Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/01/2026, n. 781
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto che i vizi lamentati in ordine alle cartelle presupposte dovessero essere fatti valere in sede di impugnazione delle cartelle stesse, non avvenuta, e non in sede di impugnazione dell'intimazione, salvo vizi propri di quest'ultima.

  • Rigettato
    Decadenza ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973

    La Corte ha ritenuto che i vizi lamentati in ordine alle cartelle presupposte dovessero essere fatti valere in sede di impugnazione delle cartelle stesse, non avvenuta, e non in sede di impugnazione dell'intimazione, salvo vizi propri di quest'ultima.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione delle cartelle

    La Corte ha ritenuto che i vizi lamentati in ordine alle cartelle presupposte dovessero essere fatti valere in sede di impugnazione delle cartelle stesse, non avvenuta, e non in sede di impugnazione dell'intimazione, salvo vizi propri di quest'ultima.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'atto di intimazione

    La Corte ha ritenuto che la maggior parte dei vizi lamentati riguardassero le cartelle presupposte e non l'atto di intimazione. Per alcune cartelle, la notifica è stata provata, per altre sono state respinte le censure relative alla notifica telematica o all'estratto di ruolo. Per altre ancora, la notifica dell'intimazione non opposta ha precluso la contestazione dei vizi delle cartelle.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/01/2026, n. 781
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 781
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo