Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/05/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n.4946/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. LOSAPPIO PAOLA MICHELA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 20/05/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 25/06/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previa declaratoria della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP per l'espletamento di un supplemento peritale, ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza sostanzialmente dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(27/03/2023), avendo circoscritto al periodo “tra il gennaio ed il giugno 2023” la sussistenza degli stessi requisiti sanitari (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU a pagg. 6 e 7 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU:
«È ben documentato dalla certificazione prodotta e dalla nostra osservazione clinica che il sig. di anni 52, è Parte_1 principalmente affetto da “disturbo schizoaffettivo cronico con
2 esacerbazione acuta, disturbo di personalità antisociale in trattamento farmacologico cronico con terapia long acting.
Come noto le condizioni sanitarie legittimanti la richiesta dell'indennità di accompagnamento contemplano l'impossibilità alla deambulazione autonoma;
ovvero la necessità di assistenza per l'esecuzione di un complesso di funzioni tra quelle di vestirsi, prepararsi i cibi, provvedere all'igiene personale, agli acquisti, alle faccende domestiche, al governo minimo degli spazi del domicilio, all'autosoccorso, alla richiesta di soccorso, alla gestione di apparecchi televisivi o radiofonici. Orbene si deve ritenere che nel caso in esame vi sia una sufficiente possibilità di deambulazione autonoma;
quanto alle funzioni di vita quotidiana deve ritenersi che ci sia ancora la possibilità di provvedere alle attività surrichimate, con sufficiente adeguatezza ed autonomia, si segnala che non avrebbe alcun amministratore di sostegno.
Si deve altresì evidenziare che nel corso dei primi mesi del 2023 il ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del PS di Parma Pt_1 ove si presentò in condizioni di deterioramento fisico (piedi maceri, ecchimosi, flittene da freddo) e psichico (disorientamento amnesia). In tale accesso al PS emerge che qualche anno fa ha rifiutato l'inserimento in comunità, e che i familiari- interpellati dal servizio del PS di Parma, si sono dichiarati non disponibili a condividere la presa in carico. D'altra parte la scarsa compliance del paziente nel trattamento è pure evidenziata dalla necessità di somministrazione di terapie long acting.
Emerge, dunque, che nel corso del 2023 il sia andato Pt_1 incontro ad un grave perturbamento delle proprie condizioni psichiche, già precarie e fragili;
mentre allo stato attuale la situazione risulta in una sostanziale stabilizzazione. Ecco che si ritiene che, in base alla documentazione esibita, vi sia stato un periodo stimabile in 6 mesi (tra il gennaio ed il giugno 2023), in cui fu in atto un perturbamento delle condizioni cliniche tali da richiamare la ricorrenza dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento. Allo stato attuale non ricorrono tali condizioni.
3 OSSERVAZIONI DELLE PARTI
Il difensore, avv. Losappio, ha fatto pervenire osservazioni -che si allegano- che ricostruiscono l'esistenza di una situazione psicopatologica di persistente gravità. Orbene tale ipotesi ricostruttiva non trova traccia nella certificazione prodotta, che peraltro è scarna, né nella nostra osservazione clinica;
quest'ultima -infatti- ha escluso l'esistenza di condizioni patologiche di tale gravità da rendere necessario l'accompagnamento.
CONCLUSIONI
In conclusione si deve affermare che SI ricorrevano i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto tra il gennaio ed il giugno 2023».
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento può trovare accoglimento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa specificata in dispositivo e fino al 30 giugno
2023.
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di riconoscimento del diritto alla prestazione economica richiesta, atteso che l'oggetto del presente giudizio di merito ATP è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario [v. Cass. Sez. 6, Lav., Ordinanza n.2587 del 05/02/2020
(Rv. 656753 - 01): «quanto alla inammissibilità della pronuncia di condanna, in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. da ultimo Cass.9/4/2019, n.9876, Cass. 8/4/2019, n. 9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all'ambito del giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis cod.proc.civ. e all'eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;
la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una
4 prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo»].
Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 5.200,00 tenuto conto del periodo di tempo circoscritto a tre mensilità di eventuale godimento della prestazione economica), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata e tenuto conto sia della fase di ATP (Euro 500,00) sia della presente fase di merito (Euro
1.310,00) – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore costituito CP_1 dichiaratosi anticipatario.
Analogamente in base al principio della soccombenza le spese di
C.T.U. – nella misura già liquidata con separati provvedimenti – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27/03/2023 e sino al 30/06/2023;
- condanna l' a rifondere nei confronti della parte CP_1 ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi
5 Euro 1.810,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed
IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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