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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3668 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8789 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 riservata in decisione con ordinanza del 13.10.2025, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla via Monte Rosa n. 22, presso lo studio dell'avv. Angela Giampaolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in AR (NA)al Corso Europa n. 273, 58 presso lo studio dell'avv. Alfonso Oliva
FA Di Donato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 10.10.2023, ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in LI in Campania in data 26.01.2008, in regime di separazione dei beni, con la resistente, dalla cui unione erano nati due figli – , in Per_1
AR (NA) il 17.07.2007, e in AR (NA) il 28.08.2008-, deduceva che con Per_2 decreto n. 11882/2021 del 06.10.2021 il Tribunale di Napoli Nord omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dagli stessi;
che, in particolare, in ordine alle condizioni accessorie, veniva concordato l'affido congiunto della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nonché in capo al l'onere di contributo Parte_1 al mantenimento della prole nella misura di € 300,00 mensili, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie;
che il resistente, a decorrere dal 03.09.2022, era in stato detentivo presso la Casa
Circondariale “Poggioreale - G. Salvia” di Napoli e, pertanto, al momento privo di occupazione lavorativa.
Tanto premesso, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedeva all'intestato Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché, in parziale modifica rispetto alle condizioni accessorie pattuite in sede di separazione, la rimodulazione dell'assegno di contributo al mantenimento della prole nella misura di € 200,00, oltre
Istat ed il 50% delle spese straordinarie, nonché una formulazione del diritto di visita del padre tale da consentire il perseguire dei rapporti padre- figlio, nonostante il regime detentivo in essere.
Incardinato il giudizio, la resistente, pur non opponendosi alla declaratoria in ordine CP_1 alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le allegazioni di parte ricorrente, evidenziando, che lo stesso, dall'intervenuta separazione, si era completamente disinteressato dei figli, sia dal punto di vista morale ed affettivo, che economico, omettendo di versare totalmente il contributo al mantenimento concordato in fase di separazione;
che, di fatto, il ricorrente, rifiutandosi di effettuare il cambio di residenza e la cancellazione dallo stato di famiglia, le aveva impedito di percepire di un assegno unico di importo più elevato e /o di accedere ad eventuali benefici /agevolazione reddituali.
Pertanto, concludeva chiedendo, quali condizioni accessorie, l'affido esclusivo della prole in capo alla madre, con conferma dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente nella misura di €
300,00, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione del 23.02.2024 si presentavano personalmente le parti- avuto riguardo al ricorrente lo stesso presenziava all'udienza in modalità di collegamento remoto dal Carcere di
Poggioreale- unitamente ai rispettivi difensori, e all'esito della relativa audizione, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, con ordinanza resa in data 29.02.2024, in parziale modifica delle condizioni di cui all'intervenuta separazione, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido esclusivo della prole alla madre, confermava l'assegno di contributo al mantenimento nella misura di € 300,00, nonché disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di LI in Campania, concedeva rinvio per procedere all'audizione dei minori, fissando all'uopo l'udienza del 31.05.2024.
All'esito dell'esperita istruttoria giudiziale e dell'acquisizione delle relazioni di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti, all'udienza del 10.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, il
Giudice delegato, preso atto delle note depositate dalle parti, rimetteva al Collegio all'esito dei termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c. .
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione pronunciata con decreto di omologa n. 11882/2021 del 06.10.2021 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord, a conclusione del giudizio iscritto al n. r.g. 3054/2021.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla in cui le parti si sono separate, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affidamento del figlio minore e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
In via preliminare, nulla si dispone in ordine all'affido ed al diritto di visita relativamente al figlio
, nato in [...] il [...], divenuto maggiorenne nelle more del presente Per_1 giudizio.
Ciò premesso, il Tribunale, in merito al regime di affido del figlio nato in [...] Per_2 il 28.08.2008, ritiene che debba essere disposto il suo affidamento in via esclusiva alla madre.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Nello specifico la Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244).
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento è emersa una manifesta carenza genitoriale a carico del padre.
In ordine alla dedotta assenza di rapporti tra il padre e i figli, in sede di audizione, il figlio Per_1 ad oggi maggiorenne- riferiva “Mi è stato riferito da mia madre che mio padre è stato scarcerato.
Non lo vedo da 4/5 anni Lui non è stato un padre per noi. In un periodo prima che ci trasferissimo lui faceva il padre ma da quando ci siamo trasferiti a LI è cambiato. Prima lavorava a nero
e contribuiva al nostro sostentamento. Ci siamo trasferiti prima del Covid e durante la pandemia lui non rispettava mia madre e aveva relazioni extraconiugali. La convivenza forzata è stata pesante. Lui umiliava mia madre e questo ha portato alla separazione e una mia ostilità verso mio padre. Non lo voglio vedere assolutamente. Mi ha turbato quello che ha fatto a mia madre.
