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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/12/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3564/2025 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. NOCERA ANDREA e Parte_1 GENNARO DEL GAUDIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso ex art 417 bis cpc dal dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con Con ricorso, depositato in data 23/06/2025 , la ricorrente, assunta a tempo indeterminato dal in qualità di Part personale come collaboratore scolastico dal 2009, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro per ottenere l'integrale riconoscimento ai fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo, con applicazione della medesima progressione stipendiale riconosciuta al personale di ruolo dal CCNL di settore e con accertamento del suo diritto alle differenze retributive, pari ad € 2.554,03, invocando la violazione della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla direttiva CE 1999/70, con vittoria di spese.
Con Il si costituiva in giudizio ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, l'avvenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dalla ricorrente, il blocco a fini economici dell'anno 2013, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
All'odierna data fissata ex art 127 ter cpc, solo parte ricorrente depositava note di trattazione scritta, rinnovando le proprie richieste.
La causa veniva decisa con la presente sentenza.
***
Con Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto a favore dell'Istituto scolastico che ha emesso il decreto di ricostruzione della carriera. L'eccezione va rigettata. Spetta al solo e, in via concorrente, all (ex art.8 del D.P.R. 17/2009) la CP_3 Controparte_4 legittimazione passiva nelle controversie di lavoro promosse dal personale della scuola. Inoltre, secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'estensione della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie ed agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato;
pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta CP_1 la legittimazione passiva del singolo istituto (v. Cass. 6372/11; Cass. 3275/16; Cass. 20430/12) e degli Ambiti
1 Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi U.S.R., che non risultano possedere autonoma capacità giuridica e processuale.
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal , poiché l'oggetto del presente ricorso è il CP_3 riconoscimento integrale, a fini sia giuridici che economici, dell'anzianità di servizio maturata per tutti i servizi non di ruolo effettuati. L'anzianità di servizio non è un bene della vita autonomo, ma rappresenta il profilo temporale del rapporto di lavoro, ragion per cui non è suscettibile di una prescrizione distinta rispetto a quella dei diritti specifici di cui costituisce il presupposto di fatto. Deriva da ciò che l'anzianità di servizio può sempre essere accertata anche ai fini del riconoscimento di una maggiorazione retributiva, salvo, limitatamente al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui è sottoposto il diritto alla retribuzione. Nel caso di specie, peraltro, non opera neppure quest'ultima limitazione posto che, ai fini della condanna al pagamento delle differenze retributive, parte ricorrente fa riferimento ad un periodo lavorativo che decorre dal 23/6/2022, non colpito da prescrizione, essendo stato il ricorso giurisdizionale depositato in data 23/06/2025.
Nel merito si osserva che il CCNL comparto scuola prevede l'attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di CP_1 determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. Il C.C.N.L. 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 anni ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio. Finché sono assunti a termine, invece, ai docenti e al personale ATA non viene riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine instaurati con il medesimo, così ricevendo sempre e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale. Ciò crea una illegittima discriminazione: mentre per il personale di ruolo il CCNL del comparto Scuola prevede l'individuazione di varie fasce di anzianità a cui corrispondono diverse tabelle retributive (con connessa attribuzione di un migliorativo trattamento economico a decorrere dalla seconda fascia), il personale assunto a termine, per contro, mantiene sempre lo stipendio tabellare iniziale, al di là del numero dei contratti a termine intervenuti e del numero di anni di lavoro prestati. Inoltre, seppure sia prevista una forma di valorizzazione dei periodi di servizio “non di ruolo” una volta che finalmente intervenga, il passaggio “in ruolo” (circostanza che, nel caso di specie si è verificata), tale valorizzazione è solo parziale (in base all'art. 489 e 485 d.lvo 297/74 come richiamati dall'art. 4 co. 13 dpr 399/88). Detta disciplina interna va disapplicata, in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione di fonte comunitaria. Viene al riguardo in considerazione la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, recepita dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, intitolata
“Principio di non discriminazione” e recante il divieto di trattare, per quanto concerne le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato, eccetto quando le diversità di trattamento siano giustificate da ragioni oggettive (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive …. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”). Il contenuto di tale clausola è sufficientemente preciso da poter essere direttamente invocato dai cittadini degli Stati membri nei confronti delle amministrazioni pubbliche innanzi al giudice nazionale, senza necessità di disposizioni interne di attuazione. Peraltro, l'Italia vi ha dato attuazione con l'introduzione dell'art. 6 del D. lgs. n. 368/2001, a mente del quale al lavoratore assunto a termine spetta ogni “trattamento in atto … per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”, a patto che ciò “non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
In proposito, la giurisprudenza della CGUE ha chiarito la portata generale della direttiva 1999/70/CE, del principio della parità di trattamento, del divieto di discriminazione, nel senso che: “1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere
2 prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (sent. 13 settembre.2007 in causa C-307/05 ; cfr. anche sent. 22 dicembre 2010 in cause riunite C-444/09 e C-456/09 Persona_1 Per_2 Per_3
.
[...] Del resto, tale interpretazione stabilita in via pregiudiziale dalla CGUE costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione scolpito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE.
Sul punto è intervenuta la sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 31150/2019 depositata in data 28/11/2019. Detta sentenza affronta proprio il problema oggetto del presente giudizio ovvero la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La Corte Di Cassazione ha concluso enunciando il seguente principio di diritto:” «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato». La motivazione fondamentale che è alla base del ragionamento assolutamente condivisibile della Suprema Corte nel caso del personale ATA è che
“Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
Il fatto che il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma14, della legge n. 124/1999, implica che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». Il servizio prestato durante il periodo di preruolo corrisponde a quello effettivamente prestato. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8 della citata sentenza, con le quali si è evidenziato che “non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è Per_4 ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale ed emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995). Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, deve essere disapplicata la norma di diritto interno –art. 569 e art. 485 d.lvo 297/74- che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo.
E' dunque, fondata la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla parte ricorrente durante i periodi di assunzione a tempo determinato in maniera integrale e non parziale;
all'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Valenza e altri: "la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70").
3 La richiesta di accertamento del diritto della ricorrente alla stessa progressione stipendiale come per il personale di ruolo, e il riconoscimento del diritto alle relative differenze retributive, è, quindi, fondata.
La domanda si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE.
La ricorrente –personale è stata immessa in ruolo a decorrere dal 2009 come collaboratore scolastico ed ha Pt_2 ottenuto anche il decreto di ricostruzione di carriera in data 01/09/2009. Con il decreto di ricostruzione della carriera è stata riconosciuta alla ricorrente l'anzianità, ai fini giuridici ed economici, di anni 7 (sette), mesi 4 (quattro), giorni 14 (quattordici), ai sensi degli art. 569 e 570 d. lvo 297/74 e dell'art. 4 co. 13 dpr 399/88, che ha equiparato i presupposti dell'applicazione della ricostruzione di carriera degli ATA a quella dei docenti, conteggiando l'anzianità nella misura dei 2/3 senza conteggiare l'anzianità di anni 1 (uno), mesi 8 (otto), giorni 7 (sette), accantonata ai soli fini economici. Se, invece, l'anzianità maturata durante la vigenza dei contratti di lavoro a tempo determinato (2000/2009) fosse stata computata integralmente, la ricorrente si sarebbe vista attribuire alla data del 01 settembre 2009, l'anzianità, ai fini economici e giuridici, di 9 anni, mesi 0 e giorni 21, e lo scatto alla fascia stipendiale 21/27 anni in data 23 giugno 2022, invece che alla data del 1° marzo 2024, indicata nei cedolini. Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal primo contratto fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo. Va inoltre affermato il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, pari a € 2.212,27 somma come rimodulata dopo le osservazioni del costituito, a cui parte ricorrente ha aderito, e già calcolata senza tenere conto del mancato riconoscimento, ai CP_1 fini economici, dell'anno 2013.
Le spese di lite seguono la soccombenza considerata la giurisprudenza ormai stabile sulla questione oggetto del ricorso e la serialità della questione.
P.Q.M
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della Parte_1 ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dal primo contratto fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, pari a 9 anni, mesi 0 e giorni 21 alla data del 1/09/2009; b) dichiara il diritto alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate, pari ad € 2.212,27 a far data dal 23 giugno 2022, se non ancora riconosciute dall'Amministrazione; Con c) pone le spese di lite a carico del soccombente, che liquida in € 1.314,00 a favore dei procuratori costituiti, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il giudice dott.ssa Cristina Giusti
4
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3564/2025 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. NOCERA ANDREA e Parte_1 GENNARO DEL GAUDIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso ex art 417 bis cpc dal dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con Con ricorso, depositato in data 23/06/2025 , la ricorrente, assunta a tempo indeterminato dal in qualità di Part personale come collaboratore scolastico dal 2009, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro per ottenere l'integrale riconoscimento ai fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo, con applicazione della medesima progressione stipendiale riconosciuta al personale di ruolo dal CCNL di settore e con accertamento del suo diritto alle differenze retributive, pari ad € 2.554,03, invocando la violazione della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla direttiva CE 1999/70, con vittoria di spese.
Con Il si costituiva in giudizio ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, l'avvenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dalla ricorrente, il blocco a fini economici dell'anno 2013, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
All'odierna data fissata ex art 127 ter cpc, solo parte ricorrente depositava note di trattazione scritta, rinnovando le proprie richieste.
La causa veniva decisa con la presente sentenza.
***
Con Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto a favore dell'Istituto scolastico che ha emesso il decreto di ricostruzione della carriera. L'eccezione va rigettata. Spetta al solo e, in via concorrente, all (ex art.8 del D.P.R. 17/2009) la CP_3 Controparte_4 legittimazione passiva nelle controversie di lavoro promosse dal personale della scuola. Inoltre, secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'estensione della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie ed agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato;
pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta CP_1 la legittimazione passiva del singolo istituto (v. Cass. 6372/11; Cass. 3275/16; Cass. 20430/12) e degli Ambiti
1 Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi U.S.R., che non risultano possedere autonoma capacità giuridica e processuale.
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal , poiché l'oggetto del presente ricorso è il CP_3 riconoscimento integrale, a fini sia giuridici che economici, dell'anzianità di servizio maturata per tutti i servizi non di ruolo effettuati. L'anzianità di servizio non è un bene della vita autonomo, ma rappresenta il profilo temporale del rapporto di lavoro, ragion per cui non è suscettibile di una prescrizione distinta rispetto a quella dei diritti specifici di cui costituisce il presupposto di fatto. Deriva da ciò che l'anzianità di servizio può sempre essere accertata anche ai fini del riconoscimento di una maggiorazione retributiva, salvo, limitatamente al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui è sottoposto il diritto alla retribuzione. Nel caso di specie, peraltro, non opera neppure quest'ultima limitazione posto che, ai fini della condanna al pagamento delle differenze retributive, parte ricorrente fa riferimento ad un periodo lavorativo che decorre dal 23/6/2022, non colpito da prescrizione, essendo stato il ricorso giurisdizionale depositato in data 23/06/2025.
Nel merito si osserva che il CCNL comparto scuola prevede l'attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di CP_1 determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. Il C.C.N.L. 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 anni ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio. Finché sono assunti a termine, invece, ai docenti e al personale ATA non viene riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine instaurati con il medesimo, così ricevendo sempre e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale. Ciò crea una illegittima discriminazione: mentre per il personale di ruolo il CCNL del comparto Scuola prevede l'individuazione di varie fasce di anzianità a cui corrispondono diverse tabelle retributive (con connessa attribuzione di un migliorativo trattamento economico a decorrere dalla seconda fascia), il personale assunto a termine, per contro, mantiene sempre lo stipendio tabellare iniziale, al di là del numero dei contratti a termine intervenuti e del numero di anni di lavoro prestati. Inoltre, seppure sia prevista una forma di valorizzazione dei periodi di servizio “non di ruolo” una volta che finalmente intervenga, il passaggio “in ruolo” (circostanza che, nel caso di specie si è verificata), tale valorizzazione è solo parziale (in base all'art. 489 e 485 d.lvo 297/74 come richiamati dall'art. 4 co. 13 dpr 399/88). Detta disciplina interna va disapplicata, in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione di fonte comunitaria. Viene al riguardo in considerazione la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, recepita dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, intitolata
“Principio di non discriminazione” e recante il divieto di trattare, per quanto concerne le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato, eccetto quando le diversità di trattamento siano giustificate da ragioni oggettive (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive …. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”). Il contenuto di tale clausola è sufficientemente preciso da poter essere direttamente invocato dai cittadini degli Stati membri nei confronti delle amministrazioni pubbliche innanzi al giudice nazionale, senza necessità di disposizioni interne di attuazione. Peraltro, l'Italia vi ha dato attuazione con l'introduzione dell'art. 6 del D. lgs. n. 368/2001, a mente del quale al lavoratore assunto a termine spetta ogni “trattamento in atto … per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”, a patto che ciò “non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
In proposito, la giurisprudenza della CGUE ha chiarito la portata generale della direttiva 1999/70/CE, del principio della parità di trattamento, del divieto di discriminazione, nel senso che: “1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere
2 prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (sent. 13 settembre.2007 in causa C-307/05 ; cfr. anche sent. 22 dicembre 2010 in cause riunite C-444/09 e C-456/09 Persona_1 Per_2 Per_3
.
[...] Del resto, tale interpretazione stabilita in via pregiudiziale dalla CGUE costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione scolpito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE.
Sul punto è intervenuta la sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 31150/2019 depositata in data 28/11/2019. Detta sentenza affronta proprio il problema oggetto del presente giudizio ovvero la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La Corte Di Cassazione ha concluso enunciando il seguente principio di diritto:” «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato». La motivazione fondamentale che è alla base del ragionamento assolutamente condivisibile della Suprema Corte nel caso del personale ATA è che
“Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
Il fatto che il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma14, della legge n. 124/1999, implica che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». Il servizio prestato durante il periodo di preruolo corrisponde a quello effettivamente prestato. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8 della citata sentenza, con le quali si è evidenziato che “non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è Per_4 ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale ed emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995). Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, deve essere disapplicata la norma di diritto interno –art. 569 e art. 485 d.lvo 297/74- che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo.
E' dunque, fondata la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla parte ricorrente durante i periodi di assunzione a tempo determinato in maniera integrale e non parziale;
all'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Valenza e altri: "la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70").
3 La richiesta di accertamento del diritto della ricorrente alla stessa progressione stipendiale come per il personale di ruolo, e il riconoscimento del diritto alle relative differenze retributive, è, quindi, fondata.
La domanda si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE.
La ricorrente –personale è stata immessa in ruolo a decorrere dal 2009 come collaboratore scolastico ed ha Pt_2 ottenuto anche il decreto di ricostruzione di carriera in data 01/09/2009. Con il decreto di ricostruzione della carriera è stata riconosciuta alla ricorrente l'anzianità, ai fini giuridici ed economici, di anni 7 (sette), mesi 4 (quattro), giorni 14 (quattordici), ai sensi degli art. 569 e 570 d. lvo 297/74 e dell'art. 4 co. 13 dpr 399/88, che ha equiparato i presupposti dell'applicazione della ricostruzione di carriera degli ATA a quella dei docenti, conteggiando l'anzianità nella misura dei 2/3 senza conteggiare l'anzianità di anni 1 (uno), mesi 8 (otto), giorni 7 (sette), accantonata ai soli fini economici. Se, invece, l'anzianità maturata durante la vigenza dei contratti di lavoro a tempo determinato (2000/2009) fosse stata computata integralmente, la ricorrente si sarebbe vista attribuire alla data del 01 settembre 2009, l'anzianità, ai fini economici e giuridici, di 9 anni, mesi 0 e giorni 21, e lo scatto alla fascia stipendiale 21/27 anni in data 23 giugno 2022, invece che alla data del 1° marzo 2024, indicata nei cedolini. Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal primo contratto fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo. Va inoltre affermato il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, pari a € 2.212,27 somma come rimodulata dopo le osservazioni del costituito, a cui parte ricorrente ha aderito, e già calcolata senza tenere conto del mancato riconoscimento, ai CP_1 fini economici, dell'anno 2013.
Le spese di lite seguono la soccombenza considerata la giurisprudenza ormai stabile sulla questione oggetto del ricorso e la serialità della questione.
P.Q.M
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della Parte_1 ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dal primo contratto fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, pari a 9 anni, mesi 0 e giorni 21 alla data del 1/09/2009; b) dichiara il diritto alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate, pari ad € 2.212,27 a far data dal 23 giugno 2022, se non ancora riconosciute dall'Amministrazione; Con c) pone le spese di lite a carico del soccombente, che liquida in € 1.314,00 a favore dei procuratori costituiti, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il giudice dott.ssa Cristina Giusti
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