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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Notaro – Consigliere Per_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1159 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n.
10545/2020 pronunciata in data 25 novembre 2019 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Amedeo Santacroce e Pasquale Cioffi e con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via F. Arnaldi n.45 come da procura alle liti agli atti
appellante principale - appellata incidentale
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità Controparte_1 C.F._2
di erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Varriale e con Parte_2 lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Michelangelo Schipa n. 34 come da procura alle liti agli atti appellata principale - appellante incidentale
NONCHE'
(C.F. ), in proprio e nella Controparte_2 C.F._3
qualità di erede di , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Parte_2
Massimo Saetta e Paolino Fusco e con gli stessi elettivamente domiciliata in Nola
(Na) alla Via Feudo n. 57 giusta procura alle liti agli atti
1 appellata principale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.6.2015 premesso Controparte_1
l'intervenuto decesso della madre, , nata a Napoli in [...] 4 agosto Persona_2
1933 ed ivi deceduta in data 27 settembre 2012, con conseguente apertura della successione testamentaria giusto testamento olografo pubblicato in data 15 febbraio
2013 con verbale del Notaio conveniva in giudizio, dinanzi al Persona_3
Tribunale di Napoli, le sorelle e il padre Controparte_3 Parte_2 lamentando la lesione della quota di legittima e al fine di procedere allo
[...]
scioglimento della comunione ereditaria, concludendo onde sentir: “1) emettere provvedimento di rilascio dell'appartamento sito in Napoli alla Via Arnaldi 48, attualmente occupato dalla IG.ra nel merito ed in via preliminare: 2) procedere alla Parte_1 determinazione della massa dei beni ereditari lasciati dalla sig.ra (nata a [...]
Napoli il 04/08/1933 ed ivi deceduta in data 27.09.2012), calcolando come presenti alla data dell'apertura della successione oltre al “relictum” anche i beni che sono usciti dal patrimonio della “de cuius” a titolo di liberalità diretta ed indiretta 3) accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante all'odierna attrice quale legittimaria della IG.ra Persona_2
4) accertare e dichiarare l'inefficacia della donazione modale da parte della IG.ra
[...] in favore della figlia relativa alla nuda proprietà Persona_2 Controparte_2 dell'immobile sito in Napoli alla Via Fabio Picasso n. 30, in quanto lesiva della quota di legittima spettante alla IG.ra 5) accertare e dichiarare l'ingiustificato Controparte_1 arricchimento ricevuto e ricevendo, in termini di risparmio di spesa, dalla IG.ra Parte_1
in ragione del godimento dell'appartamento di Via Arnaldi n. 48, a far data dal
[...] settembre 2009 sino alla data dell'effettivo rilascio dello stesso, senza corrispondere alcunché ai genitori prima ed agli altri coeredi dopo. Per l'effetto: 6) Ordinare alla convenuta la restituzione di tutto quanto la stessa abbia ricevuto in virtù della Controparte_2 impugnata donazione dalla “de cuius” 7) Condannare la convenuta Persona_2
, al pagamento in favore di della somma di € 3.300,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo d'indennità di occupazione dell'appartamento di Via Arnaldi n. 48 in Napoli, e delle
2 somme maturande per tale titolo fino all'effettivo rilascio dello stesso. 8) procedere ai sensi dell'art 735 c.c. alla formazione dello stato attivo e passivo della massa ereditaria, alla
(eventuale) alienazione dei beni caduti in successione, al pagamento dei debiti, alla resa dei conti, all'imputazione dei debiti, all'imputazione delle dona-zioni, ai prelevamenti di dette imputazioni, alla formazione delle porzioni ed alle attribuzioni delle medesime. 9) Procedere allo scioglimento della comunione tra i coeredi anche con la vendita dei beni caduti in successione. 10) Condannare in ogni caso le parti soccombenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da attribuire allo scrivente difensore anticipatario. 11)
Condannare in ogni caso la IG.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Parte_1 risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, in considerazione del comportamento ingiustificato che la stessa ha assunto in sede di mediazione e che ha contribuito ad un esito negativo della relativa procedura. In via istruttoria: si chiede sin d'ora disporsi CTU al fine di l) computare l'ammontare dell'intero asse ereditario della IG.ra
calcolando come presenti all'apertura della successione, oltre al “relictum”, Persona_2 anche i beni che ne sono usciti a titolo di liberalità, diretta o indiretta;
2) determinare le quote ereditarie spettanti a ciascun legittimario;
3) determinare il valore dei beni caduti in successione ai fini della vendita necessaria per lo scioglimento della comunione”.
