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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente R. Gen. N.
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel. 1447/2019
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1447/2019 promossa con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 26 marzo 2025 OGGETTO: Bancari
d a (deposito bancario,
SE LO (C.F. cassetta di sicurezza, C.F._1
apertura di credito
(C.F. Parte_1 C.F._2
bancario)
Codice: P.IVA_1 pagina 1 di 32 rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Mutti del Foro di Milano,
procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. - P.IVA: IT
[...] P.IVA_2
), con sede Piazza Garibaldi n. 29, in Crema (CR), P.IVA_3
avente causa da Persona_1 CP_1 CP_1
(P.IVA , con sede in Asola (MN), in Viale della Vittoria P.IVA_4
n. 1, per effetto di fusione deliberata per atto a ministero Notaio
di Crema del 19/06/2017 nn. 67.108/18.320, Persona_2
registrato il 20/06/2017 al n. 7185 serie 1;
n o n c h è c o n t r o
C.F. ), con sede a Roma (RM), Controparte_2 P.IVA_5
in via Vincenzo Lamaro n. 13, in persona del procuratore speciale
pro tempore;
entrambe rappresentate e difese dell'avv. Francesco Denti del Foro
di Mantova e dall'Avv. Paolo Bettini del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Brescia,
Via Solferino n. 20/C, come da procura in atti.
pagina 2 di 32 APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data 14 novembre 2019, n. 793/2017.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
in riforma dell'impugnata sentenza:
1) accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti nella parte
narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio e
conseguentemente annullare, revocare o comunque riformare
l'impugnata sentenza n. 793/2019 del Tribunale Ordinario di
Mantova, emessa e pubblicata in data 14.11.2019, nonché, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 51/2017 R.G. n.
27/2017 emesso dal Tribunale Ordinario di Mantova in data
11.1.2017;
2) riformare il punto della sentenza che oggi erroneamente recita:
'rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/17 emesso
in data 11-1-2017 dal Tribunale di Mantova e, visto l'art. 653 c.p.c.,
lo dichiara esecutivo;
' e dichiarare, ex art. 1419 c.c., la nullità
parziale nelle fideiussioni omnibus e nelle lettere integrative prodotte
pagina 3 di 32 dalla difesa avversaria sub docc. da n.6 a n.12 con riferimento alle
sole clausole di reviviscenza (art. 2 della fideiussione), di rinuncia
termini ex art. 1957 c.c. (art. 6 della fideiussione) e di sopravvivenza
(art. 9 della fideiussione) per la violazione degli artt. 100 e 101
T.F.U.E. e degli artt. 2 e 3 L. 287/1990 (e, dunque, delle intese
anticoncorrenziali) in quanto attuative dello schema di contratto di
fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 censurato dal
provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia;
3) conseguentemente dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria
di RL ES e indicata nella fideiussione Parte_1
omnibus prodotta da parte appellata sub doc. 6 nel fascicolo di primo
grado (riprodotta sub doc. 7 dalla parte appellante nel presente
giudizio) e delle successive lettere integrative prodotte dalla difesa
avversaria sub docc. da n.7 a n.12 (riprodotte sub docc. da n.8 a n.13
dalla parte appellante nel presente giudizio) per non avere l'istituto
di credito attivato una tutela giurisdizionale nei confronti della
entro il termine decadenziale di sei mesi Controparte_3
dalla scadenza dell'obbligazione principale previsto dall'art. 1957
co. I c.c.;
4) riformare il punto della sentenza che oggi erroneamente recita:
“condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla CP_1
pagina 4 di 32 le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 13.430,00 per onorari, oltre al rimborso
delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge” e
condannare le parti appellate a rimborsare agli appellanti il
compenso professionale e le spese di lite per entrambi i gradi di
giudizio, maggiorate del rimborso forfettario 15% ex art. 14 TF,
dell'I.V.A. e del contributo C.P.A. come per legge.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
5) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento
delle domande formulate in via principale nel merito, rideterminare
in - € 41.879,95 il saldo debitore finale del conto corrente oggetto
della controversia così come indicato nelle considerazioni svolte dal
Dott. aventi ad oggetto l'ordinanza in data Controparte_4
12.10.2017 del Tribunale di Mantova prodotte sub doc. n.13 nel
fascicolo del giudizio di primo grado dalla difesa degli odierni
appellanti o nel diverso importo che risulterà in corso di causa.
In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo e senza inversione
dell'onere della prova incombente sulla parte convenuto opposta, si
chiede di ammettere prova per interrogatorio formale del legale
rappresentante dell'istituto di credito convenuto e per testi sulle
circostanze indicate nei seguenti capitoli di prova: 1) Vero è che nel
pagina 5 di 32 mese di marzo 2012 Banca Cremasca E Mantovana Credito
Cooperativo – Soc. Coop. ha ridotto senza preavviso gli affidamenti
concessi alla società 2) Vero è che nel mese di marzo CP_3
2012 ha ridotto Controparte_1
l'affidamento denominato “smobilizzo crediti: fido promiscuo
anticipi salvo buon fine – anticipi fatture con cessione del credito e
senza notifica al debitore ceduto – anticipi export” dagli iniziali €
600.000,00 ad € 350.000,00? 3) Vero è che nel mese di marzo 2012
ha ridotto Controparte_1
l'affidamento denominato “finanziamento import: fido promiscuo
crediti documentari – CDF estero rilasciato” dagli iniziali €
300.000,00 ad € 120.000,00? 4) Vero è che nel mese di marzo 2012
ha estinto ed Controparte_1
azzerato l'affidamento denominato “fido promiscuo estero impegni
in valuta” di € 15.000,00? 5) Vero è che nel mese di agosto 2012
ha Controparte_1
ulteriormente ridotto senza preavviso gli affidamenti già tagliati nel
mese di marzo 2012 concessi alla 6) Vero è che CP_3
nell'agosto 2012 Controparte_1
ha ridotto l'affidamento denominato “smobilizzo
[...]
crediti: fido promiscuo anticipi salvo buon fine – anticipi fatture con
cessione del credito e senza notifica al debitore ceduto – anticipi
pagina 6 di 32 export” da € 350.000,00 ad € 150.000,00? 7) Vero è che nel mese di
agosto 2012 ha Controparte_1
ridotto l'affidamento denominato “finanziamento import: fido
promiscuo crediti documentari – CDF estero rilasciato” da €
120.000,00 ad € 70.000,00? 8) Vero è che nel mese di agosto 2012
ha ridotto Controparte_1
l'affidamento denominato “cassa” dagli iniziali € 25.000,00 ad €
10.000,00? 9) Vero è che la nel periodo ricompreso tra CP_3
il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009, ha effettuato ricavi per
complessivi € 8.918.000,00? 10) Vero è che la nel CP_3
periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010,
ha effettuato ricavi per complessivi € 10.346.000,00? 11) Vero è che
la nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2011 ed il CP_3
31 dicembre 2011, ha effettuato ricavi per complessivi €
10.325.000,00? 12) Vero è che la nel periodo CP_3
ricompreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012, ha
effettuato ricavi per complessivi € 12.675.000,00? 13) Vero è che la
nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 CP_3
dicembre 2013, ha effettuato ricavi per complessivi € 8.664.000,00?
14) Vero è che la nel periodo ricompreso tra il 1° CP_3
gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2014, ha effettuato ricavi per
complessivi € 6.149.000,00? 15) Vero è che nel corso dei mesi di
pagina 7 di 32 gennaio, febbraio e marzo 2012 la ha effettuato e CP_3
confermato ordini per il complessivo importo di 1.078.481,93 dollari
americani + 80.702,52 dollari americani aventi ad oggetto forniture
di merce provenienti da produttori cinesi (Autohi limited e Shenzhen
A.T.R. Industry co ltd rispettivamente) che sarebbero state
consegnate a e a socio CP_5 Controparte_6
unico e per stessa, nel corso dei mesi successivi del 2012 CP_3
come da richieste dei clienti? 16) Vero è che i fornitori cinesi a cui
si è sempre rivolta pretendevano l'inoltro da parte della CP_3
stessa di un preventivo ordine con un preavviso di almeno due mesi
che, per essere definitivamente vincolante, avrebbe dovuto, poi,
essere riconfermato per iscritto con l'impegno a pagare il
corrispettivo all'atto della consegna della merce? 17) Vero è che i
prezzi praticati dai fornitori cinesi a cui si è sempre CP_3
rivolta sono sensibilmente inferiori a quelli praticati dagli altri
fornitori? 18) Vero è che la non è stata in grado di CP_3
pagare la merce giunta ai porti di La Spezia ed Ancona e fornita dai
produttori cinesi in conseguenza della riduzione degli affidamenti
operata da in Controparte_1
assenza di una preventiva comunicazione? 20) Vero è che parte della
merce giunta dai produttori cinesi nei porti di La Spezia ed Ancona
da aprile a dicembre 2012 è rimasta in deposito per numerose
pagina 8 di 32 settimane generando costi di sosta per € 373.834,08 e non è stata
immediatamente consegnata ad in quanto quest'ultima CP_3
non era in grado di pagare il prezzo? 21) Vero è che la CP_3
è riuscita a pagare parzialmente e solo in data successiva ai termini
di contratto, il prezzo della merce giunta dai produttori cinesi? 22)
Vero è che la è riuscita a far fronte gli impegni con i CP_3
produttori cinesi ed a saldare successivamente alla data di consegna
ed in ritardo rispetto ai termini convenuti il prezzo della merce con
il denaro che avrebbe dovuto impiegare per saldare il tributo
dell'I.V.A. relativa ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre,
novembre e dicembre creando un debito iva non pagato nei termini
di € 878.167,33? 23) Vero è che la riduzione delle linee di credito da
parte della Controparte_1
avvenuta nel corso dell'anno 2012 verso la ha impedito CP_3
alla società di programmare gli ordinativi futuri di merce in assenza
di certezza relative alle effettive disponibilità finanziarie? 24) Vero è
che qualche mese dopo che sono state ridotte le linee di credito da
parte della Controparte_1
anche Unicredit Banca, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna e
hanno ridotto le disponibilità finanziarie a beneficio CP_7
della così come risulta anche dal doc. n.17 prodotto CP_3
dalla difesa degli attori opponenti? Si indicano a teste sui capitoli di
pagina 9 di 32 prova n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 e 24: con domicilio c/o: Schenker Italiana Tes_1
Spa Db Schenker S.p.a. - Via Parigi 6 – Fontevivo (PR);
[...]
con domicilio c\o: z.i. via Martiri di Montalto, CP_8 CP_5
19 – 62020 Caldarola (MC); con domicilio c\o: Controparte_9
Arexons divisione di RO NT IT S.p.a , Via Antica Di
Cassano 23 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI); , Parte_2
con domicilio c\o: Arexons divisione di RO NT IT
S.p.a , Via Antica Di Cassano 23 - 20063 Cernusco Sul Naviglio
(MI); , con domicilio c\o: Vmd italia srl, Via Cascina Persona_3
Secchi 325/327 - 24040 Isso (BG); con domicilio c\o: Persona_4
Via Meuccio Ruini 74/L - 42124 Controparte_10
Reggio Emilia (R.G.); , con domicilio c\o: Mgt Motor CP_11
oil srl , Via Monte Cervino 2 - 00040 Pomezia (RM); Parte_3
con domicilio c\o: Risparmio Casa, Via Naro 38 - 00071 Pomezia
(RM); Giuseppe Grammatico, con domicilio c\o: Grammatico
Accessori Auto srl, 183 Via Michele Poma 1 - 91012 Buseto Palizzolo
(TP); con domicilio c\o: DMC srl, Via Nazionale Controparte_12
Delle Puglie 20 - 80013 Casalnuovo Di Napoli (NA); CP_13
, con domicilio in: Piazza Italia, 3 ; Guastalla (R.E.);
[...]
con domicilio c\o: z.i. via Martiri di Parte_4 CP_5
Montalto, 19 – 62020 Caldarola (MC); con domicilio CP_14
pagina 10 di 32 in: Vicolo Bonazzi n.33, 46019 Viadana (MN); con Persona_5
domicilio in: Via Caduti del Lavoro, 1 ; 46030 Levata di Curtatone
(MN); con domicilio c\o: Innova Professionisti Testimone_2
Associati, Via Villa Scassa 82, 46019 Viadana (MN). In ogni caso,
con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario, IVA e CPA per
entrambi i gradi del giudizio.”
e di Controparte_1 CP_2
[...]
“Premesso ogni più opportuno accertamento, rigettata ogni diversa
domanda, istanza e conclusione:
1. dichiarare inammissibili le conclusioni nuove e/o diverse
formulate da parte Appellante, rispetto a quelle formulate nel
giudizio di primo grado, per le quali non si accetta il contraddittorio;
2. dichiarare inammissibili i documenti nuovi dimessi dagli
appellanti in violazione dell'art. 345 c.p.c. e segnatamente i docc. n.
4-5-6 allegati alla citazione d'appello;
3. respingere l'appello della Sentenza n. 793/19 del 14-11-2019
pubblicata il 14-11-2019 del Tribunale di Mantova, perché infondato
in fatto e diritto, con ogni inerente e conseguente statuizione;
in ogni
caso:
pagina 11 di 32
4. respingere l'opposizione e le domande tutte ex adverso formulate
nei confronti della concludente perché decadute, irrite, prescritte,
infondate in fatto e in diritto, eccessivamente generiche e prive di
riscontri documentali, confermandosi il D.I. n. 51/2017 del 11-01-
2017 del Tribunale di Mantova, con ogni inerente e conseguente
statuizione;
5. in via subordinata, accertare il credito della concludente nei
confronti degli opponenti, in via tra loro solidale, per i titoli dedotti
in causa, nella misura indicata nel D. I. n. 51/2017 del 11- 01-2017
del Tribunale di Mantova - ovvero, subordinatamente, nella diversa
somma che dovesse risultare in corso di causa a credito della
esponente - oltre ad interessi maturati e maturandi al saldo;
condannarsi gli opponenti, in via tra loro solidale, a versare a
versare l'importo così determinato alla concludente, con ogni
inerente e conseguente statuizione;
6. in ogni caso, con vittoria di
spese ed onorari di lite;
7. in via istruttoria: la concludente reitera la propria opposizione
alla ammissione del lungo capitolato di prova per interrogatorio e
per testi chiesto da controparte, segnalando che tale richiesta venne
già respinta con ordinanza del Tribunale intestato del 03.04.2018.
Nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in
pagina 12 di 32 istruttoria e di ammissione di uno o più capitoli di parte opponente,
chiedesi la prova contraria, indicando a teste, il dott. Tes_3
res. in Valeggio S/Mincio (VR), direttore della
[...]
dipendenza ove era incardinato il rapporto bancario per cui causa;
per la estrema genericità con cui è stata dedotta, per la sua finalità
esclusivamente esplorativa e per l'assenza di prova documentale dei
parametri a cui raffrontare tassi e condizioni economiche ai fini
dell'usura, non potrà essere ammessa la C.T.U. chiesta da
controparte. Si segnala che anche tale richiesta venne già respinta
dal Tribunale intestato, con Ordinanza del 03.04.2018. Nella
denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse rimettere
la causa in istruttoria e disporre una C.t.u., si chiede che il
Consulente consideri l'eccepita prescrizione, che faccia uso di tutto
il materiale documentale dimesso dalla Banca e dalla Intervenuta e
che recepisca le osservazioni, le argomentazioni e le eccezioni da
esse sollevate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri RL ES ed hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 51/2017, con cui il Tribunale di Mantova aveva ingiunto loro di pagare in favore di Controparte_15
pagina 13 di 32 la somma di € 156.691,42, oltre interessi, spese del CP_1
procedimento ed accessori, quale saldo debitore del conto corrente n.
240208, intrattenuto tra la Banca opposta e Controparte_3
, dichiarata fallita il 22 dicembre 2016, della quale essi
[...]
erano fideiussori.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito l'incompletezza delle fideiussioni prestate, nonché la loro genericità e nullità, dovuta alla mancanza della sottoscrizione della Banca ed alla violazione dell'art. 34 del D. Lgs. 206/2005; inoltre, hanno evidenziato che la pretesa della Banca era stata contestata da in sede stragiudiziale;
CP_3
hanno contestato anche l'indeterminatezza del tasso di interesse,
l'usurarietà del T.E.G. in alcuni trimestri, l'illegittimo addebito di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di spese e competenze. Sulla base di tali argomentazioni hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del saldo dare/avere fra le parti sulla scorta della perizia di parte da essi versata in atti.
Si è costituita Controparte_1
quale incorporante di
[...] Controparte_16
la quale ha chiesto il rigetto
[...]
dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto pagina 14 di 32 ingiuntivo, di cui ha chiesto dichiararsi la provvisoria esecutività; in subordine, ha sollevato eccezione di prescrizione delle rimesse versate sul conto corrente oggetto di causa.
In data 24 settembre 2018, è intervenuta nel giudizio CP_2
in qualità di mandataria della cessionaria del credito
[...]
la quale ha fatto proprie tutte le difese ed Controparte_17
eccezioni svolte dalla Banca opposta.
Con ordinanza del 12.10.2017, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di €
94.876,86: in particolare, il Tribunale ha ritenuto la plausibile fondatezza dell'eccezione del c.d. “saldo zero”, in quanto il conto corrente oggetto di causa risultava attivo dal 1993 e il primo estratto conto prodotto da parte opposta, risalente al 31.12.1997, evidenziava un saldo iniziale negativo pari ad € 61.814,56.
Con sentenza n. 793/2019, pubblicata il 14.11.2019, il Tribunale di
Mantova ha rigettato l'opposizione; ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
ha condannato gli opponenti a rimborsare alla e le CP_1 Controparte_1
spese di lite;
ha dichiarato la sentenza efficace, ex art. 111 co. IV cod.
proc. civ., anche nei confronti di quale mandataria di CP_2
Controparte_17
pagina 15 di 32 In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- la titolare del credito doveva essere individuata nell'intervenuta quale mandataria di CP_2 Controparte_17
subentrata all'opposta per successione a titolo particolare;
pertanto,
pur proseguendo il processo tra le parti originarie ex art. 111, co. I e
III, cod. proc. civ., la condanna al pagamento dell'importo azionato doveva essere formulata in favore della cessionaria, considerando l'atto di cessione, l'inerzia della cedente e l'assenza di contestazioni sulla cessione;
- i contratti di conto corrente e di apertura di credito erano stati sottoscritti da entrambe le parti, sicché non sussisteva l'eccepita nullità; il contratto di fideiussione in quanto un negozio unilaterale doveva essere considerato valido anche se mono-firma;
- l'eccezione di invalidità del contratto per violazione dell'art. 34 del
D. Lgs. 206/2005 risultava infondata per inapplicabilità ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore;
tale eccezione era, inoltre,
generica non avendo gli opponenti indicato alcuna specifica clausola vessatoria;
il Giudice di primo grado ha, in ogni caso, evidenziato che il sig. ES era socio e amministratore della società debitrice principale, mentre la sig.ra moglie del sig. ES, era Pt_1
delegata a operare sul conto corrente sociale, sicché doveva pagina 16 di 32 escludersi che le fideiussioni fossero state contratte per scopi estranei all'attività imprenditoriale;
- l'oggetto delle fideiussioni era determinabile per relationem sulla base degli atti tipici dell'attività creditizia;
- l'eccezione di nullità delle fideiussioni per la violazione del divieto delle intese anticoncorrenziali risultava tardiva, essendo stata proposta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni, quindi inammissibile;
- la doglianza sulla illegittima riduzione degli affidamenti risultava tardiva, essendo stata eccepita per la prima volta con la seconda memoria istruttoria, e quindi inammissibile;
il Giudice di primo grado ha evidenziato, in ogni caso, la mancanza di prova del carattere illecito della condotta della banca;
- l'eccezione di indeterminatezza del tasso di interesse praticato risultava infondata in quanto indicato sia nel prospetto allegato al contratto di conto corrente e sottoscritto dalle parti sia nel contratto di affidamento del 21.2.2012;
- l'eccezione di illegittimo addebito di interessi anatocistici risultava infondata in quanto nel prospetto delle condizioni economiche allegato al contratto era prevista la pari periodicità di addebito dei medesimi e non risultava comprovata un'applicazione differente;
pagina 17 di 32 - l'eccezione di illegittimo addebito di c.m.s., spese e competenze risultava generica e comunque infondata in quanto il prospetto allegato al contratto ne conteneva una dettagliata indicazione;
- il superamento del c.d. tasso soglia era stato eccepito solo con riferimento a trimestri successivi all'entrata in vigore della L. n.
108/1996, con la conseguenza che la stessa doveva essere qualificata quale usura sopravvenuta, inidonea a travolgere di nullità la clausola il cui tasso era stato validamente pattuito al momento della stipula;
il
Giudice di primo grado ha inoltre evidenziato che la pretesa della di riscuotere gli interessi concordati non poteva essere CP_1
considerata contraria a buona fede in quanto il tasso superava la soglia solo successivamente alla stipula dello stesso;
- fosse stata positivamente acquisita la prova del credito in quanto la banca aveva prodotto a) tutti gli estratti conto, che dovevano ritenersi genuini e non alterati al di là delle difformità grafiche evidenziate da parte opponente;
b) il contratto di conto corrente e c) il contratto di apertura di credito, con le relative condizioni economiche;
il Giudice
di primo grado ha altresì evidenziato che le prime contesta zioni degli opponenti risalivano al 2016, dopo il recesso della banca,
circostanza che confermava l'esistenza e l'esattezza del credito maturato;
pagina 18 di 32 - ogni altra questione dedotta doveva ritenersi assorbita.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello i sig.ri RL
ES e sulla scorta di tre motivi, chiedendo Parte_1
altresì la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Si sono costituite nel giudizio d'appello e CP_1
e Controparte_1 Controparte_2
le quali si sono opposte all'istanza di sospensiva ed hanno resistito al gravame riproponendo l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione di tutte le rimesse versate sul conto corrente oggetto di causa.
In data 25 novembre 2021, la Corte ha rilevato che, con ordinanza del 12 ottobre 2017, il Tribunale di Mantova aveva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo per l'importo di €
94.876,86, con la conseguenza che tale ordinanza costituiva il titolo esecutivo non revocabile né impugnabile sulla base del quale le parti appellate potevano procedere esecutivamente;
ritenendo, peraltro, i motivi d'appello non manifestamente infondati, ha sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza per la parte residua e per le spese.
All'udienza del giorno 10 aprile 2024, svoltasi in modalità cartolare pagina 19 di 32 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con decreto del 19 dicembre 2024, il Presidente della Sezione, Dott.
Giuseppe Magnoli, ha rimesso la causa in istruttoria, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e ha disposto la sostituzione del relatore dimissionario Avv. Faustino de Palma con il Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini.
All'udienza del 27 marzo 2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato tardiva e, quindi, inammissibile l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Sottolineano, al riguardo, che tale eccezione può essere sollevata in qualsiasi stato e grado del giudizio e che è fondata in quanto la pagina 20 di 32 fideiussione dagli stessi sottoscritta il 1° ottobre 1993 contiene, agli artt. 2, 6 e 8, clausole conformi allo schema A.B.I. vietato dal
Provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la documentazione prodotta dalla idonea a dimostrare il credito azionato. CP_1
Lamentano in proposito che il formato degli estratti conto allegati alla prima memoria di parte appellata ex art. 183 co. VI cod. proc.
civ. è diverso rispetto a quello degli estratti conto depositati nel giudizio monitorio e che, comunque, la banca non ha provato di averli effettivamente inviati alla società correntista e ai garanti.
Con il terzo motivo gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardiva e non dimostrata la questione concernente l'illegittima riduzione degli affidamenti da parte della banca, deducendo a) di aver sollevato l'eccezione già nell'atto introduttivo del giudizio e nella prima memoria ex art. 183 co. VI
cod. proc. civ., e b) che la prova del nesso eziologico fra il dissesto della società e l'ingiustificata riduzione degli affidamenti bancari tra marzo e agosto 2012, deliberata da e dal Persona_1 [...]
, risultava chiaramente dalle dichiarazioni rese dal CP_1
Curatore Fallimentare nel processo penale nei confronti del socio pagina 21 di 32 amministratore (RL ES), nonché dalla relazione ex art. 172
L.F., le quali evidenziavano come tale riduzione avesse, da un lato,
compromesso l'operatività della garantita em, d'altro lato, generato allarmismo nel sistema bancario con complessiva riduzione degli affidamenti da € 6.680.000 a € 2.095.000 tra il 2012 e il 2014.
L'appello è infondato.
Preliminarmente, si rileva che gli appellanti, per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata nel presente grado, hanno contestato la legittimazione attiva di 'eccezione Controparte_2
risulta mal posta in quanto più che alla vera e propria legittimazione processuale ha riguardo alla titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria, questione che attiene al merito della causa e non al profilo pregiudiziale della legittimazione. Si osserva, in ogni caso,
che laddove si volesse qualificare l'eccezione come effettivamente inerente alla legittimazione attiva (come tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio) a stessa dovrebbe essere respinta in quanto infondata nel merito.
Si rileva, infatti, che per mezzo Controparte_17
della mandatarie e ha documentato CP_2 Controparte_2
già nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale
– titolarità attiva del credito, in modo conforme rispetto ai più recenti pagina 22 di 32 orientamenti della Suprema Corte, secondo cui “In caso di cessione
'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 D. lgs. n. 385
del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in
blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi
che accomunano le singole categorie consentano di individuarli
senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la
valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del
suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui
all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4277/2023).
Si osserva, infatti, che nel caso in esame, è incontestato che l'originaria titolare del credito Controparte_18
è stata interessata da fusione per incorporazione in
[...]
e in CP_1 Controparte_1
data 19 giugno 2017 (Cfr. doc.
1 - comparsa di costituzione e risposta di primo grado della . CP_1
Il credito in oggetto è stato, poi, ceduto da
[...]
a in forza Controparte_1 CP_2
di contratto di cessione di crediti pro soluto ex art. 58 T.u.b. del 30 pagina 23 di 32 novembre 2017 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di intervento di primo grado di , come risulta dall'estratto della Gazzetta CP_2
Ufficiale n. 152 del 28.12.2017 (cfr. doc. 5 allegato all'atto di intervento in primo grado di . CP_2
Risulta, infine, comprovato che il credito per cui è causa è stato ceduto da a in forza CP_2 Controparte_17
di contratto di cessione crediti pro soluto ex art. 58 T.u.b. del 20
febbraio 2018, come risulta dall'estratto della Gazzetta Ufficiale n.
24 del 27 febbraio 2018 (Cfr. doc. n. 8).
Rileva infine il Collegio che, nel caso di specie, non vi è stata contestazione sul fatto che il credito in questione risponda ai requisiti specificati nelle succitate comunicazioni pubblicate in Gazzetta
Ufficiale e che, secondo giurisprudenza costante, “In tema di
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei
rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi
in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione” (cfr. Cass. n. 21821/2023; nello stesso senso Cass. n. pagina 24 di 32 10860/2024). Ne discende che l'eccezione deve essere disattesa.
Ciò premesso, il primo motivo è infondato.
La prospettata nullità, sebbene eccepita per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, deve essere esaminata in quanto la nullità può essere sollevata dalla parte e addirittura rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma non può trovare accoglimento in quanto infondata.
In particolare, la questione posta è quella della presenza nel testo della fideiussione rilasciata in data 1 ottobre 1993 di clausole corrispondenti a quelle contestate dal provvedimento di Banca
d'Italia n. 55 del 2005 (ossia l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di
sopravvivenza”, presenti nello schema A.B.I. giudicato contrario alla normativa antitrust) e del valore probatorio del citato provvedimento di Banca d'Italia e, quindi, se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate molti anni prima l'emanazione del suddetto provvedimento.
La Corte ritiene che non si possa presumere la qualificazione tout
court delle norme bancarie uniformi allo schema A.B.I. in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il pagina 25 di 32 provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 ha riguardato uno specifico schema A.B.I., risultato contrario alla normativa antitrust,
e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della Legge n.
287/1990.
Dal parere espresso da parte dell'A.g.c.m. sul modulo predisposto dall'A.B.I. si ricava come l'istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema fosse stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca di molto anteriore a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'Autorità amministrativa e il Tribunale ha ritenuto che la
“dichiarazione integrativa per aumento del massimale (fideiussione
omnibus)” sottoscritta il 30.12.1997, nonché quelle del 27.8.1999,
2.9.2003 fossero “mere integrazioni rispetto ai contratti originari già
perfezionati” (pagina 8 della sentenza), senza che sul punto vi sia censura.
pagina 26 di 32 Ne discende che, non si può attribuire al provvedimento di Banca
d'Italia n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato nonché al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non in relazione ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alle fideiussioni in esame, stipulate in periodo ben antecedente.
La presenza di tali clausole nella fideiussione stipulata dalle parti in causa non può ritenersi elemento sufficiente al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'Istituto di credito. Infatti, l'inclusione di tali clausole, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle deroghe rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. II cod. civ., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto dell'intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata solo nel 2005 e per il periodo dal 2003 al 2005 o di una diversa intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
Per le ragioni esposte, le clausole in oggetto devono ritenersi valide ed efficaci. pagina 27 di 32 Il secondo motivo è infondato.
Con riguardo alla doglianza secondo la quale gli estratti conto allegati alla prima memoria istruttoria della appellata avrebbero un formato “morfologicamente e graficamente” differente rispetto a quello degli estratti allegati dalla medesima in sede di ricorso monitorio, si rileva che la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie
fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma
costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a
dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal
sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di
tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non già nell'art.
2719 cod. civ., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma
nell'art. 2712 cod. civ., con la conseguenza che è onere del debitore
contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i
termini contrattualmente previsti (Sez. 6 - 1, n. 23389 del 16/11/2016,
Rv. 642678 - 01; Sez. 1, n. 14686 del 06/06/2018, Rv. 648945 - 01;
Sez. 1, n. 11269 del 15/06/2004, Rv. 573641 - 01)” (Cfr. Cass. n.
10094/2020). Non avendo l'appellante contestato la veridicità delle operazioni economiche registrate negli estratti conto, la suddetta osservazione risulta irrilevante ai fini del decidere.
In relazione alla contestazione del mancato invio degli estratti conto, pagina 28 di 32 si rileva che l'eccezione avrebbe potuto essere legittimamente sollevata da parte della debitrice principale in quanto titolare del rapporto di conto corrente, non dai fideiussori e odierni appellanti, ai quali la non era tenuta ad inviare gli estratti conto. CP_1
Peraltro, la contestazione in oggetto, laddove intesa come riferita al mancato invio alla debitrice principale, è avvenuta soltanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di una pacifica, inalterata e continua prosecuzione del rapporto garantito, a partire dal 1993, nel corso del quale non risulta essere stata effettuata alcuna doglianza.
La valutazione integrata degli elementi di fatto sopra emarginati induce a ritenere presuntivamente provato l'avvenuto invio degli estratti conto alla debitrice principale anche per il periodo antecedente al 2010, epoca dalla quale gli stessi appellanti riconoscono l'effettiva ricezione di tali documenti da parte della debitrice principale.
Il terzo motivo non può essere condiviso.
Si osserva infatti che, pur ammettendo la tempestività dell'eccezione di illegittimità della riduzione degli affidamenti, la stessa non può
comunque essere condivisa nel merito.
La circostanza dedotta dagli appellanti, infatti, quand'anche comprovata, non sarebbe idonea ad incidere sulla validità del pagina 29 di 32 contratto di fideiussione, rilevando esclusivamente sotto il profilo del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla debitrice principale.
Si rileva, inoltre, che alla riduzione degli affidamenti è corrisposta la progressiva riduzione della garanzia fideiussoria, come risulta testualmente dalla “lettera integrativa fideiussione omnibus – per
diminuire l'importo della garanzia” datata 2 dicembre 2009, con cui l'importo garantito è passato da € 1.572.000,00 a € 1.411.500,00,
nonché dalla “dichiarazione integrativa per riduzione del massimale
di fideiussione omnibus” datata 4 settembre 2012, con cui l'importo garantito è passato da € 1.411.500,00 a € 742.500,00, e dalla
“dichiarazione integrativa per riduzione del massimale di
fideiussione omnibus” del 17 settembre 2013, con cui l'importo garantito è passato da € 742.500,00 a € 345.000,00. (cfr. doc. 7
allegato alla comparsa di costituzione di primo grado e riprodotto con la nota di deposito dell'11 settembre 2017 - Fideiussioni.pdf.p7m),
circostanza che induce a ritenere che i fideiussori abbiano approvato la riduzione degli affidamenti con la conseguenza che nulla possono lamentare a titolo personale in ragione della stessa.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che,
secondo la regola generale (art. 91 cod. proc. civ.), seguono la soccombenza degli appellanti e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate, al livello di pagina 30 di 32 complessità delle questioni trattate ed al fatto che le appellate sono state rappresentate dai medesimi difensori (ciò che legittima una valutazione affievolita dell'impegno richiesto per lo studio e la redazione degli atti che sono tra loro sovrapponibili), sono liquidate
– quanto ai compensi, nonché sulla base della Tabella A allegata al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi € 7.160,00 per ciascuna parte appellata, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui €
1.489,00 per la fase di studio (valore minimo), € 956,00 per la fase introduttiva (valore minimo), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo, anche in considerazione del fatto che non
è stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 2.552,00 per la fase decisionale (valore minimo). Non risultano documentate spese vive delle parti appellate con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1,
quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando:
pagina 31 di 32 1) respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Mantova n. 793/2019, pubblicata in data 14 novembre 2019;
2) condanna gli appellanti a rifondere alle appellate delle spese del grado, che liquida in favore di ciascuna parte appellata, in complessivi € 7.160,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dott. Cesare Massetti Dott.ssa Maura Mancini
pagina 32 di 32
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente R. Gen. N.
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel. 1447/2019
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1447/2019 promossa con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 26 marzo 2025 OGGETTO: Bancari
d a (deposito bancario,
SE LO (C.F. cassetta di sicurezza, C.F._1
apertura di credito
(C.F. Parte_1 C.F._2
bancario)
Codice: P.IVA_1 pagina 1 di 32 rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Mutti del Foro di Milano,
procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. - P.IVA: IT
[...] P.IVA_2
), con sede Piazza Garibaldi n. 29, in Crema (CR), P.IVA_3
avente causa da Persona_1 CP_1 CP_1
(P.IVA , con sede in Asola (MN), in Viale della Vittoria P.IVA_4
n. 1, per effetto di fusione deliberata per atto a ministero Notaio
di Crema del 19/06/2017 nn. 67.108/18.320, Persona_2
registrato il 20/06/2017 al n. 7185 serie 1;
n o n c h è c o n t r o
C.F. ), con sede a Roma (RM), Controparte_2 P.IVA_5
in via Vincenzo Lamaro n. 13, in persona del procuratore speciale
pro tempore;
entrambe rappresentate e difese dell'avv. Francesco Denti del Foro
di Mantova e dall'Avv. Paolo Bettini del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Brescia,
Via Solferino n. 20/C, come da procura in atti.
pagina 2 di 32 APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data 14 novembre 2019, n. 793/2017.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
in riforma dell'impugnata sentenza:
1) accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti nella parte
narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio e
conseguentemente annullare, revocare o comunque riformare
l'impugnata sentenza n. 793/2019 del Tribunale Ordinario di
Mantova, emessa e pubblicata in data 14.11.2019, nonché, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 51/2017 R.G. n.
27/2017 emesso dal Tribunale Ordinario di Mantova in data
11.1.2017;
2) riformare il punto della sentenza che oggi erroneamente recita:
'rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/17 emesso
in data 11-1-2017 dal Tribunale di Mantova e, visto l'art. 653 c.p.c.,
lo dichiara esecutivo;
' e dichiarare, ex art. 1419 c.c., la nullità
parziale nelle fideiussioni omnibus e nelle lettere integrative prodotte
pagina 3 di 32 dalla difesa avversaria sub docc. da n.6 a n.12 con riferimento alle
sole clausole di reviviscenza (art. 2 della fideiussione), di rinuncia
termini ex art. 1957 c.c. (art. 6 della fideiussione) e di sopravvivenza
(art. 9 della fideiussione) per la violazione degli artt. 100 e 101
T.F.U.E. e degli artt. 2 e 3 L. 287/1990 (e, dunque, delle intese
anticoncorrenziali) in quanto attuative dello schema di contratto di
fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 censurato dal
provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia;
3) conseguentemente dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria
di RL ES e indicata nella fideiussione Parte_1
omnibus prodotta da parte appellata sub doc. 6 nel fascicolo di primo
grado (riprodotta sub doc. 7 dalla parte appellante nel presente
giudizio) e delle successive lettere integrative prodotte dalla difesa
avversaria sub docc. da n.7 a n.12 (riprodotte sub docc. da n.8 a n.13
dalla parte appellante nel presente giudizio) per non avere l'istituto
di credito attivato una tutela giurisdizionale nei confronti della
entro il termine decadenziale di sei mesi Controparte_3
dalla scadenza dell'obbligazione principale previsto dall'art. 1957
co. I c.c.;
4) riformare il punto della sentenza che oggi erroneamente recita:
“condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla CP_1
pagina 4 di 32 le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 13.430,00 per onorari, oltre al rimborso
delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge” e
condannare le parti appellate a rimborsare agli appellanti il
compenso professionale e le spese di lite per entrambi i gradi di
giudizio, maggiorate del rimborso forfettario 15% ex art. 14 TF,
dell'I.V.A. e del contributo C.P.A. come per legge.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
5) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento
delle domande formulate in via principale nel merito, rideterminare
in - € 41.879,95 il saldo debitore finale del conto corrente oggetto
della controversia così come indicato nelle considerazioni svolte dal
Dott. aventi ad oggetto l'ordinanza in data Controparte_4
12.10.2017 del Tribunale di Mantova prodotte sub doc. n.13 nel
fascicolo del giudizio di primo grado dalla difesa degli odierni
appellanti o nel diverso importo che risulterà in corso di causa.
In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo e senza inversione
dell'onere della prova incombente sulla parte convenuto opposta, si
chiede di ammettere prova per interrogatorio formale del legale
rappresentante dell'istituto di credito convenuto e per testi sulle
circostanze indicate nei seguenti capitoli di prova: 1) Vero è che nel
pagina 5 di 32 mese di marzo 2012 Banca Cremasca E Mantovana Credito
Cooperativo – Soc. Coop. ha ridotto senza preavviso gli affidamenti
concessi alla società 2) Vero è che nel mese di marzo CP_3
2012 ha ridotto Controparte_1
l'affidamento denominato “smobilizzo crediti: fido promiscuo
anticipi salvo buon fine – anticipi fatture con cessione del credito e
senza notifica al debitore ceduto – anticipi export” dagli iniziali €
600.000,00 ad € 350.000,00? 3) Vero è che nel mese di marzo 2012
ha ridotto Controparte_1
l'affidamento denominato “finanziamento import: fido promiscuo
crediti documentari – CDF estero rilasciato” dagli iniziali €
300.000,00 ad € 120.000,00? 4) Vero è che nel mese di marzo 2012
ha estinto ed Controparte_1
azzerato l'affidamento denominato “fido promiscuo estero impegni
in valuta” di € 15.000,00? 5) Vero è che nel mese di agosto 2012
ha Controparte_1
ulteriormente ridotto senza preavviso gli affidamenti già tagliati nel
mese di marzo 2012 concessi alla 6) Vero è che CP_3
nell'agosto 2012 Controparte_1
ha ridotto l'affidamento denominato “smobilizzo
[...]
crediti: fido promiscuo anticipi salvo buon fine – anticipi fatture con
cessione del credito e senza notifica al debitore ceduto – anticipi
pagina 6 di 32 export” da € 350.000,00 ad € 150.000,00? 7) Vero è che nel mese di
agosto 2012 ha Controparte_1
ridotto l'affidamento denominato “finanziamento import: fido
promiscuo crediti documentari – CDF estero rilasciato” da €
120.000,00 ad € 70.000,00? 8) Vero è che nel mese di agosto 2012
ha ridotto Controparte_1
l'affidamento denominato “cassa” dagli iniziali € 25.000,00 ad €
10.000,00? 9) Vero è che la nel periodo ricompreso tra CP_3
il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009, ha effettuato ricavi per
complessivi € 8.918.000,00? 10) Vero è che la nel CP_3
periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010,
ha effettuato ricavi per complessivi € 10.346.000,00? 11) Vero è che
la nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2011 ed il CP_3
31 dicembre 2011, ha effettuato ricavi per complessivi €
10.325.000,00? 12) Vero è che la nel periodo CP_3
ricompreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012, ha
effettuato ricavi per complessivi € 12.675.000,00? 13) Vero è che la
nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 CP_3
dicembre 2013, ha effettuato ricavi per complessivi € 8.664.000,00?
