Art. 9.
Nel triennio dal 1967 al 1969 le constatazioni di esistenza e di cessazione delle crisi di mercato, di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3 del Regolamento comunitario n. 159/66 del 25 ottobre 1966 sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Nel triennio dal 1967 al 1969 le constatazioni di esistenza e di cessazione delle crisi di mercato, di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3 del Regolamento comunitario n. 159/66 del 25 ottobre 1966 sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.