Cartella 00320110022038019000, 28/12/2011, importo 16.986,34;
-Cartella 00320120018090148000, 30/01/2013, importo 27.591,81;
-Cartella 00320130013500173000, 21/03/2014, importo 45.246,00;
-Cartella 00320140008359377000, 30/01/2015, importo 69.141,39;
-Cartella 00320160001020431000, 15/04/2016, importo 49.034,23;
-Cartella 00320160009397105000, 01/11/2016, importo 89.831,20;
-Cartella 00320170008423921000, 29/11/2017, importo 3.158,66;
-Cartella 00320180010762143000, 10/01/2019, importo 74.744,32;
-Cartella 00320200002283539000, 21/09/2021, importo 87,69;
-Cartella 00320200003204037000, 10/12/2021, importo 4.474,54;
-Cartella 00320210000917735000, 18/03/2022, importo 35.305,74.
L'attore opponente ha dedotto l'illegittimità dell'atto di intimazione sostenendo che tutte le predette cartelle sono state oggetto di puntuali piani di rateizzazione oggi ancora vigenti, in quanto non espressamente revocati e comunque non revocabili secondo la normativa tributaria, in particolare:
A) in relazione alla cartella 00320210000917735000, 18/03/2022, importo 35.305,74,
l' ha concesso un piano di rateizzazione (doc. 2 dell'atto Controparte_2 di citazione) con prima rata in scadenza al 06/07/2024 e, dunque, ancora in essere;
B) in relazione alla cartella 00320200003204037000, 10/12/2021, importo 4.474,54,
l' ha concesso un piano di rateizzazione (doc. 3 dell'atto Controparte_2 di citazione) con prima rata in scadenza al 06/06/2024 e, dunque, ancora in essere;
C) in relazione alle cartelle 00320080021732382000, 01/12/2008, importo € 2.044,81;
00320100005364449000, 14/05/2010, importo € 9.732,73; 00320110004734052000,
12/04/2011, importo € 14.577,77; 00320110022038019000, 28/12/2011, importo €
16.986,34; 00320120018090148000, 30/01/2013, importo € 27.591,81, l'
[...]
ha concesso un primo piano di rateizzazione in data 29/05/2014 per Controparte_2
106 rate (doc. 4 dell'atto di citazione), poi riaggiornato a seguito della rottamazione ter in data
02/08/2019 ad un secondo piano di rateizzazione su un residuo di 69 rate (doc. 5 dell'atto di citazione), poi riprotocollato per problemi di registrazione dei pagamenti nel frattempo
3 intervenuti (doc. 6 dell'atto di citazione), e infine traslato d'ufficio per ulteriori problemi di registrazione dei pagamenti nel frattempo intervenuti (docc. 7 e 8 dell'atto di citazione) al nuovo piano di rateizzazione n. 130622 del 19/05/2020 (doc. 9 dell'atto di citazione), sul quale ha pagato altre dieci rate (docc. 10-19). Tale ultimo piano di rateizzazione è Parte_1 ancora in essere, considerato che dapprima ha goduto della sospensione generale dei termini di pagamento connessa all'emergenza covid 19 e, successivamente, ai sensi dell'art. 3 del d.Ll.
n. 146/2021 “decreto fiscale”, trattandosi di ruoli confluiti in un piano di rateazione antecedentemente alla data dell'otto marzo 2020, di un termine di tolleranza di diciotto rate.
