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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12213 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. PETTINATO ROBERTA Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. PETTINATO ROBERTA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 6.5.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 9.3.2015 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 15.6.2008 a Roma, alle seguenti condizioni:
“A) Le figlie ed restano affidate in modo condiviso alla madre Per_1 Persona_2 Parte_1
e al padre si che eserciteranno di comune accordo Controparte_1 genitoriale, garantendo così lo schema educativo esistente in costanza di matrimonio;
Pers Le Figlie ed dimoreranno stabilmente presso l'abitazione della madre sita in Roma Via Per_1
Cassia n. 35. Il IG. potrà tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà, compatibilmente con CP_1 gli impegni delle r ella madre e con modalità da concordarsi fra i genitori con congruo anticipo. Si ritiene comunque opportuno regolamentare le visite, il padre terrà con sé le figlie un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra i genitori secondo le eIGenze scolastiche e lavorative degli stessi;
- un weekend ogni due settimane, alternato con la madre, con pernotto, dal sabato mattina alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 19:00; Resta inteso che tali accordi sono modificabili di comune accordo tra i genitori, da comunicarsi almeno tre giorni prima, compatibilmente con le eIGenze personali e lavorative di ciascuno, nonché in considerazione delle eIGenze di salute, studio e/o svago delle ragazze.
- durante le vacanze estive per tre settimane, anche non consecutive, da individuarsi nei mesi di giugno, luglio e agosto;
entro il 1 maggio di ogni anno i coniugi concorderanno il periodo delle figlie con il padre;
- durante le vacanze natalizie, una settimana ad anni alterni con la madre, dal giorno 24 dicembre alle ore 10:00 sino al giorno 30 dicembre alle ore 19:00; fermi restando i suddetti accordi, resta inteso tra i coniugi che le minori trascorreranno ad anni alterni con la madre il giorno 24 dicembre oppure 25 dicembre e il giorno 31 dicembre oppure 1 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal giovedì Santo all'uscita di scuola sino al rientro a scuola la mattina del martedì successivo ovvero in un altro giorno stabilito dal calendario scolastico;
fermo restanti i suddetti accordi, resta inteso tra i coniugi che le figlie trascorreranno ad anni alterni con la madre la domenica di pasqua oppure il lunedì dell'angelo;
- Il IG. si impegna a versare un assegno mensile di mantenimento per Controparte_1 Pers le figlie 0 ciascuna, fino alla comprovata indipendenza economica, da Per_1 corrispondere alla IG.ra entro il giorno 10 di ogni mese tale importo verrà rivalutato Parte_1 annualmente secondo l' Le spese straordinarie delle minori (tra le quali in via semplificativa ma non esaustiva, si indicano: le spese mediche tutte, anche quelle mutuabili, nonché il costo di visite specialistiche e delle cure dentistiche, le spese scolastiche, ivi comprese il costo dei libri, delle gite e della mensa scolastica;
ricreative e/o sportive, quali corsi di lingua e attività sportive,) sono divise nella misura del 50%, tra i genitori, ivi comprese anche tutte le spese universitarie da intendersi: tasse, libri, spese per alloggio e tutto quant'altro necessario. Per le restanti si applicherà quanto statuito dal protocollo d'intesa stabilito dal Tribunale di Roma in data 17/12/2014; B) Qualora percepiti gli assegni familiari dovranno essere versati alla IG.ra ; Parte_1
C) Il IG. con il presente accordo, si impegna a sanare, nella misura del 50%, le pendenze CP_1 in capo al relativa all'esposizione bancaria originaria pendente presso MP (saldata T_ dalla IG.ra ) nonché contributive ed esattoriali (in corso di pagamento da parte della IG.ra T_
), dalla ditta individuale alla stessa intestata, ma gestita di fatto da entrambi, così T_ da consentirle di ottenere la cancellazione del proprio nominativo da trascrizioni sfavorevoli. Il IG. si impegna a saldare, nella misura del 50%, eventuali future richieste economiche vantate CP_1 da terzi derivanti sempre dall'attività della ditta individuale citata.
- I coniugi danno reciprocamente l'assenso al rinnovo e rilascio del passaporto della figlia minore e degli altri documenti validi per l'espatrio” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse delle figlie, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Roma, in data 15.06.2008, trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2008, parte I, n. 365, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12213 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. PETTINATO ROBERTA Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. PETTINATO ROBERTA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 6.5.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 9.3.2015 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 15.6.2008 a Roma, alle seguenti condizioni:
“A) Le figlie ed restano affidate in modo condiviso alla madre Per_1 Persona_2 Parte_1
e al padre si che eserciteranno di comune accordo Controparte_1 genitoriale, garantendo così lo schema educativo esistente in costanza di matrimonio;
Pers Le Figlie ed dimoreranno stabilmente presso l'abitazione della madre sita in Roma Via Per_1
Cassia n. 35. Il IG. potrà tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà, compatibilmente con CP_1 gli impegni delle r ella madre e con modalità da concordarsi fra i genitori con congruo anticipo. Si ritiene comunque opportuno regolamentare le visite, il padre terrà con sé le figlie un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra i genitori secondo le eIGenze scolastiche e lavorative degli stessi;
- un weekend ogni due settimane, alternato con la madre, con pernotto, dal sabato mattina alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 19:00; Resta inteso che tali accordi sono modificabili di comune accordo tra i genitori, da comunicarsi almeno tre giorni prima, compatibilmente con le eIGenze personali e lavorative di ciascuno, nonché in considerazione delle eIGenze di salute, studio e/o svago delle ragazze.
- durante le vacanze estive per tre settimane, anche non consecutive, da individuarsi nei mesi di giugno, luglio e agosto;
entro il 1 maggio di ogni anno i coniugi concorderanno il periodo delle figlie con il padre;
- durante le vacanze natalizie, una settimana ad anni alterni con la madre, dal giorno 24 dicembre alle ore 10:00 sino al giorno 30 dicembre alle ore 19:00; fermi restando i suddetti accordi, resta inteso tra i coniugi che le minori trascorreranno ad anni alterni con la madre il giorno 24 dicembre oppure 25 dicembre e il giorno 31 dicembre oppure 1 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal giovedì Santo all'uscita di scuola sino al rientro a scuola la mattina del martedì successivo ovvero in un altro giorno stabilito dal calendario scolastico;
fermo restanti i suddetti accordi, resta inteso tra i coniugi che le figlie trascorreranno ad anni alterni con la madre la domenica di pasqua oppure il lunedì dell'angelo;
- Il IG. si impegna a versare un assegno mensile di mantenimento per Controparte_1 Pers le figlie 0 ciascuna, fino alla comprovata indipendenza economica, da Per_1 corrispondere alla IG.ra entro il giorno 10 di ogni mese tale importo verrà rivalutato Parte_1 annualmente secondo l' Le spese straordinarie delle minori (tra le quali in via semplificativa ma non esaustiva, si indicano: le spese mediche tutte, anche quelle mutuabili, nonché il costo di visite specialistiche e delle cure dentistiche, le spese scolastiche, ivi comprese il costo dei libri, delle gite e della mensa scolastica;
ricreative e/o sportive, quali corsi di lingua e attività sportive,) sono divise nella misura del 50%, tra i genitori, ivi comprese anche tutte le spese universitarie da intendersi: tasse, libri, spese per alloggio e tutto quant'altro necessario. Per le restanti si applicherà quanto statuito dal protocollo d'intesa stabilito dal Tribunale di Roma in data 17/12/2014; B) Qualora percepiti gli assegni familiari dovranno essere versati alla IG.ra ; Parte_1
C) Il IG. con il presente accordo, si impegna a sanare, nella misura del 50%, le pendenze CP_1 in capo al relativa all'esposizione bancaria originaria pendente presso MP (saldata T_ dalla IG.ra ) nonché contributive ed esattoriali (in corso di pagamento da parte della IG.ra T_
), dalla ditta individuale alla stessa intestata, ma gestita di fatto da entrambi, così T_ da consentirle di ottenere la cancellazione del proprio nominativo da trascrizioni sfavorevoli. Il IG. si impegna a saldare, nella misura del 50%, eventuali future richieste economiche vantate CP_1 da terzi derivanti sempre dall'attività della ditta individuale citata.
- I coniugi danno reciprocamente l'assenso al rinnovo e rilascio del passaporto della figlia minore e degli altri documenti validi per l'espatrio” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse delle figlie, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Roma, in data 15.06.2008, trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2008, parte I, n. 365, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi