Articolo 9 della Legge 27 luglio 1967, n. 622
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 agosto 1967
Art. 9.
Nel triennio dal 1967 al 1969 le constatazioni di esistenza e di cessazione delle crisi di mercato, di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3 del Regolamento comunitario n. 159/66 del 25 ottobre 1966 sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Entrata in vigore il 5 agosto 1967