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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12725 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro, dott.ssa Anna Pagotto, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art.127-ter c.p.c, per l'udienza di data 2.10.2025 nella causa n.27420/2023 R.G.A.C., con contestuale motivazione, emette la seguente SENTENZA
tra ricorrente Parte_1 avv.to Umberto Zollo e resistente Controparte_1 Controparte_2 avv. Maria Grassi, avv. Alessandra Molfese e avv. Emilia Principe
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede l'accertamento del suo diritto ad ottenere la c.d. carta elettronica del docente di cui alla legge 107/2015 e la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di € 1500,00 per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Con note di trattazione scritta ha chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere la c.d. carta elettronica del docente anche per l'anno scolastico 2023/2024. Premette di essere stato per il periodo al quale si riferisce la richiesta docente precario e quindi di avere svolto attività quale docente non di ruolo per negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed in particolare nei seguenti periodi: -a.s. 2020/21: dal 29/10/2020 al 8/06/2021; -a.s. 2021/22: dal 7/09/2021 al 30/06/2022; -a.s. 2022/2023 dal 12/10/2022 al 30/06/2023; - a.s. 2023/2024 dal 11/09/2023 al 30/06/2024. Rappresenta che le mansioni svolte durante il periodo di precariato sono identiche a quelle dei colleghi che hanno prestato servizio con contratti a tempo indeterminato. Richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia in materia a fronte della Legge 107/2015 che prevede il bonus da utilizzare richiesto solamente per i docenti di ruolo, in spregio ai principi costituzionalmente garantiti. Costituitasi, parte convenuta con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso. La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 2.10.2025 nelle quali, peraltro è specificato che al momento il docente è ancora interno al sistema scolastico.
oOo Il ricorso è fondato. Parte ricorrente è attualmente interna ai circuiti scolastici, come confermato nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle quali risulta che è docente di ruolo. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». L'art. 2 del DPCM di data 23 settembre 2015 ha disposto che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo DPCM di data novembre 2016 ha ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. La parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C- 450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di CP_1 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito CP_1 che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47). È noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468). Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022). Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'art. 15, ha stabilito che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno 2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati. Peraltro, di recente è intervenuta in materia anche la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte, chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale. Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e CP_1 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Recentemente, con la decisione n. C-268/2024, del 3.7.2025, la Corte di Giustizia, in relazione alle supplenze brevi e saltuarie, ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.” La Corte affida al Giudice nazionale il compito di verificare la comparabilità tra la situazione lavorativa dei docenti assunti a tempo determinato e quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, tenuto conto che gli elementi da valutare ai fini della verifica della comparabilità sono rappresentati dalla natura della prestazione, dalle condizioni di formazione e dalle condizioni di impiego. Verificata la comparabilità, è necessario controllare se vi siano ragioni oggettive che giustifichino una differenziazione di trattamento con conseguente esclusione del beneficio in esame nei confronti dei docenti che svolgono supplenze di breve durata. Al proposito, la Corte europea esclude che la sola durata dell'impiego possa costituire una ragione oggettiva che consenta una differenziazione di trattamento, in quanto la differenza di trattamento deve rispondere ad una esigenza reale ed effettiva. Ciò detto, nel caso di supplenze brevi e saltuarie, si ritiene che i docenti siano chiamati ad esercitare una attività lavorativa al pari dei docenti di ruolo o di docenti non di ruolo assunti con un incarico della durata annuale, in quanto tali docenti devono prestare la medesima attività didattica e sono sottoposti agli stessi obblighi di formazione e di aggiornamento e pertanto non si ravvedono ragioni oggettive tali da consentire una differenziazione di trattamento. Ciò premesso, si ritiene che la parte ricorrente, al momento interna al sistema scolastico, sulla base della giurisprudenza suddetta, abbia il diritto di ottenere la carta docente per tutti gli anni scolastici richiesti avendo dimostrato di avere prestato attività lavorativa fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche. Sussistono pertanto tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame per l'importo nominale di € 2000,00 per tutti e quattro gli anni scolastici richiesti. Si rappresenta che il ricorrente è incorso in alcuna decadenza biennale, poiché il mancato utilizzo della carta, in tanto può ipotizzarsi, in quanto essa sia stata ritualmente e regolarmente attribuita al docente. L' accoglimento del ricorso giustifica la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali - liquidate come da dispositivo e diminuite per la serialità.
PQM
dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della Parte_1 legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo nominale di € 2000,00; condanna il convenuto alla attribuzione della carta docente a favore del ricorrente, per tali anni CP_1 scolastici, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto al pagamento a favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in € 800, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Roma, 26.10.2025 IL GIUDICE La sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Chiara Urbani, UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro, dott.ssa Anna Pagotto, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art.127-ter c.p.c, per l'udienza di data 2.10.2025 nella causa n.27420/2023 R.G.A.C., con contestuale motivazione, emette la seguente SENTENZA
tra ricorrente Parte_1 avv.to Umberto Zollo e resistente Controparte_1 Controparte_2 avv. Maria Grassi, avv. Alessandra Molfese e avv. Emilia Principe
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede l'accertamento del suo diritto ad ottenere la c.d. carta elettronica del docente di cui alla legge 107/2015 e la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di € 1500,00 per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Con note di trattazione scritta ha chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere la c.d. carta elettronica del docente anche per l'anno scolastico 2023/2024. Premette di essere stato per il periodo al quale si riferisce la richiesta docente precario e quindi di avere svolto attività quale docente non di ruolo per negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed in particolare nei seguenti periodi: -a.s. 2020/21: dal 29/10/2020 al 8/06/2021; -a.s. 2021/22: dal 7/09/2021 al 30/06/2022; -a.s. 2022/2023 dal 12/10/2022 al 30/06/2023; - a.s. 2023/2024 dal 11/09/2023 al 30/06/2024. Rappresenta che le mansioni svolte durante il periodo di precariato sono identiche a quelle dei colleghi che hanno prestato servizio con contratti a tempo indeterminato. Richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia in materia a fronte della Legge 107/2015 che prevede il bonus da utilizzare richiesto solamente per i docenti di ruolo, in spregio ai principi costituzionalmente garantiti. Costituitasi, parte convenuta con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso. La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 2.10.2025 nelle quali, peraltro è specificato che al momento il docente è ancora interno al sistema scolastico.
oOo Il ricorso è fondato. Parte ricorrente è attualmente interna ai circuiti scolastici, come confermato nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle quali risulta che è docente di ruolo. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». L'art. 2 del DPCM di data 23 settembre 2015 ha disposto che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo DPCM di data novembre 2016 ha ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. La parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C- 450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di CP_1 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito CP_1 che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47). È noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468). Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022). Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'art. 15, ha stabilito che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno 2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati. Peraltro, di recente è intervenuta in materia anche la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte, chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale. Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e CP_1 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Recentemente, con la decisione n. C-268/2024, del 3.7.2025, la Corte di Giustizia, in relazione alle supplenze brevi e saltuarie, ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.” La Corte affida al Giudice nazionale il compito di verificare la comparabilità tra la situazione lavorativa dei docenti assunti a tempo determinato e quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, tenuto conto che gli elementi da valutare ai fini della verifica della comparabilità sono rappresentati dalla natura della prestazione, dalle condizioni di formazione e dalle condizioni di impiego. Verificata la comparabilità, è necessario controllare se vi siano ragioni oggettive che giustifichino una differenziazione di trattamento con conseguente esclusione del beneficio in esame nei confronti dei docenti che svolgono supplenze di breve durata. Al proposito, la Corte europea esclude che la sola durata dell'impiego possa costituire una ragione oggettiva che consenta una differenziazione di trattamento, in quanto la differenza di trattamento deve rispondere ad una esigenza reale ed effettiva. Ciò detto, nel caso di supplenze brevi e saltuarie, si ritiene che i docenti siano chiamati ad esercitare una attività lavorativa al pari dei docenti di ruolo o di docenti non di ruolo assunti con un incarico della durata annuale, in quanto tali docenti devono prestare la medesima attività didattica e sono sottoposti agli stessi obblighi di formazione e di aggiornamento e pertanto non si ravvedono ragioni oggettive tali da consentire una differenziazione di trattamento. Ciò premesso, si ritiene che la parte ricorrente, al momento interna al sistema scolastico, sulla base della giurisprudenza suddetta, abbia il diritto di ottenere la carta docente per tutti gli anni scolastici richiesti avendo dimostrato di avere prestato attività lavorativa fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche. Sussistono pertanto tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame per l'importo nominale di € 2000,00 per tutti e quattro gli anni scolastici richiesti. Si rappresenta che il ricorrente è incorso in alcuna decadenza biennale, poiché il mancato utilizzo della carta, in tanto può ipotizzarsi, in quanto essa sia stata ritualmente e regolarmente attribuita al docente. L' accoglimento del ricorso giustifica la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali - liquidate come da dispositivo e diminuite per la serialità.
PQM
dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della Parte_1 legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo nominale di € 2000,00; condanna il convenuto alla attribuzione della carta docente a favore del ricorrente, per tali anni CP_1 scolastici, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto al pagamento a favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in € 800, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Roma, 26.10.2025 IL GIUDICE La sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Chiara Urbani, UPP.