Articolo 1 della Legge 2 novembre 1955, n. 1117
Articolo 2
Versione
21 dicembre 1955
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Versione
7 febbraio 1962
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Versione
19 agosto 2004
Art. 1.
Al personale civile e militare libico ed eritreo gia' dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea e' riconosciuto, in relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma , e 13, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 .
E' altresi' riconosciuto il diritto ai trattamenti previsti dalle
medesime disposizioni a favore degli orfani, del coniuge superstite e degli ascendenti del militare deceduto.
Il periodo di tempo compreso fra la data di cessazione dell'Amministrazione dei suddetti territori da parte dell'Italia e la data di entrata in vigore del Trattato di pace e' computato in aggiunta all'anzianita' di servizio del personale di cui sopra ai soli fini dei trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo.
A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi al predetto personale premi speciali di merito o di lungo servizio di importo non superiore a quindici volte la somma complessiva corrisposta per arretrati di pensione, per altri trattamenti di quiescenza, ovvero per gratificazioni di lungo servizio previsti dalle disposizioni richiamate nel seguente art. 2. Ai ratei di pensione con scadenza successiva al 31 dicembre 1955 possono essere aggiunti premi di importo non superiore a venti volte l'ammontare dei ratei medesimi.
Le somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei presso le casse dei Comandi e reparti militari saranno rimborsate su presentazione di documenti attestanti il deposito. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 22 luglio 2004, n. 194 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari gia' dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117 , e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma una tantum di cui al comma 2".
Entrata in vigore il 19 agosto 2004