Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1763/24
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Picca Mario, Parte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Cervinara (AV), alla via San Marciano
Ricorrente in riassunzione-già appellante
E
quale titolare della Tipografia Lengua, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. Rosa Sarno e Michele De Gregorio, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, via Toledo n.256
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte di Appello il 27/6/24, il ricorrente in epigrafe, in seguito a rinvio da Cassazione, ha riassunto il giudizio, definito con la sentenza cassata n.129/2023 della Corte d'Appello di Napoli, chiedendo, in riforma della sentenza di prime cure, l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro subordinato, con conseguente condanna della tipografia resistente al pagamento della somma di euro 178.316,00, a titolo di differenze retributive e TFR, o anche della minore somma riconosciuta dalla CTU già espletata, oltre accessori. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado e di quello di Cassazione.
Si è costituito nel presente giudizio di rinvio il resistente che ha eccepito l'infondatezza del ricorso per i motivi di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia deve essere decisa alla stregua dei principi fissati dalla Corte di Cassazione nella ordinanza rescindente n.15949/24, che, nel cassare la sentenza n.1091/2015 della Corte di Appello di Napoli in relazione al motivo di ricorso accolto, ha disposto il rinvio a questa Corte d'Appello.
Così viene descritta dalla Suprema Corte la vicenda oggetto di esame.
RILEVATO CHE:
1.Con la sentenza n. 129/2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Avellino che aveva respinto la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
titolare dell'omonima tipografia Lengua, volta ad Controparte_1 ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, dal 1978 alla cessazione del rapporto stesso avvenuta nel 2010, dapprima svolto alle dipendenze di e poi del nuovo titolare Persona_1
nonché alla corresponsione delle differenze Controparte_1 retributive varie, quantificate complessivamente in euro 178.316,00.
2.I giudici di seconde cure hanno rilevato, in sostanza, che tutti gli elementi istruttori acquisiti non risultavano sufficienti a provare la natura subordinata del rapporto in relazione ai parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto Parte_1 ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.
Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la violazione dell'art. 2094 cc. Egli sostiene che, dalle stesse ammissioni del resistente, era desumibile la sussistenza di un rapporto lavorativo, intercorso tra le parti dal dicembre del 1997, avente ad oggetto le mansioni di tipografo e con il riconoscimento di una retribuzione, sia pure saltuaria;
deduce che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale la quale era incorsa nella violazione dell'art. 2094 cc, era ravvisabile sia il vincolo della subordinazione sia gli elementi sussidiari idonei a dimostrarla, quali, per esempio, l'assenza di rischio, gli strumenti di lavoro di proprietà di parte datoriale ed il rispetto di un orario di lavoro.
2. Il ricorso è fondato.
3. La Corte territoriale, pur avendo richiamato correttamente alcuni principi giurisprudenziali di legittimità in materia di subordinazione, tuttavia ha svolto un procedimento di sussunzione della fattispecie concreta, come risultante dagli elementi probatori acquisiti, in quella astratta prevista dalla legge, non condivisibile.
4. Invero, il dato da cui partire è rappresentato da quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 22083/2023) che, sotto il profilo metodologico, ha precisato che la valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. ord. n. 9106/2021; Cass. n. 13202/2019; Cass. n. 5436/2019; Cass. n. 332/2018; Cass. n. 17533/2017; Cass. n. 14434/2015; Cass. n. 4346/2015; Cass. n. 9808/2011; Cass. n. 23455/2009; Cass. n. 26896/2009). E soltanto qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. SS.UU. n. 379/1999), che ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
5. Sotto il profilo dell'assoggettamento alle direttive viene considerato come “indefettibile” l'elemento del vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo – non necessariamente stringente - del datore di lavoro (che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato), mentre solo quando tale elemento non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (sia perché si tratta di mansioni estremamente elementari ripetitive e predeterminate nelle loro modalità, sia perché, all'opposto, si tratta di mansioni di livello particolarmente elevato perché di natura intellettuale, professionale o creativa) e del relativo atteggiarsi del rapporto, si ritiene necessario fare riferimento a criteri complementari e sussidiari – come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa (ex plurimis: Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. SU, 3 giugno 1999, n. 379; Cass. 17 aprile 2009, n. 9254; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252; Cass.29 marzo 2004, n. 6224).