Nemmeno se mio padre facesse un percorso vorrei vederlo. Sto bene così. Lui da quando si è separato non ha mai provato a contattarci. Mai una telefonata a Natale o per il compleanno”.
Allo stesso modo, il figlio minore, in ordine alla figura genitoriale riferiva: “Papà non lo Per_2 vedo da circa 5 anni. Che io sappia mio padre è in carcere ma non so per quale motivo. Non sono mai andato a trovare mio padre in carcere. Non voglio incontrarlo anche perché non saprei cosa dirgli. Non ha mai provato a contattarci dalla separazione. Sto bene così. Mia madre provvede al nostro sostentamento e gli zii. Non ci manca nulla. La casa dove vivo è sufficiente per tutti noi. Io e mio fratello abbiamo una nostra stanza Mio zio non sta quasi mai a casa. Non ho avuto problemi per la mancanza di papà anche a livello di autorizzazioni”.
Circostanze, confermate, altresì, dalla relazione dei Servizi Sociali di LI in Campania, versata in atti con deposito del 23.12.2024, i quali, in seguito ad accesso domiciliare presso la residenza della resistente e il relativo ascolto, riferiscono “…La medesima, infine, dichiara che i figli non hanno alcun rapporto con il padre né con la famiglia paterna”.
Pertanto , tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dal ricorrente nei confronti dei figli, sia economico avendo omesso di partecipare da anni in qualsivoglia maniera alle loro vite, privandoli di ogni forma di sostentamento - così come dichiarato dalla resistente in sede di relativa audizione e non smentito da elementi probatori di segno contrario - sia morale in quanto anche prima della detenzione non si prendeva cura dei figli, né li contattava in nessun modo nemmeno in occasione delle ricorrenze ( come riferito dal figlio ) appare conforme agli interessi del Per_1 minore disporne l'affido esclusivo di alla madre. Per_2
Nulla va disposto per le visite, in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra il padre e il figlio ormai prossimo alla maggiore età .
Sulla domanda di mantenimento del figlio nato in [...] il [...]- Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nato in [...] il Per_2
28.08.2008-.
In via preliminare deve osservarsi che, come già evidenziato in precedenza, il figlio ha Per_1 raggiunto la maggior età nelle more del presente giudizio.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n.
4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo il figlio convivente con la madre e pacificamente non Per_1 indipendente, sussiste in capo alla riesistente la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali.
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione, che, tra l'altro, nel caso di specie è cessata come riferito dalla prole in sede di audizione e confermato dalla difesa di parte ricorrente (vedasi memoria conclusionale depositata in atti in data 08.09.2025).
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 18 e 17), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
Va valutata, altresì, la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa. Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti il ricorrente riferiva di non avere immobili di proprietà, di lavorare in carcere quale pizzaiolo- professione che svolgeva anche prima dell'applicazione del regime detentivo-; di percepire € 500,00 mensili;
di essere gravato mensilmente dal pagamento di € 130,00 per la stanza in carcere e da € 50/60 settimanali per l'acquisto di beni personali.
La resistente, invece, riferiva da lavorare saltuariamente, in assenza di contrattazione, quale collaboratrice domestica, percependo un reddito mensile pari ad € 700,00/800,00, e di vivere con i figli nell'abitazione della madre e del fratello condotta in locazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in assenza di documentazione reddituale delle parti in atti, il Collegio ritiene sia equo confermare, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 300,00 (trecento,00) -ossia € 150,00 ciascuno- da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat. Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
L'assegno unico universale va disposto al 100% a favore di per i figli, ( ove CP_1 Per_1 dovuto) e avendo la madre l'affido esclusivo del minore e convivendo il maggiorenne Per_2 con la . CP_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate nella misura di 2/3- attesa la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria in ordine alla pronuncia sullo status, mentre per il restante 1/3 sono poste a carico del ricorrente in virtù della soccombenza, così liquidate per intero: Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.452,50) ex art. 4 comma 1
DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000) totale € 3.195,50.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il 26.01.2008 in
LI In Campania tra , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1
; C.F._2 b) affida il figlio minore nato in AR (NA) il [...], in [...] esclusiva Per_2 alla madre;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (trecento,00) € 150,00 Pt_2 ciascuno- per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, e del minore oltre il 50%, delle spese Per_2 mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) dispone che l'assegno unico universale sia corrisposto al 100% in favore di CP_1
[...]
e) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI in Campania la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze (atto n. 3, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2008)
f) condanna a pagare un terzo delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in misura così ridotta in euro 1065,16 per compensi, oltre spese al 15%
[...] nonché IVA e CPA se dovute, come per legge;
dichiara compensati tra le parti i restanti
2/3;
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8789 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 riservata in decisione con ordinanza del 13.10.2025, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla via Monte Rosa n. 22, presso lo studio dell'avv. Angela Giampaolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in AR (NA)al Corso Europa n. 273, 58 presso lo studio dell'avv. Alfonso Oliva
FA Di Donato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 10.10.2023, ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in LI in Campania in data 26.01.2008, in regime di separazione dei beni, con la resistente, dalla cui unione erano nati due figli – , in Per_1
AR (NA) il 17.07.2007, e in AR (NA) il 28.08.2008-, deduceva che con Per_2 decreto n. 11882/2021 del 06.10.2021 il Tribunale di Napoli Nord omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dagli stessi;
che, in particolare, in ordine alle condizioni accessorie, veniva concordato l'affido congiunto della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nonché in capo al l'onere di contributo Parte_1 al mantenimento della prole nella misura di € 300,00 mensili, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie;
che il resistente, a decorrere dal 03.09.2022, era in stato detentivo presso la Casa
Circondariale “Poggioreale - G. Salvia” di Napoli e, pertanto, al momento privo di occupazione lavorativa.
Tanto premesso, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedeva all'intestato Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché, in parziale modifica rispetto alle condizioni accessorie pattuite in sede di separazione, la rimodulazione dell'assegno di contributo al mantenimento della prole nella misura di € 200,00, oltre
Istat ed il 50% delle spese straordinarie, nonché una formulazione del diritto di visita del padre tale da consentire il perseguire dei rapporti padre- figlio, nonostante il regime detentivo in essere.
Incardinato il giudizio, la resistente, pur non opponendosi alla declaratoria in ordine CP_1 alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le allegazioni di parte ricorrente, evidenziando, che lo stesso, dall'intervenuta separazione, si era completamente disinteressato dei figli, sia dal punto di vista morale ed affettivo, che economico, omettendo di versare totalmente il contributo al mantenimento concordato in fase di separazione;
che, di fatto, il ricorrente, rifiutandosi di effettuare il cambio di residenza e la cancellazione dallo stato di famiglia, le aveva impedito di percepire di un assegno unico di importo più elevato e /o di accedere ad eventuali benefici /agevolazione reddituali.
Pertanto, concludeva chiedendo, quali condizioni accessorie, l'affido esclusivo della prole in capo alla madre, con conferma dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente nella misura di €
300,00, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione del 23.02.2024 si presentavano personalmente le parti- avuto riguardo al ricorrente lo stesso presenziava all'udienza in modalità di collegamento remoto dal Carcere di
Poggioreale- unitamente ai rispettivi difensori, e all'esito della relativa audizione, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, con ordinanza resa in data 29.02.2024, in parziale modifica delle condizioni di cui all'intervenuta separazione, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido esclusivo della prole alla madre, confermava l'assegno di contributo al mantenimento nella misura di € 300,00, nonché disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di LI in Campania, concedeva rinvio per procedere all'audizione dei minori, fissando all'uopo l'udienza del 31.05.2024.
All'esito dell'esperita istruttoria giudiziale e dell'acquisizione delle relazioni di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti, all'udienza del 10.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, il
Giudice delegato, preso atto delle note depositate dalle parti, rimetteva al Collegio all'esito dei termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c. .
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione pronunciata con decreto di omologa n. 11882/2021 del 06.10.2021 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord, a conclusione del giudizio iscritto al n. r.g. 3054/2021.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla in cui le parti si sono separate, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affidamento del figlio minore e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
In via preliminare, nulla si dispone in ordine all'affido ed al diritto di visita relativamente al figlio
, nato in [...] il [...], divenuto maggiorenne nelle more del presente Per_1 giudizio.
Ciò premesso, il Tribunale, in merito al regime di affido del figlio nato in [...] Per_2 il 28.08.2008, ritiene che debba essere disposto il suo affidamento in via esclusiva alla madre.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Nello specifico la Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244).
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento è emersa una manifesta carenza genitoriale a carico del padre.
In ordine alla dedotta assenza di rapporti tra il padre e i figli, in sede di audizione, il figlio Per_1 ad oggi maggiorenne- riferiva “Mi è stato riferito da mia madre che mio padre è stato scarcerato.
Non lo vedo da 4/5 anni Lui non è stato un padre per noi. In un periodo prima che ci trasferissimo lui faceva il padre ma da quando ci siamo trasferiti a LI è cambiato. Prima lavorava a nero
e contribuiva al nostro sostentamento. Ci siamo trasferiti prima del Covid e durante la pandemia lui non rispettava mia madre e aveva relazioni extraconiugali. La convivenza forzata è stata pesante. Lui umiliava mia madre e questo ha portato alla separazione e una mia ostilità verso mio padre. Non lo voglio vedere assolutamente. Mi ha turbato quello che ha fatto a mia madre.