A sostegno delle proprie pretese allegava come in costanza di matrimonio la defunta madre e il padre, , convenuto in giudizio, avevano acquistato Parte_2
l'immobile in Napoli alla Via Arnaldi n. 48, attualmente occupato dalla sorella
, che aveva comunque corrisposto un canone di locazione sino al Parte_1 settembre 2009. Aggiungeva che i genitori avevano acquistato l'immobile in Napoli alla Via Pablo Picasso n. 30 la cui nuda proprietà era stata poi donata alla figlia con atto per Notar del 16.12.2010 Controparte_2 Persona_4
riservandosene l'usufrutto con reciproco accrescimento.
Si costituivano i convenuti i quali impugnavano l'avverso dedotto;
in particolare,
eccepita preliminarmente l'improcedibilità della domanda per Parte_1
invalidità del procedimento di mediazione, si associava alla domanda di accertamento della lesione della propria quota di legittima in ragione della donazione modale disposta in favore della sorella , con condanna al CP_2
rilascio dell'immobile, e alla domanda di divisone ereditaria. Rilevava, altresì, che nella ricostruzione del patrimonio ereditario andava ricompreso il conto corrente
3 cointestato con e il valore della camera da letto sita Parte_2
nell'immobile occupato e chiedeva, in via riconvenzionale, la restituzione dell'importo di € 61.116,00, quale somma percepita a titolo di acconto dalla madre per l'acquisto dell'immobile di Via F. Arnaldi n. 48 e degli importi di € 6.997,15 e di €
12.789,88, sostenuti per il pagamento delle spese condominiali per opere straordinarie dell'immobile di Via F. Arnaldi n. 48, con condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c..
Si costituivano, altresì, i convenuti e a Parte_2 Controparte_2 mezzo del medesimo procuratore ma con autonome comparse con cui, il primo, deduceva la validità della donazione modale disposta in favore della figlia per l'impegno di cura e devozione profuso in favore della moglie e CP_2 proprio, confermando di non aver ricevuto alcun pagamento dall'estate 2009 per il canone di locazione dell'immobile occupato dalla figlia e chiedendo di Pt_1 procedere allo scioglimento della comunione. , invece, non Controparte_2 opponendosi alla domanda di divisione ereditaria, deduceva a sua volta la validità della donazione modale per non aver inciso sui diritti ereditari dei coeredi e chiedeva la condanna della convenuta, al pagamento Parte_1
dell'indennità di occupazione dell'immobile in Via Arnaldi ed ex art. 96 c.p.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., il Tribunale rilevava l'opportunità di procedere preliminarmente a una consulenza tecnica d'ufficio, con l'ausilio del nominato Arch. per la verifica della massa ereditaria e Persona_5 la formazione delle quote.
All'esito, il c.t.u. depositava elaborato peritale con il quale, nel richiamare le operazioni svolte, stimava complessivamente il patrimonio ereditario in € 173.510,00, comprensivo della quota pari al 50% dell'immobile donato (€ 100,450,00) e della quota pari al 50% dell'immobile occupato dalla convenuta (€ 73.060,00), Pt_1
precisando, in riferimento all'immobile donato, il valore della nuda proprietà e dell'usufrutto così procedendo all'indicazione delle quote ereditarie.
Sulla scorta della documentazione in atti e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, pronunciava sentenza non definitiva n. 10545/2019 del 25
4 novembre 2019 con la quale, rigettate le eccezioni preliminari, premesso che “la quota di riserva vantata dalle sorelle ex art. 542 co. 2 c.c. è pari alla metà del patrimonio Parte_1
(ovvero pari ad 1/6 ciascuno), al marito convenuto compete a titolo di legittima la quota di
1/4"; ricostruito il patrimonio ereditario “composto da beni acquistati in regime di comunione legale con il coniuge e quindi ricadenti per la sola quota del 50% su cui calcolare le quote riservate ai legittimari” sulla scorta delle risultanze peritali di cui condivideva gli esiti sia in ordine alla determinazione che alla valutazione dell'asse ereditario anche con particolare riferimento alla stima del bene donato al netto del peso imposto dal modus;
rilevato che “ai fini del calcolo quindi della riunione fittizia si dovrà procedere a sottrarre al relictum i debiti ed aggiungere il valore della donazione ai fini” e precisato che “per la valutazione delle allegate lesioni di legittima avremo un relictum che risulta formato dalla quota del 50% della piena proprietà dell'immobile in Napoli alla Via
Arnaldi n. 48 stimato al tempo dell'apertuta della successione in € 73.060,00. A tale valore va sommata la giacenza presente sul cc cointestato ai coniugi per un Parte_3
totale (già stimato al al 50%) di € 2.944,05 come da documentazione in atti”; ritenuta non provata la domanda restitutoria formulata da quanto alle spese Parte_1 condominiali e di ristrutturazione e non fondata quanto all'importo che si pretendeva versato a titolo di acconto per l'acquisto dell'immobile occupato e che
“sommando al relictum il valore della donazione modale pari ad € 94.821,00 si avrà un valore del patrimonio alla data dell'apertura della successione pari ad € 170.825,05. Sulla base di tali calcoli la defunta poteva disporre di 1/4 del patrimonio per la disponibile, pari ad €
42.706,26. Al coniuge era riservata la medesima quota di 1/4 ed alle altre tre figlie la quota di
1/6 ciascuna del valore di € 28.471,00. Pertanto richiamato il valore del relictum come sopra illustrato è evidente che vi sia capienza per entrambe le sorelle che agiscono in riduzione senza bisogno di inficiare la donazione”; precisato altresì che “dal rigetto della domanda volta ad inficiare la donazione è evidente che alcuna somma per l'occupazione dell'immobile deve essere riconosciuta in favore della comunione”, pronunciava sentenza non definitiva n.
10545/2019 del 25 novembre 2019 con cui, in parziale accoglimento della domanda attorea, così disponeva: “1) dichiara aperta la successione di nata a [...]
Napoli il 04.08.1933 ed ivi deceduta in data 27.09.2012; 2) dichiara che l'asse ereditario è formato quanto al relictum dal 50% dell'immobile in Napoli alla Via Arnaldi n. 48 catasto fabbricati del Comune di Napoli fg. 6, p.lla 23, sub 21, Via Provinciale p.5, int. 19, sc U, zc 5,
5 cat A/3 cl 3 vani 5, rendita catastale € 632,66 e dall'importo di € 2.944,05 di cui al cc cointestato con il marito n. 0042/438 Banco di Napoli Fil. Napoli 44 e Parte_2 dichiara l'assenza di debiti;
3) rigetta la domanda proposta da parte attrice e da parte convenuta di riduzione della donazione modale disposta in favore di Parte_1 con rogito Notaio in data 16.12.2010 rep. 217823; 4) Controparte_2 Persona_4 rigetta la domanda di pagamento di indennità di occupazione e di ingiustificato arricchimento ricevuto dalla convenuta a seguito della disposta donazione di cui al Controparte_2 punto che precede;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio” .
Quindi, il procedimento proseguiva per lo scioglimento della comunione e per la regolamentazione dei rapporti tra le parti per il rendiconto delle somme sostenute nell'interesse della comunione a far data dall'apertura della successione.
Avverso detta sentenza non definitiva, proponeva appello , con Parte_1
atto di citazione notificato in data 11.3.2020, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale sua riforma con accoglimento delle difese spiegate in primo grado e, quindi, per sentire dichiarare aperta la successione ereditaria della madre, accertare e dichiarare la lesione della propria quota di legittima in ragione della donazione modale disposta dalla defunta madre in favore della sorella con conseguente dichiarazione di inefficacia della stessa, Controparte_2 accogliere la domanda restitutoria avanzata in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'appellante articolava sei motivi di gravame deducendo: 1) “l'errata valutazione di prove documentali e circostanze di fatto” così contestando la consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta lacunosa e basata sulla valutazione degli immobili stimati solo in virtù di dichiarazioni verbali di operatori del settore peraltro non riportati nella relazione;
2) la violazione di legge che avrebbe determinato la decisione di rigetto della domanda di ripetizione formulata in primo grado;
3) l'evidente lesione della quota di legittima premessa la dimostrata esistenza di un proprio credito nei confronti della de cuius; 4) il mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione dovuta da relativamente alla quota dell'appartamento di Via Controparte_2
Pablo Picasso n. 30 in Napoli a far data dalla domanda;
5) l'infondatezza della domanda avanzata da per la restituzione delle spese Controparte_2
6 sostenute nell'anno 2013 dell'importo di € 50.000,00 per la realizzazione di migliorie nell'immobile di via Pablo Picasso;
6) il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Si costituiva eccependo l'infondatezza dell'appello quanto al Controparte_1 preteso credito vantato da nei confronti della massa ereditaria e Parte_1
avanzando appello incidentale onde sentir riformare la decisione impugnata laddove il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna di Parte_1
al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Napoli alla
[...]
Via Arnaldi n. 48, insistendo per l'ammissione dei mezzi di prova già articolati in primo grado.
Si costituivano, altresì, e concludendo nei seguenti Controparte_2 Pt_2
termini: “1) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello proposta dalla sig.ra per violazione dell'art.340 c.p.c.; 2) in via Parte_1 subordinata e nel merito, rigettare l'appello per improponibilità ed infondatezza dei motivi addotti dall'appellante; 3) conseguentemente, confermare in toto l'impugnata sentenza non definitiva n.10595/2019 del 25/11/2019 del Tribunale di Napoli;
4) condannare in ogni caso
l'appellante al pagamento delle spese di giudizio della presente fase in Parte_1 favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”.
Interrotto il giudizio a seguito dell'intervenuto decesso di , Parte_2
dichiarato dai suoi Difensori, giusta ordinanza pronunciata in data 13.5.2024, e regolarmente riassunto su iniziativa dell'appellante principale, Parte_1 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c..
Preliminarmente va verificato se possa dichiararsi cessata la materia del contendere, come sostenuto dalla Difesa di e di Controparte_2 Controparte_1
posto che il procedimento di primo grado, a seguito della pronuncia della sentenza impugnata, è proseguito con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del
9.5.2024 con cui il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio e approvato il piano di riparto del ricavato della vendita del bene ereditario con le seguenti argomentazioni
“vista la rinuncia e la relativa accettazione alla domanda di pagamento dell' indennità di occupazione proposta nei confronti della parte convenuta e l'approvazione Parte_1 del piano di riparto del ricavato della vendita del bene ereditario dichiara estinta la procedura
7 autorizzando le parti al prelievo dell'importo pari al 50% dell' attuale giacenza del cc n.
0042/438 acceso presso l'istituto bancario Intesa SanPaolo Fil. Napoli n. 44 pro quota ereditaria e approva il piano di riparto come da ordinanza allegata al presente verbale. Gli avv.ti Fusco, Saetta e Varriale ritirano la produzione di parte”.
Ebbene, qualora, a seguito di domanda di scioglimento di comunione immobiliare, sia stata emessa sentenza non definitiva dichiarativa dell'invocato scioglimento e, poi, il giudice approvi con ordinanza il progetto divisionale per mancanza di contestazioni, divenuto perciò esecutivo, l'accoglimento dell'appello determina, ai sensi dell'art. 336, comma secondo, c.p.c.., la caducazione di tutti gli atti e i provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
3636 del 16/02/2007) e, quindi, nel caso in esame, non può procedersi alla disamina di tutta l'attività che ha fatto seguito alla pronuncia impugnata nel presente giudizio che rinviene il suo presupposto logico-giuridico proprio nella menzionata sentenza non definitiva.
Va, quindi, esaminata la natura della sentenza impugnata dirimente ai fini della verifica della tempestività dell'appello.
Appare utile richiamare l'ultimo arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Sez. U - , Sentenza n. 10242 del 19/04/2021) che ha ribadito che il criterio di distinzione tra sentenze definitive e non definitive deve essere fondato su indici formali a presidio della garanzia di certezza e della tutela dell'affidamento che la presenza di indici di carattere formale ingenera nelle parti e che detti indicatori sono intrinseci alla sentenza e dalla stessa immediatamente percepibili, dovendosi ritenere esclusa l'utilizzabilità di elementi esterni alla decisione, per definizione non rispondenti alle indicate esigenze di certezza e di affidamento.
Assume, quindi, carattere intrinseco e formale anche l'espressa qualificazione della sentenza come definitiva o non definitiva da parte del giudice e la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto di diversi indicatori formali, non vi è dubbio della natura non definitiva della sentenza impugnata posto che nell'intestazione la sentenza è espressamente qualificata in tali termini e ancora laddove è così riportato:
“Il giudizio dovrà proseguire per lo scioglimento della comunione con conseguente rilascio
8 dell'immobile da parte della coerede e per la regolamentazione dei rapporti tra le parti per il rendiconto delle spese sostenute nell'interesse della comunione a far data dalla apertura della successione. Le spese andranno regolate alla sentenza definitiva”.
Il giudizio è, quindi, proseguito, oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, per la decisione dell'ulteriore domanda di rendiconto cumulata nello stesso processo con quelle definite con la sentenza non definitiva posto che l'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione.
Pertanto, deve ritenersi che operi pienamente la disciplina della scelta fra l'impugnazione immediata e la riserva di impugnazione differita data la natura non definitiva della sentenza impugnata.
Ciò posto giova ricordare il disposto dell'art.340 c.p.c. che prevede, ai primi due commi: ”Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo
279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.”.
Ebbene, all'udienza del 10.2.2020, successiva alla pronuncia della sentenza non definitiva, qui impugnata, n. 10545/2019 del 25/11/2019 e della contestuale ordinanza di rinvio a detta udienza, la Difesa di proponeva Parte_1
riserva di appello ai sensi dell'art.340 c.p.c. nei seguenti termini: “Sono presenti nell'interesse della IG.ra gli avv.ti Pasquale Cioffi e Amedeo Santacroce, i Parte_1 quali fanno espressa riserva di appello avverso la sentenza n. 10545/2019 del 25/11/2019 ad oggi ancora non notificata.”.
Pertanto, l'appello immediato proposto da con atto notificato in Parte_1 data 11.3.2020 avverso la sentenza non definitiva n. 10545/2019, pronunciata dal
Tribunale di Napoli in data 25/11/2019, va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 340 c.p.c..
9 Di poi, l'appello incidentale proposto da , assorbito ogni altro Controparte_1
profilo, ha perso efficacia, ai sensi dell'art. 334, co. 2, c.p.c., per effetto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione principale.
Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate tra e Parte_1
mentre seguono il principio della soccombenza nei confronti di Controparte_1
e vengono liquidate come da dispositivo con riferimento ai Controparte_2
parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza non definitiva n. 10545/2020 pronunciata Controparte_1
in data 25 novembre 2019 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello principale;
b) dichiara inefficace l'appello incidentale;
c) compensa le spese del grado tra e;
Parte_1 Controparte_1
d) condanna al pagamento delle spese processuali del grado Parte_1
in favore di che si liquidano in complessivi € 7.160,00 Controparte_2
per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 16 gennaio 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
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