6. Avendo riguardo a tali principi, il procedimento di sussunzione dei giudici di seconde cure - che doveva appunto tenere conto, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura tecnico-professionale come quella del tipografo, che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presentava in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto (Cass. n. 5436/2019) – non appare corretto perché non risultano adeguatamente considerati i seguenti elementi sussidiari: a) il lungo periodo temporale del rapporto di lavoro in esame (dal 1978 al 2010) e la sua continuità; b) la mancanza di qualsivoglia prova (fatture o altre ricevute) del pagamento di un corrispettivo compatibile con la dedotta natura autonoma del rapporto;
c) l'espletamento della attività lavorativa sempre nei locali della tipografia e con strumenti non di proprietà del;
d) il tipo Pt_1 di attività tecnico-professionale svolta che non richiedeva un assoggettamento stringente alle direttive datoriali.
7. Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, ai fini della operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla legge, e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio”.
Alla luce delle linee guida indicate dalla Suprema Corte, quali fin qui riportate, questa Corte deve, quindi, procedere ad un nuovo accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa nel periodo da dicembre 1997 alla sua cessazione risalente a novembre 2010, essendo questo, nello specifico, il periodo oggetto di causa in seguito al ricorso per cassazione proposto dall'odierno impugnante, come si legge nella sentenza della Suprema Corte.
Ed invero, la domanda relativa al periodo antecedente a dicembre 1997, in cui il rapporto di lavoro è intercorso con il precedente titolare della tipografia, è stata rigettata dalla Corte di Appello per difetto di legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio, quindi per una ragione diversa da quella portata all'esame della Suprema Corte di Cassazione con il motivo accolto, sicchè esula dall'esame di questa Corte tale pregresso periodo.
Così delimitata la materia del contendere, possono essere esaminate le risultanze istruttorie, quali emerse dall'espletata prova testimoniale svoltasi in primo grado, dalle quali, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, deve ritenersi emersa la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, in via continuativa e non sporadicamente e saltuariamente come sostenuto di contro dalla tipografia, che ribadisce, anche in questa sede, la natura di collaborazione autonoma del rapporto di lavoro.
Tale natura, come risulta evidente dai principi fissati dalla Suprema Corte nella sentenza rescindente, è del tutto in contrasto ed è sconfessata dalla lunga durata del rapporto di lavoro, dal tipo di mansioni svolte dal , che erano quella di tipografo, dal luogo Pt_1 di svolgimento dell'attività lavorativa e dall'uso di strumentari di proprietà esclusiva della tipografia, oltre che dal fatto che il pagamento della retribuzione non avveniva dietro rilascio di fatture o ricevute da cui evincere la natura autonoma del rapporto.
La sussistenza del dedotto rapporto di lavoro dipendente svoltosi in via continuativa con l'osservanza di un preciso orario di lavoro (di almeno 40 ore settimanali) e con le mansioni descritte nel ricorso introduttivo, è quanto emerge, in maniera pressocchè univoca, dalle deposizioni dei testi ( Testimone_1 Tes_2
, e ), per nulla sconfessate
[...] Testimone_3 Testimone_4 da quelle dei testi e Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
, che niente di preciso hanno riferito sulle concrete
[...] modalità dei espletamento del rapporto di lavoro se non che, quando andavano nella tipografia, non sempre vi vedevano il senza Pt_1 saperne indicare la ragione.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, la sentenza di prime cure deve essere parzialmente riformata, dovendosi dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro dipendente da dicembre 1997 a novembre 2010.
A tale accertamento consegue la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, quali risultano dalla CTU contabile espletata in secondo grado, che può essere utilizzata da questa Corte, in quanto esaustiva e condotta correttamente, oltre a non essere oggetto di alcuna specifica contestazione, senza necessità di procedere ad una nuova consulenza, ossia l'importo di euro 62.307,00 per differenze retributive e di euro 13.467,00 per TFR, oltre gli accessori di legge.
Considerata la particolare complessità della problematica esaminata, che ha dato luogo all'articolato iter subito dal giudizio in oggetto, ed al parziale accoglimento della domanda originaria di cui al ricorso introduttivo del giudizio, stimasi equo compensare tra le parti le spese di lite di tutti i gradi per metà, con condanna del resistente al pagamento dell'ulteriore metà che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In seguito a rinvio da Cassazione, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al pagamento in favore di Controparte_2
dell'importo complessivo di euro 75.774,00, di cui Parte_1 euro 13.467,00 per TFR, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo.
Compensa per metà le spese di tutti i gradi, con condanna di parte resistente al pagamento dell'ulteriore metà che liquida in euro 3.000,00 per il primo grado, in euro 3.000,00 per quello di appello e in euro 3.000,00 per il presente giudizio di rinvio, nonchè in euro 1.900,00 per il giudizio in Cassazione, con attribuzione all'avv. Mario Picca attributario.
Napoli 21/1/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente