Articolo 1 della Legge 23 maggio 1980, n. 211
Articolo 2
Versione
22 giugno 1980
Art. 1.
Lo Stato considera le attivita' dell'Associazione nazionale "Italia Nostra", nel campo della tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione, di rilevante interesse pubblico e concorre, per il quinquennio 1979-83, al bilancio dell'Associazione stessa con un contributo annuo di lire 300 milioni.
Entrata in vigore il 22 giugno 1980