14) Vero è che la nel periodo ricompreso tra il 1° CP_3
gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2014, ha effettuato ricavi per
complessivi € 6.149.000,00? 15) Vero è che nel corso dei mesi di
pagina 7 di 32 gennaio, febbraio e marzo 2012 la ha effettuato e CP_3
confermato ordini per il complessivo importo di 1.078.481,93 dollari
americani + 80.702,52 dollari americani aventi ad oggetto forniture
di merce provenienti da produttori cinesi (Autohi limited e Shenzhen
A.T.R. Industry co ltd rispettivamente) che sarebbero state
consegnate a e a socio CP_5 Controparte_6
unico e per stessa, nel corso dei mesi successivi del 2012 CP_3
come da richieste dei clienti? 16) Vero è che i fornitori cinesi a cui
si è sempre rivolta pretendevano l'inoltro da parte della CP_3
stessa di un preventivo ordine con un preavviso di almeno due mesi
che, per essere definitivamente vincolante, avrebbe dovuto, poi,
essere riconfermato per iscritto con l'impegno a pagare il
corrispettivo all'atto della consegna della merce? 17) Vero è che i
prezzi praticati dai fornitori cinesi a cui si è sempre CP_3
rivolta sono sensibilmente inferiori a quelli praticati dagli altri
fornitori? 18) Vero è che la non è stata in grado di CP_3
pagare la merce giunta ai porti di La Spezia ed Ancona e fornita dai
produttori cinesi in conseguenza della riduzione degli affidamenti
operata da in Controparte_1
assenza di una preventiva comunicazione? 20) Vero è che parte della
merce giunta dai produttori cinesi nei porti di La Spezia ed Ancona
da aprile a dicembre 2012 è rimasta in deposito per numerose
pagina 8 di 32 settimane generando costi di sosta per € 373.834,08 e non è stata
immediatamente consegnata ad in quanto quest'ultima CP_3
non era in grado di pagare il prezzo? 21) Vero è che la CP_3
è riuscita a pagare parzialmente e solo in data successiva ai termini
di contratto, il prezzo della merce giunta dai produttori cinesi? 22)
Vero è che la è riuscita a far fronte gli impegni con i CP_3
produttori cinesi ed a saldare successivamente alla data di consegna
ed in ritardo rispetto ai termini convenuti il prezzo della merce con
il denaro che avrebbe dovuto impiegare per saldare il tributo
dell'I.V.A. relativa ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre,
novembre e dicembre creando un debito iva non pagato nei termini
di € 878.167,33? 23) Vero è che la riduzione delle linee di credito da
parte della Controparte_1
avvenuta nel corso dell'anno 2012 verso la ha impedito CP_3
alla società di programmare gli ordinativi futuri di merce in assenza
di certezza relative alle effettive disponibilità finanziarie? 24) Vero è
che qualche mese dopo che sono state ridotte le linee di credito da
parte della Controparte_1
anche Unicredit Banca, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna e
hanno ridotto le disponibilità finanziarie a beneficio CP_7
della così come risulta anche dal doc. n.17 prodotto CP_3
dalla difesa degli attori opponenti? Si indicano a teste sui capitoli di
pagina 9 di 32 prova n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 e 24: con domicilio c/o: Schenker Italiana Tes_1
Spa Db Schenker S.p.a. - Via Parigi 6 – Fontevivo (PR);
[...]
con domicilio c\o: z.i. via Martiri di Montalto, CP_8 CP_5
19 – 62020 Caldarola (MC); con domicilio c\o: Controparte_9
Arexons divisione di RO NT IT S.p.a , Via Antica Di
Cassano 23 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI); , Parte_2
con domicilio c\o: Arexons divisione di RO NT IT
S.p.a , Via Antica Di Cassano 23 - 20063 Cernusco Sul Naviglio
(MI); , con domicilio c\o: Vmd italia srl, Via Cascina Persona_3
Secchi 325/327 - 24040 Isso (BG); con domicilio c\o: Persona_4
Via Meuccio Ruini 74/L - 42124 Controparte_10
Reggio Emilia (R.G.); , con domicilio c\o: Mgt Motor CP_11
oil srl , Via Monte Cervino 2 - 00040 Pomezia (RM); Parte_3
con domicilio c\o: Risparmio Casa, Via Naro 38 - 00071 Pomezia
(RM); Giuseppe Grammatico, con domicilio c\o: Grammatico
Accessori Auto srl, 183 Via Michele Poma 1 - 91012 Buseto Palizzolo
(TP); con domicilio c\o: DMC srl, Via Nazionale Controparte_12
Delle Puglie 20 - 80013 Casalnuovo Di Napoli (NA); CP_13
, con domicilio in: Piazza Italia, 3 ; Guastalla (R.E.);
[...]
con domicilio c\o: z.i. via Martiri di Parte_4 CP_5
Montalto, 19 – 62020 Caldarola (MC); con domicilio CP_14
pagina 10 di 32 in: Vicolo Bonazzi n.33, 46019 Viadana (MN); con Persona_5
domicilio in: Via Caduti del Lavoro, 1 ; 46030 Levata di Curtatone
(MN); con domicilio c\o: Innova Professionisti Testimone_2
Associati, Via Villa Scassa 82, 46019 Viadana (MN). In ogni caso,
con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario, IVA e CPA per
entrambi i gradi del giudizio.”
e di Controparte_1 CP_2
[...]
“Premesso ogni più opportuno accertamento, rigettata ogni diversa
domanda, istanza e conclusione:
1. dichiarare inammissibili le conclusioni nuove e/o diverse
formulate da parte Appellante, rispetto a quelle formulate nel
giudizio di primo grado, per le quali non si accetta il contraddittorio;
2. dichiarare inammissibili i documenti nuovi dimessi dagli
appellanti in violazione dell'art. 345 c.p.c. e segnatamente i docc. n.
4-5-6 allegati alla citazione d'appello;
3. respingere l'appello della Sentenza n. 793/19 del 14-11-2019
pubblicata il 14-11-2019 del Tribunale di Mantova, perché infondato
in fatto e diritto, con ogni inerente e conseguente statuizione;
in ogni
caso:
pagina 11 di 32
4. respingere l'opposizione e le domande tutte ex adverso formulate
nei confronti della concludente perché decadute, irrite, prescritte,
infondate in fatto e in diritto, eccessivamente generiche e prive di
riscontri documentali, confermandosi il D.I. n. 51/2017 del 11-01-
2017 del Tribunale di Mantova, con ogni inerente e conseguente
statuizione;
5. in via subordinata, accertare il credito della concludente nei
confronti degli opponenti, in via tra loro solidale, per i titoli dedotti
in causa, nella misura indicata nel D. I. n. 51/2017 del 11- 01-2017
del Tribunale di Mantova - ovvero, subordinatamente, nella diversa
somma che dovesse risultare in corso di causa a credito della
esponente - oltre ad interessi maturati e maturandi al saldo;
condannarsi gli opponenti, in via tra loro solidale, a versare a
versare l'importo così determinato alla concludente, con ogni
inerente e conseguente statuizione;
6. in ogni caso, con vittoria di
spese ed onorari di lite;
7. in via istruttoria: la concludente reitera la propria opposizione
alla ammissione del lungo capitolato di prova per interrogatorio e
per testi chiesto da controparte, segnalando che tale richiesta venne
già respinta con ordinanza del Tribunale intestato del 03.04.2018.
Nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in
pagina 12 di 32 istruttoria e di ammissione di uno o più capitoli di parte opponente,
chiedesi la prova contraria, indicando a teste, il dott. Tes_3
res. in Valeggio S/Mincio (VR), direttore della
[...]
dipendenza ove era incardinato il rapporto bancario per cui causa;
per la estrema genericità con cui è stata dedotta, per la sua finalità
esclusivamente esplorativa e per l'assenza di prova documentale dei
parametri a cui raffrontare tassi e condizioni economiche ai fini
dell'usura, non potrà essere ammessa la C.T.U. chiesta da
controparte. Si segnala che anche tale richiesta venne già respinta
dal Tribunale intestato, con Ordinanza del 03.04.2018. Nella
denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse rimettere
la causa in istruttoria e disporre una C.t.u., si chiede che il
Consulente consideri l'eccepita prescrizione, che faccia uso di tutto
il materiale documentale dimesso dalla Banca e dalla Intervenuta e
che recepisca le osservazioni, le argomentazioni e le eccezioni da
esse sollevate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri RL ES ed hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 51/2017, con cui il Tribunale di Mantova aveva ingiunto loro di pagare in favore di Controparte_15
pagina 13 di 32 la somma di € 156.691,42, oltre interessi, spese del CP_1
procedimento ed accessori, quale saldo debitore del conto corrente n.
240208, intrattenuto tra la Banca opposta e Controparte_3
, dichiarata fallita il 22 dicembre 2016, della quale essi
[...]
erano fideiussori.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito l'incompletezza delle fideiussioni prestate, nonché la loro genericità e nullità, dovuta alla mancanza della sottoscrizione della Banca ed alla violazione dell'art. 34 del D. Lgs. 206/2005; inoltre, hanno evidenziato che la pretesa della Banca era stata contestata da in sede stragiudiziale;
CP_3
hanno contestato anche l'indeterminatezza del tasso di interesse,
l'usurarietà del T.E.G. in alcuni trimestri, l'illegittimo addebito di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di spese e competenze. Sulla base di tali argomentazioni hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del saldo dare/avere fra le parti sulla scorta della perizia di parte da essi versata in atti.
Si è costituita Controparte_1
quale incorporante di
[...] Controparte_16
la quale ha chiesto il rigetto
[...]
dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto pagina 14 di 32 ingiuntivo, di cui ha chiesto dichiararsi la provvisoria esecutività; in subordine, ha sollevato eccezione di prescrizione delle rimesse versate sul conto corrente oggetto di causa.
In data 24 settembre 2018, è intervenuta nel giudizio CP_2
in qualità di mandataria della cessionaria del credito
[...]
la quale ha fatto proprie tutte le difese ed Controparte_17
eccezioni svolte dalla Banca opposta.
Con ordinanza del 12.10.2017, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di €
94.876,86: in particolare, il Tribunale ha ritenuto la plausibile fondatezza dell'eccezione del c.d. “saldo zero”, in quanto il conto corrente oggetto di causa risultava attivo dal 1993 e il primo estratto conto prodotto da parte opposta, risalente al 31.12.1997, evidenziava un saldo iniziale negativo pari ad € 61.814,56.
Con sentenza n. 793/2019, pubblicata il 14.11.2019, il Tribunale di
Mantova ha rigettato l'opposizione; ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
ha condannato gli opponenti a rimborsare alla e le CP_1 Controparte_1
spese di lite;
ha dichiarato la sentenza efficace, ex art. 111 co. IV cod.
proc. civ., anche nei confronti di quale mandataria di CP_2
Controparte_17
pagina 15 di 32 In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- la titolare del credito doveva essere individuata nell'intervenuta quale mandataria di CP_2 Controparte_17
subentrata all'opposta per successione a titolo particolare;
pertanto,
pur proseguendo il processo tra le parti originarie ex art. 111, co. I e
III, cod. proc. civ., la condanna al pagamento dell'importo azionato doveva essere formulata in favore della cessionaria, considerando l'atto di cessione, l'inerzia della cedente e l'assenza di contestazioni sulla cessione;
- i contratti di conto corrente e di apertura di credito erano stati sottoscritti da entrambe le parti, sicché non sussisteva l'eccepita nullità; il contratto di fideiussione in quanto un negozio unilaterale doveva essere considerato valido anche se mono-firma;
- l'eccezione di invalidità del contratto per violazione dell'art. 34 del
D. Lgs. 206/2005 risultava infondata per inapplicabilità ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore;
tale eccezione era, inoltre,
generica non avendo gli opponenti indicato alcuna specifica clausola vessatoria;
il Giudice di primo grado ha, in ogni caso, evidenziato che il sig. ES era socio e amministratore della società debitrice principale, mentre la sig.ra moglie del sig. ES, era Pt_1
delegata a operare sul conto corrente sociale, sicché doveva pagina 16 di 32 escludersi che le fideiussioni fossero state contratte per scopi estranei all'attività imprenditoriale;
- l'oggetto delle fideiussioni era determinabile per relationem sulla base degli atti tipici dell'attività creditizia;
- l'eccezione di nullità delle fideiussioni per la violazione del divieto delle intese anticoncorrenziali risultava tardiva, essendo stata proposta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni, quindi inammissibile;
- la doglianza sulla illegittima riduzione degli affidamenti risultava tardiva, essendo stata eccepita per la prima volta con la seconda memoria istruttoria, e quindi inammissibile;
il Giudice di primo grado ha evidenziato, in ogni caso, la mancanza di prova del carattere illecito della condotta della banca;
- l'eccezione di indeterminatezza del tasso di interesse praticato risultava infondata in quanto indicato sia nel prospetto allegato al contratto di conto corrente e sottoscritto dalle parti sia nel contratto di affidamento del 21.2.2012;
- l'eccezione di illegittimo addebito di interessi anatocistici risultava infondata in quanto nel prospetto delle condizioni economiche allegato al contratto era prevista la pari periodicità di addebito dei medesimi e non risultava comprovata un'applicazione differente;
pagina 17 di 32 - l'eccezione di illegittimo addebito di c.m.s., spese e competenze risultava generica e comunque infondata in quanto il prospetto allegato al contratto ne conteneva una dettagliata indicazione;
- il superamento del c.d. tasso soglia era stato eccepito solo con riferimento a trimestri successivi all'entrata in vigore della L. n.
108/1996, con la conseguenza che la stessa doveva essere qualificata quale usura sopravvenuta, inidonea a travolgere di nullità la clausola il cui tasso era stato validamente pattuito al momento della stipula;
il
Giudice di primo grado ha inoltre evidenziato che la pretesa della di riscuotere gli interessi concordati non poteva essere CP_1
considerata contraria a buona fede in quanto il tasso superava la soglia solo successivamente alla stipula dello stesso;
- fosse stata positivamente acquisita la prova del credito in quanto la banca aveva prodotto a) tutti gli estratti conto, che dovevano ritenersi genuini e non alterati al di là delle difformità grafiche evidenziate da parte opponente;
b) il contratto di conto corrente e c) il contratto di apertura di credito, con le relative condizioni economiche;
il Giudice
di primo grado ha altresì evidenziato che le prime contesta zioni degli opponenti risalivano al 2016, dopo il recesso della banca,
circostanza che confermava l'esistenza e l'esattezza del credito maturato;
pagina 18 di 32 - ogni altra questione dedotta doveva ritenersi assorbita.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello i sig.ri RL
ES e sulla scorta di tre motivi, chiedendo Parte_1
altresì la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Si sono costituite nel giudizio d'appello e CP_1
e Controparte_1 Controparte_2
le quali si sono opposte all'istanza di sospensiva ed hanno resistito al gravame riproponendo l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione di tutte le rimesse versate sul conto corrente oggetto di causa.
In data 25 novembre 2021, la Corte ha rilevato che, con ordinanza del 12 ottobre 2017, il Tribunale di Mantova aveva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo per l'importo di €
94.876,86, con la conseguenza che tale ordinanza costituiva il titolo esecutivo non revocabile né impugnabile sulla base del quale le parti appellate potevano procedere esecutivamente;
ritenendo, peraltro, i motivi d'appello non manifestamente infondati, ha sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza per la parte residua e per le spese.
All'udienza del giorno 10 aprile 2024, svoltasi in modalità cartolare pagina 19 di 32 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con decreto del 19 dicembre 2024, il Presidente della Sezione, Dott.
Giuseppe Magnoli, ha rimesso la causa in istruttoria, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e ha disposto la sostituzione del relatore dimissionario Avv. Faustino de Palma con il Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini.
All'udienza del 27 marzo 2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato tardiva e, quindi, inammissibile l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Sottolineano, al riguardo, che tale eccezione può essere sollevata in qualsiasi stato e grado del giudizio e che è fondata in quanto la pagina 20 di 32 fideiussione dagli stessi sottoscritta il 1° ottobre 1993 contiene, agli artt. 2, 6 e 8, clausole conformi allo schema A.B.I. vietato dal
Provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la documentazione prodotta dalla idonea a dimostrare il credito azionato. CP_1
Lamentano in proposito che il formato degli estratti conto allegati alla prima memoria di parte appellata ex art. 183 co. VI cod. proc.
civ. è diverso rispetto a quello degli estratti conto depositati nel giudizio monitorio e che, comunque, la banca non ha provato di averli effettivamente inviati alla società correntista e ai garanti.
Con il terzo motivo gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardiva e non dimostrata la questione concernente l'illegittima riduzione degli affidamenti da parte della banca, deducendo a) di aver sollevato l'eccezione già nell'atto introduttivo del giudizio e nella prima memoria ex art. 183 co. VI
cod. proc. civ., e b) che la prova del nesso eziologico fra il dissesto della società e l'ingiustificata riduzione degli affidamenti bancari tra marzo e agosto 2012, deliberata da e dal Persona_1 [...]
, risultava chiaramente dalle dichiarazioni rese dal CP_1
Curatore Fallimentare nel processo penale nei confronti del socio pagina 21 di 32 amministratore (RL ES), nonché dalla relazione ex art. 172
L.F., le quali evidenziavano come tale riduzione avesse, da un lato,
compromesso l'operatività della garantita em, d'altro lato, generato allarmismo nel sistema bancario con complessiva riduzione degli affidamenti da € 6.680.000 a € 2.095.000 tra il 2012 e il 2014.
L'appello è infondato.
Preliminarmente, si rileva che gli appellanti, per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata nel presente grado, hanno contestato la legittimazione attiva di 'eccezione Controparte_2
risulta mal posta in quanto più che alla vera e propria legittimazione processuale ha riguardo alla titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria, questione che attiene al merito della causa e non al profilo pregiudiziale della legittimazione. Si osserva, in ogni caso,
che laddove si volesse qualificare l'eccezione come effettivamente inerente alla legittimazione attiva (come tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio) a stessa dovrebbe essere respinta in quanto infondata nel merito.
Si rileva, infatti, che per mezzo Controparte_17
della mandatarie e ha documentato CP_2 Controparte_2
già nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale
– titolarità attiva del credito, in modo conforme rispetto ai più recenti pagina 22 di 32 orientamenti della Suprema Corte, secondo cui “In caso di cessione
'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 D. lgs. n. 385
del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in
blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi
che accomunano le singole categorie consentano di individuarli
senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la
valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del
suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui
all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4277/2023).
Si osserva, infatti, che nel caso in esame, è incontestato che l'originaria titolare del credito Controparte_18
è stata interessata da fusione per incorporazione in
[...]
e in CP_1 Controparte_1
data 19 giugno 2017 (Cfr. doc.
1 - comparsa di costituzione e risposta di primo grado della . CP_1
Il credito in oggetto è stato, poi, ceduto da
[...]
a in forza Controparte_1 CP_2
di contratto di cessione di crediti pro soluto ex art. 58 T.u.b. del 30 pagina 23 di 32 novembre 2017 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di intervento di primo grado di , come risulta dall'estratto della Gazzetta CP_2
Ufficiale n. 152 del 28.12.2017 (cfr. doc. 5 allegato all'atto di intervento in primo grado di . CP_2
Risulta, infine, comprovato che il credito per cui è causa è stato ceduto da a in forza CP_2 Controparte_17
di contratto di cessione crediti pro soluto ex art. 58 T.u.b. del 20
febbraio 2018, come risulta dall'estratto della Gazzetta Ufficiale n.
24 del 27 febbraio 2018 (Cfr. doc. n. 8).
Rileva infine il Collegio che, nel caso di specie, non vi è stata contestazione sul fatto che il credito in questione risponda ai requisiti specificati nelle succitate comunicazioni pubblicate in Gazzetta
Ufficiale e che, secondo giurisprudenza costante, “In tema di
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei
rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi
in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione” (cfr. Cass. n. 21821/2023; nello stesso senso Cass. n. pagina 24 di 32 10860/2024). Ne discende che l'eccezione deve essere disattesa.
Ciò premesso, il primo motivo è infondato.
La prospettata nullità, sebbene eccepita per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, deve essere esaminata in quanto la nullità può essere sollevata dalla parte e addirittura rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma non può trovare accoglimento in quanto infondata.
In particolare, la questione posta è quella della presenza nel testo della fideiussione rilasciata in data 1 ottobre 1993 di clausole corrispondenti a quelle contestate dal provvedimento di Banca
d'Italia n. 55 del 2005 (ossia l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di
sopravvivenza”, presenti nello schema A.B.I. giudicato contrario alla normativa antitrust) e del valore probatorio del citato provvedimento di Banca d'Italia e, quindi, se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate molti anni prima l'emanazione del suddetto provvedimento.
La Corte ritiene che non si possa presumere la qualificazione tout
court delle norme bancarie uniformi allo schema A.B.I. in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il pagina 25 di 32 provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 ha riguardato uno specifico schema A.B.I., risultato contrario alla normativa antitrust,
e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della Legge n.
287/1990.
Dal parere espresso da parte dell'A.g.c.m. sul modulo predisposto dall'A.B.I. si ricava come l'istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema fosse stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca di molto anteriore a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'Autorità amministrativa e il Tribunale ha ritenuto che la
“dichiarazione integrativa per aumento del massimale (fideiussione
omnibus)” sottoscritta il 30.12.1997, nonché quelle del 27.8.1999,
2.9.2003 fossero “mere integrazioni rispetto ai contratti originari già
perfezionati” (pagina 8 della sentenza), senza che sul punto vi sia censura.
pagina 26 di 32 Ne discende che, non si può attribuire al provvedimento di Banca
d'Italia n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato nonché al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non in relazione ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alle fideiussioni in esame, stipulate in periodo ben antecedente.
La presenza di tali clausole nella fideiussione stipulata dalle parti in causa non può ritenersi elemento sufficiente al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'Istituto di credito. Infatti, l'inclusione di tali clausole, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle deroghe rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. II cod. civ., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto dell'intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata solo nel 2005 e per il periodo dal 2003 al 2005 o di una diversa intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
Per le ragioni esposte, le clausole in oggetto devono ritenersi valide ed efficaci. pagina 27 di 32 Il secondo motivo è infondato.
Con riguardo alla doglianza secondo la quale gli estratti conto allegati alla prima memoria istruttoria della appellata avrebbero un formato “morfologicamente e graficamente” differente rispetto a quello degli estratti allegati dalla medesima in sede di ricorso monitorio, si rileva che la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie
fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma
costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a
dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal
sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di
tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non già nell'art.
2719 cod. civ., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma
nell'art. 2712 cod. civ., con la conseguenza che è onere del debitore
contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i
termini contrattualmente previsti (Sez. 6 - 1, n. 23389 del 16/11/2016,
Rv. 642678 - 01; Sez. 1, n. 14686 del 06/06/2018, Rv. 648945 - 01;
Sez. 1, n. 11269 del 15/06/2004, Rv. 573641 - 01)” (Cfr. Cass. n.
10094/2020). Non avendo l'appellante contestato la veridicità delle operazioni economiche registrate negli estratti conto, la suddetta osservazione risulta irrilevante ai fini del decidere.
In relazione alla contestazione del mancato invio degli estratti conto, pagina 28 di 32 si rileva che l'eccezione avrebbe potuto essere legittimamente sollevata da parte della debitrice principale in quanto titolare del rapporto di conto corrente, non dai fideiussori e odierni appellanti, ai quali la non era tenuta ad inviare gli estratti conto. CP_1
Peraltro, la contestazione in oggetto, laddove intesa come riferita al mancato invio alla debitrice principale, è avvenuta soltanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di una pacifica, inalterata e continua prosecuzione del rapporto garantito, a partire dal 1993, nel corso del quale non risulta essere stata effettuata alcuna doglianza.
La valutazione integrata degli elementi di fatto sopra emarginati induce a ritenere presuntivamente provato l'avvenuto invio degli estratti conto alla debitrice principale anche per il periodo antecedente al 2010, epoca dalla quale gli stessi appellanti riconoscono l'effettiva ricezione di tali documenti da parte della debitrice principale.
Il terzo motivo non può essere condiviso.
Si osserva infatti che, pur ammettendo la tempestività dell'eccezione di illegittimità della riduzione degli affidamenti, la stessa non può
comunque essere condivisa nel merito.
La circostanza dedotta dagli appellanti, infatti, quand'anche comprovata, non sarebbe idonea ad incidere sulla validità del pagina 29 di 32 contratto di fideiussione, rilevando esclusivamente sotto il profilo del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla debitrice principale.
Si rileva, inoltre, che alla riduzione degli affidamenti è corrisposta la progressiva riduzione della garanzia fideiussoria, come risulta testualmente dalla “lettera integrativa fideiussione omnibus – per
diminuire l'importo della garanzia” datata 2 dicembre 2009, con cui l'importo garantito è passato da € 1.572.000,00 a € 1.411.500,00,
nonché dalla “dichiarazione integrativa per riduzione del massimale
di fideiussione omnibus” datata 4 settembre 2012, con cui l'importo garantito è passato da € 1.411.500,00 a € 742.500,00, e dalla
“dichiarazione integrativa per riduzione del massimale di
fideiussione omnibus” del 17 settembre 2013, con cui l'importo garantito è passato da € 742.500,00 a € 345.000,00. (cfr. doc. 7
allegato alla comparsa di costituzione di primo grado e riprodotto con la nota di deposito dell'11 settembre 2017 - Fideiussioni.pdf.p7m),
circostanza che induce a ritenere che i fideiussori abbiano approvato la riduzione degli affidamenti con la conseguenza che nulla possono lamentare a titolo personale in ragione della stessa.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che,
secondo la regola generale (art. 91 cod. proc. civ.), seguono la soccombenza degli appellanti e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate, al livello di pagina 30 di 32 complessità delle questioni trattate ed al fatto che le appellate sono state rappresentate dai medesimi difensori (ciò che legittima una valutazione affievolita dell'impegno richiesto per lo studio e la redazione degli atti che sono tra loro sovrapponibili), sono liquidate
– quanto ai compensi, nonché sulla base della Tabella A allegata al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi € 7.160,00 per ciascuna parte appellata, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui €
1.489,00 per la fase di studio (valore minimo), € 956,00 per la fase introduttiva (valore minimo), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo, anche in considerazione del fatto che non
è stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 2.552,00 per la fase decisionale (valore minimo). Non risultano documentate spese vive delle parti appellate con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1,
quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando:
pagina 31 di 32 1) respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Mantova n. 793/2019, pubblicata in data 14 novembre 2019;
2) condanna gli appellanti a rifondere alle appellate delle spese del grado, che liquida in favore di ciascuna parte appellata, in complessivi € 7.160,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dott. Cesare Massetti Dott.ssa Maura Mancini
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