Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 26/03/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 4227/2023 R.G. promossa da:
, C.F. , nato a [...] li 13/06/1965, Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Napoli alla Via Francesco Giordani, 30 presso lo studio degli avv.ti Antonio Daniele, C.F.
pec: e Paola Fraconte, C.F. C.F._2 Email_1
, pec: che lo rappresentano e C.F._3 Email_2
difendono sia unitamente che disgiuntamente giusto mandato a margine del ricorso,
RICORRENTE
contro
:
, in persona del suo Presidente e legale CP_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, cod. fisc.
, PEC: , giusto mandato C.F._4 Email_3
generale alle liti per notar in Roma del 23.1.2023 – repertorio 37590, e Persona_1
presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli, CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: ricalcolo della pensione sulla scorta dei benefici amianto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ricorrente alla maggiorazione, per il coefficiente 1.5, della contribuzione (o montante contributivo), ovvero all'aumento figurativo per il predetto coefficiente dei versamenti contributivi, relativamente agli anni agosto
2006/maggio 2019, ovvero al diverso periodo ritenuto di legge, e ciò ai fini della misura del trattamento pensionistico;
2) in conseguenza di tanto, previo annullamento della comunicazione del 14.10.2021 e CP_3
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., CP_3
al ricalcolo della pensione n. 10127093 Cat. VO spettante al ricorrente, nonché al pagamento delle differenze sui ratei pensione già corrisposti a far data dal 1.7.2021. 3) condannare l' al pagamento CP_3
delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai costituiti difensori antistatari.”
A sostegno della domanda l'istante ha dedotto: di aver lavorato dal 1/10/1989 al
30/6/2021, alle dipendenze della Titagarh Firema Adler SpA. (già e Firema CP_4
Trasporti SpA.), società operante nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario;
di aver presentato all' di competenza domanda per il riconoscimento dei CP_3
benefici previdenziali previsti dall'art. 13 comma 8 della L. 1992/257, richiamato dall'art. 1 comma 277 L. 208/2015 (come modificato dall'art. 1 comma 246 della205/2017), che prevede che: “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni,
l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita - dall' , è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per CP_5
il coefficiente di 1,5”; che l' con comunicazione del 25/02/2021, aveva accolto la CP_3
domanda, precisando che i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico si erano perfezionati in data 31/01/2020; che, successivamente, in data 14/10/2021, l' gli CP_3
aveva comunicato la liquidazione della pensione, con decorrenza 1/7/2021, trasmettendo l'estratto conto analitico dei periodi e contributi registrati nei propri archivi;
che precisamente, con la comunicazione di liquidazione sopra indicata, l' rivalutava nella CP_3
misura di legge i periodi contributivi relativi agli anni dal 12/08/2006 al 31/05/2019; che, tuttavia, come si evinceva dall'estratto conto allegato alla predetta comunicazione, detta rivalutazione aveva rilievo solo ai fini della maturazione del diritto alla pensione e non anche ai fini della misura del trattamento pensionistico;
che, infatti, dalla lettura del menzionato provvedimento, risultano incrementati, per il coefficiente 1.5, gli anni oggetto del beneficio, ma non anche i corrispondenti montanti contributivi;
che con la detta comunicazione del 14/10/2021, l' lo informava che la pensione n. 10127093 categoria CP_3
VO, era stata calcolata secondo il sistema retributivo fino al 31/12/1995 e secondo il sistema contributivo dal 1.1.1996; che in data 26/05/2022, presentava ricorso amministrativo, prot. n. inps.5100.26/05/2022.0431199, alla competente sede CP_3
avverso il provvedimento di liquidazione della pensione del 14/10/2021 sopra richiamato, deducendo l'erroneità e illegittimità del citato provvedimento, nella misura in cui aveva considerato la maggiorazione prevista dall'art. 13 comma 8 L. 257/1992 solo ai fini della decorrenza anticipata del trattamento pensionistico e non anche ai fini della misura di quest'ultimo; che l' non adottava alcun provvedimento in merito nel termine stabilito CP_3
dalla legge;
che a causa dell'illegittimo provvedimento adottato dall' si era visto CP_3
riconoscere una pensione mensile di importo inferiore a quello normativamente spettante.
L' si è costituito richiamando il quadro normativo di riferimento ed eccependo CP_3
l'infondatezza nel merito della pretesa azionata.
In particolare, l' ha rilevato che le 334 settimane di maggiorazione per amianto ex L. n. CP_3
205/2017, pur essendo state inserite per il conteggio della pensione, non hanno in concreto determinato un incremento economico della pensione;
ciò in quanto la pensione del ricorrente è calcolata con il sistema misto: in parte retributivo e in parte contributivo;
che, precisamente, il periodo di lavoro maggiorabile per amianto va dal 12/08/2006 al
31/05/2019, che nel caso del ricorrente ricade nella quota C che è calcolata con il sistema contributivo;
che, infatti, quando il periodo di amianto ricade in un periodo temporale calcolato col sistema contributivo, i maggiori contributi per amianto inseriti nel calcolo della pensione determinano un beneficio quanto al diritto, ma l'incremento economico della pensione di fatto è pari a zero;
che la L. n. 205/17 all'art. 1, comma 246 riconosce ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, a determinate condizioni, i benefìci previdenziali di cui all'art. 13, comma 8 della L. n. 257/92, il quale dispone che “ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall' quando superano i dieci anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5”; che quindi il CP_5
calcolo delle pensioni nel sistema contributivo (contributi accreditati dal 1996 in poi) prevede che l'importo della pensione sia determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento;
che ne deriva che nel sistema contributivo la maggiorazione dell'anzianità contributiva per amianto, anche se inserita nel computo economico, non produce di fatto effetti favorevoli ai fini della misura della pensione in quanto non determina un incremento del montante contributivo, mentre, al contrario, ha riflessi sul quantum della pensione quando il periodo di esposizione ricade negli anni per i quali la pensione viene calcolata secondo il sistema retributivo.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, la causa, istruita sulla base della documentazione in atti, viene decisa, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte, con la presente sentenza, comunicata alle parti.
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Il ricorrente ha agito per ottenere il corretto accredito della maggiorazione ex art. 13 comma
8 L. 257/1992, allegando e documentando di avere già ottenuto l'accredito in sé e contestandone, secondo quanto emerso dalla liquidazione del trattamento pensionistico già ottenuta, le modalità di effettuazione, chiedendo, quindi, l'accertamento del diritto alla maggiorazione, per il coefficiente 1.5, della contribuzione (o montante contributivo), ovvero all'aumento figurativo per il predetto coefficiente dei versamenti contributivi, relativamente agli anni agosto 2006/maggio 2019, ai fini anche della misura del trattamento pensionistico, con condanna dell' al ricalcolo della pensione e al pagamento delle CP_3
differenze sui ratei di pensione già corrisposti a far data dal 1.7.2021.
L'accredito contributivo dei benefici amianto, secondo quanto attestato dalla documentazione amministrativa allegata in atti, risulta già riconosciuto al ricorrente a fronte di presentazione di domanda amministrativa del 24.2.2018; risulta, altresì, documentato che, sulla scorta di detto riconoscimento, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico si sono perfezionati in data 31/01/2020 e che al ricorrente, è stata liquidata la pensione anticipata, categoria VO, con decorrenza dal 1.7.2021.
La questione controversa attiene, quindi, unicamente alle concrete modalità di calcolo della maggiorazione contributiva ex art 13 comma 8 legge 257/1992, rispetto allo specifico regime “assicurativo” applicabile per effetto dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo ad opera della L. 335/95 e successive modifiche ed integrazioni.
L'istante, invero, si duole del fatto che l'incremento figurativo di cui alle maggiorazioni ex art. 13 comma 8 legge 257/1992 abbia inciso solo ai fini del diritto alla prestazione pensionistica e non ai fini della determinazione della misura della stessa.
Orbene chi scrive, pur nella consapevolezza di un precedente di questo tribunale di segno contrario, ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la tesi dell' è CP_3
meritevole di accoglimento, mentre quella di parte istante non è condivisibile (vedi Trib.
Venezia Sez. Lav. Sentenza n. 403 del 14.6.2021).
Invero, nel sistema di calcolo retributivo di cui all'art. 1, comma 13, L. 335/95, l'incremento figurativo di cui alle maggiorazioni ex art. 13 comma 8 legge 257/1992 è utile ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza, mentre nel sistema retributivo come modificato dall'art. 24, comma 2, D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, esso è utile ai fini del diritto, ma ai fini della misura insiste solo sulla quota retributiva della stessa, ossia fino al 31.12.2011.
Nel sistema di calcolo misto di cui all'art.1, comma 12, L. 335/95, tale incremento è utile ai fini del diritto al trattamento di quiescenza, mentre, per la misura dello stesso, incide solo sulla quota retributiva, ossia fino al 31.12.1995.
Nel sistema di calcolo interamente contributivo, esso è utile solo ai fini del diritto al trattamento di quiescenza, e non anche della misura. Ciò in quanto nel sistema di calcolo contributivo l'importo della quota di pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione individuato in base all'età anagrafica al momento del pensionamento.
Questo è il sistema per effetto dell'introduzione del calcolo contributivo ad opera della L.
335/95 e successive modifiche ed integrazioni e, in difetto di un'esplicita disposizione legislativa in tal senso, non appare possibile valorizzare nella quota contributiva le maggiorazioni per cui è causa, che sono utili per il diritto, ma non per la misura della quota contributiva.
Il tenore testuale della legge non lascia spazio a diverse interpretazioni.
Nel caso di specie, il periodo di lavoro maggiorabile per amianto va dal 12/08/2006 al
31/05/2019, che ricade nella quota C che è calcolata con il sistema contributivo;
pertanto, i maggiori contributi per amianto inseriti nel calcolo della pensione determinano un beneficio unicamente quanto al diritto alla decorrenza anticipata del trattamento pensionistico, senza nessun incremento economico della pensione.
Come condivisibilmente osservato dalla difesa dell' in definitiva, la maggiorazione per CP_3
amianto incrementa l'anzianità contributiva (cioè, il periodo di lavoro) e, poiché l'anzianità contributiva è utilizzata per il calcolo della quota retributiva della pensione, si ha un incremento della misura della pensione. Viceversa, la maggiorazione per amianto non aumenta il montante contributivo (cioè, i contributi versati) e, poiché il montante contributivo è utilizzato per il calcolo della quota contributiva della pensione, non si ha un incremento della misura della pensione.
Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va, quindi, rigettato.
La particolarità delle questioni trattate e il contrasto all'interno della sezione lavoro del tribunale adito giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 14/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato