TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/06/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Serena Andaloro Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 283/2020 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mario Di C.F._1
Francesco giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nato a [...], l'[...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._2
Giuseppe D'Anna che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
1 FATTO E DIRITTO ha esposto di avere contratto matrimonio concordatario, in Parte_1
data 4 giugno 2005, con - trascritto presso l'Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Caronia, atto n. 4, p. II, serie A, Ufficio 1, anno 2005 - che dall'unione erano nate le figlie e rispettivamente Per_1 Per_2
il 19.06.2008 e il 18.03.2011, che tra le parti era intervenuta la separazione consensuale, giusto decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti, depositato nel procedimento n. 944/18 R.G., che la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente per oltre 12 mesi e che la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata tra loro.
La ricorrente ha chiesto, all'adìto Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido esclusivo delle figlie, la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della prole e, infine,
l'assegnazione della casa coniugale sino al compimento della maggiore età della figlia . Per_1
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'affido condiviso delle figlie, la sospensione dell'obbligo di mantenimento delle figlie o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento nella somma mensile di € 200,00.
All'udienza del 24.06.2020 le parti comparse davanti al Presidente del
Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, hanno insistito nelle rispettive domande.
Con decreto depositato in atti il Presidente del Tribunale ha disposto in via d'urgenza l'affido esclusivo delle minori alla madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre con la modalità protetta, confermando per il resto le condizioni previste nel decreto di omologa.
All'udienza del 27.01.2021 la causa è stata assunta in decisione.
Con sentenza n. 119/21, allegata in atti, è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruttoria.
2 Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, per come rimodulato sulla base delle indicazioni di cui all'ordinanza collegiale depositata il 15.5.2025, ed hanno chiesto la trasformazione del divorzio da giudiziale in consensuale.
Il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti - per come rimodulate secondo quanto disposto dal Collegio - indicate nella scrittura del
28.5.2025 depositata il 3.6.2025 - non si pongono in contrasto né con le norme imperative né con gli interessi della prole dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa definitivamente pronunciando nella causa n. 283/20 R.G.; dispone che le condizioni del divorzio siano regolamentate secondo quanto previsto nell'accordo sottoscritto il 28.5.2025, depositato il 3.6.2025; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Serena Andaloro Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 283/2020 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mario Di C.F._1
Francesco giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nato a [...], l'[...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._2
Giuseppe D'Anna che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
1 FATTO E DIRITTO ha esposto di avere contratto matrimonio concordatario, in Parte_1
data 4 giugno 2005, con - trascritto presso l'Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Caronia, atto n. 4, p. II, serie A, Ufficio 1, anno 2005 - che dall'unione erano nate le figlie e rispettivamente Per_1 Per_2
il 19.06.2008 e il 18.03.2011, che tra le parti era intervenuta la separazione consensuale, giusto decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti, depositato nel procedimento n. 944/18 R.G., che la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente per oltre 12 mesi e che la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata tra loro.
La ricorrente ha chiesto, all'adìto Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido esclusivo delle figlie, la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della prole e, infine,
l'assegnazione della casa coniugale sino al compimento della maggiore età della figlia . Per_1
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'affido condiviso delle figlie, la sospensione dell'obbligo di mantenimento delle figlie o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento nella somma mensile di € 200,00.
All'udienza del 24.06.2020 le parti comparse davanti al Presidente del
Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, hanno insistito nelle rispettive domande.
Con decreto depositato in atti il Presidente del Tribunale ha disposto in via d'urgenza l'affido esclusivo delle minori alla madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre con la modalità protetta, confermando per il resto le condizioni previste nel decreto di omologa.
All'udienza del 27.01.2021 la causa è stata assunta in decisione.
Con sentenza n. 119/21, allegata in atti, è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruttoria.
2 Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, per come rimodulato sulla base delle indicazioni di cui all'ordinanza collegiale depositata il 15.5.2025, ed hanno chiesto la trasformazione del divorzio da giudiziale in consensuale.
Il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti - per come rimodulate secondo quanto disposto dal Collegio - indicate nella scrittura del
28.5.2025 depositata il 3.6.2025 - non si pongono in contrasto né con le norme imperative né con gli interessi della prole dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa definitivamente pronunciando nella causa n. 283/20 R.G.; dispone che le condizioni del divorzio siano regolamentate secondo quanto previsto nell'accordo sottoscritto il 28.5.2025, depositato il 3.6.2025; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3