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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/02/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il giudice unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19223 /2019 r.g.n. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO FRANCESCO Parte_1
ATTORE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. SOLLITTO GIUSEPPE Controparte_1
CONVENUTO Udienza di precisazione delle conclusioni: 30/09/2024
L'avv. Occhipinti Bernardo precisa le conclusioni riportandosi alle domande tutte formulate con l'atto di citazione e richiama le deduzioni formulate alla c.t.u. Conclusioni dell'attrice:
“- ritenere e dichiarare nulle le clausole di cui ai contratti di finanziamento stipulati tra le parti nelle parti relative alla previsione di interessi e corrispettivi oltre soglia d'usura per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 1815 cod. civ. e 644 c.p.c.;
- per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi corrisposti dall'attore in favore della società convenuta;
- occorrendo previo ricalcolo contabile, condannare Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire, in favore dell'attore, le somme indebitamente percepite in relazione ai due rapporti di finanziamento, complessivamente pari ad €15.223,66, di cui:
- €10.326,24, con riferimento al finanziamento n. 2383821, stipulato in data
23.12.2009;
- €4.897,42, con riferimento al finanziamento n. 3423723, stipulato in data
27.07.2012;
- condannare la convenuta al pagamento degli interessi legali dalla data dei CP_2 singoli pagamenti fino alla data della domanda giudiziale, nonché agli interessi di mora ex art. 1284, quarto comma cod. civ., dalla domanda fino al soddisfo sui predetti importi;
- condannare, previo accertamento della colpa grave, la Società convenuta al risarcimento, ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., in favore dell'attore, per importi da determinarsi anche equitativamente in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo.
- Con vittoria delle spese di lite, incluse quelle di consulenza tecnica e quelle di CTU, ove disposta”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni sopra epigrafate. Ha premesso di avere stipulato due contratti di finanziamento con Neos Finance S.p.A., un primo contratto nel 2009 , il n. 2383821 per un importo di euro 15.000,00= con rimborso in 84 rate e un secondo contratto, n. 3423723, stipulato in data 27/7/2012 per un importo di euro 22.531,00= con rimborso in n. 36 rate mensili, a partire dal 5/10/2012. Ha quindi dedotto che il primo rapporto si concludeva con il rimborso regolare delle rate, mentre per il secondo rapporto Intesa San Paolo Personal Finance, nel frattempo subentrata nella posizione giuridica della Neos Finance a seguito di attuazione del progetto di creazione del polo della Finanza d'Impresa, che ha interessato l'impresa finanziatrice, ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine del rimborso, invitando al pagamento del residuo credito, complessivamente indicato in € 11.079,74 per capitale ed accessori. Ha lamentato di avere versato complessivamente per i due finanziamenti somme per interessi e costi non dovuti, che ha quantificato per il prestito del 2009 in euro 15.223,06, eccependo l'applicazione di interessi effettivi superiori al tasso pattuito e al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia, e ha richiamato la disciplina dell'art. 1815 comma 2 c.c. Per quanto riguarda invece il prestito del 2012 rimodulando tutti i costi connessi al momento della decadenza ha lamentato un costo complessivo pari ad euro 29,32 superiore di ben 12 punti percentuali rispetto al tasso soglia dell'epoca. Ha chiesto condannarsi la Società convenuta ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Con la comparsa di costituzione e risposta Intesa San Paolo ha dedotto la legittimità del proprio operato e ha chiesto il rigetto delle domande attrici, eccependone l'infondatezza, con vittoria di spese e compensi di lite. La causa iscritta al ruolo del Tribunale di Palermo nel 2018 è stata istruita con i documenti offerti in comunicazione e con c.t.u.. Riassegnata a questo G.I. con provvedimento il 16.10.2023, con ordinanza del 30/09/2024 è stata trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. (2) La preliminare eccezione con la quale la Società convenuta lamenta l'abuso del processo per l'illegittimo frazionamento e per la parcellizzazione della domanda è infondata. La circostanza che in relazione al contratto di finanziamento n. 3423723 l'attore avesse già proposto azione giudiziaria per il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al prestito dal Sig, può rilevare, all'esito delle Pt_1 separate domande, in funzione del regolamento delle spese.
Processualmente il primo giudizio non appare incompatibile con la proposizione della domanda volta alla declaratoria della illegittimità degli interessi pattuiti.
Non è pertanto condivisibile, neppure sul piano del metodo, la conclusione che è stata affacciata da Intesa San Paolo con la comparsa di costituzione e risposta, secondo la quale l'attore avrebbe dovuto introdurre le domande con la proposizione di una sola causa;
ovvero che tra le due cause vi sia una incompatibilità logica e / o cronologica.. L'attore, soccombente sulla domanda avente ad oggetto la mancata sottoscrizione del contratto, è libero di intraprendere in successione un'altra azione, avente ad oggetto, questa volta, il merito della validità del contenuto del contratto.
(3) La domanda deve essere rigettata
Rapporto di finanziamento n. 2383821 Nelle conclusioni di c.t.u. pur essendosi evidenziata l'incoerenza della mancata esplicitazione di un piano di ammortamento, sulla base del tasso di interesse del
10,50% pattuito e della rata di rimborso di euro 270,00= si è individuato un T.A.E.G. contrattuale dell'11,99 % e un T.A.E.G. effettivo del 13,766 %, ottenuto secondo una ricostruzione dell'articolazione del piano di ammortamento alla francese. E' precisato che non ricorre un 'ipotesi né di usura originaria o genetica del contratto di prestito né un'ipotesi di usura sopravvenuta dei tassi (corrispettivo e dimora, separatamente considerati).