Nemmeno se mio padre facesse un percorso vorrei vederlo. Sto bene così. Lui da quando si è separato non ha mai provato a contattarci. Mai una telefonata a Natale o per il compleanno”.
Allo stesso modo, il figlio minore, in ordine alla figura genitoriale riferiva: “Papà non lo Per_2 vedo da circa 5 anni. Che io sappia mio padre è in carcere ma non so per quale motivo. Non sono mai andato a trovare mio padre in carcere. Non voglio incontrarlo anche perché non saprei cosa dirgli. Non ha mai provato a contattarci dalla separazione. Sto bene così. Mia madre provvede al nostro sostentamento e gli zii. Non ci manca nulla. La casa dove vivo è sufficiente per tutti noi. Io e mio fratello abbiamo una nostra stanza Mio zio non sta quasi mai a casa. Non ho avuto problemi per la mancanza di papà anche a livello di autorizzazioni”.
Circostanze, confermate, altresì, dalla relazione dei Servizi Sociali di LI in Campania, versata in atti con deposito del 23.12.2024, i quali, in seguito ad accesso domiciliare presso la residenza della resistente e il relativo ascolto, riferiscono “…La medesima, infine, dichiara che i figli non hanno alcun rapporto con il padre né con la famiglia paterna”.
Pertanto , tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dal ricorrente nei confronti dei figli, sia economico avendo omesso di partecipare da anni in qualsivoglia maniera alle loro vite, privandoli di ogni forma di sostentamento - così come dichiarato dalla resistente in sede di relativa audizione e non smentito da elementi probatori di segno contrario - sia morale in quanto anche prima della detenzione non si prendeva cura dei figli, né li contattava in nessun modo nemmeno in occasione delle ricorrenze ( come riferito dal figlio ) appare conforme agli interessi del Per_1 minore disporne l'affido esclusivo di alla madre. Per_2
Nulla va disposto per le visite, in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra il padre e il figlio ormai prossimo alla maggiore età .
Sulla domanda di mantenimento del figlio nato in [...] il [...]- Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nato in [...] il Per_2
28.08.2008-.
In via preliminare deve osservarsi che, come già evidenziato in precedenza, il figlio ha Per_1 raggiunto la maggior età nelle more del presente giudizio.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n.
4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo il figlio convivente con la madre e pacificamente non Per_1 indipendente, sussiste in capo alla riesistente la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali.
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione, che, tra l'altro, nel caso di specie è cessata come riferito dalla prole in sede di audizione e confermato dalla difesa di parte ricorrente (vedasi memoria conclusionale depositata in atti in data 08.09.2025).
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 18 e 17), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
Va valutata, altresì, la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa. Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti il ricorrente riferiva di non avere immobili di proprietà, di lavorare in carcere quale pizzaiolo- professione che svolgeva anche prima dell'applicazione del regime detentivo-; di percepire € 500,00 mensili;
di essere gravato mensilmente dal pagamento di € 130,00 per la stanza in carcere e da € 50/60 settimanali per l'acquisto di beni personali.
La resistente, invece, riferiva da lavorare saltuariamente, in assenza di contrattazione, quale collaboratrice domestica, percependo un reddito mensile pari ad € 700,00/800,00, e di vivere con i figli nell'abitazione della madre e del fratello condotta in locazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in assenza di documentazione reddituale delle parti in atti, il Collegio ritiene sia equo confermare, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 300,00 (trecento,00) -ossia € 150,00 ciascuno- da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat. Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
L'assegno unico universale va disposto al 100% a favore di per i figli, ( ove CP_1 Per_1 dovuto) e avendo la madre l'affido esclusivo del minore e convivendo il maggiorenne Per_2 con la . CP_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate nella misura di 2/3- attesa la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria in ordine alla pronuncia sullo status, mentre per il restante 1/3 sono poste a carico del ricorrente in virtù della soccombenza, così liquidate per intero: Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.452,50) ex art. 4 comma 1
DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000) totale € 3.195,50.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il 26.01.2008 in
LI In Campania tra , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1
; C.F._2 b) affida il figlio minore nato in AR (NA) il [...], in [...] esclusiva Per_2 alla madre;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (trecento,00) € 150,00 Pt_2 ciascuno- per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, e del minore oltre il 50%, delle spese Per_2 mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) dispone che l'assegno unico universale sia corrisposto al 100% in favore di CP_1
[...]
e) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI in Campania la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze (atto n. 3, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2008)
f) condanna a pagare un terzo delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in misura così ridotta in euro 1065,16 per compensi, oltre spese al 15%
[...] nonché IVA e CPA se dovute, come per legge;
dichiara compensati tra le parti i restanti
2/3;
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro