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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 3157/2018 R.G.C.L. promossa da (rappr. e dif. Parte_1 dall'avv. R. V. Sidoti) contro (rappr. e dif. ex art. 417 bis c.p.c. dal CP_1 funzionario Carmelo Pappalardo) e nei confronti di (rappr. e dif. Controparte_2 dagli avv. A. Barone e V. Distefano), (rappr. e dif. dall'avv. S. Controparte_3
Diaria) e (rappr. e dif. dall'avv. F. Giardina), avente ad oggetto: Controparte_4 altre ipotesi;
osserva
, espone: di avere presentato, in data 21.06.2017, domanda di Parte_1 inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia del personale docente ed educativo per il triennio 2017-2020 indicando la classe di concorso A062
“Tecnologie e tecniche per la grafica” (tecnologie dei processi di produzione); che, in relazione all'anno scolastico 2017/2018, l'Istituto d'Istruzione Superiore Scolastico Archimede di Modica, previa convocazione degli aspiranti supplenti della classe di concorso A062, ha assegnato la supplenza a seconda in Persona_1 graduatoria;
che, a seguito di reclamo e di nuova convocazione degli aspiranti, la supplenza in tema è stata assegnata ad essa ricorrente;
di essere collocata al primo posto della graduatoria anche con riferimento all'a.s. 2018/2019; che per tale a.s. non è stata operata alcuna convocazione degli aspiranti all'incarico per la classe di concorso A062, in quanto la cattedra intera della predetta classe di concorso è stata trasferita sulla classe di concorso A061, con conseguente creazione di due cattedre con due insegnanti per la stessa classe di concorso e soppressione della classe di concorso A062; che, in particolare, le 20 ore della classe di concorso A062 (di cui 8 ore di tecnologie dei processi di produzione e 12 ore di laboratori tecnici) e le 7 ore di progettazione multimediale (classe di concorso A061) sono state assegnate con incarico annuale a due supplenti della classe di concorso A061, ossia a Persona_1 Contr per 18 ore e a per 9 ore;
che l di Ragusa, con decreto
[...] Controparte_4 del 29.6.2018, ha approvato la modifica della composizione delle cattedre disposta dall'Istituto scolastico resistente;
di avere presentato, in data 5.10.2018, reclamo all'Istituto Scolastico Archimede chiedendo di ripristinare la cattedra A062 e di avere poi, in data 24 ottobre 2018, chiesto all'Istituto stesso informazioni sul possesso, in capo alla , dei requisiti necessari a consentire il suo inserimento nella classe di Per_1 concorso A061; che tale Istituto Scolastico ha rigettato detto reclamo, soggiungendo che il controllo sull'esistenza dei requisiti per l'inserimento in una determinata classe di concorso era stato effettuato da altre scuole;
che, con nota del 15.11.2018 prot. n.9055, l , eseguita la Controparte_6 verifica sul possesso dei titoli di accesso in capo a per Persona_1
l'inserimento nella classe di concorso A061, ha disposto la cancellazione della stessa dalla relativa graduatoria d'istituto di III fascia, riconoscendo l'errore di valutazione dei titoli;
che a tal punto l'Istituto Archimede, anziché procedere con la convocazione di aspiranti supplenti della classe di concorso A062, ha nuovamente ordinato la convocazione dei soli aspiranti della classe di concorso A061, nominando, in sostituzione della , le docenti e , per 9 Per_1 Controparte_2 Controparte_3 ore ciascuna;
che dette docenti non avevano titolo per essere inserite nella classe di concorso A061; che, inoltre, la in quanto già convocata in precedenza e CP_2 rinunciante, non avrebbe potuto essere convocata ulteriormente;
che, in forza di Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio del 2017 (statuente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, contenente disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento), la materia di “tecnologie e tecniche per la grafica” è confluita nella classe di concorso A062, perdendo la caratteristica di insegnamento atipico ovvero di disciplina assegnabile a più classi di concorso;
che nella classe di concorso A061 “Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”, sono confluite le vecchie 62A, 44A, 63A, 64A, 65A, 67°); che del tutto illegittimamente, pertanto, l'Istituto scolastico Archimede ha soppresso la classe di concorso A062 e la connessa materia facendo confluire le relative ore nella classe di concorso A061; che, ancora, ai sensi della nota del del 29.03.2018 CP_1
n.16041(avente ad oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019), in assenza di titolare, l'attribuzione delle ore alle classi di concorso da parte dei Dirigenti Scolastici, deve avvenire, previa intesa con l
[...]
, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero Controparte_7
a livello provinciale e tenendo conto di una equilibrata distribuzione dei posti tra le classi di concorso in funzione delle immissioni in ruolo;
che, in carenza di tali situazioni il Dirigente Scolastico, d'intesa con l e sulla Controparte_7 base del parere del Collegio dei docenti, reso in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, deve individuare la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento; che, in violazione di quanto previsto dalla suddetta nota ministeriale, l'insegnamento della materia della classe di concorso A062 è stato assegnato alla classe di concorso A061 senza acquisire il previo parere del Collegio dei docenti e comunque senza tener conto del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, nel quale sono presenti ben 32 ore nel triennio di insegnamento di tecnologie dei processi di produzione;
che con tale modifica si hanno nel triennio 40 ore di progettazione multimediale afferenti la classe di concorso A061, piuttosto che 11 ore, come previsto dal PTOF d'Istituto; che, escludendo la classe di concorso A062, il Dirigente Scolastico ha di fatto soppresso la materia “tecnologie dei processi di produzione”, così vulnerando le aspettative degli alunni in ordine all'insegnamento della materia in questione;
che le supplenti nominate per la cattedra in questione per la classe di concorso A061, del resto, non potrebbero insegnare la materia “tecnologie dei processi di produzione”, giacchè le stesse non risultano iscritte nella classe A062, non vantando pertanto le competenze e i titoli a tal fine richiesti;
che le due materie di cui si discute risultano, in generale, assai diverse sotto il profilo contenutistico e degli obiettivi;
che le tre docenti nominate non possiedono comunque i titoli per l'iscrizione nella graduatoria della classe di concorso A061, potendo essere ivi inseriti soltanto coloro i quali abbiano una laurea in chimica industriale, fisica, ingegneria chimica, ingegneria industriale, sottosezione chimica, purché conseguite prima del 1993/1994 o in alternativa qualsiasi laurea purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali effettuato da apposita commissione nominata dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio;
che detta Commissione che non si è mai riunita o formata ai fini della valutazione dei titoli richiesti, presso l CP_7 Controparte_8
.
[...]
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “- Preliminarmente concedere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., emesso anche inaudita altera parte, che disponga, a favore della ricorrente, l'annullamento delle nomine conferite dall'istituto resistente alle docenti controinteressate per le ragioni sopra dedotte, con la condanna dell'Istituto Scolastico resistente ad assegnare alla ricorrente la cattedra completa disponibile per la classe di concorso A062 fino al termine delle attività didattiche, adottando allo scopo tutte le misure strumentali e necessarie, con tutte le conseguenze di legge, ivi compreso l'attribuzione del punteggio ed il relativo trattamento economico dal settembre 2018 fino al termine delle attività didattiche, con l'eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi (tra cui il decreto dell' pubblicato all'albo CP_9 dall' di Ragusa in data 2 luglio 2018), sussistendone il fumus boni iuris ed il CP_5 periculum in mora. Nel merito: accogliere il presente ricorso e, quindi: - accertare l'illegittimità della modifica della composizione delle cattedre operata dall'
[...]
approvata dall' con decreto del Controparte_10 CP_11
28.06.2018, a seguito delle quali le ore di “tecnologie e tecniche per la grafica” (tecnologie dei processi di produzione) classe di concorso A062 sono state fatte confluire nella classe di concorso A061 – “progettazione multimediale” (sopprimendo di fatto una classe di concorso con la relativa graduatoria); - l'accertamento quindi dell'illegittimità degli incarichi assegnati alle supplenti controinteressate nel corrente anno scolastico per le ragioni sopra dedotte;
- il riconoscimento del diritto della ricorrente al rispetto della graduatoria di istituto di III fascia classe di concorso A062 e quindi in quanto prima in graduatoria il diritto al conferimento dell'incarico per le ore di tecnologie e tecniche per la grafica (tecnologie dei processi di produzione) classe di concorso A062 con la condanna dell'Istituto Scolastico resistente ad assegnare alla ricorrente la cattedra completa disponibile per la classe di concorso A062 fino al termine delle attività didattiche, adottando allo scopo tutte le misure strumentali e necessarie, con tutte le conseguenze di legge, ivi compreso l'attribuzione del punteggio ed il relativo trattamento economico da settembre fino al termine delle attività didattiche, con l'eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi (tra cui il decreto dell' pubblicato all'albo dall' di Ragusa in data 2 luglio 2018).”. CP_9 CP_5
L'amministrazione scolastica e le docenti controinteressate convenute in giudizio chiedono disattendersi il ricorso, in quanto del tutto infondato.
************
L'odierna ricorrente afferma di avere diritto, per le ragioni sopra diffusamente richiamate, al conferimento di un determinato incarico di docenza relativo all'a.s. 2018/2019. Trattandosi di pretesa non più suscettibile di soddisfacimento a causa del tempo trascorso, sì da risultare rendersi al riguardo ormai vana la chiesta pronuncia giudiziale, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente, del resto, ha trascurato di proporre alcuna domanda risarcitoria, anche per tale via restando quindi esclusa l'utilità della verifica relativa alla fondatezza del ricorso. Resta tuttavia ferma la necessità di svolgere comunque, sulla scorta di un giudizio di prognosi postuma, un accertamento sulle probabilità di accoglimento del ricorso, ciò al fine di statuire sulle spese processuali in ossequio al principio di soccombenza virtuale. A tal proposito, soccorrono le corrette valutazioni svolte in seno all'ordinanza cautelare di rigetto resa in data 26 febbraio 2019, le quali – per ragioni di economia processuale – possono in questa sede essere testualmente richiamate:
“(omissis) ... appare indimostrato l'assunto, sul quale il ricorso si fonda, che la disciplina “tecnologie dei processi di produzione” non potrebbe essere insegnata se non da docenti, come la ricorrente, iscritti alla classe di concorso A062;
- detto assunto è, invero, smentito dalla normativa di riferimento e, segnatamente, dalla stessa tabella A richiamata nel ricorso, allegata al D.M. 9 maggio 2017, n. 259, recante la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso, che prevede anche per la classe A061 la possibilità di insegnamento delle seguenti discipline negli Istituti tecnici con “indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE:
- Scienze e tecnologie applicate - 2° anno del 1° biennio;
- Progettazione multimediale - 2° biennio e 5° anno;
- Organizzazione e gestione dei processi produttivi - 5° anno;
- Tecnologie dei processi di produzione - 2° biennio e 5° anno;
- Laboratori tecnici - 2° biennio e 5° anno”; analogamente a quanto previsto per la classe A062: “ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
- Progettazione multimediale- 2° biennio e 5° anno;
- Organizzazione e gestione dei processi produttivi - 5° anno;
- Tecnologie dei processi di produzione - 2° biennio e 5° anno;
- Laboratori tecnici- 2° biennio e 5° anno”;
- in particolare, secondo quanto stabilito dalla tabella D allegata al citato decreto ministeriale, per il corso “grafica e comunicazione”, qual è quello offerto presso l'Istituto Archimede, la disciplina “tecnologie dei processi di produzione” può costituire oggetto d'insegnamento, in modo professionalmente equivalente, nell'ambito delle classi di concorso “A-61, A-62, A-10”;
- non risultano, inoltre, esplicitate in ricorso le ragioni per le quali dovrebbe farsi, invece, riferimento all'opzione “tecnologie cartarie” dell'indirizzo “grafica e comunicazione” (all. D del D.M. citato, pag. 25), della quale non vi è espressa menzione nel Piano dell'offerta formativa dell'Istituto Archimede;
- tanto considerato, neppure appare fondato il rischio, paventato in ricorso, che la materia “tecnologie dei processi di produzione” non venga più insegnata, a detrimento delle preferenze espresse dai discenti al momento della scelta dell'Istituto scolastico;
- nella memoria di costituzione della controinteressata , risulta, CP_4 invero, dedotta la circostanza, non specificamente contestata, che la disciplina in questione nel corso del presente anno scolastico è oggetto di regolare insegnamento, nel rispetto del Piano dell'offerta formativa, sia pure nell'ambito della classe di concorso A061, dai docenti i cui titoli sono stati convalidati e ritenuti idonei;
... (omissis)”. La controinteressata , oltre tutto, deve altresì ritenersi sprovvista di CP_3 legittimazione processuale passiva, non costituendo oggetto di contestazione la circostanza che il contratto stipulato in data 21/11/2018 tra l'Istituto Superiore Archimede di Modica e la summenzionata docente sia stato revocato a decorrere dal 19/12/2018.
va pertanto condannata a rifondere alle controparti le spese Parte_1 processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00 per l'amministrazione scolastica (che ha sostanzialmente partecipato soltanto alla fase cautelare del presente procedimento) ed in € 2.000,00 in favore di ciascuna delle controinteressate;
il tutto oltre IVA, CPA rimborso forfetario spese generali.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte ricorrente a rifondere all'amministrazione scolastica le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge;
condanna altresì parte ricorrente a rifondere a , ad Controparte_3 CP_2
e a le spese processuali, liquidate in complessivi €
[...] Controparte_4
2.200,00 per ciascuna di tali controinteressate, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 16/01/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 3157/2018 R.G.C.L. promossa da (rappr. e dif. Parte_1 dall'avv. R. V. Sidoti) contro (rappr. e dif. ex art. 417 bis c.p.c. dal CP_1 funzionario Carmelo Pappalardo) e nei confronti di (rappr. e dif. Controparte_2 dagli avv. A. Barone e V. Distefano), (rappr. e dif. dall'avv. S. Controparte_3
Diaria) e (rappr. e dif. dall'avv. F. Giardina), avente ad oggetto: Controparte_4 altre ipotesi;
osserva
, espone: di avere presentato, in data 21.06.2017, domanda di Parte_1 inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia del personale docente ed educativo per il triennio 2017-2020 indicando la classe di concorso A062
“Tecnologie e tecniche per la grafica” (tecnologie dei processi di produzione); che, in relazione all'anno scolastico 2017/2018, l'Istituto d'Istruzione Superiore Scolastico Archimede di Modica, previa convocazione degli aspiranti supplenti della classe di concorso A062, ha assegnato la supplenza a seconda in Persona_1 graduatoria;
che, a seguito di reclamo e di nuova convocazione degli aspiranti, la supplenza in tema è stata assegnata ad essa ricorrente;
di essere collocata al primo posto della graduatoria anche con riferimento all'a.s. 2018/2019; che per tale a.s. non è stata operata alcuna convocazione degli aspiranti all'incarico per la classe di concorso A062, in quanto la cattedra intera della predetta classe di concorso è stata trasferita sulla classe di concorso A061, con conseguente creazione di due cattedre con due insegnanti per la stessa classe di concorso e soppressione della classe di concorso A062; che, in particolare, le 20 ore della classe di concorso A062 (di cui 8 ore di tecnologie dei processi di produzione e 12 ore di laboratori tecnici) e le 7 ore di progettazione multimediale (classe di concorso A061) sono state assegnate con incarico annuale a due supplenti della classe di concorso A061, ossia a Persona_1 Contr per 18 ore e a per 9 ore;
che l di Ragusa, con decreto
[...] Controparte_4 del 29.6.2018, ha approvato la modifica della composizione delle cattedre disposta dall'Istituto scolastico resistente;
di avere presentato, in data 5.10.2018, reclamo all'Istituto Scolastico Archimede chiedendo di ripristinare la cattedra A062 e di avere poi, in data 24 ottobre 2018, chiesto all'Istituto stesso informazioni sul possesso, in capo alla , dei requisiti necessari a consentire il suo inserimento nella classe di Per_1 concorso A061; che tale Istituto Scolastico ha rigettato detto reclamo, soggiungendo che il controllo sull'esistenza dei requisiti per l'inserimento in una determinata classe di concorso era stato effettuato da altre scuole;
che, con nota del 15.11.2018 prot. n.9055, l , eseguita la Controparte_6 verifica sul possesso dei titoli di accesso in capo a per Persona_1
l'inserimento nella classe di concorso A061, ha disposto la cancellazione della stessa dalla relativa graduatoria d'istituto di III fascia, riconoscendo l'errore di valutazione dei titoli;
che a tal punto l'Istituto Archimede, anziché procedere con la convocazione di aspiranti supplenti della classe di concorso A062, ha nuovamente ordinato la convocazione dei soli aspiranti della classe di concorso A061, nominando, in sostituzione della , le docenti e , per 9 Per_1 Controparte_2 Controparte_3 ore ciascuna;
che dette docenti non avevano titolo per essere inserite nella classe di concorso A061; che, inoltre, la in quanto già convocata in precedenza e CP_2 rinunciante, non avrebbe potuto essere convocata ulteriormente;
che, in forza di Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio del 2017 (statuente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, contenente disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento), la materia di “tecnologie e tecniche per la grafica” è confluita nella classe di concorso A062, perdendo la caratteristica di insegnamento atipico ovvero di disciplina assegnabile a più classi di concorso;
che nella classe di concorso A061 “Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”, sono confluite le vecchie 62A, 44A, 63A, 64A, 65A, 67°); che del tutto illegittimamente, pertanto, l'Istituto scolastico Archimede ha soppresso la classe di concorso A062 e la connessa materia facendo confluire le relative ore nella classe di concorso A061; che, ancora, ai sensi della nota del del 29.03.2018 CP_1
n.16041(avente ad oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019), in assenza di titolare, l'attribuzione delle ore alle classi di concorso da parte dei Dirigenti Scolastici, deve avvenire, previa intesa con l
[...]
, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero Controparte_7
a livello provinciale e tenendo conto di una equilibrata distribuzione dei posti tra le classi di concorso in funzione delle immissioni in ruolo;
che, in carenza di tali situazioni il Dirigente Scolastico, d'intesa con l e sulla Controparte_7 base del parere del Collegio dei docenti, reso in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, deve individuare la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento; che, in violazione di quanto previsto dalla suddetta nota ministeriale, l'insegnamento della materia della classe di concorso A062 è stato assegnato alla classe di concorso A061 senza acquisire il previo parere del Collegio dei docenti e comunque senza tener conto del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, nel quale sono presenti ben 32 ore nel triennio di insegnamento di tecnologie dei processi di produzione;
che con tale modifica si hanno nel triennio 40 ore di progettazione multimediale afferenti la classe di concorso A061, piuttosto che 11 ore, come previsto dal PTOF d'Istituto; che, escludendo la classe di concorso A062, il Dirigente Scolastico ha di fatto soppresso la materia “tecnologie dei processi di produzione”, così vulnerando le aspettative degli alunni in ordine all'insegnamento della materia in questione;
che le supplenti nominate per la cattedra in questione per la classe di concorso A061, del resto, non potrebbero insegnare la materia “tecnologie dei processi di produzione”, giacchè le stesse non risultano iscritte nella classe A062, non vantando pertanto le competenze e i titoli a tal fine richiesti;
che le due materie di cui si discute risultano, in generale, assai diverse sotto il profilo contenutistico e degli obiettivi;
che le tre docenti nominate non possiedono comunque i titoli per l'iscrizione nella graduatoria della classe di concorso A061, potendo essere ivi inseriti soltanto coloro i quali abbiano una laurea in chimica industriale, fisica, ingegneria chimica, ingegneria industriale, sottosezione chimica, purché conseguite prima del 1993/1994 o in alternativa qualsiasi laurea purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali effettuato da apposita commissione nominata dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio;
che detta Commissione che non si è mai riunita o formata ai fini della valutazione dei titoli richiesti, presso l CP_7 Controparte_8
.
[...]
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “- Preliminarmente concedere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., emesso anche inaudita altera parte, che disponga, a favore della ricorrente, l'annullamento delle nomine conferite dall'istituto resistente alle docenti controinteressate per le ragioni sopra dedotte, con la condanna dell'Istituto Scolastico resistente ad assegnare alla ricorrente la cattedra completa disponibile per la classe di concorso A062 fino al termine delle attività didattiche, adottando allo scopo tutte le misure strumentali e necessarie, con tutte le conseguenze di legge, ivi compreso l'attribuzione del punteggio ed il relativo trattamento economico dal settembre 2018 fino al termine delle attività didattiche, con l'eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi (tra cui il decreto dell' pubblicato all'albo CP_9 dall' di Ragusa in data 2 luglio 2018), sussistendone il fumus boni iuris ed il CP_5 periculum in mora. Nel merito: accogliere il presente ricorso e, quindi: - accertare l'illegittimità della modifica della composizione delle cattedre operata dall'
[...]
approvata dall' con decreto del Controparte_10 CP_11
28.06.2018, a seguito delle quali le ore di “tecnologie e tecniche per la grafica” (tecnologie dei processi di produzione) classe di concorso A062 sono state fatte confluire nella classe di concorso A061 – “progettazione multimediale” (sopprimendo di fatto una classe di concorso con la relativa graduatoria); - l'accertamento quindi dell'illegittimità degli incarichi assegnati alle supplenti controinteressate nel corrente anno scolastico per le ragioni sopra dedotte;
- il riconoscimento del diritto della ricorrente al rispetto della graduatoria di istituto di III fascia classe di concorso A062 e quindi in quanto prima in graduatoria il diritto al conferimento dell'incarico per le ore di tecnologie e tecniche per la grafica (tecnologie dei processi di produzione) classe di concorso A062 con la condanna dell'Istituto Scolastico resistente ad assegnare alla ricorrente la cattedra completa disponibile per la classe di concorso A062 fino al termine delle attività didattiche, adottando allo scopo tutte le misure strumentali e necessarie, con tutte le conseguenze di legge, ivi compreso l'attribuzione del punteggio ed il relativo trattamento economico da settembre fino al termine delle attività didattiche, con l'eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi (tra cui il decreto dell' pubblicato all'albo dall' di Ragusa in data 2 luglio 2018).”. CP_9 CP_5
L'amministrazione scolastica e le docenti controinteressate convenute in giudizio chiedono disattendersi il ricorso, in quanto del tutto infondato.
************
L'odierna ricorrente afferma di avere diritto, per le ragioni sopra diffusamente richiamate, al conferimento di un determinato incarico di docenza relativo all'a.s. 2018/2019. Trattandosi di pretesa non più suscettibile di soddisfacimento a causa del tempo trascorso, sì da risultare rendersi al riguardo ormai vana la chiesta pronuncia giudiziale, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente, del resto, ha trascurato di proporre alcuna domanda risarcitoria, anche per tale via restando quindi esclusa l'utilità della verifica relativa alla fondatezza del ricorso. Resta tuttavia ferma la necessità di svolgere comunque, sulla scorta di un giudizio di prognosi postuma, un accertamento sulle probabilità di accoglimento del ricorso, ciò al fine di statuire sulle spese processuali in ossequio al principio di soccombenza virtuale. A tal proposito, soccorrono le corrette valutazioni svolte in seno all'ordinanza cautelare di rigetto resa in data 26 febbraio 2019, le quali – per ragioni di economia processuale – possono in questa sede essere testualmente richiamate:
“(omissis) ... appare indimostrato l'assunto, sul quale il ricorso si fonda, che la disciplina “tecnologie dei processi di produzione” non potrebbe essere insegnata se non da docenti, come la ricorrente, iscritti alla classe di concorso A062;
- detto assunto è, invero, smentito dalla normativa di riferimento e, segnatamente, dalla stessa tabella A richiamata nel ricorso, allegata al D.M. 9 maggio 2017, n. 259, recante la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso, che prevede anche per la classe A061 la possibilità di insegnamento delle seguenti discipline negli Istituti tecnici con “indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE:
- Scienze e tecnologie applicate - 2° anno del 1° biennio;
- Progettazione multimediale - 2° biennio e 5° anno;
- Organizzazione e gestione dei processi produttivi - 5° anno;
- Tecnologie dei processi di produzione - 2° biennio e 5° anno;
- Laboratori tecnici - 2° biennio e 5° anno”; analogamente a quanto previsto per la classe A062: “ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
- Progettazione multimediale- 2° biennio e 5° anno;
- Organizzazione e gestione dei processi produttivi - 5° anno;
- Tecnologie dei processi di produzione - 2° biennio e 5° anno;
- Laboratori tecnici- 2° biennio e 5° anno”;
- in particolare, secondo quanto stabilito dalla tabella D allegata al citato decreto ministeriale, per il corso “grafica e comunicazione”, qual è quello offerto presso l'Istituto Archimede, la disciplina “tecnologie dei processi di produzione” può costituire oggetto d'insegnamento, in modo professionalmente equivalente, nell'ambito delle classi di concorso “A-61, A-62, A-10”;
- non risultano, inoltre, esplicitate in ricorso le ragioni per le quali dovrebbe farsi, invece, riferimento all'opzione “tecnologie cartarie” dell'indirizzo “grafica e comunicazione” (all. D del D.M. citato, pag. 25), della quale non vi è espressa menzione nel Piano dell'offerta formativa dell'Istituto Archimede;
- tanto considerato, neppure appare fondato il rischio, paventato in ricorso, che la materia “tecnologie dei processi di produzione” non venga più insegnata, a detrimento delle preferenze espresse dai discenti al momento della scelta dell'Istituto scolastico;
- nella memoria di costituzione della controinteressata , risulta, CP_4 invero, dedotta la circostanza, non specificamente contestata, che la disciplina in questione nel corso del presente anno scolastico è oggetto di regolare insegnamento, nel rispetto del Piano dell'offerta formativa, sia pure nell'ambito della classe di concorso A061, dai docenti i cui titoli sono stati convalidati e ritenuti idonei;
... (omissis)”. La controinteressata , oltre tutto, deve altresì ritenersi sprovvista di CP_3 legittimazione processuale passiva, non costituendo oggetto di contestazione la circostanza che il contratto stipulato in data 21/11/2018 tra l'Istituto Superiore Archimede di Modica e la summenzionata docente sia stato revocato a decorrere dal 19/12/2018.
va pertanto condannata a rifondere alle controparti le spese Parte_1 processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00 per l'amministrazione scolastica (che ha sostanzialmente partecipato soltanto alla fase cautelare del presente procedimento) ed in € 2.000,00 in favore di ciascuna delle controinteressate;
il tutto oltre IVA, CPA rimborso forfetario spese generali.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte ricorrente a rifondere all'amministrazione scolastica le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge;
condanna altresì parte ricorrente a rifondere a , ad Controparte_3 CP_2
e a le spese processuali, liquidate in complessivi €
[...] Controparte_4
2.200,00 per ciascuna di tali controinteressate, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 16/01/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)