L'attore opponente a tal proposito ha precisato che contrariamente a quanto appena affermato, l' in data 30/06/2022, aveva informato Controparte_2 che il sistema informatico indicava che la rateizzazione delle predette cartelle era Parte_1 decaduta: diversi funzionari e responsabili dell' gli avevano spiegato che CP_3 probabilmente si trattava di un problema del sistema, il quale, nonostante il piano in questione fosse in realtà in essere sin dal 2014 - e quindi in data anteriore all'otto marzo 2020
- leggeva solo l'ultimo protocollo assegnato d'ufficio e lo considerava vigente dall'anno 2021, dunque, soggetto ad un termine inferiore di tolleranza e ormai decaduto. allora, Parte_1 non potendo pagare altre rate del piano, aveva avanzato istanza di rottamazione delle cartelle, cui non era riuscito ad adempiere perché l' , per Controparte_2 altri ruoli considerati illegittimamente decaduti (docc. 20, 22, 23 dell'atto di citazione), aveva iscritto ipoteca sulla sua proprietà immobiliare (doc. 21 dell'atto di citazione), impedendogli di ricorrere al credito bancario. A questo punto, aveva avanzato istanza di Parte_1 riassunzione del piano di rateizzazione n. 130622, cui l' aveva risposto con CP_3 provvedimento di diniego, ritenendo che al momento di presentazione delle istanze di rottamazione, avvenuta nel mese di marzo 2023, egli fosse fuori dal periodo di tolleranza
(docc. 24 e 25 dell'atto di citazione). Secondo l'attore, tuttavia, l' non aveva CP_3 considerato: che dal giugno 2022 non aveva potuto pagare le rate del piano per Parte_1 fatto a lui non imputabile;
che egli precedentemente aveva pagato tredici e non dieci rate e perciò non poteva essere dichiarato decaduto prima di aprile 2023; che la disciplina di cui all'art. 1, comma 244, L. 179/2022 sulla rottamazione quater permette al contribuente la
4 riassunzione del piano di rateizzazione in caso di ripensamento;
che, infine, non è mai intervenuto provvedimento formale di revoca del piano di rateizzazione n. 130622;
D) in relazione alle cartelle 00320130013500173000, 21/03/2014, importo € 45.246,00;
00320140008359377000, 30/01/2015, importo € 69.141,39; 00320160001020431000,
15/04/2016, importo € 49.034,23; 00320160009397105000, 01/11/2016, importo €
89.831,20; 00320170008423921000, 29/11/2017, importo € 3.158,66, l CP_2 CP_2
ha concesso un primo piano di rateizzazione in data 22/06/2017 per 116 rate,
[...] il quale poi è stato oggetto di una vicenda del tutto sovrapponibile a quella di cui al punto C)
(docc. 26-43 dell'atto di citazione) e dunque deve considerarsi anch'esso ancora in essere;
E) in relazione alla Cartella n. 00320180010762143, importo di euro 72.042,21, l'
[...]
ha concesso un piano di rateizzazione in data 17/09/2019 (doc. Controparte_2
44 dell'atto di citazione), in relazione al quale ha pagato sino alla data del Parte_1
22/04/2022 e sino alla rata n. 16 (doc. 45 dell'atto di citazione). Anche tale piano di rateizzazione ha beneficiato della sospensione dei pagamenti connessi alla emergenza covid
19 e del termine di tolleranza di diciotto rate in forza delle disposizioni del “decreto fiscale”
e, dunque, anch'esso deve considerarsi ancora in essere. L'attore a tal proposito ha precisato che contrariamente a quanto appena affermato, l' , pur Controparte_2 non avendo mai revocato tale piano di rateizzazione, che anzi, risultava ancora pendente nel sistema informatico, tanto che proseguiva con i pagamenti (doc. 46 dell'atto di Parte_1 citazione), aveva notificato a quest'ultimo l'avviso di intimazione n. 00320229001376139000 del 19/5/2022 (doc. 20 dell'atto di citazione), relativo anche alle predette cartelle esattoriali, poi parzialmente annullato con la già citata sentenza n. 1156/2023 (doc. 22 dell'atto di citazione), oggi al vaglio della Corte di Cassazione per il residuo (doc. 23 dell'atto di citazione).
Per tutti i motivi di cui sopra, parte attrice ha avanzato istanza di accertamento e dichiarazione della vigenza dei relativi piani di rateizzazione, con consequenziale annullamento dell'atto di intimazione n. 00320249003298369000 e ripristino degli stessi.
L' ha chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo Controparte_2
e deducendo:
5 1) la cessata materia del contendere in relazione alle cartelle esattoriali di cui ai punti A) e B), in quanto rateizzate successivamente all'avviso di intimazione (docc.
1-4 della comparsa);
2) l'esigibilità delle cartelle di cui al punto C). Al riguardo il convenuto ha precisato che il piano di rottamazione originario n. 80511 del 29.5.2014 prevedeva una tolleranza di 8 rate inadempiute;
in data 08/02/2018 risultava in regola con i pagamenti delle relative Parte_1 rate e aveva richiesto la rottamazione bis, cui era stato ammesso ma che, tuttavia, non aveva ottemperato;
quindi, il contribuente aveva richiesto il ripristino della rateazione originaria, che gli era stata concessa dall' in data 02/08/2019 con Controparte_2 numero di protocollo 121684 (docc. 5 e 6 della comparsa); successivamente, tuttavia, tale rateizzazione era stata revocata per decadenza;
di seguito, l' Controparte_2
, nell'ambito delle disposizioni di favore assunte nel periodo per agevolare i
[...] contribuenti nei rapporti con il fisco, aveva formulato per le medesime cartelle esattoriali un nuovo piano di rateizzazione n. 130622 del 14/09/2020 con tolleranza di 10 rate inadempiute, secondo il disposto di cui all'art. 154 del d.l. 34/2020, applicabile al caso di specie ratione temporis (piuttosto che il d.l. 146/2021 richiamato dalla controparte, privo di effetti retroattivi e comunque applicabile solo ai piani di rateizzazione già in essere alla data dell'08/03/2020) (doc. 7 della comparsa), anch'esso non adempiuto dal beneficiario e quindi decaduto;
infine, dopo non aver ottemperato neppure alla rottamazione quater, in Parte_1 data 8/5/2024 aveva fatto richiesta di ripristino della rateazione 130622, richiesta che CP_3 aveva negato poiché il ripristino era condizionato al pagamento delle rate scadute (docc. 8 e
9 della comparsa), non effettuato da parte di neanche successivamente a tale Parte_1 provvedimento di diniego, con conseguente piena legittimità dell'avviso di intimazione impugnato;
3) l'esigibilità delle cartelle di cui al punto D) per le medesime motivazioni di cui sopra (docc.
10-14 della comparsa);
4) il ne bis in idem in relazione alla cartella di cui al punto E), già giudicata con la citata sentenza n. 1156/2023 e, dunque, legittimamente inclusa nell'intimazione impugnata.
Il processo non ha necessitato di alcuna attività istruttoria ulteriore, in quanto documentale.
2. L'opposizione è infondata e va integralmente rigettata per le seguenti motivazioni.
6 Innanzitutto, per quanto concerne le domande avanzate da parte attrice opponente in relazione alle cartelle esattoriali di cui ai punti A) e B), in considerazione dell'avvenuta concessione, successivamente all'avviso di intimazione, di un piano di rateizzazione delle medesime da parte dell' a beneficio del sig. Controparte_2 Parte_1
, ritenuto che sia venuto meno il relativo interesse ad agire delle parti, ne va dichiarata
[...] la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti.
3. Passando all'analisi della domanda concernente le cartelle di cui al punto C), va invece osservato quanto segue.
Risulta agli atti che l'attore aveva richiesto per tali cartelle un primo piano di rateizzazione che l' gli aveva concesso in data 29.05.2014; Controparte_4 successivamente, a seguito dell'inottemperanza da parte di alla rottamazione ter, Parte_1
l' gli aveva concesso in data 02.08.2019 un secondo piano Controparte_4 di rateizzazione, su un residuo di 69 rate, con limite di tolleranza di 5 rate inadempiute, anche non consecutive;
di seguito in data 14.09.2020 l' Controparte_2 gli aveva concesso un terzo piano di rateizzazione, su un residuo di 66 rate, con limite di tolleranza di 10 rate inadempiute, anche non consecutive;
infine, aveva richiesto Parte_1
l'ammissione alla rottamazione quater, misura concessa e non ottemperata.
Avuto riguardo agli importi corrisposti da alle date in cui essi sono stati Parte_1 effettuati ed alla normativa fiscale applicabile ratione temporis, si ritiene che il beneficiario sia decaduto dal secondo piano, prima dell'applicazione della sospensione dei pagamenti connessi all'emergenza covid 19 e dell'entrata in vigore del “decreto fiscale”: difatti, dopo aver pagato la prima rata, che doveva essere corrisposta in data 30.8.2019, Parte_1 in data 30.12.2019, ha pagato la seconda rata solo in data 4.2.2020, quando ormai era stato superato il termine di tolleranza, da considerarsi fermo alle 5 rate inadempiute (31.1.2020), non essendo ancora entrata in vigore la richiamata normativa di favore.
Tali considerazioni non sono inficiate dalla mancanza di un formale provvedimento di decadenza, atteso che il provvedimento di rateizzazione recava l'avvertimento al beneficiario della decadenza automatica dal beneficio nel caso di “omesso pagamento di cinque rate, anche non consecutive”, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, comma 3, d.P.R.
602/73.
7 Ne consegue che il successivo piano di rateizzazione n. 130622, seppur riferibile alle medesime cartelle del precedente, non può considerarsi una sua prosecuzione e, dunque, non può considerarsi un piano di rateazione concesso antecedentemente alla data dell'otto marzo
2020, con la conseguenza che esso non poteva beneficiare dell'innalzamento del termine di tolleranza da 10 a 18 rate inadempiute di cui al d.l. 146/21.
Quindi, avuto riguardo agli importi corrisposti da alle date in cui essi sono Parte_1 stati effettuati e alla normativa fiscale applicabile ratione temporis, si ritiene che l'attore opponente alla data del 30.6.2022, quando si è recato allo sportello per il pagamento delle rate del piano, era effettivamente -e non per un errore di sistema- decaduto anche da suddetto piano di rateizzazione: difatti, alla predetta data egli aveva pagato dieci rate su ventuno maturate.
Tale decadenza non ha comunque impedito a di accedere alla definizione Parte_1 agevolata della rottamazione quater, beneficio cui egli però non ha ottemperato.
Dunque, dal momento che ai sensi dell'art. 19, comma 3 lett. c), d.P.R. 602/73 (nella versione antecedente a quella riformata dal d.l. 50/2022) la riammissione al piano di rateizzazione, conseguentemente alla decadenza dalla rottamazione quater, è subordinata al previo pagamento delle rate scadute, considerato che non ha inteso saldare gli Parte_1 importi del piano già maturati, va dichiarata la legittimità dell'avviso di intimazione n.
00320249003298369000 in relazione alle cartelle 00320080021732382000, 01/12/2008, importo € 2.044,81; 00320100005364449000, 14/05/2010, importo € 9.732,73;
00320110004734052000, 12/04/2011, importo € 14.577,77; 00320110022038019000,
28/12/2011, importo € 16.986,34; 00320120018090148000, 30/01/2013, importo €
27.591,81.
3.1. Oltretutto, ad abundantiam, si rileva che anche a voler ritenere che il piano di rateizzazione n. 130622 doveva beneficiare del termine di tolleranza di 18 rate inadempiute, e che il sistema dell' ne aveva erroneamente segnalato la decadenza a Controparte_2 partire dal 30.4.2022, le conclusioni cui si è giunti non muterebbero: difatti, le 18 rate di tolleranza erano già scadute al momento della presentazione delle domande di rottamazione quater (n. W-2023022702602429 in data 27/02/2023 (a tale data il risultava aver Parte_1 saldato dieci rate su ventotto), le domande n. W-2023030302869631, n. W-
8 2023030302869733, n. W-2023030302869855 in data 3/3/2023 e le domande n. W-
2023040104376671 e n. W-2023040104376706 il 1/4/2023), la cui proposta tardiva, evidentemente, non può essere altrettanto ascritta al dedotto impedimento al pagamento opposto dal sistema informatico.
4. Per quanto riguarda le cartelle esattoriali di cui al punto D), invece, vanno svolte differenti considerazioni.
Risulta agli atti che l'attore opponente ha richiesto per tali cartelle un primo piano di rateizzazione che l' gli ha concesso in data 22.06.2017; Controparte_4 successivamente, a seguito dell'inottemperanza di alla rottamazione ter, l' Parte_1 [...]
gli ha concesso in data 02.08.2019 un secondo piano di Controparte_4 rateizzazione, su un residuo di 114 rate, con limite di tolleranza di 5 rate inadempiute, anche non consecutive;
di seguito in data 23.09.2020 l' gli ha Controparte_2 concesso un terzo piano di rateizzazione, su un residuo di 111 rate, con limite di tolleranza di
10 rate inadempiute, anche non consecutive;
infine, ha richiesto l'ammissione alla Parte_1 rottamazione quater, misura concessa e non ottemperata.
Avuto riguardo agli importi corrisposti da alle date in cui essi sono stati Parte_1 effettuati e alla normativa fiscale applicabile ratione temporis, si ritiene che il beneficiario non era decaduto dal secondo piano prima dell'applicazione della sospensione dei pagamenti connessi alla emergenza covid 19 e dell'entrata in vigore del “decreto fiscale”: difatti, il lla data dell'8 marzo 2020 aveva saldato tre rate su sette. Parte_1
Ne consegue che il successivo piano di rateizzazione n. 130623 deve considerarsi una prosecuzione del precedente e, dunque, deve considerarsi un piano di rateazione concesso antecedentemente alla data dell'otto marzo 2020, con la conseguenza che esso doveva beneficiare dell'innalzamento del termine di tolleranza da 10 a 18 rate inadempiute di cui al
DL 146/21.
Quindi, avuto riguardo agli importi corrisposti da alle date in cui essi sono Parte_1 stati effettuati e alla normativa fiscale applicabile ratione temporis, si ritiene che l'attore opponente alla data del 30.6.2022, quando si è recato allo sportello per il pagamento delle rate del piano, non era decaduto anche da suddetto piano di rateizzazione: difatti, alla predetta data egli aveva pagato dieci rate su ventuno maturate.
9 Ad ogni modo, la decadenza erroneamente segnalata dal sistema non ha impedito a di accedere alla definizione agevolata della rottamazione quater, beneficio cui egli Parte_1 però ha richiesto di accedere solo successivamente alla scadenza delle 18 rate di tolleranza
(domanda di “Rottamazione quater” n. W-2023022102280121 in data 21/2/2023 (a tale data risultava aver saldato dieci rate su ventotto) e le domande n. W- Parte_1
2023030302870188, W-2023030302870317, W-2023030302870453 e n. W-
2023030302870603 in data 03/03/2023), senza poi adempiervi.
Dunque, anche in questo caso, dal momento che ai sensi dell'art. 19, comma 3 lett. c),
d.P.R. 602/73 (nella versione antecedente a quella riformata dal DL 50/2022) la riammissione al piano di rateizzazione conseguentemente alla decadenza dalla rottamazione quater è subordinata al previo pagamento delle rate scadute, considerato che non Parte_1 ha inteso saldare gli importi del piano già maturati, va dichiarata la legittimità dell'avviso di intimazione n. 00320249003298369000 in relazione alle cartelle 00320130013500173000,
21/03/2014, importo € 45.246,00; 00320140008359377000, 30/01/2015, importo €
69.141,39; 00320160001020431000, 15/04/2016, importo € 49.034,23;
00320160009397105000, 01/11/2016, importo € 89.831,20; 00320170008423921000,
29/11/2017, importo € 3.158,66.
5. Per quanto concerne, infine, la cartella esattoriale di cui al punto E), si rileva che la domanda proposta è identica per petitum e causa petendi alla domanda proposta da Parte_1 sempre nei confronti dell' nel giudizio n.R.G. Controparte_2
2795/2022 di opposizione all'avviso di intimazione n. 00320229001376139000 del
19/5/2022 con cui è stato chiesto il pagamento, tra le altre, anche della cartella n.
0032180010762143 per € 72.042,21, incardinato innanzi al tribunale di Ancona e definito con sentenza n. 1156/2023.
Tale pronuncia non esplica gli effetti del giudicato ex art. 324 c.p.c., in quanto ad oggi risulta impugnata in Cassazione, proprio in relazione alla ritenuta validità dell'intimazione per la cartella esattoriale n. 00320180010762143.
Il coordinamento tra i due processi non può attuarsi mediante dichiarazione di litispendenza ex art. 39 c.p.c., perché le due domande sono state incardinate davanti al medesimo ufficio giudiziario (cfr., solo ad esempio, Cass., 21.04.2010, n. 9510, Cass.,
10 23.09.2013, n. 21761), nè di riunione ex art. 273 c.p.c., perché pendenti in gradi diversi (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., n. 3690 del 09.03.2012).
Tuttavia, la sentenza che ha già rigettato l'opposizione avverso il medesimo avviso di pagamento in relazione alla medesima cartella esplica effetti tra le parti anche in questo giudizio, seppur precari, nel senso di seguito precisato.
La pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull'opposizione non giustifica l'applicazione della sospensione automatica del processo ex art. 295 c.p.c., che può essere disposta soltanto nei casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato. Al di fuori di questa ipotesi, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma secondo, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma secondo, c.p.c.
Per sospendere il processo pregiudicato ex art. 337, secondo comma, cp.c. occorre una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata ed esso può essere sospeso se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione (cfr. e multis fin da Cass. S.U. 10027 del
2012; cfr. successivamente e multis Cass. n. 14738 del 2019; Cass. n. 8885 del 2023).
Nel caso di specie, avuto riguardo alle motivazioni espresse dall'organo giudicante nella sentenza n. 1156/2023 in relazione alla cartella esattoriale qui in esame, non sussistono i presupposti della sospensione del processo, in quanto si ritiene condivisibile la decisione già intervenuta tra le parti in merito alla cartella n. 0032180010762143, di cui al punto E) .
Difatti, come evidenziato nella sentenza n. 1156 del 2023, avuto riguardo agli importi corrisposti da alle date in cui essi sono stati effettuati e alla normativa fiscale Parte_1 applicabile ratione temporis al piano di rateizzazione n. 123399 concesso dall'
[...]
[...]
[...] all'odierno attore opponente in data 17.09.2019, si ritiene che il Controparte_5 beneficiario sia decaduto dal piano prima dell'applicazione della sospensione dei pagamenti connessi alla emergenza covid 19 e dell'entrata in vigore del “decreto fiscale”: difatti, ha pagato la prima rata, che doveva essere corrisposta in data 30.9.2019, in data Parte_1
21.2.2020, quando ormai era stato superato il termine di tolleranza, da considerarsi fermo alle
5 rate inadempiute (31.1.2020), non essendo ancora entrata in vigore la richiamata normativa di favore.
Ne consegue, conformemente a quanto già deciso con la sentenza n. 1156 del 2023, la legittimità dell'avviso di intimazione n. 00320249003298369000 anche in relazione alla cartella n. 00320180010762143, importo di euro 72.042,21.
6. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte attrice opponente deve essere condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali da quest'ultime anticipate, liquidate, in mancanza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri previsti per le cause di valore pari al decisum, nella misura minima, tenuto conto della non complessità delle questioni e della decisione ex art. 281sexies c.p.c., per le fasi di studio, introduttiva e parametro inferiore a quello minimo per la fase decisoria, atteso che parte convenuta non ha depositato le conte conclusive nel termine concesso (non si liquida alcun compenso per la parte istruttoria, atteso che parte convenuta non ha depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c.).
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle esattoriali di cui alle lettere A) e B) della parte motiva;
2) in merito alle restanti cartelle esattoriali, di cui ai punti C), D) ed E), rigetta l'opposizione all'avviso di intimazione n. 00320249003298369000 e dichiara la legittimità di agire dell' nei confronti di Controparte_2 Parte_1
3) condanna a rimborsare le spese processuali anticipate dalla parte Parte_1 opposta come in epigrafe rappresentata, che liquida Controparte_2 nella somma pari a € 4.500, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 3 marzo 2025
12 La giudice
Willelma Monterotti
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