(4) Rapporto di finanziamento n. n. 3423723
Anche per questo contratto di finanziamento è evidenziata la mancata esplicitazione di un piano di ammortamento. Sulla base del tasso di interesse pattuito dell'8 % e di una rata di rimborso di euro 713,90 si è individuato un T.A.E.G. contrattuale del 9,34
% e un T.A.E.G. effettivo del 9,51 %. (5) E'precisato che non ricorre un'ipotesi né di usura originaria o genetica del contratto di prestito né un'ipotesi di usura sopravvenuta dei tassi (corrispettivo e di mora, separatamente considerati). Tanto premesso erra parte attrice nell'affermare che l'indeterminatezza del sistema di capitalizzazione, che inferisce dall'assenza di un piano di ammortamento, si sia tradotta in una violazione della forma scritta prevista ad substantiam , trattandosi comunque della esistenza e della previsione di quegli elementi della valutazione (rata e tasso di interessi pattuito) che non ne hanno impedito la ricostruzione in conformità delle conclusioni di c.t.u.
(6) La stessa questione sviluppata a sostegno della invalidità contrattuale secondo cui ai fini del superamento del tasso soglia di usura vada ricompresa nel calcolo del
TAEG anche la commissione per estinzione anticipata non è suscettibile di approdare a differenti conclusioni. Si tratta di questione che, pur in richiamo della giurisprudenza di merito e di legittimità che ne ha affrontato i termini, risulta in concreto astratta.
(7) Questo Tribunale (sentenza Tribunale di Palermo 1°/09/2024 , B.A. L R G c.
Unicredit proc. N. 4832/ 2021 r.g.n.) ha già osservato che appare controversa la questione se possano ricomprendersi nel calcolo del TAEG, e nella sua valutazione di legittimità, gli oneri connessi all'estinzione anticipata (del mutuo, nel caso esaminato) in quanto oneri non collegati all'erogazione del credito e non costituenti quindi “corrispettivo” per il godimento del denaro nella fase fisiologica del rapporto….La conclusione che si tratti di un onere futuro del tutto eventuale che si registra con l'eventuale estinzione anticipata del rapporto, non è qui del tutto persuasiva….Appare evidente che nel caso di estinzione anticipata del mutuo la banca godrebbe del pagamento di interessi calcolati su una somma che si presume messa a disposizione per un dato tempo “t” che però diviene “t – x”. Il che (al di là della rilevanza della questione formale o “nominalistica “, se cioè i già menzionati oneri siano o meno da ricomprendere nel TAEG) è suscettibile di fondare e configurare un'ipotesi di ingiusta locupletatio della banca, ossia una dazione sine causa, con la conseguente richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato.
E invero, sarebbe convincente in tal senso il rilievo per cui se è vero che i frutti civili sono acquistati pro-rata temporis (giorno per giorno) ex art. 821 c.c. in ragione della durata del capitale (o della cosa) posta in godimento, gli interessi corrisposti sul presupposto (poi non verificatosi) che tale tempo sarebbe stato più lungo costituiscono, probabilmente, un indebito oggettivo, di cui chiedere la restituzione.
(8) Senonchè è palese lo sviamento e il travisamento delle ragioni realizzate con la domanda posto che nel caso in esame non si verte sulla estinzione per l'anticipato rimborso del debitore bensì sulla decadenza del termine per il suo inadempimento. Il che, in relazione ai temi di causa e alle eccezioni postulate porta alla conclusione che nemmeno mette conto richiamare il principio in Cassazione Civile, sentenza del 19/6/2024 n. 14836/2024 in base alla quale “Il consumatore ha il diritto di estinguere il mutuo in anticipo e vedersi garantito il rimborso di parte delle spese vive sostenute per l'apertura pratica, l'assicurazione, gli interessi e l'istruzione della pratica in maniera proporzionale alla porzione di finanziamento che viene estinto in anticipo”, che, per la fattispecie, sarebbe mal richiamato.
(9) Né su tale premessa può avere una specifica utilità il richiamo al principio in Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza 7 marzo 2022 n. 7352 – che spiegherebbe in ogni caso una valenza in senso contrario alla pretesa attorea – in cui si afferma, con riferimento alla componente del costo del credito, “che la commissione di estinzione anticipata non è computabile ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi, trattandosi di un corrispettivo contrattuale previsto per sciogliere gli impegni del contratto” ( nella stessa direzione Cassazione civile, ordinanza 36404 / 2023). (10) Ne deriva che è del tutto distonica l'eccezione di nullità del finanziamento per l'indebita sovrapposizione del richiamo operato da parte attrice alla invalidità sancita dall'art. 125 bis commi 6 T.U.B. D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Non si tratta infatti dello scrutinio di clausole contrattuali relative alla corretta inclusione nel
TAEG di costi del finanziamento ma di un inadempimento e di una decadenza del termine nella quale non risulta implicato alcun abuso da posizione dominante dell'Ente Finanziatore e dei suoi successori. Deve pertanto essere disattesa la richiesta di parte attrice di richiamare il c.t.u. essendo il tenuto all'adempimento dell'obbligazione che ha assunto con la Pt_1 sottoscrizione dei contratti di finanziamento.
(11) Non sussiste responsabilità aggravata di parte attrice, non essendo provato che l'azione civile sia il frutto di malafede o abuso nei confronti della Società convenuta. (12) Le spese, secondo il criterio della soccombenza si liquidano per valore, durata ed entità della lite come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Palermo, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
contro così provvede: Pt_1 Controparte_1
Rigetta la domanda. Condanna a rifondere le spese del presente giudizio a favore di Parte_1 [...] che liquida in euro 3981,00= oltre maggiorazione forfettaria c.p.a. e Controparte_3
i.v.a. Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, 15/02/2025
Il Giudice
Dott. Michele Alajmo