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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 3272/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 19/02/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art127 ter c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3272 /2024 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige, presso lo studio dell'Avv. Schimperna Cristina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso CP_1
a mezzo di propri funzionari;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l di Frosinone al fine di CP_1 ottenere l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione dell'assegno mensile di invalidità civile, a far data da gennaio 2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, accertata con verbale della Commissione medica del 12.02.2018. CP_1 Parte ricorrente ha precisato di aver maturato i requisiti reddituali dal 2023, ripresentando domanda di liquidazione in data 12.09.2023.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto a CP_1 liquidare il dovuto a titolo di assegno di arretrati invalidità civile, sulla base dei requisiti reddituali della parte ricorrente, per la somma indicata nel Mod. TE08 in data 20.01.2025.
All'udienza del 19 Febbraio 2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza odierna, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, avendo l' provveduto alla liquidazione di quanto CP_1 richiesto solo successivamente all'introduzione del presente giudizio, ovvero in data 3.1.2025, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del rispettivo Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 3272/2024 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di Frosinone al pagamento in favore CP_1 della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1865,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 20/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 19/02/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art127 ter c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3272 /2024 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige, presso lo studio dell'Avv. Schimperna Cristina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso CP_1
a mezzo di propri funzionari;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l di Frosinone al fine di CP_1 ottenere l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione dell'assegno mensile di invalidità civile, a far data da gennaio 2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, accertata con verbale della Commissione medica del 12.02.2018. CP_1 Parte ricorrente ha precisato di aver maturato i requisiti reddituali dal 2023, ripresentando domanda di liquidazione in data 12.09.2023.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto a CP_1 liquidare il dovuto a titolo di assegno di arretrati invalidità civile, sulla base dei requisiti reddituali della parte ricorrente, per la somma indicata nel Mod. TE08 in data 20.01.2025.
All'udienza del 19 Febbraio 2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza odierna, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, avendo l' provveduto alla liquidazione di quanto CP_1 richiesto solo successivamente all'introduzione del presente giudizio, ovvero in data 3.1.2025, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del rispettivo Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 3272/2024 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di Frosinone al pagamento in favore CP_1 della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1865,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 20/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore