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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/01/2026, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 781/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IADECOLA ARTURO, Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13736/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Societa' Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064083173000 TRIBUTI VARI
proposto da Societa' Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130123890369000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128315620000 IRES-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026781233000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170026173375000 IRES-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253234289000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180030326115000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180129206341000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060687156000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190132993848000 IRES-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190262516665000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137467939000 IRES-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13026/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "annullare l'atto di intimazione"
Resistente: "il rigetto del ricorso"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' oggetto di contestazione l'atto di intimazione di pagamento notificato alla ricorrente.
Quest'ultima deduce l'omessa notificazione delle cartelle presupposte, la decadenza ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e il difetto di motivazione delle cartelle stesse.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate opponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Di seguito si esaminano le diverse cartelle richiamate nell'intimazione impugnata.
1) n. 09720130123890369000, n. 09720160026781233000 - a fronte delle produzioni della resistente, che ha dimostrato l'intervenuta notificazione delle cartelle, la ricorrente si è limitata a eccepire vizi inerenti al contenuto dell'atto, alla decadenza e alla prescrizione, che tuttavia avrebbero dovuto esser fatti valere in sede di impugnazione delle cartelle stesse, non avvenuta.
2) n. 09720150128315620000 - a fronte delle produzioni della resistente, che ha dimostrato l'intervenuta notificazione della cartella mediante deposito nella casa comunale, la ricorrente ha lamentato l'insufficienza delle ricerche e la carenza di sottoscrizione della relata;
entrambe le censure vanno respinte, perché il notificatore ha provveduto a effettuare le dovute visure anagrafiche e inoltre ha siglato l'atto apponendovi un codice identificativo che consentiva, ove necessario, di risalire alla sua identità.
3) n. 09720170026173375000, n. 09720170253234289000 - la ricorrente lamenta il mancato svolgimento del procedimento per la notificazione telematica di atti a destinatario la cui casella PEC sia satura o il cui indirizzo sia inattivo o non valido;
l'eccezione va respinta sulla base della produzione dell'attestazione di deposito telematico e pubblicazione degli atti e degli avvisi ai sensi dell'art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre
2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225, rilasciata da Unioncamere.
6) n. 09720180030326115000 - la notificazione in data 7 aprile 2018 risulta dall'estratto di ruolo prodotto dall'Agenzia delle entrate, il quale "è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato" (Cass., n. 11794/2016).
7) n. 09720180129206341000, n. 09720190060687156000, n. 09720190132993848000 - per i rispettivi crediti, l'Agente della riscossione ha notificato alla ricorrente, in data 10 aprile 2022, l'intimazione di pagamento n. 09720219020022458000, non opposta, avverso la quale avrebbero dovuti esser fatti valere gli eventuali vizi inerenti alle cartelle stesse e alla loro notificazione.
10) n. 09720190262516665000, n. 09720200137467939000 - la doglianza relativa alla insufficienza delle ricerche non appare fondata, posto che il ricorso alla notifica al legale rappresentante presuppone che nell'atto da notificare ne siano indicati la qualità e specificati la residenza, il domicilio e la dimora abituale, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.; ogni doglianza inerente alla pretesa decadenza, inoltre, avrebbe dovuto esser fatta valere avverso l'atto stesso.
In conclusione, stanto quanto premesso, i vizi oggi lamentati dalla ricorrente avrebbero dovuto essere eccepiti in sede di impugnazione degli atti a essa notificati prima dell'intimazione oggi impugnata, la quale può essere contestata soltanto per "vizi propri" ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente costituita le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge. Il relatore Il Presidente Arturo Iadecola Alessandro
ME
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IADECOLA ARTURO, Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13736/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Societa' Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064083173000 TRIBUTI VARI
proposto da Societa' Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130123890369000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128315620000 IRES-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026781233000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170026173375000 IRES-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253234289000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180030326115000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180129206341000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060687156000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190132993848000 IRES-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190262516665000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137467939000 IRES-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13026/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "annullare l'atto di intimazione"
Resistente: "il rigetto del ricorso"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' oggetto di contestazione l'atto di intimazione di pagamento notificato alla ricorrente.
Quest'ultima deduce l'omessa notificazione delle cartelle presupposte, la decadenza ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e il difetto di motivazione delle cartelle stesse.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate opponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Di seguito si esaminano le diverse cartelle richiamate nell'intimazione impugnata.
1) n. 09720130123890369000, n. 09720160026781233000 - a fronte delle produzioni della resistente, che ha dimostrato l'intervenuta notificazione delle cartelle, la ricorrente si è limitata a eccepire vizi inerenti al contenuto dell'atto, alla decadenza e alla prescrizione, che tuttavia avrebbero dovuto esser fatti valere in sede di impugnazione delle cartelle stesse, non avvenuta.
2) n. 09720150128315620000 - a fronte delle produzioni della resistente, che ha dimostrato l'intervenuta notificazione della cartella mediante deposito nella casa comunale, la ricorrente ha lamentato l'insufficienza delle ricerche e la carenza di sottoscrizione della relata;
entrambe le censure vanno respinte, perché il notificatore ha provveduto a effettuare le dovute visure anagrafiche e inoltre ha siglato l'atto apponendovi un codice identificativo che consentiva, ove necessario, di risalire alla sua identità.
3) n. 09720170026173375000, n. 09720170253234289000 - la ricorrente lamenta il mancato svolgimento del procedimento per la notificazione telematica di atti a destinatario la cui casella PEC sia satura o il cui indirizzo sia inattivo o non valido;
l'eccezione va respinta sulla base della produzione dell'attestazione di deposito telematico e pubblicazione degli atti e degli avvisi ai sensi dell'art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre
2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225, rilasciata da Unioncamere.
6) n. 09720180030326115000 - la notificazione in data 7 aprile 2018 risulta dall'estratto di ruolo prodotto dall'Agenzia delle entrate, il quale "è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato" (Cass., n. 11794/2016).
7) n. 09720180129206341000, n. 09720190060687156000, n. 09720190132993848000 - per i rispettivi crediti, l'Agente della riscossione ha notificato alla ricorrente, in data 10 aprile 2022, l'intimazione di pagamento n. 09720219020022458000, non opposta, avverso la quale avrebbero dovuti esser fatti valere gli eventuali vizi inerenti alle cartelle stesse e alla loro notificazione.
10) n. 09720190262516665000, n. 09720200137467939000 - la doglianza relativa alla insufficienza delle ricerche non appare fondata, posto che il ricorso alla notifica al legale rappresentante presuppone che nell'atto da notificare ne siano indicati la qualità e specificati la residenza, il domicilio e la dimora abituale, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.; ogni doglianza inerente alla pretesa decadenza, inoltre, avrebbe dovuto esser fatta valere avverso l'atto stesso.
In conclusione, stanto quanto premesso, i vizi oggi lamentati dalla ricorrente avrebbero dovuto essere eccepiti in sede di impugnazione degli atti a essa notificati prima dell'intimazione oggi impugnata, la quale può essere contestata soltanto per "vizi propri" ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente costituita le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge. Il relatore Il Presidente Arturo Iadecola Alessandro
ME