Articolo 2 della Legge 2 agosto 1957, n. 698
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 settembre 1957
Art. 2.
E' concesso un contributo straordinario di un milione di lire a favore dell'Unione nazionale congiunti dei dispersi in guerra.
Entrata in vigore il 1 settembre 1957